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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 21/10/2025, n. 1342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1342 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro
n. 4879 / 2024 R.Gen
Il Giudice designato dr. AL DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
21.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA
(nato a [...] il [...]), elettivamente domiciliato in Roma via Parte_1
Valdinievole n. 11, rappresentato e difeso dall'Avv. Ester Ferrari Morandi giusta procura in atti ricorrente
E
in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in CP_1
Roma Via Cesare Beccaria n.29, rappresentato e difeso dall' Avv. Ivanoe Ciocca giusta procura in atti convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.8.2024, – esponendo di aver infruttuosamente Parte_1 esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere l'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della legge n. 222/1984 (domanda amministrativa dell'1.12.2022), ed esponendo di aver altresì esperito ricorso giudiziale per l'accertamento tecnico preventivo (ex art. 445 bis c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento del requisito medico -legale utile ai fini della concessione di detta prestazione e contestate tempestivamente le conclusioni del CTU che in tale ultimo giudizio aveva CP_ ritenuto insussistente detto requisito medico- legale- ha convenuto in giudizio l' chiedendo l'accertamento del suo diritto alla prestazione richiesta fin dalla domanda amministrativa e conseguente condanna dell'Istituto al pagamento in suo favore dei ratei pregressi, oltre accessori. CP_ Si è costituito in giudizio l' il quale ha contestato la fondatezza della domanda e ne ha chiesto il rigetto.
1 Disposto un'integrazione della ctu medico legale, all'odierna udienza la causa è stata discussa e viene decisa con la presente sentenza.
La domanda è infondata.
Il Ctu medico legale (Dott ssa ) ha accertato che la parte ricorrente è affetta da un Persona_1 complesso di infermità che non determinano, nemmeno successivamente alla presentazione della domanda amministrativa, una permanente riduzione della propria capacità lavorativa, a meno di un terzo, necessaria per il riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità di cui all'art. 1 della legge n. 222/84.
Invero, il Ctu ha evidenziando quanto segue: “Per quanto concerne gli accertamenti prodotti successivamente alla precedente consulenza, si evidenzia che il tracciato audiometrico del
10.04.2025 documenta una perdita di 40 decibel soltanto nelle frequenze elevate (oltre i 2000 Hz), pertanto scarsamente rilevante ai fini della socioacusia e della capacità lavorativa del ricorrente.
In merito alla visita cardiologica effettuata dal Dott. , la stessa risulta datata Persona_2 nel giugno 2024, ossia a soli tre mesi di distanza dalle indagini peritali effettuate dalla sottoscritta, epoca in cui il ricorrente non ha riferito alcunché in merito all'apparato in oggetto: invero, da quanto certificato dal suddetto Sanitario, all'elettrocardiogramma sono presenti anomalie aspecifiche della ripolarizzazione ventricolare sinistra, nonché un blocco di branca destra, quadro che evidentemente sostiene una modesta disfunzionalità. Le altre certificazioni in atti risultano confermative di quanto già precedentemente documentato e riscontrato. Per quanto esposto, la documentazione medica sopravvenuta al precedente accertamento peritale non consente alla sottoscritta di modificare il giudizio valutativo già espresso, rimanendo valide in toto le considerazioni rese in tale sede, ove si precisava che: - gli esiti di duplice frattura dello scafoide sinistro per infortuni sportivi e dello scafoide destro per infortunio lavorativo, nonché di frattura di tibia e perone a destra chirurgicamente trattata, in soggetto in eccedenza ponderale affetto da spondilodiscoartrosi, erano
(e sono) causa di lievi limitazioni funzionali;
- la sindrome depressiva reattiva era (ed è) di lieve entità ed in compenso farmacologico;
- gli acufeni (soltanto riferiti) e l'ipoacusia non incidevano (e non incidono) sulla socioacusia e sull'attività lavorativa”.
Le risultanze medico legali appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità. In difetto del prescritto requisito medico legale, la domanda deve pertanto essere rigettata.
Quanto alle spese del giudizio (comprese quelle di Atp), considerato che parte ricorrente non può godere del beneficio della irripetibilità di esse, ex art. 152 disp. att. c.p.c., dal momento che ha espressamente dichiarato di non versare nelle condizioni richieste per l'esenzione, devono essere
2 poste a suo carico. Per le medesime ragioni, le spese di Ctu, già liquidate con separato decreto, sono poste a definitivo carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa
- rigetta la domanda;
- condanna al pagamento, in favore dell' , delle spese di lite che liquida Parte_1 CP_1 complessivamente in euro 3.865,50, oltre spese generali al 15%;
- pone a carico definitivo del ricorrente le spese di Ctu svolte nella presente fase, già liquidate con separato decreto.
Tivoli, 21.10.2025
Il Giudice
AL Di IE
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