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Sentenza 20 aprile 2025
Sentenza 20 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 20/04/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2480/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2480/2024, promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. SPASSINO MASSIMILIANO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
03/06/1986;
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto pervenuto in data 06/12/2024).
OGGETTO: “Divorzio contenzioso Scioglimento del matrimonio”.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Le parti hanno concluso come da verbale di udienza 08/04/2025, come segue:
Per parte ricorrente “Piaccia al Tribunale Il. mo ogni contraria istanza, eccezione Pt_1
deduzione disattesa:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in LU, il 01.06.2013 e trascritto nei registri di questo comune, alla parte I, atto nr. 10, anno 2013.
2) Nulla altro disporsi avendo i coniugi definito, in sede di separazione o successivamente, ogni loro altro rapporto.”;
Per parte resistente , contumace: “/”. CP_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/11/2024 la parte ricorrente ha Parte_1 adìto l'intestato Tribunale al fine di ottenere il divorzio nei confronti della parte resistente
, matrimonio contratto in LU (VA) in data 01/06/2013, come Controparte_1
da relativo Atto di Matrimonio n. 10, parte I, serie /, dell'anno 2013; da tale unione non sono nati figli.
La parte ricorrente ha chiesto la pronuncia di scioglimento del vincolo civile, senza altre condizioni, rappresentando che le parti si sono separate in data 02/09/2019 avanti all'Ufficiale di
Stato Civile.
Attivato il contraddittorio, nessuno si è costituito per la parte resistente
[...]
. CP_1
All'esito della prima udienza di comparizione 08/04/2025, differita su istanza di parte ricorrente per consentire la corretta notifica alla parte resistente, la causa è stata rimessa direttamente al
Collegio per la decisione, trattandosi di mera pronuncia circa lo status divorzile, senza altre condizioni.
La causa è stata trattenuta in decisione al Collegio.
***********
pagina 2 di 4 Preliminarmente, attesa la regolarità e tempestività della notifica operata, deve dichiararsi la contumacia del resistente , non costituito e non comparso. Controparte_1
Nel merito, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile fra Parte_1
(C.F. , nata a [...] il [...], e
[...] C.F._1 [...]
(C.F. ), nato a [...] il [...], celebrato CP_1 C.F._2
in LU (VA) in data 01/06/2013, come da relativo Atto di Matrimonio n. 10, parte I, serie /, dell'anno 2013.
Ricorrono, infatti le condizioni ed i presupposti di legge.
Dal tenore degli atti introduttivi e degli altri atti di causa depositati nel corso del procedimento, nonché dal contegno delle parti, emerge chiara l'opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, e l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale fra essi.
Ricorre, pertanto, il presupposto di legge con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. B) della Legge citata, posto che la separazione personale dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dall'avvenuta comparizione degli stessi innanzi all'Ufficiale di Stato civile nel 2019 per la separazione personale.
La pronuncia avviene senza alcuna altra condizione, in difetto di domande in tal senso.
La natura della controversia, necessaria quanto alla pronuncia sullo status, senza altre condizioni, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti a norma dell'art. 92 co. 2 c.p.c., nella forma della dichiaraizone di irripetibilità delle spese di lite di parte ricorrente, attesa la contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
2) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile fra (C.F. Parte_1
, nata a [...] il [...], e C.F._1 [...]
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
pagina 3 di 4 celebrato in LU (VA) in data 01/06/2013, come da relativo Atto di Matrimonio n. 10, parte I, serie /, dell'anno 2013;
3) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza.
4) DICHIARA irripetibili le spese di lite di parte ricorrente.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 10/04/2025.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2480/2024, promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. SPASSINO MASSIMILIANO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
03/06/1986;
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto pervenuto in data 06/12/2024).
OGGETTO: “Divorzio contenzioso Scioglimento del matrimonio”.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Le parti hanno concluso come da verbale di udienza 08/04/2025, come segue:
Per parte ricorrente “Piaccia al Tribunale Il. mo ogni contraria istanza, eccezione Pt_1
deduzione disattesa:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in LU, il 01.06.2013 e trascritto nei registri di questo comune, alla parte I, atto nr. 10, anno 2013.
2) Nulla altro disporsi avendo i coniugi definito, in sede di separazione o successivamente, ogni loro altro rapporto.”;
Per parte resistente , contumace: “/”. CP_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/11/2024 la parte ricorrente ha Parte_1 adìto l'intestato Tribunale al fine di ottenere il divorzio nei confronti della parte resistente
, matrimonio contratto in LU (VA) in data 01/06/2013, come Controparte_1
da relativo Atto di Matrimonio n. 10, parte I, serie /, dell'anno 2013; da tale unione non sono nati figli.
La parte ricorrente ha chiesto la pronuncia di scioglimento del vincolo civile, senza altre condizioni, rappresentando che le parti si sono separate in data 02/09/2019 avanti all'Ufficiale di
Stato Civile.
Attivato il contraddittorio, nessuno si è costituito per la parte resistente
[...]
. CP_1
All'esito della prima udienza di comparizione 08/04/2025, differita su istanza di parte ricorrente per consentire la corretta notifica alla parte resistente, la causa è stata rimessa direttamente al
Collegio per la decisione, trattandosi di mera pronuncia circa lo status divorzile, senza altre condizioni.
La causa è stata trattenuta in decisione al Collegio.
***********
pagina 2 di 4 Preliminarmente, attesa la regolarità e tempestività della notifica operata, deve dichiararsi la contumacia del resistente , non costituito e non comparso. Controparte_1
Nel merito, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile fra Parte_1
(C.F. , nata a [...] il [...], e
[...] C.F._1 [...]
(C.F. ), nato a [...] il [...], celebrato CP_1 C.F._2
in LU (VA) in data 01/06/2013, come da relativo Atto di Matrimonio n. 10, parte I, serie /, dell'anno 2013.
Ricorrono, infatti le condizioni ed i presupposti di legge.
Dal tenore degli atti introduttivi e degli altri atti di causa depositati nel corso del procedimento, nonché dal contegno delle parti, emerge chiara l'opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, e l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale fra essi.
Ricorre, pertanto, il presupposto di legge con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. B) della Legge citata, posto che la separazione personale dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dall'avvenuta comparizione degli stessi innanzi all'Ufficiale di Stato civile nel 2019 per la separazione personale.
La pronuncia avviene senza alcuna altra condizione, in difetto di domande in tal senso.
La natura della controversia, necessaria quanto alla pronuncia sullo status, senza altre condizioni, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti a norma dell'art. 92 co. 2 c.p.c., nella forma della dichiaraizone di irripetibilità delle spese di lite di parte ricorrente, attesa la contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
2) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile fra (C.F. Parte_1
, nata a [...] il [...], e C.F._1 [...]
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
pagina 3 di 4 celebrato in LU (VA) in data 01/06/2013, come da relativo Atto di Matrimonio n. 10, parte I, serie /, dell'anno 2013;
3) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza.
4) DICHIARA irripetibili le spese di lite di parte ricorrente.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 10/04/2025.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
pagina 4 di 4