Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 20/05/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE LAVORO
Composta da 1 Dott. Marcello Giacalone Presidente rel. Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 177 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2023 fra:
Parte_1
[...] in persona del legale rappresentante, domiciliato elettivamente in Sassari, presso lo studio dell'avv. Luciano Manca, rappresentato e difeso dai prof. Avv.ti Roberto Pessi e Giuseppe Sigillò Massa in forza di procura in atti,
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1 domiciliato elettivamente in Sassari, presso lo studio degli avv.ti Guido Rimini e
Antonio Lecis i quali lo rappresentano e difendono in forza di procura in atti. APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 193/2023 del Tribunale di Sassari, sezione lavoro, in tema di “conto individuale” e trattamento di fine rapporto di ex dipendente Ente Foreste.
All'udienza del 14.5.2025 la causa è stata definita sulla base delle seguenti conclusioni: NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari adita, disattesa ogni contraria istanza, ragione ed eccezione, in accoglimento del presente ricorso in appello, in via pregiudiziale di rito, sospendere ex art. 295 cod. proc. civ. il presente procedimento fino alla definizione del contenzioso tra e attualmente Parte_2 CP_2 pendente dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, Giudice
Dott.ssa Palmieri, R.G. n. 1387/2023; nel merito, riformare parzialmente la
Sentenza del Tribunale di Sassari n. 193/2023, pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 27.04.2023, non notificata, rigettando la domanda di pagamento del conto individuale formulata dal Sig. e, per l'effetto, condannare il Controparte_1
Sig. alla restituzione di quanto è stato corrisposto dalla a CP_1 CP_3 titolo di conto individuale e interessi, confermando per il resto la sentenza;
disponendo, se del caso, la rimessione dinanzi alla Corte Costituzionale delle questioni incidentali di costituzionalità dedotte in giudizio con il presente atto,
1
2) con vittoria delle spese e competenze di lite a favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nella sentenza è scritto: “ Premesso che: − l'odierna parte opposta ha chiesto ed ottenuto, dinanzi al Giudice del Lavoro, decreto ingiuntivo n. 628/2021 del 19/11/2021 nei confronti di per il pagamento di € 26.299,00 a titolo di Parte_1 2 conto individuale e TFR, allegando: o di lavorare alle dipendenze dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della AR ( , istituita con L.R. n. 8/2016 (Legge forestale della AR) e Pt_2 subentrata al soppresso nella titolarità dei rapporti Pt_1 Controparte_4 giuridici concernenti il personale;
o che, sotto il profilo previdenziale, a far data da tale subentro, tutto il personale dell'ex Ente Foreste era stato iscritto all' CP_2 (ex gestione INPDAP, casse CPDEL e INADEL) e non più all' o che, Parte_1 per effetto del passaggio a sono cessati sia il rapporto lavorativo con Pt_2 l'Ente Foreste sia quello previdenziale con l' ragion per cui è Parte_1 creditrice di quest'ultimo a titolo di conto individuale e trattamento di fine rapporto;
− ha proposto la presente opposizione deducendo, Parte_3
a fondamento del proprio ricorso, che: o il lavoratore avrebbe fondato la propria domanda sull'erroneo presupposto dell'avvenuta cessazione del rapporto lavorativo con l'Ente Foreste, il quale, invero, sarebbe proseguito senza soluzione di continuità in capo a o la soppressione dell'Ente Foreste non avrebbe Pt_2 comportato il mutamento del regime previdenziale ed il venir meno dell'iscrizione all' o in particolare, in ordine alla non debenza del conto individuale, Parte_1 parte opponente ha richiamato l'art. 6 del “Regolamento del Fondo di Previdenza” secondo il quale il mero mutamento dell'inquadramento previdenziale del datore di lavoro non comporterebbe la cessazione del rapporto lavorativo e quindi il diritto all'erogazione del conto;
o altrettanto ha sostenuto con riguardo al TFR ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per il trattamento di fine rapporto;
o è tuttora pendente presso la Corte di Appello di Roma il giudizio di Pt_1 impugnazione della sentenza n. 4165/2019 emessa dal Tribunale di Roma-Sezione Lavoro, attivato dall' e teso ad ottenere l'accertamento dell'obbligo di Pt_1 di mantenere l'inquadramento previdenziale dei propri lavoratori nel Pt_2 settore agricolo e l'accertamento del consequenziale obbligo di di Pt_2 effettuare i versamenti dei contributi del fondo di previdenza e delle quote del TFR in favore della;
o l'art. 48 bis della l. r. n. 8/2016 è Parte_3 incostituzionale per violazione degli artt. 3, 39, 117, secondo comma, lettere l) e o), cost.; o che, in ogni caso, parte opposta non avrebbe legittimazione attiva rispetto alla restituzione del tfr, dovendo quest'ultimo, semmai, essere restituito al datore di lavoro subentrato ex lege, il quale sarebbe obbligato all'erogazione verso l'avente diritto soltanto in seguito alla cessazione del rapporto lavorativo;
o in subordine, rileva la nullità del decreto ingiuntivo per disposto cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria in elusione del divieto normativo esistente per le spettanze dei dipendenti pubblici;
o ha pagato quanto ingiunto al
2 solo scopo di evitare l'azione esecutiva;
o chiede la sospensione del giudizio in attesa delle statuizioni della Corte d'Appello di Roma, la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale e, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto pagato all'opposto; - parte opposta, regolarmente costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'opposizione deducendo la sussistenza tanto del diritto alla corresponsione del conto individuale che del trattamento di fine rapporto sul presupposto della successione ex lege di a Controparte_5 [...]
e della chiusura delle posizioni dei dipendenti Controparte_6 Pt_2 CP_ presso , con versamento all' dei contributi previdenziali.”. Pt_1
La causa, istruita mediante prova documentale, è stata definita con la sentenza n. 3 193/2023 con cui il Tribunale di Sassari, sezione lavoro, ha accolto parzialmente l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e condannando l'Ente a corrispondere al lavoratore la somma di € 8.979,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo a titolo di conto individuale, nonché la metà delle spese processuali per il resto compensate e rigettando ogni ulteriore domanda. Segnatamente, il Tribunale ha condiviso integralmente la giurisprudenza della sezione lavoro del Tribunale di Sassari (in particolare, la n. 12/2023) riportata ex art. 118 disp. Att. c.p.c. Avverso tale sentenza ha proposto appello l' cui ha resistito con Parte_1 memoria, l'originario opposto. La causa, istruita con i fascicoli di parte e con quello d'ufficio, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e, pertanto deve essere rigettato. Col primo motivo, si deduce l'erroneità della sentenza di primo grado per aver accertato l'inesistenza dell'obbligo di iscrizione (o reiscrizione) a per gli Pt_1 impiegati dell' (di seguito anche solo o Controparte_5 Pt_2 CP_5
.
[...] In sintesi, il Tribunale ha errato nell'interpretazione degli artt. 6, co. 2 lett. c) del regolamento del fondo di previdenza Enpaia e 3, co. 1 L n. 1655/1962, norma quest'ultima di rango primario dell'ordinamento e avendo tale natura è destinata a prevalere su qualsiasi altra disposizione che si volesse interpretare in senso antinomico, sia in virtù del principio gerarchico che del principio di specialità, che ha adottato un approccio ontologico che tiene conto dell'attività esercitata e non della natura (pubblica o privata) del datore di lavoro. E nel caso di specie, la legge regionale n. 8/2016 ha demandato (artt. 35 e 37) a compiti propri delle Pt_2 imprese forestali assimilate a quelle agricole ex art. 2135 c.c., come modificato dal d.lgs. n. 228/2001. Inoltre, la sentenza è errata anche perchè non ha accolto l'interpretazione dell'art. 1, comma 14, D.L. 510/1996-L.conv. 608/1996, ritenendo che tale norma richiami solo gli operai (mentre nel caso di specie si controverte del regime previdenziale di impiegati e dirigenti). Ma anche opinando diversamente, si sviluppa il conflitto tra l'art. 3, comma 1, lett. f) Legge n. 1655/1962, istitutiva - per cui Pt_1 impiegati pubblici e privati operanti nel settore agricolo sono assoggettati al regime
- e l'art. 4 Legge 274/1991, per cui tutti i dipendenti pubblici sono Pt_1 assoggettati al regime previdenziale ex INPDAP. Trattasi, infatti, di norme in CP_2 rapporto antinomico tra loro, in quanto ricollegano ad una medesima fattispecie
3 conseguenze tra loro logicamente incompatibili. Ora, l'art. 4 Legge 274/1991 costituisce una norma di carattere generale in quanto individua il regime previdenziale applicabile, in generale, ai dipendenti pubblici. L'art. 3 Legge 1622/1965 si pone, rispetto ad essa, in un rapporto di specialità perché individua il regime previdenziale applicabile agli impiegati pubblici del settore agricolo. La fattispecie prevista da quest'ultima norma, è dunque contenuta nella fattispecie dell'altra per cui anche a voler ritenere non applicabile al caso di specie l'art. 1, comma 14, D.L. 510/1996-L.conv. 608/1996, gli impiegati dell' Controparte_5 sono comunque da ritenersi iscritti al regime previdenziale integrativo dell' in base ai principi che regolano il conflitto tra norme. Pt_1 4 Inoltre, e in ogni caso, l' – a prescindere dalle richieste dell' Controparte_5 CP_2 di assoggettare i dipendenti della stessa al regime previdenziale ex INPDAP – avrebbe comunque dovuto continuare a versare la contribuzione in favore dell' al fine di consentire ai propri dipendenti di ottenere la liquidazione Pt_1 della relativa prestazione pensionistica, in aggiunta e ad integrazione di quanto percepito dall' . CP_2
Ciò che, altresì, è conforme alla evoluzione legislativa verificatasi a livello regionale nonché al nuovo CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e agraria, che continua a prevedere l'obbligo di versamento di contributi e TFR all' Pt_1 Col secondo motivo, si sottolinea l'erroneità della sentenza di primo grado per aver ritenuto cessato il rapporto di lavoro del . Pt_4 In sintesi, nel caso di specie è cessato l'ente ma non il rapporto di lavoro proseguito col nuovo soggetto subentrato in toto al precedente. Pertanto, la liquidazione degli importi accantonati nel fondo di previdenza (conto individuale) è prevista soltanto nei casi di cessazione definitiva della propria vita lavorativa, ritenendo, in caso opposto, prevalente la necessità di assicurare la permanenza degli importi presso l'Ente appellante a tutela dell'equilibrio previdenziale dello stesso. Ciò si evince dalla previsione dell'art. 6, co. 1 del regolamento del fondo di previdenza, confermata dalla disciplina contenuta nel comma 2: disposizioni da cui si può ravvisare la funzione sociale delle prestazioni economiche erogate dal Fondo che interviene laddove vengono meno le condizioni di reddito del lavoratore.
Per contro, non viene in considerazione il mero mutamento del regime previdenziale in presenza di continuità lavorativa atteso che non si verifica alcuna cessazione del rapporto di lavoro. Col terzo motivo, si insiste per la sospensione del presente giudizio fino all'esito di quello pendente davanti alla Corte di Appello di Roma per evitare il possibile contrasto di giudicato. Col quarto motivo, l'appellante ha sollevato eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 48 e 48 bis della l. r. n. 8/2016 per violazione degli artt. 3, 39, 117, secondo comma, lettere l) e o), cost. - istanza di rimessione degli atti alla corte costituzionale, previa sospensione del giudizio.
Ad avviso della Corte, nessuno dei predetti motivi appare condivisibile.
Invero, quanto alle istanze di sospensione ex artt. 295 e 337, co. 2 cpc, esse sono infondate. Infatti, premesso che con la sentenza n. 3730/2022 - nota all'ufficio in quanto esaminata in precedenti giudizi introdotti da - la Corte di Appello di Roma, Pt_1
4 sezione lavoro, nel dichiarare la nullità della sentenza del Tribunale di Roma, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' sul presupposto CP_2 che “l'accoglimento della domanda di avrebbe, quale effetto Pt_1 consequenziale, l'interruzione dei versamenti della all' cui le Pt_2 CP_2 domande sono comuni e rispetto alle quali, anzi, dovrebbe rappresentare il primo e diretto interlocutore.”, è agevole rilevare che poiché nel presente giudizio non vi sono né né l' , “il rapporto di pregiudizialità richiesto dalla norma in Pt_2 CP_2 esame non può configurarsi nelle ipotesi di cause pendenti tra soggetti diversi, perché la pronuncia di ciascun giudizio, non potendo fare stato nei confronti delle diverse parti dell'altro, non può perciò stesso costituire il necessario antecedente 5 logico giuridico della relativa decisione (Cass. n. 1907 del 2000)”. (Cass. Civ. S.U. n. 30148/2022). Inoltre, si è precisato che “ il conflitto tra il valore di armonizzazione tra giudicati e l'esigenza di evitare presumibili azioni di ripetizione è risolvibile attraverso il ricorso alla portata applicativa assegnata al disposto dell'art. 336, comma 2, c.p.c. (da non potersi ritenere limitata solo alle ipotesi di pregiudizialità logica), per cui, ferma l'esigenza prioritaria di assicurare coerenza ai giudicati, si può - condividendosi autorevoli orientamenti dottrinali - ricorrere all'operatività, in chiave sistematica, del meccanismo di coordinamento a posteriori anche nei casi di pregiudizialità tecnica, che garantirebbe, comunque, la celerità nella definizione del giudizio dipendente, altrimenti esposto ad una sospensione necessaria di durata non predeterminabile. In altri termini, per effetto dell'applicabilità del citato art. 336, comma 2, c.p.c. (nel quale, non a caso, si pone riferimento, oltre che agli atti, "ai provvedimenti" dipendenti) - che verrebbe ad assumere il ruolo di
"norma di chiusura" (esplicante, cioè, la funzione di una sorta di "valvola di sicurezza") - la sentenza (già eventualmente) passata in giudicato sulla causa pregiudicata sarà colpita di riflesso in forza dell'effetto espansivo esterno conseguente alla riforma o alla cassazione della sentenza che definisce la causa pregiudiziale, ristabilendosi - ancorché ex post - l'armonia tra i giudicati.” (Cass. Civ. S.U. n. 21763/2021). Quest'ultima considerazione induce, altresì, a rigettare l'istanza di sospensione ex art. 337, co. 2 c.p.c. stante l'assenza di pregiudizialità logico giuridica tra l'esito della presente causa (opposizione a decreto ingiuntivo) e l'esito di quello – pendente in primo grado – davanti al Tribunale di Roma considerato che l'eventuale accoglimento della tesi di avrà quale effetto quello di ottenere Pt_1 dall'appellata la restituzione delle somme incassate all'esito del presente giudizio. Nel merito, oggetto del presente giudizio sono le pretese del lavoratore, ex dipendente dell' al quale è subentrata l'Agenzia Controparte_6
Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente Controparte_7
5 rivolte all' al fine di ottenere il pagamento del tfr maturato durante il Pt_1 periodo lavorativo svolto presso l'Ente Foreste nonché le somme versate nel c.d. conto individuale.
Secondo l'art. 48 della legge regionale n. 8/2016 nella sua originaria formulazione
"1. L'Agenzia subentra all nella titolarità dei rapporti Controparte_6 giuridici concernenti il personale, compreso quello con rapporto di lavoro a tempo determinato.
2. Ai dipendenti dell , che costituisce un comparto di CP_5 contrattazione distinto dal comparto del personale dell'Amministrazione regionale e degli altri enti regionali, continua ad applicarsi: a) il contratto collettivo nazionale di lavoro degli operai forestali ed impiegati agricoli addetti ai lavori di 6 sistemazione idraulico-forestale eseguiti in amministrazione diretta da enti, aziende o istituzioni pubbliche;
b) il contratto integrativo regionale stipulato ai sensi del presente articolo.
3. Limitatamente alle materie indicate dal contratto collettivo nazionale di lavoro, la disciplina contrattuale dei dipendenti di cui al comma 2 può essere integrata dal contratto collettivo decentrato, negoziato dal comitato di cui all'articolo 59 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni.
4. Al personale dirigente continua ad applicarsi il contratto collettivo nazionale dei dirigenti dell'agricoltura e il relativo contratto integrativo, negoziato dal medesimo comitato di cui all'articolo 59 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni.
5. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva integrativa sono deliberati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale d'intesa con l'Assessore competente in materia di ambiente. Si applica l'articolo 62 della legge regionale n. 31 del 1998. 6. Le risorse finanziarie da destinare alla copertura degli oneri contrattuali relativi al personale dell sono comunque determinate CP_5 nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di spese per il personale delle pubbliche amministrazioni.". CP_ A fronte della riportata disciplina normativa, l in forza dell'art. 49 L. n.
88/1989, ha ritenuto di classificare la neocostituita azienda in maniera differente rispetto a quella disposta per l' . Controparte_6 CP_ Ciò ha comportato l'iscrizione obbligatoria all' del personale impiegatizio come l'appellato, non rientrante nella previsione dell'art. 3 2 della L. n. 1655/1962.
è un ente di gestione, di promozione e di supporto tecnico e amministrativo, di ricerca e sperimentazione, nel settore forestale e ambientale.
4. L è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, ha potere regolamentare e gode di CP_5 autonomia statutaria, patrimoniale, contabile e finanziaria.
5. Lo statuto dell , da emanarsi entro sessanta giorni CP_5 dall'entrata in vigore della presente legge, approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, disciplina l'ordinamento e il funzionamento dell in conformità alle disposizioni di legge, ne individua la CP_5 sede e il patrimonio, specifica le competenze e le modalità di funzionamento degli organi e delle strutture, nonché
l'ordinamento finanziario e contabile.
6. L'Ente foreste della AR, di cui alla legge regionale n. 24 del 1999, è soppresso e l' subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi.
7. Per tutto quanto non diversamente CP_5 disposto dalla presente legge, si applicano all le disposizioni di legge riguardanti gli enti pubblici regionali non CP_5 aventi natura economica e il relativo personale e, in particolare, la legge regionale 3 maggio 1995, n. 11 (Norme in materia di scadenza, proroga, decadenza degli organi amministrativi della Regione AR, in materia di società partecipate dalla
Regione e di rappresentanti della Regione), la legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali), la legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale) e la legge regionale n. 31 del 1998. I regolamenti interni di organizzazione e funzionamento dell sono CP_5 redatti sulla base dei principi e dei criteri generali contenuti nella legge regionale n. 31 del 1998." 2 Art. 3 "I contributi di cui all'articolo 2 sono dovuti, con le limitazioni e le esclusioni previste nel presente articolo, dai datori di lavoro appresso indicati per i dipendenti con mansioni di dirigenti ed impiegati tecnici ed amministrativi, di concetto e di ordine, anche se assunti con periodo di prova o tirocinio: [...] f. Gli Enti di diritto pubblico, limitatamente alle imprese od aziende agricole da esse esercitate. L'assunzione di dipendenti con le mansioni indicate nel precedente comma deve essere denunciata dai datori di lavoro all'Ente entro il quindicesimo giorno dalla data di assunzione dei dipendenti
6 Con l'ulteriore conseguenza che l' non è tenuta a corrispondere Controparte_5 all' i contributi previsti dalla citata L. n. 1655/1962. Pt_1
Infatti, detto provvedimento di inquadramento, comportante l'applicazione di un regime previdenziale differente rispetto a quello applicato al personale del soppresso Ente Foreste, non risulta impugnato e pertanto, allo stato, costituisce un punto invalicabile nella decisione della presente controversia. In proposito, va ricordato che, secondo il consolidato pensiero della Cassazione, “in più occasioni, la Corte ha affermato (v. Cass. nr. 5942 del 2006; conf. Cass. nr.11267 del 2007; in motivaz. anche Cass. nr. 8068 del 2011 che afferma, tra l'altro, il valore costitutivo dell'inquadramento Cass. nr. 15938 del 2011; CP_2 7 Cass. nr. 25818 del 2014) che «a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 88 CP_ del 1989 la classificazione dei datori di lavoro operata dall sulla scorta dei criteri dettati dall'art. 49 della stessa legge ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali (ad eccezione della materia degli sgravi) e, quindi, anche ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali»;
6. Il principio si pone sulla scia di Cass., sez.un., nr. 4837 del 1994, chiamata a dirimere il contrasto insorto in merito alla ricostruzione esegetica dell'art. 49 della legge 9 marzo 1988 nr. 89, 7. come noto, l'art. 49 cit., con il titolo «classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali», stabilisce, al comma 1, che «la classificazione dei datori di lavoro disposta dall (id est: dall CP_9 CP_2 ha effetto a tutti i fini previdenziali e assistenziali ed è stabilita sulla base dei seguenti criteri[...]». Segue la ripartizione dei datori di lavoro in cinque «settori»
(industria, artigianato, terziario, agricoltura, credito assicurazioni e tributi), ciascuno dei quali ha una propria definizione. Con il successivo comma 2, viene, poi, istituito il settore residuale delle «attività varie», nel quale sono inquadrati «i datori di lavoro che svolgono attività non rientranti tra quelle di cui al comma primo»;
8.Le citate sezioni unite hanno riconosciuto efficacia generale, nel sistema previdenziale, ai nuovi criteri di classificazione dei datori di lavoro e ai provvedimenti adottati dall sulla base di tali criteri, nel senso che, a CP_2 decorrere dalla data di entrata in vigore della legge nr. 88 del 1989, essi producono effetti vincolanti in tutti i casi in cui l'inquadramento del datore di lavoro in uno dei settori produttivi elencanti nell'art. 49 costituisce presupposto per l'applicazione, da parte di qualsiasi ente, di norme ed istituti di natura previdenziale o assistenziale;
9. il principio risulta rafforzato dalla testuale previsione di cui all'art. 2 del d.lgs nr. 38 del 2000 (recante Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) che così stabilisce: «1. I datori di lavoro indicati all'art. 9 del testo unico sono classificati nelle gestioni individuate all'art. 1 ai sensi dell'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88 e successive modificazioni e integrazioni.” (Cass. 29771/2022). Per effetto di detto provvedimento, vi è stata l'iscrizione all'assicurazione generale CP_ obbligatoria presso l' del personale impiegatizio come l'appellato, non rientrante più nella previsione dell'art. 33 della L. n. 1655/1962.
medesimi. La denuncia deve contenere le generalità complete del dipendente, la descrizione particolareggiata delle mansioni dallo stesso applicate e l'indicazione della retribuzione spettategli. [...]" 3 Art. 3 "I contributi di cui all'articolo 2 sono dovuti, con le limitazioni e le esclusioni previste nel presente articolo, dai datori di lavoro appresso indicati per i dipendenti con mansioni di dirigenti ed impiegati tecnici ed amministrativi, di concetto e di ordine, anche se assunti con periodo di prova o tirocinio: [...] f. Gli Enti di diritto pubblico, limitatamente alle imprese od aziende agricole da esse esercitate. …. [...]"
7 Dal che discende che, nella vigenza di detto provvedimento, l' Controparte_5 non è tenuta a corrispondere a i contributi previsti dalla citata L. n. Pt_1
1655/1962, trattandosi di comportamento che si porrebbe in contrasto con la CP_ puntuale deliberazione dell' assunta in forza di specifica previsione di legge che attribuisce prevalenza a detta deliberazione anche nei confronti “di qualsiasi ente” chiamato ad applicare “norme ed istituti di natura previdenziale o assistenziale”. Detto provvedimento di inquadramento risulta motivato nei seguenti passaggi: 1) l'applicazione di un nuovo contratto collettivo regionale non rileva ai fini della definizione degli obblighi iscrittivi e contributivi dei datori di lavoro;
2) per la 8 definizione degli obblighi occorre fare riferimento alla natura giuridica dell'Agenzia e alle categorie di personale assunto;
3) il contenuto normativo depone per essere l'Agenzia un ente pubblico non economico, pertanto ricompresa tra le amministrazioni pubbliche di cui al d.lgs. n. 165/2001; 4) pertanto, l'agenzia è obbligata all'iscrizione del personale alla gestione CPDEL, al fondo ex Inadel, alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, con esclusione degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale assunti secondo le norme di collocamento;
5) il duplice requisito della peculiarità del lavoro svolto e dell'applicazione del regime ordinario di assunzione dei dipendenti comporta l'irrilevanza del richiamo del contratto collettivo regionale applicato. Pertanto, attesa l'autonomia del rapporto di lavoro rispetto al rapporto CP_ previdenziale, l' ha ritenuto di inquadrare la neoistituita ex Controparte_5 art. 49 L. n. 88/1989 4 sulla base della "natura giuridica dell'agenzia e delle categorie del personale dalla stessa assunto. Dalla lettura combinata dei commi 4
e 7 dell'art. 35 della legge n. 8/2016 si rileva che l'Agenzia regionale è un ente pubblico non economico e come tale è compresa nell'ambito delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.
165. L è obbligata pertanto ad iscrivere i propri dipendenti alla gestione CP_5 pubblica, segnatamente alla gestione CPDEL ai fini pensionistici, al fondo ex
INADEL per la prestazione di fine servizio e alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, fatta eccezione per il personale addetto ai lavori di forestazione iscritto al FPLD, settore agricolo, assunto secondo le norme di collocamento.". CP_ Ulteriore conseguenza discendente dal ricordato provvedimento dell' è l'irrilevanza, sotto il profilo previdenziale, del richiamo presente nell'art. 48 della L.r. n. 8/2016 al CCNL degli operai forestali ed impiegati agricoli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale eseguiti in amministrazione diretta da enti, aziende o istituzioni pubbliche;
unitamente al contratto integrativo regionale
8 stipulato ai sensi del presente articolo. Invero, si è precisato che “mentre ai fini del trattamento retributivo e normativo il datore è libero di scegliere un contratto collettivo diverso da quello afferente al settore produttivo dell'impresa, ai fini previdenziali, … occorre far riferimento al CCNL applicabile in base al settore produttivo dell'impresa. Ai sensi dell'art.49 l. n.88/89, l' opera infatti la CP_2 classificazione ai fini previdenziali e assistenziali dei datori di lavoro, con distinzione tra il settore del terziario e quello agricolo. Tale classificazione vincola poi all'applicazione del CCNL riferibile a quel determinato settore cui va iscritta l'impresa.” (Cass. Civ. n. 3976/2024). Pertanto, il suddetto richiamo va inteso come strettamente inerente alle qualifiche 9 di inquadramento dei lavoratori ed alle mansioni esigibili, nonché al trattamento economico ivi previsto, non anche al trattamento previdenziale. Dal che discende l'irrilevanza delle questioni di legittimità costituzionale riproposte, non venendo in considerazione alcuna violazione degli artt. 3, 117 e 39
Cost.. Quanto sopra ha trovato conferma nella sentenza n. 28972/2024 della Corte di Cassazione che ha disatteso la tesi dell'appellante: pronunciamento confermato nella successiva n. 32568/2024 la quale ha sottolineato che “Ai sensi dell'art.117, co.2, lett. o) Cost., lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di previdenza sociale. Lo Statuto della regione AR (legge costituzionale n.3/48) non ha attribuito una competenza alla regione in tema di previdenza sociale;
la competenza legislativa regionale in tale materia è circoscritta alla sola integrazione ed attuazione della legge statale (art.5). È dunque irrilevante che le leggi regionali succedutesi, inclusa quella istitutiva della Azienda Forestas, rinviino alla contrattazione collettiva e facciano propria una gestione previdenziale – regime sostituivo della Fondazione Enapaia – diversa da quella imposta in modo inderogabile dalla legislazione statale, ovvero il regime previdenziale proprio degli enti pubblici non economici territoriali, inizialmente gestito dalla Cassa Dipendenti Enti Locali (CPDEL) e poi passato alla CP_11 CP_ gestione 16. Né può essere la fonte negoziale in sé sola considerata, ovvero il CCNL per gli operai forestali ed impiegati agricoli, a legittimare una deroga alla normativa statale. Questa, infatti, ha carattere imperativo, come si desume dall'art.2115, co.3 c.c., ed è dunque inderogabile da parte dell'autonomia collettiva.”. In ogni caso, anche a volere prescindere dall'insindacabilità in questo giudizio del CP_ provvedimento la tesi dell'appellante non appare condivisibile atteso che il presupposto per l'applicabilità dell'art. 3 Legge n. 1655/1962, come detto in precedenza, è che “I contributi di cui all'articolo 2 sono dovuti, con le limitazioni e le esclusioni previste nel presente articolo, dai datori di lavoro appresso indicati per i dipendenti con mansioni di dirigenti ed impiegati tecnici ed amministrativi, di concetto e di ordine, … : …. f. Gli Enti di diritto pubblico, limitatamente alle imprese od aziende agricole da esse esercitate.”. E nel caso dei dipendenti dell' non si condivide la tesi Controparte_5 dell'esistenza di quella continuità con l'Ente foreste che giustificherebbe l'applicazione del medesimo trattamento previdenziale, ove si confronti la legge regionale n. 24 del 1999 con quella n. 8 del 2016: in particolare, i rispettivi primi tre articoli nonché gli artt. 35-37 di quest'ultima legge evidenziano come
9 l' pur connotata da un approccio “multifunzionale al sistema forestale” (v. CP_5 art. 2 co. 1 citata L.R. 8) non risulti orientata allo svolgimento professionale di un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (v. artt. 2082 e 2135 c.c.) con criteri di economicità e per fini di lucro, bensì allo svolgimento di una pluralità di compiti che perseguono le finalità previste dal citato art. 2 per cui “ 1. La finalità della presente legge è la tutela della complessità e della multifunzionalità del sistema forestale con particolare riferimento ai seguenti aspetti: a) la protezione e cura del bosco quale bene irrinunciabile;
b) la gestione sostenibile del bosco per il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni presenti e future;
c) la salvaguardia del patrimonio 10 forestale dalla minaccia degli incendi d) la tutela idrogeologica del territorio e la difesa del suolo;
e) la tutela e l'incremento della biodiversità, la protezione del paesaggio e dell'ambiente, inclusi i sistemi forestali ricadenti in contesti litoranei e dunali;
f) la valorizzazione e l'incremento delle filiere forestali e silvo-pastorali, connesse alla gestione dei boschi e dell'uso delle biomasse forestali, ai fini della produzione di energia;
g) lo sviluppo del turismo e delle attività ricreative anche mediante il potenziamento della sentieristica, delle attività di guida, dei punti di ristoro integrati nelle attività a conduzione pubblica, privata o mista riconducibile alla ottimale gestione del patrimonio forestale regionale;
h) il sostegno all'economia forestale con particolare riferimento allo sviluppo rurale e montano;
i) la mitigazione degli effetti connessi ai cambiamenti climatici e il contrasto ai processi di desertificazione;
j) la promozione della cultura forestale, l'educazione ambientale, la formazione e l'aggiornamento degli operatori;
k) la conoscenza degli ecosistemi forestali attraverso la ricerca, il monitoraggio e l'inventario; l) la semplificazione dell'attività amministrativa in materia forestale;
m) la ricaduta economica delle attività legate alla valorizzazione e sfruttamento del sistema forestale, in particolar modo nei settori dell'apicoltura, delle piante officinali, del vivaismo, della selvicoltura, della produzione di legna da ardere e altre forme di combustibile di derivazione naturale, del compost, del turismo, anche in relazione ai settori di cui alle lettere f), g), h) e j).”. Finalità che la persegue anche tramite l' che “è la struttura di CP_8 CP_5 riferimento per l'esecuzione del programma di individuazione delle unità di ammissione o materiali di base, per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione nelle categorie "identificati alla fonte", "selezionati", "qualificati"
e "controllati", presenti nelle foreste demaniali regionali.
8. L è la CP_5 struttura di riferimento per la gestione dei propri vivai forestali, per la produzione e commercializzazione di specie di interesse forestale indigene, autoctone e non, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 386 del 2003. 9. L è la CP_5 struttura di riferimento per la conservazione della biodiversità forestale di cui alla legge regionale 14 agosto 2014, n. 16 (Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti), come modificata dalla legge regionale 4 dicembre 2014, n. 30 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti)), con particolare riferimento allo studio, alla conservazione, al monitoraggio e alla produzione di endemismi regionali e alla conservazione del patrimonio di biodiversità delle specie frutticole autoctone locali e delle specie vegetali endemiche e a rischio di estinzione
10 nell'ambito dei vivai conservazionisti regionali, di competenza dell'osservatorio regionale della biodiversità dell'Assessorato regionale competente in materia di ambiente. Per tali scopi, l' può collaborare con enti di ricerca e università CP_5 nazionali e internazionali. 10. L svolge l'attività vivaistica, nei termini e CP_5 secondo le modalità da definirsi con deliberazione della Giunta regionale, anche a fini promozionali nei confronti degli enti pubblici e privati, assicurando la gestione, la regolamentazione e la registrazione del materiale forestale di moltiplicazione;
l' è autorizzata a produrre e commercializzare materiale CP_5 di propagazione forestale, prodotto secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 386 del 2003.” (art. 33, co. 7 ss L.R. 8/2016). 11 Agenzia istituita “1. Per conseguire il miglioramento, l'ammodernamento, l'incremento e la maggiore efficienza delle politiche forestali, con particolare riferimento alle esigenze di innovazione e di valorizzazione, anche economica e sociale, del patrimonio naturale e dei beni prodotti, è istituita l'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della AR ( . La definisce le modalità di raccordo dell con Pt_2 CP_8 CP_5
l'azione regionale, assicurando la coerenza e l'integrazione dell'attività con la programmazione della Regione.
2. L ha per missione l'attuazione dei CP_5 programmi in campo forestale-ambientale e opera in conformità con le direttive della Giunta regionale. L , nell'ambito degli indirizzi contenuti negli CP_5 strumenti per la pianificazione e la programmazione di cui al titolo II, supporta la
Regione sui temi della gestione forestale ambientale, della multifunzionalità e della tutela del paesaggio forestale e rurale, della ricerca e del trasferimento dell'innovazione tecnologica.
3. L , quale struttura tecnico-operativa della CP_5
è un ente di gestione, di promozione e di supporto tecnico e CP_8 amministrativo, di ricerca e sperimentazione, nel settore forestale e ambientale.” (art. 35 L.R. citata). Quanto sopra è sufficiente per affermare che l' non esercita un'impresa o CP_5 un'azienda agricola bensì persegue una “missione”. Con la conseguenza che non è ravvisabile alcun conflitto tra la norma dell'art. 3 L. n. 1655/1962 citata e l'art. 1, co. 14 5d.l. n. 510/1996 (norma peraltro abrogata dal d. lgs. n. 468/1997, art. 136, a sua volta abrogato dal d.lgs. n. 150/2015, art. 34) atteso che la prima richiama espressamente il solo personale assunto da azienda pubblica che esercita un'impresa o un'azienda agricola. Trattasi di tesi che ha trovato conferma nella recente sentenza della Corte di Cassazione n. 28972/2024 citata in precedenza, ribadita da quella n. 32568/2024 nella quale si precisa che “Emerge dal chiaro tenore letterale della disposizione che gli Enti pubblici sono tenuti alla contribuzione presso l' solo Pt_1 limitatamente alle imprese o aziende agricole che l'ente eserciti. Occorre cioè che l'attività agricola svolta in via strumentale dall'ente pubblico abbia natura d'impresa. Diversamente da quanto sostengono i motivi di ricorso, non rileva la
11 sola tipologia di attività – che deve essere agricola – ma occorre che l'attività agricola sia esercitata da imprese o aziende agricole, quindi con il requisito dell'imprenditorialità di cui all'art.2135 c.c. 21. Ebbene, ai fini del carattere imprenditoriale dell'attività agricola, come di quella commerciale, è richiesto (Cass.25478/19, Cass.6835/14) non lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo), ma la sussistenza di una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo). 22. Ciò non accade riguardo alla Azienda Forestas, la quale non è tenuta al principio di economicità, non essendo imposta la produzione di ricavi con i quali autofinanziarsi per sostenere costi di gestione. La stessa è definita dalla legge regionale n.6/16 (art.35, 12 co.3) non come impresa o azienda, ma come mera “struttura tecnico-operativa della Regione”, e non si autofinanzia, ma viene finanziata in larga parte tramite contributi esterni, regionali, statali e comunitari (art.52, lett. c), d), e).” Esaminando, quindi, la domanda dell'appellato di liquidazione del conto individuale, l'opposizione dell'appellante si rivela infondata. Invero, in base all'art. 6, commi 1° e 2° lett. c), del Regolamento per il Fondo di Previdenza “Al raggiungimento del 65° anno di età, è corrisposto all'iscritto l'ammontare del conto individuale determinato dal contributo versato per tale fine a partire dalla data dell'iniziale iscrizione al Fondo, rivalutato […] Prima del raggiungimento del 65° anno di età l'ammontare del conto individuale, come determinato al comma 1, è corrisposto […] all'iscritto, trascorsi sei mesi dalla di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro durante i quali non ne abbia instaurato un altro con conseguente diritto alla reiscrizione all'Ente”. La norma in commento contempla le seguenti ipotesi di erogazione del conto individuale a favore dell'iscritto che non abbia raggiunto i 65 anni di età: 1) la cessazione del rapporto di lavoro senza che, nei sei mesi seguenti, ne venga instaurato un altro;
2) la mancata instaurazione di un successivo rapporto di lavoro comportante il diritto alla reiscrizione a oltre i sei mesi;
3) l'instaurazione di Pt_1 un rapporto di lavoro non comportante il diritto alla reiscrizione ad senza Pt_1 alcuna previsione temporale. Ergo, per espressa previsione normativa, la liquidazione del conto individuale è dovuta qualora cessi il rapporto di lavoro comportante l'iscrizione all'Ente previdenziale appellante e nei sei mesi successivi il lavoratore stipuli un contratto di lavoro assoggettato a iscrizione presso altro Ente previdenziale, ovvero oltre i sei mesi stipuli un altro contratto con conseguente reiscrizione a L'espressa previsione normativa già di per sé, confuta Pt_1 l'interpretazione dell'appellante secondo la quale la cessazione del rapporto lavorativo inteso come venire meno della condizione di lavoratore occupato, sarebbe un presupposto ricorrente ed imprescindibile in ogni caso di erogazione del conto individuale.
Tesi che non spiega la previsione del termine semestrale come momento temporale decorso il quale la successiva stipula di contratto di lavoro ancorchè comportante la reiscrizione a non estingue il diritto del lavoratore di chiedere la Pt_1 corresponsione del conto individuale. Per contro, il collegamento esistente tra la “cessazione del rapporto” ed il diritto all'iscrizione all'Ente induce a ritenere che l'elemento caratterizzante la suddetta fattispecie sia quello della cessazione o meno del diritto all'iscrizione all' , Pt_1 quale elemento costitutivo del diritto al versamento diretto all'assicurato o,
12 all'inverso, costitutivo della pretesa di trattenere le somme fino al 65° anno d'età da parte dell'Ente. Atteso ciò, poiché nella fattispecie in esame sono decorsi i sei mesi e non si è verificata alcuna ipotesi di reiscrizione dell'appellato all' , nessun dubbio Pt_1 può sussistere in merito alla fondatezza della pretesa del lavoratore. La previsione della “cessazione del rapporto” deve infatti intendersi, per ragioni di completezza normativa, in relazione anche a tutti i casi in cui il rapporto di lavoro sia proseguito con un diverso soggetto giuridico comportando però la sola cessazione del rapporto assicurativo con l' , senza che lo stesso possa risorgere nei sei mesi Pt_1 successivi o, come nella fattispecie, possa risorgere in alcun modo. 13 La tesi qui espressa, peraltro, appare coerente con la previsione dell'art. 7 della Legge n. 1655/1962 a sensi del quale “L'Ente corrisponde all'assicurato o ai suoi aventi causa le prestazioni dell'assicurazione contro le malattie e dell'assicurazione contro gli infortuni, come pure la parte del fondo di previdenza afferente ai rischi di morte e di invalidità permanente totale ed assoluta anche nei casi in cui, al verificarsi degli eventi tutelati, il datore di lavoro risulti moroso in tutto o in parte nel versamento dei contributi dovuti. In particolare, qualora intervenga la risoluzione del rapporto d'impiego …, l'Ente liquida all'assicurato, o ai suoi aventi causa, gli importi accantonati alla data di risoluzione del rapporto medesimo, rispettivamente nel conto individuale del fondo di previdenza e nel fondo di accantonamento dell'indennità di anzianità, maggiorati degli importi dei contributi dovuti e non ancora versati per gli stessi titoli dal datore di lavoro.”. Invero, dalla combinata lettura delle due disposizioni risulta che la risoluzione del rapporto di lavoro comportante l'iscrizione a può verificarsi anche prima Pt_1 del compimento del 65esimo anno d'età, per malattia e infortuni la cui gravità non è tale da comportare la morte o l'invalidità permanente totale e assoluta e anche in dette ipotesi l'ente liquida “gli importi accantonati alla data di risoluzione del rapporto medesimo, rispettivamente nel conto individuale del fondo di previdenza e nel fondo di accantonamento dell'indennità di anzianità.”. Anche sotto questo profilo, la Cassazione, nel confermare una precedente sentenza di questa Corte, ha disatteso l'impugnazione dell'Ente appellante con le citate pronunce del 2024 nelle quali si afferma che “poiché la liquidazione del “conto individuale non spetta nel caso in cui si sia perso il posto di lavoro e però il reimpiego avvenga presso un altro datore con obbligo reiscrizione presso l' . Se la funzione della tutela fosse un sostegno al reddito in caso di perdita Pt_1 del posto di lavoro, la liquidazione dovrebbe spettare in ogni caso di cessazione del rapporto lavorativo, a prescindere dalla reiscrizione presso o presso Pt_1 enti previdenziali diversi. 27. Al contrario, il dato dirimente è la continuità della copertura assicurativa presso l' , poiché in tal caso, non essendo terminata Pt_1 quella, nemmeno si deve liquidare la somma accantonata che, al contrario, diviene esigibile solo al cessare del rapporto assicurativo.”. Quanto, infine, alla disciplina delle spese processuali, tenuto conto delle numerose questioni di diritto esaminate, dei plurimi interventi normativi regionali sulla legge n. 8/2016, delle ripetute pronunce della Corte Costituzionale sui predetti interventi normativi i quali hanno contribuito a rendere estremamente incerta l'attività interpretativa, nonché le pronunce della Cassazione intervenute in corso di
13 giudizio, sono tutte circostanze che integrano ad avviso della Corte i presupposti per la compensazione integrale delle spese del grado di giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
Definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1
in persona del legale rappresentante,
[...] avverso la sentenza n. 193/2023 pronunciata dal Tribunale di Nuoro in funzione di
Giudice del Lavoro nel contraddittorio con;
Controparte_1 compensa integralmente fra le parti le spese processuali del grado di giudizio. 14 Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto. Giorni 5 per il deposito della motivazione
Sassari, 14.5.2025.
Il Presidente est.
Dott. Marcello Giacalone
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 35 L R n. 8/2016 "Istituzione dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della
AR":
1. Per conseguire il miglioramento, l'ammodernamento, l'incremento e la maggiore efficienza delle politiche forestali, con particolare riferimento alle esigenze di innovazione e di valorizzazione, anche economica e sociale, del patrimonio naturale e dei beni prodotti, è istituita l'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della AR . La definisce le modalità di raccordo dell con l'azione regionale, assicurando Pt_2 CP_8 CP_5 la coerenza e l'integrazione dell'attività con la programmazione della Regione.
2. L ha per missione l'attuazione dei CP_5 programmi in campo forestale-ambientale e opera in conformità con le direttive della Giunta regionale. L , CP_5 nell'ambito degli indirizzi contenuti negli strumenti per la pianificazione e la programmazione di cui al titolo II, supporta la
Regione sui temi della gestione forestale ambientale, della multifunzionalità e della tutela del paesaggio forestale e rurale, della ricerca e del trasferimento dell'innovazione tecnologica.
3. L'Agenzia, quale struttura tecnico-operativa della CP_8 4 Art. 49 (Classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali). “1. La classificazione dei datori di lavoro CP_ disposta dall ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali ed e stabilita sulla base dei seguenti criteri: a) settore industria, per le attivita': manifatturiere, estrattive, impiantistiche;
di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua;
dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni;
delle lavanderie industriali;
della pesca;
dello ; nonche' per le CP_10 relative attivita' ausiliarie;
b) settore artigianato, per le attivita' di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; c) settore agricoltura, per le attivita' di cui all'articolo 2135 del codice civile ed all'articolo 1 della legge 20 novembre 1986, n. 778; d) settore terziario, per le attivita': commerciali, ivi comprese quelle turistiche;
di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari;
per le attivita' professionali ed artistiche;
nonche' per le relative attivita' ausiliarie;
e) credito, assicurazione e tributi, per le attivita': bancarie e di credito;
assicurative; esattoriale, relativamente ai servizi tributari appaltati.
2. I datori di lavoro che svolgono attivita' non rientranti fra quelle di cui al comma 1 sono inquadrati nel settore
"attivita' varie"; qualora non abbiano finalita' di lucro sono esonerati, a domanda, dalla contribuzione alla Cassa unica assegni familiari, a condizione che assicurino ai propri dipendenti trattamenti di famiglia non inferiori a quelli previsti dalla legge […]”. 5 La medesima disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, non trova altresì applicazione nei confronti degli addetti ai lavori di forestazione, sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria assunti dalle pubbliche amministrazioni. 6 Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con il presente decreto, con particolare riguardo a quelle contenute nell'articolo 1 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
e nell'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451