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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 11/06/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE II COLLEGIO
R.G. 635/2023
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Rel.
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appella iscritta al n. 635 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa
DA
(P. IVA ) e per essa Parte_1 P.IVA_1 [...]
(P. IVA ) entrambe in persona del Parte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Laura Caponeri e
Luigi De Vito, come da procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(P. IVA ) in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_3
tempore e (C.F. ) rappresentati e Controparte_2 C.F._1 difesi dall'Avv. Serse Gambini, come da procura in atti;
APPELLATI Oggetto: appello avverso la sentenza n. 107 del Tribunale di Pesaro pubblicata in data
15/2/2023 e in materia di leasing/opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da note scritte di pc.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale adito accoglieva l'opposizione promossa dalla società e dal fideiussore di quest'ultima avverso il decreto CP_1 Controparte_2
ingiuntivo n. 653/2021 ottenuto dalla per il tramite della sua Parte_1 mandataria per la somma di € 852.033,91 oltre interessi e spese di Controparte_3 procedura, a titolo di canoni insoluti maturati (€ 119.226,72) e non maturati (€
732.807,19), derivanti dal contratto di leasing n. 10983 del 26.5.2006 stipulato tra la società New Enterprise di NT LE & C. SA (ceduto in data 30.4.2008 all'opponente con l'allora . CP_1 Controparte_4
Il Tribunale, nella contumacia del convenuto in opposizione, ha accolto l'opposizione ritenendo che:
- la domanda di condanna al pagamento della somma di € 119.226,72 relativa ai canoni c.d. scaduti ossia quelli esigibili fino alla restituzione dell'immobile (art. 21, c. 3 del contratto), non poteva essere accolta sul presupposto che la somma non fosse certa, atteso che vi era una discordanza fra la somma intimata nell'anno 2011 e quella ingiunta con il decreto ingiuntivo;
- parimenti non accoglibile era la domanda relativa ai canoni non ancora maturati
(€ 732.807,19) richiesti a titolo di risarcimento del danno (art. 21, c. 4), in quanto non poteva essere veicolata tramite procedimento monitorio non essendo predetta somma “né liquida né esigibile”.
Rev – e per essa impugnava la Parte_1 Parte_2
predetta sentenza e prospettava le doglianze in seguito indicate.
e si costituivano chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1 Controparte_2
pag. 2/7 Con un unico motivo di appello, l'appellante censura la sentenza impugnata per aver il primo giudice accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo.
In particolare, l'appellante sostiene che in ordine ai canoni maturati (art. 21, c. 3) il credito era certo, liquido ed esigibile in quanto fondava la propria prova sul contratto, sul piano finanziario nonché sull'estratto conto ex art. 50 TUB. Aggiungeva che in ordine ai canoni non ancora maturati (art. 21, c. 4) il credito era determinato e perciò proponibile tramite procedimento monitorio avendo le parti predeterminato la specifica modalità di liquidazione (canoni non ancora maturati attualizzati al tasso REFI vigente alla data di stipula del contratto).
Gli appellati resistono all'appello assumendo sostanzialmente che il credito non poteva costituire oggetto di decreto ingiuntivo in quanto non era certo, liquido ed esigibile.
Aggiungono che l'estratto conto ex art. 50 TUB non costituirebbe idonea prova ai fini della dimostrazione del credito oggetto di giudizio.
L'appello è fondato.
Occorre innanzitutto muovere da due premesse;
l'una di fatto e l'altra di diritto.
L'oggetto del presente giudizio riguarda un contratto di leasing c.d. traslativo sottoscritto nell'anno 2006 relativo ad un complesso immobiliare sito in Comune di
Colbordolo per il quale l'utilizzatrice, nel corso del rapporto, si era resa inadempiente nel pagamento dei canoni. A seguito dell'inadempimento, la concedente azionava, con raccomandata del 25.10.2011, la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 21, c. 1, delle
Condizioni generali del contratto di leasing.
L'art. 21, prevedeva altresì:
- al comma 3: “Ogni somma già pagata dal Cliente, per canoni periodici o qualsiasi altro titolo, resterà acquisita della Concedente. La Concedente ha il diritto di ottenere dal Cliente il pagamento in una unica soluzione di tutte le somme che risultano maturate a carico dello stesso per canoni periodici, spese, anche legali, interessi di mora, premi assicurativi, ecc. fino alla restituzione dell'immobile”;
pag. 3/7 - al comma 4: “In caso di risoluzione di diritto del contratto, la concedente avrà facoltà di richiedere al Cliente, a titolo di risarcimento, salvo il maggior danno, ai sensi dell'art. 1382, il pagamento dei canoni non ancora maturati attualizzati al tasso REFI (tasso minimo per le principali operazioni di rifinanziamento della Banca Centrale Europea) vigente alla data di stipula del contratto.”
- al comma 5 “in tal caso, il Cliente potrà imputare a deconto del suo debito quanto la Concedente abbia conseguito disponendo del bene al netto del prezzo di opzione.”
Va ritenuta la validità delle suddette clausole – allorché non oggetto di contestazione da parte degli opponenti: per i contratti risolti prima dell'entrata in vigore della l. n. 124 del 2017 trova applicazione analogica l'art. 1526 c.c., non operando quest'ultima disciplina retroattivamente.
Corte di Cassazione a Sezioni unite, ha infatti statuito che “con la previsione contenuta nell'art. 1526 c.c. comma 2 la penale inserita nel contratto di leasing traslativo prevedente l'acquisizione dei canoni riscossi con detrazione, dalle somme dovute al concedente, dell'importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito (tra le altre, le citate Cass. n. 15202 del 2018 e Cass. n. 1581 del 2020, nonché Cass., 28 agosto 2019, n. 21762 e Cass., 8 ottobre 2019, n. 25031).” (Cass. Sez. Un. 28/1/2021,
n. 2061)
Quanto alla premessa di diritto, occorre richiamare nel caso di specie l'orientamento consolidato della Suprema Corte secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il giudice anche se abbia accertato essere stata emessa l'ingiunzione nella mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 c.p.c. e ss., deve comunque pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore con la domanda di ingiunzione. (fra le più recenti: Cass. sez.
III, 23/12/2024, n. 34064; Cass. sez. III, 6/2/2024, n. 3427; Cass. sez. II, 13/6/2023, n.
16889; Cass. sez. I., 15/5/2023, n. 13139).
Pertanto, alla luce di tale principio, devono ritenersi superate tutte le questioni sulle quali le parti e il Tribunale si sono concentrate in primo grado ossia quelle attinenti alla pag. 4/7 validità dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, dovendo l'opposizione decidere sul merito della pretesa creditoria con applicazione della regola generale art. 2693 c.c.
Ebbene, questo Collegio ritiene che l'opposta odierna appellante abbia pienamente assolto al proprio onere della prova secondo il principio per cui chi eccepisce l'inadempimento deve provare il titolo e allegare la circostanza dell'inadempimento mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. Sez. Un. n.
13533/2001).
Difatti, la creditrice ha provato il titolo, costituito unicamente dal contratto di leasing
(doc. n. 5 – fascicolo monitorio) e allegato l'inadempimento, non avendo al contrario l'utilizzatrice dimostrato il fatto estintivo come, per esempio, il pagamento dei canoni o ulteriori cause estintive del credito.
Ha altresì prodotto a sostegno della pretesa creditoria, il verbale di consegna dell'immobile, l'estratto conto ex art. 50 TUB quale documento volto alla specificazione individuazione del credito e il piano di finanziamento.
Quanto alle specifiche contestazioni mosse degli appellati sull'estratto conto ex art. 50
TUB, occorre rilevare che, nel caso di specie, l'onere probatorio gravante sulla società creditrice prescinde dalla produzione di un estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50
TUB. La ratio di questa norma trae origine dalla necessità di ricavare la prova del saldo negativo del conto corrente che la banca intende azionare in via monitoria in danno del correntista, in relazione ad un rapporto che per definizione è “aperto” e suscettibile di variegate vicende negoziali, ma tali esigenze non si ravvisano nel leasing finanziario, caratterizzato dall'erogazione di una somma danaro finalizzata all'acquisto del bene concesso in locazione finanziaria.
pag. 5/7 Inoltre, non è ogni caso condivisibile quanto statuito dal primo giudice e lamentato dall'opponente odierno appellato per cui la somma del credito riguardanti i canoni già scaduti non sarebbe certa sul rilievo che la somma intimata con la raccomandata del
25.10.2011 era di € 134.385,07 oltre interessi, mentre, nell'estratto conto ex art. 50
TUB riguardante la posizione al 31.12.2016 veniva rappresentata in € 119.226,72.
Tale discordanza non rileva in quanto ciò potrebbe spiegarsi ad esempio alla luce di pagamenti intervenuti medio tempore da parte dell'utilizzatrice ovvero ad una rideterminazione del credito da parte della banca e, ad ogni modo, più favorevole ai debitori.
Altrettanto non condivisibili sono le argomentazioni sviluppate dal primo giudice in ordine a quella parte di credito riguardante i canoni non ancora maturati di cui all'art. 21, c. 4 del contratto.
La clausola predetta, si rammenta, è da qualificarsi come clausola penale e, come tale, oggetto di predeterminazione delle parti e, pertanto, veicolabile tramite decreto ingiuntivo, essendo, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, liquida ed esigibile;
a ciò si aggiunga che la domanda di pagamento della penale andava comunque scrutinata nel giudizio, che è un giudizio ordinario, sorto a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
In conclusione, il creditore deve provare il titolo negoziale e allegare l'inadempimento mentre spetta al debitore provare di aver adempiuto alla obbligazione restitutoria, dimostrando i pagamenti intervenuti, ovvero provare una diversa quantificazione degli importi, per essere gli stessi non dovuti o già corrisposti. Nel caso di specie, l'opponente ha limitato le proprie contestazioni alla sola invalidità dell'estratto conto ex art. 50 TUB
e dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, non avendo nemmeno contestato specificamente l'ammontare della pretesa.
L'appello è pertanto fondato e, in riforma totale della sentenza gravata, l'opposizione a decreto ingiuntivo va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. per il doppio grado di giudizio.
pag. 6/7
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da e per essa contro e Parte_3 Parte_2 CP_1
avverso la sentenza in epigrafe così provvede: Controparte_2
- accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza;
- rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 653/2021 emesso dal Tribunale di
Pesaro proposta da e;
CP_1 Controparte_2
- condanna e al pagamento delle spese di lite del CP_1 Controparte_2
primo grado di giudizio in favore di e per essa Parte_3
che si liquidano in € 4.607,00 + € 1.520,00 + Parte_2
€. 6.767,00 + € 8.013,00 per le fasi di studio, di introduzione, di trattazione e di decisione, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge;
- condanna e al pagamento delle spese di lite del CP_1 Controparte_2
presente grado di giudizio in favore di e per essa Parte_3 che si liquidano in€. 2.556,00 per spese € Parte_2
5.706,00 + € 3.318,00 + € 9.487,00 00 per le fasi di studio, di introduzione e di decisione, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge;
Ancona, così deciso in Camera di consiglio telematica del 10.6.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE II COLLEGIO
R.G. 635/2023
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Rel.
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appella iscritta al n. 635 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa
DA
(P. IVA ) e per essa Parte_1 P.IVA_1 [...]
(P. IVA ) entrambe in persona del Parte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Laura Caponeri e
Luigi De Vito, come da procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(P. IVA ) in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_3
tempore e (C.F. ) rappresentati e Controparte_2 C.F._1 difesi dall'Avv. Serse Gambini, come da procura in atti;
APPELLATI Oggetto: appello avverso la sentenza n. 107 del Tribunale di Pesaro pubblicata in data
15/2/2023 e in materia di leasing/opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da note scritte di pc.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale adito accoglieva l'opposizione promossa dalla società e dal fideiussore di quest'ultima avverso il decreto CP_1 Controparte_2
ingiuntivo n. 653/2021 ottenuto dalla per il tramite della sua Parte_1 mandataria per la somma di € 852.033,91 oltre interessi e spese di Controparte_3 procedura, a titolo di canoni insoluti maturati (€ 119.226,72) e non maturati (€
732.807,19), derivanti dal contratto di leasing n. 10983 del 26.5.2006 stipulato tra la società New Enterprise di NT LE & C. SA (ceduto in data 30.4.2008 all'opponente con l'allora . CP_1 Controparte_4
Il Tribunale, nella contumacia del convenuto in opposizione, ha accolto l'opposizione ritenendo che:
- la domanda di condanna al pagamento della somma di € 119.226,72 relativa ai canoni c.d. scaduti ossia quelli esigibili fino alla restituzione dell'immobile (art. 21, c. 3 del contratto), non poteva essere accolta sul presupposto che la somma non fosse certa, atteso che vi era una discordanza fra la somma intimata nell'anno 2011 e quella ingiunta con il decreto ingiuntivo;
- parimenti non accoglibile era la domanda relativa ai canoni non ancora maturati
(€ 732.807,19) richiesti a titolo di risarcimento del danno (art. 21, c. 4), in quanto non poteva essere veicolata tramite procedimento monitorio non essendo predetta somma “né liquida né esigibile”.
Rev – e per essa impugnava la Parte_1 Parte_2
predetta sentenza e prospettava le doglianze in seguito indicate.
e si costituivano chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1 Controparte_2
pag. 2/7 Con un unico motivo di appello, l'appellante censura la sentenza impugnata per aver il primo giudice accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo.
In particolare, l'appellante sostiene che in ordine ai canoni maturati (art. 21, c. 3) il credito era certo, liquido ed esigibile in quanto fondava la propria prova sul contratto, sul piano finanziario nonché sull'estratto conto ex art. 50 TUB. Aggiungeva che in ordine ai canoni non ancora maturati (art. 21, c. 4) il credito era determinato e perciò proponibile tramite procedimento monitorio avendo le parti predeterminato la specifica modalità di liquidazione (canoni non ancora maturati attualizzati al tasso REFI vigente alla data di stipula del contratto).
Gli appellati resistono all'appello assumendo sostanzialmente che il credito non poteva costituire oggetto di decreto ingiuntivo in quanto non era certo, liquido ed esigibile.
Aggiungono che l'estratto conto ex art. 50 TUB non costituirebbe idonea prova ai fini della dimostrazione del credito oggetto di giudizio.
L'appello è fondato.
Occorre innanzitutto muovere da due premesse;
l'una di fatto e l'altra di diritto.
L'oggetto del presente giudizio riguarda un contratto di leasing c.d. traslativo sottoscritto nell'anno 2006 relativo ad un complesso immobiliare sito in Comune di
Colbordolo per il quale l'utilizzatrice, nel corso del rapporto, si era resa inadempiente nel pagamento dei canoni. A seguito dell'inadempimento, la concedente azionava, con raccomandata del 25.10.2011, la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 21, c. 1, delle
Condizioni generali del contratto di leasing.
L'art. 21, prevedeva altresì:
- al comma 3: “Ogni somma già pagata dal Cliente, per canoni periodici o qualsiasi altro titolo, resterà acquisita della Concedente. La Concedente ha il diritto di ottenere dal Cliente il pagamento in una unica soluzione di tutte le somme che risultano maturate a carico dello stesso per canoni periodici, spese, anche legali, interessi di mora, premi assicurativi, ecc. fino alla restituzione dell'immobile”;
pag. 3/7 - al comma 4: “In caso di risoluzione di diritto del contratto, la concedente avrà facoltà di richiedere al Cliente, a titolo di risarcimento, salvo il maggior danno, ai sensi dell'art. 1382, il pagamento dei canoni non ancora maturati attualizzati al tasso REFI (tasso minimo per le principali operazioni di rifinanziamento della Banca Centrale Europea) vigente alla data di stipula del contratto.”
- al comma 5 “in tal caso, il Cliente potrà imputare a deconto del suo debito quanto la Concedente abbia conseguito disponendo del bene al netto del prezzo di opzione.”
Va ritenuta la validità delle suddette clausole – allorché non oggetto di contestazione da parte degli opponenti: per i contratti risolti prima dell'entrata in vigore della l. n. 124 del 2017 trova applicazione analogica l'art. 1526 c.c., non operando quest'ultima disciplina retroattivamente.
Corte di Cassazione a Sezioni unite, ha infatti statuito che “con la previsione contenuta nell'art. 1526 c.c. comma 2 la penale inserita nel contratto di leasing traslativo prevedente l'acquisizione dei canoni riscossi con detrazione, dalle somme dovute al concedente, dell'importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito (tra le altre, le citate Cass. n. 15202 del 2018 e Cass. n. 1581 del 2020, nonché Cass., 28 agosto 2019, n. 21762 e Cass., 8 ottobre 2019, n. 25031).” (Cass. Sez. Un. 28/1/2021,
n. 2061)
Quanto alla premessa di diritto, occorre richiamare nel caso di specie l'orientamento consolidato della Suprema Corte secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il giudice anche se abbia accertato essere stata emessa l'ingiunzione nella mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 c.p.c. e ss., deve comunque pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore con la domanda di ingiunzione. (fra le più recenti: Cass. sez.
III, 23/12/2024, n. 34064; Cass. sez. III, 6/2/2024, n. 3427; Cass. sez. II, 13/6/2023, n.
16889; Cass. sez. I., 15/5/2023, n. 13139).
Pertanto, alla luce di tale principio, devono ritenersi superate tutte le questioni sulle quali le parti e il Tribunale si sono concentrate in primo grado ossia quelle attinenti alla pag. 4/7 validità dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, dovendo l'opposizione decidere sul merito della pretesa creditoria con applicazione della regola generale art. 2693 c.c.
Ebbene, questo Collegio ritiene che l'opposta odierna appellante abbia pienamente assolto al proprio onere della prova secondo il principio per cui chi eccepisce l'inadempimento deve provare il titolo e allegare la circostanza dell'inadempimento mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. Sez. Un. n.
13533/2001).
Difatti, la creditrice ha provato il titolo, costituito unicamente dal contratto di leasing
(doc. n. 5 – fascicolo monitorio) e allegato l'inadempimento, non avendo al contrario l'utilizzatrice dimostrato il fatto estintivo come, per esempio, il pagamento dei canoni o ulteriori cause estintive del credito.
Ha altresì prodotto a sostegno della pretesa creditoria, il verbale di consegna dell'immobile, l'estratto conto ex art. 50 TUB quale documento volto alla specificazione individuazione del credito e il piano di finanziamento.
Quanto alle specifiche contestazioni mosse degli appellati sull'estratto conto ex art. 50
TUB, occorre rilevare che, nel caso di specie, l'onere probatorio gravante sulla società creditrice prescinde dalla produzione di un estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50
TUB. La ratio di questa norma trae origine dalla necessità di ricavare la prova del saldo negativo del conto corrente che la banca intende azionare in via monitoria in danno del correntista, in relazione ad un rapporto che per definizione è “aperto” e suscettibile di variegate vicende negoziali, ma tali esigenze non si ravvisano nel leasing finanziario, caratterizzato dall'erogazione di una somma danaro finalizzata all'acquisto del bene concesso in locazione finanziaria.
pag. 5/7 Inoltre, non è ogni caso condivisibile quanto statuito dal primo giudice e lamentato dall'opponente odierno appellato per cui la somma del credito riguardanti i canoni già scaduti non sarebbe certa sul rilievo che la somma intimata con la raccomandata del
25.10.2011 era di € 134.385,07 oltre interessi, mentre, nell'estratto conto ex art. 50
TUB riguardante la posizione al 31.12.2016 veniva rappresentata in € 119.226,72.
Tale discordanza non rileva in quanto ciò potrebbe spiegarsi ad esempio alla luce di pagamenti intervenuti medio tempore da parte dell'utilizzatrice ovvero ad una rideterminazione del credito da parte della banca e, ad ogni modo, più favorevole ai debitori.
Altrettanto non condivisibili sono le argomentazioni sviluppate dal primo giudice in ordine a quella parte di credito riguardante i canoni non ancora maturati di cui all'art. 21, c. 4 del contratto.
La clausola predetta, si rammenta, è da qualificarsi come clausola penale e, come tale, oggetto di predeterminazione delle parti e, pertanto, veicolabile tramite decreto ingiuntivo, essendo, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, liquida ed esigibile;
a ciò si aggiunga che la domanda di pagamento della penale andava comunque scrutinata nel giudizio, che è un giudizio ordinario, sorto a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
In conclusione, il creditore deve provare il titolo negoziale e allegare l'inadempimento mentre spetta al debitore provare di aver adempiuto alla obbligazione restitutoria, dimostrando i pagamenti intervenuti, ovvero provare una diversa quantificazione degli importi, per essere gli stessi non dovuti o già corrisposti. Nel caso di specie, l'opponente ha limitato le proprie contestazioni alla sola invalidità dell'estratto conto ex art. 50 TUB
e dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, non avendo nemmeno contestato specificamente l'ammontare della pretesa.
L'appello è pertanto fondato e, in riforma totale della sentenza gravata, l'opposizione a decreto ingiuntivo va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. per il doppio grado di giudizio.
pag. 6/7
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da e per essa contro e Parte_3 Parte_2 CP_1
avverso la sentenza in epigrafe così provvede: Controparte_2
- accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza;
- rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 653/2021 emesso dal Tribunale di
Pesaro proposta da e;
CP_1 Controparte_2
- condanna e al pagamento delle spese di lite del CP_1 Controparte_2
primo grado di giudizio in favore di e per essa Parte_3
che si liquidano in € 4.607,00 + € 1.520,00 + Parte_2
€. 6.767,00 + € 8.013,00 per le fasi di studio, di introduzione, di trattazione e di decisione, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge;
- condanna e al pagamento delle spese di lite del CP_1 Controparte_2
presente grado di giudizio in favore di e per essa Parte_3 che si liquidano in€. 2.556,00 per spese € Parte_2
5.706,00 + € 3.318,00 + € 9.487,00 00 per le fasi di studio, di introduzione e di decisione, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge;
Ancona, così deciso in Camera di consiglio telematica del 10.6.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
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