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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 22/10/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Matera – sez. civile
R.G. n. 1760 /2020 – Giudice dott.ssa Antonia Quartarella
VERBALE DI UDIENZA DEL 22/10/2025
La presente udienza si tiene nelle forme di cui all'art. 127ter c.p.c.. La ricorrente, unica costituita, ha depositato note scritte d'udienza, insistendo affinché la causa fosse decisa con l'accoglimento delle proprie domande.
Il Giudice
Decide come da sentenza che segue.
Il Giudice
Dott.ssa Antonia Quartarella
R.G. n. 1760/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MATERA – SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Matera in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Antonia
Quartarella, all'esito della discussione cartolare come da verbale che precede, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 comma 1 primo periodo c.p.c. la seguente
SENTENZA nella presente controversia tra
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Costantino Parte_1 C.F._1
RE (c.f.: ), con domicilio eletto presso lo studio professionale di C.F._2 quest'ultimo in Irsina (MT), via R. Grieco n. 37; ricorrente
e 1 (c.f.: ), residente in [...] C.F._3
n. 4; resistente contumace
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 18/11/2020, adiva il Tribunale di Matera per Parte_1 ottenere dal padre la restituzione di un immobile di sua proprietà sito in Irsina alla via CP_1
Alessandro LA n. 4, da ella concessogli in comodato, nonché per il pagamento di una indennità di occupazione fino all'effettivo rilascio del bene.
Rappresentava che: a) con contratto del 20/06/2017, regolarmente registrato all'A.E. il
21/06/2017, aveva concesso al padre, in comodato d'uso gratuito, di abitare, vita natural durante, nell'appartamento di sua proprietà, visto che il genitore era vedovo della madre;
b) nella scrittura privata in questione avevano specificato che l'uso del bene era limitato esclusivamente alla persona di a cui era preclusa la possibilità di ospitare terzi soggetti, anche per brevi CP_1 periodi, di mutare la destinazione d'uso del bene, di concederlo in subcomodato o in locazione, di cedere a terzi l'appartamento, in tutto o in parte, anche a titolo gratuito. In caso di convivenza more uxorio o matrimonio del comodatario, l'immobile avrebbe potuto essere destinato a residenza coniugale solo previa autorizzazione della comodante, fermo restando che alla morte del beneficiario l'immobile avrebbe dovuto esserle restituito, senza che il partner potesse accampare alcun diritto. Veniva, poi, pattuita espressamente la risoluzione del contratto in caso di violazione delle suddette clausole;
c) in data 08/01/2018, aveva contratto matrimonio con CP_1 tale adibendo il suo appartamento a residenza familiare, senza chiedere ed ottenere il Persona_1 suo consenso scritto. Sempre in violazione agli obblighi assunti in contratto, aveva ospitato la figlia della moglie prima temporaneamente e poi in via definitiva;
d) le richieste di restituzione del bene non avevano sortito effetto, mentre il convenuto si era limitato a contestare genericamente di aver ricevuto il consenso all'adibizione dell'appartamento a residenza coniugale, senza fornire alcuna prova. L'incontro di mediazione aveva esito negativo, per la mancata partecipazione del comodatario.
Lamentava che il padre continuasse ad occupare abusivamente l'appartamento, nonostante la sua richiesta legittima di restituzione, cagionandole financo una serie di danni patrimoniali. Infatti, a suo dire, l'uomo non assicurava la manutenzione ordinaria dell'appartamento né si rendeva 2 collaborativo con la proprietaria per la manutenzione straordinaria dello stesso. In particolare, si erano verificate delle perdite di acqua dall'appartamento in contestazione, che avevano determinato degli ammaloramenti all'immobile di terzi ad esso sottostante. Solo a seguito della denuncia del proprietario danneggiato aveva avuto contezza delle condizioni di ammaloramento dell'impianto idrico, a cui aveva posto rimedio temporaneo attraverso un intervento tampone limitato alla zona occupata dalla vasca da bagno, appurando, in quella occasione, delle pessime condizioni igienico- sanitarie in cui si trovava l'appartamento.
II. Il convenuto non si costituiva in giudizio, pur essendo stato correttamente evocato in giudizio.
Ammesso l'interrogatorio formale del convenuto e l'audizione dei testi di parte ricorrente, la notifica dell'ordine di comparizione al convenuto non andava a buon fine, risultando l'uomo, alla data del 16/10/2021, trasferito dalla residenza di via LA. Tuttavia, in seguito alle ricerche presso l'ANPR del 12/09/2023, il resistente risultava essere residente in [...] unitamente alla moglie solo dal 28/04/2023. Persona_1
La ricorrente lamentava, quindi, che, nonostante il trasferimento di residenza, il genitore non le avesse restituito le chiavi dell'appartamento e non si fosse in nessun modo adoperato per reimmetterla nel possesso pieno ed esclusivo dello stesso. Insisteva, pertanto, nella domanda di condanna del padre “al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, subiti e subendi in ragione del mancato tempestivo rilascio dell'immobile, quantificato nella misura di euro 3.413,20 per indennità maturata al momento della proposizione della domanda, maggiorata, altresì, di un ulteriore importo, per occupazione abusiva, con decorrenza dal mese successivo al deposito del ricorso (dicembre 2020) fino all'effettivo rilascio, da quantificarsi nella misura di euro 148,40, secondo le tabelle dell'Agenzia delle Entrate, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia dall'ill.mo Giudice adito, anche ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., oltre interessi legali maturati dal dì della domanda fino all'effettivo soddisfo”.
Sentita l'unica teste rispettivamente figlia della ricorrente e nipote del convenuto, Testimone_1 all'udienza di discussione del 22/10/2025, tenutasi a trattazione scritta, la ricorrente ha insistito come innanzi e la causa è stata trattenuta per la decisione.
III. Le domande avanzate dalla ricorrente possono trovare solo parziale accoglimento per le ragioni di cui appresso.
Il comodato è il contratto, essenzialmente gratuito, con il quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la cosa ricevuta. Ai sensi dell'art. 1804 c.c., il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia, non può servirsene che per l'uso 3 determinato dal contratto o dalla natura della cosa e non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante. Ove non adempia a questi obblighi, il comodante può chiedere l'immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno.
Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità al contratto. Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e imprevisto bisogno del comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.
Il comodato può essere convenuto con o senza termine di durata. Nel caso in cui non sia fissato un termine di scadenza, è considerato come comodato precario, sicché il comodatario sarà tenuto alla restituzione del bene a semplice richiesta dal comodante.
In caso di comodato di un bene immobile da destinare ad abitazione del comodatario, invece, bisogna distinguere l'ipotesi in cui il contrato sia finalizzato a soddisfare le esigenze abitative personali del solo comodatario o della sua intera famiglia, perché la destinazione a casa familiare, finalizzata a consentire un godimento esteso a tutti i componenti della comunità familiare, comporta che il soggetto che assume la qualità di comodatario riceva il bene non tanto a titolo personale, ma quale 'esponente' di detta comunità e dunque viene a configurarsi un vincolo di destinazione dell'immobile alle esigenze abitative familiari idoneo a conferire all'uso cui la cosa doveva essere destinata il carattere di termine implicito della durata del rapporto, la cui scadenza non è determinata, ma è strettamente correlata alla destinazione impressa ed alle finalità cui essa tende (v. Corte appello Bari sez. III sentenza del 24/08/2021 n.1358).
Ebbene, nel caso che ci occupa il contratto di comodato è stato stipulato nel 2017, quando il comodatario era ancora vedovo della prima moglie, per soddisfare l'esigenza abitativa dell'uomo; le parti hanno convenuto espressamente la possibilità che, in caso di convivenza more uxorio o matrimonio del comodatario, il contratto potesse proseguire, ma hanno subordinato ciò alla verificazione della condizione dell'espresso consenso del comodante, fermo restando che, alla morte di l'appartamento sarebbe ritornato nella piena disponibilità della sua CP_1 proprietaria, senza che il partner di questi potesse accampare alcun diritto.
Da quanto riferito dalla ricorrente, il convenuto non ha chiesto né ottenuto detto consenso scritto;
spettava a dare la prova del contrario, ma non si è costituito in giudizio. Il verbale CP_1 che ne disponeva l'interrogatorio formale non pare essere stato regolarmente notificato, in quanto, pur essendo residente ufficialmente nell'immobile alla data in cui è stato esperito il tentativo da
4 parte dell'ufficiale notificatore, per quanto si dirà appresso deve ritenersi che non vi dimorasse più da tempo.
Dal certificato di matrimonio in atti, risulta che è convolato a seconde nozze il CP_1
09/01/2018; dato l'obbligo di convivenza, dobbiamo presumere che la moglie abbia seguito il marito presso l'abitazione oggetto di contestazione, risultando la residenza dell'uomo in via
LA n. 4 fino al 27/04/2023. Detta presunzione è stata confermata: a) dalla teste Tes_1 che, all'udienza del 10/03/2022, ha confermato la presenza della nuova compagna in casa
[...] del nonno dalla festività di Pasqua 2018 oltre a quella della figlia di questa signora, in pianta stabile dal mese di novembre 2019; b) dalla nota legale del 17/12/2018, con cui CP_1 conferma di aver adibito l'appartamento ricevuto della figlia ad abitazione coniugale, pur disconoscendo di averlo fatto indebitamente.
Risulta certamente violata la prescrizione contrattuale del consenso scritto della comodante, sicché il comodato deve essere risolto per inadempimento del comodatario, con diritto della ricorrente ad ottenere la restituzione del bene.
Ancorché, però, sostenga di non aver mai ricevuto dal padre la riconsegna delle Parte_1 chiavi, ha fornito ella stessa elementi di segno esattamente contrario. Non v'è dubbio che abbia avuto e abbia tuttora accesso all'appartamento, perché altrimenti non si spiegherebbe come sia stata in grado di:
1. eseguire i lavori di riparazione del bagno dell'appartamento (v. fattura n. 32/01 del
12/09/2020 di – all. 14 fascicolo ricorrente), per eliminare le Controparte_2 infiltrazioni all'appartamento sottostante di proprietà , denunciati con mail del CP_3
06/08/2020. D'altro canto, nella certificazione del 10/11/2021 del responsabile dell'Ufficio
Edilizia Provata – Settore Assetto del territorio del Comune di Irsina, il responsabile del servizio ha dato atto dell'esistenza, alla data del 10/11/2021, di lavori di manutenzione straordinaria del vano bagno e del doppio servizio consistenti in rimozione totale degli impianti idrico-sanitari esistenti, del pavimento, del rivestimento e dell'impianto elettrico. In queste condizioni, appare davvero impossibile che e la moglie potessero continuare a vivere nell'immobile CP_1 in mancanza dei servizi essenziali;
2. produrre le foto allegate il 15/10/2021, che dalle proprietà dei file risultano essere state scattate proprio nel pomeriggio di quella data;
3. scattare le foto ed effettuare le riprese video dell'appartamento allegate alla richiesta di sopralluogo ASL del
14/10/2021; 4. consentire ai tecnici del Comune di Irsina effettuare i sopralluoghi sull'immobile per accertarne le precarie condizioni igienico-sanitarie, tali da non consentirne l'abitazione (v. certificazione del 10/11/2021 del responsabile dell'Ufficio Edilizia Provata – Settore Assetto del 5 territorio del Comune di Irsina, depositato il 09/03/2022). Poiché è emerso che la ricorrente abbia la disponibilità materiale del bene quantomeno dalla fine del mese di agosto 2020 e, quindi, già prima dell'instaurazione del presente giudizio, e in corso di causa è venuta meno anche la formale residenza del convenuto nell'appartamento in contesa, non può trovare accoglimento la domanda attorea di condanna di al rilascio dell'appartamento. CP_1
Va, altresì, rigettata la domanda di risarcimento del danno da occupazione senza titolo. Per pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, «in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo» (v. Cassazione civile sez. III ordinanza del 15/03/2025 n.6909). Sulla base della stessa documentazione prodotta da parte ricorrente, l'appartamento concesso in comodato a
è in condizioni di non agibilità dall'agosto 2020, sicché deve escludersi in radice CP_1 che potesse sia in astratto che in concreto godere dell'immobile, sia andando a Parte_1 viverci personalmente che concedendone a terzi il godimento, a titolo gratuito od oneroso.
IV. Ai sensi dell'art. 92 c.p.c. comma 3, come interpretato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/2018, si dispone l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti, sussistendo
“altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”: sono state rigettate le domande di condanna alla restituzione dell'immobile e al risarcimento del danno, che costituivano la ragione essenziale della proposizione del presente giudizio, con accoglimento esclusivo della domanda di risoluzione del contrato di comodato, rispetto al quale l'interesse della ricorrente era ed è assai marginale, visto che l'appartamento non è più occupato da alcuno ed è verosimile che la ricorrente fosse già venuta nella disponibilità dell'appartamento per le rgaioni dette in motivazione.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
DICHIARA risolto il contratto di comodato stipulato tra le odierne parti in causa in data del
20/06/2017;
RIGETTA tutte le altre domande avanzate da parte ricorrente;
COMPENSA integralmente le spese processuali tra le parti.
Matera, 22/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonia Quartarella
6 N.B. Ai sensi dell'art. 52 comma 2 d.lgs. n. 193/2006, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, è fatto divieto, in caso di riproduzione di un provvedimento giudiziario, qualsiasi sia la modalità, di indicare le generalità ed altri dati identificativi dei soggetti ivi indicati. In caso di diffusione, pertanto, colui che vi dà corso deve omettere la generalità e gli altri dati identificativi di tutti i soggetti menzionati nel singolo provvedimento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734bis c.p. relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere sempre le generalità, gli altri dati identificativi o gli altri dati anche relativi a terzi dai quali possa desumersi anche indirettamente l'identità di minori oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone. Inoltre, ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 193/2006, in caso di coinvolgimento di minori, a qualunque titolo, in procedimenti giudiziari diversi da quelli penali, è fatto divieto assoluto di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione dello stesso, in ossequio a quanto già previsto dall'art. 13 d.P.R. n. 448 del 22/09/1988. La violazione di tale divieto è punita ai sensi dell'art. 684 c.p..
7
R.G. n. 1760 /2020 – Giudice dott.ssa Antonia Quartarella
VERBALE DI UDIENZA DEL 22/10/2025
La presente udienza si tiene nelle forme di cui all'art. 127ter c.p.c.. La ricorrente, unica costituita, ha depositato note scritte d'udienza, insistendo affinché la causa fosse decisa con l'accoglimento delle proprie domande.
Il Giudice
Decide come da sentenza che segue.
Il Giudice
Dott.ssa Antonia Quartarella
R.G. n. 1760/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MATERA – SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Matera in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Antonia
Quartarella, all'esito della discussione cartolare come da verbale che precede, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 comma 1 primo periodo c.p.c. la seguente
SENTENZA nella presente controversia tra
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Costantino Parte_1 C.F._1
RE (c.f.: ), con domicilio eletto presso lo studio professionale di C.F._2 quest'ultimo in Irsina (MT), via R. Grieco n. 37; ricorrente
e 1 (c.f.: ), residente in [...] C.F._3
n. 4; resistente contumace
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 18/11/2020, adiva il Tribunale di Matera per Parte_1 ottenere dal padre la restituzione di un immobile di sua proprietà sito in Irsina alla via CP_1
Alessandro LA n. 4, da ella concessogli in comodato, nonché per il pagamento di una indennità di occupazione fino all'effettivo rilascio del bene.
Rappresentava che: a) con contratto del 20/06/2017, regolarmente registrato all'A.E. il
21/06/2017, aveva concesso al padre, in comodato d'uso gratuito, di abitare, vita natural durante, nell'appartamento di sua proprietà, visto che il genitore era vedovo della madre;
b) nella scrittura privata in questione avevano specificato che l'uso del bene era limitato esclusivamente alla persona di a cui era preclusa la possibilità di ospitare terzi soggetti, anche per brevi CP_1 periodi, di mutare la destinazione d'uso del bene, di concederlo in subcomodato o in locazione, di cedere a terzi l'appartamento, in tutto o in parte, anche a titolo gratuito. In caso di convivenza more uxorio o matrimonio del comodatario, l'immobile avrebbe potuto essere destinato a residenza coniugale solo previa autorizzazione della comodante, fermo restando che alla morte del beneficiario l'immobile avrebbe dovuto esserle restituito, senza che il partner potesse accampare alcun diritto. Veniva, poi, pattuita espressamente la risoluzione del contratto in caso di violazione delle suddette clausole;
c) in data 08/01/2018, aveva contratto matrimonio con CP_1 tale adibendo il suo appartamento a residenza familiare, senza chiedere ed ottenere il Persona_1 suo consenso scritto. Sempre in violazione agli obblighi assunti in contratto, aveva ospitato la figlia della moglie prima temporaneamente e poi in via definitiva;
d) le richieste di restituzione del bene non avevano sortito effetto, mentre il convenuto si era limitato a contestare genericamente di aver ricevuto il consenso all'adibizione dell'appartamento a residenza coniugale, senza fornire alcuna prova. L'incontro di mediazione aveva esito negativo, per la mancata partecipazione del comodatario.
Lamentava che il padre continuasse ad occupare abusivamente l'appartamento, nonostante la sua richiesta legittima di restituzione, cagionandole financo una serie di danni patrimoniali. Infatti, a suo dire, l'uomo non assicurava la manutenzione ordinaria dell'appartamento né si rendeva 2 collaborativo con la proprietaria per la manutenzione straordinaria dello stesso. In particolare, si erano verificate delle perdite di acqua dall'appartamento in contestazione, che avevano determinato degli ammaloramenti all'immobile di terzi ad esso sottostante. Solo a seguito della denuncia del proprietario danneggiato aveva avuto contezza delle condizioni di ammaloramento dell'impianto idrico, a cui aveva posto rimedio temporaneo attraverso un intervento tampone limitato alla zona occupata dalla vasca da bagno, appurando, in quella occasione, delle pessime condizioni igienico- sanitarie in cui si trovava l'appartamento.
II. Il convenuto non si costituiva in giudizio, pur essendo stato correttamente evocato in giudizio.
Ammesso l'interrogatorio formale del convenuto e l'audizione dei testi di parte ricorrente, la notifica dell'ordine di comparizione al convenuto non andava a buon fine, risultando l'uomo, alla data del 16/10/2021, trasferito dalla residenza di via LA. Tuttavia, in seguito alle ricerche presso l'ANPR del 12/09/2023, il resistente risultava essere residente in [...] unitamente alla moglie solo dal 28/04/2023. Persona_1
La ricorrente lamentava, quindi, che, nonostante il trasferimento di residenza, il genitore non le avesse restituito le chiavi dell'appartamento e non si fosse in nessun modo adoperato per reimmetterla nel possesso pieno ed esclusivo dello stesso. Insisteva, pertanto, nella domanda di condanna del padre “al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, subiti e subendi in ragione del mancato tempestivo rilascio dell'immobile, quantificato nella misura di euro 3.413,20 per indennità maturata al momento della proposizione della domanda, maggiorata, altresì, di un ulteriore importo, per occupazione abusiva, con decorrenza dal mese successivo al deposito del ricorso (dicembre 2020) fino all'effettivo rilascio, da quantificarsi nella misura di euro 148,40, secondo le tabelle dell'Agenzia delle Entrate, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia dall'ill.mo Giudice adito, anche ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., oltre interessi legali maturati dal dì della domanda fino all'effettivo soddisfo”.
Sentita l'unica teste rispettivamente figlia della ricorrente e nipote del convenuto, Testimone_1 all'udienza di discussione del 22/10/2025, tenutasi a trattazione scritta, la ricorrente ha insistito come innanzi e la causa è stata trattenuta per la decisione.
III. Le domande avanzate dalla ricorrente possono trovare solo parziale accoglimento per le ragioni di cui appresso.
Il comodato è il contratto, essenzialmente gratuito, con il quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la cosa ricevuta. Ai sensi dell'art. 1804 c.c., il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia, non può servirsene che per l'uso 3 determinato dal contratto o dalla natura della cosa e non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante. Ove non adempia a questi obblighi, il comodante può chiedere l'immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno.
Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità al contratto. Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e imprevisto bisogno del comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.
Il comodato può essere convenuto con o senza termine di durata. Nel caso in cui non sia fissato un termine di scadenza, è considerato come comodato precario, sicché il comodatario sarà tenuto alla restituzione del bene a semplice richiesta dal comodante.
In caso di comodato di un bene immobile da destinare ad abitazione del comodatario, invece, bisogna distinguere l'ipotesi in cui il contrato sia finalizzato a soddisfare le esigenze abitative personali del solo comodatario o della sua intera famiglia, perché la destinazione a casa familiare, finalizzata a consentire un godimento esteso a tutti i componenti della comunità familiare, comporta che il soggetto che assume la qualità di comodatario riceva il bene non tanto a titolo personale, ma quale 'esponente' di detta comunità e dunque viene a configurarsi un vincolo di destinazione dell'immobile alle esigenze abitative familiari idoneo a conferire all'uso cui la cosa doveva essere destinata il carattere di termine implicito della durata del rapporto, la cui scadenza non è determinata, ma è strettamente correlata alla destinazione impressa ed alle finalità cui essa tende (v. Corte appello Bari sez. III sentenza del 24/08/2021 n.1358).
Ebbene, nel caso che ci occupa il contratto di comodato è stato stipulato nel 2017, quando il comodatario era ancora vedovo della prima moglie, per soddisfare l'esigenza abitativa dell'uomo; le parti hanno convenuto espressamente la possibilità che, in caso di convivenza more uxorio o matrimonio del comodatario, il contratto potesse proseguire, ma hanno subordinato ciò alla verificazione della condizione dell'espresso consenso del comodante, fermo restando che, alla morte di l'appartamento sarebbe ritornato nella piena disponibilità della sua CP_1 proprietaria, senza che il partner di questi potesse accampare alcun diritto.
Da quanto riferito dalla ricorrente, il convenuto non ha chiesto né ottenuto detto consenso scritto;
spettava a dare la prova del contrario, ma non si è costituito in giudizio. Il verbale CP_1 che ne disponeva l'interrogatorio formale non pare essere stato regolarmente notificato, in quanto, pur essendo residente ufficialmente nell'immobile alla data in cui è stato esperito il tentativo da
4 parte dell'ufficiale notificatore, per quanto si dirà appresso deve ritenersi che non vi dimorasse più da tempo.
Dal certificato di matrimonio in atti, risulta che è convolato a seconde nozze il CP_1
09/01/2018; dato l'obbligo di convivenza, dobbiamo presumere che la moglie abbia seguito il marito presso l'abitazione oggetto di contestazione, risultando la residenza dell'uomo in via
LA n. 4 fino al 27/04/2023. Detta presunzione è stata confermata: a) dalla teste Tes_1 che, all'udienza del 10/03/2022, ha confermato la presenza della nuova compagna in casa
[...] del nonno dalla festività di Pasqua 2018 oltre a quella della figlia di questa signora, in pianta stabile dal mese di novembre 2019; b) dalla nota legale del 17/12/2018, con cui CP_1 conferma di aver adibito l'appartamento ricevuto della figlia ad abitazione coniugale, pur disconoscendo di averlo fatto indebitamente.
Risulta certamente violata la prescrizione contrattuale del consenso scritto della comodante, sicché il comodato deve essere risolto per inadempimento del comodatario, con diritto della ricorrente ad ottenere la restituzione del bene.
Ancorché, però, sostenga di non aver mai ricevuto dal padre la riconsegna delle Parte_1 chiavi, ha fornito ella stessa elementi di segno esattamente contrario. Non v'è dubbio che abbia avuto e abbia tuttora accesso all'appartamento, perché altrimenti non si spiegherebbe come sia stata in grado di:
1. eseguire i lavori di riparazione del bagno dell'appartamento (v. fattura n. 32/01 del
12/09/2020 di – all. 14 fascicolo ricorrente), per eliminare le Controparte_2 infiltrazioni all'appartamento sottostante di proprietà , denunciati con mail del CP_3
06/08/2020. D'altro canto, nella certificazione del 10/11/2021 del responsabile dell'Ufficio
Edilizia Provata – Settore Assetto del territorio del Comune di Irsina, il responsabile del servizio ha dato atto dell'esistenza, alla data del 10/11/2021, di lavori di manutenzione straordinaria del vano bagno e del doppio servizio consistenti in rimozione totale degli impianti idrico-sanitari esistenti, del pavimento, del rivestimento e dell'impianto elettrico. In queste condizioni, appare davvero impossibile che e la moglie potessero continuare a vivere nell'immobile CP_1 in mancanza dei servizi essenziali;
2. produrre le foto allegate il 15/10/2021, che dalle proprietà dei file risultano essere state scattate proprio nel pomeriggio di quella data;
3. scattare le foto ed effettuare le riprese video dell'appartamento allegate alla richiesta di sopralluogo ASL del
14/10/2021; 4. consentire ai tecnici del Comune di Irsina effettuare i sopralluoghi sull'immobile per accertarne le precarie condizioni igienico-sanitarie, tali da non consentirne l'abitazione (v. certificazione del 10/11/2021 del responsabile dell'Ufficio Edilizia Provata – Settore Assetto del 5 territorio del Comune di Irsina, depositato il 09/03/2022). Poiché è emerso che la ricorrente abbia la disponibilità materiale del bene quantomeno dalla fine del mese di agosto 2020 e, quindi, già prima dell'instaurazione del presente giudizio, e in corso di causa è venuta meno anche la formale residenza del convenuto nell'appartamento in contesa, non può trovare accoglimento la domanda attorea di condanna di al rilascio dell'appartamento. CP_1
Va, altresì, rigettata la domanda di risarcimento del danno da occupazione senza titolo. Per pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, «in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo» (v. Cassazione civile sez. III ordinanza del 15/03/2025 n.6909). Sulla base della stessa documentazione prodotta da parte ricorrente, l'appartamento concesso in comodato a
è in condizioni di non agibilità dall'agosto 2020, sicché deve escludersi in radice CP_1 che potesse sia in astratto che in concreto godere dell'immobile, sia andando a Parte_1 viverci personalmente che concedendone a terzi il godimento, a titolo gratuito od oneroso.
IV. Ai sensi dell'art. 92 c.p.c. comma 3, come interpretato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/2018, si dispone l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti, sussistendo
“altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”: sono state rigettate le domande di condanna alla restituzione dell'immobile e al risarcimento del danno, che costituivano la ragione essenziale della proposizione del presente giudizio, con accoglimento esclusivo della domanda di risoluzione del contrato di comodato, rispetto al quale l'interesse della ricorrente era ed è assai marginale, visto che l'appartamento non è più occupato da alcuno ed è verosimile che la ricorrente fosse già venuta nella disponibilità dell'appartamento per le rgaioni dette in motivazione.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
DICHIARA risolto il contratto di comodato stipulato tra le odierne parti in causa in data del
20/06/2017;
RIGETTA tutte le altre domande avanzate da parte ricorrente;
COMPENSA integralmente le spese processuali tra le parti.
Matera, 22/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonia Quartarella
6 N.B. Ai sensi dell'art. 52 comma 2 d.lgs. n. 193/2006, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, è fatto divieto, in caso di riproduzione di un provvedimento giudiziario, qualsiasi sia la modalità, di indicare le generalità ed altri dati identificativi dei soggetti ivi indicati. In caso di diffusione, pertanto, colui che vi dà corso deve omettere la generalità e gli altri dati identificativi di tutti i soggetti menzionati nel singolo provvedimento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734bis c.p. relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere sempre le generalità, gli altri dati identificativi o gli altri dati anche relativi a terzi dai quali possa desumersi anche indirettamente l'identità di minori oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone. Inoltre, ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 193/2006, in caso di coinvolgimento di minori, a qualunque titolo, in procedimenti giudiziari diversi da quelli penali, è fatto divieto assoluto di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione dello stesso, in ossequio a quanto già previsto dall'art. 13 d.P.R. n. 448 del 22/09/1988. La violazione di tale divieto è punita ai sensi dell'art. 684 c.p..
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