Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 03/03/2026, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. 45/2026
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai seguenti magistrati:
Daniela Acanfora Presidente LU d’Ambrosio Consigliere Nicola Ruggiero Consigliere Maria Cristina Razzano Consigliere-Relatrice Cosmo Sciancalepore Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio d’appello iscritto al n. 60593 del Registro di Segreteria, promosso da SI, nata a [...] il SI, C.F.
SI, vedova di SI, deceduto l’SI, e SI nato a SI il SI, C.F. SI, in proprio e quale procuratore generale di SI, giusta procura notarile rep. n. 13.034, racc. n.
5.640, rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Bonaiuti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, via Riccardo Grazioli Lante 16,
contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, Direzione dei Servizi del Tesoro in persona del Ministro pro-tempore (CF 80415740580), rappresentato e difeso dalla dott.ssa Sabrina Filippo e dalla dott.ssa LI NA, con le quali è elettivamente domiciliato SENT. 45/2026 presso la sede della Direzione dei Servizi del Tesoro sita in Roma, via XX Settembre n. 97, con domicilio digitale eletto all’indirizzo PEC:
dcst.dag@pec.mef.gov.it avverso
la sentenza n. 517/2022 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, depositata in data 19 luglio 2022.
Uditi nella pubblica udienza del giorno 16 dicembre 2025, con l’assistenza del dott. Luca Fruscione, la relatrice cons. Maria Cristina Razzano, l’avv. Massimo Silvestri quale delegato del procuratore costituito per gli appellanti, e la dott.ssa LI NA per il Ministero appellato.
Esaminati l’atto d’appello, gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa.
Ritenuto in
FATTO
Con un primo ricorso (recante il n. 65805) il sig. SI impugnava il decreto n. 84386 RI-GE del 4.11.2003 di rigetto del ricorso gerarchico avanzato avverso la determinazione n. 2018 del 2.11.2000, con la quale era stata respinta l’istanza, prodotta il 28.5.1998, per non riscontrato aggravamento dell’infermità “fibrosi diffusa sottoclaverare destra ed esiti pleurici apicoparietali basali omolaterali. RO ilare sinistra”, già ascritta alla pensione di 5^
categoria e per non interdipendenza con la stessa, per diversa eziopatogenesi, dell’affezione “cardiopatia sclerotica, segni elettrocardiografici di modesto danno atriale”, diagnosi confermata dal SENT. 45/2026 parere reso il 3.9. 2003 dalla Commissione Medica Superiore.
Dopo il decesso del ricorrente (avvenuto in data SI), la di lui vedova SI e il figlio SI, con un secondo ricorso (recante il n. 71156), impugnava la determinazione n. 3417 del 9.3.2009, emessa dalla ex Direzione Provinciale dei Servizi vari di Roma a seguito dell’istanza prodotta il 14.9.2006 dal sig. SI, con il quale veniva concessa la pensione di 2° categoria ctg a decorrere dall’1.10.2006 sulla base del giudizio formulato dalla Commissione Medica di Verifica di Roma in seguito alla visita del 27.11.2008, con diagnosi “Fibrosclerosi diffusa sottoclaveare destra ed esiti pleurici apico parietali basali omolaterali, fibrosclerosi ilare sinistra, broncopneumopatia cronica ostruttiva con deficit ventilatorio ipossico”.
Con un terzo ricorso (recante il n. 71784) gli stessi odierni appellanti impugnavano la determinazione n. 16959 del 2.8.2010, concessiva del trattamento pensionistico di reversibilità nella misura della Tab.
N (2° ctg), chiedendo il riconoscimento della pensione indiretta di Tab. G, la cui relativa domanda in sede amministrativa era stata presentata il 20.04.2012. In merito si precisava che la pensione di Tab. G era stata successivamente concessa alla sig.ra SI con determinazione n. 17067 del 14.3.2013, con decorrenza 1.5.2012, in esito al verbale della CMV di Roma del 5.7.2012.
Con sentenza n. 170/2017 la Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio accoglieva i ricorsi riuniti e, per l’effetto, decideva nei seguenti termini “il trattamento pensionistico a suo tempo riconosciuto al ricorrente, nonché quello di reversibilità concesso al coniuge ricorrente, SENT. 45/2026 devono essere ricalcolati in regione dell’interdipendenza della successiva patologia con quella originaria riconducibile a causa di servizio, come da ultimo parere medico legale in data 17.03.2017”;
L’Amministrazione appellava la suddetta pronuncia per violazione di legge sotto il profilo della carenza motivazionale, nonché per violazione dell’art. 4 DPR n. 915/1978, mentre gli eredi SI proponevano gravame in via incidentale.
Con sentenza n. 260/2019 la Sezione Prima di Appello riteneva la sentenza gravata affetta da vizi motivazionali, disponendone l’annullamento e rimettendo gli atti al giudice di merito;
Con ricorso del 16.3.2021 gli eredi riassumevano il processo dinanzi al giudice territoriale e con sentenza n. 517/2022, oggetto dell’odierna impugnazione, la Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio ha: 1) dichiarato la regolarità e tempestività del ricorso in riassunzione; 2) dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alle pretese di cui al ricorso 71784; 3) respinto il ricorso in riassunzione in relazione alle pretese di cui ai ricorsi n. 65805 e 71156; 4) compensato le spese del giudizio di appello e condannato i ricorrenti al pagamento, in favore dell’Amministrazione, delle spese del giudizio di merito.
Con atto notificato il 31.1.2023 e depositato in data 22.2.2023, i soccombenti, patrocinati come in atti, hanno interposto appello, lamentando:
1) “omessa e/o contraddittoria motivazione in ordine all’accertamento delle plurime patologie dovute a causa di SENT. 45/2026 servizio – violazione degli artt. 164 e 165 c.g.c. – violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato”.
Gli appellanti contestano, in primo luogo, che la questione fondamentale affrontata in corso di causa possa essere circoscritta, come in sentenza, a quella dell’accertamento della sussistenza della interdipendenza tra l’infermità polmonare, già riconosciuta dipendente da fatti di guerra e ascritta alla ctg 2^ tab A a vita, e quella cardiaca, pure esistente sin dal 1998, riconosciuta dalla Commissione medica del Policlinico universitario, in difformità degli esiti negativi dei precedenti pareri medico-legali acquisiti nel corso del giudizio, in quanto oggetto di controversia giudiziale erano anche le domande relative all’attribuzione della miglior classifica e dell’assegno di superinvalidità, sulle quali sarebbe stata omessa la pronuncia.
In secondo luogo, sul terzo ricorso non sarebbe affatto cessata la materia del contendere, in quanto il provvedimento sarebbe sopravvenuto e non terrebbe conto delle cc.tt.pp. versate in atti né della circostanza che il parere della CMV riconosce che la morte sarebbe avvenuta a causa delle patologie riscontrate, dunque il trattamento pensionistico di reversibilità dovendo essere retrodatato al momento della morte.
Parimenti erronea sarebbe la sentenza nella parte in cui esclude il nesso di interdipendenza tra le patologie riscontrate, laddove avrebbe dovuto valorizzarsi la nozione di “concausa” che, per le pensioni di guerra, avrebbe un ambito più ampio rispetto a quello proprio delle SENT. 45/2026 pensioni civili e militari e, comunque, correttamente riconosciuto dal Policlinico Umberto I. D’altra parte, nella nozione di “aggravamento”
della patologia riscontrata si dovrebbe ritenere inclusa anche quella di miglior classifica come richiesto dal de cuius nel primo ricorso, laddove la vedova, con il secondo ricorso, avrebbe inteso far valere il diritto a veder riconosciuta la morte quale conseguenza del complesso quadro morboso di cui il marito era affetto. Il giudice di prime cure si sarebbe limitato ad aderire alle censure mosse dall’Amministrazione, senza disporre neppure una nuova c.t.u.
Infine, il primo ricorso del SI era finalizzato a ottenere la miglior classifica della sola infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, come poi accaduto con determinazione n. 3417 del 9.3.2009 che però riconosceva la 2a ctg. laddove la vedova, con il secondo ricorso, contestava il provvedimento proprio ritenendo di aver diritto alla I ctg. e, comunque, all’assegno di superinvalidità con decorrenza dall’1.10.2006 e fino alla data del decesso. Peraltro, stante la stretta correlazione tra le patologie polmonari e quelle cardiologiche, si sarebbe dovuto accogliere il terzo ricorso e riconoscere il decesso come conseguenza diretta del complesso morboso da cui era affetto il de cuius dei consequenziali diritti in capo alla vedova.
2) “violazione dell’art. 31 c.g.c.”
Altro motivo di doglianza investe la condanna alle spese in palese violazione della norma processuale, dal momento che l’Amministrazione non si sarebbe costituita a mezzo di “avvocato”
SENT. 45/2026 ma di funzionario amministrativo.
Concludono per l’accoglimento dell’appello e la riforma della sentenza nei termini indicati e condanna alle spese del doppio grado.
Con memoria depositata in data 24 novembre 2025 si è costituito in giudizio il Ministero appellato che ha eccepito in primo luogo l’inammissibilità del gravame in quanto avente a oggetto una questione di fatto sottratta alla cognizione del giudice d’appello ai sensi dell’art. 170 c.g.c. Nel merito, rileva che la sentenza impugnata risulterebbe, in effetti, adeguatamente motivata, nella parte in cui evidenzia come l’unico parere medico favorevole alle pretese attoree – sul quale si era fondato l’originario accoglimento delle stesse da parte della sentenza di primo grado n. 170/2017, successivamente annullata – sia stato reso in palese violazione della normativa che disciplina i trattamenti pensionistici di guerra. La normativa pensionistica di guerra impone in ogni caso l’accertamento della ricollegabilità delle infermità al servizio di guerra, conformemente a quanto previsto dall’art. 4 del T.U. n.
915/1978, secondo cui il trattamento pensionistico di guerra può essere riconosciuto esclusivamente quando le infermità “siano state riportate od aggravate per causa del servizio di guerra”. Il medesimo principio deve ritenersi applicabile anche ai giudizi di interdipendenza tra un’infermità e quelle già riconosciute e pensionate come dipendenti da causa di servizio di guerra, dovendosi verificare la sussistenza di una continuità nosologica tra le infermità preesistenti e quella insorta successivamente. Pertanto, come già SENT. 45/2026 rilevato dall’Amministrazione ed altresì affermato dalla sentenza impugnata, la normativa de quo non prevede la “concausa”,
richiamata dalla consulenza tecnica del Policlinico Umberto I come elemento determinante la dipendenza dell’infermità cardiaca e che, invece, è un principio espressamente previsto dal D.P.R. n.
1092/1973, che disciplina benefici pensionistici diversi (pensioni dei dipendenti civili e militari dello Stato). Inoltre, la perizia effettuata dal Policlinico Umberto I avrebbe preso in esame soltanto la documentazione sanitaria riferita agli anni 2008 e 2009, periodo temporale successivo di 10 anni rispetto a quello del primo provvedimento impugnato che si è pronunciato sulla questione della interdipendenza dell’infermità cardiaca. Trattandosi di documentazione rilasciata in epoca posteriore alla presentazione dell’istanza pensionistica da parte del sig. SI, la stessa non sarebbe stata valutabile in tale sede, in quanto il requisito de quo doveva sussistere già alla data di presentazione della istanza pensionistica, non potendo essere oggetto di valutazione le eventuali nuove patologie insorte in epoca successiva. Come disposto dall’art.
21, comma 1, delle norme di attuazione del c.g.c., infatti, “al processo pensionistico non si applica l’articolo 149 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile”, con la conseguenza che non possono essere valutati eventuali aggravamenti intervenuti successivamente alla data della domanda.
La sentenza impugnata avrebbe, quindi, correttamente rilevato l’inidoneità della suddetta consulenza tecnica a superare o infirmare SENT. 45/2026 le precedenti consulenze già acquisite agli atti, le quali avevano concluso nel senso dell’insussistenza del nesso di interdipendenza tra l’infermità polmonare già pensionata e la sopravvenuta affezione cardiaca. Il giudice di prime cure avrebbe giustamente escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di migliore classifica della pensione di guerra con attribuzione dell’assegno di superinvalidità, per ciò solo rendendo superflua una eventuale pronuncia sulla relativa decorrenza degli eventuali trattamenti migliorativi e degli oneri accessori. Tale richiesta, fondata sulla presunta interdipendenza della patologia cardiaca rispetto all’infermità già pensionata, non potrebbe essere accolta poiché –
contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti – la detta patologia non sarebbe riconducibile all’infermità di natura bronchiale, circostanza peraltro già evidenziata nelle precedenti consulenze tecniche d’ufficio (così come quello della CMV), dalle quali emergerebbe con chiarezza l’esclusione del nesso di interdipendenza tra l’infermità denominata “cardiopatia sclerotica” e la patologia pensionata. Inoltre, l’eventuale riconoscimento dell’interdipendenza tra la causa mortis e l’infermità pensionata non determinerebbe automaticamente il riconoscimento della 1ª ctg Tab.
A, né integrerebbe un aggravamento dell’infermità già oggetto di pensione, poiché le patologie respiratorie ricomprese in tale classifica risulterebbero di gravità ben superiore rispetto a quella accertata nel sig. SI sin dal 1998. Quanto alla domanda volta a ottenere il riconoscimento della pensione indiretta Tab. G in luogo della Tab. N SENT. 45/2026
(2° ctg), in relazione alla quale la sentenza impugnata avrebbe accolto la richiesta dell’Amministrazione di declaratoria di cessata materia del contendere, deve ritenersi insussistente il dedotto vizio di motivazione contraddittoria e/o meramente apparente, posto a fondamento della censura. Ribadisce infatti che l’istanza in sede amministrativa per ottenere il trattamento de quo è stata presentata il 20.4.2012 ed a seguito di tale richiesta è stata emessa dalla Ragioneria Territoriale di Viterbo la determinazione n. 17067 del 14.3.2013, con la quale – dopo l’acquisizione del parere medicolegale della CMV di Roma – è stata concessa alla sig.ra SI la pensione nella misura della Tab. G con decorrenza 1.5.2012, primo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza amministrativa. Ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 377/1999, invero, il trattamento pensionistico spettante alla vedova e agli orfani decorre dal giorno successivo alla morte del dante causa solo se la relativa domanda è stata presentata dalla vedova entro l’anno dalla morte del coniuge.
In riferimento all’ultimo motivo di appello, la condanna alle “spese di giudizio (RR nn. 65805 e 71156) liquidate in euro 800, oltre oneri accessori se spettanti”, il Ministero ricorda che, per la materia pensionistica di guerra, l’art. 158 c.g.c. richiama le disposizioni di cui all’art. 417-bis c.p.c. nonché quelle dell’art. 152-bis delle disposizioni di attuazione al c.p.c.. Quest’ultima disposizione, in particolare, stabilisce che, nella liquidazione delle spese di cui all’art.
91 c.p.c. in favore delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, SENT. 45/2026 comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, qualora esse siano assistite da propri dipendenti ai sensi dell’art. 417-bis c.p.c., trova applicazione il decreto adottato ai sensi dell’art. 9, comma 2, del d.l.
24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con una riduzione del venti per cento dell’importo complessivo ivi previsto, prevedendo espressamente, pertanto, la liquidazione dei compensi per l'attività difensiva svolta in giudizio. Ne consegue che anche nell’ipotesi in cui la Pubblica Amministrazione sia rappresentata e difesa in giudizio da propri dipendenti, essa ha comunque diritto al riconoscimento delle spese legali, secondo i criteri e i parametri normativamente stabiliti. In tal senso militerebbe anche la giurisprudenza di legittimità più recente.
All’udienza odierna, come da verbale in atti, sentite le parti presenti, l’avv. Massimo Silvestri, per gli appellanti, che ha ribadito oralmente alcune argomentazioni esposte nell’atto di gravame, e la dott.ssa LI NA per il Ministero appellato, che si è riportata alla memoria di costituzione, entrambi confermando le rispettive conclusioni già rassegnate, la causa è passata in decisione.
Rilevato in
DIRITTO
1.L’appello è fondato e merita accoglimento.
2. Con riferimento al ricorso originario (65805) del 12 maggio 2006, effettivamente risulta dalla documentazione versata in atti che il sig.
SI, nell’impugnare il decreto n.084386 RI-GE del 4.11.2003 SENT. 45/2026 del Ministero dell’Economia e Finanze, aveva chiesto la concessione della pensione di 1a ctg+ assegno superinvalidità E/F n.8 + cumulo di 5 a, in considerazione del complesso delle infermità pleuropolmonare e cardiocircolatoria, o, comunque, il trattamento pensionistico di privilegio di 1a ctg tab A vitalizia per aggravamento o comunque miglior classifica a decorrere dalla domanda inoltrata il 28.5.1998.
Orbene, soltanto con determinazione n.3417 del 9.3.2009, è stato riconosciuto, in via amministrativa, al sig. SI, medio tempore deceduto l’SI, il trattamento pensionistico di guerra di 2a ctg tab. A a decorrere dall’ 1.10.2006 a vita, e ciò sulla base del verbale della CMV di Roma del 21.11.2008. Avendo gli eredi (odierni appellanti) impugnato anche tale provvedimento con un nuovo ricorso (n.71156), il thema decidendum traslava sull’accertamento del diritto a conseguire la pensione indiretta di 1a ctg tab A +assegno di superinvalidità tabella E lett. F n.8 o quanto meno l’assegno di superinvalidità tabella E lettera G n. 4 anche per cumulo dell’infermità “cuore polmonare” con l’affezione polmonare già pensionata.
Con il terzo ricorso (n.71784), gli eredi odierni appellanti impugnavano la determinazione n. 16959 del 2.8.2010 con la quale era concesso il trattamento di reversibilità nella misura della Tabella N (2 ctg), chiedendo il riconoscimento della pensione indiretta di Tab.
G, precisando che l’interessata aveva presentato anche istanza amministrativa del 20.4.2012 accolta dalla Ragioneria Territoriale SENT. 45/2026 dello Stato di Viterbo con determinazione n.17067 in data 14.3.2013, riconoscendo la pensione nella predetta misura tab. G, con decorrenza dall’1.5.2012.
Riuniti per motivi di connessione soggettiva e oggettiva i giudizi nn.65805, 71156 e 71784 (ord. 296/2013), e acquisiti molteplici pareri medico-legali, il giudice territoriale con la prima sentenza n.
170/2017 accoglieva i ricorsi ma, stando alle considerazioni poste a base dell’annullamento per “motivazione apparente” con sentenza n.
260/2019 della Sezione I di appello di questa Corte, aderendo
“pedissequamente al parere, positivo, reso, esclusivamente in punto di interdipendenza tra l'infermità polmonare, già pensionata, e l'affezione cardiaca, dal Policlinico Umberto I di Roma, peraltro in presenza di tre pareri negativi, sul punto, del C.M.L. e dell'UML”. In accoglimento dell’appello incidentale promosso dalla vedova, poi, i giudici di seconde cure evidenziavano l’omessa pronuncia “sia sulla domanda avanzata dalla stessa nel giudizio volto ad ottenere la I categoria tab.
A per riconoscimento del nesso eziologico tra il complesso nosologico tra l'infermità già pensionata e ritenuta ascrivibile a II ctg. Tab. A, con assegno di superinvalidità N) e l'exitus del sig. SI, con violazione e mancata applicazione delle leggi sulla concessione dell'assegno di superinvalidità e sulla migliore classifica”.
3. Chiarita, nei termini di cui sopra, la complessità del thema decidendum, la sentenza n. 517/2022 emessa dal primo giudice, all’esito della regolare riassunzione, continua a presentare un’insanabile carenza motivazionale. L’oggetto dei tre ricorsi, infatti, SENT. 45/2026 non collima affatto con la “questione fondamentale affrontata in corso di causa” ossia, come si legge in sentenza, “quella dell’accertamento della sussistenza della interdipendenza tra l’infermità polmonare, già riconosciuta dipendente da fatti di guerra e ascritta alla ctg 2^ tab A a vita, e quella cardiaca, pure esistente sin dal 1998, riconosciuta dalla Commissione medica del Policlinico universitario, in difformità degli esiti negativi dei precedenti pareri medico-legali acquisiti nel corso del giudizio”. Dal corposo compendio documentale versato in atti, infatti, emerge con chiarezza che il ricorso originario si fondava sulla pretesa a conseguire un miglior trattamento pensionistico, sia per aggravamento sia per miglior classifica, con decorrenza sin dal 1998
(ossia sin dalla prima istanza amministrativa), e non solo sulla interdipendenza tra la patologia diagnosticata di natura cardiologica con quella già pensionata di natura pleurico-polmonare. Ove ciò non bastasse, la vedova e gli altri eredi (odierni appellanti) avevano impugnato il successivo riconoscimento della pensione privilegiata di 2° ctg. dall’1.10.2006, non solo per la decorrenza del detto trattamento ma anche per la miglior classifica e per l’aggravamento, in continuità con quanto sostenuto dal coniuge deceduto, anche in considerazione dell’incidenza che il complesso quadro patologico poteva aver spiegato sulla morte. Sul punto il primo giudice osserva che “la Commissione medica di Roma , nel parere reso nel 2012, ha riconosciuto soltanto la sussistenza del nesso di causalità tra la morte e la patologia pensionata “trattandosi di infermità con eziopatologia riconducibile alla malattia dell’apparato respiratorio di cui era SENT. 45/2026 sofferente..”, ai fini del riconoscimento della pensione indiretta della vedova, senza che da ciò derivi un aggravamento della infermità pensionata come tale meritevole di pensione di 1^ ctg, con assegno di superinvalidità, in favore del dante causa”. E, tuttavia, per motivare tale conclusioni, si legge in sentenza che “I pareri resi dai consulenti tecnici d’ufficio - come pure la CMV - non si sono espressi sull’interdipendenza dell’infermità “cardiopatia sclerotica” mentre l’affermazione della interdipendenza della causa mortis del soggetto dall’infermità pensionata (che può accadere anche nei casi di pensionati diretti con trattamento dalla 8^ alla 2^) non comporta il riconoscimento ipso facto della 1^ ctg tab A ovvero l’aggravamento dell’infermità già pensionata”. L’affermazione, valevole sicuramente in linea di principio, non appare, tuttavia, supportata da adeguata ratio decidendi né da uno scrutinio della documentazione medica acquisita né da una comparazione tra le posizioni probatorie assunte dalle parti del processo, sì da risultare, in definitiva, apodittica e meramente descrittiva, soprattutto in quanto sulla sola affermazione dell’Amministrazione, secondo cui “le patologie di natura respiratoria in essa incluse sono più gravi di quella riscontrata al sig. SI, già dal 1998, né ricorrono i presupposti di legge per il riconoscimento dell’assegno di super invalidità”.
Analogamente in punto di esclusione del nesso di interdipendenza il promo giudice osserva che l’unico parere favorevole espresso dal Policlinico “Umberto I” di Roma sarebbe basato sulla
“documentazione sanitaria del 2008 e 2009 e pertanto la valutazione SENT. 45/2026 si riferisce ad un periodo temporale successivo di dieci anni a quello oggetto del primo provvedimento” e ciò “in evidente violazione del principio affermato dalla giurisprudenza della Corte dei Conti, ed ora anche dal nuovo Codice di Giustizia Contabile, che le patologie sopravvenute e successive al provvedimento impugnato non possono essere prese in considerazione. A ciò aggiungasi che lo stesso consulente d’ufficio ammette che l’insorgenza della cardiopatia è dovuta a diverse e molteplici cause e tra queste, nel caso specifico del ricorrente, dalla certificazione succitata del 2008 e 2009 individua come “concausa” l’ipertensione polmonare, patologia quest’ultima che, oltretutto, non è inclusa tra le infermità già riconosciute dipendenti da c.s.g.”. Orbene, deve considerarsi che l’aggravamento registrato dai medici del presidio ospedaliero sulla base della documentazione del 2008-2009 non si pone in contrasto con il divieto di accertamento delle patologie interconnesse o dell’aggravamento in pendenza di lite, ai sensi dell’art. 21, comma 2, disp. att. c.g.c. (che disapplica l’art.
149 disp att. c.p.c. nel processo pensionistico dinanzi al giudice contabile) dal momento che tale aggravamento era stato oggetto di secondo ricorso proprio su iniziativa della vedova SI; in tale ottica, ogni determinazione di merito era sostanzialmente salvaguardata dalla riunione dei tre giudizi, con il progressivo ampliamento (a cerchi concentrici) dell’oggetto processuale. In ogni caso, l’esclusione del nesso di con-causalità a norma dell’art. 4 del T.U. n. 915/1978 avrebbe dovuto tener conto delle modifiche apportate con la legge 261/1991 alla fine della tabella B allegata al SENT. 45/2026 citato T.U., con l’aggiunta della lett. m) in base alla quale “Si presumono sempre interdipendenti con l'invalidità che ha dato diritto a pensione le infermità sorte successivamente nello stesso organo o apparato ovvero in organi o apparati cofunzionali; il danno anatomofunzionale deve essere valutato nel suo complesso”, come rilevato già dal giudice unico nella sentenza n. 170/2017.
4. Nello stesso solco argomentativo, neppure appare conforme alle risultanze probatorie la dichiarata “cessata materia del contendere”
rispetto al terzo ricorso, laddove gli odierni appellanti avevano chiesto, come sopra visto, il riconoscimento della pensione indiretta di Tab. G, poi effettivamente attribuita alla vedova con determinazione n.17067 in data 14.3.2013, con decorrenza dall’1.5.2012, laddove l’istante aveva chiesto la retrodatazione al momento del decesso del de cuius o comunque al 2010, oltre alla migliore categoria e ai relativi assegni accessori. In tale ottica, il provvedimento sopravvenuto non poteva essere satisfattivo della pretesa degli appellanti, posto che la cessazione della materia del contendere presuppone l’accordo delle parti (ex plurimis Cass. civ. n.
22446/2016).
Il motivo n.1 è quindi giuridicamente fondato e va accolto; resta assorbito il motivo n.2.
5. L’appello deve essere, pertanto, accolto e, per l’effetto la sentenza annullata ai sensi dell’art. 170, comma 4, c.g.c. con rimessione al giudice di primo grado, in diversa composizione, per il giudizio sul merito e la pronuncia sulle spese anche del grado di appello.
SENT. 45/2026
P.Q.M.
la Corte dei conti Sezione Seconda Centrale d’Appello, così definitivamente pronunciando, accoglie l’appello e, per l’effetto, annulla la sentenza e rimette al giudice di primo grado per il giudizio sul merito e la pronuncia sulle spese anche del grado di appello.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025.
L’Estensore
(dott.ssa Maria Cristina Razzano)
Il Presidente
(dott.ssa Daniela Acanfora)
Firmato digitalmente Firmato digitalmente Depositata in Segreteria il 3 MARZO 2026 Per il Dirigente (dott. Massimo Biagi)
Firmato digitalmente Il Funzionario Preposto
LU CO
DECRETO
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52, nei confronti delle parti private.
Il Presidente
(dott.ssa Daniela Acanfora)
Firmato digitalmente Depositata in Segreteria il 3 MARZO 2026 SENT. 45/2026 Per il Dirigente (dott. Massimo Biagi)
(Firmato digitalmente)
Il Funzionario Preposto
LU CO
In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno n. 196 in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
Roma, 3 MARZO 2026 Per il Dirigente (dott. Massimo Biagi)
(Firmato digitalmente)
Il Funzionario Preposto
LU CO