Art. 3.
I contributi di cui all'articolo 2 sono dovuti, con le limitazioni e le esclusioni previste nel presente articolo, dai datori di lavoro appresso indicati per i dipendenti con mansioni di dirigenti ed impiegati tecnici ed amministrativi, di concetto e di ordine, anche se assunti con periodo di prova o di tirocinio:
a) gli imprenditori, siano essi singoli o associati, o societa', Consorzi ed Enti che esercitano attivita' agricola o attivita' connesse, i proprietari di fondi affittati e, in tutti i casi, i datori di lavoro ai quali siano applicabili le norme sugli assegni familiari in agricoltura;
b) gli Istituti, gli Enti e le Associazioni che hanno il line di attuare o di promuovere in qualsiasi modo la difesa, il miglioramento e l'incremento della produzione agricola, ai quali non siano applicabili le disposizioni di cui all' articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, numero 1304 ;
c) i Consorzi di miglioramento fondiario e i Consorzi di irrigazione;
d) i Consorzi di bonifica, con esclusione dei contributi afferenti all'assicurazione contro le malattie e al fondo di accantonamento dell'indennita' di anzianita';
e) le aziende esercenti concessioni di tabacco e i frantoi di olive per i soli dipendenti con mansioni di impiegati tecnici ed amministrativi, di concetto e di ordine;
f) gli Enti di diritto pubblico, limitatamente alle imprese od aziende agricole da essi esercitate.
L'assunzione di dipendenti con le mansioni indicate nel precedente comma deve essere denunciata dai datori di lavoro all'Ente entro il
quindicesimo giorno dalla data di assunzione dei dipendenti medesimi.
La denuncia deve contenere le generalita' complete del dipendente,
la descrizione particolareggiata delle mansioni dallo stesso esplicate e la indicazione della retribuzione spettantegli.
Le variazioni, che volta a volta intervengano nelle mansioni esplicate dai dipendenti impiegati, come pure nelle retribuzioni, debbono essere denunciate all'Ente entro un mese dalla data in cui le variazioni stesse si sono verificate.(1) ((2)) ------------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 15 giugno 1984, n. 240 , ha disposto (con l'art. 6) che "In deroga all' articolo 3 della legge 29 novembre 1962, n. 1655 , gli adempimenti contributivi per il personale con qualifica di dirigente vengono validamente effettuati a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 967 ." -------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 30 dicembre 1987, n. 536 , convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1988, n. 48 , ha disposto (con l'art.6, comma 25) che " In materia di assicurazione contro gli infortuni degli impiegati e dirigenti agricoli, le norme della legge 29 novembre 1962, n. 1655 , e successive modificazioni e integrazioni, devono interpretarsi nel senso che tutti i soggetti di cui all'articolo 3 della predetta legge sono assicurati in via esclusiva all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura anche se addetti o sovrastanti a lavori manuali."
I contributi di cui all'articolo 2 sono dovuti, con le limitazioni e le esclusioni previste nel presente articolo, dai datori di lavoro appresso indicati per i dipendenti con mansioni di dirigenti ed impiegati tecnici ed amministrativi, di concetto e di ordine, anche se assunti con periodo di prova o di tirocinio:
a) gli imprenditori, siano essi singoli o associati, o societa', Consorzi ed Enti che esercitano attivita' agricola o attivita' connesse, i proprietari di fondi affittati e, in tutti i casi, i datori di lavoro ai quali siano applicabili le norme sugli assegni familiari in agricoltura;
b) gli Istituti, gli Enti e le Associazioni che hanno il line di attuare o di promuovere in qualsiasi modo la difesa, il miglioramento e l'incremento della produzione agricola, ai quali non siano applicabili le disposizioni di cui all' articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, numero 1304 ;
c) i Consorzi di miglioramento fondiario e i Consorzi di irrigazione;
d) i Consorzi di bonifica, con esclusione dei contributi afferenti all'assicurazione contro le malattie e al fondo di accantonamento dell'indennita' di anzianita';
e) le aziende esercenti concessioni di tabacco e i frantoi di olive per i soli dipendenti con mansioni di impiegati tecnici ed amministrativi, di concetto e di ordine;
f) gli Enti di diritto pubblico, limitatamente alle imprese od aziende agricole da essi esercitate.
L'assunzione di dipendenti con le mansioni indicate nel precedente comma deve essere denunciata dai datori di lavoro all'Ente entro il
quindicesimo giorno dalla data di assunzione dei dipendenti medesimi.
La denuncia deve contenere le generalita' complete del dipendente,
la descrizione particolareggiata delle mansioni dallo stesso esplicate e la indicazione della retribuzione spettantegli.
Le variazioni, che volta a volta intervengano nelle mansioni esplicate dai dipendenti impiegati, come pure nelle retribuzioni, debbono essere denunciate all'Ente entro un mese dalla data in cui le variazioni stesse si sono verificate.(1) ((2)) ------------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 15 giugno 1984, n. 240 , ha disposto (con l'art. 6) che "In deroga all' articolo 3 della legge 29 novembre 1962, n. 1655 , gli adempimenti contributivi per il personale con qualifica di dirigente vengono validamente effettuati a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 967 ." -------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 30 dicembre 1987, n. 536 , convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1988, n. 48 , ha disposto (con l'art.6, comma 25) che " In materia di assicurazione contro gli infortuni degli impiegati e dirigenti agricoli, le norme della legge 29 novembre 1962, n. 1655 , e successive modificazioni e integrazioni, devono interpretarsi nel senso che tutti i soggetti di cui all'articolo 3 della predetta legge sono assicurati in via esclusiva all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura anche se addetti o sovrastanti a lavori manuali."