(Motivo illecito).
Il motivo illecito rende nulla la donazione quando risulta dall'atto ed e' il solo che ha determinato il donante alla liberalita'.
[…] la disciplina presenta affinità con quella stabilita per il testamento, per esempio, nella rilevanza rivestita dall'errore sul motivo e dall'illiceità del motivo che rendono rispettivamente annullabile e nulla la donazione, se risultano dall'atto e siano i soli che hanno determinato il donante a compiere la liberalità (ex artt. 787 e 788 c.c.). […]
Leggi di più…[…] L'illiceità del motivo, in base a quanto disposto dall'articolo 788 c.c., rende nullo il contratto se il motivo illecito: risulta dall'atto; è il solo che ha determinato il donante alla liberalità. […]
Leggi di più…[…] Tuttavia, attesa la gratuità del negozio e l'incidenza negativa dello stesso sul patrimonio del donante, nella donazione viene riconosciuto eccezionalmente rilievo ai motivi del donante: così, ove risulti dall'atto di donazione e sia il solo che ha determinato il donante a compiere la liberalità, l'errore sul motivo, sia di fatto o di diritto, e il motivo illecito, possono portare all'invalidità della donazione (artt. 787, 788 c.c.). […]
Leggi di più…Indicazione dei requisiti I requisiti del contratto sono: 1) l'accordo delle parti [Codice civile 1326]; 2) la causa [Codice civile 1343]; 3) l'oggetto [Codice civile 1346]; 4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità [Codice civile 1350, 1351, 1352]. Leggi il commento -> Sezione I – Dell'accordo delle parti Conclusione del contratto Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte [preleggi 25; Codice civile 782, 1328, 1330, 1333, 1335, 1401]. L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o …
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