Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 gennaio 1963 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 marzo 1988 |
Commentari • 4
- 1. TFR settore agricolo: resta l'obbligo di versamento a ENPAIARedazione Fiscoetasse.Com · https://www.fiscoetasse.com/ · 20 febbraio 2026
Per gli impiegati, quadri e dirigenti del settore agricolo resta fermo l'obbligo di versamento dei contributi ad ENPAIA. Lo precisa in una nota l'ente previdenziale degli impiegati e dirigenti delle aziende agricole, a seguito di dubbi sorti dagli iscritti per le disposizioni contenute nella recente legge di bilancio 2026 (commi 203-205 della legge n.199/2025). La norma infatti modifica il criterio di individuazione dei datori di lavoro privati che sono tenuti al versamento degli accantonamenti relativi ai trattamenti di fine rapporto dei propri dipendenti allo specifico Fondo dell'INPS, ampliando la platea ai soggetti che superano una certa soglia di dipendenti nell'anno precedente. …
Leggi di più… - 2. Elenco e funzioni delle Casse di previdenza private e dei professionisti in ItaliaAntonio Barbato · https://www.lexplain.it/diritto/ · 18 agosto 2024
- 3. Sentenza Cassazione Civile n. 5821 del 22https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 22/02/2022, (ud. 18/11/2021, dep. 22/02/2022), n.5821 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRINO Umberto – Presidente – Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere – Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere – Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere – Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 1251-2016 proposto da: I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI …
Leggi di più… - 4. Risoluzione del 17/03/1982 n. 280258 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 17 marzo 1982
"L\'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Impiegati dell\'Agricoltura ..... - Ente di diritto Pubblico - in base al disposto della legge 29 novembre 1962, n. 1655 deve attuare, secondo le norme dello Statuto, approvato con D.P.R. 28 luglio 1967, n. 1002, e dei Regolamenti d\'esecuzione, alcune forme previdenziali che si compendiano nell\'accantonamento della indennita\' di anzianita\', nel trattamento di previdenza, nell\'assicurazione contro gli infortuni professionali ed extra professionali. In caso di morte di un proprio iscritto l\'..... eroga agli aventi diritto le seguenti prestazioni: 1) indennita\' di anzianita\'; 2) trattamento di previdenza; 3) …
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Giurisprudenza • 268
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/12/2024, n. 32568Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 15049-2023 proposto da: FONDAZIONE E.N.P.A.I.A. - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E GLI IMPIEGATI IN AGRICOLTURA, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GABRIELE FAVA; - ricorrente - contro GA NT MA FA, NI OB, AL SI, DD NO, tutti elettivamente domiciliati presso l'indirizzo PEC dell'avvocato VANESSA PORQUEDDU, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato WANDA SOTGIU; Oggetto R.G.N. 15049/2019 Cron. Rep. Ud. 17/09/2024 PU Civile Sent. Sez. L Num. 32568 Anno 2024 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: BUFFA FRANCESCO …Leggi di più...
- competenza legislativa statale·
- art. 6 regolamento ENPAIA·
- iscrizione obbligatoria ENPAIA·
- cessazione rapporto di lavoro·
- contributo unificato·
- giurisdizione previdenziale·
- art. 3 l. 1655/62·
- conto individuale·
- previdenza sociale·
- enti pubblici non economici
- 2. Trib. Cagliari, sentenza 21/10/2024, n. 1354Provvedimento: Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 15.10.2024, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, il 21.10.2024, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 3323 del ruolo generale per l'anno 2022, promossa da 1. E.N.P.A.I.A.-ENTE CP_1 [...] Controparte_2 , in persona del Presidente pro tempore, corrente in Roma, via [...] Beethoven n. 48, elettivamente domiciliato in Sanluri (SU), via Mazzini 41, presso lo Studio dell'Avv. …Leggi di più...
- esecutività decreto ingiuntivo·
- interessi legali e rivalutazione·
- principio di soccombenza·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- conto individuale previdenziale·
- sospensione del processo·
- riserva di legge in materia previdenziale·
- pubblico impiego contrattualizzato
- 3. Corte d'Appello Cagliari, sentenza 15/07/2024, n. 104Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE CIVILE In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati Angelo Lucio Caredda PRESIDENTE RELATORE Maria Luisa Scarpa CONSIGLIERA Daniela Coinu CONSIGLIERA Ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa di previdenza iscritta al n. 201 di RACL dell'anno 2022, proposta da Parte_1 (d'ora in avanti ), in persona del Presidente [...] Pt_1 Pt_2 , con sede in Roma V.le Beethoven, n. 48, C.F: , P.IVA [...] P.IVA_1 , rappresentata difesa e domiciliata giusta procura in calce al ricorso in P.IVA_2 opposizione a decreto ingiuntivo del 09 luglio 2020 dall'Avv. Nicola Lucarelli (CF: ) del …Leggi di più...
- competenza legislativa Stato·
- art. 3 legge 1655/1962·
- previdenza pubblica·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- conto individuale·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- TFR·
- interpretazione costituzionalmente orientata·
- contrattazione collettiva·
- pubblico impiego contrattualizzato
- 4. Corte d'Appello Cagliari, sentenza 18/11/2024, n. 155Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE CIVILE In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Angelo Lucio Caredda PRESIDENTE dott.ssa Maria Luisa Scarpa CONSIGLIERA dott.ssa Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE in esito all'udienza del 2 ottobre 2024, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 159 dell'anno 2023, proposta da: in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_1 Roma, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Armati, del Foro di Velletri, ai fini del …Leggi di più...
- iscrizione previdenziale·
- art. 6 regolamento ENPAIA·
- cessazione rapporto di lavoro·
- contributo unificato·
- spese processuali·
- interpretazione estensiva norma·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- art. 13 D.P.R. 115/2002·
- pubblico impiego·
- previdenza integrativa
- 5. Corte d'Appello Cagliari, sentenza 20/12/2024, n. 183Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE CIVILE In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE dott. Grazia Maria Bagella CONSIGLIERA dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE in esito all'udienza del 4 dicembre 2024, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente SENTENZA nelle cause riunite in materia di previdenza iscritte al R.G. N. 271, 272, 273, 274, 275 dell'anno 2022, proposte da: Parte_1 , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [...] Roma, presso lo studio dell'avv. Marco …Leggi di più...
- art. 413 c.p.c.·
- pubblico impiego privatizzato·
- trattamento di fine rapporto·
- giurisdizione amministrativa·
- improcedibilità domanda·
- iscrizione previdenziale obbligatoria·
- competenza territoriale·
- diritto a liquidazione conto individuale·
- art. 444 c.p.c.·
- previdenza complementare
Versioni del testo
- Art. 1.
La Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali, giuridicamente riconosciuta con regio decreto 14 luglio 1937, n. 1485 , che ne ha pure approvato lo statuto, assume la denominazione di "Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura" (E.N.P.A.I.A.).
L'Ente ha personalita' giuridica di diritto pubblico, e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha sede in Roma e svolge la sua attivita' su tutto il territorio della Repubblica italiana. - Art. 2.
I contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura sono determinati nelle seguenti misure:
1) il contributo per l'assicurazione contro le malattie e' stabilito nella misura del 4,50 per cento della retribuzione, di cui il 4 per cento a carico dei datori di lavoro e lo 0,50 per cento a carico dei dirigenti o degli impiegati dell'agricoltura;
2) il contributo per il fondo di previdenza e' stabilito nella misura del 4 per cento della retribuzione, di cui il 2,50 per cento a carico dei datori di lavoro e l'1,50 per cento a carico dei dirigenti e degli impiegati dell'agricoltura.
Dell'intero contributo per il fondo di previdenza la aliquota 1 per cento e' destinata alla copertura dei rischi di morte di invalidita' normalmente totale ed assoluta e l'aliquota 3 per cento all'incremento dei conti individuali dei singoli assicurati;
3) il contributo per l'assicurazione contro gli infortuni e' stabilito sulla retribuzione nelle vigenti misure del 2 per cento per i dirigenti e dell'1 per cento per gli impiegati dell'agricoltura.
Tale contributo e' ripartito per meta' a carico dei datori di lavoro e per meta' a carico dei dirigenti ed impiegati assicurati;
4) il contributo per il fondo di accantonamento dell'indennita', di anzianita' e' stabilito nella vigente misura dell'8 per cento della retribuzione ed e' posto ad esclusivo carico dei datori di lavoro.
Per le spese di accertamento e di riscossione dei contributi predetti, i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere all'Ente una addizionale nella vigente misura del 4 per cento sull'importo dei contributi medesimi.
Per eventuali variazioni delle misure dei contributi e dell'addizionale di cui al presente articolo, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, sui proposta del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in applicazione delle norme fissate dall' articolo 1, comma primo e secondo, della legge 14 aprile 1956, n. 307 , in relazione alle risultanze di gestione. - Art. 3.
I contributi di cui all'articolo 2 sono dovuti, con le limitazioni e le esclusioni previste nel presente articolo, dai datori di lavoro appresso indicati per i dipendenti con mansioni di dirigenti ed impiegati tecnici ed amministrativi, di concetto e di ordine, anche se assunti con periodo di prova o di tirocinio:
a) gli imprenditori, siano essi singoli o associati, o societa', Consorzi ed Enti che esercitano attivita' agricola o attivita' connesse, i proprietari di fondi affittati e, in tutti i casi, i datori di lavoro ai quali siano applicabili le norme sugli assegni familiari in agricoltura;
b) gli Istituti, gli Enti e le Associazioni che hanno il line di attuare o di promuovere in qualsiasi modo la difesa, il miglioramento e l'incremento della produzione agricola, ai quali non siano applicabili le disposizioni di cui all' articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, numero 1304 ;
c) i Consorzi di miglioramento fondiario e i Consorzi di irrigazione;
d) i Consorzi di bonifica, con esclusione dei contributi afferenti all'assicurazione contro le malattie e al fondo di accantonamento dell'indennita' di anzianita';
e) le aziende esercenti concessioni di tabacco e i frantoi di olive per i soli dipendenti con mansioni di impiegati tecnici ed amministrativi, di concetto e di ordine;
f) gli Enti di diritto pubblico, limitatamente alle imprese od aziende agricole da essi esercitate.
L'assunzione di dipendenti con le mansioni indicate nel precedente comma deve essere denunciata dai datori di lavoro all'Ente entro il
quindicesimo giorno dalla data di assunzione dei dipendenti medesimi.
La denuncia deve contenere le generalita' complete del dipendente,
la descrizione particolareggiata delle mansioni dallo stesso esplicate e la indicazione della retribuzione spettantegli.
Le variazioni, che volta a volta intervengano nelle mansioni esplicate dai dipendenti impiegati, come pure nelle retribuzioni, debbono essere denunciate all'Ente entro un mese dalla data in cui le variazioni stesse si sono verificate.(1) ((2)) ------------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 15 giugno 1984, n. 240 , ha disposto (con l'art. 6) che "In deroga all' articolo 3 della legge 29 novembre 1962, n. 1655 , gli adempimenti contributivi per il personale con qualifica di dirigente vengono validamente effettuati a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 967 ." -------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 30 dicembre 1987, n. 536 , convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1988, n. 48 , ha disposto (con l'art.6, comma 25) che " In materia di assicurazione contro gli infortuni degli impiegati e dirigenti agricoli, le norme della legge 29 novembre 1962, n. 1655 , e successive modificazioni e integrazioni, devono interpretarsi nel senso che tutti i soggetti di cui all'articolo 3 della predetta legge sono assicurati in via esclusiva all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura anche se addetti o sovrastanti a lavori manuali."