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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 05/09/2025, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri Magistrati
Presidente Dott. Gianmichele Marcelli
Giudice Dott. Pier Giorgio Palestini
Giudice Dott. Cesare Marziali Cons. Est
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello (rinvio) iscritta al n. 28.2022 e promossa da
, (c.f. ), rappresentato e difeso dal'avv. Roberto Parte_1 CodiceFiscale_1
Gaetani, (c.f. – p.Iva ), elettivamente domiciliato nel suo CodiceFiscale_2 P.IVA_1 studio, in Civitanova Marche, via Conchiglia 6.
CONTRO
, cod. fisc.: , , cod. fisc.: Parte_2 CodiceFiscale_3 Parte_3 [...]
, e , cod. fisc.: , tutti C.F._4 Parte_4 CodiceFiscale_5 rappresentati e difesi, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Cristina Cingolani (cod. fisc.: – FAX 0733810991) e dall'Avv. Maria Piani (cod. fisc.: CodiceFiscale_6
– FAX 0733.772225), ambedue del Foro di Macerata, ed elettivamente C.F._7 domiciliati presso e nello Studio dell'Avv. Cristina Cingolani in Civitanova Marche-Corso
pagina 1 di 12 Umberto I n. 221/B, dichiarando ai fini di ricezione di comunicazioni e notifiche gli indirizzi pec
e e il n° di fax: 0733.772225 Email_1 Email_2
OGGETTO: Giudizio di rinvio a seguito di annullamento di sentenza d'Appello in materia di distanze nelle costruzioni.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente .
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
§ 1 - ed convenivano avanti il Tribunale di Macerata Parte_5 Parte_6 Pt_2
quale titolare dell'immobile limitrofo al loro, denunziando la realizzazione di costruzione a
[...] distanza illegale dal confine, con venduta da eliminare e chiedendo il ristoro dei danni conseguenti. Si costituiva il che contestava la domanda chiedendo, in via riconvenzionale, accertarsi il suo Pt_2 acquisto, per usucapione, della striscia di terreno a ridosso del muro di recinzione del fondo in proprietà degli attori.
Il Tribunale di Macerata rigettò ambedue le domande spiegate dalle parti ed i consorti Parte_7 proposero gravame avverso detta sentenza avanti la Corte d'Appello di Ancona, cui
[...] resistette co-usufruttuario, e gli acquirenti a titolo particolare del suo bene Parte_2 Pt_3
nudo proprietario, e co-usufruttuaria, che svolsero a loro volta
[...] Controparte_1 impugnazione incidentale.
La Corte d'appello di Ancona rigettò l'impugnazione incidentale, rilevando come l'espletata attività istruttoria, al riguardo, non confermava né il decorso del tempo richiesto dall'art 1158 cod. civ., né il possesso utile all'acquisto rivendicato.
In ordine all'appello principale, la Corte marchigiana accoglieva la domanda afferente la violazione della distanza in ordine alla venduta esercitata dal tetto-terrazza, mentre rigettava il gravame circa la realizzazione di costruzione a distanza illegale dal confine, poiché riteneva accertato che quella esistente in loco dal 1978 era solo stata ristrutturata e non già abbattuta e ricostruita.
pagina 2 di 12 La Cassazione veniva investita del ricorso principale di anche quale coerede della Parte_5 moglie deceduta ed i consorti svolgevano impugnazione Parte_6 Controparte_2 incidentale, la quale ultima veniva rigettata.
Veniva invece osservato dalla Cassazione che si realizza nuova costruzione allorquando il manufatto è diverso per volumetria sagoma esterna ovvero superficie utile. In questa prospettiva, la Corte dorica aveva errato, avendo dato atto che, all'esito dei lavori di ristrutturazione, senza abbattimento del preesistente, tuttavia l'edificio del presentava variata la copertura - da falda a piana - e un Pt_2 aumento della volumetria interna anche se modesta, ed infine, come precisato dal consulente, il tetto era divenuta superficie utile, posto che era state realizzata superficie calpestabile con veduta, prima inesistente. La Corte di merito aveva, tuttavia, - ed in ciò errando - ragguardato le modifiche rispetto al preesistente accertate in causa in redazione al complesso dell'edificio, mentre anche ogni aggiunta al preesistente, che incida sulla sua spazio-volumetria, configura nuova costruzione con le relative conseguenze in tema di osservanza delle distanze.
Quindi, la Cassazione affermava che l'aver accertato che l'edifìcio preesistente non fu abbattuto non era decisivo, dovendo essere anche accertato se le modifiche apportate abbiano portato all'aumento della volumetria ovvero modificato la sagoma esterna ovvero ampliato la superficie utile poiché, in tal caso, dette modifiche avrebbero dovuto qualificarsi come nuova costruzione con le conseguenze in tema di distanze da rispettare.
Pertanto la questione veniva rimessa alla Corte d'Appello di Ancona, in altra composizione, affinché procedesse all'accertamento conseguente al principio di diritto enunciato.
§ 2 - Il giudizio veniva riassunto dal che ritrascriveva i propri motivi d'appello e Parte_5 sottolineava, fra l'altro, che il giudizio di rinvio avrebbe dovuto concentrarsi:
- Sulla rimessa in pristino, conseguente alla violazione della distanza di m. 5 dal confine;
- sulla condanna di controparte alle spese complessive dei 4 gradi di giudizio;
- Sulla ripetizione delle somme corrisposte per spese legali dai in virtù della provvisoria Parte_5 esecutività delle precedenti sentenze di merito, dovendo essere invece riconfermato l'accoglimento del terzo motivo dell'appello, effettuato dalla sentenza cassata.
pagina 3 di 12 Si sono costituiti , , e , osservando fra l'altro che Parte_2 Parte_3 Parte_4
l'unico accertamento che doveva essere svolto dal Giudice del rinvio concerne la verifica se il manufatto, pur non essendo stato abbattuto, sia stato comunque fatto oggetto di modifiche che abbiano portato all'aumento di volumetria, ovvero modificato la sagoma esterna, ovvero ampliato la superficie utile. E all'esito di tale accertamento, la Corte adìta non poteva che confermare sul punto la propria pronuncia di rigetto, e della domanda del volta alla declaratoria di presunta illiceità del Parte_5 manufatto per asserita violazione della norma relativa alla distanza di cinque metri dal Pt_2 confine, prevista dal P.R.G. comunale e dal Regolamento edilizio comunale, e della conseguente richiesta di riduzione in pristino dei luoghi mediante demolizione fino al rispetto della distanza, nonché della domanda di declaratoria di inesistenza del diritto dei al mantenimento del fabbricato a Pt_2 distanza inferiore a quella legale.
Questa Corte disponeva nuova ctu e, successivamente, riteneva la causa in decisione.
§ 3 – Gli esiti della ctu disposta da questa Corte
Così si esprime la relazione del ctu in caricata:
“E' convinzione della sottoscritta CTU che le opere eseguite sulla parte di edificio oggetto di causa non hanno comportato aumenti di volume e/o violazione delle distanze essendosi mantenute all'interno dell'involucro originario condonato.
Se ne dà di seguito dimostrazione.
Confrontando le misurazioni eseguite in situ e la documentazione allegata alla precedente CTU dall'ing. , si evince che la trasformazione del tetto da falda a terrazzo a livello, ha subito Persona_1 un “livellamento “ verso il basso.
Il disegno a seguire (Allegato n. 15 CTU ing, vede colorato in giallo quanto Persona_1 preesistente la ristrutturazione…..[…]….. La trasformazione del tetto a falda in terrazza ha subito un livellamento verso il basso, mantenendo inalterata la sua funzione originaria di copertura;
di conseguenza il volume rispetto allo stato originario risulta non aver subito alcun incremento e non ci sono stati sconfinamenti rispetto alla sagoma originaria e la sagoma planivolumetrica non cambia in quanto viene scavato.
A dimostrazione si unisce ingrandimento dell'elaborato di cui sopra…….omissis…..
La realizzazione di una terrazza pur costituendo un aumento di superficie calpestabile non rappresenta aumento di superfice utile residenziale.
pagina 4 di 12 CONCLUSIONI
L'intervento sull'immobile oggetto di causa è avvenuto completamente all'interno del volume e della sagoma preesistenti, come bene si evince dallo schema grafico e le distanze sono rimaste invariate rispetto a quelle “ante operam”; pertanto non si è verificata alcuna violazione delle distanze dal confine come da quesito posto. Quanto alla sagoma planivolumetrica non cambia in quanto come già affermato nelle considerazioni è oggetto di scavo……”
§ 4 – Osservazioni alla ctu e relazione finale
Il ctp di parte convenuta non ha proposto osservazioni particolari, mentre il ctp di parte attrice (lo stesso difensore in veste di consulente, come dichiarato al verbale delle operazioni peritali: su tale peculiarità si dirà più innanzi) rassegna articolate osservazioni.
A tali osservazioni la ctu ha così replicato :
“ Punto 1 [difformità della scala usate nelle planimetrie]
Probabilmente … l'osservante ignora l'ininfluenza della “scala del disegno” quando tale disegno viene precisamente e abbondantemente quotato. (dicesi quota del disegno l'indicazione della dimensione reale per esteso)
Punto 2 – 3 – 4 -8 [sull'omessa rilevanza del seminterrato]
L'osservante tralascia due elementi fondamentali:
-il manufatto di cui è causa non ha un seminterrato sottostante;
il seminterrato interessa solo l'edificio principale che non è oggetto di causa
- nei citati regolamenti edilizi che l'osservante riporta ……..l'altezza per calcolare il volume di un edificio va dal calpestio del piano terra all'estradosso del solaio dell'ultimo piano ovvero i ml. 3,20 indicati nello schema di sezione in bozza di perizia. Nulla conta la posizione del piano di campagna che definisce l'altezza del fabbricato e nulla incide sul volume.
Punto 5 [sulla circostanza che vi sarebbe arredo del terrazzo che ne attesta l'abitabilità]
Non si controdeduce nulla in merito all'arredo del terrazzo. Un terrazzo in quanto non coperto,è superfice utile non residenziale e nulla conta l'arredo di cui viene dotato.
-In merito invece al reiterato concetto che furono condonati mq. 31,68 e ora si hanno mq. 36,75, con a detta dell'osservante aumento di volume, la differenza sta nel fatto che l'osservante ignora che le
pagina 5 di 12 pratiche di condono (capo IV legge 47 del 28/02/1985) prevedevano che le superfici da condonare venissero computate in superficie netta calpestabile e non lorda.
Punto 6
………….. Un cambio di destinazione urbanistica (che l'osservante definisce “cambio di destinazione funzionale” ) non trasforma un intervento di ristrutturazione in nuova costruzione. L'osservante cita, evidentemente senza averlo letto l'art. 31 della Legge 457/78 dove nulla impedisce il cambio di destinazione negli interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente.
- In merito alla data di costruzione del manufatto poi condonato la domanda di condono riporta la data del 1976 quindi antecedente il 1978.
Punto 7
In disciplina edilizia ed urbanistica esistono la superficie utile e la superficie accessoria (o superficie utile non residenziale).
Le terrazze solo recentemente (2016) sono entrate a far parte delle superfici utili non residenziali
(accessorie) computate al 60% essendo la terrazza di cui è causa realizzata nell'anno 2000 nella ristrutturazione non veniva considerata superficie.
Si ribadisce quindi che la terrazza non è aumento di superficie utile.
Punto 8
Non trattasi di modifica della sagoma planivolumetrica se viene scavato.”
A prescindere dai toni talvolta polemici, le risposte del ctu sono del tutto adeguate e condivisibili.
Giova anche richiamare la massima di Cass. Sez. 2, n. 23362 del 18/12/2012 ha il seguente tenore:
Nella valutazione della consulenza tecnica d'ufficio, espletata in materia che richieda elevate cognizioni specifiche (nella specie, edilizia di convogliamento delle acque), è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, recepire le argomentazioni dell'esperto nominato dall'ufficio, assistite da presunzione d'imparzialità, astenendosi da considerazioni personali sulle contrapposte argomentazioni del consulente di parte, meno attendibili perché influenzate dall'esigenza di sostenere le ragioni del preponente.
Nello specifico
“le critiche del C.T. di parte, poste a fondamento del motivo di appello, non infirmavano la correttezza delle conclusioni del CTU che aveva accertato e dimostrato come le acque meteoriche non defluivano verso le due strade condominiali e che nel punto di confluenza tra le due strade si creavano, per il mancato deflusso, ristagni che potevano essere eliminati solo con la realizzazione delle opere indicate in consulenza…[…]…. non si può fondatamente rimproverare al giudice del merito, come fa parte ricorrente, di non aver operato valutazioni e raggiunto convincimenti autonomi sugli accertamenti effettuati dal consulente tecnico d'ufficio e d'aver recepito le argomentazioni sviluppate e le conclusioni rassegnate da quest'ultimo disattendendo quelle di parte: in pagina 6 di 12 materia che richiede un elevato livello di cognizioni tecniche specifiche, è rimesso al prudente apprezzamento del giudice del merito, nella cui esclusiva competenza rientra pervenire a siffatta determinazione, incensurabile in questa sede, astenersi dall'effettuare considerazioni personali determinanti e valutazioni comparative che mancherebbero del supporto d'un'appropriata preparazione scientifica, tanto più ove le argomentazioni dell' esperto nominato dall'ufficio, assistite dalla presunzione d'imparzialità, si contrappongano a quelle degli esperti di parte, comunque meno attendibili se non altro in quanto influenzate dall'esigenza di sostenere le ragioni del preponente….”.
C'è anche da osservare, in merito al maggiore coinvolgimento del difensore che sia anche ctp
(autonominatosi come tale), che il dato è inusuale, anche se non specificamente contrario ad alcuna norma.
È anche vero che, in assenza di nomina di ctp, si sostiene che il difensore può esprimere il suo motivato dissenso anche su questioni strettamente tecniche (Cass. n . 1811 del 1994) anche se successivamente sembra affermarsi un'opinione contraria, v. Cass. Sez. L, n. 9921 del 23/11/1994:
Non è affetta dal vizio di motivazione la sentenza del giudice di appello che, seguendo le conclusioni del consulente tecnico di ufficio nominato nel secondo grado del giudizio, ometta una specifica risposta alle note critiche alla relazione peritale, redatte dal difensore della parte e quindi non da un organo tecnico in grado di muovere censure d'ordine medicolegale con crisma di attendibilità (esattamente conf. Sez. L, n. 12585 del 12/12/1997)
Così pure Sez. L, n. 8297 del 21/04/2005 (in IL FORO PAD., 2005, 1 PAG. 593)
Non è affetta dal vizio di motivazione la sentenza del giudice di appello che, seguendo le conclusioni del consulente tecnico di ufficio nominato nel secondo grado del giudizio, ometta una specifica risposta alle note critiche alla relazione peritale, redatte dal difensore della parte e quindi non da un organo tecnico in grado di muovere censure con crisma di attendibilità.(Nella specie la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che aveva omesso di motivare in ordine alle osservazioni fatte, dal difensore della parte e non da un tecnico, ad una consulenza volta a ricostruire la gestione economica di un'azienda agricola).
Non risultano, successivamente, orientamenti nuovi o diversi.
Altra e distinta questione è quella relativa alla necessità o meno, affinchè un ctp, seppure nominato (dal difensore che ha in pratica scelto sé medesimo), sia legittimato a svolgere le funzioni corrispondenti, se non previa valutazione del Giudice, il quale possa vagliare, eventualmente precludendo l'esercizio delle relative funzioni, la sua qualità di “esperto”.
Qui, peraltro, prevale l'aspetto contenutistico attinente al merito delle questioni, più che l'aspetto formale, perché semmai le problematiche vanno affrontate sul versante già tracciato dalle ultime pagina 7 di 12 sentenze citate, cioè della effettiva valenza delle considerazioni di chi, in effetti, non è formalmente esperto sul versante tecnico .
§ 5 – Ulteriori questioni
Nella comparsa conclusionale il pone una serie di altre questioni, valutabili nella misura in Parte_5 cui non nuove e relative all'ambito del rinvio :
5.1 - Tematica sopraggiunta della nullità o, in subordine, inattendibilità, della CTU per le Per_2 particolarità della relazione conclusiva.
“Gli ulteriori “grafici” e “schizzi” allegati alla CTU erano però privi di didascalie che ne potessero illustrare la significatività; nonché il contenuto delle 15 foto allegate, (evidenzianti solo alcuni particolari, privi di significatività descrittiva, poiché non mostrano quale fosse la sagoma finale delle tre facciate Nord-Ovest ed Est dell'accessorio oggetto di causa).
Non ha neppure indicato da quali allegati della CTU di primo grado fossero tratti gli spezzoni planimetrici prodotti alle pagg. 43, 44, 45 della CTU.
L'arch. non ha poi considerato, (il che è più grave) che gli spezzoni planimetrici, (riprodotti su tre pagine), fossero Per_2 in origine raffigurati su scala 1:100, negli allegati 11 e 12 (progetto Pelliccioni del 1988) e negli all. 15 e 16 (progetto Belleggia del 2000), che l'ing. aveva posto a corredo della CTU di primo grado. Per_1
La differenza di scala, tra quanto allegato alla CTU di primo grado e quanto prodotto dalla CTU (alle pagg. 43, Per_2 44, 45, dell'ultima CTU) non consente la verifica del rispetto della “stessa volumetria e sagoma”, da parte del nuovo edificio, rispetto alla struttura condonata, (descritta dalla CTU di primo grado), con conseguente impossibilità di Per_1 poter oggi controllare, tramite scalimetro 1:100, le difformità esistenti tra la struttura attuale, e le misurazioni ricavate sul posto dal CTU di primo grado, alle pagg. 5 e 6 di quell'elaborato, rispetto ai dati della struttura condonata,dichiarati nella richiesta di condono.”
Non v'è questione di alcuna “verifica del rispetto della “stessa volumetria e sagoma”, da parte del nuovo edificio, rispetto alla struttura condonata”.
Si tratta di controdeduzioni che il ctu fornisce in relazione all'asserita disomogeneità dei dati planimetrici, ipoteticamente “non in scala”, in questi termini, che si ripetono : “l'osservante ignora l'ininfluenza della “scala del disegno” quando tale disegno viene precisamente e abbondantemente quotato. (dicesi quota del disegno l'indicazione della dimensione reale per esteso)”. Sul punto specifico, nulla deduce la difesa del Parte_5
“… nullità e inattendibilità dell'ulteriore documentazione, allegata dalla CTU (pagg. 43, 44, 45), aggiunta informalmente all'elaborato finale, dopo che esso era già stato firmato in termini conclusivi (pag. 39 dallo stesso).”
pagina 8 di 12 Si tratta di foto ed ulteriori elaborati planimetrici, entrambi quali dati di fatto che spiegano le controdeduzioni del ctu. Sicuramente gli elaborati sono una risposta di carattere tecnico aggiuntiva alle argomentazioni verbali e non si vede come possano considerarsi fuori luogo.
Se poi si volessero, invece, distinguere le ulteriori foto, quali elementi successivi, esse nulla tolgono alle osservazioni che corredano, e potrebbero benissimo essere eliminate senza che nulla di sostanziale muti nella risposta data dal ctu.
5.2 - Un edificio illecito, condonato come “laboratorio artigianale”, non può fruire del vantaggioso parametro della “ristrutturazione”, per acquisire diversa “destinazione funzionale” all'uso abitativo, dovendo qualificarsi “nuova costruzione”, tenuta al rispetto della distanza di m. 5 dai confini, imposta dall'art. 61 del regolamento edilizio tipo della Regione Marche - (DPGR n. 23, del 14.9.1989).
È, all'evidenza, questione nuova (se non coperta da giudicato implicito) e che, altrettanto palesemente, esonda dall'accertamento demandato dalla Cassazione al giudice del rinvio.
5.3 - Nullità e, in subordine, inadeguatezza delle valutazioni tecniche della CTU talmente Per_2 soggettive e prive di misurazioni riscontrabili, tali da renderne l'operato inadeguato al tipo di riscontri tecnici, che dovevano eseguirsi sulla base del quesito posto.
Questione ripetitiva ed assorbita dalle considerazioni di cui al punto 5.1.
5.4 – Mancato esame di tutti i documenti rilevanti – omesse misurazioni – violazione della normativa edilizia da parte del ctu nel dare le proprie valutazioni – pagg. da 21 a 40 della comparsa
Questioni del tutto avulse da una critica specifica alle risposte date dal ctu nella relazione finale. Si tratta di una sorta di elaborato alternativo, in parte ripetitivo delle prospettazioni già fatte, e peraltro coinvolgendo problemi del tutto eterogenei. La lamentata non completezza della documentazione valutata dal ctu è affermazione che sta o cade in riferimento alla rilevanza complessiva dei dati presi in considerazione dal perito: è evidente, in altre parole, che il ctu non deve dare pedissequamente conto di ogni documento agli atti (in alcuni casi si tratterebbe, magari a fronte di migliaia di documenti, di un'abdicazione, in sostanza, alle proprie scelte di valutazione tecnica) ma rilevare ciò che ritiene importante.
5.5 - Persistente violazione dell'art. 905 Cc., da parte della veduta diretta, esercitata dal terrazzo dei sulla proprietà - Erroneità della CTU nel dichiarare la legittimità della Pt_2 Parte_5 Per_2 veduta.
pagina 9 di 12 La questione è irrilevante, il ctu si è erroneamente pronunciato sulla veduta, la cui illegittimità è dichiarata dalla sentenza cassata di questa Corte, ma passata in giudicato in parte qua.
§ 6 - Condanna degli appellati a restituire all'appellante le somme già corrisposte, in virtù della provvisoria eseguibilità della seconda sentenza di merito, sia ai che al Pt_2 CP_3
La richiesta è stata formulata al punto 6 (pagg. 34-35), della domanda di riassunzione:
“Le somme da restituire sono:
1. € 8.797,14 (corrisposte da a , in esecuzione delle due sentenze di merito, tramite bonifico della Parte_5 Parte_2 Banca Marche). Vedasi a riguardo l'allegato 9 della citazione per il rinvio (pag. 36).
2. € 3.426,30 (somma corrisposta dai all'ing. , per la CTU di primo grado, sulla base dei tre decreti del Parte_5 Per_1 Tribunale di Macerata prodotti nell'allegato 8 della citazione del Giudizio di rinvio (pag. 36)).
Sul punto controdeduce come segue la controparte:
La difesa di nel punto in esame si limita a dar conto delle somme versate dagli originari attori al Parte_1
e di quelle dovute al C.T.U., come da pronunciamento del primo grado, tralasciando completamente invece quanto Pt_2 diversamente disposto, in punto di regolamentazione delle spese per i primi due gradi di giudizio, e per la spesa del C.T.U., nella sentenza n. 43/2017 dalla Corte di Appello di Ancona. Precisiamo innanzitutto che le somme versate dal Parte_5
e dall' al C.T.U. ammontano a complessivi euro 3.337,27, giuste rispettive fatture dell'Ing.
[...] Parte_6
n. 74 del 5.10.2007, n. 60 del 4.06.2008 e n. 12 del 10.03.2009, che qui si producono come doc. 4, ed Persona_1 osserviamo come la richiesta del di ripetere, dagli odierni convenuti, le somme al tempo versate dai Parte_1 propri danti causa al C.T.U. e al , così come essa è posta è inammissibile ed inapprezzabile. Dovendo la Parte_2 Corte adìta dare ulteriore regolamentazione delle spese di lite, anche per il giudizio di Cassazione e per la presente fase di rinvio, solo all'esito di essa regolamentazione potranno essere fatti i corretti calcoli, di dare ed avere, tra gli attuali contendenti. Non vediamo dunque la necessità e pertinenza della richiesta di ripetizione, - che non tiene peraltro conto della pronuncia di secondo grado n. 43/2017, svolta dall'avversa difesa e che non ha altro scopo che quello di ingenerare ulteriore confusione, perorando una questione, connessa alla regolamentazione delle spese dei gradi e delle fasi di un giudizio e all'eventuale ripetizione, o pretesa di somme in forza di diverse regolamentazioni che dovessero essere disposte nel corso dell'evoluzione del giudizio stesso, che non necessita di esplicitazione, traendo il presupposto per la relativa definizione nella pronuncia giudiziale via via successivamente emessa. E dunque, nel nostro caso, per quanto già argomentato al punto 4 che precede, in parte qua già nella pronuncia n. 43/2017 della C.d.A. di Ancona, e per il grado di
Cassazione e la presente fase, nella pronuncia che verrà emessa in questa sede dalla stessa Corte di Appello quale Giudice del rinvio…”
Ora, la presente sentenza, pur sostituendosi a quella già cassata, ne conferma peraltro la statuizione, sebbene con la diversa motivazione discendente dall'accertamento, in fatto, conseguente al rinvio.
La richiesta di ripetizione delle spese, delle quali è stato effettuato il pagamento in ottemperanza delle due sentenze impugnate, va pertanto rigettata.
Giova ricordare che la regolamentazione delle spese, così come operata nella sentenza cassata, ed avente il seguente tenore
“condanna e alla refusione, in favore degli appellati, di un terzo delle spese Parte_5 Parte_6 processuali di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, nell'intero importo, per il primo grado in € 3.400,00 per diritti, €
pagina 10 di 12 150,00 per spese ed € 5.500,00 per onorario, oltre rimborso spese forfettario al 12,50%, Iva e Cpa come per lette, per il grado di appello in € 6.000,00 per compenso professionale oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge;
compensa i rimanenti due terzi delle spese processuali;
- pone definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese della Ctu espletata in primo grado e già liquidate…”.
può, pertanto, essere tenuta ferma.
§ 7 – Come detto, l'accertamento in fatto demandato a questo giudice di rinvio ha avuto esito negativo quanto alla violazione delle distanze. La sentenza della Corte d'appello, già cassata, non va, pertanto, modificata. Le spese per il presente grado debbono essere liquidate, a favore degli appellati costituitisi, secondo i parametri di riferimento, valori medi.
Viceversa, il risulta doppiamente vittorioso nel segmento processuale attinente al giudizio di Parte_5 legittimità, perché accolti due dei suoi motivi di ricorso e perché rigettato in toto l'appello incidentale di controparte. Ne segue a suo favore la liquidazione conseguente.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Ancona definitivamente pronunciando quale giudice del rinvio
1) Conferma integralmente la statuizione contenuta nella sentenza di questa Corte n. 43.2017.
2) Condanna , , e alle spese processuali del Parte_2 Parte_3 Parte_4 giudizio in Cassazione, a favore di , spese che liquida, per la Fase di studio Parte_1 della controversia, in € 2.869,00; per la Fase introduttiva del giudizio, in € 2.224,00; per la Fase decisionale, in € 1.492,00. Il tutto oltre rimborso forf. 15 %,iva e cpa.
3) Condanna , in favore di , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 quanto al presente giudizio di rinvio, alle spese per la ctu come separatamente liquidate, nonché alle spese processuali, che liquida per laFase di studio della controversia, in € 2.518,00, per la Fase introduttiva del giudizio, in € 1.665,00, per la Fase di trattazione, in € 3.686,00, per la Fase decisionale, in € 4.287,00.
Ancona, così deciso in data 8.7.25
Il cons. est. Dr. Cesare Marziali
Il Presidente Dr. Gianmichele Marcelli
pagina 11 di 12 pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri Magistrati
Presidente Dott. Gianmichele Marcelli
Giudice Dott. Pier Giorgio Palestini
Giudice Dott. Cesare Marziali Cons. Est
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello (rinvio) iscritta al n. 28.2022 e promossa da
, (c.f. ), rappresentato e difeso dal'avv. Roberto Parte_1 CodiceFiscale_1
Gaetani, (c.f. – p.Iva ), elettivamente domiciliato nel suo CodiceFiscale_2 P.IVA_1 studio, in Civitanova Marche, via Conchiglia 6.
CONTRO
, cod. fisc.: , , cod. fisc.: Parte_2 CodiceFiscale_3 Parte_3 [...]
, e , cod. fisc.: , tutti C.F._4 Parte_4 CodiceFiscale_5 rappresentati e difesi, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Cristina Cingolani (cod. fisc.: – FAX 0733810991) e dall'Avv. Maria Piani (cod. fisc.: CodiceFiscale_6
– FAX 0733.772225), ambedue del Foro di Macerata, ed elettivamente C.F._7 domiciliati presso e nello Studio dell'Avv. Cristina Cingolani in Civitanova Marche-Corso
pagina 1 di 12 Umberto I n. 221/B, dichiarando ai fini di ricezione di comunicazioni e notifiche gli indirizzi pec
e e il n° di fax: 0733.772225 Email_1 Email_2
OGGETTO: Giudizio di rinvio a seguito di annullamento di sentenza d'Appello in materia di distanze nelle costruzioni.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente .
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
§ 1 - ed convenivano avanti il Tribunale di Macerata Parte_5 Parte_6 Pt_2
quale titolare dell'immobile limitrofo al loro, denunziando la realizzazione di costruzione a
[...] distanza illegale dal confine, con venduta da eliminare e chiedendo il ristoro dei danni conseguenti. Si costituiva il che contestava la domanda chiedendo, in via riconvenzionale, accertarsi il suo Pt_2 acquisto, per usucapione, della striscia di terreno a ridosso del muro di recinzione del fondo in proprietà degli attori.
Il Tribunale di Macerata rigettò ambedue le domande spiegate dalle parti ed i consorti Parte_7 proposero gravame avverso detta sentenza avanti la Corte d'Appello di Ancona, cui
[...] resistette co-usufruttuario, e gli acquirenti a titolo particolare del suo bene Parte_2 Pt_3
nudo proprietario, e co-usufruttuaria, che svolsero a loro volta
[...] Controparte_1 impugnazione incidentale.
La Corte d'appello di Ancona rigettò l'impugnazione incidentale, rilevando come l'espletata attività istruttoria, al riguardo, non confermava né il decorso del tempo richiesto dall'art 1158 cod. civ., né il possesso utile all'acquisto rivendicato.
In ordine all'appello principale, la Corte marchigiana accoglieva la domanda afferente la violazione della distanza in ordine alla venduta esercitata dal tetto-terrazza, mentre rigettava il gravame circa la realizzazione di costruzione a distanza illegale dal confine, poiché riteneva accertato che quella esistente in loco dal 1978 era solo stata ristrutturata e non già abbattuta e ricostruita.
pagina 2 di 12 La Cassazione veniva investita del ricorso principale di anche quale coerede della Parte_5 moglie deceduta ed i consorti svolgevano impugnazione Parte_6 Controparte_2 incidentale, la quale ultima veniva rigettata.
Veniva invece osservato dalla Cassazione che si realizza nuova costruzione allorquando il manufatto è diverso per volumetria sagoma esterna ovvero superficie utile. In questa prospettiva, la Corte dorica aveva errato, avendo dato atto che, all'esito dei lavori di ristrutturazione, senza abbattimento del preesistente, tuttavia l'edificio del presentava variata la copertura - da falda a piana - e un Pt_2 aumento della volumetria interna anche se modesta, ed infine, come precisato dal consulente, il tetto era divenuta superficie utile, posto che era state realizzata superficie calpestabile con veduta, prima inesistente. La Corte di merito aveva, tuttavia, - ed in ciò errando - ragguardato le modifiche rispetto al preesistente accertate in causa in redazione al complesso dell'edificio, mentre anche ogni aggiunta al preesistente, che incida sulla sua spazio-volumetria, configura nuova costruzione con le relative conseguenze in tema di osservanza delle distanze.
Quindi, la Cassazione affermava che l'aver accertato che l'edifìcio preesistente non fu abbattuto non era decisivo, dovendo essere anche accertato se le modifiche apportate abbiano portato all'aumento della volumetria ovvero modificato la sagoma esterna ovvero ampliato la superficie utile poiché, in tal caso, dette modifiche avrebbero dovuto qualificarsi come nuova costruzione con le conseguenze in tema di distanze da rispettare.
Pertanto la questione veniva rimessa alla Corte d'Appello di Ancona, in altra composizione, affinché procedesse all'accertamento conseguente al principio di diritto enunciato.
§ 2 - Il giudizio veniva riassunto dal che ritrascriveva i propri motivi d'appello e Parte_5 sottolineava, fra l'altro, che il giudizio di rinvio avrebbe dovuto concentrarsi:
- Sulla rimessa in pristino, conseguente alla violazione della distanza di m. 5 dal confine;
- sulla condanna di controparte alle spese complessive dei 4 gradi di giudizio;
- Sulla ripetizione delle somme corrisposte per spese legali dai in virtù della provvisoria Parte_5 esecutività delle precedenti sentenze di merito, dovendo essere invece riconfermato l'accoglimento del terzo motivo dell'appello, effettuato dalla sentenza cassata.
pagina 3 di 12 Si sono costituiti , , e , osservando fra l'altro che Parte_2 Parte_3 Parte_4
l'unico accertamento che doveva essere svolto dal Giudice del rinvio concerne la verifica se il manufatto, pur non essendo stato abbattuto, sia stato comunque fatto oggetto di modifiche che abbiano portato all'aumento di volumetria, ovvero modificato la sagoma esterna, ovvero ampliato la superficie utile. E all'esito di tale accertamento, la Corte adìta non poteva che confermare sul punto la propria pronuncia di rigetto, e della domanda del volta alla declaratoria di presunta illiceità del Parte_5 manufatto per asserita violazione della norma relativa alla distanza di cinque metri dal Pt_2 confine, prevista dal P.R.G. comunale e dal Regolamento edilizio comunale, e della conseguente richiesta di riduzione in pristino dei luoghi mediante demolizione fino al rispetto della distanza, nonché della domanda di declaratoria di inesistenza del diritto dei al mantenimento del fabbricato a Pt_2 distanza inferiore a quella legale.
Questa Corte disponeva nuova ctu e, successivamente, riteneva la causa in decisione.
§ 3 – Gli esiti della ctu disposta da questa Corte
Così si esprime la relazione del ctu in caricata:
“E' convinzione della sottoscritta CTU che le opere eseguite sulla parte di edificio oggetto di causa non hanno comportato aumenti di volume e/o violazione delle distanze essendosi mantenute all'interno dell'involucro originario condonato.
Se ne dà di seguito dimostrazione.
Confrontando le misurazioni eseguite in situ e la documentazione allegata alla precedente CTU dall'ing. , si evince che la trasformazione del tetto da falda a terrazzo a livello, ha subito Persona_1 un “livellamento “ verso il basso.
Il disegno a seguire (Allegato n. 15 CTU ing, vede colorato in giallo quanto Persona_1 preesistente la ristrutturazione…..[…]….. La trasformazione del tetto a falda in terrazza ha subito un livellamento verso il basso, mantenendo inalterata la sua funzione originaria di copertura;
di conseguenza il volume rispetto allo stato originario risulta non aver subito alcun incremento e non ci sono stati sconfinamenti rispetto alla sagoma originaria e la sagoma planivolumetrica non cambia in quanto viene scavato.
A dimostrazione si unisce ingrandimento dell'elaborato di cui sopra…….omissis…..
La realizzazione di una terrazza pur costituendo un aumento di superficie calpestabile non rappresenta aumento di superfice utile residenziale.
pagina 4 di 12 CONCLUSIONI
L'intervento sull'immobile oggetto di causa è avvenuto completamente all'interno del volume e della sagoma preesistenti, come bene si evince dallo schema grafico e le distanze sono rimaste invariate rispetto a quelle “ante operam”; pertanto non si è verificata alcuna violazione delle distanze dal confine come da quesito posto. Quanto alla sagoma planivolumetrica non cambia in quanto come già affermato nelle considerazioni è oggetto di scavo……”
§ 4 – Osservazioni alla ctu e relazione finale
Il ctp di parte convenuta non ha proposto osservazioni particolari, mentre il ctp di parte attrice (lo stesso difensore in veste di consulente, come dichiarato al verbale delle operazioni peritali: su tale peculiarità si dirà più innanzi) rassegna articolate osservazioni.
A tali osservazioni la ctu ha così replicato :
“ Punto 1 [difformità della scala usate nelle planimetrie]
Probabilmente … l'osservante ignora l'ininfluenza della “scala del disegno” quando tale disegno viene precisamente e abbondantemente quotato. (dicesi quota del disegno l'indicazione della dimensione reale per esteso)
Punto 2 – 3 – 4 -8 [sull'omessa rilevanza del seminterrato]
L'osservante tralascia due elementi fondamentali:
-il manufatto di cui è causa non ha un seminterrato sottostante;
il seminterrato interessa solo l'edificio principale che non è oggetto di causa
- nei citati regolamenti edilizi che l'osservante riporta ……..l'altezza per calcolare il volume di un edificio va dal calpestio del piano terra all'estradosso del solaio dell'ultimo piano ovvero i ml. 3,20 indicati nello schema di sezione in bozza di perizia. Nulla conta la posizione del piano di campagna che definisce l'altezza del fabbricato e nulla incide sul volume.
Punto 5 [sulla circostanza che vi sarebbe arredo del terrazzo che ne attesta l'abitabilità]
Non si controdeduce nulla in merito all'arredo del terrazzo. Un terrazzo in quanto non coperto,è superfice utile non residenziale e nulla conta l'arredo di cui viene dotato.
-In merito invece al reiterato concetto che furono condonati mq. 31,68 e ora si hanno mq. 36,75, con a detta dell'osservante aumento di volume, la differenza sta nel fatto che l'osservante ignora che le
pagina 5 di 12 pratiche di condono (capo IV legge 47 del 28/02/1985) prevedevano che le superfici da condonare venissero computate in superficie netta calpestabile e non lorda.
Punto 6
………….. Un cambio di destinazione urbanistica (che l'osservante definisce “cambio di destinazione funzionale” ) non trasforma un intervento di ristrutturazione in nuova costruzione. L'osservante cita, evidentemente senza averlo letto l'art. 31 della Legge 457/78 dove nulla impedisce il cambio di destinazione negli interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente.
- In merito alla data di costruzione del manufatto poi condonato la domanda di condono riporta la data del 1976 quindi antecedente il 1978.
Punto 7
In disciplina edilizia ed urbanistica esistono la superficie utile e la superficie accessoria (o superficie utile non residenziale).
Le terrazze solo recentemente (2016) sono entrate a far parte delle superfici utili non residenziali
(accessorie) computate al 60% essendo la terrazza di cui è causa realizzata nell'anno 2000 nella ristrutturazione non veniva considerata superficie.
Si ribadisce quindi che la terrazza non è aumento di superficie utile.
Punto 8
Non trattasi di modifica della sagoma planivolumetrica se viene scavato.”
A prescindere dai toni talvolta polemici, le risposte del ctu sono del tutto adeguate e condivisibili.
Giova anche richiamare la massima di Cass. Sez. 2, n. 23362 del 18/12/2012 ha il seguente tenore:
Nella valutazione della consulenza tecnica d'ufficio, espletata in materia che richieda elevate cognizioni specifiche (nella specie, edilizia di convogliamento delle acque), è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, recepire le argomentazioni dell'esperto nominato dall'ufficio, assistite da presunzione d'imparzialità, astenendosi da considerazioni personali sulle contrapposte argomentazioni del consulente di parte, meno attendibili perché influenzate dall'esigenza di sostenere le ragioni del preponente.
Nello specifico
“le critiche del C.T. di parte, poste a fondamento del motivo di appello, non infirmavano la correttezza delle conclusioni del CTU che aveva accertato e dimostrato come le acque meteoriche non defluivano verso le due strade condominiali e che nel punto di confluenza tra le due strade si creavano, per il mancato deflusso, ristagni che potevano essere eliminati solo con la realizzazione delle opere indicate in consulenza…[…]…. non si può fondatamente rimproverare al giudice del merito, come fa parte ricorrente, di non aver operato valutazioni e raggiunto convincimenti autonomi sugli accertamenti effettuati dal consulente tecnico d'ufficio e d'aver recepito le argomentazioni sviluppate e le conclusioni rassegnate da quest'ultimo disattendendo quelle di parte: in pagina 6 di 12 materia che richiede un elevato livello di cognizioni tecniche specifiche, è rimesso al prudente apprezzamento del giudice del merito, nella cui esclusiva competenza rientra pervenire a siffatta determinazione, incensurabile in questa sede, astenersi dall'effettuare considerazioni personali determinanti e valutazioni comparative che mancherebbero del supporto d'un'appropriata preparazione scientifica, tanto più ove le argomentazioni dell' esperto nominato dall'ufficio, assistite dalla presunzione d'imparzialità, si contrappongano a quelle degli esperti di parte, comunque meno attendibili se non altro in quanto influenzate dall'esigenza di sostenere le ragioni del preponente….”.
C'è anche da osservare, in merito al maggiore coinvolgimento del difensore che sia anche ctp
(autonominatosi come tale), che il dato è inusuale, anche se non specificamente contrario ad alcuna norma.
È anche vero che, in assenza di nomina di ctp, si sostiene che il difensore può esprimere il suo motivato dissenso anche su questioni strettamente tecniche (Cass. n . 1811 del 1994) anche se successivamente sembra affermarsi un'opinione contraria, v. Cass. Sez. L, n. 9921 del 23/11/1994:
Non è affetta dal vizio di motivazione la sentenza del giudice di appello che, seguendo le conclusioni del consulente tecnico di ufficio nominato nel secondo grado del giudizio, ometta una specifica risposta alle note critiche alla relazione peritale, redatte dal difensore della parte e quindi non da un organo tecnico in grado di muovere censure d'ordine medicolegale con crisma di attendibilità (esattamente conf. Sez. L, n. 12585 del 12/12/1997)
Così pure Sez. L, n. 8297 del 21/04/2005 (in IL FORO PAD., 2005, 1 PAG. 593)
Non è affetta dal vizio di motivazione la sentenza del giudice di appello che, seguendo le conclusioni del consulente tecnico di ufficio nominato nel secondo grado del giudizio, ometta una specifica risposta alle note critiche alla relazione peritale, redatte dal difensore della parte e quindi non da un organo tecnico in grado di muovere censure con crisma di attendibilità.(Nella specie la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che aveva omesso di motivare in ordine alle osservazioni fatte, dal difensore della parte e non da un tecnico, ad una consulenza volta a ricostruire la gestione economica di un'azienda agricola).
Non risultano, successivamente, orientamenti nuovi o diversi.
Altra e distinta questione è quella relativa alla necessità o meno, affinchè un ctp, seppure nominato (dal difensore che ha in pratica scelto sé medesimo), sia legittimato a svolgere le funzioni corrispondenti, se non previa valutazione del Giudice, il quale possa vagliare, eventualmente precludendo l'esercizio delle relative funzioni, la sua qualità di “esperto”.
Qui, peraltro, prevale l'aspetto contenutistico attinente al merito delle questioni, più che l'aspetto formale, perché semmai le problematiche vanno affrontate sul versante già tracciato dalle ultime pagina 7 di 12 sentenze citate, cioè della effettiva valenza delle considerazioni di chi, in effetti, non è formalmente esperto sul versante tecnico .
§ 5 – Ulteriori questioni
Nella comparsa conclusionale il pone una serie di altre questioni, valutabili nella misura in Parte_5 cui non nuove e relative all'ambito del rinvio :
5.1 - Tematica sopraggiunta della nullità o, in subordine, inattendibilità, della CTU per le Per_2 particolarità della relazione conclusiva.
“Gli ulteriori “grafici” e “schizzi” allegati alla CTU erano però privi di didascalie che ne potessero illustrare la significatività; nonché il contenuto delle 15 foto allegate, (evidenzianti solo alcuni particolari, privi di significatività descrittiva, poiché non mostrano quale fosse la sagoma finale delle tre facciate Nord-Ovest ed Est dell'accessorio oggetto di causa).
Non ha neppure indicato da quali allegati della CTU di primo grado fossero tratti gli spezzoni planimetrici prodotti alle pagg. 43, 44, 45 della CTU.
L'arch. non ha poi considerato, (il che è più grave) che gli spezzoni planimetrici, (riprodotti su tre pagine), fossero Per_2 in origine raffigurati su scala 1:100, negli allegati 11 e 12 (progetto Pelliccioni del 1988) e negli all. 15 e 16 (progetto Belleggia del 2000), che l'ing. aveva posto a corredo della CTU di primo grado. Per_1
La differenza di scala, tra quanto allegato alla CTU di primo grado e quanto prodotto dalla CTU (alle pagg. 43, Per_2 44, 45, dell'ultima CTU) non consente la verifica del rispetto della “stessa volumetria e sagoma”, da parte del nuovo edificio, rispetto alla struttura condonata, (descritta dalla CTU di primo grado), con conseguente impossibilità di Per_1 poter oggi controllare, tramite scalimetro 1:100, le difformità esistenti tra la struttura attuale, e le misurazioni ricavate sul posto dal CTU di primo grado, alle pagg. 5 e 6 di quell'elaborato, rispetto ai dati della struttura condonata,dichiarati nella richiesta di condono.”
Non v'è questione di alcuna “verifica del rispetto della “stessa volumetria e sagoma”, da parte del nuovo edificio, rispetto alla struttura condonata”.
Si tratta di controdeduzioni che il ctu fornisce in relazione all'asserita disomogeneità dei dati planimetrici, ipoteticamente “non in scala”, in questi termini, che si ripetono : “l'osservante ignora l'ininfluenza della “scala del disegno” quando tale disegno viene precisamente e abbondantemente quotato. (dicesi quota del disegno l'indicazione della dimensione reale per esteso)”. Sul punto specifico, nulla deduce la difesa del Parte_5
“… nullità e inattendibilità dell'ulteriore documentazione, allegata dalla CTU (pagg. 43, 44, 45), aggiunta informalmente all'elaborato finale, dopo che esso era già stato firmato in termini conclusivi (pag. 39 dallo stesso).”
pagina 8 di 12 Si tratta di foto ed ulteriori elaborati planimetrici, entrambi quali dati di fatto che spiegano le controdeduzioni del ctu. Sicuramente gli elaborati sono una risposta di carattere tecnico aggiuntiva alle argomentazioni verbali e non si vede come possano considerarsi fuori luogo.
Se poi si volessero, invece, distinguere le ulteriori foto, quali elementi successivi, esse nulla tolgono alle osservazioni che corredano, e potrebbero benissimo essere eliminate senza che nulla di sostanziale muti nella risposta data dal ctu.
5.2 - Un edificio illecito, condonato come “laboratorio artigianale”, non può fruire del vantaggioso parametro della “ristrutturazione”, per acquisire diversa “destinazione funzionale” all'uso abitativo, dovendo qualificarsi “nuova costruzione”, tenuta al rispetto della distanza di m. 5 dai confini, imposta dall'art. 61 del regolamento edilizio tipo della Regione Marche - (DPGR n. 23, del 14.9.1989).
È, all'evidenza, questione nuova (se non coperta da giudicato implicito) e che, altrettanto palesemente, esonda dall'accertamento demandato dalla Cassazione al giudice del rinvio.
5.3 - Nullità e, in subordine, inadeguatezza delle valutazioni tecniche della CTU talmente Per_2 soggettive e prive di misurazioni riscontrabili, tali da renderne l'operato inadeguato al tipo di riscontri tecnici, che dovevano eseguirsi sulla base del quesito posto.
Questione ripetitiva ed assorbita dalle considerazioni di cui al punto 5.1.
5.4 – Mancato esame di tutti i documenti rilevanti – omesse misurazioni – violazione della normativa edilizia da parte del ctu nel dare le proprie valutazioni – pagg. da 21 a 40 della comparsa
Questioni del tutto avulse da una critica specifica alle risposte date dal ctu nella relazione finale. Si tratta di una sorta di elaborato alternativo, in parte ripetitivo delle prospettazioni già fatte, e peraltro coinvolgendo problemi del tutto eterogenei. La lamentata non completezza della documentazione valutata dal ctu è affermazione che sta o cade in riferimento alla rilevanza complessiva dei dati presi in considerazione dal perito: è evidente, in altre parole, che il ctu non deve dare pedissequamente conto di ogni documento agli atti (in alcuni casi si tratterebbe, magari a fronte di migliaia di documenti, di un'abdicazione, in sostanza, alle proprie scelte di valutazione tecnica) ma rilevare ciò che ritiene importante.
5.5 - Persistente violazione dell'art. 905 Cc., da parte della veduta diretta, esercitata dal terrazzo dei sulla proprietà - Erroneità della CTU nel dichiarare la legittimità della Pt_2 Parte_5 Per_2 veduta.
pagina 9 di 12 La questione è irrilevante, il ctu si è erroneamente pronunciato sulla veduta, la cui illegittimità è dichiarata dalla sentenza cassata di questa Corte, ma passata in giudicato in parte qua.
§ 6 - Condanna degli appellati a restituire all'appellante le somme già corrisposte, in virtù della provvisoria eseguibilità della seconda sentenza di merito, sia ai che al Pt_2 CP_3
La richiesta è stata formulata al punto 6 (pagg. 34-35), della domanda di riassunzione:
“Le somme da restituire sono:
1. € 8.797,14 (corrisposte da a , in esecuzione delle due sentenze di merito, tramite bonifico della Parte_5 Parte_2 Banca Marche). Vedasi a riguardo l'allegato 9 della citazione per il rinvio (pag. 36).
2. € 3.426,30 (somma corrisposta dai all'ing. , per la CTU di primo grado, sulla base dei tre decreti del Parte_5 Per_1 Tribunale di Macerata prodotti nell'allegato 8 della citazione del Giudizio di rinvio (pag. 36)).
Sul punto controdeduce come segue la controparte:
La difesa di nel punto in esame si limita a dar conto delle somme versate dagli originari attori al Parte_1
e di quelle dovute al C.T.U., come da pronunciamento del primo grado, tralasciando completamente invece quanto Pt_2 diversamente disposto, in punto di regolamentazione delle spese per i primi due gradi di giudizio, e per la spesa del C.T.U., nella sentenza n. 43/2017 dalla Corte di Appello di Ancona. Precisiamo innanzitutto che le somme versate dal Parte_5
e dall' al C.T.U. ammontano a complessivi euro 3.337,27, giuste rispettive fatture dell'Ing.
[...] Parte_6
n. 74 del 5.10.2007, n. 60 del 4.06.2008 e n. 12 del 10.03.2009, che qui si producono come doc. 4, ed Persona_1 osserviamo come la richiesta del di ripetere, dagli odierni convenuti, le somme al tempo versate dai Parte_1 propri danti causa al C.T.U. e al , così come essa è posta è inammissibile ed inapprezzabile. Dovendo la Parte_2 Corte adìta dare ulteriore regolamentazione delle spese di lite, anche per il giudizio di Cassazione e per la presente fase di rinvio, solo all'esito di essa regolamentazione potranno essere fatti i corretti calcoli, di dare ed avere, tra gli attuali contendenti. Non vediamo dunque la necessità e pertinenza della richiesta di ripetizione, - che non tiene peraltro conto della pronuncia di secondo grado n. 43/2017, svolta dall'avversa difesa e che non ha altro scopo che quello di ingenerare ulteriore confusione, perorando una questione, connessa alla regolamentazione delle spese dei gradi e delle fasi di un giudizio e all'eventuale ripetizione, o pretesa di somme in forza di diverse regolamentazioni che dovessero essere disposte nel corso dell'evoluzione del giudizio stesso, che non necessita di esplicitazione, traendo il presupposto per la relativa definizione nella pronuncia giudiziale via via successivamente emessa. E dunque, nel nostro caso, per quanto già argomentato al punto 4 che precede, in parte qua già nella pronuncia n. 43/2017 della C.d.A. di Ancona, e per il grado di
Cassazione e la presente fase, nella pronuncia che verrà emessa in questa sede dalla stessa Corte di Appello quale Giudice del rinvio…”
Ora, la presente sentenza, pur sostituendosi a quella già cassata, ne conferma peraltro la statuizione, sebbene con la diversa motivazione discendente dall'accertamento, in fatto, conseguente al rinvio.
La richiesta di ripetizione delle spese, delle quali è stato effettuato il pagamento in ottemperanza delle due sentenze impugnate, va pertanto rigettata.
Giova ricordare che la regolamentazione delle spese, così come operata nella sentenza cassata, ed avente il seguente tenore
“condanna e alla refusione, in favore degli appellati, di un terzo delle spese Parte_5 Parte_6 processuali di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, nell'intero importo, per il primo grado in € 3.400,00 per diritti, €
pagina 10 di 12 150,00 per spese ed € 5.500,00 per onorario, oltre rimborso spese forfettario al 12,50%, Iva e Cpa come per lette, per il grado di appello in € 6.000,00 per compenso professionale oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge;
compensa i rimanenti due terzi delle spese processuali;
- pone definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese della Ctu espletata in primo grado e già liquidate…”.
può, pertanto, essere tenuta ferma.
§ 7 – Come detto, l'accertamento in fatto demandato a questo giudice di rinvio ha avuto esito negativo quanto alla violazione delle distanze. La sentenza della Corte d'appello, già cassata, non va, pertanto, modificata. Le spese per il presente grado debbono essere liquidate, a favore degli appellati costituitisi, secondo i parametri di riferimento, valori medi.
Viceversa, il risulta doppiamente vittorioso nel segmento processuale attinente al giudizio di Parte_5 legittimità, perché accolti due dei suoi motivi di ricorso e perché rigettato in toto l'appello incidentale di controparte. Ne segue a suo favore la liquidazione conseguente.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Ancona definitivamente pronunciando quale giudice del rinvio
1) Conferma integralmente la statuizione contenuta nella sentenza di questa Corte n. 43.2017.
2) Condanna , , e alle spese processuali del Parte_2 Parte_3 Parte_4 giudizio in Cassazione, a favore di , spese che liquida, per la Fase di studio Parte_1 della controversia, in € 2.869,00; per la Fase introduttiva del giudizio, in € 2.224,00; per la Fase decisionale, in € 1.492,00. Il tutto oltre rimborso forf. 15 %,iva e cpa.
3) Condanna , in favore di , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 quanto al presente giudizio di rinvio, alle spese per la ctu come separatamente liquidate, nonché alle spese processuali, che liquida per laFase di studio della controversia, in € 2.518,00, per la Fase introduttiva del giudizio, in € 1.665,00, per la Fase di trattazione, in € 3.686,00, per la Fase decisionale, in € 4.287,00.
Ancona, così deciso in data 8.7.25
Il cons. est. Dr. Cesare Marziali
Il Presidente Dr. Gianmichele Marcelli
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