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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 16/07/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
n. 4231/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente
2) Dott. Aldo De Luca Giudice
3) Dott. Leonardo Papaleo Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 4231 R.G. dell'anno 2022, avente ad oggetto: azione di riduzione per lesione di legittima, vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Carlotta Parte_1
Pellegrini, presso il cui suo studio in Fragneto Monforte (Bn), alla via Umberto I n. 1, elettivamente domicilia
ATTORE
E
, c.f. , c.f. Controparte_1 C.F._1 CP_2
, c.f. , rappresentati C.F._2 Controparte_3 C.F._3
e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Tullio Molitierno, presso il cui studio in Piedimonte
Matese (Ce), al viale dei Pioppi n. 4, elettivamente domiciliano
CONVENUTI
Conclusioni: come da note scritte depositate in vista dell'udienza cartolare del 10.1.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
- Pagina 1 - conveniva in giudizio la germana , nonché i di lei figli, Parte_1 Controparte_1
e sostenendo: CP_2 Controparte_3
-che il 12.1.2012 era morto ab intestato in Benevento il di lui padre, , Persona_1 lasciando a sé superstite la moglie (con cui era in comunione legale dei beni), CP_4
e i due figli, (attore) e (convenuta);
[...] Parte_1 Controparte_1
-che al momento del decesso il patrimonio del de cuius era così composto:
• appartamento sito in TO (Na) alla piazza Volta (in Catasto al foglio 4, p.lla 239, sub 15);
• fabbricato sito in RR (Bn) alla contrada TA (in Catasto al foglio 20,
p.lla 789);
• vigneto sito in RR (Bn), alla contrada TA (in Catasto al foglio 20, p.lla
165);
• uliveto sito in RR (Bn), alla contrada TA (in Catasto al foglio 20, p.lla
382);
• autovettura Ford Fiesta tg AR640TN;
• libretto postale di deposito a risparmio n. 40425/000025089496 presso l'ufficio postale di
TO 1 (Na) cointestato col coniuge, dal quale, otto giorni dopo il decesso, erano stati prelevati € 64.700,00;
-che il 3.4.2021 decedeva in San AT IN (Bn) anche la madre dell'istante,
[...]
la quale, con testamento olografo del 15.7.2012, lasciava al convenuto CP_4
la quota in possesso dell'appartamento in TO (Na) alla piazza Volta, Controparte_3 alla convenuta la quota in possesso delle proprietà in RR (Bn) alla CP_2 contrada CU e alla convenuta i soldi liquidi;
Controparte_1
-che l'istante era stato, quindi, totalmente pretermesso, con lesione integrale della sua quota di riserva.
Chiedeva, quindi: accertarsi e dichiararsi che le disposizioni testamentarie di CP_4 erano lesive della quota di legittima e, per l'effetto, procedersi alla riduzione delle
[...] stesse;
all'esito, dichiararsi aperta la successione di e disporsi la Controparte_4 divisione giudiziale dell'eredità.
Si costituivano , e i quali contestavano Controparte_1 CP_2 Controparte_3
l'avverso dedotto e instavano per il rigetto della domanda.
- Pagina 2 - Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. ed espletata ctu per ricostruire l'asse ereditario, la causa veniva rinviata per conclusioni e riservata in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'individuazione degli eredi legittimari di . Controparte_4
nata a [...] il [...] e morta a San AT IN Controparte_4
(Bn) il 3.4.2021, ha lasciato a sé superstiti:
(figlio); Parte_1
(figlia). Controparte_1
Pertanto, ai sensi dell'art. 542, co. 2 c.c., ai figli erano riservati 2/3 del patrimonio, da dividere in parti uguali tra loro.
Sull'ammissibilità dell'azione di riduzione proposta da . Parte_1
L'azione di riduzione proposta dall'attore è ammissibile.
In primo luogo, vanno respinte le doglianze dei convenuti circa un'errata qualificazione della domanda in termini di nullità del testamento.
Difatti, in virtù del principio “iura novit curia” di cui all'art. 113, co. 1, c.p.c., il giudice ha il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti
(Cass. nn. 30607/2018, 513/2019), senza, quindi, uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti (Cass. n. 7322/2019).
Nella specie, nonostante nel libello introduttivo l'attore parli, a tratti, di nullità, è evidente, laddove egli discorre, invece, di inefficacia del testamento, come la domanda che egli ha inteso proporre sia di accertamento della lesione della quota di riserva e conseguente riduzione delle disposizioni lesive, come emerge, del resto, oltre che dal verbale di mediazione, anche dalle conclusioni della citazione, in cui chiede di dichiarare la lesione della quota di legittima e, pertanto, l'inefficacia del testamento.
In secondo luogo, deve evidenziarsi come non osta allo scrutinio della domanda il fatto che parte delle quote di cui si è disposto in testamento derivino dalla successione di
[...]
, lo scioglimento della cui comunione ereditaria è sub iudice presso il Tribunale di Per_1
Napoli Nord, dal momento che quella di riduzione è un'azione di accertamento costitutivo con finalità solamente di rendere inefficaci le disposizioni lesive, ponendosi un problema di
- Pagina 3 - concreta individuazione dei beni solamente, come si dirà in seguito, con lo scrutinio della domanda di divisione.
In terzo luogo, va rammentato che, sebbene il legittimario che agisca in riduzione abbia l'onere di indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata (Cass.
n. 1357/2017), ciò, tuttavia, non è a dirsi nel caso, come quello di specie, in cui il legittimario
è totalmente pretermesso, essendo oggettiva la lesione nei suoi confronti.
Difatti, il legittimario totalmente pretermesso non acquista la qualità di erede se non dopo il positivo esperimento dell'azione di riduzione e, pertanto, qualora il “de cuius” abbia disposto dell'intero asse ereditario a titolo universale, non opera la disposizione normativa di cui all'art. 564 cod. civ., la quale, tra le condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione, pone l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, salvo che la donazione o il legato sia stato fatto a coeredi (cfr., in tal senso ed “ex multis”, Cass. civ., sez. II, 1° aprile 1992, n.
3950; Cass. civ., sez. II, 9 dicembre 1995, n. 12632).
L'accertamento della lesione della quota legittima spettante ad e l'azione Parte_1 di riduzione da questi proposta.
Al fine di quantificare la lesione della quota legittima spettante all'attore, occorre procedere alla ricostituzione dell'asse ereditario di da valutare al momento Controparte_4 dell'apertura della successione.
Deve, pertanto, ai sensi dell'art. 556 c.c., determiarsi il relictum, costituito dai beni che appartenevano alla defunta al tempo della morte, detraendone i debiti, nonché alla riunione fittizia a tale massa dei beni di cui essa ha disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli artt. 747 e 750 c.c. (e, cioè, con riferimento al tempo di apertura della successione). Sull'asse così formato va calcolata la quota di cui la defunta poteva disporre.
Orbene, dall'esame della documentazione prodotta, nonché dagli accertamenti svolti dal c.t.u., si evince che il relictum è costituito da:
• fabbricato sito in TO (Na), alla via Alessandro Volta n. 36 (Cat., foglio 4, p.lla
239, sub 15, cat. A/2, piano 2, int. 6, scala A);
• fabbricato sito in RR (Bn), alla via CU NC (Cat., foglio 20, p.lla 789, cat. A/4, piano t);
• uliveto sito in RR (Bn), alla via CU NC (Cat., foglio 20, p.lla 382);
- Pagina 4 - • vigneto sito in RR (Bn), alla via CU NC (Cat., foglio 21, p.lla 165);
• libretto postale di deposito a risparmio n. 40425/000025089496 presso l'ufficio postale di
TO 1 (Na) con saldo pari ad € 4.330,53.
Non consta, invece, dagli atti di parte l'esistenza dell'autovettura Ford Fiesta tg AR640TN.
Ciò posto, va osservato che con testamento olografo, datato 15.7.2012, pubblicato dal notaio l'11.5.2021 e registrato il 17.5.2021 (n. 4355 Serie 1T), Persona_2 Controparte_4 si è così espressa: “Io sottoscritta, , nata a [...] il CP_4 CP_4
16.1.1930, nel pieno delle mie facoltà mentali e capace di intendere e di volere dispongo di lasciare in eredità a mio TE , nato a [...] il [...], la quota in mio Controparte_3 possesso dell'appartamento in TO, in piazza Alessandro Volta n. 12; a mia TE
, nata a [...] il [...], le quote in mio possesso delle proprietà in CP_2 contrada CU RR Benevento;
inoltre tutte le cifre in soldi a mia figlia
[...]
nata il [...]. TO. 15.7.2012 ”. CP_1
Ebbene, da tale documento può agevolmente desumersi la volontà del testatore di istituire eredi la figlia e i nipoti e CP_1 CP_3 CP_2
Non consta, invece, l'esistenza di debiti ereditari né di donazioni.
Orbene, il c.t.u., ing. , ha ricostruito il valore del relictum al momento di Persona_3 apertura della successione di (ovvero alla sua morte) con motivazione Controparte_4 corretta sul piano logico e tecnico, la quale ben può porsi a fondamento della presente decisione, perché immune da ogni rilievo critico (“quando il giudice di merito aderisce alla ctu non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni dell'adesione in quanto
l'accettazione di detto parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione”: cfr. Cass. nn. 28647/2013, 10222/2009, 3881/2006), non essendovi validi motivi per disattendere i risultati cui questi è giunto, né essendo pervenute osservazioni sul punto.
In particolare, con metodo sintetico-comparativo, egli ha stimato: il fabbricato sito in
TO (Na), alla via Alessandro Volta n. 36 (Cat., foglio 4, p.lla 239, sub 15, cat. A/2, piano 2, int. 6, scala A), € 160.958,00; il fabbricato sito in RR (Bn), alla via CU NC (Cat., foglio 20, p.lla 789, cat. A/4, piano t), € 24.688,60; l'uliveto sito in RR (Bn), alla via CU NC (Cat., foglio 20, p.lla 382), € 7.507,20; il vigneto sito in RR (Bn), alla via CU NC (Cat., foglio 21, p.lla 165), € 10.856,00. Inoltre, come detto, egli ha
- Pagina 5 - rinvenuto sull'unico rapporto bancario ancora in essere, ovvero il libretto postale di deposito a risparmio n. 40425/000025089496, un saldo pari ad € 4.330,53.
Sul punto vanno fatte le seguenti considerazioni.
Come dichiarato da entrambe le parti, i beni immobili erano, ai sensi dell'art. 177 c.c., in comunione legale tra i coniugi e , pertanto il valore Persona_1 Controparte_4 astrattamente attribuibile alla era pari alla metà di quello stimato per ciascun immobile CP_4 dal c.t.u.. Tuttavia, al momento della redazione del testamento la era titolare, oltre che CP_4 della propria quota, anche di quella derivatagli dalla successione del marito, deceduto ab intestato il 12.1.2012. Pertanto, a prescindere dalla concreta divisibilità dei beni di
[...]
nella procedura di divisione sotto giudizio presso il Tribunale di Napoli Nord, la Per_1
nel concorso con i due figli, era titolare, ai sensi dell'art. 581 c.c. (dovendo guardarsi CP_4 alle norme sulla successione legittima e non a quelle sulla lesione della riserva, non invocata in relazione all'eredità di ), di un terzo dell'eredità del marito, quindi a un Persona_1 terzo del 50% della quota del marito, ovvero al 16,66%.
Conseguentemente, sui beni immobili, la era titolare, e poteva disporre, del 66,66%, cioè CP_4 dei 2/3.
Discorso non dissimile vale per il libretto postale di risparmio n. 40425/000025089496, cointestato tra i due coniugi e il cui saldo rinvenuto dal c.t.u. è pari ad € 4.330,53 (irrilevanti, al riguardo, le doglianze dell'attore circa il fatto che dieci giorni dopo la morte del di lui padre sono stati prelevati, come documentato, € 64.700,00, poiché oggetto della presente domanda non è la successione ereditaria di , ben avendo potuto, a suo tempo, la Persona_1 CP_4 agire eventualmente per il recupero delle somme sottratte). Anche su tale importo, quindi, la era titolare, e poteva disporre, del 66,66%, cioè dei 2/3. CP_4
Il valore dell'asse ereditario di risultante dal solo relictum era pari, Controparte_4 quindi, ad € 138.879,664 (€ 107.294,603 + € 16.457,4208 + 5.004,29952 + 7.236,6096 +
2.886,7313), ovvero il 66,66%, cioè i 2/3, di 208.340,33 (€ 160.958,00 + € 24.688,60 + €
7.507,20 + € 10.856,00 + € 4.330,53).
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 542, co. 2 c.c., il valore della quota disponibile, pari a 1/3, era di € 46.293,2214; il valore della quota di riserva spettante ai figli della defunta, complessivamente pari ai 2/3 del patrimonio, era di € 92.586,4428 (€ 46.293,2214 ciascuno).
- Pagina 6 - Di conseguenza, non dovendo imputare ex art. 564, co. 2, c.c. alcuna Parte_1 donazione, ha subito una lesione pari all'intero valore della quota lui riservata, ovvero €
46.293,2214.
La riduzione delle disposizioni testamentarie.
Il testamento olografo, datato 15.7.2012, pubblicato dal notaio l'11.5.2021 e Persona_2 registrato il 17.5.2021 (n. 4355 Serie 1T), con cui la de cuius ha designato suoi eredi i convenuti, è, pertanto, parzialmente inefficace nei confronti dell'attore, poiché lesivo della sua quota di legittima.
Dette disposizioni testamentarie vanno, quindi, ridotte fino ad ottenere il valore necessario a integrare la quota di riserva, in omaggio al disposto dell'art. 554 c.c. secondo cui “Le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima.”
Prima conseguenza di ciò è che sui soldi liquidi attribuiti dalla de cuius alla convenuta
[...]
, il cui valore di cui la de cuius poteva disporre è € 2.886,7313 - cioè il 66,66% di € CP_1
4.330,53 -, l'attore ha diritto alla ricostituzione di una quota ereditaria di valore pari ad 1/3 del
66,66%, cioè pari al 22,22%, laddove la restante quota di 2/3 del 66,66%, cioè il 44,44%, è della convenuta mentre la rimanente quota del 33,33% è la quota Controparte_1 dell'eredità di da dividere tra e . Persona_1 Parte_1 Controparte_1
In ordine, poi, ai beni in RR attribuiti alla convenuta , il cui valore CP_2 totale di cui la de cuius poteva disporre è € 28.698,3299 (€ 16.457,4208 + € 5.004,29952 + €
7.236,6096) - cioè il 66,66% di € 43.051,20 (€ 24.688,60 + € 7.507,20 + € 10.856,00) -,
l'attore ha diritto alla ricostituzione di una quota ereditaria di valore pari ad 1/3 del 66,66%, cioè pari al 22,22%, laddove la restante quota di 2/3 del 66,66%, cioè il 44,44%, è della convenuta mentre la rimanente quota del 33,33% è la quota dell'eredità di CP_2
da dividere tra e . Persona_1 Parte_1 Controparte_1
In ordine, infine, al bene in TO attribuito al convenuto il cui valore Controparte_3 di cui la de cuius poteva disporre è € 107.294,603 - cioè il 66,66% di € 160.958,00 -, l'attore ha diritto alla ricostituzione di una quota ereditaria di valore pari ad 1/3 del 66,66%, cioè pari al 22,22%, laddove la restante quota di 2/3 del 66,66%, cioè il 44,44%, è del convenuto mentre la rimanente quota del 33,33% è la quota dell'eredità di Controparte_3 [...]
da dividere tra e . Per_1 Parte_1 Controparte_1
La rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo.
- Pagina 7 - La causa va rimessa sul ruolo istruttorio per procedersi alle operazioni divisionali, stante l'espressa domanda in tal senso contenuta in citazione, non prima, tuttavia, di avere verificato lo stato della procedura giudiziale di divisione dei beni dell'eredità di ai Persona_1 fini dell'eventuale sospensione ex art. 295 c.p.c..
Il governo delle spese processuali.
In ragione della natura non definitiva della presente sentenza, la liquidazione delle spese di lite, e la regolazione di quelle di ctu, avrà luogo con la pronuncia conclusiva del giudizio, conformemente a quanto previsto dal primo comma dell'art. 91 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. dichiara aperta la successione di nata a [...] il Controparte_4
16.1.1930 e morta a San AT IN (Bn) il 3.4.2021;
2. dichiara che la successione è interamente regolata dal testamento olografo, datato
15.7.2012, pubblicato dal notaio l'11.5.2021 e registrato il 17.5.2021 (n. 4355 Persona_2
Serie 1T);
3. accoglie la domanda di riduzione e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia relativa del testamento olografo, pubblicato dal notaio il 15.7.2012, nei limiti complessivi Persona_2 della quota di riserva del legittimario Parte_1
4. per l'effetto sub 3), dichiara caduti in comunione ereditaria pro indiviso i seguenti beni:
• saldo del deposito a risparmio n. 40425/000025089496 aperto presso l'ufficio postale di
TO 1 (Na);
• fabbricato sito in TO (Na), alla via Alessandro Volta n. 36 (Cat., foglio 4, p.lla
239, sub 15, cat. A/2, piano 2, int. 6, scala A);
• fabbricato sito in RR (Bn), alla via CU NC (Cat., foglio 20, p.lla 789, cat. A/4, piano t);
• uliveto sito in RR (Bn), alla via CU NC (Cat., foglio 20, p.lla 382);
• vigneto sito in RR (Bn), alla via CU NC (Cat., foglio 21, p.lla 165);
5. per l'effetto sub 3), dichiara comproprietari del saldo del deposito a risparmio n.
40425/000025089496 aperto presso l'ufficio postale di TO 1 (Na) l'attore
[...]
Parte_2 [...]
in misura pari al 22,22%, la convenuta in misura pari al 44,44%
[...] Controparte_1
e l'attore e la convenuta in misura pari al 33,33%; Parte_1 Controparte_1
6. per l'effetto sub 3), dichiara comproprietari del fabbricato sito in RR (Bn), alla via
CU NC (Cat., foglio 20, p.lla 789, cat. A/4, piano t), dell'uliveto sito in RR
(Bn), alla via CU NC (Cat., foglio 20, p.lla 382), nonché del vigneto sito in RR
(Bn), alla via CU NC (Cat., foglio 21, p.lla 165) l'attore in misura Parte_1 pari al 22,22%, la convenuta in misura pari al 44,44% e l'attore CP_2 [...]
e la convenuta in misura pari al 33,33%; Pt_1 Controparte_1
7. per l'effetto sub 3), dichiara comproprietari del fabbricato sito in TO (Na), alla via
Alessandro Volta n. 36 (Cat., foglio 4, p.lla 239, sub 15, cat. A/2, piano 2, int. 6, scala A)
l'attore in misura pari al 22,22%, il convenuto in misura Parte_1 Controparte_3 pari al 44,44% e l'attore e la convenuta in misura pari al Parte_1 Controparte_1
33,33%;
8. rimette la causa sul ruolo per l'ulteriore corso;
9. ordina la trascrizione della presente sentenza nei pubblici registri immobiliari;
10. spese al definitivo.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 12.5.2025.
IL GIUDICE EST.
Dott. Leonardo Papaleo
IL PRESIDENTE
Dott. Maria Ilaria Romano
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
- Pagina 9 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente
2) Dott. Aldo De Luca Giudice
3) Dott. Leonardo Papaleo Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 4231 R.G. dell'anno 2022, avente ad oggetto: azione di riduzione per lesione di legittima, vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Carlotta Parte_1
Pellegrini, presso il cui suo studio in Fragneto Monforte (Bn), alla via Umberto I n. 1, elettivamente domicilia
ATTORE
E
, c.f. , c.f. Controparte_1 C.F._1 CP_2
, c.f. , rappresentati C.F._2 Controparte_3 C.F._3
e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Tullio Molitierno, presso il cui studio in Piedimonte
Matese (Ce), al viale dei Pioppi n. 4, elettivamente domiciliano
CONVENUTI
Conclusioni: come da note scritte depositate in vista dell'udienza cartolare del 10.1.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
- Pagina 1 - conveniva in giudizio la germana , nonché i di lei figli, Parte_1 Controparte_1
e sostenendo: CP_2 Controparte_3
-che il 12.1.2012 era morto ab intestato in Benevento il di lui padre, , Persona_1 lasciando a sé superstite la moglie (con cui era in comunione legale dei beni), CP_4
e i due figli, (attore) e (convenuta);
[...] Parte_1 Controparte_1
-che al momento del decesso il patrimonio del de cuius era così composto:
• appartamento sito in TO (Na) alla piazza Volta (in Catasto al foglio 4, p.lla 239, sub 15);
• fabbricato sito in RR (Bn) alla contrada TA (in Catasto al foglio 20,
p.lla 789);
• vigneto sito in RR (Bn), alla contrada TA (in Catasto al foglio 20, p.lla
165);
• uliveto sito in RR (Bn), alla contrada TA (in Catasto al foglio 20, p.lla
382);
• autovettura Ford Fiesta tg AR640TN;
• libretto postale di deposito a risparmio n. 40425/000025089496 presso l'ufficio postale di
TO 1 (Na) cointestato col coniuge, dal quale, otto giorni dopo il decesso, erano stati prelevati € 64.700,00;
-che il 3.4.2021 decedeva in San AT IN (Bn) anche la madre dell'istante,
[...]
la quale, con testamento olografo del 15.7.2012, lasciava al convenuto CP_4
la quota in possesso dell'appartamento in TO (Na) alla piazza Volta, Controparte_3 alla convenuta la quota in possesso delle proprietà in RR (Bn) alla CP_2 contrada CU e alla convenuta i soldi liquidi;
Controparte_1
-che l'istante era stato, quindi, totalmente pretermesso, con lesione integrale della sua quota di riserva.
Chiedeva, quindi: accertarsi e dichiararsi che le disposizioni testamentarie di CP_4 erano lesive della quota di legittima e, per l'effetto, procedersi alla riduzione delle
[...] stesse;
all'esito, dichiararsi aperta la successione di e disporsi la Controparte_4 divisione giudiziale dell'eredità.
Si costituivano , e i quali contestavano Controparte_1 CP_2 Controparte_3
l'avverso dedotto e instavano per il rigetto della domanda.
- Pagina 2 - Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. ed espletata ctu per ricostruire l'asse ereditario, la causa veniva rinviata per conclusioni e riservata in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'individuazione degli eredi legittimari di . Controparte_4
nata a [...] il [...] e morta a San AT IN Controparte_4
(Bn) il 3.4.2021, ha lasciato a sé superstiti:
(figlio); Parte_1
(figlia). Controparte_1
Pertanto, ai sensi dell'art. 542, co. 2 c.c., ai figli erano riservati 2/3 del patrimonio, da dividere in parti uguali tra loro.
Sull'ammissibilità dell'azione di riduzione proposta da . Parte_1
L'azione di riduzione proposta dall'attore è ammissibile.
In primo luogo, vanno respinte le doglianze dei convenuti circa un'errata qualificazione della domanda in termini di nullità del testamento.
Difatti, in virtù del principio “iura novit curia” di cui all'art. 113, co. 1, c.p.c., il giudice ha il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti
(Cass. nn. 30607/2018, 513/2019), senza, quindi, uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti (Cass. n. 7322/2019).
Nella specie, nonostante nel libello introduttivo l'attore parli, a tratti, di nullità, è evidente, laddove egli discorre, invece, di inefficacia del testamento, come la domanda che egli ha inteso proporre sia di accertamento della lesione della quota di riserva e conseguente riduzione delle disposizioni lesive, come emerge, del resto, oltre che dal verbale di mediazione, anche dalle conclusioni della citazione, in cui chiede di dichiarare la lesione della quota di legittima e, pertanto, l'inefficacia del testamento.
In secondo luogo, deve evidenziarsi come non osta allo scrutinio della domanda il fatto che parte delle quote di cui si è disposto in testamento derivino dalla successione di
[...]
, lo scioglimento della cui comunione ereditaria è sub iudice presso il Tribunale di Per_1
Napoli Nord, dal momento che quella di riduzione è un'azione di accertamento costitutivo con finalità solamente di rendere inefficaci le disposizioni lesive, ponendosi un problema di
- Pagina 3 - concreta individuazione dei beni solamente, come si dirà in seguito, con lo scrutinio della domanda di divisione.
In terzo luogo, va rammentato che, sebbene il legittimario che agisca in riduzione abbia l'onere di indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata (Cass.
n. 1357/2017), ciò, tuttavia, non è a dirsi nel caso, come quello di specie, in cui il legittimario
è totalmente pretermesso, essendo oggettiva la lesione nei suoi confronti.
Difatti, il legittimario totalmente pretermesso non acquista la qualità di erede se non dopo il positivo esperimento dell'azione di riduzione e, pertanto, qualora il “de cuius” abbia disposto dell'intero asse ereditario a titolo universale, non opera la disposizione normativa di cui all'art. 564 cod. civ., la quale, tra le condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione, pone l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, salvo che la donazione o il legato sia stato fatto a coeredi (cfr., in tal senso ed “ex multis”, Cass. civ., sez. II, 1° aprile 1992, n.
3950; Cass. civ., sez. II, 9 dicembre 1995, n. 12632).
L'accertamento della lesione della quota legittima spettante ad e l'azione Parte_1 di riduzione da questi proposta.
Al fine di quantificare la lesione della quota legittima spettante all'attore, occorre procedere alla ricostituzione dell'asse ereditario di da valutare al momento Controparte_4 dell'apertura della successione.
Deve, pertanto, ai sensi dell'art. 556 c.c., determiarsi il relictum, costituito dai beni che appartenevano alla defunta al tempo della morte, detraendone i debiti, nonché alla riunione fittizia a tale massa dei beni di cui essa ha disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli artt. 747 e 750 c.c. (e, cioè, con riferimento al tempo di apertura della successione). Sull'asse così formato va calcolata la quota di cui la defunta poteva disporre.
Orbene, dall'esame della documentazione prodotta, nonché dagli accertamenti svolti dal c.t.u., si evince che il relictum è costituito da:
• fabbricato sito in TO (Na), alla via Alessandro Volta n. 36 (Cat., foglio 4, p.lla
239, sub 15, cat. A/2, piano 2, int. 6, scala A);
• fabbricato sito in RR (Bn), alla via CU NC (Cat., foglio 20, p.lla 789, cat. A/4, piano t);
• uliveto sito in RR (Bn), alla via CU NC (Cat., foglio 20, p.lla 382);
- Pagina 4 - • vigneto sito in RR (Bn), alla via CU NC (Cat., foglio 21, p.lla 165);
• libretto postale di deposito a risparmio n. 40425/000025089496 presso l'ufficio postale di
TO 1 (Na) con saldo pari ad € 4.330,53.
Non consta, invece, dagli atti di parte l'esistenza dell'autovettura Ford Fiesta tg AR640TN.
Ciò posto, va osservato che con testamento olografo, datato 15.7.2012, pubblicato dal notaio l'11.5.2021 e registrato il 17.5.2021 (n. 4355 Serie 1T), Persona_2 Controparte_4 si è così espressa: “Io sottoscritta, , nata a [...] il CP_4 CP_4
16.1.1930, nel pieno delle mie facoltà mentali e capace di intendere e di volere dispongo di lasciare in eredità a mio TE , nato a [...] il [...], la quota in mio Controparte_3 possesso dell'appartamento in TO, in piazza Alessandro Volta n. 12; a mia TE
, nata a [...] il [...], le quote in mio possesso delle proprietà in CP_2 contrada CU RR Benevento;
inoltre tutte le cifre in soldi a mia figlia
[...]
nata il [...]. TO. 15.7.2012 ”. CP_1
Ebbene, da tale documento può agevolmente desumersi la volontà del testatore di istituire eredi la figlia e i nipoti e CP_1 CP_3 CP_2
Non consta, invece, l'esistenza di debiti ereditari né di donazioni.
Orbene, il c.t.u., ing. , ha ricostruito il valore del relictum al momento di Persona_3 apertura della successione di (ovvero alla sua morte) con motivazione Controparte_4 corretta sul piano logico e tecnico, la quale ben può porsi a fondamento della presente decisione, perché immune da ogni rilievo critico (“quando il giudice di merito aderisce alla ctu non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni dell'adesione in quanto
l'accettazione di detto parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione”: cfr. Cass. nn. 28647/2013, 10222/2009, 3881/2006), non essendovi validi motivi per disattendere i risultati cui questi è giunto, né essendo pervenute osservazioni sul punto.
In particolare, con metodo sintetico-comparativo, egli ha stimato: il fabbricato sito in
TO (Na), alla via Alessandro Volta n. 36 (Cat., foglio 4, p.lla 239, sub 15, cat. A/2, piano 2, int. 6, scala A), € 160.958,00; il fabbricato sito in RR (Bn), alla via CU NC (Cat., foglio 20, p.lla 789, cat. A/4, piano t), € 24.688,60; l'uliveto sito in RR (Bn), alla via CU NC (Cat., foglio 20, p.lla 382), € 7.507,20; il vigneto sito in RR (Bn), alla via CU NC (Cat., foglio 21, p.lla 165), € 10.856,00. Inoltre, come detto, egli ha
- Pagina 5 - rinvenuto sull'unico rapporto bancario ancora in essere, ovvero il libretto postale di deposito a risparmio n. 40425/000025089496, un saldo pari ad € 4.330,53.
Sul punto vanno fatte le seguenti considerazioni.
Come dichiarato da entrambe le parti, i beni immobili erano, ai sensi dell'art. 177 c.c., in comunione legale tra i coniugi e , pertanto il valore Persona_1 Controparte_4 astrattamente attribuibile alla era pari alla metà di quello stimato per ciascun immobile CP_4 dal c.t.u.. Tuttavia, al momento della redazione del testamento la era titolare, oltre che CP_4 della propria quota, anche di quella derivatagli dalla successione del marito, deceduto ab intestato il 12.1.2012. Pertanto, a prescindere dalla concreta divisibilità dei beni di
[...]
nella procedura di divisione sotto giudizio presso il Tribunale di Napoli Nord, la Per_1
nel concorso con i due figli, era titolare, ai sensi dell'art. 581 c.c. (dovendo guardarsi CP_4 alle norme sulla successione legittima e non a quelle sulla lesione della riserva, non invocata in relazione all'eredità di ), di un terzo dell'eredità del marito, quindi a un Persona_1 terzo del 50% della quota del marito, ovvero al 16,66%.
Conseguentemente, sui beni immobili, la era titolare, e poteva disporre, del 66,66%, cioè CP_4 dei 2/3.
Discorso non dissimile vale per il libretto postale di risparmio n. 40425/000025089496, cointestato tra i due coniugi e il cui saldo rinvenuto dal c.t.u. è pari ad € 4.330,53 (irrilevanti, al riguardo, le doglianze dell'attore circa il fatto che dieci giorni dopo la morte del di lui padre sono stati prelevati, come documentato, € 64.700,00, poiché oggetto della presente domanda non è la successione ereditaria di , ben avendo potuto, a suo tempo, la Persona_1 CP_4 agire eventualmente per il recupero delle somme sottratte). Anche su tale importo, quindi, la era titolare, e poteva disporre, del 66,66%, cioè dei 2/3. CP_4
Il valore dell'asse ereditario di risultante dal solo relictum era pari, Controparte_4 quindi, ad € 138.879,664 (€ 107.294,603 + € 16.457,4208 + 5.004,29952 + 7.236,6096 +
2.886,7313), ovvero il 66,66%, cioè i 2/3, di 208.340,33 (€ 160.958,00 + € 24.688,60 + €
7.507,20 + € 10.856,00 + € 4.330,53).
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 542, co. 2 c.c., il valore della quota disponibile, pari a 1/3, era di € 46.293,2214; il valore della quota di riserva spettante ai figli della defunta, complessivamente pari ai 2/3 del patrimonio, era di € 92.586,4428 (€ 46.293,2214 ciascuno).
- Pagina 6 - Di conseguenza, non dovendo imputare ex art. 564, co. 2, c.c. alcuna Parte_1 donazione, ha subito una lesione pari all'intero valore della quota lui riservata, ovvero €
46.293,2214.
La riduzione delle disposizioni testamentarie.
Il testamento olografo, datato 15.7.2012, pubblicato dal notaio l'11.5.2021 e Persona_2 registrato il 17.5.2021 (n. 4355 Serie 1T), con cui la de cuius ha designato suoi eredi i convenuti, è, pertanto, parzialmente inefficace nei confronti dell'attore, poiché lesivo della sua quota di legittima.
Dette disposizioni testamentarie vanno, quindi, ridotte fino ad ottenere il valore necessario a integrare la quota di riserva, in omaggio al disposto dell'art. 554 c.c. secondo cui “Le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima.”
Prima conseguenza di ciò è che sui soldi liquidi attribuiti dalla de cuius alla convenuta
[...]
, il cui valore di cui la de cuius poteva disporre è € 2.886,7313 - cioè il 66,66% di € CP_1
4.330,53 -, l'attore ha diritto alla ricostituzione di una quota ereditaria di valore pari ad 1/3 del
66,66%, cioè pari al 22,22%, laddove la restante quota di 2/3 del 66,66%, cioè il 44,44%, è della convenuta mentre la rimanente quota del 33,33% è la quota Controparte_1 dell'eredità di da dividere tra e . Persona_1 Parte_1 Controparte_1
In ordine, poi, ai beni in RR attribuiti alla convenuta , il cui valore CP_2 totale di cui la de cuius poteva disporre è € 28.698,3299 (€ 16.457,4208 + € 5.004,29952 + €
7.236,6096) - cioè il 66,66% di € 43.051,20 (€ 24.688,60 + € 7.507,20 + € 10.856,00) -,
l'attore ha diritto alla ricostituzione di una quota ereditaria di valore pari ad 1/3 del 66,66%, cioè pari al 22,22%, laddove la restante quota di 2/3 del 66,66%, cioè il 44,44%, è della convenuta mentre la rimanente quota del 33,33% è la quota dell'eredità di CP_2
da dividere tra e . Persona_1 Parte_1 Controparte_1
In ordine, infine, al bene in TO attribuito al convenuto il cui valore Controparte_3 di cui la de cuius poteva disporre è € 107.294,603 - cioè il 66,66% di € 160.958,00 -, l'attore ha diritto alla ricostituzione di una quota ereditaria di valore pari ad 1/3 del 66,66%, cioè pari al 22,22%, laddove la restante quota di 2/3 del 66,66%, cioè il 44,44%, è del convenuto mentre la rimanente quota del 33,33% è la quota dell'eredità di Controparte_3 [...]
da dividere tra e . Per_1 Parte_1 Controparte_1
La rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo.
- Pagina 7 - La causa va rimessa sul ruolo istruttorio per procedersi alle operazioni divisionali, stante l'espressa domanda in tal senso contenuta in citazione, non prima, tuttavia, di avere verificato lo stato della procedura giudiziale di divisione dei beni dell'eredità di ai Persona_1 fini dell'eventuale sospensione ex art. 295 c.p.c..
Il governo delle spese processuali.
In ragione della natura non definitiva della presente sentenza, la liquidazione delle spese di lite, e la regolazione di quelle di ctu, avrà luogo con la pronuncia conclusiva del giudizio, conformemente a quanto previsto dal primo comma dell'art. 91 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. dichiara aperta la successione di nata a [...] il Controparte_4
16.1.1930 e morta a San AT IN (Bn) il 3.4.2021;
2. dichiara che la successione è interamente regolata dal testamento olografo, datato
15.7.2012, pubblicato dal notaio l'11.5.2021 e registrato il 17.5.2021 (n. 4355 Persona_2
Serie 1T);
3. accoglie la domanda di riduzione e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia relativa del testamento olografo, pubblicato dal notaio il 15.7.2012, nei limiti complessivi Persona_2 della quota di riserva del legittimario Parte_1
4. per l'effetto sub 3), dichiara caduti in comunione ereditaria pro indiviso i seguenti beni:
• saldo del deposito a risparmio n. 40425/000025089496 aperto presso l'ufficio postale di
TO 1 (Na);
• fabbricato sito in TO (Na), alla via Alessandro Volta n. 36 (Cat., foglio 4, p.lla
239, sub 15, cat. A/2, piano 2, int. 6, scala A);
• fabbricato sito in RR (Bn), alla via CU NC (Cat., foglio 20, p.lla 789, cat. A/4, piano t);
• uliveto sito in RR (Bn), alla via CU NC (Cat., foglio 20, p.lla 382);
• vigneto sito in RR (Bn), alla via CU NC (Cat., foglio 21, p.lla 165);
5. per l'effetto sub 3), dichiara comproprietari del saldo del deposito a risparmio n.
40425/000025089496 aperto presso l'ufficio postale di TO 1 (Na) l'attore
[...]
Parte_2 [...]
in misura pari al 22,22%, la convenuta in misura pari al 44,44%
[...] Controparte_1
e l'attore e la convenuta in misura pari al 33,33%; Parte_1 Controparte_1
6. per l'effetto sub 3), dichiara comproprietari del fabbricato sito in RR (Bn), alla via
CU NC (Cat., foglio 20, p.lla 789, cat. A/4, piano t), dell'uliveto sito in RR
(Bn), alla via CU NC (Cat., foglio 20, p.lla 382), nonché del vigneto sito in RR
(Bn), alla via CU NC (Cat., foglio 21, p.lla 165) l'attore in misura Parte_1 pari al 22,22%, la convenuta in misura pari al 44,44% e l'attore CP_2 [...]
e la convenuta in misura pari al 33,33%; Pt_1 Controparte_1
7. per l'effetto sub 3), dichiara comproprietari del fabbricato sito in TO (Na), alla via
Alessandro Volta n. 36 (Cat., foglio 4, p.lla 239, sub 15, cat. A/2, piano 2, int. 6, scala A)
l'attore in misura pari al 22,22%, il convenuto in misura Parte_1 Controparte_3 pari al 44,44% e l'attore e la convenuta in misura pari al Parte_1 Controparte_1
33,33%;
8. rimette la causa sul ruolo per l'ulteriore corso;
9. ordina la trascrizione della presente sentenza nei pubblici registri immobiliari;
10. spese al definitivo.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 12.5.2025.
IL GIUDICE EST.
Dott. Leonardo Papaleo
IL PRESIDENTE
Dott. Maria Ilaria Romano
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
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