Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/06/2025, n. 15714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15714 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
2025
754
AULA 'B'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Numero registro generale 483/2020 Numero sezionale 754/2025 Numero di raccolta generale 15714/2025 Data@ggettazione 12/06/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Previdenza
R.G.N. 483/2020
Cron. Rep.
Ud. 11/02/2025
PU
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIA ESPOSITO
- Presidente -
Dott. ROSSANA MANCINO
Dott. FRANCESCA SPENA
Dott. GABRIELLA MARCHESE
Dott. LUIGI CAVALLARO
ha pronunciato la seguente
- Consigliere - - Consigliere - - Consigliere -
-Rel. Consigliere -
SENTENZA
sul ricorso 483-2020 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona
tempore,
del legale rappresentante pro elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO SFERRAZZA, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO, MARIA PASSARELLI;
- ricorrente -
contro
CA VI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AGRI 1, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO NAPPI, che lo rappresenta e difende;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 730/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 27/09/2019 R.G.N. 115/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/2025 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;
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Numero registro generale 483/2020
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generaleumero sezionale 754/2025 Dott. PAOLA FILIPPI, che ha concluso per il rigetto del ricorsoia pubblicazione 12/06/2025
Numero di raccolta generale 15714/2025
udito l'avvocato DARIO MARINUZZI per delega verbale avvocato MAURO SFERRAZZA;
udito l'avvocato MASSIMO NAPPI.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza depositata il 27.9.2019, la Corte d'appello di Torino ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di IO LL volta a conseguire la prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (c.d. NASPI), rifiutatagli dall'INPS in sede amministrativa sul presupposto che difettasse il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti il licenziamento. La Corte, in particolare, ha ritenuto che l'art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 22/2015, andasse interpretato nel senso che, ai fini del computo delle trenta giornate di lavoro effettivo, dovessero essere considerate tutte le giornate per le quali è stata versata la contribuzione, ivi comprese quelle "non effettivamente lavorate per una causa che legittima la sospensione del rapporto di lavoro (maternità, malattia, infortunio, ferie, Cigs, contratto di solidarietà)" e che danno comunque diritto ad un trattamento retributivo sul quale sono versati i contributi, e consequenzialmente ha ritenuto irrilevante che, nel caso di specie, l'assicurato, durante la vigenza del contratto di solidarietà aziendale, avesse percepito compensi "per ferie non godute, festività e ROL maturata anche negli anni precedenti", senza prestare concretamente alcuna attività lavorativa, trattandosi pur sempre di periodi retribuiti e sottoposti a contribuzione. Avverso tali statuizioni ha proposto ricorso per cassazione I'INPS, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria. IO LL ha resistito con controricorso, parimenti poi illustrato con memoria. La causa
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è stata rimessa in pubblica udienza, a seguito di infruttuosa registro generale 483/2020 trattazione camerale, con ordinanza del 15.11.2024 di colta generale 15714/2025 Pubblico ministero ha depositato memoria con cui ha chiesta pubblicazione 12/06/2025 il rigetto del ricorso, richiamando il principio di diritto enunciato da Cass. n. 22922 del 2024. In vista dell'udienza, parte controricorrente ha depositato ulteriore memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di censura, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 22/2015, anche in relazione all'art. 12 prel. c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che il requisito ivi previsto delle trenta giornate di lavoro effettivo sussistesse anche in assenza di effettiva prestazione lavorativa, purché dovuta ad una causa che legittimi la sospensione del rapporto di lavoro e faccia salvi i relativi obblighi retributivi e contributivi.
Il motivo è infondato.
di
di
L'art. 3, d.lgs. n. 22/2015, nella formulazione applicabile ratione temporis, riconosce l'indennità mensile disoccupazione, denominata "Nuova prestazione Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASPI)", ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e presentino congiuntamente i seguenti requisiti: "a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione". Nell'interpretare tale disposizione, questa Corte ha già affermato che il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l'inizio
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disoccupazione è integrato anche in presenza di giornate dNumero sezionale 754/2025 ferie e/o di riposo retribuito, le quali, costituendo pausa pubblicazione 12/06/2025
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periodiche della prestazione lavorativa finalizzate al recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore, rappresentano momenti
necessariamente
connaturati al
normale
svolgimento del rapporto di lavoro e indisgiungibili dall'effettiva e concreta esecuzione delle mansioni (Cass. nn. 22922 e 31402 del 2024). All'anzidetta interpretazione reputa il Collegio che debba essere data continuità, con le precisazioni che seguono. Deve anzitutto premettersi che la locuzione "lavoro effettivo", di cui all'art. 3, lett. c), cit., va interpretata nella sua accezione strettamente giuridica, che non coincide con il significato, strettamente naturalistico, di "attività materialmente in essere": dal punto di vista giuridico, infatti, la prestazione di lavoro va considerata "effettiva" non solo nel momento in cui è concretamente eseguita, ma anche durante le sue pause fisiologiche, dal momento che, in tali ipotesi, il sinallagma contrattuale resta inalterato nella sua concreta funzionalità, tanto che non vi è interruzione né dell'obbligazione retributiva né di quella contributiva. Che quella anzidetta sia l'unica interpretazione possibile del requisito in esame si comprende facilmente ove si consideri che, diversamente argomentando, il lavoratore verrebbe ad essere pregiudicato nei suoi diritti di natura previdenziale anche esercitando legittime prerogative garantite da leggi o contratti collettivi, oppure, e ancor di più, in presenza di comportamenti unilaterali e ingiusti del datore di lavoro (basti pensare, a tale ultimo riguardo, ad un ordine giudiziale di ricostituzione del rapporto di lavoro, non ottemperato per esclusiva volontà della parte datoriale); ed è evidente che, per tal via, la norma in esame si presterebbe facilmente al sospetto d'incostituzionalità per violazione dell'art. 38 Cost.-
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Numero registro generale 483/2020
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Altrettanto, per contro, non può dirsi al cospetto di eventi che Numero sezionale 754/2025 per legge, determinano una temporanea sospensione del pubblicazione 12/06/2025 rapporto di lavoro e delle reciproche prestazioni delle parti, come nei casi di maternità, infortunio, malattia, congedo genitoriale o di permesso dal lavoro per assistere persone con handicap grave o, ancora, nell'ipotesi di periodi coperti da cassa integrazione guadagni o contratti di solidarietà a zero ore: si tratta, infatti, di eventi che impediscono totalmente lo svolgimento dell'attività e che diversamente dalle ipotesi dianzi esaminate - determinano, come detto, la sospensione delle obbligazioni principali delle parti, per modo che il rapporto di lavoro, per un certo periodo di tempo, entra in uno stato di quiescenza. D'altra parte, se è necessario concludere che, durante il verificarsi di tali ultime situazioni, il lavoro non può considerarsi "effettivo", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 22/2015, non meno necessario è ritenere che tale sospensione, costituendo effetto precipuo della protezione che l'art. 38 Cost. attribuisce ad obiettive situazioni impeditive dello svolgimento della prestazione lavorativa per cause non imputabili al lavoratore, non debba ridondare in un danno per il lavoratore, impedendogli il godimento della prestazione di disoccupazione: diversamente opinando, infatti, ne verrebbe vulnerato il principio generale (da considerarsi immanente all'ordinamento costituzionale della previdenza sociale) secondo cui il lavoratore assicurato non può perdere il diritto ad una prestazione previdenziale in dipendenza di un fatto previsto come oggetto di tutela dal medesimo ordinamento assicurativo;
l'unica soluzione costituzionalmente possibile consiste dunque nel ritenere che tali periodi di sospensione debbano essere "neutralizzati", nel senso che di essi non si deve tener conto nel computo del periodo di riferimento di dodici mesi di cui all'art. 3, cit.-
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Debbono in conclusione enunciarsi i seguenti princip registro generale 483/2020 diritto:
Numero sezionale 754/2025 Numero di raccolta generale 15714/2025
"In tema di accesso ai nuovi trattamenti di disoccupazione pubblicazione 12/06/2025 (c.d. NASPI), ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015, nella formulazione antecedente alle modifiche disposte dall'art. 1, comma 171, della 1. 30 dicembre 2024, n. 207 (e applicabili agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025): - il requisito delle "trenta giornate di lavoro effettivo" risulta integrato oltre che da giornate di ferie e/o di riposo retribuito da ogni giornata che dia luogo al diritto del lavoratore alla retribuzione e alla relativa contribuzione;
- ai fini del computo dei "dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione" si escludono (sono neutralizzati) i periodi di sospensione del rapporto di lavoro per cause tutelate dalla legge, impeditive delle reciproche prestazioni." Avendo la sentenza impugnata fatto corretta applicazione di tali principi, il ricorso va rigettato, compensandosi tuttavia le spese del giudizio di legittimità per essersi l'orientamento cui s'è data continuità formatosi successivamente proposizione del ricorso per cassazione.
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Tenuto conto del rigetto del ricorso, va dichiarata sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo
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Numero registro generale 483/2020
titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per Numero sezionale 754/2025
Numero di raccolta generale 15714/2025 Data pubblicazione 12/06/2025
ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11.2.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE Luigi Cavallaro
IL PRESIDENTE
IA PO
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