Articolo 788 del Codice civile
Articolo 787Articolo 789
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19 aprile 1942
Art. 788.

(Motivo illecito).

Il motivo illecito rende nulla la donazione quando risulta dall'atto ed e' il solo che ha determinato il donante alla liberalita'.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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