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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 23/09/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. Luigi Salvia, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° R.G. 250/2023, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via L. Boccherini n. Parte_1
3, sc II, presso lo studio degli avvocati Federico De Angelis e Raffaello Glinni, che la rappresentano e difendono in virtù di delega in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la propria sede locale in Sora, Via Marconi snc, e rappresentato e difeso da proprio funzionario ex art. 417bis c.p.c.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
ha proposto ricorso ex art. 414 c.p.c., esponendo: Parte_1
- Di aver prestato attività come insegante presso l'Istituto Scolastico comprensivo “R. Gulia” di Sora, con rapporto di lavoro a tempo
1 indeterminato, cessato per intervenuto collocamento in quiescenza in data 01.09.2022;
- Che il padre, , deceduto in data 26.08.2022, è stato Persona_1 affetto da infermità fisica e psichica, diagnosticata in “demenza senile con sindrome depressiva”, riconosciuta dalla Commissione medica per l'accertamento dell'handicap - ASL di Frosinone, ai sensi dell'art. 4 legge n. 104/92, quale portatore di handicap in situazione di gravità
(ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della suddetta legge), e che a fronte di tale condizione psico-fisica, è stato nominato l'Avv. Carlo Perna in qualità di Amministratore di Sostegno;
- dal 2015 al 2021 ha presentato domanda al proprio istituto scolastico per fruire dei benefici previsti dalla legge n. 104/92, volti alla fruizione dei tre giorni di permesso mensili e del congedo biennale, per l'assistenza al familiare in condizione di disabilità, ottenendo il rilascio dei permessi richiesti;
- che con nota prot. 1929/U del 16.03.2021 la segreteria dell'Istituto scolastico le ha richiesto di non usufruire più dei permessi, per carenza della documentazione necessaria, facendo presente con successiva nota del 01.04.2021 Prot. 2361/U, che “la documentazione depositata non risulta conforme alle disposizioni vigenti e che non esistono decreti autorizzativi dei permessi” decretando il “recupero dei giorni fruiti a titolo di congedo biennale dal 23.10.18 al a.s. 20/21 salvo altro periodo”;
- Di aver presentato in data 06.09.2021 una nuova domanda di concessione dei benefici previsti dalla legge n. 104/92, corredata dalla necessaria documentazione, che tuttavia è stata respinta dalla dirigente scolastica, con provvedimento del 18.09.2021 (nota prot.
6738/U), per carenza di documentazione relativa alla scelta del referente unico da parte di sottoposto Persona_1 all'amministratore di sostegno;
2 - Di avere, quindi, proposto ricorso innanzi al Tribunale di Cassino, chiedendo di accertare il proprio diritto ad usufruire dei permessi ex art. 33, comma 3 della Legge n. 104/92;
- Dovendo partecipare alla prima udienza di tale giudizio, le è stato negato di fruire del permesso per “motivi di Giustizia”, dovendo fruire invece del permesso per “motivi di famiglia”;
- Che il suddetto giudizio incardinato si è concluso con sentenza favorevole n. 235/22 del 15.03.2022, che le ha riconosciuto il diritto alla fruizione dei permessi stabiliti dalla legge n. 104/92, notificata all'amministrazione datrice in data 29/31 marzo 2022;
- Atteso l'esito positivo del Giudizio, ha richiesto di poter recuperare i giorni di congedo illegittimamente negati per l'anno scolastico
2021/2022, senza ottenere positivo riscontro da parte della datrice;
- Con successive domande del 31.3.22 (prot.3596/E) del 4.4.22
(3723/E) del 14.4.22 (4037) del 18.4.22, 22.4.22 e 5.5.22, l'insegnante ha richiesto all'istituto scolastico di appartenenza la fruizione dei permessi, non ottenendo tempestivo riscontro, ricevendo, relativamente ai giorni di assenza, un addebito disciplinare con provvedimento del 22.04.2022 per assenza ingiustificata;
- di aver provveduto, in data 30.05.2022, a inviare il modulo di richiesta per il permesso ex legge n. 104/92 relativo al giorno 31.05.2022, tramite pec all'indirizzo della scuola, alle ore 8,20; tuttavia, le è stato richiesto di ripetere la domanda, utilizzando un modulo appositamente individuato dalla DS, riuscendo a compilare tale modulo solo oltre l'orario fissato dalla dirigente, essendo impegnata nelle attività didattiche;
- di aver ricevuto un addebito disciplinare per aver utilizzato dispositivi mobili durante l'orario di lavoro in occasione di tale richiesta, pur avendo ella delegato il figlio all'invio della PEC, venendole, inoltre, negato il diritto a fruire del congedo richiesto;
- di aver subito 4 visite fiscali durante il mese di giugno 2022 per ordine della D.S.;
3 - Di aver subito un trattamento discriminatorio rispetto al resto del personale per ciò che riguarda la gestione delle richieste di permessi ex legge n. 104/92;
- Di non aver ottenuto ingiustamente il congedo straordinario di cui all'art. 4, comma 2, Legge 53/2000;
- Di aver subito a causa della ingiustificata mancata concessione dei congedi sia un danno patrimoniale, avendo sostenuto maggiori spese per le prestazioni di accudimento del padre affidate ad una badante, sia un danno morale, non avendo potuto assistere personalmente il genitore malato;
- Di aver subito, a fronte delle condotte riferite poste in essere dalla
Dirigente scolastica nei suoi confronti, riconducibili alla fattispecie del mobbing, un danno permanente alla propria integrità psico-fisica quantificabile nella misura del 5% (come da relazione medica allegata) oltre a un danno morale/esistenziale da stress;
Sulla base di tali premesse, ha convenuto in giudizio il
[...]
e l'IC Sora 2° “ ” e ha concluso Controparte_1 Persona_2 chiedendo al giudice di “dichiarare previo accertamento della esistenza di un nesso causale tra le condotte specificatamente indicate in ricorso e le patologie insorte, che il convenuto sia condannato: 1) al CP_1 risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente sotto il profilo patrimoniale pari a tutte le spese sostenute a favore della badante per l'assistenza al padre in conseguenza della mancata fruizione dei permessi nella misura di
€.1.500,00 o comunque di giustizia;
sia condannato inoltre a pagare un indennizzo per i giorni di permesso illegittimamente negati;
2) chiede la condanna del ministero al risarcimento dei danni sotto il profilo di danno non patrimoniale biologico da quantificarsi nella misura di 5% di I.P. indicata nella relazione medico legale richiamata e comunque di giustizia oltre a €. 254,00 per spese di farmaci quantificate alla data odierna oltre alle successive occorrende;
3) sia condannato a pagare una somma per il danno morale esistenziale e da stress nella misura di giustizia come conseguenza del comportamento mobbizzate dell'istituto scolastico;
4) condannarlo infine a
4 pagare una somma di giustizia per il congedo parentale non goduto ex art. 4 comma 2 L. n. 53/2000; il tutto con interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria delle spese processuali del presente giudizio in favore della ricorrente
e per essa degli scriventi legali dichiarati antistatari”.
Si è costituito in giudizio il resistendo alla domanda ed CP_1 eccependo in via preliminare l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'azione, sostenendo che la domanda di risarcimento danni formulata per la mancata fruizione di permessi per i mesi antecedenti al marzo del
2022 deve intendersi coperta da giudicato, essendo stata già oggetto del precedente giudizio definito con sentenza del Tribunale di Cassino che ha respinto tale domanda risarcitoria, nonché la propria carenza di legittimazione attiva, poiché, come esplicitato nella citata sentenza, il disabile sarebbe l'unico legittimato a dolersi di eventuali conseguenze pregiudizievoli di una mancata assistenza ricevuta.
Ha quindi contestato la veridicità e fondatezza della ricostruzione fattuale fornita dalla ricorrente, sostenendo che:
- la lavoratrice ha fruito regolarmente dei permessi mensili per l'anno scolastico 2020/2021, (come da nota prot. 3630 del 25.09.2020, doc.
1) e che la verifica dei permessi concessi, scevra da qualsiasi intento vessatorio, è stata promossa esclusivamente al fine di garantire la corretta attuazione della procedura prevista, allorquando viene nominato, come nel caso di specie, l'amministratore di sostegno, con conseguente incapacità del disabile a scegliere il referente unico, assicurando, inoltre, i corretti adempimenti contabili, e le dovute comunicazioni alla Ragioneria dello Stato;
- In relazione alla revoca dei permessi relativi agli anni precedenti
(2015/2016/2018/2019/2020), di aver agito correttamente, avendo rilevato la carenza degli atti autorizzativi dell'allora Dirigente scolastico, e della documentazione necessaria;
- ha quindi sostenuto di aver dato corretta esecuzione alla sentenza emessa da Tribunale di Cassino n. 235/2022, contestando l'avversa pretesa di poter fruire ex post dei giorni di congedo maturati e non
5 fruiti nel periodo oggetto di giudizio, non essendo statuito alcun riconoscimento del diritto in via retroattiva;
Ha poi evidenziato che i controlli effettuati sulle richieste di congedo e di malattia sono sempre stati svolti nei limiti del potere di controllo ricadente nella sfera di azione della pubblica amministrazione, ciò trovando conferma anche nel fatto che i procedimenti disciplinari citati in ricorso non sono stati impugnati dalla lavoratrice, evidenziando che in relazione alla giornata del
22 aprile 2022 la domanda non è stata correttamente formulata, e che la mancata concessione di un giorno di permesso “per motivi di giustizia”, trova riscontro nella nota esplicativa dell' che ne circoscrive l'ambito CP_2 di applicabilità ai soli casi di “citazione a testimoniare”.
Ha dunque concluso, evidenziando l'insussistenza dei fatti costitutivi della fattispecie del mobbing, chiedendo l'integrale rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
La causa è stata istruita mediante l'escussione di testimoni, e all'esito dell'istruttoria orale, è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione, autorizzando le parti al deposito di note scritte difensive prima dell'udienza.
All'odierna udienza la causa è stata dunque discussa e decisa con la presente pronuncia resa all'esito della camera di consiglio.
***
Preliminarmente, per quanto attiene all'eccezione di improcedibilità della domanda di risarcimento danni per la mancata fruizione dei permessi, fondata sulla base del giudicato formale asseritamente intervenuto con la sentenza n. 235/2022, va chiarito che la stessa – costituendo eccezione in senso lato rilevabile d'ufficio – dev'essere esaminata a prescindere dalla tardività della costituzione del (cfr. sul punto e con particolare CP_1 riferimento al rito del lavoro Cass. 07/10/2010, n. 20802 e Cass., SS.UU.,
25/05/2001, n. 226).
L'eccezione è in parte fondata. Nella misura in cui, infatti, la parte ricorrente agisce per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale individuando quale presupposto diretto l'inadempimento costituito dalla mancata fruizione dei permessi nel periodo fino al marzo del
6 2022 (alla data di pubblicazione della sentenza), la domanda deve intendersi inammissibile in quanto già oggetto del precedente giudizio, ove, oltre alla domanda di accertamento del diritto alla fruizione dei permessi, era stata effettivamente avanzata anche domanda risarcitoria – fondata sul medesimo fatto costitutivo rispetto a quella avanzata nella presente sede – volta al risarcimento del danno conseguente alla mancata fruizione dei permessi, peraltro non limitato alla data della domanda ma proposta anche per condotte eventualmente successive (testualmente, nel ricorso introduttivo del giudizio iscritto al n.R.G. 2139/2021, la ricorrente ha chiesto il “risarcimento dei danni patrimoniali subiti per la perdita dei permessi e del congedo biennale che si quantificano in €. 50,00 al giorno oltre
a quelli morali e alla salute per la sofferenza psicologica patita da quantificarsi secondo legge o equitativamente”).
A fronte dunque dell'intervenuta pronuncia, pacificamente passata in giudicato, di rigetto di tale domanda risarcitoria, deve intendersi precluso l'esame del medesimo profilo per come riproposto nel ricorso introduttivo del presente giudizio, e sul punto la domanda è inammissibile.
Va tuttavia chiarito che i fatti oggetto del precedente giudizio possono comunque essere valutati ai fini della diversa richiesta risarcitoria fondata sulla sussistenza di condotte mobbizzanti poste in essere dal datore di lavoro, stante la differenza del titolo per cui si agisce.
Se infatti il pregresso giudizio è stato esclusivamente limitato all'accertamento del diritto alla fruizione di permessi previsti dalla legge n.
104/92 per l'anno 2020/2021, e del danno derivante dalla sola mancata fruizione, con l'odierno giudizio la ricorrente deduce anche l'esistenza di una asserita condotta mobbizzante a suo danno, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivati, in una visione non atomistica delle varie condotte tenute dalla amministrazione datrice, estese ad un diverso e più ampio periodo storico, ulteriore rispetto a quello considerato nella pronunciata sentenza emessa.
Pertanto, la domanda va esaminata nel merito – sussistendo anche la legittimazione attiva della parte ricorrente, che fa valere un diritto derivante
7 dal rapporto di lavoro e la violazione del 2087 c.c. e non il diverso diritto all'assistenza del familiare disabile – con riferimento all'effettiva sussistenza di ipotesi di mobbing, anche considerando i fatti di cui al precedente giudizio intercorso tra le parti.
Non può invece esaminarsi l'ulteriore profilo dedotto dalla resistente solo con le note autorizzate di discussione per l'udienza odierna, relativo a un'ulteriore pronuncia che sarebbe stata resa tra le parti, non essendo agli atti allegata alcuna documentazione né offerta in produzione la sentenza che avrebbe definito tale giudizio, la cui acquisizione non può comunque essere disposta d'ufficio una volta maturate le preclusioni processuali di cui all'art. 416 c.p.c.
***
Con riferimento al “mobbing” che la ricorrente afferma di aver subito da parte del datore di lavoro, occorre in primo luogo richiamare la nozione di tale fattispecie che, in assenza di una organica definizione normativa, è stata delineata progressivamente dalla giurisprudenza, anche avvalendosi dei contributi apportati dalle discipline scientifiche della psicologia e della sociologia del lavoro.
Secondo l'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione, per mobbing si intende “una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione e
l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità. Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano posti in essere in modo miratamene sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio;
b)
l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio
8 all'integrità psico-fisica del lavoratore;
d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio” (cfr. Cass. 10.11.2017, n. 26684; Cass.
24.11.2016, n. 24029; Cass.
4.6.2015 n. 11547; Cass. 06.08.2014, n.
17698).
L'elemento qualificante del mobbing va ricercato dunque non solo e non tanto nella legittimità o illegittimità dei singoli atti e comportamenti – giuridici o meramente materiali – quanto nell'intento persecutorio o emulativo che li unifica, che deve essere provato da chi assume di avere subito la condotta vessatoria e che spetta al giudice del merito accertare o escludere, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto (cfr. in particolare Cass. 10.11.2017 n. 26684).
Ricorrendo gli elementi costitutivi sopra descritti, il datore di lavoro deve ritenersi responsabile nei confronti del lavoratore per tutti i danni cagionati in conseguenza delle condotte poste in essere, poiché il mobbing integra un'ipotesi di inadempimento datoriale che trova il suo fondamento normativo nell'art. 2087 cod. civ., che impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità psico – fisica e la personalità morale del lavoratore, per garantirne la salute, la dignità ed i diritti fondamentali di cui agli articoli 2, 3 e 32 Cost. (cfr. Cass. 05.11.2012, n.
18927).
***
Alla luce di tale premessa, occorre dunque valutare le circostanze specifiche del caso di specie, per come emerse dall'istruttoria e oggetto di prova, e verificare la sussistenza dei requisiti costitutivi della fattispecie in esame individuata dalla ricorrente quale causa petendi della propria richiesta risarcitoria, per come enucleati dalla giurisprudenza sopra citata, alle cui argomentazioni si fa espressamente rinvio.
Dai fatti allegati, complessivamente apprezzati anche considerando quanto emerso dalla prova testimoniale e valutando la documentazione offerta, non può desumersi l'effettiva sussistenza degli elementi costitutivi del mobbing, per come sopra descritti, sia per difetto dell'elemento soggettivo – costituito dall'intento vessatorio e dal carattere persecutorio
9 delle condotte denunciate – sia per difetto dell'elemento oggettivo, da identificarsi con l'idoneità delle condotte poste in essere a determinare uno stato di soggezione psicologica o a creare un ambiente di lavoro costrittivo o stressogeno al punto da porsi in contrasto con il generale obbligo di protezione di cui all'art. 2087 c.c.
***
Esaminando nel dettaglio le condotte descritte, in primo luogo la ricorrente ha lamentato l'illegittimo esercizio del potere di controllo del datore di lavoro con riferimento alla fruizione dei congedi biennali nel periodo dal 2015 al 2021 e il diniego alla fruizione del congedo mensile ex l. 104/1992 per il periodo successivo al settembre 2021.
In particolare per ciò che attiene al primo profilo, è emerso che con nota n. 1929/U del 16 marzo 2021 (all. 6a ricorso) la dirigente scolastica ha richiesto un'integrazione della documentazione, relativa alla domanda di congedo biennale dal 23.11.2020 al 04.12.2020, non avendo riscontrato una esplicita autorizzazione dei dirigenti scolastici in carica nel periodo interessato dalla revoca, e alla luce del mancato riscontro da parte della
Ragioneria dello Stato (sul punto, la stessa ricorrente indica solo il parere positivo emesso in data 30.06.2021 dalla RTS- pag, 2, punto 10 del ricorso introduttivo, e dunque non risultano agli atti riscontri antecedenti).
In seguito, con nota del 01.04.2021 prot. N. 2361/U la Dirigente ha decretato il recupero delle somme relative ai giorni fruiti come congedo straordinario, considerata la mancata autorizzazione del Giudice tutelare alla nomina dell'amministratore per la delega all'assistenza - ritenendola ricadere nella sfera degli atti di straordinaria amministrazione - e successivamente, anche a fronte del provvedimento del giudice tutelare che ha escluso tale qualificazione, con comunicazione del 18.09.2021 (prot.
6738/U, all. 6 f) ha comunque negato la richiesta dei congedi, richiedendo ulteriore documentazione, rilevando la carenza della nomina di referente unico in capo alla . Pt_1
A fronte di tale diniego la odierna ricorrente ha agito in giudizio, con ricorso ex art. 414 c.p.c., ottenendo l'accertamento da parte del Tribunale
10 di Cassino dell'effettiva sussistenza del proprio diritto a fruire dei congedi ex l. 104/1992 senza ulteriori condizioni (con particolare riferimento alla necessità di nominare espressamente il “referente unico”, la Sentenza del
Tribunale di Cassino n. 235/2022 ha evidenziato che “ il consolidato orientamento giurisprudenziale che, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla
Corte Costituzionale nelle pronunce sopra citate, riconosce la non necessità di un'assistenza di natura esclusiva da parte del soggetto lavoratore, e laddove prevede che lo stesso portatore di handicap possa esprimere una preferenza in merito al soggetto a cui concedere il beneficio dev'essere intesa chiaramente come volta a consentire al disabile una facoltà, ma non certo di prevedere la necessità che sia lui stesso a nominare il proprio “referente”, con tutte le incertezze e conseguenze che ne deriverebbero in caso di soggetti incapaci, come dimostrato dal caso di specie, in cui è sorta controversia tra le parti in merito all'idoneità o meno della dichiarazione dell'amministratore di sostegno ad integrare tale scelta.” ).
Occorre poi sin d'ora precisare che la sentenza non ha disposto in alcun modo il recupero di giorni eventualmente non fruiti nelle more del giudizio
– neanche oggetto di espressa richiesta e che non risulterebbe ad ogni modo compatibile con la natura dei congedi in questione – per cui non può ritenersi tale da fondare la pretesa, successivamente avanzata dalla ricorrente nelle proprie istanze all'amministrazione, di fruire di congedi relativi a mesi precedenti a quelli in essere.
Così riassunte le circostanze dedotte, va ritenuto che, pur essendo accertata l'illegittimità della mancata concessione dei permessi per la prima parte dell'anno scolastico 2021/2022, non possano trarsi da tali condotte ulteriori elementi univocamente significativi della natura asseritamente vessatoria o persecutoria di tale condotta, che pare piuttosto aver concretizzato un'errata gestione dell'istruttoria e del procedimento di rilascio delle autorizzazioni a fruire dei congedi, da intendersi comunque non abnorme e riconducibile all'ambito dell'esercizio del potere di controllo proprio del datore di lavoro pubblico, pur se illegittimamente esercitato.
11 Può inoltre trarsi conferma di tale valutazione anche dal tenore dello scambio di corrispondenza tra la dirigente scolastica e la lavoratrice, oltre che dalle richieste di conferma nella procedura da adottare provenienti dalla dirigente scolastica e rivolte al Direttore dell'ambito territoriale, dr. Per_3 che pur mostrando un eccesso di scrupolo da parte della dirigente scolastica nell'azione amministrativa e un'errata interpretazione di determinate previsioni normative (considerando la peculiarità del caso di specie, costituita dall'esistenza di un amministratore di sostegno del soggetto assistito per cui la richiedeva la fruizione dei congedi) non Pt_1 mostrano alcun precipuo intento persecutorio nei riguardi dell'insegnante,
e il contegno tenuto dal datore di lavoro non si appalesa pretestuoso o assolutamente ingiustificato al punto da far presumere il dedotto intento persecutorio.
***
Anche le condotte allegate successive alla pubblicazione della sentenza che ha accolto la domanda di accertamento della relativa alla Pt_1 fruizione dei permessi non risultano tali da mostrare l'intento persecutorio denunciato, considerando il particolare contesto in cui sono state attuate.
Nello specifico, con riferimento al lamentato diniego del permesso “per motivi di giustizia”, è emerso che, pur essendo in origine il congedo autorizzato come tale, la è stata invitata solo il giorno dell'udienza Pt_1
a modificare la causale dello stesso in permesso per “motivi di famiglia”, alla luce del controllo operato.
Sul punto, la condotta posta in essere da un lato non si apprezza illegittima – non risultando prevista la fruizione di permessi specifici per la partecipazione a udienze a cui le parti non sono legalmente tenute a partecipare, come chiarito anche nella nota allegata in atti e fornita dall'Amministrazione alla ricorrente – in quanto l'udienza era fissata per la discussione, dall'altro lato non può ritenersi neanche direttamente pregiudizievole per la ricorrente, che ha comunque usufruito della giornata utilizzando un congedo per motivi personali e ha partecipato all'udienza.
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12 Per quanto attiene al successivo episodio relativo alla giornata del
22.4.2022, dalla documentazione in atti è emerso che con provvedimento del 22.04.2022 (prot. 4214/U, all. n. 8 ricorso) l'amministrazione ha contestato alla lavoratrice l'assenza ingiustificata per il giorno 21 aprile, in quanto la docente “si assentava sulla base di una domanda presentata in data 18.04.2022 comprendente giorni diversi e coperti da altra giustificazione (malattia ordinaria 20-21/4/2022)”. Il procedimento disciplinare, a seguito di giustificazioni rese, è stato comunque archiviato dalla datrice di lavoro. (all. n. 8 ricorso).
Sul punto, dunque, seppur non risulti condivisibile quanto sostenuto dal datore di lavoro in merito alla necessità di un'ulteriore richiesta di permesso
– a fronte della modifica dell'imputazione dei primi due giorni – per ribadire l'intenzione di fruire del congedo, tuttavia deve ritenersi che alla luce dell'archiviazione del procedimento disciplinare, e dell'effettiva fruizione del permesso da parte della ricorrente, la condotta non abbia concretamente prodotto alcun pregiudizio alla lavoratrice né sia stata idonea a creare un clima lavorativo stressogeno o costrittivo.
Deve inoltre rilevarsi che la stessa ricorrente ha presentato tali richieste facendo valere un “recupero” dei permessi non fruiti nei mesi antecedenti alla sentenza – recupero non oggetto di accertamento giudiziale e comunque non spettante alla luce della lettera della norma di cui alla l. 104/1992 che non prevede la possibilità di “accantonare” i congedi mensili – su modelli compilati con annotazioni a penna, e che dunque anche le modalità di comunicazione dalla stessa non hanno agevolato la valutazione della richiesta da parte dell'amministrazione.
***
Risulta poi allegato un modulo di richiesta per il giorno 6 maggio, di cui tuttavia non è allegata evidenza dell'effettiva consegna, e un ulteriore richiesta del 17 maggio, relativa ai giorni 19 e 20 maggio, che tuttavia è stata revocata dalla stessa ricorrente per mancato tempestivo riscontro – pur in assenza di diniego specifico da parte dell'amministrazione. Non emergono dunque profili di illegittimità della condotta datoriale
13 relativamente a tali episodi, anche presumendo la consapevolezza, per la ricorrente a seguito della sentenza intervenuta tra le parti, dell'effettiva possibilità di fruire dei permessi a prescindere da esplicita autorizzazione datoriale.
***
L'istruttoria testimoniale non ha poi confermato quanto sostenuto dalla ricorrente circa l'asserito trattamento discriminatorio che le è stato riservato, durante il rapporto di lavoro, nella gestione, da parte dell'ufficio competente, delle domande di congedo dalla stessa avanzate, in particolare che solo nel suo caso le richieste dovessero “passare nelle mani della DS” ed essere inviate tramite pec, trattandosi, invece, di una prassi comune a tutto il personale interessato.
Infatti, la teste ha reso dichiarazioni contraddittorie, Tes_1 dapprima affermando che “Per quanto attiene le comunicazioni inerenti alle assenze, ricordo che nell'ordinario i fonogrammi erano ricevuti da noi addetti della segreteria e semplicemente registrati, anche per quanto attiene ai permessi ex l. 104, ricordo sul punto una docente, , che ne Testimone_2 usufruiva. Per quanto attiene invece alla ricorrente avevamo la disposizione di passare i fonogrammi al Dirigente scolastico prima della registrazione” poi precisando che “in realtà fonogrammi venivano registrati su dei moduli standard, e poi passati all'ufficio del personale, e poi era all'interno di questo ufficio che venivano processati. Questo avveniva per tutti i fonogrammi e dunque anche per quelli relativi alla . … Devo precisare che il Pt_1 procedimento avveniva in modo analogo per tutti, con la compilazione di un modello da parte mia che ricevevo il fonogramma o la comunicazione tramite email o pec, che poi lo passavo al personale che lo inseriva nel gestionale e produceva il decreto di assenza che poi veniva sottoscritto dal Dirigente scolastico.”
La teste non può dunque definirsi attendibile, attesa la palese contraddizione nella descrizione del processo con cui le richieste di permessi venivano elaborate. L'altra teste escussa, ha Testimone_3 invece confermato l'esistenza di una prassi omogenea per tutti i docenti
14 (“Preciso che in ogni caso tali richieste erano poi autorizzate dalla Dirigente che verificava la documentazione prodotta e che poteva dunque autorizzare o chiedere integrazioni. Ogni anno tale procedura viene posta in essere per tutte le autorizzazioni alla fruizione di permessi 104 e viene applicata a tutti i docenti.”)
Non sono dunque emersi elementi sufficienti a costituire una prova dell'adozione di modalità specifiche o particolarmente vessatorie nei confronti della sola ricorrente, e anche tale condotta non può ritenersi rilevante o qualificante ai fini dell'accertamento del mobbing.
***
Ulteriore condotta che la ricorrente pone a fondamento della propria domanda attiene alla domanda presentata dalla ricorrente per il giorno 31 maggio 2022.
In particolare, per come emerso dall'istruttoria, a fronte di tale domanda presentata il 30 maggio la segreteria dell'istituto ha chiesto alla ricorrente di utilizzare un apposito modello, tale da evidenziare i giorni fruiti e consentire di recuperare eventuali importi in caso di vittoria in appello avverso la sentenza che aveva riconosciuto il diritto alla fruizione del congedo stesso.
A fronte dell'invio di tale modello a mezzo PEC durante l'orario di servizio da parte della ricorrente la Dirigente scolastica ha elevato una contestazione disciplinare per improprio utilizzo del telefono cellulare durante l'orario di lavoro, che la ricorrente sostiene infondata in quanto la PEC sarebbe stata inoltrata dal figlio.
Tuttavia, preme evidenziare che il provvedimento disciplinare della censura irrogato all'esito di tale procedimento, per quanto allegato nel presente giudizio, non risulta direttamente impugnato, e pertanto l'azione disciplinare deve presumersi legittima quanto ai suoi presupposti e non emergono profili di vessatorietà o pregiudizievoli nei confronti della ricorrente rispetto all'addebito elevato.
Per quanto attiene poi al profilo relativo alla mancata fruizione del congedo per il 31 maggio, può specificarsi che dall'istruttoria è emerso che
15 l'uso della PEC era comunque richiesto a tutti i dipendenti relativamente alle domande di assenze, non essendoci prova di una apposita e discriminatoria procedura adottata esclusivamente per la ricorrente, come confermato dalla testimonianza di che esclude la rilevanza Testimone_3 di una comunicazione solo telefonica della richiesta: “in particolare le richieste di permessi o ferie o ogni richiesta legata alle assenze, con le modalità di anno in anno indicate dal Dirigente. per gli anni 2021 e 2022 ricordo che il Dirigente aveva disposto che le domande fossero inoltrate in cartaceo su dei moduli o tramite posta elettronica, e di sincerarsi che la domanda fosse effettivamente presentata. Per farlo si poteva fare una richiesta telefonica, e nel caso di buon esito poteva confermare anche la
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, mentre in caso di integrazioni documentali necessarie (mi riferisco CP_3 in particolare ai casi di richieste di permessi 104 o per congedi parentali per cui è necessario il controllo della documentazione) era direttamente il
Dirigente o io per suo tramite a comunicare con il richiedente le eventuali integrazioni necessarie. Non era possibile la presentazione di istanze o richieste in via meramente telefonica”.
Anche la richiesta di presentare la domanda su apposito modello non si apprezza contraddistinta da un particolare intento vessatorio, trovando una giustificazione, convincente e plausibile, nelle esigenze di cautelare l'amministrazione in caso di riforma in senso favorevole della sentenza resa, potendo individuare agilmente le somme relative alle giornate non lavorate e recuperarle.
Sebbene dunque la fruizione del congedo ex art. 33 l. 104/1992 non richieda una specifica autorizzazione del datore di lavoro, può comunque sottolinearsi la necessità di coordinamento con le esigenze organizzative del datore di lavoro, che può dunque riporre una legittima aspettativa nel congruo preavviso.
Nel caso di specie, non si apprezza la legittimità dell'imposizione del limite orario nell'invio del modulo corretto entro le ore 12:00, considerato che l'amministrazione già era a conoscenza, per le finalità organizzative, della
16 volontà dell'insegnante di assentarsi per il giorno seguente, ma tale elemento appare comunque marginale e isolato, nel quadro complessivo.
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In conclusione, considerato il quadro fattuale emerso dall'espletata istruttoria, non si rinvengono elementi utili a definire un comportamento vessatorio ovvero mortificante tenuto sulla persona della ricorrente
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, tale da concretizzare un isolamento della lavoratrice ovvero la Pt_1 creazione di un ambiente lavorativo ostile o discriminatorio, dovendosi ricondurre le vicende allegate nell'ambito di una conflittualità tra le parti, che pure è emersa dalla dinamica delle vicende narrate, comunque da contenersi nel perimetro della gestione dei congedi per la l. 104/1992 e del contrasto in merito al precedente giudizio.
Manca l'evidenza di elementi significativi, gravi precisi e concordanti, a riprova di un intento persecutorio, volto ad isolare o mortificare il lavoratore, che ha caratterizzato le dedotte condotte, tenuto conto dell'esiguità e della limitata portata dei comportamenti effettivamente illegittimi, del limitato lasso di tempo in cui si sono svolte le vicende (escluso il periodo di pendenza della precedente lite, da intendersi limitato ai mesi di marzo, aprile e maggio
2022), dell'assenza di conseguenze particolarmente pregiudizievoli per la dipendente nell'ambito delle proprie condizioni di lavoro – avendo comunque fruito di parte dei congedi o comunque dei permessi richiesti seppure imputati ad altri titoli in alcuni casi, e non avendo specificato particolari conseguenze negative per la mancata fruizione nei mesi fino al marzo del 2022, e considerando il particolare momento in cui si sono svolte, coinciso con l'imminente cessazione del rapporto di lavoro per collocamento in quiescenza.
La domanda va dunque respinta per ciò che attiene all'accertamento di una violazione dell'art. 2087 c.c. con particolare riferimento alla dedotta ipotesi del mobbing, e dunque anche le conseguenti domande risarcitorie devono intendersi infondate.
Può comunque aggiungersi che non sono neanche emersi sufficienti elementi a riprova della sussistenza di un danno all'integrità psico-fisica e
17 del nesso eziologico tra le condotte e il danno, considerando la natura multifattoriale e lieve del disturbo post-traumatico da stress allegato , e la contemporanea presenza di ulteriori eventi traumatici che avrebbero potuto costituire idoneo fondamento eziologico per la patologia (la malattia del coniuge e la morte del genitore assistito entrambe intervenute nell'estate del
2022).
Da ultimo, per ciò che attiene al pregiudizio patrimoniale, la richiesta risarcitoria di € 1.500,00 a titolo di risarcimento per le spese sostenute per il pagamento della badante, risulta assolutamente priva di idonea allegazione (non essendo specificato nel ricorso il momento in cui l'esborso sarebbe stato erogato) oltre che di prova, avendo la teste escussa riferito in maniera assolutamente incerta sia sul periodo di riferimento che sulle modalità di esecuzione della prestazione e non potendosi ritenere le evidenze documentali redatte su fogli in carta libera allegate al ricorso quali effettive quietanze di pagamento e prova dello svolgimento della prestazione richiesta nei giorni ivi indicati.
Del tutto generica, infine, appare la domanda di condanna al pagamento di “una somma di giustizia per il congedo parentale non goduto ex art. 4 comma 2 L. n. 53/2000”, posto che alcuna considerazione in diritto pare articolata sul punto, né risultano allegata la circostanza per cui la ricorrente avrebbe effettivamente richiesto di fruire di tale congedo e il datore di lavoro avrebbe negato tale fruizione. In ogni caso, non risulta compiutamente allegato un danno risarcibile né si coglie il titolo che s'intende far valere quale presupposto per la pronuncia di condanna al pagamento di una somma neanche determinata.
La domanda risarcitoria, dunque, deve comunque intendersi nel suo complesso infondata anche per mancata prova del danno subito e del nesso di causalità.
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Con riferimento al riparto delle spese del giudizio, alla luce della particolarità e complessità delle circostanze dedotte e la novità della questione, oltre che valorizzando la qualità delle parti in causa, devono
18 ritenersi sussistenti i gravi motivi per derogare al principio della soccombenza ex art. 92 c.p.c., e le spese di lite vanno di conseguenza integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- Rigetta la domanda;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Cassino il 23/09/2025
IL GIUDICE
Luigi Salvia
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