Versione
11 dicembre 1986
11 dicembre 1986
Art. 1.
L' articolo 206 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , e' sostituito dal seguente:
"Sono considerate aziende agricole o forestali, ai fini del presente titolo, quelle esercenti una attivita' diretta alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento degli animali ed attivita' connesse, ai sensi dell' articolo 2135 del codice civile . Si reputano in ogni caso agricole, a norma del primo comma del medesimo articolo, le attivita' di allevamento delle specie suinicole, avicole, cunicole, itticole, dei selvatici a scopo alimentare e quelle attinenti all'apicoltura, alla bachicoltura e simili".
NOTE
Nota al titolo:
Il D.P.R. n. 1124/1965, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 13 ottobre 1965, approva il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Note all'art. 1:
- Il titolo nel quale e' compreso l'art. 206 e' il titolo II, riguardante l'assicurazione infortuni e malattie professionali in agricoltura.
- Il testo dell' art. 2135 del codice civile e' il seguente:
"Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore agricolo chi esercita un'attivita' diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attivita' connesse.
Si reputano connesse le attivita' dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura".
L' articolo 206 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , e' sostituito dal seguente:
"Sono considerate aziende agricole o forestali, ai fini del presente titolo, quelle esercenti una attivita' diretta alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento degli animali ed attivita' connesse, ai sensi dell' articolo 2135 del codice civile . Si reputano in ogni caso agricole, a norma del primo comma del medesimo articolo, le attivita' di allevamento delle specie suinicole, avicole, cunicole, itticole, dei selvatici a scopo alimentare e quelle attinenti all'apicoltura, alla bachicoltura e simili".
NOTE
Nota al titolo:
Il D.P.R. n. 1124/1965, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 13 ottobre 1965, approva il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Note all'art. 1:
- Il titolo nel quale e' compreso l'art. 206 e' il titolo II, riguardante l'assicurazione infortuni e malattie professionali in agricoltura.
- Il testo dell' art. 2135 del codice civile e' il seguente:
"Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore agricolo chi esercita un'attivita' diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attivita' connesse.
Si reputano connesse le attivita' dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura".
Commentario • 1
- 1. Assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionaliAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 2 giugno 2001 · 1.3037207
Giurisprudenza • 125
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2001, n. 3100Provvedimento: […] Con il primo motivo l'Ente ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2135 cod.civ., 206 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 modificato dall'art. 1 Legge 20 novembre 1986, n. 778, censura la sentenza impugnata, sostanzialmente imputandole di non avere applicato il dato normativo costituito dall'art. 1 Legge 20 novembre 1986, n. 778 alla fattispecie in esame.Leggi di più...
- esclusione·
- carattere agricolo ex art. 1 legge n. 778/1986·
- retroattività·
- natura innovativa della norma·
- sussistenza di una pretesa contributiva·
- impresa di allevamento di bestiame·
- applicabilità della medesima·
- irrilevanza·
- limiti·
- agricoltura·
- previdenza (assicurazioni sociali)·
- assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali