Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 gennaio 1963 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 marzo 1988 |
Commentari • 4
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 5821 del 22https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 22/02/2022, (ud. 18/11/2021, dep. 22/02/2022), n.5821 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRINO Umberto – Presidente – Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere – Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere – Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere – Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 1251-2016 proposto da: I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 284
- 1. Trib. Cagliari, sentenza 21/10/2024, n. 1354Provvedimento: Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 15.10.2024, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, il 21.10.2024, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 3323 del ruolo generale per l'anno 2022, promossa da 1. CP_1 E.N.P.A.I.A.-ENTE [...] Controparte_2 [...] , in persona del Presidente pro tempore, corrente in Roma, via Beethoven n. 48, elettivamente domiciliato in Sanluri (SU), via Mazzini 41, presso lo Studio dell'Avv. …Leggi di più...
- esecutività decreto ingiuntivo·
- interessi legali e rivalutazione·
- principio di soccombenza·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- conto individuale previdenziale·
- sospensione del processo·
- riserva di legge in materia previdenziale·
- pubblico impiego contrattualizzato
Versioni del testo
- Art. 1.
La Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali, giuridicamente riconosciuta con regio decreto 14 luglio 1937, n. 1485 , che ne ha pure approvato lo statuto, assume la denominazione di "Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura" (E.N.P.A.I.A.).
L'Ente ha personalita' giuridica di diritto pubblico, e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha sede in Roma e svolge la sua attivita' su tutto il territorio della Repubblica italiana. - Art. 2.
I contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura sono determinati nelle seguenti misure:
1) il contributo per l'assicurazione contro le malattie e' stabilito nella misura del 4,50 per cento della retribuzione, di cui il 4 per cento a carico dei datori di lavoro e lo 0,50 per cento a carico dei dirigenti o degli impiegati dell'agricoltura;
2) il contributo per il fondo di previdenza e' stabilito nella misura del 4 per cento della retribuzione, di cui il 2,50 per cento a carico dei datori di lavoro e l'1,50 per cento a carico dei dirigenti e degli impiegati dell'agricoltura.
Dell'intero contributo per il fondo di previdenza la aliquota 1 per cento e' destinata alla copertura dei rischi di morte di invalidita' normalmente totale ed assoluta e l'aliquota 3 per cento all'incremento dei conti individuali dei singoli assicurati;
3) il contributo per l'assicurazione contro gli infortuni e' stabilito sulla retribuzione nelle vigenti misure del 2 per cento per i dirigenti e dell'1 per cento per gli impiegati dell'agricoltura.
Tale contributo e' ripartito per meta' a carico dei datori di lavoro e per meta' a carico dei dirigenti ed impiegati assicurati;
4) il contributo per il fondo di accantonamento dell'indennita', di anzianita' e' stabilito nella vigente misura dell'8 per cento della retribuzione ed e' posto ad esclusivo carico dei datori di lavoro.
Per le spese di accertamento e di riscossione dei contributi predetti, i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere all'Ente una addizionale nella vigente misura del 4 per cento sull'importo dei contributi medesimi.
Per eventuali variazioni delle misure dei contributi e dell'addizionale di cui al presente articolo, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, sui proposta del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in applicazione delle norme fissate dall' articolo 1, comma primo e secondo, della legge 14 aprile 1956, n. 307 , in relazione alle risultanze di gestione. - Art. 3.
I contributi di cui all'articolo 2 sono dovuti, con le limitazioni e le esclusioni previste nel presente articolo, dai datori di lavoro appresso indicati per i dipendenti con mansioni di dirigenti ed impiegati tecnici ed amministrativi, di concetto e di ordine, anche se assunti con periodo di prova o di tirocinio:
a) gli imprenditori, siano essi singoli o associati, o societa', Consorzi ed Enti che esercitano attivita' agricola o attivita' connesse, i proprietari di fondi affittati e, in tutti i casi, i datori di lavoro ai quali siano applicabili le norme sugli assegni familiari in agricoltura;
b) gli Istituti, gli Enti e le Associazioni che hanno il line di attuare o di promuovere in qualsiasi modo la difesa, il miglioramento e l'incremento della produzione agricola, ai quali non siano applicabili le disposizioni di cui all' articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, numero 1304 ;
c) i Consorzi di miglioramento fondiario e i Consorzi di irrigazione;
d) i Consorzi di bonifica, con esclusione dei contributi afferenti all'assicurazione contro le malattie e al fondo di accantonamento dell'indennita' di anzianita';
e) le aziende esercenti concessioni di tabacco e i frantoi di olive per i soli dipendenti con mansioni di impiegati tecnici ed amministrativi, di concetto e di ordine;
f) gli Enti di diritto pubblico, limitatamente alle imprese od aziende agricole da essi esercitate.
L'assunzione di dipendenti con le mansioni indicate nel precedente comma deve essere denunciata dai datori di lavoro all'Ente entro il
quindicesimo giorno dalla data di assunzione dei dipendenti medesimi.
La denuncia deve contenere le generalita' complete del dipendente,
la descrizione particolareggiata delle mansioni dallo stesso esplicate e la indicazione della retribuzione spettantegli.
Le variazioni, che volta a volta intervengano nelle mansioni esplicate dai dipendenti impiegati, come pure nelle retribuzioni, debbono essere denunciate all'Ente entro un mese dalla data in cui le variazioni stesse si sono verificate.(1) ((2)) ------------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 15 giugno 1984, n. 240 , ha disposto (con l'art. 6) che "In deroga all' articolo 3 della legge 29 novembre 1962, n. 1655 , gli adempimenti contributivi per il personale con qualifica di dirigente vengono validamente effettuati a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 967 ." -------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 30 dicembre 1987, n. 536 , convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1988, n. 48 , ha disposto (con l'art.6, comma 25) che " In materia di assicurazione contro gli infortuni degli impiegati e dirigenti agricoli, le norme della legge 29 novembre 1962, n. 1655 , e successive modificazioni e integrazioni, devono interpretarsi nel senso che tutti i soggetti di cui all'articolo 3 della predetta legge sono assicurati in via esclusiva all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura anche se addetti o sovrastanti a lavori manuali."