Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 14/01/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TR IB UNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato, dr.ssa Beatrice Notarnicola, nella causa iscritta al n.
7117/2023 R. G. Aff. Cont. Lavoro, all'esito della trattazione ex art. 127 ter cpc, in data 14/01/2025, ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa
T R A
Parte_1
Avv. DRAICCHIO FILOMENA
ricorrente
E
Controparte_1
Avv. LORUSSO LUIGI resistente
Oggetto: Assegno - pensione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/08/2023 proponeva Parte_1 opposizione ex art. 445 bis co. 6 cpc avverso le conclusioni rese dal C.T.U. nel proc. n.
26472022 e, in dissenso delle stesse, chiedeva che fosse accertato che aveva diritto a assegno/pensione di invalidità civile dalla domanda amministrativa del 31.7.2020, con condanna dell' a pagare la prestazione con i ratei e gli accessori e con vittoria di CP_2 spese.
Parte convenuta resisteva, instando per il rigetto dell'avverso ricorso.
Verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
In via preliminare, va precisato che per la struttura dell'odierno procedimento, quale mera fase oppositiva della prima fase ex art. 445 bis I co., è limitata all'accertamento dei requisiti medici e non può avere ad oggetto la condanna a costituire e corrispondere la prestazione.
Va poi rilevato l'iter particolare che la causa, già assegnato ad altro Giudice, ha subito, oggetto comunque di regolarizzazione a seguito delle disposizioni per l'integrale esercizio del contraddittorio e della difesa (v. verbali e provvedimenti di questo G.L.).
Tanto premesso, la domanda è fondata.
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ha presentato le seguenti Pag. 3 di 6 Pag. 4 di 6 Pag. 5 di 6 Spese di lite e di CTU sono a carico dell' , secondo soccombenza. CP_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di con ricorso depositato il 08/08/2023, nella causa iscritta al n. CP_2
7117/2023 R.G.A.C. – respinta ogni altra istanza - così provvede:
1. dichiara che parte ricorrente è invalido all'85% dalla domanda amministrativa al 30.5.2023 ed è inabile civile al 100% dal 30.5.2023;
2. condanna l' in Controparte_3 persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare le spese di lite, liquidate in
E. 3.865,50 per le due fasi, in distrazione;
3. pone a carico dell' le spese di CTU. CP_2
Foggia, 14/01/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Notarnicola
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