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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 15/05/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti
Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 1550/2023, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Tiziana Paletta;
RICORRENTE
E
DURANTE (C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_1 C.F._2
Massimiliano Bianchi e Roberto Previte;
CONVENUTO con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: separazione personale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
Cui è riunita la causa iscritta al R.G. n. 1644/2023, vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_2 C.F._2
Massimiliano Bianchi e Roberto Previte;
RICORRENTE
1 E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Tiziana Paletta;
CONVENUTA
Oggetto: separazione personale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
– premesso che in data 30.08.2003 ha contratto matrimonio in Crotone con Parte_1
(trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di tale Comune, al n. 157, p. II, Parte_2
serie A, anno 2003), dalla cui unione sono nati in Crotone i figli il 05.09.2006 Persona_1
e il 12.11.2010; che è venuta meno l'affectio coniugalis per divergenze e Persona_2
disaccordi tali da rendere intollerabile la convivenza – ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso e, successivamente, emettersi pronuncia di divorzio.
Il convenuto ha aderito alla domanda di separazione.
Le parti nel corso del giudizio hanno depositato, in data 03.07.2024, un accordo sulle statuizioni accessorie, sottoscritto da entrambe, in relazione alla pronuncia di separazione e alla successiva pronuncia di divorzio.
Trattandosi di condizioni rispondenti agli interessi della prole e conformi alla volontà espressa dai minori all'udienza di audizione dell'11.04.2024, con sentenza n. 550/2024, depositata in data
30.07.2024, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi con omologa delle condizioni concordate dalle parti e la causa è stata successivamente rimessa sul ruolo del giudice relatore per la successiva pronuncia di divorzio.
In seguito, le parti hanno confermato la volontà di divorziare, alle medesime condizioni già previste in sede di separazione.
Tanto premesso, la domanda di divorzio merita accoglimento.
Sono trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ed è pacifica tra le parti l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per tale periodo. Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 ed hanno, come già rilevato, anche confermato le condizioni già formulate con riferimento al divorzio.
Il considerevole periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e la domanda congiunta delle parti di pronuncia della sentenza di divorzio consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi
2 siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Le condizioni concordate dalle parti rispondono agli interessi della prole.
Sussistono i presupposti per accogliere il ricorso, alle condizioni ivi concordate.
Tenuto conto del circoscritto ambito del thema decidendum e dell'accordo tra le parti, appare conforme a giustizia compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nella superiore composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione e domanda disattesa:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2
in data 30.08.2003 in Crotone (trascritto nei registri degli atti di matrimonio di tale
[...]
Comune al n. 157, parte II, Serie A, anno 2003), alle condizioni di cui all'accordo depositato in data 03.07.2024;
- dispone che il Cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune suindicato per quanto di competenza;
- compensa integralmente le spese processuali.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio dell'08.05.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti
Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 1550/2023, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Tiziana Paletta;
RICORRENTE
E
DURANTE (C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_1 C.F._2
Massimiliano Bianchi e Roberto Previte;
CONVENUTO con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: separazione personale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
Cui è riunita la causa iscritta al R.G. n. 1644/2023, vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_2 C.F._2
Massimiliano Bianchi e Roberto Previte;
RICORRENTE
1 E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Tiziana Paletta;
CONVENUTA
Oggetto: separazione personale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
– premesso che in data 30.08.2003 ha contratto matrimonio in Crotone con Parte_1
(trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di tale Comune, al n. 157, p. II, Parte_2
serie A, anno 2003), dalla cui unione sono nati in Crotone i figli il 05.09.2006 Persona_1
e il 12.11.2010; che è venuta meno l'affectio coniugalis per divergenze e Persona_2
disaccordi tali da rendere intollerabile la convivenza – ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso e, successivamente, emettersi pronuncia di divorzio.
Il convenuto ha aderito alla domanda di separazione.
Le parti nel corso del giudizio hanno depositato, in data 03.07.2024, un accordo sulle statuizioni accessorie, sottoscritto da entrambe, in relazione alla pronuncia di separazione e alla successiva pronuncia di divorzio.
Trattandosi di condizioni rispondenti agli interessi della prole e conformi alla volontà espressa dai minori all'udienza di audizione dell'11.04.2024, con sentenza n. 550/2024, depositata in data
30.07.2024, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi con omologa delle condizioni concordate dalle parti e la causa è stata successivamente rimessa sul ruolo del giudice relatore per la successiva pronuncia di divorzio.
In seguito, le parti hanno confermato la volontà di divorziare, alle medesime condizioni già previste in sede di separazione.
Tanto premesso, la domanda di divorzio merita accoglimento.
Sono trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ed è pacifica tra le parti l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per tale periodo. Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 ed hanno, come già rilevato, anche confermato le condizioni già formulate con riferimento al divorzio.
Il considerevole periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e la domanda congiunta delle parti di pronuncia della sentenza di divorzio consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi
2 siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Le condizioni concordate dalle parti rispondono agli interessi della prole.
Sussistono i presupposti per accogliere il ricorso, alle condizioni ivi concordate.
Tenuto conto del circoscritto ambito del thema decidendum e dell'accordo tra le parti, appare conforme a giustizia compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nella superiore composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione e domanda disattesa:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2
in data 30.08.2003 in Crotone (trascritto nei registri degli atti di matrimonio di tale
[...]
Comune al n. 157, parte II, Serie A, anno 2003), alle condizioni di cui all'accordo depositato in data 03.07.2024;
- dispone che il Cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune suindicato per quanto di competenza;
- compensa integralmente le spese processuali.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio dell'08.05.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
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