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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 31/10/2025, n. 3808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3808 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
Rg 4671/2025
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD SEZIONE II CIVILE
VERBALE
Addì 30/10/2025 nel Tribunale di Napoli Nord avanti al Giudice dott. Maurizio
Spezzaferri nella procedura R.G. n. 4671 /2025 avente ad oggetto :
Somministrazione – Verbale reso all'esito di concessione dei termini fino al ex art.
127 ter c.p.c. in sede di udienza a trattazione scritta.
E' presente per il ricorrente , è presente l'Avv. CIMMINO Parte_1
RO che si riporta agli atti e chiede emettersi la richiesta sentenza di incompetenza per territorio con condanna alle spese del presente giudizio.
E' presente per parte resistente , l'Avv. LONDRINO VALERIA Controparte_1
la quale conferma la propria adesione all'eccezione pregiudiziale di incompetenza sollevata da controparte e si riporta a quanto richiesto in atti con compensazione delle spese,
Il Giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti presente alla discussione orale della causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori presenti si riportano a quanto richiesto in atti e nel presente verbale richiedendo l'immediata decisione.
Il Giudice, preso atto di quanto sopra decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, redatti sul presente verbale nella parte che segue. Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri
Rg 4671/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord – Sezione II Civile in persona del giudice unico Dott. Maurizio Spezzaferri ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4671/2025 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: “Altri istituti e leggi speciali.”, trattenuta in decisione all'udienza del 31-10-2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e vertente
T R A
(c.f. ) in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
( ) elettivamente domiciliata in Qualiano (NA) alla piazza G. D'Annunzio, 4 C.F._1 presso l'Avvocato Gennaro Cimmino che la rappresenta e difende giusta procura che si allega al presente atto ai sensi dell'art.83 comma 3 c.p.c.;
OPPONENTE
E
, ), elett.te dom.to in S. Maria Capua Vetere al C.so Controparte_1 C.F._2
Garibaldi n. 56, presso lo Studio dell'avv.to Valeria Londrino, in virtù di mandato in calce al comparsa di costituzione;
OPPOSTA
CONCLUSIONI RESE PER L'UDIENZA DEL 10-12-2024
Parte opposta e Parte opponente: come verbale di udienza del 31-10-2025 sopra riportato a cui si fa espresso rinvio
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In fatto. Con atto di citazione depositato il 22-5-2025 e ritualmente notificato il 15-5-2025, la in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio Parte_1
avanti all'intestato Tribunale Giaquinto , proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. CP_1
800/2025, N.R.G. 3069/2025, emesso dall'intestato Tribunale in data 3-4-2025 e notificato in data
7-4-2025, con cui le era stato intimato il pagamento della somma di euro 15.000 (quindicimila/00) oltre interessi come da domanda e spese della procedura sulla scorta di quanto previsto nel contratto di appalto sottoscritto con la società opponente il giorno 8.5.2023.
L'opponente, deducendo l'indeterminatezza del credito azionato e la carenza di esigibilità Rg 4671/2025
dello stesso, eccepiva in via pregiudiziale l'incompetenza del territorio del Tribunale adito essendo competente il Tribunale di Santa Maria C.V., giudice del luogo ove è sorto il contratto (Caserta) con svolgimento del rapporto presso il luogo di cantiere sempre sito in Caserta.
Instaurato correttamente il contraddittorio, mediante comparsa di costituzione e risposta del
17-7-2025, parte opposta, prendeva posizione su tale eccezione preliminare formulata dall'opponente aderendo alla stessa ai sensi dell'art. 38, comma secondo, del c.p.c., manifestando riserva di procedere alla riassunzione della causa dinnanzi al Tribunale di Santa Maria C.V. a seguito della dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto.
2. In diritto. Tanto premesso, rimane quindi ferma la competenza del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere (CE), per effetto dell'eccezione pregiudiziale dell'opponente e dell'adesione dell'opposta.
Deve, quindi, stante l'incompetenza per territorio del giudice adito in sede monitoria, deve dichiararsi la nullità del provvedimento monitorio.
Per costante giurisprudenza, l'adesione dell'opposto all'eccezione dell'opponente di incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo comporta, a norma dell'art. 38 cod. proc. civ,. che viene escluso ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa (cfr. Cass. civ. n. 6106/2006; cass. civ. n.
25180 del 08/11/2013).
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, Sezione II Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, domanda, eccezione e rilievo, così provvede:
1) dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli Nord adito in sede monitoria in favore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE) e, per l'effetto, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 800/2025, N.R.G. 3069/2025, emesso dall'intestato Tribunale in data
3-4-2025 e ORDINA la cancellazione della causa dal ruolo;
2) fissa termine perentorio di mesi tre, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza, per la riassunzione della causa dinanzi davanti al Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere (CE).
3) demanda al giudice competente la statuizione sulle spese processuali anche del presente giudizio;
Così deciso in Aversa, il 31-10-2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD SEZIONE II CIVILE
VERBALE
Addì 30/10/2025 nel Tribunale di Napoli Nord avanti al Giudice dott. Maurizio
Spezzaferri nella procedura R.G. n. 4671 /2025 avente ad oggetto :
Somministrazione – Verbale reso all'esito di concessione dei termini fino al ex art.
127 ter c.p.c. in sede di udienza a trattazione scritta.
E' presente per il ricorrente , è presente l'Avv. CIMMINO Parte_1
RO che si riporta agli atti e chiede emettersi la richiesta sentenza di incompetenza per territorio con condanna alle spese del presente giudizio.
E' presente per parte resistente , l'Avv. LONDRINO VALERIA Controparte_1
la quale conferma la propria adesione all'eccezione pregiudiziale di incompetenza sollevata da controparte e si riporta a quanto richiesto in atti con compensazione delle spese,
Il Giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti presente alla discussione orale della causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori presenti si riportano a quanto richiesto in atti e nel presente verbale richiedendo l'immediata decisione.
Il Giudice, preso atto di quanto sopra decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, redatti sul presente verbale nella parte che segue. Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri
Rg 4671/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord – Sezione II Civile in persona del giudice unico Dott. Maurizio Spezzaferri ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4671/2025 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: “Altri istituti e leggi speciali.”, trattenuta in decisione all'udienza del 31-10-2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e vertente
T R A
(c.f. ) in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
( ) elettivamente domiciliata in Qualiano (NA) alla piazza G. D'Annunzio, 4 C.F._1 presso l'Avvocato Gennaro Cimmino che la rappresenta e difende giusta procura che si allega al presente atto ai sensi dell'art.83 comma 3 c.p.c.;
OPPONENTE
E
, ), elett.te dom.to in S. Maria Capua Vetere al C.so Controparte_1 C.F._2
Garibaldi n. 56, presso lo Studio dell'avv.to Valeria Londrino, in virtù di mandato in calce al comparsa di costituzione;
OPPOSTA
CONCLUSIONI RESE PER L'UDIENZA DEL 10-12-2024
Parte opposta e Parte opponente: come verbale di udienza del 31-10-2025 sopra riportato a cui si fa espresso rinvio
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In fatto. Con atto di citazione depositato il 22-5-2025 e ritualmente notificato il 15-5-2025, la in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio Parte_1
avanti all'intestato Tribunale Giaquinto , proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. CP_1
800/2025, N.R.G. 3069/2025, emesso dall'intestato Tribunale in data 3-4-2025 e notificato in data
7-4-2025, con cui le era stato intimato il pagamento della somma di euro 15.000 (quindicimila/00) oltre interessi come da domanda e spese della procedura sulla scorta di quanto previsto nel contratto di appalto sottoscritto con la società opponente il giorno 8.5.2023.
L'opponente, deducendo l'indeterminatezza del credito azionato e la carenza di esigibilità Rg 4671/2025
dello stesso, eccepiva in via pregiudiziale l'incompetenza del territorio del Tribunale adito essendo competente il Tribunale di Santa Maria C.V., giudice del luogo ove è sorto il contratto (Caserta) con svolgimento del rapporto presso il luogo di cantiere sempre sito in Caserta.
Instaurato correttamente il contraddittorio, mediante comparsa di costituzione e risposta del
17-7-2025, parte opposta, prendeva posizione su tale eccezione preliminare formulata dall'opponente aderendo alla stessa ai sensi dell'art. 38, comma secondo, del c.p.c., manifestando riserva di procedere alla riassunzione della causa dinnanzi al Tribunale di Santa Maria C.V. a seguito della dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto.
2. In diritto. Tanto premesso, rimane quindi ferma la competenza del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere (CE), per effetto dell'eccezione pregiudiziale dell'opponente e dell'adesione dell'opposta.
Deve, quindi, stante l'incompetenza per territorio del giudice adito in sede monitoria, deve dichiararsi la nullità del provvedimento monitorio.
Per costante giurisprudenza, l'adesione dell'opposto all'eccezione dell'opponente di incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo comporta, a norma dell'art. 38 cod. proc. civ,. che viene escluso ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa (cfr. Cass. civ. n. 6106/2006; cass. civ. n.
25180 del 08/11/2013).
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, Sezione II Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, domanda, eccezione e rilievo, così provvede:
1) dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli Nord adito in sede monitoria in favore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE) e, per l'effetto, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 800/2025, N.R.G. 3069/2025, emesso dall'intestato Tribunale in data
3-4-2025 e ORDINA la cancellazione della causa dal ruolo;
2) fissa termine perentorio di mesi tre, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza, per la riassunzione della causa dinanzi davanti al Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere (CE).
3) demanda al giudice competente la statuizione sulle spese processuali anche del presente giudizio;
Così deciso in Aversa, il 31-10-2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri