Sentenza 20 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/12/2002, n. 18208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18208 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2002 |
Testo completo
01 82 0 8 / 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N.16428/00 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Cron. 42912 SEZIONE LAVORO Rep. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ud.
2.10.02 Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente Dott. Alberto SPANO' Consigliere Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Dott. Pasquale PICONE Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: D'ST AN,elettivamente domiciliato in Roma, via Caroncini,6 presso l'avv. Massimo Pentimalli, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine;
- ricorrente -
3831
contro
GAS AND HEAT s.p.a. in persona dell'amministratore delegato Ing. Claudio Evangelisti, elettivamente domiciliata in Roma alla via Francesco Siacci,2b presso -1- ÷ De Martini l'avv. Corrado Marini, rappresentata e difesa giusta procura a margine dell'avv. Giuseppe Batini;
- controricorrente -
nonché DEUTSCHE BABCOOK ITALIANA s.p.a -intimata- avverso la sentenza del Tribunale di Livorno n.763 del 18.5.2000, reg. gen. n. 753/99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2 ottobre 2002 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Uditi gli avv. Pentimalli e Batini;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 18.5.2000 il Tribunale di Livorno, decidendo sull'appello proposto dalla Gas and Heat s.p.a nei confronti di D'TI FR nonché della Deutsche Babcock Italiana s.p.a., avverso sentenza del Pretore della medesima città, accoglieva l'appello rigettando la domanda del D'TI di accertare la illegittimità del recesso intimatogli il 27.9.1996 dalla seconda società e la continuità del rapporto ex art.2112 c.c. con la prima, essendo il recesso intervenuto a causa della cessione del ramo di azienda, costituito dallo stabilimento di Tombolo dalla seconda alla prima società. Osservava in motivazione che il D'TI non avveva provato -2- che oggetto della cessione era il ramo di azienda e non beni uti singuli. Aggiungeva che dalla istruzione era emerso che l'attività dello stabilimento della cedente era irrimediabilmente cessata, che l'oggetto della produzione della cessionaria era diverso, serbatoi per navi gasiere invece di generatori di vapore, che la nuova attività aveva richiesto apporti economici e di conoscenza tecniche, che era diverso il mercato di riferimento. Concludeva che mancava la prova della continuazione dell'esercizio di attività prodittava identica o analoga a quelle dell'alienante e cioè della continuazione dell'esercizio dell'impresa, che costituisce il presupposto dell'applicabilità dell'art.2112 c.c.. Propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi il D'TI, resiste con controricorso la Gas and Heat illustrato poi con memoria, la Deutsche Babcok non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, denunziando la violazione e falsa applicazione dei nn.3,4 e 5 c.p.c, il D'TI lamenta che il Tribunale si sia limitato a rigettare il suo ricorso introduttivo, ma non abbia annullato la sentenza del Pretore, incorrendo anche nel vizio di omessa pronuncia. La censura è infondata. Peculiarità dell'appello, come mezzo di impugnazione, è che con esso non deve essere dedotta la invalidità della sentenza impugnata, ma può essere allegata solo la sua ingiustizia al fine della modifica o riforma della decisione. Nella specie il Tribunale, ritenuta l'ingiustizia per non avere l'attore -3- provato la cessione di azienda che fondava la sua domanda, ha riformato la sentenza impugnata, pronunciando sulla eccezione dell'appellante di rigetto dell'avversa pretesa. Con il secondo motivo, deducendo il vizio di motivazione e la non corretta valutazione delle prove, il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia omesso di valutare le circostanze, riferite da testimoni, che aveva la GH aveva assunto 32 dipendenti dello DBI, che alcuni dipendenti della DBI erano stati incaricati di verificare, prima dell'acquisto dello stabilimento, se i macchinari fossero ancora in grado di funzionare, che l'acquisto di una macchina nuova era avvenuto solo a due anni dal passaggio di proprietà. Circostanze tutte che depongono per il trasferimento dell'azienda. Censurava ancora perché priva di prova la affermazione che l'attività dello stabilimento DBI fosse irrimediabilmente spenta, mentre alcune fatture emesse dalla GH nel periodo agosto-dicembre 1996 proverebbero l'idoneità del ramo produttivo allo svolgimento della precedente attività. Le censure sono infondate o non decisive. In ordine alla cessazione della attività aziendale le deposizioni indicate dal ricorrente confermano piuttosto che smentire la sentenza impugnata. La verifica della funzionalità dei macchinari della cedente sarebbe stata inutile se essi fossero ancora in funzione, circostanza, peraltro esclusa dal fatto che i dipendenti della cedente erano in cassa integrazione. - 4- Quanto alle risultanze delle fatture emesse nei primi mesi dell'attività della GH nel nuovo stabilimento, poiché non si contesta che l'acquirente abbia esercitato la diversa produzione di serbatoi per navi gasiere, esse non provano che non fosse cessata l'attività della cedente. In ordine infine alla circostanza, che furono riassunti 32 dipendenti della cedente, dei quali non sono precisate le qualifiche, essa non esclude logicamente l'accertata e non contestata esigenza di un bagaglio di diverse conoscenze tecniche (know how) nella nuova attività produttiva. Nelle imprese manifatturiere attuali il cuore dell'azienda è costituito dal know how e solo l'accertamento del passaggio del personale tecnico più qualificato alla nuova impresa avrebbe potuto concorrere a fondare la tesi del ricorrente di continuazione della attività aziendale con un diverso prodotto. Con il terzo motivo, deducendo il vizio di motivazione e la violazione dell'art.2112 c.c., il ricorrente censura la motivazione della sentenza impugnata per avere ritenuto erronaeamente che presupposto per l'applicazione della norma sul passaggio di azienda siano elementi quali il mercato di riferimento, l'identità tra le due attività e non anche l'analogia tra le due attività, che erano state invece ritenute dal primo giudice come appartenenti al medesimo genus. Assume che nella specie l'acquirente si è limitato a modificare e riorganizzare il ramo di azienda per adattarlo alla propria attività produttiva. -5- : La censura non tiene conto del rilievo che il complesso di beni organizzato per l'esercizio dell'impresa, che costituisce l'azienda ex art.2555 c.c., comprende beni materiali ed immateriali, tra questi le conoscenze tecniche e l'avviamento. Nel caso di specie il Tribunale ha escluso che il ricorrente abbia provato il passaggio di questi due importanti beni immateriali. Invero il ricorrente non contesta la diversità di know how e la diversità del mercato tra le due imprese, che comporta la perdita dell'avviamento della cedente. L'attività analoga nell'esempio citato dal ricorrente, cessione di uno stabilimento che produceva solo mocassini ad una impresa che produceva un diverso tipo di scarpe, non comportava nel passaggio d'azienda diversità di conoscenze tecniche nè perdita della clientela di riferimento e, quindi, dell'avviamento. Si deve concludere che l'attività analoga da parte del cessionario non sia quella individuata attraverso astratti criteri classificatori o merceologici, ma quella che consenta il passaggio, almeno in parte, dei citati beni immateriali e che è incensurabile l'accertamento del Tribunale che il D'TI non ha provato che la GH ha solo modificato l'attività produttiva dell'azienda preesistente. Con l'ultimo motivo il ricorrente lamenta la mancata considerazione degli elementi probatori emergenti da articoli di giornale erroneamente considerati prove atipiche e inammissibili. La censura è inammissibile in quanto, omettendo di indicare che cosa avrebbero provato gli articoli esibiti, impedisce al Collegio, cui è precluso l'esame degli atti, di verificarne la decisività. -6- Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 2 ottobre 2002 Il Consigliere est Il Presidente Erlicha Caul RE Deposit Heria 120 DIC 2092 -7-