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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/02/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 1939/2022
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 19.10.2022, promossa con atto di citazione in appello da
con sede legale in Conegliano (TV) via V. Alfieri n. 1 (c.f. ), Parte_1 P.IVA_1
e per essa la mandataria speciale con sede in Milano, via Bastioni di Porta Parte_2
Nuova, 19 (c.f. ), in persona del procuratore avv. , rappresentata e P.IVA_1 Parte_3
difesa dall'avv. Antonio Aloe e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Dario Bianchini;
appellante
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Rosà (VI) Via Controparte_1
Capitano Alessio nr.181/B (c.f. ), in persona P.IVA_2 Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, con sede in Acquappesa (CS) alla Via C. Colombo, 49 (p.
1 iva ), nato a [...] il [...] (c.f. P.IVA_3 Controparte_3
, contumaci;
C.F._1
in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace;
Controparte_4
appellati
Oggetto: “Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)”;
appello avverso la sentenza n. 1065/2022 del 16.6.2022 Tribunale di Vicenza pubblicata in data
20.6.2022.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“Per rappresentata da è comparso l'Avv. Antonio Aloe il Parte_1 Controparte_5
quale si riporta integralmente all'atto di citazione in appello. In questa sede si ribadisce che,
l'eccezione di nullità del mutuo per violazione del limite di finanziabilità, non ricorre, per come
sempre dedotto in tutti gli atti e verbali di causa del primo grado ed anche alla luce della contestazione alla CTU sul valore dell'immobile concesso in ipoteca per la quale si è formulata
nuovamente la richiesta di rinnovazione. In ogni caso, qualora questo On Organo Giudicante dovesse ritenere ricorrente la fattispecie sopra menzionata si ribadisce l'istanza di conversione
del mutuo fondiario in mutuo ipotecario, così come previsto dalla normativa in materia.
Contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, non è possibile definire le clausole
sulla pattuizione degli interessi come indeterminate poiché vi sono effettivi riferimenti a tassi di
interesse nonchè alle date delle restituzioni delle rate, pertanto tali clausole sono state
validamente stipulate ai sensi dell'art. 1346 c.c. .. Tanto dedotto e ribadito, si precisano le
conclusioni come formulate in atti in accoglimento del presente gravame per i motivi dedotti in
narrativa ed in parziale riforma della sentenza impugnata n.1065/2022 del 16/06/2022 emessa
2 dal Tribunale di Vicenza pubblicata in data 20/06/2022 e non notificata previa riforma del capo della sentenza in cui è stata respinta l'istanza di rinnovazione di ctu tecnico-estimativa dell'immobile indicato, accertare e dichiarare, che il mutuo fondiario del 10.09.2007 atto pubblico n. 177.383 rep., n. 53.988 racc. è valido ed efficace sia in relazione all'asserito superamento del limite di finanziabilità, sia in relazione all' indeterminabilità dell'oggetto
quanto alla misura degli interessi e alla scadenza delle rate di restituzione e di conseguenza accertare e dichiarare l'inadempimento del contratto di mutuo oggetto di causa ed individuato ed allegato in atti e per l'effetto condannare in p.l.r.p.t.t. e Controparte_1 Controparte_2
in p.l.r.p.t. (nella qualità di fideiussore), in solido tra loro, al pagamento della
[...]
somma di € 940.679,99 nonché (quale fideiussore nel limite di Euro 120.000,00 Controparte_3
in solido con le predette società, al pagamento della somma di € 120.000,00), per debito capitale
residuo (Euro 878.500,00), per rate di interessi scadute ed impagate (Euro 58.497,97) ed interessi di mora su dette rate scadute (Euro 3.682,02) oltre interessi dall'1.7.2013 fino all'effettivo soddisfo. In via subordinata, nel caso di rigetto della predetta domanda, in virtù
istanza di conversione del mutuo fondiario in mutuo ordinario –ritualmente formulata- si chiede che venga dichiarata tale conversione ai sensi dell'art. 1424 c.c., sussistendone i presupposti
previsti dalla normativa in materia, per come ampiamente argomentato in atti e relativa
condanna al pagamento delle somme di cui sopra. Con condanna alle spese e competenze di giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 188/2013 emesso dal Tribunale di Paola era ingiunto a CP_1
quale debitrice principale nonché ai fideiussori e
[...] Controparte_2
(quest'ultimo nel limite di € 120.000,00) di pagare in favore della Controparte_3 [...]
[... [...]
[...] [
(oggi in virtù di atto di fusione del 10.7.2018), Controparte_6 Controparte_4
la somma di € 940.679,99, maggiorata degli interessi legali dal 1°.7.2013 (data della costituzione in mora), e ciò in forza del mutuo fondiario stipulato in data 10.0.2007 con atto pubblico, n. rep.
177.383, racc. n. 53.988 a rogito del notaio di Bassano del Grappa e dei Persona_1
conseguenti atti di quietanza. Il mutuo risultava concesso per la realizzazione di più unità
immobiliari ed erogato in quattordici rate “in anticipo di conto mutuo”, delle quali erano state rilasciate apposite quietanze della somma ricevuta, tra il 1°.10.2007 e il 25.5.2011 per una somma complessiva erogata pari € 943.500.000, cui era seguito il rimborso solo per € 65.000,00 in data
14.9.2009.
Avanti al medesimo Tribunale di Paola proponevano opposizione ex art. 645 c.p.c. gli ingiunti eccependo la nullità del contratto di mutuo 10.09.2007: essi osservavano che neppure si presentava come un vero e proprio contratto di mutuo, dovendo essere semmai inquadrato come contratto misto tra un preliminare vero e proprio ed un contratto “quadro” normativo sia in quanto le erogazioni dovevano intervenire successivamente sia in quanto la stessa determinazione delle obbligazioni contrattuali (con particolare riferimento al tasso di interessi praticato) era rinviata al momento della stipulazione dell'atto di quietanza, pur essendo da principio iscritta l'ipoteca.
Osservavano ulteriormente gli opponenti che risultava impossibile per la parte mutuataria valutare la convenienza del finanziamento, poiché sia la durata sia le condizioni economiche ad esso applicabili erano indeterminate ed indeterminabili, in quanto soggette a individuazione futura e rimessa all'esclusivo arbitrio della banca mutuante. Essi rilevavano poi che il valore dell'ipoteca iscritta e l'ammontare del credito dall'ipoteca garantito superavano abbondantemente la percentuale dell'80% del valore dei beni immobili assoggettati al vincolo ipotecario, dovendosi avere riguardo al valore degli immobili vincolati a garanzia del credito al
4 momento dell'iscrizione ipotecaria e non al valore delle future edificazioni, con conseguente nullità ex art. 38, comma 2, TUB.
Il Tribunale di Paola, dopo lo svolgimento di c.t.u. sul valore del bene ipotecato, pronunciava sentenza di incompetenza per territorio, revocando il provvedimento monitorio opposto e condannando la banca alla rifusione in favore delle controparti delle spese di lite.
Questa riassumeva la causa avanti al Tribunale di Vicenza;
costituitisi gli opponenti che ribadivano le eccezioni e conclusioni già svolte nella precedente sede, era nuovamente negata la richiesta estromissione di in difetto del necessario consenso di tutte le Controparte_7
parti del giudizio ex art. 111 c.p.c.; dopo lo scambio di memorie la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.3.2022, e decisa con la sentenza n. 1065/2022
pubblicata il 20.6.2022 recante il seguente dispositivo:
“1) accertata la nullità del contratto, condanna i convenuti in solido tra di loro, (
[...]
el limite di Euro 120.000,00) a restituire a parte attrice la somma complessiva di euro CP_3
878.500,00 oltre agli interessi di legge dalla data delle singole ricezioni al saldo effettivo;
2) condanna i convenuti in solido tra di loro, a rifondere a parte attrice le spese di lite, liquidate
in euro 1686,00 per anticipazioni ed euro 21.387,00 per compensi professionali, oltre al
rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge”.
In particolare, il Tribunale accertava la violazione del limite di finanziabilità dell'80% del valore dei beni ipotecati, stabilito dall'art. 38 TUB, riteneva il contratto del 10.9. 2007 inefficace in quanto mutuo fondiario per violazione del predetto limite, riteneva l'indeterminabilità delle pattuizioni relative alla misura degli interessi e alle scadenze delle restituzioni statuendo che il contratto di cui sopra “pur potendo in ipotesi essere riqualificato come normale mutuo
ipotecario, è nullo per il combinato disposto degli artt. 1418 e 1346 c.c. per indeterminabilità
5 dell'oggetto quanto alla misura degli interessi e alla scadenza delle rate di restituzione.
Alla nullità consegue che la parte ricevente deve restituire le somme ricevute, oltre agli interessi
legali dalla data delle singole ricezioni (indicate in atto di citazione e non contestate) al saldo effettivo, come peraltro chiesto dalla parte convenuta nella domanda subordinata” (sentenza di primo grado, pag. 14).
Avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza ha proposto appello Parte_1
rappresentata da sulla base di un unico articolato motivo che censura la Parte_2
sentenza sia nella parte in cui il giudice di prime cure non ha considerato efficace il contratto di mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità né ha proceduto alla conversione in ordinario mutuo ipotecario, sia in relazione all' indeterminabilità dell'oggetto quanto alla misura degli interessi e alla scadenza delle rate di restituzione, con il comune fine di veder riconosciuto come dovuto da parte dei debitori l'intero credito comprensivo degli interessi convenzionali e di mora e non il solo capitale maggiorato degli interessi al tasso legale, come stabilito nella gravata decisione.
Tutti gli appellati sono rimasti contumaci.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 26.9.2024 previa precisazione delle conclusioni, con assegnazione alle parti di termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica e, rimessa in istruttoria a causa del mutamento nella composizione del collegio giudicante, nuovamente rimessa in decisione all'udienza del 9.1.2025, con rinuncia delle parti all'assegnazione di nuovi termini per scritti conclusivi.
Com'è noto, il contratto di mutuo è contratto reale, con il quale “una parte consegna all'altra una determinata quota di danaro o di altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità” (art. 1813 c.c.), contratto che si perfeziona quindi con la “consegna”
6 del denaro o di altra cosa fungibile o, come ritenuto dalla giurisprudenza, nel momento in cui la
res sia messa nella disponibilità giuridica del mutuatario;
il credito fondiario, è del pari contratto tipico, previsto dagli artt. 38-42 TUB, avente ad oggetto “la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili. La Banca
d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonchè le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti.” (art. 38 TUB), per il quale il legislatore ha previsto una particolare disciplina limitatamente all'ipoteca concessa a garanzia del credito, al procedimento esecutivo ed alla risoluzione anticipata (art. 39 e ss TUB).
Peraltro in materia di credito fondiario la possibilità di conclusione “differita” e “parziale” del contratto di mutuo è implicitamente prevista dall'art. 39 c. 2 del TUB, a norma del quale “quando la stipulazione del contratto e l'erogazione del denaro formano oggetto di atti separati, il conservatore dei registri immobiliari, in base alla quietanza rilasciata dal beneficiario del finanziamento, esegue a margine dell'iscrizione già presa, l'annotazione dell'avvenuto pagamento e dell'eventuale variazione degli interessi convenuta dalle parti”.
Nella specie con evidenza il contratto di “mutuo fondiario” del 10.09.2007 non integra un contratto di mutuo già perfezionato, non prevedendo la consegna immediata (né differita a meri e pressochè immediati adempimenti) di una somma di denaro, rimandando a successivi “atti di erogazione e quietanza”, anche parziali, le pattuizioni relative alle condizioni economiche e in particolare alle condizioni di rimborso e alla misura degli interessi dovuti dalla mutuataria.
Nell'atto notarile del 10.9.2007 (doc. 4 atto di citazione in riassunzione) si legge che
[...]
concede a “un mutuo di euro 950.000,00 per la realizzazione degli CP_7 Controparte_1
7 immobili di cui alla descrizione in calce” ma, oltre a non esservi contestuale erogazione, l'art. 3
del contratto prevede che “la misura del tasso di interesse (fisso o variabile) verrà stabilita al momento della stipulazione dell'atto di quietanza, entro i valori massimi pubblicizzati nei fogli informativi della banca in tale momento . Ai soli fini ipotecari il tasso di interesse si indica nella misura del 5,300 nominale annuo” e l'art.4 prevede che la parte mutuataria “si obbliga alla restituzione nel termine massimo di 15 anni, con facoltà per la banca di variare detto termine in sede di stipulazione dell'atto pubblico di quietanza”, e “a corrispondere sugli eventuali anticipi in conto mutuo gli interessi nella misura che sarà determinata in conformità all'art. 2 del capitolato”; l'art 4 lett. b) del contratto prevede che la parte mutuataria “si obbliga a corrispondere alle scadenze mensili, trimestrali, semestrali immediatamente successive alla stipulazione dell'atto di quietanza, secondo quanto sarà previsto nell'atto medesimo, gli interessi nella misura che sarà determinata nel suddetto atto di quietanza”.
In ciascuna delle 14 dichiarazioni allegate al ricorso monitorio, intitolate “anticipo in conto mutuo” si legge invece che , quale amministratore unico de Controparte_3 Controparte_1
dichiara di ricevere la precisa somma ivi indicata e si obbliga al pagamento degli interessi ad un tasso nominale annuo, pure indicato (il tasso indicato nelle varie dichiarazioni, rilasciate tra il
2007 e il 2011, si colloca tra il 2,50 e il 6,24 %).
In ciascuna delle dichiarazioni la parte mutuataria “si obbliga altresì a stipulare in ogni tempo a richiesta della banca il contratto che determini l'entrata in ammortamento dell'importo erogato,
alle condizioni di durata e di tasso, anche variabile, che saranno al momento praticate dalla banca,
in relazione all'andamento del mercato finanziario ed al tipo di provvista utilizzata, dato atto che in caso di inadempimento al predetto obbligo, la banca potrà richiedere la risoluzione del contratto.”.
8 Che l'atto del 10.9.2007 si possa qualificare come “promessa di mutuo” o come contratto “a formazione progressiva”, il mutuo fondiario non si è mai perfezionato con un atto di erogazione dell'intera somma che la banca si era obbligata a concedere a titolo di mutuo e con pattuizione relativa all'ammortamento.
Co Al tempo stesso ha ricevuto l'erogazione di complessivi € 943.500,00 in 14 Controparte_1
tranche in anticipo di conto mutuo, delle quali sono state rilasciate apposite quietanze sottoscritte dal legale rappresentante, e precisamente sono state erogate: in data 1.10.2007 la somma di €
52.000, in data 21.1.2008 la somma di € 133.000, in data 26.3.2008 la somma di € 50.000, in data 24.4.2008 la somma di € 73.000, in data 3.7.2008 la somma di € 65.000, in data 7.5.2010 la somma di € 100.000, in data 2.7.2010 la somma di € 60.000, in data 27.9.2010 la somma di €
92.000, in data 16.11.2010 la somma di € 74.500, in data 25.2.2011 la somma di € 70.000, in data 11.4.2011 la somma di € 20.000, in data 2.5.2011 la somma di € 10.000, in data 9.5.2011 la somma di € 24.000, in data 25.5.2011 la somma di € 20.000.
Avendo le parti per le suddette erogazioni pattuito la misura degli interessi dovuti dalla società
le stesse non possono qualificarsi che quali “finanziamenti” a valere per il Controparte_1
periodo di “preammortamento”, ossia per il periodo compreso fra l'erogazione delle somme
“anticipate” e la prevista (poi mancata) successiva stipula delle pattuizioni relative alla restituzione del capitale, al piano di ammortamento e relativa determinazione degli interessi. Essi
impegnano alla restituzione, oltre che del capitale, al pagamento degli interessi pattuiti sui finanziamenti di volta in volta accordati.
Da tale accertamento consegue che – specie in difetto di appello incidentale con riguardo alla validità ed efficacia delle garanzie personali e reale rilasciate – le eccezioni di nullità per superamento del limite di finanziabilità di “nullità dei contratti dedotti in lite per superamento
9 del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38 TUB per i mutui fondiari” sollevata dagli opponenti appellati (questione sulla quale sono intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte
che, componendo il contrasto giurisprudenziale in merito, hanno escluso, con sentenza n.
33719/2022 del 16 novembre 2022, ogni ipotesi di nullità dei contratti di mutuo fondiario concesso ai sensi degli artt. 38 e ss. D.lgs. 385/1993 nel caso di superamento del limite di finanziabilità, enunciando il seguente principio di diritto: “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione - qual e quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53
t.u.b.) - la cui violazione, se pasta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto
(nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che e quello alla stabilita patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito”) e l'eccezione dagli stessi sollevata di indeterminatezza della clausola di pattuizione dell'interesse corrispettivo si rivelavano infondate nel senso che le parti non hanno perfezionato il contratto di cui si invoca la nullità, ma unicamente singoli contratti di finanziamento, in conformità a clausole già previste nel contratto consensuale di credito fondiario e comunque espressamente riportate nei singoli atti di “quietanza ed erogazione” prodotti.
Pur dunque non perfezionatosi il contratto di “mutuo fondiario”, i suddetti finanziamenti
10 rientrano comunque nella fattispecie tipica del “credito fondiario”, ossia di contratto avente ad oggetto “la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili”, essendo inequivocabile la volontà delle parti in tal senso.
Con riguardo ai suddetti finanziamenti risulta priva di fondamento l'eccezione degli opponenti
(appellati contumaci) circa l'assenza di determinazione del tasso di interesse in quanto, come si
è osservato, ogni atto di quietanza obbliga alla restituzione precisando i criteri di determinazione del tasso di interesse applicabile in ordine a dette erogazioni parziali.
Anche la scadenza delle rate di rimborso è esattamente individuata in quanto all' art. 2 del
Capitolato allegato al contratto programmatico viene espressamente stabilito che “in caso di anticipi in conto mutuo effettuati durante il corso dei lavori in base a stati di avanzamento controllati dalla Banca, decorreranno interessi nella misura prevista nella relativa quietanza di anticipo in conto mutuo e calcolati in base ai parametri riportati nella quietanza. Gli interessi dovranno essere versati in via semestrale posticipata alla scadenza del 30 giugno e del 31 dicembre”.
Ne consegue l'accoglimento dell'appello, con condanna degli appellati, oltre che a restituire il capitale ricevuto come già disposto dal giudice di primo grado, anche a pagare gli interessi pattuiti nei singoli atti di quietanza.
Ferma la regolamentazione delle spese disposta nel primo grado di giudizio, che già prevedeva la condanna dei convenuti in riassunzione alla rifusione delle spese di lite in favore di
[...]
le spese del presente grado vanno poste a carico degli appellati contumaci, secondo Parte_1
la regola della soccombenza, in base ai parametri minimi di cui al d.m. n. 55/14 come aggiornato con d.m. n. 147/22, tenuto conto del valore della controversia (limitato a quanto dovuto per
11 interessi convenzionali), delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale),
dell'esiguità dell'attività defensionale richiesta.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello proposto da rappresentata da Parte_1 [...]
ed in parziale riforma della sentenza impugnata n. 1065/2022 del 16.6.2022 emessa CP_5
dal Tribunale di Vicenza, pubblicata in data 20.6.2022, condanna Controparte_1 [...]
nonché (nel limite di € 120.000,00) oltre che alla Controparte_2 Controparte_3
già disposta restituzione del capitale residuo (€ 878.500,00), alla restituzione degli interessi dall'1.7.2013 all'effettivo soddisfo con i tassi – e sulle somme – previste in ciascun atto di quietanza;
2. condanna gli appellati in solido alla rifusione a favore dell'appellante delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 5.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
12
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 1939/2022
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 19.10.2022, promossa con atto di citazione in appello da
con sede legale in Conegliano (TV) via V. Alfieri n. 1 (c.f. ), Parte_1 P.IVA_1
e per essa la mandataria speciale con sede in Milano, via Bastioni di Porta Parte_2
Nuova, 19 (c.f. ), in persona del procuratore avv. , rappresentata e P.IVA_1 Parte_3
difesa dall'avv. Antonio Aloe e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Dario Bianchini;
appellante
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Rosà (VI) Via Controparte_1
Capitano Alessio nr.181/B (c.f. ), in persona P.IVA_2 Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, con sede in Acquappesa (CS) alla Via C. Colombo, 49 (p.
1 iva ), nato a [...] il [...] (c.f. P.IVA_3 Controparte_3
, contumaci;
C.F._1
in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace;
Controparte_4
appellati
Oggetto: “Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)”;
appello avverso la sentenza n. 1065/2022 del 16.6.2022 Tribunale di Vicenza pubblicata in data
20.6.2022.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“Per rappresentata da è comparso l'Avv. Antonio Aloe il Parte_1 Controparte_5
quale si riporta integralmente all'atto di citazione in appello. In questa sede si ribadisce che,
l'eccezione di nullità del mutuo per violazione del limite di finanziabilità, non ricorre, per come
sempre dedotto in tutti gli atti e verbali di causa del primo grado ed anche alla luce della contestazione alla CTU sul valore dell'immobile concesso in ipoteca per la quale si è formulata
nuovamente la richiesta di rinnovazione. In ogni caso, qualora questo On Organo Giudicante dovesse ritenere ricorrente la fattispecie sopra menzionata si ribadisce l'istanza di conversione
del mutuo fondiario in mutuo ipotecario, così come previsto dalla normativa in materia.
Contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, non è possibile definire le clausole
sulla pattuizione degli interessi come indeterminate poiché vi sono effettivi riferimenti a tassi di
interesse nonchè alle date delle restituzioni delle rate, pertanto tali clausole sono state
validamente stipulate ai sensi dell'art. 1346 c.c. .. Tanto dedotto e ribadito, si precisano le
conclusioni come formulate in atti in accoglimento del presente gravame per i motivi dedotti in
narrativa ed in parziale riforma della sentenza impugnata n.1065/2022 del 16/06/2022 emessa
2 dal Tribunale di Vicenza pubblicata in data 20/06/2022 e non notificata previa riforma del capo della sentenza in cui è stata respinta l'istanza di rinnovazione di ctu tecnico-estimativa dell'immobile indicato, accertare e dichiarare, che il mutuo fondiario del 10.09.2007 atto pubblico n. 177.383 rep., n. 53.988 racc. è valido ed efficace sia in relazione all'asserito superamento del limite di finanziabilità, sia in relazione all' indeterminabilità dell'oggetto
quanto alla misura degli interessi e alla scadenza delle rate di restituzione e di conseguenza accertare e dichiarare l'inadempimento del contratto di mutuo oggetto di causa ed individuato ed allegato in atti e per l'effetto condannare in p.l.r.p.t.t. e Controparte_1 Controparte_2
in p.l.r.p.t. (nella qualità di fideiussore), in solido tra loro, al pagamento della
[...]
somma di € 940.679,99 nonché (quale fideiussore nel limite di Euro 120.000,00 Controparte_3
in solido con le predette società, al pagamento della somma di € 120.000,00), per debito capitale
residuo (Euro 878.500,00), per rate di interessi scadute ed impagate (Euro 58.497,97) ed interessi di mora su dette rate scadute (Euro 3.682,02) oltre interessi dall'1.7.2013 fino all'effettivo soddisfo. In via subordinata, nel caso di rigetto della predetta domanda, in virtù
istanza di conversione del mutuo fondiario in mutuo ordinario –ritualmente formulata- si chiede che venga dichiarata tale conversione ai sensi dell'art. 1424 c.c., sussistendone i presupposti
previsti dalla normativa in materia, per come ampiamente argomentato in atti e relativa
condanna al pagamento delle somme di cui sopra. Con condanna alle spese e competenze di giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 188/2013 emesso dal Tribunale di Paola era ingiunto a CP_1
quale debitrice principale nonché ai fideiussori e
[...] Controparte_2
(quest'ultimo nel limite di € 120.000,00) di pagare in favore della Controparte_3 [...]
[... [...]
[...] [
(oggi in virtù di atto di fusione del 10.7.2018), Controparte_6 Controparte_4
la somma di € 940.679,99, maggiorata degli interessi legali dal 1°.7.2013 (data della costituzione in mora), e ciò in forza del mutuo fondiario stipulato in data 10.0.2007 con atto pubblico, n. rep.
177.383, racc. n. 53.988 a rogito del notaio di Bassano del Grappa e dei Persona_1
conseguenti atti di quietanza. Il mutuo risultava concesso per la realizzazione di più unità
immobiliari ed erogato in quattordici rate “in anticipo di conto mutuo”, delle quali erano state rilasciate apposite quietanze della somma ricevuta, tra il 1°.10.2007 e il 25.5.2011 per una somma complessiva erogata pari € 943.500.000, cui era seguito il rimborso solo per € 65.000,00 in data
14.9.2009.
Avanti al medesimo Tribunale di Paola proponevano opposizione ex art. 645 c.p.c. gli ingiunti eccependo la nullità del contratto di mutuo 10.09.2007: essi osservavano che neppure si presentava come un vero e proprio contratto di mutuo, dovendo essere semmai inquadrato come contratto misto tra un preliminare vero e proprio ed un contratto “quadro” normativo sia in quanto le erogazioni dovevano intervenire successivamente sia in quanto la stessa determinazione delle obbligazioni contrattuali (con particolare riferimento al tasso di interessi praticato) era rinviata al momento della stipulazione dell'atto di quietanza, pur essendo da principio iscritta l'ipoteca.
Osservavano ulteriormente gli opponenti che risultava impossibile per la parte mutuataria valutare la convenienza del finanziamento, poiché sia la durata sia le condizioni economiche ad esso applicabili erano indeterminate ed indeterminabili, in quanto soggette a individuazione futura e rimessa all'esclusivo arbitrio della banca mutuante. Essi rilevavano poi che il valore dell'ipoteca iscritta e l'ammontare del credito dall'ipoteca garantito superavano abbondantemente la percentuale dell'80% del valore dei beni immobili assoggettati al vincolo ipotecario, dovendosi avere riguardo al valore degli immobili vincolati a garanzia del credito al
4 momento dell'iscrizione ipotecaria e non al valore delle future edificazioni, con conseguente nullità ex art. 38, comma 2, TUB.
Il Tribunale di Paola, dopo lo svolgimento di c.t.u. sul valore del bene ipotecato, pronunciava sentenza di incompetenza per territorio, revocando il provvedimento monitorio opposto e condannando la banca alla rifusione in favore delle controparti delle spese di lite.
Questa riassumeva la causa avanti al Tribunale di Vicenza;
costituitisi gli opponenti che ribadivano le eccezioni e conclusioni già svolte nella precedente sede, era nuovamente negata la richiesta estromissione di in difetto del necessario consenso di tutte le Controparte_7
parti del giudizio ex art. 111 c.p.c.; dopo lo scambio di memorie la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.3.2022, e decisa con la sentenza n. 1065/2022
pubblicata il 20.6.2022 recante il seguente dispositivo:
“1) accertata la nullità del contratto, condanna i convenuti in solido tra di loro, (
[...]
el limite di Euro 120.000,00) a restituire a parte attrice la somma complessiva di euro CP_3
878.500,00 oltre agli interessi di legge dalla data delle singole ricezioni al saldo effettivo;
2) condanna i convenuti in solido tra di loro, a rifondere a parte attrice le spese di lite, liquidate
in euro 1686,00 per anticipazioni ed euro 21.387,00 per compensi professionali, oltre al
rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge”.
In particolare, il Tribunale accertava la violazione del limite di finanziabilità dell'80% del valore dei beni ipotecati, stabilito dall'art. 38 TUB, riteneva il contratto del 10.9. 2007 inefficace in quanto mutuo fondiario per violazione del predetto limite, riteneva l'indeterminabilità delle pattuizioni relative alla misura degli interessi e alle scadenze delle restituzioni statuendo che il contratto di cui sopra “pur potendo in ipotesi essere riqualificato come normale mutuo
ipotecario, è nullo per il combinato disposto degli artt. 1418 e 1346 c.c. per indeterminabilità
5 dell'oggetto quanto alla misura degli interessi e alla scadenza delle rate di restituzione.
Alla nullità consegue che la parte ricevente deve restituire le somme ricevute, oltre agli interessi
legali dalla data delle singole ricezioni (indicate in atto di citazione e non contestate) al saldo effettivo, come peraltro chiesto dalla parte convenuta nella domanda subordinata” (sentenza di primo grado, pag. 14).
Avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza ha proposto appello Parte_1
rappresentata da sulla base di un unico articolato motivo che censura la Parte_2
sentenza sia nella parte in cui il giudice di prime cure non ha considerato efficace il contratto di mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità né ha proceduto alla conversione in ordinario mutuo ipotecario, sia in relazione all' indeterminabilità dell'oggetto quanto alla misura degli interessi e alla scadenza delle rate di restituzione, con il comune fine di veder riconosciuto come dovuto da parte dei debitori l'intero credito comprensivo degli interessi convenzionali e di mora e non il solo capitale maggiorato degli interessi al tasso legale, come stabilito nella gravata decisione.
Tutti gli appellati sono rimasti contumaci.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 26.9.2024 previa precisazione delle conclusioni, con assegnazione alle parti di termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica e, rimessa in istruttoria a causa del mutamento nella composizione del collegio giudicante, nuovamente rimessa in decisione all'udienza del 9.1.2025, con rinuncia delle parti all'assegnazione di nuovi termini per scritti conclusivi.
Com'è noto, il contratto di mutuo è contratto reale, con il quale “una parte consegna all'altra una determinata quota di danaro o di altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità” (art. 1813 c.c.), contratto che si perfeziona quindi con la “consegna”
6 del denaro o di altra cosa fungibile o, come ritenuto dalla giurisprudenza, nel momento in cui la
res sia messa nella disponibilità giuridica del mutuatario;
il credito fondiario, è del pari contratto tipico, previsto dagli artt. 38-42 TUB, avente ad oggetto “la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili. La Banca
d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonchè le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti.” (art. 38 TUB), per il quale il legislatore ha previsto una particolare disciplina limitatamente all'ipoteca concessa a garanzia del credito, al procedimento esecutivo ed alla risoluzione anticipata (art. 39 e ss TUB).
Peraltro in materia di credito fondiario la possibilità di conclusione “differita” e “parziale” del contratto di mutuo è implicitamente prevista dall'art. 39 c. 2 del TUB, a norma del quale “quando la stipulazione del contratto e l'erogazione del denaro formano oggetto di atti separati, il conservatore dei registri immobiliari, in base alla quietanza rilasciata dal beneficiario del finanziamento, esegue a margine dell'iscrizione già presa, l'annotazione dell'avvenuto pagamento e dell'eventuale variazione degli interessi convenuta dalle parti”.
Nella specie con evidenza il contratto di “mutuo fondiario” del 10.09.2007 non integra un contratto di mutuo già perfezionato, non prevedendo la consegna immediata (né differita a meri e pressochè immediati adempimenti) di una somma di denaro, rimandando a successivi “atti di erogazione e quietanza”, anche parziali, le pattuizioni relative alle condizioni economiche e in particolare alle condizioni di rimborso e alla misura degli interessi dovuti dalla mutuataria.
Nell'atto notarile del 10.9.2007 (doc. 4 atto di citazione in riassunzione) si legge che
[...]
concede a “un mutuo di euro 950.000,00 per la realizzazione degli CP_7 Controparte_1
7 immobili di cui alla descrizione in calce” ma, oltre a non esservi contestuale erogazione, l'art. 3
del contratto prevede che “la misura del tasso di interesse (fisso o variabile) verrà stabilita al momento della stipulazione dell'atto di quietanza, entro i valori massimi pubblicizzati nei fogli informativi della banca in tale momento . Ai soli fini ipotecari il tasso di interesse si indica nella misura del 5,300 nominale annuo” e l'art.4 prevede che la parte mutuataria “si obbliga alla restituzione nel termine massimo di 15 anni, con facoltà per la banca di variare detto termine in sede di stipulazione dell'atto pubblico di quietanza”, e “a corrispondere sugli eventuali anticipi in conto mutuo gli interessi nella misura che sarà determinata in conformità all'art. 2 del capitolato”; l'art 4 lett. b) del contratto prevede che la parte mutuataria “si obbliga a corrispondere alle scadenze mensili, trimestrali, semestrali immediatamente successive alla stipulazione dell'atto di quietanza, secondo quanto sarà previsto nell'atto medesimo, gli interessi nella misura che sarà determinata nel suddetto atto di quietanza”.
In ciascuna delle 14 dichiarazioni allegate al ricorso monitorio, intitolate “anticipo in conto mutuo” si legge invece che , quale amministratore unico de Controparte_3 Controparte_1
dichiara di ricevere la precisa somma ivi indicata e si obbliga al pagamento degli interessi ad un tasso nominale annuo, pure indicato (il tasso indicato nelle varie dichiarazioni, rilasciate tra il
2007 e il 2011, si colloca tra il 2,50 e il 6,24 %).
In ciascuna delle dichiarazioni la parte mutuataria “si obbliga altresì a stipulare in ogni tempo a richiesta della banca il contratto che determini l'entrata in ammortamento dell'importo erogato,
alle condizioni di durata e di tasso, anche variabile, che saranno al momento praticate dalla banca,
in relazione all'andamento del mercato finanziario ed al tipo di provvista utilizzata, dato atto che in caso di inadempimento al predetto obbligo, la banca potrà richiedere la risoluzione del contratto.”.
8 Che l'atto del 10.9.2007 si possa qualificare come “promessa di mutuo” o come contratto “a formazione progressiva”, il mutuo fondiario non si è mai perfezionato con un atto di erogazione dell'intera somma che la banca si era obbligata a concedere a titolo di mutuo e con pattuizione relativa all'ammortamento.
Co Al tempo stesso ha ricevuto l'erogazione di complessivi € 943.500,00 in 14 Controparte_1
tranche in anticipo di conto mutuo, delle quali sono state rilasciate apposite quietanze sottoscritte dal legale rappresentante, e precisamente sono state erogate: in data 1.10.2007 la somma di €
52.000, in data 21.1.2008 la somma di € 133.000, in data 26.3.2008 la somma di € 50.000, in data 24.4.2008 la somma di € 73.000, in data 3.7.2008 la somma di € 65.000, in data 7.5.2010 la somma di € 100.000, in data 2.7.2010 la somma di € 60.000, in data 27.9.2010 la somma di €
92.000, in data 16.11.2010 la somma di € 74.500, in data 25.2.2011 la somma di € 70.000, in data 11.4.2011 la somma di € 20.000, in data 2.5.2011 la somma di € 10.000, in data 9.5.2011 la somma di € 24.000, in data 25.5.2011 la somma di € 20.000.
Avendo le parti per le suddette erogazioni pattuito la misura degli interessi dovuti dalla società
le stesse non possono qualificarsi che quali “finanziamenti” a valere per il Controparte_1
periodo di “preammortamento”, ossia per il periodo compreso fra l'erogazione delle somme
“anticipate” e la prevista (poi mancata) successiva stipula delle pattuizioni relative alla restituzione del capitale, al piano di ammortamento e relativa determinazione degli interessi. Essi
impegnano alla restituzione, oltre che del capitale, al pagamento degli interessi pattuiti sui finanziamenti di volta in volta accordati.
Da tale accertamento consegue che – specie in difetto di appello incidentale con riguardo alla validità ed efficacia delle garanzie personali e reale rilasciate – le eccezioni di nullità per superamento del limite di finanziabilità di “nullità dei contratti dedotti in lite per superamento
9 del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38 TUB per i mutui fondiari” sollevata dagli opponenti appellati (questione sulla quale sono intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte
che, componendo il contrasto giurisprudenziale in merito, hanno escluso, con sentenza n.
33719/2022 del 16 novembre 2022, ogni ipotesi di nullità dei contratti di mutuo fondiario concesso ai sensi degli artt. 38 e ss. D.lgs. 385/1993 nel caso di superamento del limite di finanziabilità, enunciando il seguente principio di diritto: “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione - qual e quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53
t.u.b.) - la cui violazione, se pasta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto
(nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che e quello alla stabilita patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito”) e l'eccezione dagli stessi sollevata di indeterminatezza della clausola di pattuizione dell'interesse corrispettivo si rivelavano infondate nel senso che le parti non hanno perfezionato il contratto di cui si invoca la nullità, ma unicamente singoli contratti di finanziamento, in conformità a clausole già previste nel contratto consensuale di credito fondiario e comunque espressamente riportate nei singoli atti di “quietanza ed erogazione” prodotti.
Pur dunque non perfezionatosi il contratto di “mutuo fondiario”, i suddetti finanziamenti
10 rientrano comunque nella fattispecie tipica del “credito fondiario”, ossia di contratto avente ad oggetto “la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili”, essendo inequivocabile la volontà delle parti in tal senso.
Con riguardo ai suddetti finanziamenti risulta priva di fondamento l'eccezione degli opponenti
(appellati contumaci) circa l'assenza di determinazione del tasso di interesse in quanto, come si
è osservato, ogni atto di quietanza obbliga alla restituzione precisando i criteri di determinazione del tasso di interesse applicabile in ordine a dette erogazioni parziali.
Anche la scadenza delle rate di rimborso è esattamente individuata in quanto all' art. 2 del
Capitolato allegato al contratto programmatico viene espressamente stabilito che “in caso di anticipi in conto mutuo effettuati durante il corso dei lavori in base a stati di avanzamento controllati dalla Banca, decorreranno interessi nella misura prevista nella relativa quietanza di anticipo in conto mutuo e calcolati in base ai parametri riportati nella quietanza. Gli interessi dovranno essere versati in via semestrale posticipata alla scadenza del 30 giugno e del 31 dicembre”.
Ne consegue l'accoglimento dell'appello, con condanna degli appellati, oltre che a restituire il capitale ricevuto come già disposto dal giudice di primo grado, anche a pagare gli interessi pattuiti nei singoli atti di quietanza.
Ferma la regolamentazione delle spese disposta nel primo grado di giudizio, che già prevedeva la condanna dei convenuti in riassunzione alla rifusione delle spese di lite in favore di
[...]
le spese del presente grado vanno poste a carico degli appellati contumaci, secondo Parte_1
la regola della soccombenza, in base ai parametri minimi di cui al d.m. n. 55/14 come aggiornato con d.m. n. 147/22, tenuto conto del valore della controversia (limitato a quanto dovuto per
11 interessi convenzionali), delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale),
dell'esiguità dell'attività defensionale richiesta.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello proposto da rappresentata da Parte_1 [...]
ed in parziale riforma della sentenza impugnata n. 1065/2022 del 16.6.2022 emessa CP_5
dal Tribunale di Vicenza, pubblicata in data 20.6.2022, condanna Controparte_1 [...]
nonché (nel limite di € 120.000,00) oltre che alla Controparte_2 Controparte_3
già disposta restituzione del capitale residuo (€ 878.500,00), alla restituzione degli interessi dall'1.7.2013 all'effettivo soddisfo con i tassi – e sulle somme – previste in ciascun atto di quietanza;
2. condanna gli appellati in solido alla rifusione a favore dell'appellante delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 5.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
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