Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 18/02/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
Procedimento n. 527/2023 R.G.
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Ancona, riunita nelle persone dei magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente Relatore
Dott. Anna Bora Consigliere
Dott. Paola Mureddu Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 527 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(C.F. , Parte_2 CodiceFiscale_2 Parte_3
(C.F. ), ed
[...] CodiceFiscale_3 Parte_4
(C.F. , rappresentati e difesi dall'Avv. Federico Vecchiola CodiceFiscale_4
del foro di Fermo (C.F. ; fax 0734/637112; pec: C.F._5
, presso il quale elegge domicilio in Porto San Email_1
Giorgio (FM), Via Fratelli Rosselli, 37, giusta delega in calce al presente atto, con espressa istanza di ricevere comunicazioni e notificazioni presso l'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato;
1
CONTRO
(c.f. ) e (c.f. CP_1 C.F._6 Controparte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Daniela Lattanzi (c.f. C.F._7
) del foro di Fermo, con domicilio eletto presso lo studio di C.F._8
questi sito in Fermo alla via Recanti n. 8, in virtù di procura rilasciata in atti. Il difensore dichiara, ai sensi dell'art. 136 c.p.c., di voler ricevere ogni comunicazione relativa al procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
- APPELLATI -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 394/2023 del Tribunale di Fermo pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pubblicata in data 17.5.2023 e notificata in data 22.5.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adito rigettata ogni contraria istanza, per i titoli ed i motivi di cui in narrativa, ritenuta l'ammissibilità del gravame, in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto e nella separata depositanda istanza;
in via principale
e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello
e, per l'effetto, in riforma integrale dell'impugnata sentenza n. 394/2023 emessa dal Tribunale di Fermo: - condannare i convenuti al ripristino dello stato dei luoghi alla situazione antecedente alla realizzazione delle opere di sterro
2 eseguite sul loro terreno, mediante rinterro o creazione di un muretto di sostegno a ridosso della recinzione e alla modifica Controparte_3
dell'attuale regimentazione delle acque chiare mediante realizzazione di fossetto ad adeguata distanza dal confine;
- rigettare la domanda riconvenzionale
spiegata dai convenuti siccome infondata in fatto ed in diritto;
- rigettare la domanda di condanna per lite temeraria avanzata dai convenuti siccome infondata in fatto ed in diritto;
- con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio tramite sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge o, in subordine, con loro compensazione.”
Per gli appellati: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello, qui integralmente
riproposte e trascritte tutte le eccezioni in fatto e diritto sollevate nel precedente giudizio, respinta ogni contraria istanza, domanda o eccezione: - nel merito: rigettare integralmente l'appello proposto, siccome infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni dedotte nelle premesse e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata n 394/2023 emessa in data 17.05.2023 dal Tribunale di Fermo nel procedimento RG n. 775/2020, con la condanna alle
spese e competenze del grado.”
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Fermo, con la sentenza n. 394/2023 pubblicata in data 15.5.2023, respingeva la domanda avanzata da Parte_1 [...]
ed volta al Parte_2 Parte_3 Parte_4
ripristino dello stato dei luoghi antecedente alle operazioni di livellamento del terreno eseguite da in parziale accoglimento della domanda CP_1
riconvenzionale proposta da e condannava gli CP_1 Controparte_2
3 attori alla demolizione degli “accessori” realizzati a confine con la proprietà dei convenuti (sul lato ovest e sul lato nord dell'edificio di civile abitazione, di proprietà degli attori, sito in Monte Urano, via Piave, individuato al NCEU di detto comune al foglio 9, particella 364) in quanto abusivi e costruiti in violazione delle norme sulle distanze.
Condannava altresì gli attori al risarcimento del danno in favore dei convenuti, determinato in 20.000,00 €.
Il Tribunale, in particolare, riteneva infondata la tesi attorea, secondo cui il nel biennio 2018-2019, aveva asportato grandi quantità di terreno per CP_1
eseguire lavori di livellamento sulla sua proprietà, asportazioni a seguito delle quali sarebbero rimaste prive di copertura le fondazioni che reggevano il muretto di recinzione fra le proprietà confinanti, sì da esporre il marciapiede e gli edifici degli attori ad una più violenta azione di erosione degli agenti atmosferici, con creazione di lesioni e pregiudizio della stabilità strutturale dell'immobile di proprietà degli attori stessi.
Il primo giudice non riteneva provate le asportazioni del terreno ascritte al evidenziando che, come desumibile dall'espletata ctu, la sopravvenuta CP_1
precarietà del muretto di recinzione era piuttosto ascrivibile al processo di decadimento del materiale impiegato per la costruzione. Non si rilevavano neppure i difetti di stabilità dell'immobile dedotti dagli attori, quali conseguenza dei lavori del convenuto.
Il giudice di prime cure riteneva invece parzialmente fondata la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno spiegata dai convenuti, riconoscendo il carattere abusivo dei fabbricati (“accessori”) eretti a ridosso della facciata
4 ovest e nord dell'immobile degli attori, in quanto realizzati in violazione della disciplina in materia di distanze ed in assenza di conformità urbanistica e strutturale.
Il Tribunale accoglieva infine la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. a carico degli attori, avendo l'espletata istruttoria accertato la colpa grave di questi utlimi, i quali avevano costruito dei manufatti senza alcun titolo abilitativo ed in violazione delle regole tecnico- urbanistiche, con causazione di danni alla proprietà dei convenuti.
Avverso detta sentenza propongono appello Parte_1 [...]
ed lamentando Parte_2 Parte_3 Parte_4
l'errata valutazione delle prove ed in particolare dell'espletata ctu ed il vizio di ultrapetizione.
Gli appellanti censurano infine sia la condanna ex art. 96 c.p.c. che il capo relativo alla regolazione delle spese di lite.
Si costituiscono e i quali deducono, CP_1 Controparte_2
preliminarmente, l' inammissibilità del gravame, ai sensi degli artt. 342 e 434
c.p.c., e chiedono, nel merito, il rigetto dell'impugnazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Deve anzitutto disattendersi l'eccezione di inammissibilità del gravame, ex artt.
342 e 434 c.p.c., considerato il sufficiente grado di specificità delle censure formulate con i motivi di impugnazione.
Ciò posto, con il primo motivo di appello, gli appellanti censurano l'iter logico - giuridico della motivazione, denunciano l'errata valutazione delle prove e lamentano il mancato accoglimento della domanda di rimessione in pristino.
5 Ad avviso degli appellanti, la documentazione fotografica prodotta dimostrerebbe l'avvenuto sbancamento del terreno e la variazione del livello rispetto al passato da parte degli appellati, rilevandosi una maggiore altezza del muretto e l'asportazione delle relative fondamenta, circostanze confermate dalle dichiarazioni della teste Tes_1
Il motivo è infondato.
Dalla documentazione fotografica prodotta non è dato evincere alcuno sbancamento, rilevandosi piuttosto la mera asportazione della vegetazione insistente in precedenza sulla fondamenta de muretto, opera di rimozione peraltro neppure databile con precisione.
A tal riguardo, del tutto inconferenti risultano le foto di cui agli allegati 5) e 6) del fascicolo degli appellanti, in quanto molto più risalenti nel tempo rispetto agli eventi che avrebbero cagionato il danno lamentato dagli attori.
L'esame di tali foto non permette in ogni caso di constatare con esattezza a quale livello fosse posto il terreno degli appellati rispetto al muretto, dal momento che le fondamenta dello stesso risultavano integralmente ricoperte da vegetazione.
Parimenti inconferenti risultano poi le foto di cui all'all. 4) del fascicolo degli appellanti, che ritraggono un tubo che, nella prospettazione degli appellanti, sarebbe stato utilizzato per erodere il terreno sottostante il muretto divisorio, compromettendo la stabilità della proprietà degli attori.
Non vi è invero alcuna prova di quanto allegato dagli appellanti, apparendo del tutto plausibile che detto tubo venisse utilizzato per innaffiare gli ortaggi, pure presenti nelle foto di cui all'all. 4.
6 Venendo alle prove testimoniali, la deposizione della teste appare Tes_1
valutativa e del tutto generica nella parte in cui asserisce l'avvenuto abbassamento del piano del terreno degli appellati, poiché non indica elementi certi né per quanto riguarda l'entità di tale abbassamento, né del periodo in cui esso si sarebbe verificato (cfr. cap. 5, ud. del 13.4.2023 “la situazione era cambiata: a un certo punto il muro si vedeva di più, fra i 30 ed i 50 cm.”).
Da tali dichiarazioni non è neppure consentito evincere l' effettuazione di lavori di scavo e sbancamento da parte degli appellati (cfr. cap. 5, ud. del 13.4.2023
“non ho visto fare lavori di sterro.”; cfr. cap. 19, ud. del 13.4.2023 “ho visto solo che ora la terra è più bassa ma non ho visto fare uno scavo.”).
Né risulta essersi verificata alcuna compromissione strutturale dell'immobile degli attori a seguito dei lavori asseritamente realizzati dal nella sua CP_1
proprietà.
Il Ctu ha al riguardo rilevato che “…non sono presenti sintomi evidenti riconducibili a problemi di staticità dell'immobile”, mentre le uniche lesioni presenti consistono in fessure esclusivamente esterne (parte attrice dichiara e sottoscrive nel verbale della prima operazione peritale che nessuna fessura è presente all'interno dell'immobile) del tipo diffuso, riconducibili a crepe dell'intonaco.” (cfr. CTU, pag. 20).
Non appare inoltre sussistente la dedotta esposizione della fondamenta del muretto agli agenti atmosferici, condizione che avrebbe favorito la relativa erosione, né risulta che i lavori eseguiti da parte dei convenuti abbiano concorso al processo di degrado della struttura, in quanto, come accertato dal ctu e non specificatamente contestato dai consulenti di parte “…non sono visibili
7 fondazioni, la data di realizzazione è remota e si presenta in evidente stato di degrado. Non sono presenti allo stato attuale fessure o lesioni…non sono presenti sintomi riconducibili a dissesti statici, ma esclusivamente riconducibili alla modalità di realizzazione ed alla vetustà del manufatto.” (cfr. CTU, pag. 17).
Con il secondo mezzo, gli appellanti contestano l'iter logico-giuridico seguito dal
Tribunale, l'errata valutazione delle risultanze della Ctu e delle prove, il vizio di ultrapetizione, nonché l'omessa decisione su un punto decisivo per la controversia.
Ad avviso degli appellanti gli accertamenti della Ctu avrebbero dovuto condurre al rigetto della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, non avendo il
Ctu rilevato alcuna modifica alla conformazione del terreno, nè danni a colture e piantagioni;
essi sostengono inoltre che non è possibile stabilire un nesso eziologico tra i danni lamentati dagli appellati ed i lavori da essi eseguiti sulla loro proprietà, non essendo inoltre mai stato oggetto di giudizio il danno derivante dalla violazione della normativa in materia di distanza di legge.
Parimenti, gli appellanti contestano la legittimità dell'ordine di demolizione degli
“accessori” posti a nord e a ovest.
Deducono anzitutto che solo il manufatto sito ad ovest sia effettivamente di loro proprietà; detto manufatto, peraltro, fu costruito decenni fa (ed oggetto di successiva sanatoria) con conseguente acquisto per usucapione della servitù di mantenimento della costruzione a distanza inferiore a quella legale.
Essi lamentano dunque l'omessa valutazione da parte del Tribunale di detta eccezione di usucapione.
8 Quanto all'altra costruzione accessoria, sita sul lato nord, gli appellanti rilevano che il ctu non ha individuato alcuna documentazione catastale che attesti la proprietà del manufatto in capo ad essi appellati.
Conviene preliminarmente esaminare, per ragioni di priorità logica, la censura di ultra petizione della sentenza impugnata in relazione alla statuizione di condanna degli odierni appellanti per violazione delle prescrizioni in materia di distanze.
La doglianza è fondata.
Dall'esame della comparsa di costituzione del giudizio di primo grado, risulta che i convenuti hanno chiesto, spiegando domanda riconvenzionale, la demolizione dei manufatti abusivi nonchè la condanna degli attori al risarcimento del danno per compromissione del naturale deflusso delle acque meteoriche.
I convenuti si dolevano, in particolare, del fatto che i manufatti abusivi avessero inciso sul naturale deflusso delle acque meteoriche… con modifica alla conformazione del terreno e danni alle loro colture e piantagioni;
lamentavano, inoltre, che detti manufatti fossero stati costruiti in difformità alle normative tecnico urbanistiche ed avessero caratteristiche di non staticità con conseguente pericolo per gli stessi convenuti e terzi che si trovassero a transitare nelle vicinanze.
Non risulta alcun riferimento alla violazione delle distanze, dovendo dunque ritenersi che il difetto di staticità delle costruzioni abusive abbia giustificato la domanda di demolizione, mentre il risarcimento dei danni era unicamente fondato sulle modifiche alla conformazione del terreno, nonché su danni a colture e piantagioni.
9 La mancata formulazione di una domanda di risarcimento del danno per la violazione della normativa in materia di distanze, determina il vizio di ultrapetizione del capo della sentenza impugnata che ha condannato gli appellanti al risarcimento dei danni, atteso che il risarcimento era stato richiesto dagli appellati per i soli danni derivanti dall'erroneo sistema di regimazione delle acque meteoriche.
Avuto riguardo a detta domanda risarcitoria, se è vero che il sottodimensionamento del regime di allontanamento delle acque meteoriche è stato accertato dal ctu, non risulta in alcun modo provato il pregiudizio subito dalla proprietà degli appellati, posto che non risultano neppure allegate specifiche ragioni di danno.
Va dunque rigettata la domanda risarcitoria degli appellati, in quanto carente di prova.
Va invece confermata la disposta demolizione dei manufatti abusivi, specificamente chiesta dagli appellati.
Va al riguardo anzitutto disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dagli appellanti in relazione al fabbricato accessorio situato sul lato nord, pacificamente eretto su area di proprietà degli appellanti e dunque, in assenza di prova di un diritto di superficie, di proprietà degli appellanti medesimi ex art. 934 c.c.
Quanto al manufatto collocato sul lato ovest, va invece respinta l'eccezione di usucapione della servitù di mantenimento della costruzione a distanza inferiore a quella legale, non risultando agli atti alcuna prova del dies a quo per il decorso
10 del termine ventennale di usucapione in relazione al fabbricato collocato a ovest, che gli appellanti ammettono essere di loro proprietà.
Ed invero, secondo consolidato indirizzo della S.C. al fine della determinazione del "dies a quo" per l'usucapione del diritto di mantenere una determinata opera a distanza illegale, deve farsi riferimento non al momento di inizio della costruzione, ma a quello in cui questa sia venuta ad esistenza, con la realizzazione di elementi strutturali ed essenziali, idonei a rivelare, anche al titolare del fondo servente, l'esistenza di uno stato di fatto coincidente con l'esercizio di un diritto reale di servitù (Cass.12733 del 2024).
Orbene nel caso di specie non risulta raggiunta la prova della data in cui la costruzione abusiva sia venuta ad esistenza nei suoi elementi strutturali.
Va dunque confermato l'accoglimento della domanda demolitoria avanzata in via riconvenzionale dagli appellati con riferimento agli accessori presenti sui lati nord e ovest nella proprietà degli attori.
Con il terzo motivo, gli appellanti lamentano la violazione dell'art. 96 c.p.c. con riguardo alla condanna di parte attrice per lite temeraria e la violazione dell'art. 132 c.p.c., n. 4 per omessa indicazione della fattispecie dell'art. 96 c.p.c. applicata e per omessa motivazione della condanna.
A tal riguardo, gli appellanti rilevano che il Tribunale avrebbe dovuto diversamente ricostruire la vicenda, non avendo peraltro neppure specificato se la condanna di cui all'art. 96 c.p.c. fosse stata comminata ai sensi del comma 1
o del comma 3, ipotesi entrambe delle quali in ogni caso non sussistono i presupposti.
La censura va accolta, non apparendo ravvisabili gli elementi costitutivi della
11 di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c.
Ed invero, la S.C. ha anche recentemente ribadito che la responsabilità di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, la sussistenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile anche se questa si riveli infondata. La figura dell'art. 96/3 è evidentemente, per così dire residuale, come l'istituto – evidentemente correlato – dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24 Cost. (Cass., 12/07/2023, n. 19948).
Orbene, sulla base degli elementi agli atti, ritiene questa Corte che non sia ravvisabile colpa grave o malafede degli appellanti, non essendo peraltro interamente meritevoli di accoglimento le pretese degli appellati, come sopra evidenziato.
Non risultano, del resto, sussistenti i presupposti per disporre la condanna degli appellanti ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c., anche sotto il profilo della mancanza di prova del danno subito.
Con il quarto motivo d'appello, gli appellanti si dolgono della violazione degli artt.
91 e 92 c.p.c. per essere stati condannati al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, della spese di Ctu e delle spese di CTP quale parte totalmente soccombente.
In particolare, gli appellanti evidenziano che la domanda riconvenzionale dei convenuti è stata accolta solo parzialmente, non verificandosi pertanto soccombenza totale in primo grado e rilevano l'esosità della liquidazione operata
12 dal Tribunale, essendo inoltre state erroneamente liquidate pure le spese da riconoscersi al consulente di parte dei convenuti.
Le censure, trattabili congiuntamente in quanto connesse, sono fondate nei limiti che seguono.
Deve preliminarmente evidenziarsi che, considerato il parziale accoglimento del gravame, debba procedersi ad una nuova regolazione delle spese di lite alla luce dell'esito complessivo della controversia.
Orbene, considerato l'esito complessivo della controversia, va disposta la compensazione tra le parti di metà delle spese di entrambi i gradi, che restano a solidale carico degli appellanti, maggiormente soccombenti, per il residuo, e,
che si liquidano, sulla base dello scaglione di valore indeterminabile, come da dispositivo.
Tale regime ( parziale compensazione) vale anche per le spese per il consulente di parte sostenute dagli appellati, che, secondo il consolidato indirizzo della S.C., avendo natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga,
ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass.26729 del 2024).
Orbene, nel caso di specie, considerato il complessivo valore della causa e la natura delle questioni oggetto della consulenza di parte, ad avviso del collegio sussistono i presupposti per ridurre in misura rilevante il compenso in favore del consulente di parte riconosciuto dal primo giudice, liquidato come da dispositivo.
P.Q.M.
13 La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposito da Parte_1 Parte_2 Parte_3
ed avverso la sentenza n. 394/2023 del
[...] Parte_4
Tribunale di Fermo nei confronti di e disattesa CP_1 Controparte_2
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così dispone:
In parziale accoglimento dell' appello, respinge la domanda risarcitoria proposta dagli appellati nei confronti degli appellanti.
Rigetta la domanda ex art. 96 cpc formulata dagli appellati nei confronti degli appellanti.
Conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Dispone la compensazione di metà delle spese di lite di entrambi i gradi, che restano a solidale carico degli appellanti per il residuo e che si liquidano, per l'intero, in complessivi 8.890,00 €, di cui 2.100,00 € per spese consulente di parte, 410,00 € per esborsi, oltre a rimborso forfetario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge, per il giudizio di primo grado, ed in 7.215,00 €, di cui 800,00 € per esborsi, oltre a rimborso forfetario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge, per il presente grado.
Pone le spese di Ctu a carico degli appellanti in solido.
Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 13.2.2025
Il Presidente Est.
Dott. Guido Federico
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