Sentenza 29 ottobre 2002
Massime • 1
La procura al difensore apposta a margine o in calce al ricorso per cassazione deve considerarsi conferita, salva diversa manifestazione di volontà, per il giudizio di cassazione, in quanto, costituendo corpo unico con l'atto cui inerisce, esprime necessariamente il suo riferimento a questo e garantisce così il requisito della specialità del mandato al difensore, restando irrilevante la mancanza di uno specifico riferimento al giudizio di legittimità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/10/2002, n. 15269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15269 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALVATORE SENESE - Presidente -
Dott. MICHELE DE LUCA - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - rel. Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OE DO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GioRDANO BRUNO 19, presso lo studio dell'avvocato BRUNO cRASTA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE MELIS, STEFANO MELIS, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati CRISTOFARO TARANTINO, ANDREA ROSSI, giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 22.02.02, rep. N. 59127;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 179/99 del Tribunale di SASSARI, depositata il 15/04/99 - R.G.N. 1246/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/02 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato TARANTINO CRISTOFARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso, depositato il 18 febbraio 1995 presso la Pretura di Sassari, l'INAIL agiva in regresso nei confronti del signor LD OE, per recuperare le somme erogate a seguito dell'infortunio sul lavoro occorso al signor GI DE, dipendente dell'impresa edile del convenuto, in data 2.5.1985.
L'Istituto previdenziale esponeva che il DE, mentre era intento a sostituire una grondaia presso la stazione ferroviaria di Berchidda, era caduto al suolo, a causa della rottura di un tavolone facente parte del piano di calpestio dell'impalcatura, da un'altezza di circa sei metri, riportando lesioni gravissime;
che il procedimento penale iniziato a carico del OE si era concluso con un provvedimento di estinzione del reato per prescrizione;
che l'infortunio era da addebitarsi al datore di lavoro per la omissione degli opportuni controlli e la violazione delle norme di cui al d.P.R. n. 164/56. LD OE, costituitosi, contestava la domanda, sostenendo l'assenza di prove in ordine alla violazione delle norme di prevenzione infortuni, nonché la idoneità del tavolone di legno, scelto dagli stessi dipendenti, e, quindi, la attribuibilità del danno a caso fortuito.
Istruita la causa, con sentenza del 6 febbraio/20 aprile 1998 il Pretore accoglieva la domanda. La decisione veniva appellata dal signor OE, che censurava la mancata applicazione delle regole del procedimento penale (dovendo il giudice civile accertare in primo luogo la responsabilità penale del datore di lavoro), con il conseguente onere dell'INAIL di dimostrare la responsabilità penale del datore di lavoro in ordine all'infortunio del lavoratore. Sosteneva che non era stato dimostrato quanto effettivamente accaduto, ne' il nesso causale con l'evento lesivo, ne' la violazione di particolari norme di prevenzione infortuni;
conseguentemente il datore di lavoro non aveva l'onere di dimostrare di aver osservato tutte le precauzioni specifiche o generiche previste dalla legge in materia, ne' aveva l'onere di dimostrare la sussistenza di un caso fortuito. Criticava la ritenuta sussistenza di specifiche violazioni al d.P.R. n. 164/56. L'INAIL, costituitosi, resisteva e proponeva appello incidentale, lamentando la misura irrisoria delle spese liquidate, con violazione delle vigenti tariffe forensi.
Con sentenza del 10 marzo/15 aprile 1999 il Tribunale di Sassari rigettava l'appello principale e dichiarava inammissibile l'appello incidentale per la mancata rituale notifica dell'atto a controparte. Per la cassazione della decisione di secondo grado ricorre, formulando tre motivi di censura, LD OE.
L'INAIL resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Va preliminarmente affermata la validità della procura apposta a margine del ricorso per cassazione, così disattendendosi la relativa eccezione proposta dall'INAIL.
La più recente giurisprudenza di questa Corte, da cui il collegio non vede ragione per discostarsi, è ormai stabilmente orientata nel senso che l'unicità del contesto documentale, in cui sono incorporati il ricorso per cassazione e la procura scritta a margine o in calce (o anche in un foglio separato ma congiunto materialmente, secondo la previsione del nuovo testo dell'art. 83, 3^ comma c.p.c., come modificato dall'art. 1 della legge 27 maggio 1997, n. 141), comporta la reciproca integrazione dei due atti e quindi la sicura riferibilità dell'uno all'altro, nella maniera puntuale e inequivoca richiesta dall'art. 365 c.p.c., salvo il caso di manifestazioni di volontà contrarie (v., fra le tante, Cass. 13 luglio 1999 n. 7422; 29 ottobre 2001 n. 13414). Con il primo complesso motivo la difesa del ricorrente sostiene, denunciando violazione degli artt. 2697 c.c., 530 c.p. e 2043 c.c., che il Tribunale ha errato nell'invertire l'onere della prova, disattendendo le regole proprie del giudizio penale, da applicarsi nel giudizio civile per il necessario accertamento della responsabilità penale del datore di lavoro;
che ha errato nel porre a carico del datore di lavoro l'onere di dimostrare il caso fortuito o la forza maggiore;
nell'imputare la rottura della tavola ad una sua inidoneità, senza che la stessa sia stata sottoposta ad un accertamento tecnico.
In tal modo il Tribunale sarebbe pervenuto ad una affermazione di responsabilità oggettiva, deducendo la inidoneità della tavola dalla sua rottura;
deduzione tanto più errata per la mancata valutazione del fatto che la tavola era più spessa di quanto prescritto, e che aveva già sostenuto il peso di due operai per la prima parte del lavoro.
Con il secondo motivo la difesa del ricorrente assume la illogicità e lacunosità della motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti.
Critica la affermazione che la tavola costituiva "materiale di risulta", evidenziando che la stessa era stata scelta proprio per la sua idoneità, in quanto ricavata da un tetto che aveva provveduto a sorreggere fino a quel momento;
sostiene la irrilevanza del fatto che la tavola si sia rotta a 40 cm. dal piano di appoggio e in prossimità di un nodo ligneo, non essendo stata descritta la morfologia della linea di rottura della tavola (non sottoposta, come già rilevato, a consulenza tecnica); deduce che la sentenza afferma che la tavola era stata posta in opera senza alcuna verifica o controllo, senza considerare che gli operai avevano dichiarato di averla controllata ed anzi di averla prescelta per la sua maggiore apparente idoneità, sia pure in assenza del datore di lavoro. Con il terzo motivo la difesa del ricorrente critica la sentenza nella parte in cui assegna rilevanza concausale all'assenza di un sottoponte, dopo aver ritenuto solo presuntivamente che i lavori sarebbero durati oltre cinque giorni (periodo al di sotto del quale il sottoponte non è obbligatorio); nella parte in cui ritiene che la tavola non poggiasse su almeno quattro traversi, e che mancasse la cintura di sicurezza, il cui obbligo è regolato dalle norme che regolano la materia;
nella parte in cui ritiene che il datore di lavoro sia presuntivamente responsabile dell'evento ove non abbia posto in essere tutte le cautele che la legge prescrive. Rileva che la rottura della tavola avrebbe potuto essere stata causata anche dall'incauto operare dei due lavoratori, per essersi lasciati cadere di mano, ad esempio, un peso.
Assume che il datore di lavoro non è stato posto in condizione di esaminare, ne' personalmente ne' con l'ausilio di un perito, la tavola, subito sequestrata e successivamente sparita. I tre motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente in considerazione della loro connessione, non sono fondati. In ordine all'onere della prova, osserva la Corte che il quinto comma dell'art. 10 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, come risultante a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 22 del 28 febbraio 1967 e n. 101 del 29 aprile 1981, consente che l'accertamento del fatto reato possa essere compiuto dal giudice civile quando sia stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato, per amnistia, per estinzione del reato per prescrizione;
oppure quando vi sia stato proscioglimento in istruttoria o provvedimento di archiviazione.
In tal caso il lavoratore, che agisca per il cd. danno differenziale, o l'Istituto previdenziale, che agisca in regresso, hanno l'onere di dimostrare gli estremi della colpa del datore di lavoro, o delle altre persone del cui operato questi deve rispondere ai sensi del citato art. 10; ma, una volta che abbiano fornito la prova di elementi obiettivi integranti un comportamento colposo, per negligenza, imprudenza o violazione di specifiche norme antinfortunistiche, riconducibile allo stesso datore di lavoro o ai suoi preposti, non sono tenuti a provare anche l'insussistenza di fattori, di segno negativo, escludenti la colpa del datore o di terzi, che, quali cause di esclusione della responsabilità, devono essere invece provati da colui che li adduce (v. Cass., 10 dicembre 1981 n. 6542). Alla luce di tale principio va corretta la affermazione, contenuta alla pagina 4 della sentenza impugnata, secondo la quale, trattandosi di una obbligazione risarcitoria o restitutoria, nascente rispettivamente da un contratto di lavoro (rispetto al dipendente) o di assicurazione obbligatoria (rispetto all'INAIL), l'onere di dimostrare che l'evento lesivo è stato determinato da un fatto non imputabile al datore di lavoro incombe, ai sensi dell'art. 1218 c.c., allo stesso datore.
Tale affermazione - peraltro irrilevante nell'economia della decisione, atteso che il Tribunale ha poi ampiamente dato conto della sussistenza della colpa e dell'assenza di cause di esclusione della responsabilità - va intesa nel senso che il datore di lavoro è tenuto, una volta che controparte abbia fornito la prova di elementi integranti un comportamento colposo, esclusivamente a provare l'esistenza di fattori, di segno negativo, escludenti la propria responsabilità.
Più di recente la Corte ha, peraltro, precisato che "nel caso di azione di regresso promossa dall'INAIL nei confronti del datore di lavoro - azione che, concernendo un rapporto di assicurazione obbligatoria, rientra nell'ambito delle controversie previdenziali di cui all'art. 442 c.p.c., anche quando con essa venga chiesto l'accertamento della responsabilità del datore di lavoro direttamente in sede civile e non sulla base di un giudicato penale - incombe su quest'ultimo l'onere di provare di aver posto in essere nell'esercizio dell'impresa, in adempimento degli obblighi di cui all'art. 2087 c.c., le misure che, in base all'esperienza e alla tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica del lavoratore ed in particolare di aver adottato tutte le misure prescritte dalle norme antinfortunistiche, norme la cui inosservanza è sufficiente a dimostrare la colpa del datore di lavoro nella produzione dell'infortunio del lavoratore" (Cass., 17 dicembre 1994 n. 10830). Nella fattispecie in esame il Tribunale ha rilevato come dato pacifico il fatto che il DE fosse caduto da un ponteggio a causa della rottura di un tavolone di legno del piano di calpestio, riportando gravissime lesioni personali;
ha osservato che il tavolone costituiva materiale di risulta, essendo stato recuperato dal OE dalla demolizione del tetto della casa cantoniera da ristrutturare;
che la rottura era avvenuta a circa 40 cm. dal piano di appoggio ed in prossimità di un nodo ligneo della tavola;
che il ponteggio non aveva sottoponte;
che la tavola di legno non poggiava su quattro traversi;
che i lavoratori non avevano cintura di sicurezza e che il datore di lavoro aveva omesso qualsiasi controllo (come da lui stesso dichiarato nell'ambito della inchiesta infortunistica). Ha poi rilevato che l'art. 7 del d.P.R. n. 164 del 1956 impone che le opere provvisionali siano realizzate "con buon materiale e a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo", mentre l'art. 16 ribadisce la necessità che le impalcature e i ponteggi, utilizzati in lavori da eseguire ad un'altezza superiore ai due metri, siano adeguati alle opere e realizzati con tutte le precauzioni necessarie. Ha inoltre rilevato che l'obbligo di apprestare un sottoponte di sicurezza (art. 27 del citato d.P.R.) non era escluso da alcuna norma, atteso che all'epoca dell'infortunio (1985) non era entrato in vigore il d.m. 451/88, che consente, in determinate condizioni, di non allestire il sottoponte;
e che neppure ricorreva l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 27 (possibilità di omettere il sottoponte quando vengano eseguiti lavori di durata non superiore a cinque giorni), atteso che la complessiva durata dei lavori di ristrutturazione della casa cantoniera era di quaranta giorni, che il ponteggio, allestito tutto attorno al fabbricato, doveva essere utilizzato per il rifacimento dell'intera grondaia, che i lavoratori addetti a tali opere erano solo due.
La motivazione è corretta ed esaustiva.
Il nesso di causalità fra le lesioni riportate dal lavoratore e la rottura del tavolone facente parte del piano di calpestio del ponteggio non è in discussione;
ne' è contestato che il tavolone fosse stato "recuperato" dallo smantellamento del tetto dell'edificio da ristrutturare, sicché correttamente il Tribunale lo qualifica "materiale di risulta"; e neppure è specificamente contestato, con il richiamo di materiale probatorio, che il tavolone non poggiasse su quattro traversi, come prescrive il secondo comma dell'art. 23 del d.P.R. n. 164/1956. La difesa del ricorrente cerca, in realtà, di sostenere, in fatto, che il tavolone era idoneo all'uso, che la sua rottura è derivata da caso fortuito o dalla condotta degli stessi lavoratori (che, ad esempio, potrebbero essersi lasciati cadere un peso), che il mancato appoggio su quattro traversi è stato irrilevante, che le valutazioni dei giudici del merito sulla presumibile durata dei lavori sono errate;
e, anche, che neppure le misure di sicurezza per così dire secondarie (quale, in primo luogo, l'allestimento di un sottoponte, destinato a limitare le conseguenze della rottura del ponte) abbiano avuto efficienza concausale, non essendo previste come obbligatorie nella fattispecie in esame.
Le censure sono inammissibili per la parte che investe il fatto, ed infondate nella parte in cui lamentano la violazione di norme di diritto o la illogicità della motivazione.
Nessuna illogicità si ravvisa nella sentenza qui impugnata, che ha fatto buon governo delle regole dettate dagli artt. 2043, 2087 e 2697 c.c., 10 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, 7, 16, 23 e 27 del d.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164. Nè il fatto che la tavola non sia stata sottoposta ad accertamento tecnico di ufficio vale ad inficiare la decisione, atteso che i giudici di merito hanno ritenuto sufficienti i rilievi effettuati sulla stessa nelle precedenti indagini, rilievi che non sono stati contestati ne' in appello, ne' in questa fase di legittimità.
Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato ed il ricorrente va condannato al rimborso delle spese di questo giudizio di legittimità nei confronti del resistente.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del resistente, delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in euro 51,50 per spese e in euro 1.500,00 per onorario di avvocato.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2002