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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 07/10/2025, n. 1376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1376 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso in composizione monocratica, in persona del Giudice
RI Di TU, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5229/2024 R.G. promossa da c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
LE UI
APPELLANTE
nei confronti di
(già , p. iva , rappresentata e difesa CP_1 CP_2 P.IVA_1
dall'Avv. Matteo Castioni
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante, come da nota di precisazione delle conclusioni del 19.06.2025:
““Voglia l'Onorevole Tribunale adito, in riforma della sentenza n. 765/24 emessa
dal Giudice di Pace di Treviso, in persona del dott. , nell'ambito del giudizio CP_3
R.G. 3548/2024, così provvedere: - in via preliminare e pregiudiziale, sospendere
l'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata, relativamente alla statuizione
di condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in primo grado, atteso che
l'appello proposto è manifestatamente fondato;
- nel merito: accogliere, per i
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 5229/2024 r.g. 1 motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e, di conseguenza, in riforma della
sentenza n. 765/2024, emessa dal Giudice di Pace di Treviso, nella persona del
Dott. Rizzo Luigi, in data 27.09.24, depositata in data 30.09.2024, accertare e
dichiarare il diritto della signora alla compensazione Parte_1
pecuniaria di cui al Reg. Ce 261/04 e, per l'effetto, condannare al CP_1
pagamento dell'importo di € 400,00 corrispondente all'indennizzo previsto
dall'art. 7 comma 1 lett. b) della citata normativa e/o della maggiore o minore
somma che il Giudice riterrà di determinare nei limiti della propria competenza
per valore, con interessi legali dalla domanda;
- con vittoria di spese e compensi
di lite, rimborso forfettario per spese generali, CAP ed IVA come per legge, per
entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore
antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Per l'appellata, come da nota di precisazione delle conclusioni del 12.06.2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione:
Rigettare l'avverso appello e confermare la sentenza di primo grado n. 765/2024
emessa dal Giudice di Pace di Treviso, dichiarando in ogni caso che nulla è
dovuto da in relazione ai fatti di causa;
Condannare l'appellante al CP_1
pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, oltre accessori di
legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
aveva proposto opposizione al decreto n. 2338/2024, con il quale il CP_1
Giudice di Pace di Treviso le aveva ingiunto di pagare, in favore di Parte_1
la somma di euro 400,00 da questa pretesa a titolo di compensazione
[...]
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 5229/2024 r.g. 2 pecuniaria prevista dal Regolamento CE n. 261/2014 per il ritardo prolungato del viaggio prenotato su un volo della compagnia.
L'opponente aveva dedotto:
- in via preliminare, la carenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e ss. c.p..c. e l'omesso esperimento del tentativo di conciliazione di cui all'art. 10 della legge n.
118/2022;
- nel merito, la prescrizione del diritto fatto valere per decorso del termine semestrale previsto dall'art. 418 cod. nav. nonché l'assenza di responsabilità per il ritardo, dipeso da circostanze eccezionali.
Tanto premesso, aveva domandato la revoca del decreto opposto e CP_1
l'accertamento della infondatezza della domanda della Pt_1
Il Giudice di pace, con sentenza n. 765/2024, aveva accolto l'opposizione e annullato il decreto opposto, ritenendo che, alla data della notifica del decreto ingiuntivo, fosse già trascorso il termine semestrale di prescrizione previsto dall'art. 418 cod. nav., che, pur dettato per il trasporto marittimo, sarebbe applicabile in via analogica anche al trasporto aereo.
Il primo giudice aveva inoltre ritenuto fondata l'eccezione dell'opponente relativa alla insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
ha proposto appello e domandato l'integrale riforma della Parte_1
sentenza di primo grado.
Con il primo motivo, l'appellante ha dedotto che il Giudice di Pace avrebbe errato nell'applicare in via analogica l'art. 418 cod. nav. ed omesso di considerare che la disciplina specifica dettata per il trasporto aereo dall'art. 949 ter cod. nav. prevede
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 5229/2024 r.g. 3 espressamente che i diritti derivanti dal contratto non sono soggetti a termini di prescrizione.
Con il secondo motivo, la ha dedotto che la sentenza appellata avrebbe Pt_1
altresì erroneamente escluso la sussistenza dei presupposti della tutela monitoria ed evidenziato che il credito del viaggiatore avente ad oggetto la compensazione pecuniaria per cancellazione o ritardo prolungato del volo è liquido ed esigibile.
La ha chiesto che, previa riforma della sentenza appellata, sia accolta la Pt_1
domanda di pagamento già proposta.
L'appellata ha chiesto il rigetto dell'appello e contestato diffusamente le deduzioni attoree.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione in data 18
settembre 2025 sulle conclusioni riportate in premessa.
L'appello proposto merita accoglimento nei termini che seguono.
I fatti di causa sono pacifici.
aveva prenotato il viaggio sulla tratta Treviso-Tenerife con il Parte_1
Nu volo n. FR del 25 luglio 2023 della compagnia la partenza era CP_1
stata ritardata ed il volo, il cui arrivo a destinazione era previsto per le ore 15:55,
era arrivato alle ore 19:44.
Trattandosi di ritardo superiore alle tre ore, la pretende il pagamento della Pt_1
somma di euro 400,00 a titolo di compensazione pecuniaria ex artt. 5 e 7 del
Regolamento (CE) 11 febbraio 2004 n. 2004/261/CE.
Il fatto costitutivo della pretesa sussiste indubbiamente.
È noto invero che gli artt. 5, 6 e 7 del regolamento n. 261/2004 vanno interpretati nel senso che i passeggeri di voli ritardati possono essere assimilati ai passeggeri
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 5229/2024 r.g. 4 di voli cancellati ai fini dell'applicazione del diritto alla compensazione pecuniaria e che essi possono pertanto reclamare il diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall'art. 7 di tale regolamento quando, a causa di un volo ritardato, subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore (v. ex multis
Corte di Giustizia, sentenza n. 474 del 25 gennaio 2024, causa C-474/22; sentenze del 19 novembre 2009, e altri, causa C-402/07 e causa C-432/07). Per_1
Si tratta di stabilire - alla luce delle difese della convenuta - se il diritto della si sia prescritto e, in caso negativo, se sussistano le condizioni per ritenere Pt_1
che il ritardo del volo sia imputabile a circostanze eccezionali non evitabili.
Sotto il primo aspetto, va innanzitutto considerato che la Corte di Giustizia, con la sentenza del 22.11.2012 nella causa n. C-139/11, ha chiarito che il Regolamento
CE n. 261/204 non prevede appositi limiti per l'esercizio delle azioni volte al riconoscimento dei diritti dei passeggeri previsti dal citato Regolamento: tali limiti temporali, quindi, devono essere individuati dal giudice in base ai rispettivi ordinamenti nazionali.
Dunque al diritto interno occorre far riferimento ai fini in questione.
Ora, l'art. 949 ter del codice della navigazione dispone che i diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e di bagagli sono assoggettati alle norme sulla decadenza previste dalla normativa internazionale di cui all'articolo 941 (comma
1): “gli stessi diritti” non sono assoggettati alle norme che regolano la prescrizione
(comma 2).
In base ad un comune rilievo interpretativo della giurisprudenza di merito (v.
Tribunale di Milano, sentenza 22/12/2021), l'introduzione dell'art. 949 ter del codice della navigazione ad opera del d. lgs. n. 151/2006 ha inteso uniformare i
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 5229/2024 r.g. 5 termini per l'esercizio delle azioni sia per il trasporto aereo nazionale sia per quello internazionale, mediante il richiamo, per qualsiasi azione inerente al trasporto aereo, alla decadenza prevista dalla normativa internazionale,
espressamente escludendo l'applicabilità dell'istituto della prescrizione.
Anche l'azione finalizzata al pagamento della compensazione pecuniaria dovrebbe ritenersi soggetta alla disciplina in questione e, quindi, alle previsioni di cui all'art. 35 della Convenzione di Montreal 1999, che è l'unica disposizione della normativa internazionale sul trasporto aereo che prevede un termine di decadenza dall'azione ed al quale, dunque, l'art. 949 ter codice della navigazione ha inequivocabilmente rinviato.
L'orientamento in questione (pur seguito anche dal Tribunale di Treviso) deve essere rivisto alla luce della giurisprudenza di legittimità più recente.
La Corte di Cassazione, infatti, con la sentenza n. 4427/2024 richiamata anche dal giudice di prime cure, ha stabilito che, in ambito di contratto di trasporto aereo, il diritto alla compensazione pecuniaria, previsto dall'art. 7 del Regolamento CE n.
261 del 2004 in favore del trasportato che ha sofferto un pregiudizio a causa del ritardo, del negato imbarco e/o della cancellazione del volo ha natura indennitaria e perciò non è assoggettato al termine di decadenza previsto dall'art. 35 della
Convenzione di Montreal del 1999, il cui ambito di operatività è limitato alle azioni di carattere risarcitorio.
E che il rinvio operato dal novellato art. 949 ter cod. nav. - che rimanda all'art. 941 cod. nov. - alle norme comunitarie e alla normativa internazionale non conduce all'applicazione automatica della Convenzione anzidetta, trattandosi di rinvio mobile e non ad una determinata disciplina.
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 5229/2024 r.g. 6 Peraltro, anche la Corte di Giustizia, con la sentenza del 22 novembre 2012 già
richiamata (Causa C-139/11, punto 33), ha sancito che alle azioni dirette ad ottenere il versamento della compensazione pecuniaria non è applicabile il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 35 della convenzione di Montreal
del 28 maggio 1999 per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, poiché la misura di compensazione pecuniaria prevista agli artt. 5 e
7 del Regolamento n. 261/2004 esula dal campo di applicazione di tale convenzione.
Se ne desume che:
- se è pur vero che le uniche norme internazionali che sanciscono termini di decadenza sono quelle contenute nell'art. 35 della Convenzione di Montreal del
28 maggio 1999, è anche vero che esse disciplinano le sole azioni con cui il passeggero domanda il risarcimento del danno (quelle che, secondo la definizione del Regolamento CE n. 261/2004, riguardano i risarcimenti supplementari);
- l'art. 949 ter cod. nav., nella misura in cui rimanda alla predetta norma, lo fa esclusivamente per le azioni che riguardino i diritti risarcitori del passeggero e soltanto per “questi diritti” esclude che trovino applicazione le norme in materia di prescrizione;
- tra le azioni contemplate dalla norma non rientra quella relativa al pagamento della compensazione pecuniaria, perché essa ha natura non risarcitoria ma indennitaria;
- essa, dunque, resta del tutto estranea all'ambito applicativo dell'art. 949 ter cod.
nav. quale sopra individuato.
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 5229/2024 r.g. 7 La norma di cui al comma 2 della disposizione codicistica, per quel che soprattutto interessa in questa sede, va interpretato nel senso che la disciplina nazionale in materia di prescrizione non trova applicazione soltanto nel caso in cui trovi concreta applicazione una normativa internazionale prevedente un termine di decadenza: dunque, soltanto quando si tratti di azioni a tutela di diritti risarcitori.
Invece laddove, come nella specie, venga in rilievo l'azione avente ad oggetto il pagamento della compensazione pecuniaria - sottratta alla normativa internazionale in materia di termini di decadenza - la disciplina della prescrizione deve essere individuata sulla base della normativa interna.
Secondo l'appellata, troverebbe applicazione la disciplina che l'art. 418 cod. nav.
detta per il trasporto marittimo.
Ciò in forza del carattere speciale del diritto della navigazione, quale desumibile dall'art. 1 del cod. nav.
L'assunto non è condivisibile.
L'art. 1 del codice stabilisce che, in materia di navigazione, marittima, interna ed aerea, si applicano il medesimo codice, le leggi, i regolamenti, le norme corporative e gli usi ad essa relativi, specificando che “ove manchino disposizioni
del diritto della navigazione e non ve ne siano di applicabili per analogia, si
applica il diritto civile”.
Correlativamente l'art. 1680 c.c. statuisce che le disposizioni dettate dal codice civile in materia di trasporto trovano applicazione soltanto in quanto non derogate dal codice della navigazione e dalle leggi speciali.
Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 3168/1981 e n.
15329/2000), la norma rende applicabile anche l'art. 2951 c.c., concernente la
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 5229/2024 r.g. 8 prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di trasporto. A questi fini non ha rilievo la circostanza che le norme sulla prescrizione si trovino collocate non nel capo indicato nell'art. 1680 c.c., trattandosi di circostanza meramente formale,
“laddove l'art. 2951 c.c. integra la disciplina del contratto di trasporto di cui al
capo VIII e la sua collocazione fuori da questo è funzionale al criterio legislativo,
proprio delle codificazioni tradizionali, di sistemare in un unico contesto le norme
dell'istituto della prescrizione, comprese quelle specifiche di singoli contratti
tipici, le quali, però, non per questo non formano parte integrante della disciplina
degli stessi” (Cass. sent. n. 3168/1981 cit.).
Ora, il codice della navigazione non detta disposizioni speciali in tema di prescrizione del diritto alla compensazione pecuniaria né si ritiene applicabile in via analogica, ai sensi dell'art. 1 cod. nav., la disciplina del trasporto marittimo,
perché:
- i diritti derivanti dal contratto di trasporto marittimo (rientranti fra quelli che,
secondo l'art. 418 cod. nav., si prescrivono nel termine di sei mesi) in caso di mancata partenza della nave o di ritardo hanno natura esclusivamente risarcitoria e non indennitaria (v. artt. 403 e 404 cod. nav.);
- lo strumento di tutela ivi previsto (risarcimento del danno specifico subito dal singolo trasportato) è diverso e distinto da quello di cui si tratta (indennizzo forfettario e standardizzato che è posto a carico del vettore a prescindere dall'esistenza di ulteriori danni per il passeggero e che, dovendo coprire i pregiudizi comuni a tutti gli utenti del servizio di trasporto aereo, è altro rispetto al risarcimento di un danno individuale).
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 5229/2024 r.g. 9 Peraltro, gli esiti applicativi dell'interpretazione dell'appellata, oltre a contraddire le affermazioni di principio della Corte di Cassazione (che ha escluso l'applicazione, diretta o per mezzo di rinvio, delle norme internazionali sulla decadenza dall'azione proprio in ragione della natura indennitaria della compensazione pecuniaria), paiono in contrasto con la volontà del legislatore, che,
con il decreto legislativo n. 96/2005, ha integralmente riscritto il testo dell'art. 949
cod. nav., che in precedenza richiamava, per il trasporto aereo, le norme relative al trasporto marittimo, tra cui proprio quella dettata dall'art. 418.
In definitiva, pare più corretto applicare nella materia de qua l'art. 2951 c.c.
Ciò induce a rigettare l'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellata, perchè il termine annuale previsto dalla norma non era ancora spirato quando, in data 28
febbraio 2024, il decreto ingiuntivo è stato notificato (si ricorda che la data del viaggio è il 25 luglio 2023).
Il dedotto fatto estintivo, dunque, non sussiste.
Nemmeno sussistono i presupposti della liberazione da responsabilità del vettore.
La convenuta ha allegato che il ritardo del volo de quo è attribuibile esclusivamente alle avverse condizioni meteo ovverossia ai violenti temporali abbattutisi sullo scalo di Treviso.
Ha quindi invocato l'art. 5, paragrafo 3, del Regolamento CE n. 261 del 20024, a mente del quale il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare la compensazione pecuniaria di cui al successivo articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 5229/2024 r.g. 10 Chiamata ad interpretare la norma in questione, la Corte di Giustizia ha chiarito che:
- la nozione di circostanze eccezionali comprende gli eventi che, per la loro natura o per la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo interessato e sfuggono all'effettivo controllo di quest'ultimo, in quanto traenti origine da fatti naturali o dal fatto del terzo (sentenza dell'11 maggio 2023,
da C-156/22 a C-158/22; sentenza del 16 maggio 2024, causa C-405/23);
- il vettore ha comunque l'onere di dimostrare se le concrete circostanze - pur aventi le caratteristiche di cui al punto che precede - siano tali che non avrebbero potuto essere evitate anche se fossero state adottate tutte le misure del caso e che,
inoltre, esso ha adottato le misure adeguate alla situazione in grado di ovviare alle conseguenze di quest'ultima, salvo acconsentire a sacrifici insopportabili per le capacità della sua impresa nel momento pertinente (v., in questo senso, sentenza del 7 luglio 2022, causa C-308/21);
- la circostanza che i passeggeri subiscano disagi a causa di circostanze eccezionali non altrimenti evitabili esime il vettore dall'obbligo di pagare la compensazione pecuniaria prevista dall'art. 7 del Regolamento, ma non dall'obbligo di fornire ai passeggeri l'assistenza di cui all'art. 9 (Corte di
Giustizia, sentenza del 31 gennaio 2013 nella causa C-12/11).
Se ne desume che, in presenza di circostanze meteorologiche avverse
(astrattamente rilevanti come circostanze “esterne” alla sfera di controllo del vettore: v. considerando n. 14 del regolamento), è onere del vettore dimostrare che l'evento impeditivo dell'esecuzione del contratto di trasporto è un evento non previsto e non prevedibile e di avere adottato tutte le misure normalmente atte ad
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 5229/2024 r.g. 11 evitare la cancellazione del volo o il ritardo o le sue conseguenze oppure l'impossibilità di adottarle pena la sopportazione di un sacrificio inesigibile.
Nel caso di specie, siffatto onere non è stato adeguatamente assolto dalla convenuta.
La documentazione depositata è di difficile lettura e di limitata efficacia euristica,
in quanto in parte promanante dalla stessa parte.
Essa è comunque insufficiente a dimostrare l'eccezionalità degli eventi meteorologici avversi e la loro incidenza sulle tempistiche del volo.
Nulla è dedotto (e dimostrato) in merito all'impossibilità per la compagnia di adottare le misure utili ad evitare il ritardo o le sue conseguenze.
Deve perciò escludersi che abbia offerto la prova liberatoria CP_1
richiesta.
L'esonero ex art. 5, paragrafo 3, del regolamento comunitario non trova applicazione e la convenuta è tenuta al pagamento, in favore dell'appellante, della compensazione pecuniaria prevista dall'art. 7 nella misura di euro 400,00 oltre interessi al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di deposito del ricorso monitorio al saldo.
Riguardo alle spese, si ritiene che il contrasto giurisprudenziale esistente in materia e la novità delle soluzioni esposte costituiscano gravi ragioni che giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite sia in primo grado
(compreso il procedimento monitorio) sia nel presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 765/2024 del Giudice di Pace di Treviso Parte_1
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 5229/2024 r.g. 12 nei confronti di , così provvede: CP_1
accoglie l'appello e, per l'effetto, previa riforma della sentenza appellata,
condanna al pagamento, in favore di della somma CP_1 Parte_1
di euro 400,00 oltre interessi al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di deposito del ricorso monitorio al saldo;
compensa integralmente le spese del giudizio di primo grado e del giudizio di appello.
Treviso, 6 ottobre 2025
Il Giudice
RI Di TU
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 5229/2024 r.g. 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso in composizione monocratica, in persona del Giudice
RI Di TU, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5229/2024 R.G. promossa da c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
LE UI
APPELLANTE
nei confronti di
(già , p. iva , rappresentata e difesa CP_1 CP_2 P.IVA_1
dall'Avv. Matteo Castioni
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante, come da nota di precisazione delle conclusioni del 19.06.2025:
““Voglia l'Onorevole Tribunale adito, in riforma della sentenza n. 765/24 emessa
dal Giudice di Pace di Treviso, in persona del dott. , nell'ambito del giudizio CP_3
R.G. 3548/2024, così provvedere: - in via preliminare e pregiudiziale, sospendere
l'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata, relativamente alla statuizione
di condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in primo grado, atteso che
l'appello proposto è manifestatamente fondato;
- nel merito: accogliere, per i
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 5229/2024 r.g. 1 motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e, di conseguenza, in riforma della
sentenza n. 765/2024, emessa dal Giudice di Pace di Treviso, nella persona del
Dott. Rizzo Luigi, in data 27.09.24, depositata in data 30.09.2024, accertare e
dichiarare il diritto della signora alla compensazione Parte_1
pecuniaria di cui al Reg. Ce 261/04 e, per l'effetto, condannare al CP_1
pagamento dell'importo di € 400,00 corrispondente all'indennizzo previsto
dall'art. 7 comma 1 lett. b) della citata normativa e/o della maggiore o minore
somma che il Giudice riterrà di determinare nei limiti della propria competenza
per valore, con interessi legali dalla domanda;
- con vittoria di spese e compensi
di lite, rimborso forfettario per spese generali, CAP ed IVA come per legge, per
entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore
antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Per l'appellata, come da nota di precisazione delle conclusioni del 12.06.2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione:
Rigettare l'avverso appello e confermare la sentenza di primo grado n. 765/2024
emessa dal Giudice di Pace di Treviso, dichiarando in ogni caso che nulla è
dovuto da in relazione ai fatti di causa;
Condannare l'appellante al CP_1
pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, oltre accessori di
legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
aveva proposto opposizione al decreto n. 2338/2024, con il quale il CP_1
Giudice di Pace di Treviso le aveva ingiunto di pagare, in favore di Parte_1
la somma di euro 400,00 da questa pretesa a titolo di compensazione
[...]
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 5229/2024 r.g. 2 pecuniaria prevista dal Regolamento CE n. 261/2014 per il ritardo prolungato del viaggio prenotato su un volo della compagnia.
L'opponente aveva dedotto:
- in via preliminare, la carenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e ss. c.p..c. e l'omesso esperimento del tentativo di conciliazione di cui all'art. 10 della legge n.
118/2022;
- nel merito, la prescrizione del diritto fatto valere per decorso del termine semestrale previsto dall'art. 418 cod. nav. nonché l'assenza di responsabilità per il ritardo, dipeso da circostanze eccezionali.
Tanto premesso, aveva domandato la revoca del decreto opposto e CP_1
l'accertamento della infondatezza della domanda della Pt_1
Il Giudice di pace, con sentenza n. 765/2024, aveva accolto l'opposizione e annullato il decreto opposto, ritenendo che, alla data della notifica del decreto ingiuntivo, fosse già trascorso il termine semestrale di prescrizione previsto dall'art. 418 cod. nav., che, pur dettato per il trasporto marittimo, sarebbe applicabile in via analogica anche al trasporto aereo.
Il primo giudice aveva inoltre ritenuto fondata l'eccezione dell'opponente relativa alla insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
ha proposto appello e domandato l'integrale riforma della Parte_1
sentenza di primo grado.
Con il primo motivo, l'appellante ha dedotto che il Giudice di Pace avrebbe errato nell'applicare in via analogica l'art. 418 cod. nav. ed omesso di considerare che la disciplina specifica dettata per il trasporto aereo dall'art. 949 ter cod. nav. prevede
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 5229/2024 r.g. 3 espressamente che i diritti derivanti dal contratto non sono soggetti a termini di prescrizione.
Con il secondo motivo, la ha dedotto che la sentenza appellata avrebbe Pt_1
altresì erroneamente escluso la sussistenza dei presupposti della tutela monitoria ed evidenziato che il credito del viaggiatore avente ad oggetto la compensazione pecuniaria per cancellazione o ritardo prolungato del volo è liquido ed esigibile.
La ha chiesto che, previa riforma della sentenza appellata, sia accolta la Pt_1
domanda di pagamento già proposta.
L'appellata ha chiesto il rigetto dell'appello e contestato diffusamente le deduzioni attoree.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione in data 18
settembre 2025 sulle conclusioni riportate in premessa.
L'appello proposto merita accoglimento nei termini che seguono.
I fatti di causa sono pacifici.
aveva prenotato il viaggio sulla tratta Treviso-Tenerife con il Parte_1
Nu volo n. FR del 25 luglio 2023 della compagnia la partenza era CP_1
stata ritardata ed il volo, il cui arrivo a destinazione era previsto per le ore 15:55,
era arrivato alle ore 19:44.
Trattandosi di ritardo superiore alle tre ore, la pretende il pagamento della Pt_1
somma di euro 400,00 a titolo di compensazione pecuniaria ex artt. 5 e 7 del
Regolamento (CE) 11 febbraio 2004 n. 2004/261/CE.
Il fatto costitutivo della pretesa sussiste indubbiamente.
È noto invero che gli artt. 5, 6 e 7 del regolamento n. 261/2004 vanno interpretati nel senso che i passeggeri di voli ritardati possono essere assimilati ai passeggeri
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 5229/2024 r.g. 4 di voli cancellati ai fini dell'applicazione del diritto alla compensazione pecuniaria e che essi possono pertanto reclamare il diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall'art. 7 di tale regolamento quando, a causa di un volo ritardato, subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore (v. ex multis
Corte di Giustizia, sentenza n. 474 del 25 gennaio 2024, causa C-474/22; sentenze del 19 novembre 2009, e altri, causa C-402/07 e causa C-432/07). Per_1
Si tratta di stabilire - alla luce delle difese della convenuta - se il diritto della si sia prescritto e, in caso negativo, se sussistano le condizioni per ritenere Pt_1
che il ritardo del volo sia imputabile a circostanze eccezionali non evitabili.
Sotto il primo aspetto, va innanzitutto considerato che la Corte di Giustizia, con la sentenza del 22.11.2012 nella causa n. C-139/11, ha chiarito che il Regolamento
CE n. 261/204 non prevede appositi limiti per l'esercizio delle azioni volte al riconoscimento dei diritti dei passeggeri previsti dal citato Regolamento: tali limiti temporali, quindi, devono essere individuati dal giudice in base ai rispettivi ordinamenti nazionali.
Dunque al diritto interno occorre far riferimento ai fini in questione.
Ora, l'art. 949 ter del codice della navigazione dispone che i diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e di bagagli sono assoggettati alle norme sulla decadenza previste dalla normativa internazionale di cui all'articolo 941 (comma
1): “gli stessi diritti” non sono assoggettati alle norme che regolano la prescrizione
(comma 2).
In base ad un comune rilievo interpretativo della giurisprudenza di merito (v.
Tribunale di Milano, sentenza 22/12/2021), l'introduzione dell'art. 949 ter del codice della navigazione ad opera del d. lgs. n. 151/2006 ha inteso uniformare i
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n. 5229/2024 r.g. 5 termini per l'esercizio delle azioni sia per il trasporto aereo nazionale sia per quello internazionale, mediante il richiamo, per qualsiasi azione inerente al trasporto aereo, alla decadenza prevista dalla normativa internazionale,
espressamente escludendo l'applicabilità dell'istituto della prescrizione.
Anche l'azione finalizzata al pagamento della compensazione pecuniaria dovrebbe ritenersi soggetta alla disciplina in questione e, quindi, alle previsioni di cui all'art. 35 della Convenzione di Montreal 1999, che è l'unica disposizione della normativa internazionale sul trasporto aereo che prevede un termine di decadenza dall'azione ed al quale, dunque, l'art. 949 ter codice della navigazione ha inequivocabilmente rinviato.
L'orientamento in questione (pur seguito anche dal Tribunale di Treviso) deve essere rivisto alla luce della giurisprudenza di legittimità più recente.
La Corte di Cassazione, infatti, con la sentenza n. 4427/2024 richiamata anche dal giudice di prime cure, ha stabilito che, in ambito di contratto di trasporto aereo, il diritto alla compensazione pecuniaria, previsto dall'art. 7 del Regolamento CE n.
261 del 2004 in favore del trasportato che ha sofferto un pregiudizio a causa del ritardo, del negato imbarco e/o della cancellazione del volo ha natura indennitaria e perciò non è assoggettato al termine di decadenza previsto dall'art. 35 della
Convenzione di Montreal del 1999, il cui ambito di operatività è limitato alle azioni di carattere risarcitorio.
E che il rinvio operato dal novellato art. 949 ter cod. nav. - che rimanda all'art. 941 cod. nov. - alle norme comunitarie e alla normativa internazionale non conduce all'applicazione automatica della Convenzione anzidetta, trattandosi di rinvio mobile e non ad una determinata disciplina.
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n. 5229/2024 r.g. 6 Peraltro, anche la Corte di Giustizia, con la sentenza del 22 novembre 2012 già
richiamata (Causa C-139/11, punto 33), ha sancito che alle azioni dirette ad ottenere il versamento della compensazione pecuniaria non è applicabile il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 35 della convenzione di Montreal
del 28 maggio 1999 per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, poiché la misura di compensazione pecuniaria prevista agli artt. 5 e
7 del Regolamento n. 261/2004 esula dal campo di applicazione di tale convenzione.
Se ne desume che:
- se è pur vero che le uniche norme internazionali che sanciscono termini di decadenza sono quelle contenute nell'art. 35 della Convenzione di Montreal del
28 maggio 1999, è anche vero che esse disciplinano le sole azioni con cui il passeggero domanda il risarcimento del danno (quelle che, secondo la definizione del Regolamento CE n. 261/2004, riguardano i risarcimenti supplementari);
- l'art. 949 ter cod. nav., nella misura in cui rimanda alla predetta norma, lo fa esclusivamente per le azioni che riguardino i diritti risarcitori del passeggero e soltanto per “questi diritti” esclude che trovino applicazione le norme in materia di prescrizione;
- tra le azioni contemplate dalla norma non rientra quella relativa al pagamento della compensazione pecuniaria, perché essa ha natura non risarcitoria ma indennitaria;
- essa, dunque, resta del tutto estranea all'ambito applicativo dell'art. 949 ter cod.
nav. quale sopra individuato.
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n. 5229/2024 r.g. 7 La norma di cui al comma 2 della disposizione codicistica, per quel che soprattutto interessa in questa sede, va interpretato nel senso che la disciplina nazionale in materia di prescrizione non trova applicazione soltanto nel caso in cui trovi concreta applicazione una normativa internazionale prevedente un termine di decadenza: dunque, soltanto quando si tratti di azioni a tutela di diritti risarcitori.
Invece laddove, come nella specie, venga in rilievo l'azione avente ad oggetto il pagamento della compensazione pecuniaria - sottratta alla normativa internazionale in materia di termini di decadenza - la disciplina della prescrizione deve essere individuata sulla base della normativa interna.
Secondo l'appellata, troverebbe applicazione la disciplina che l'art. 418 cod. nav.
detta per il trasporto marittimo.
Ciò in forza del carattere speciale del diritto della navigazione, quale desumibile dall'art. 1 del cod. nav.
L'assunto non è condivisibile.
L'art. 1 del codice stabilisce che, in materia di navigazione, marittima, interna ed aerea, si applicano il medesimo codice, le leggi, i regolamenti, le norme corporative e gli usi ad essa relativi, specificando che “ove manchino disposizioni
del diritto della navigazione e non ve ne siano di applicabili per analogia, si
applica il diritto civile”.
Correlativamente l'art. 1680 c.c. statuisce che le disposizioni dettate dal codice civile in materia di trasporto trovano applicazione soltanto in quanto non derogate dal codice della navigazione e dalle leggi speciali.
Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 3168/1981 e n.
15329/2000), la norma rende applicabile anche l'art. 2951 c.c., concernente la
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n. 5229/2024 r.g. 8 prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di trasporto. A questi fini non ha rilievo la circostanza che le norme sulla prescrizione si trovino collocate non nel capo indicato nell'art. 1680 c.c., trattandosi di circostanza meramente formale,
“laddove l'art. 2951 c.c. integra la disciplina del contratto di trasporto di cui al
capo VIII e la sua collocazione fuori da questo è funzionale al criterio legislativo,
proprio delle codificazioni tradizionali, di sistemare in un unico contesto le norme
dell'istituto della prescrizione, comprese quelle specifiche di singoli contratti
tipici, le quali, però, non per questo non formano parte integrante della disciplina
degli stessi” (Cass. sent. n. 3168/1981 cit.).
Ora, il codice della navigazione non detta disposizioni speciali in tema di prescrizione del diritto alla compensazione pecuniaria né si ritiene applicabile in via analogica, ai sensi dell'art. 1 cod. nav., la disciplina del trasporto marittimo,
perché:
- i diritti derivanti dal contratto di trasporto marittimo (rientranti fra quelli che,
secondo l'art. 418 cod. nav., si prescrivono nel termine di sei mesi) in caso di mancata partenza della nave o di ritardo hanno natura esclusivamente risarcitoria e non indennitaria (v. artt. 403 e 404 cod. nav.);
- lo strumento di tutela ivi previsto (risarcimento del danno specifico subito dal singolo trasportato) è diverso e distinto da quello di cui si tratta (indennizzo forfettario e standardizzato che è posto a carico del vettore a prescindere dall'esistenza di ulteriori danni per il passeggero e che, dovendo coprire i pregiudizi comuni a tutti gli utenti del servizio di trasporto aereo, è altro rispetto al risarcimento di un danno individuale).
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n. 5229/2024 r.g. 9 Peraltro, gli esiti applicativi dell'interpretazione dell'appellata, oltre a contraddire le affermazioni di principio della Corte di Cassazione (che ha escluso l'applicazione, diretta o per mezzo di rinvio, delle norme internazionali sulla decadenza dall'azione proprio in ragione della natura indennitaria della compensazione pecuniaria), paiono in contrasto con la volontà del legislatore, che,
con il decreto legislativo n. 96/2005, ha integralmente riscritto il testo dell'art. 949
cod. nav., che in precedenza richiamava, per il trasporto aereo, le norme relative al trasporto marittimo, tra cui proprio quella dettata dall'art. 418.
In definitiva, pare più corretto applicare nella materia de qua l'art. 2951 c.c.
Ciò induce a rigettare l'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellata, perchè il termine annuale previsto dalla norma non era ancora spirato quando, in data 28
febbraio 2024, il decreto ingiuntivo è stato notificato (si ricorda che la data del viaggio è il 25 luglio 2023).
Il dedotto fatto estintivo, dunque, non sussiste.
Nemmeno sussistono i presupposti della liberazione da responsabilità del vettore.
La convenuta ha allegato che il ritardo del volo de quo è attribuibile esclusivamente alle avverse condizioni meteo ovverossia ai violenti temporali abbattutisi sullo scalo di Treviso.
Ha quindi invocato l'art. 5, paragrafo 3, del Regolamento CE n. 261 del 20024, a mente del quale il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare la compensazione pecuniaria di cui al successivo articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
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n. 5229/2024 r.g. 10 Chiamata ad interpretare la norma in questione, la Corte di Giustizia ha chiarito che:
- la nozione di circostanze eccezionali comprende gli eventi che, per la loro natura o per la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo interessato e sfuggono all'effettivo controllo di quest'ultimo, in quanto traenti origine da fatti naturali o dal fatto del terzo (sentenza dell'11 maggio 2023,
da C-156/22 a C-158/22; sentenza del 16 maggio 2024, causa C-405/23);
- il vettore ha comunque l'onere di dimostrare se le concrete circostanze - pur aventi le caratteristiche di cui al punto che precede - siano tali che non avrebbero potuto essere evitate anche se fossero state adottate tutte le misure del caso e che,
inoltre, esso ha adottato le misure adeguate alla situazione in grado di ovviare alle conseguenze di quest'ultima, salvo acconsentire a sacrifici insopportabili per le capacità della sua impresa nel momento pertinente (v., in questo senso, sentenza del 7 luglio 2022, causa C-308/21);
- la circostanza che i passeggeri subiscano disagi a causa di circostanze eccezionali non altrimenti evitabili esime il vettore dall'obbligo di pagare la compensazione pecuniaria prevista dall'art. 7 del Regolamento, ma non dall'obbligo di fornire ai passeggeri l'assistenza di cui all'art. 9 (Corte di
Giustizia, sentenza del 31 gennaio 2013 nella causa C-12/11).
Se ne desume che, in presenza di circostanze meteorologiche avverse
(astrattamente rilevanti come circostanze “esterne” alla sfera di controllo del vettore: v. considerando n. 14 del regolamento), è onere del vettore dimostrare che l'evento impeditivo dell'esecuzione del contratto di trasporto è un evento non previsto e non prevedibile e di avere adottato tutte le misure normalmente atte ad
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n. 5229/2024 r.g. 11 evitare la cancellazione del volo o il ritardo o le sue conseguenze oppure l'impossibilità di adottarle pena la sopportazione di un sacrificio inesigibile.
Nel caso di specie, siffatto onere non è stato adeguatamente assolto dalla convenuta.
La documentazione depositata è di difficile lettura e di limitata efficacia euristica,
in quanto in parte promanante dalla stessa parte.
Essa è comunque insufficiente a dimostrare l'eccezionalità degli eventi meteorologici avversi e la loro incidenza sulle tempistiche del volo.
Nulla è dedotto (e dimostrato) in merito all'impossibilità per la compagnia di adottare le misure utili ad evitare il ritardo o le sue conseguenze.
Deve perciò escludersi che abbia offerto la prova liberatoria CP_1
richiesta.
L'esonero ex art. 5, paragrafo 3, del regolamento comunitario non trova applicazione e la convenuta è tenuta al pagamento, in favore dell'appellante, della compensazione pecuniaria prevista dall'art. 7 nella misura di euro 400,00 oltre interessi al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di deposito del ricorso monitorio al saldo.
Riguardo alle spese, si ritiene che il contrasto giurisprudenziale esistente in materia e la novità delle soluzioni esposte costituiscano gravi ragioni che giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite sia in primo grado
(compreso il procedimento monitorio) sia nel presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 765/2024 del Giudice di Pace di Treviso Parte_1
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n. 5229/2024 r.g. 12 nei confronti di , così provvede: CP_1
accoglie l'appello e, per l'effetto, previa riforma della sentenza appellata,
condanna al pagamento, in favore di della somma CP_1 Parte_1
di euro 400,00 oltre interessi al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di deposito del ricorso monitorio al saldo;
compensa integralmente le spese del giudizio di primo grado e del giudizio di appello.
Treviso, 6 ottobre 2025
Il Giudice
RI Di TU
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