Art. 1.
L' articolo 206 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , e' sostituito dal seguente:
"Sono considerate aziende agricole o forestali, ai fini del presente titolo, quelle esercenti una attivita' diretta alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento degli animali ed attivita' connesse, ai sensi dell' articolo 2135 del codice civile . Si reputano in ogni caso agricole, a norma del primo comma del medesimo articolo, le attivita' di allevamento delle specie suinicole, avicole, cunicole, itticole, dei selvatici a scopo alimentare e quelle attinenti all'apicoltura, alla bachicoltura e simili".
NOTE
Nota al titolo:
Il D.P.R. n. 1124/1965, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 13 ottobre 1965, approva il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Note all'art. 1:
- Il titolo nel quale e' compreso l'art. 206 e' il titolo II, riguardante l'assicurazione infortuni e malattie professionali in agricoltura.
- Il testo dell' art. 2135 del codice civile e' il seguente:
"Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore agricolo chi esercita un'attivita' diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attivita' connesse.
Si reputano connesse le attivita' dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura".
L' articolo 206 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , e' sostituito dal seguente:
"Sono considerate aziende agricole o forestali, ai fini del presente titolo, quelle esercenti una attivita' diretta alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento degli animali ed attivita' connesse, ai sensi dell' articolo 2135 del codice civile . Si reputano in ogni caso agricole, a norma del primo comma del medesimo articolo, le attivita' di allevamento delle specie suinicole, avicole, cunicole, itticole, dei selvatici a scopo alimentare e quelle attinenti all'apicoltura, alla bachicoltura e simili".
NOTE
Nota al titolo:
Il D.P.R. n. 1124/1965, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 13 ottobre 1965, approva il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Note all'art. 1:
- Il titolo nel quale e' compreso l'art. 206 e' il titolo II, riguardante l'assicurazione infortuni e malattie professionali in agricoltura.
- Il testo dell' art. 2135 del codice civile e' il seguente:
"Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore agricolo chi esercita un'attivita' diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attivita' connesse.
Si reputano connesse le attivita' dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura".