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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 11/08/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bolzano, II Sezione Civile
composto da:
- dott. A. Pappalardo Presidente relatore
- dott. Morris Recla Giudice
- dott.ssa Magdalena Costa Giudice
ha emanato la seguente
SENTENZA
nel procedimento sub n. 575/2025 R.G., pendente tra:
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. BACCI ALESSANDRA, domiciliatario,
- ricorrente;
e
, contumace, CP_1
- convenuto;
e
, in persona del Procuratore della Controparte_2
Repubblica presso questo Tribunale, - intervenuto.
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
del procuratore della ricorrente:
“Voglia il Tribunale Adito disattesa ogni contraria istanza:
1) dichiarare la separazione dei coniugi.
2) disporre l'affidamento del minore in via esclusiva e \ o
superesclusivo alla madre signora disponendo che la Parte_1
madre stessa possa da sola decidere anche in relazione alle questioni
fondamentali della vita del minore (salute, scuola, residenza,
formazione), ivi compresa quella di richiedere in via esclusiva, a fini
turistici, il documento per l'espatrio ed il rinnovo della carta di
identità del figlio ai soli fini turistici (affido cd. rafforzato). Il minore
manterrà il collocamento prevalente e la residenza anagrafica presso
la madre;
3) in merito alle visite: le visite tra padre e figlio sono allo stato
sospese, se non limitatamente alle visite che la sig.ra farà Parte_1
al padre in carcere e quindi alle volte in cui potrà portare con se il
figlio minore, volendo comunque la madre che vi sia un rapporto tra
padre e figlio;
4) dichiarare tenuto il padre a versare alla madre a titolo di
contributo al mantenimento per il figlio, fino alla sua sopravvenuta
autosufficienza economica, l'importo mensile di complessivi €
350,00, o diverso di giustizia, da versarsi in via anticipata entro il
16° giorno di ogni mese e soggetto ad automatica rivalutazione
secondo gli indici ASTAT Provincia di Bolzano, senza necessità di
richiesta alcuna;
5) dichiarare che le spese mediche non mutabili (incluse spese
dentistiche ed oculistiche compresi gli occhiali) così come le spese
straordinarie, quelle mediche e scolastiche, oltreché per le attività
extrascolastiche organizzate dalla scuola e quelle sportive a favore del
figlio saranno a carico per il 50% ciascuno di entrambi i genitori,
previo accordo tra le parti in caso di attività che comportino spese
considerevoli, in considerazione delle condizioni economiche delle
parti; la documentazione medica sarà utilizzata in misura paritaria
da entrambi i genitori ai fini fiscali e\ o assicurativi;
6) eventuali assegni famigliari di beneficio esclusivo della madre,
incluso anche l'assegno unico, ritenute fiscali per il figlio a carico in
ragione del 50% ciascuno tra i genitori, ed analogamente per lo
scarico di spese mediche se pagate da entrambi, in caso contrario solo
dal genitore che ha sostenuto il relativo pagamento“;
del Pubblico Ministero: “Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle
conclusioni rassegnate da parte ricorrente“.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Ricorrono i presupposti di legge per la chiesta pronuncia di separazione.
II. Alloggio coniugale
L'alloggio coniugale non è oggetto di domande.
III. Affidamento del figlio
L'attuale stato di detenzione del convenuto – per quanto non dovuto ad atti di violenza o maltrattamento in danno della ricorrente e/o del figlio - impone l'affidamento esclusivo alla madre.
Il diritto di visita nei confronti del figlio, in considerazione dello stato di detenzione del convenuto, potrà
essere esercitato unicamente nella forma della visita in carcere,
ove il figlio sarà accompagnato dalla madre;
in caso di cessazione dello stato di detenzione, potrà essere esercitato previo accordo tra i coniugi.
IV. Contributo di mantenimento per il figlio
Come documentato, la ricorrente dispone di somma mensile netta - al netto delle spese di locazione - di circa €
1.000,00 mensili. Si ritiene pertanto congruo un contributo di mantenimento nella chiesta misura, anche in considerazione del maggior aggravio sulla ricorrente nella gestione del figlio,
stante lo status del convenuto.
Va pertanto disposto obbligo a carico del signor i CP_1
versare alla signora in via anticipata entro il 5° giorno Pt_1
di ogni mese e a partire dal mese di marzo 2025, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, l'importo di € 350,00
mensili; detto importo è soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ASTAT per il Comune di Bolzano, con prima rivalutazione al 1° marzo 2026 e successivamente al 1°
marzo di ogni anno;
eventuali arretrati potranno essere pagati ratealmente, con rate di € 50,00 l'una sino ad estinzione.
Le spese straordinarie per il figlio verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50 %. Ove necessario troverà applicazione il protocollo d'intesa tra il Tribunale di
Bolzano, Procura di Bolzano e Ordine Avvocati di Bolzano di novembre 2024.
In considerazione del collocamento esclusivo del figlio presso la madre, tutti i contributi pubblici nell'interesse della famiglia e/o del figlio, compreso l'assegno unico, come anche le detrazioni e agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente spettano alla madre.
Spese di lite
La contumacia del convenuto non ne comporta soccombenza. Le spese di lite rimangono pertanto a carico di parte ricorrente.
Nulla vi è da provvedere sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione respinta,
pronuncia
la separazione personale di:
- , nata a [...] il [...] e Parte_1
- nato a [...] il CP_1
28/08/1999,
alle seguenti condizioni:
1) il minore , nato il [...] a [...], viene Per_1
affidato in via esclusiva alla madre, con collocamento esclusivo presso la stessa, ove manterrà la propria residenza;
2) il diritto di visita nei confronti del figlio, in considerazione dello stato di detenzione del convenuto, potrà essere esercitato unicamente nella forma della visita in carcere, ove il figlio sarà accompagnato dalla madre;
in caso di cessazione dello stato di detenzione, potrà essere esercitato previo accordo tra i coniugi;
3) il signor è obbligato a versare alla signora in CP_1 Pt_1
via anticipata entro il 5° giorno di ogni mese e a partire dal mese di marzo 2025, a titolo di contributo al mantenimento del figlio l'importo di € 350,00 mensili;
detto importo è soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ASTAT per il
Comune di Bolzano, con prima rivalutazione al 1° marzo 2026
e successivamente al 1° marzo di ogni anno;
eventuali arretrati potranno essere pagati ratealmente, con rate di € 50,00 l'una sino ad estinzione;
4) le spese straordinarie per il figlio verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50 %. Ove necessario troverà applicazione il protocollo d'intesa tra il Tribunale di
Bolzano, Procura di Bolzano e Ordine Avvocati di Bolzano;
5) tutti i contributi pubblici nell'interesse della famiglia e/o del figlio, compreso l'assegno unico, come anche le detrazioni e agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente spettano alla madre;
6) la madre è autorizzata a richiedere il rilascio e il rinnovo del passaporto e documenti equipollenti comprese le dichiarazioni di accompagnamento per infraquattordicenni anche senza il consenso dell'altro genitore;
ordina
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
nulla sulle spese.
Così deciso in Bolzano, lì 22/07/2025
Il Presidente
dott. Andrea Pappalardo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bolzano, II Sezione Civile
composto da:
- dott. A. Pappalardo Presidente relatore
- dott. Morris Recla Giudice
- dott.ssa Magdalena Costa Giudice
ha emanato la seguente
SENTENZA
nel procedimento sub n. 575/2025 R.G., pendente tra:
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. BACCI ALESSANDRA, domiciliatario,
- ricorrente;
e
, contumace, CP_1
- convenuto;
e
, in persona del Procuratore della Controparte_2
Repubblica presso questo Tribunale, - intervenuto.
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
del procuratore della ricorrente:
“Voglia il Tribunale Adito disattesa ogni contraria istanza:
1) dichiarare la separazione dei coniugi.
2) disporre l'affidamento del minore in via esclusiva e \ o
superesclusivo alla madre signora disponendo che la Parte_1
madre stessa possa da sola decidere anche in relazione alle questioni
fondamentali della vita del minore (salute, scuola, residenza,
formazione), ivi compresa quella di richiedere in via esclusiva, a fini
turistici, il documento per l'espatrio ed il rinnovo della carta di
identità del figlio ai soli fini turistici (affido cd. rafforzato). Il minore
manterrà il collocamento prevalente e la residenza anagrafica presso
la madre;
3) in merito alle visite: le visite tra padre e figlio sono allo stato
sospese, se non limitatamente alle visite che la sig.ra farà Parte_1
al padre in carcere e quindi alle volte in cui potrà portare con se il
figlio minore, volendo comunque la madre che vi sia un rapporto tra
padre e figlio;
4) dichiarare tenuto il padre a versare alla madre a titolo di
contributo al mantenimento per il figlio, fino alla sua sopravvenuta
autosufficienza economica, l'importo mensile di complessivi €
350,00, o diverso di giustizia, da versarsi in via anticipata entro il
16° giorno di ogni mese e soggetto ad automatica rivalutazione
secondo gli indici ASTAT Provincia di Bolzano, senza necessità di
richiesta alcuna;
5) dichiarare che le spese mediche non mutabili (incluse spese
dentistiche ed oculistiche compresi gli occhiali) così come le spese
straordinarie, quelle mediche e scolastiche, oltreché per le attività
extrascolastiche organizzate dalla scuola e quelle sportive a favore del
figlio saranno a carico per il 50% ciascuno di entrambi i genitori,
previo accordo tra le parti in caso di attività che comportino spese
considerevoli, in considerazione delle condizioni economiche delle
parti; la documentazione medica sarà utilizzata in misura paritaria
da entrambi i genitori ai fini fiscali e\ o assicurativi;
6) eventuali assegni famigliari di beneficio esclusivo della madre,
incluso anche l'assegno unico, ritenute fiscali per il figlio a carico in
ragione del 50% ciascuno tra i genitori, ed analogamente per lo
scarico di spese mediche se pagate da entrambi, in caso contrario solo
dal genitore che ha sostenuto il relativo pagamento“;
del Pubblico Ministero: “Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle
conclusioni rassegnate da parte ricorrente“.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Ricorrono i presupposti di legge per la chiesta pronuncia di separazione.
II. Alloggio coniugale
L'alloggio coniugale non è oggetto di domande.
III. Affidamento del figlio
L'attuale stato di detenzione del convenuto – per quanto non dovuto ad atti di violenza o maltrattamento in danno della ricorrente e/o del figlio - impone l'affidamento esclusivo alla madre.
Il diritto di visita nei confronti del figlio, in considerazione dello stato di detenzione del convenuto, potrà
essere esercitato unicamente nella forma della visita in carcere,
ove il figlio sarà accompagnato dalla madre;
in caso di cessazione dello stato di detenzione, potrà essere esercitato previo accordo tra i coniugi.
IV. Contributo di mantenimento per il figlio
Come documentato, la ricorrente dispone di somma mensile netta - al netto delle spese di locazione - di circa €
1.000,00 mensili. Si ritiene pertanto congruo un contributo di mantenimento nella chiesta misura, anche in considerazione del maggior aggravio sulla ricorrente nella gestione del figlio,
stante lo status del convenuto.
Va pertanto disposto obbligo a carico del signor i CP_1
versare alla signora in via anticipata entro il 5° giorno Pt_1
di ogni mese e a partire dal mese di marzo 2025, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, l'importo di € 350,00
mensili; detto importo è soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ASTAT per il Comune di Bolzano, con prima rivalutazione al 1° marzo 2026 e successivamente al 1°
marzo di ogni anno;
eventuali arretrati potranno essere pagati ratealmente, con rate di € 50,00 l'una sino ad estinzione.
Le spese straordinarie per il figlio verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50 %. Ove necessario troverà applicazione il protocollo d'intesa tra il Tribunale di
Bolzano, Procura di Bolzano e Ordine Avvocati di Bolzano di novembre 2024.
In considerazione del collocamento esclusivo del figlio presso la madre, tutti i contributi pubblici nell'interesse della famiglia e/o del figlio, compreso l'assegno unico, come anche le detrazioni e agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente spettano alla madre.
Spese di lite
La contumacia del convenuto non ne comporta soccombenza. Le spese di lite rimangono pertanto a carico di parte ricorrente.
Nulla vi è da provvedere sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione respinta,
pronuncia
la separazione personale di:
- , nata a [...] il [...] e Parte_1
- nato a [...] il CP_1
28/08/1999,
alle seguenti condizioni:
1) il minore , nato il [...] a [...], viene Per_1
affidato in via esclusiva alla madre, con collocamento esclusivo presso la stessa, ove manterrà la propria residenza;
2) il diritto di visita nei confronti del figlio, in considerazione dello stato di detenzione del convenuto, potrà essere esercitato unicamente nella forma della visita in carcere, ove il figlio sarà accompagnato dalla madre;
in caso di cessazione dello stato di detenzione, potrà essere esercitato previo accordo tra i coniugi;
3) il signor è obbligato a versare alla signora in CP_1 Pt_1
via anticipata entro il 5° giorno di ogni mese e a partire dal mese di marzo 2025, a titolo di contributo al mantenimento del figlio l'importo di € 350,00 mensili;
detto importo è soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ASTAT per il
Comune di Bolzano, con prima rivalutazione al 1° marzo 2026
e successivamente al 1° marzo di ogni anno;
eventuali arretrati potranno essere pagati ratealmente, con rate di € 50,00 l'una sino ad estinzione;
4) le spese straordinarie per il figlio verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50 %. Ove necessario troverà applicazione il protocollo d'intesa tra il Tribunale di
Bolzano, Procura di Bolzano e Ordine Avvocati di Bolzano;
5) tutti i contributi pubblici nell'interesse della famiglia e/o del figlio, compreso l'assegno unico, come anche le detrazioni e agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente spettano alla madre;
6) la madre è autorizzata a richiedere il rilascio e il rinnovo del passaporto e documenti equipollenti comprese le dichiarazioni di accompagnamento per infraquattordicenni anche senza il consenso dell'altro genitore;
ordina
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
nulla sulle spese.
Così deciso in Bolzano, lì 22/07/2025
Il Presidente
dott. Andrea Pappalardo