Art. 142-bis. (((Informazioni sulla copertura assicurativa)) (( 1. Il danneggiato ha diritto di ottenere dal Centro di informazione di cui all'articolo 154 le informazioni riguardanti la copertura assicurativa dei veicolo che ha causato il sinistro, il numero di polizza e la data di scadenza della stessa. ))
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24 novembre 2007
24 novembre 2007
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Giurisprudenza • 82
- 1. Trib. Catanzaro, sentenza 08/06/2023, n. 951Provvedimento: […] 3 Si aggiunga che il sinistro si è verificato in data 30.06.2013 quando era già in vigore l'art. 142 bis del codice delle assicurazioni private che è stato introdotto con il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 198 il quale testualmente stabilisce che Il danneggiato ha diritto di ottenere dal Centro di informazione di cui all'articolo 154 le informazioni riguardanti la copertura assicurativa del veicolo che ha causato il sinistro, il numero di polizza e la data di scadenza della stessa.Leggi di più...
- prova presuntiva·
- appello civile·
- contumacia·
- mancanza di copertura assicurativa·
- contributo unificato·
- spese di lite·
- risarcimento danni·
- art. 142 bis codice delle assicurazioni private·
- onere della prova