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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 24/09/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
RGL 3524/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
22/09/2025 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3524 del R.G. per l'anno 2022,
- avente ad oggetto: Iscrizione elenchi agricoli promossa
Da
, con l'avv. P. Accardo Parte_1
Ricorrente
Contro
l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. A.F.P. Micheli CP_1
Resistente
Conclusioni come rassegnate dalle parti, e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente, con ricorso depositato in data 03/11/2022, assumendo di aver espletato l'attività di bracciante agricolo nell'anno 2014 alle dipendenze della ditta
Barbaro RO, con sede in Platì alla Via C.da Lacchi 1, per un totale di 102 giornate lavorative ha agito in giudizio al fine sentire dichiarare l'illegittimità del provvedimento
(missiva del 12/07/2022) con cui l comunicava che a seguito degli accertamenti CP_1 effettuati cancellava le giornate agricole per il predetto anno. Pertanto, la ricorrente ha chiesto che venisse accertata l'effettività della propria prestazione lavorativa e la validità del rapporto di lavoro con reiscrizioni negli elenchi anagrafici.
L si costituiva con memoria chiedendo il rigetto della domanda, eccependo nel CP_1 merito l'inammissibilità della domanda sul presupposto di un accertamento ispettivo con cui era stato disconosciuto il rapporto di lavoro con l'azienda agricola di cui al verbale n. 2020005881/DDL del 26/04/2021.
2. In mancanza di contestazioni preliminari, nel merito, parte ricorrente ha dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio, di aver prestato la propria attività di bracciante agricolo alle dipendenze dell'azienda Barbaro RO negli anni per cui è causa, occupandosi di tutti quei lavori necessari alle coltivazioni agricole e venendo regolarmente retribuita nella misura prevista dai contratti di categoria. A tal fine ha allegato documentazione l'estratto contributivo, nonché storico rilasciato dal Centro per l'Impiego, per gli anni di causa.
3. L'istruttoria svolta alle udienze del 11/12/2024 e del 18/03/2025 è emerso che parte ricorrente ha svolto l'attività di bracciante agricolo nel corso degli anni oggetto di causa.
Le dichiarazioni rese dai testi escussi e , Testimone_1 Testimone_2 conoscenti della ricorrente, convergono sulle circostanze allegate al ricorso.
4 Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato.
In materia di onere della prova, l'articolo 2697 c.c. stabilisce che: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Tale norma, che riveste carattere centrale in materia di istruzione probatoria, sancisce il principio secondo cui il soggetto che agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti che pone a fondamento della propria domanda.
Di contro, colui che si difende deve dare prova delle proprie eccezioni.
La norma in esame scandisce le conseguenze negative che si verificano in capo alle parti in ragione della mancata prova dei fatti: diretta conseguenza è certamente la soccombenza della parte, che non ha provato i fatti che aveva l'onere di provare
In particolare, l'articolo 2697 ripartisce le conseguenze della mancata prova tra le parti del processo, stabilendo che grava sull'attore l'onere di allegare i fatti che costituiscono il fondamento della domanda, ossia il diritto che con la domanda intende far valere;
invece, il convenuto deve allegare i fatti posti a fondamento delle proprie eccezioni, ossia le ragioni di inefficacia, modificazione o estinzione di quel diritto.
Con specifico riferimento alla materia che ci occupa, oggetto della controversia è la cancellazione (o mancata iscrizione) dagli elenchi nominativi previsti dal D.Lgs. n. 212 del 1946. Orbene, il presupposto necessario del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al D.LGS. n. 212 del 1946 è la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate, che il legislatore ha fissato in 51.
Il concetto di subordinazione, nonostante la materia del lavoro in agricoltura sia disciplinata da una normativa speciale, è pacificamente riconducibile nei canoni dell'art. 2094 c.c., che stabilisce che: “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Pertanto, presupposti del vincolo di subordinazione, anche in materia di lavoro agricolo, sono la prestazione in favore del datore di lavoro, con conseguente obbligazione retributiva gravante su quest'ultimo, unitamente all'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (Cassazione n.
3975/2001),
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. a fronte del disconoscimento: tale prova dev'essere puntuale e rigorosa, anche al fine di contrastare il presupposto alla procedura di disconoscimento (Cass., sentenza 30 maggio 2018, n. 13677).
Nel caso di specie, dal verbale ispettivo del 26\04\2021 emerge (con un accertamento ex post, come quasi sempre in tale genere di accertamenti e per ragioni ovvie e del tutto intuibili, pertanto inevitabilmente fondato su ragionamenti di tipo deduttivo) che la ricorrente avesse mai prestato attività lavorativa alle dipendenze del Barbaro.
A fronte di tale del materiale probatorio, consacrato nel verbale ispettivo in atti e negli allegati al medesimo (che, si ricordi, fanno piena prova quanto alle operazioni eseguite dai funzionari, alle dichiarazioni loro rese e quanto alle circostanze che attestano essersi verificate alla loro presenza), stanno la produzione documentale e le dichiarazioni rese dai testimoni escussi.
A tal fine, anche la documentazione prodotta non è, di per sé, idonea a comprovare quanto reclamato in ricorso, anzi è assolutamente non conducente trattandosi esclusivamente dell'estratto contributivo e di certificazione del Centro per l'Impiego.
Orbene, tale carattere indiziario, non è venuto meno nelle risultanze processuali. Le dichiarazioni dei testi escussi non sono in grado di fornire un sufficiente apporto probatorio. Si tratta di conoscenti della ricorrente che nella maggior parte riferiscono quanto da loro appreso dalla ricorrente (..per quanto riferitomi dalla stessa sig.ra Pt_1
l'attività è stata quella di manutenzione dell'uliveto e raccolta delle olive …. l'orario di lavoro posso riferire, per quello che mi disse la signora , che faceva circa otto ore di lavoro e Pt_1 comunque le volte che l'ho accompagnata io ci siamo recate sul posto verso le 7/7.30 …. la retribuzione posso riferire quanto mi disse la sig.ra che l'importo che le corrispondeva il Pt_1
Barbaro era quello sindacale …. a dire della sig.ra gli orari di lavoro erano dalle 7.00 alle Pt_1
16.00 …. posso altresì dire, per quanto riferitomi dalla sig.ra , che gli ordini venivano Pt_1 impartiti direttamente dal sig. Barbaro) ovvero di presunzioni di quanto avrebbero visto
(…ho visto un signore, presumo il sig. Barbaro, che le dava indicazioni lavorative appena giunta). Dunque, le dichiarazioni non appaiono sufficientemente conducenti a garantire quella prova rigorosa che tale accertamento richiede. Vale a dire la prestazione di lavoro in favore del datore con le caratteristiche della subordinazione, con conseguente obbligazione retributiva unitamente all'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
In conclusione, a fronte di un accertamento ispettivo dal quale emergono elementi tali da indurre a ritenere l'azienda di cui si discute era azienda di piccole dimensioni e tale da non richiedere (per gli anni in questione) la manodopera denunciata in relazione al fabbisogno reale, le dichiarazioni dei lavoratori contraddittorie ed incongruenti, la totale assenza di documentazione fiscale comprovante lo svolgimento dell'attività agricola per gli anni in questione e che, pertanto, fossero da ritenersi fittizie le giornate lavorative dichiarate in favore di altre lavoratrici ed altri lavoratori, stanno le dichiarazioni rese da testimoni che non sono state in grado di scardinare quanto accertato.
Un quadro probatorio che, in considerazione del ricordato riparto del relativo onere, non può che condurre al rigetto della domanda proposta.
5 Alla luce della materia trattata e della dichiarazione presente in atti, ai sensi dell'art
152 disp.att. cpc e D.L. 138/11, le spese di lite vengono compensate.
PQM
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato”, in data 24/09/2025
IL GIUDICE dott. Davide De Leo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
22/09/2025 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3524 del R.G. per l'anno 2022,
- avente ad oggetto: Iscrizione elenchi agricoli promossa
Da
, con l'avv. P. Accardo Parte_1
Ricorrente
Contro
l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. A.F.P. Micheli CP_1
Resistente
Conclusioni come rassegnate dalle parti, e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente, con ricorso depositato in data 03/11/2022, assumendo di aver espletato l'attività di bracciante agricolo nell'anno 2014 alle dipendenze della ditta
Barbaro RO, con sede in Platì alla Via C.da Lacchi 1, per un totale di 102 giornate lavorative ha agito in giudizio al fine sentire dichiarare l'illegittimità del provvedimento
(missiva del 12/07/2022) con cui l comunicava che a seguito degli accertamenti CP_1 effettuati cancellava le giornate agricole per il predetto anno. Pertanto, la ricorrente ha chiesto che venisse accertata l'effettività della propria prestazione lavorativa e la validità del rapporto di lavoro con reiscrizioni negli elenchi anagrafici.
L si costituiva con memoria chiedendo il rigetto della domanda, eccependo nel CP_1 merito l'inammissibilità della domanda sul presupposto di un accertamento ispettivo con cui era stato disconosciuto il rapporto di lavoro con l'azienda agricola di cui al verbale n. 2020005881/DDL del 26/04/2021.
2. In mancanza di contestazioni preliminari, nel merito, parte ricorrente ha dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio, di aver prestato la propria attività di bracciante agricolo alle dipendenze dell'azienda Barbaro RO negli anni per cui è causa, occupandosi di tutti quei lavori necessari alle coltivazioni agricole e venendo regolarmente retribuita nella misura prevista dai contratti di categoria. A tal fine ha allegato documentazione l'estratto contributivo, nonché storico rilasciato dal Centro per l'Impiego, per gli anni di causa.
3. L'istruttoria svolta alle udienze del 11/12/2024 e del 18/03/2025 è emerso che parte ricorrente ha svolto l'attività di bracciante agricolo nel corso degli anni oggetto di causa.
Le dichiarazioni rese dai testi escussi e , Testimone_1 Testimone_2 conoscenti della ricorrente, convergono sulle circostanze allegate al ricorso.
4 Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato.
In materia di onere della prova, l'articolo 2697 c.c. stabilisce che: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Tale norma, che riveste carattere centrale in materia di istruzione probatoria, sancisce il principio secondo cui il soggetto che agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti che pone a fondamento della propria domanda.
Di contro, colui che si difende deve dare prova delle proprie eccezioni.
La norma in esame scandisce le conseguenze negative che si verificano in capo alle parti in ragione della mancata prova dei fatti: diretta conseguenza è certamente la soccombenza della parte, che non ha provato i fatti che aveva l'onere di provare
In particolare, l'articolo 2697 ripartisce le conseguenze della mancata prova tra le parti del processo, stabilendo che grava sull'attore l'onere di allegare i fatti che costituiscono il fondamento della domanda, ossia il diritto che con la domanda intende far valere;
invece, il convenuto deve allegare i fatti posti a fondamento delle proprie eccezioni, ossia le ragioni di inefficacia, modificazione o estinzione di quel diritto.
Con specifico riferimento alla materia che ci occupa, oggetto della controversia è la cancellazione (o mancata iscrizione) dagli elenchi nominativi previsti dal D.Lgs. n. 212 del 1946. Orbene, il presupposto necessario del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al D.LGS. n. 212 del 1946 è la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate, che il legislatore ha fissato in 51.
Il concetto di subordinazione, nonostante la materia del lavoro in agricoltura sia disciplinata da una normativa speciale, è pacificamente riconducibile nei canoni dell'art. 2094 c.c., che stabilisce che: “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Pertanto, presupposti del vincolo di subordinazione, anche in materia di lavoro agricolo, sono la prestazione in favore del datore di lavoro, con conseguente obbligazione retributiva gravante su quest'ultimo, unitamente all'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (Cassazione n.
3975/2001),
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. a fronte del disconoscimento: tale prova dev'essere puntuale e rigorosa, anche al fine di contrastare il presupposto alla procedura di disconoscimento (Cass., sentenza 30 maggio 2018, n. 13677).
Nel caso di specie, dal verbale ispettivo del 26\04\2021 emerge (con un accertamento ex post, come quasi sempre in tale genere di accertamenti e per ragioni ovvie e del tutto intuibili, pertanto inevitabilmente fondato su ragionamenti di tipo deduttivo) che la ricorrente avesse mai prestato attività lavorativa alle dipendenze del Barbaro.
A fronte di tale del materiale probatorio, consacrato nel verbale ispettivo in atti e negli allegati al medesimo (che, si ricordi, fanno piena prova quanto alle operazioni eseguite dai funzionari, alle dichiarazioni loro rese e quanto alle circostanze che attestano essersi verificate alla loro presenza), stanno la produzione documentale e le dichiarazioni rese dai testimoni escussi.
A tal fine, anche la documentazione prodotta non è, di per sé, idonea a comprovare quanto reclamato in ricorso, anzi è assolutamente non conducente trattandosi esclusivamente dell'estratto contributivo e di certificazione del Centro per l'Impiego.
Orbene, tale carattere indiziario, non è venuto meno nelle risultanze processuali. Le dichiarazioni dei testi escussi non sono in grado di fornire un sufficiente apporto probatorio. Si tratta di conoscenti della ricorrente che nella maggior parte riferiscono quanto da loro appreso dalla ricorrente (..per quanto riferitomi dalla stessa sig.ra Pt_1
l'attività è stata quella di manutenzione dell'uliveto e raccolta delle olive …. l'orario di lavoro posso riferire, per quello che mi disse la signora , che faceva circa otto ore di lavoro e Pt_1 comunque le volte che l'ho accompagnata io ci siamo recate sul posto verso le 7/7.30 …. la retribuzione posso riferire quanto mi disse la sig.ra che l'importo che le corrispondeva il Pt_1
Barbaro era quello sindacale …. a dire della sig.ra gli orari di lavoro erano dalle 7.00 alle Pt_1
16.00 …. posso altresì dire, per quanto riferitomi dalla sig.ra , che gli ordini venivano Pt_1 impartiti direttamente dal sig. Barbaro) ovvero di presunzioni di quanto avrebbero visto
(…ho visto un signore, presumo il sig. Barbaro, che le dava indicazioni lavorative appena giunta). Dunque, le dichiarazioni non appaiono sufficientemente conducenti a garantire quella prova rigorosa che tale accertamento richiede. Vale a dire la prestazione di lavoro in favore del datore con le caratteristiche della subordinazione, con conseguente obbligazione retributiva unitamente all'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
In conclusione, a fronte di un accertamento ispettivo dal quale emergono elementi tali da indurre a ritenere l'azienda di cui si discute era azienda di piccole dimensioni e tale da non richiedere (per gli anni in questione) la manodopera denunciata in relazione al fabbisogno reale, le dichiarazioni dei lavoratori contraddittorie ed incongruenti, la totale assenza di documentazione fiscale comprovante lo svolgimento dell'attività agricola per gli anni in questione e che, pertanto, fossero da ritenersi fittizie le giornate lavorative dichiarate in favore di altre lavoratrici ed altri lavoratori, stanno le dichiarazioni rese da testimoni che non sono state in grado di scardinare quanto accertato.
Un quadro probatorio che, in considerazione del ricordato riparto del relativo onere, non può che condurre al rigetto della domanda proposta.
5 Alla luce della materia trattata e della dichiarazione presente in atti, ai sensi dell'art
152 disp.att. cpc e D.L. 138/11, le spese di lite vengono compensate.
PQM
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato”, in data 24/09/2025
IL GIUDICE dott. Davide De Leo