(Motivo illecito).
Il motivo illecito rende nulla la donazione quando risulta dall'atto ed e' il solo che ha determinato il donante alla liberalita'.
[…] Analogamente, ex art. 788 c.c., il motivo illecito, sempre risultante dall'atto ed a condizione che sia l'unico ad esplicare forza determinante, cagiona la nullità dell'atto (Cass. […]
Leggi di più…[…] La donazione, tuttavia, è una di quelle rare ipotesi in cui il codice civile riconosce rilievo ai motivi (a patto che siano espressamente manifestati per iscritto e nei casi descritti, rispettivamente, dagli artt. 787 e 788 c.c.) prevedendo, da una parte, l'annullabilità della donazione per l'errore sul motivo che abbia determinato in maniera esclusiva il donante al contratto e, dall'altra, la nullità per l'illiceità del motivo che sia stato il solo a determinare il donante alla liberalità. […]
Leggi di più…[…] L'illiceità del motivo, in base a quanto disposto dall'articolo 788 c.c., rende nullo il contratto se il motivo illecito: risulta dall'atto; è il solo che ha determinato il donante alla liberalità. […]
Leggi di più…[…] Tuttavia, attesa la gratuità del negozio e l'incidenza negativa dello stesso sul patrimonio del donante, nella donazione viene riconosciuto eccezionalmente rilievo ai motivi del donante: così, ove risulti dall'atto di donazione e sia il solo che ha determinato il donante a compiere la liberalità, l'errore sul motivo, sia di fatto o di diritto, e il motivo illecito, possono portare all'invalidità della donazione (artt. 787, 788 c.c.). […]
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