Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 8 settembre 1985 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 4 aprile 2001 |
Commentari • 82
- 1. Ex Parte CreditorisAvv. Camilla Perone Pacifico · https://www.expartecreditoris.it/ · 18 settembre 2024
In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nel... Leggi tutto... In materia di fallimento, la sentenza dichiarativa di fallimento rimane giuridicamente efficace fino al passaggio in giudicato della sua (eventuale) revoca e che, di conseguenza, fino a quel... Leggi tutto... Si ringrazia per la segnalazione l'Avv. Piergiorgio Sacchettoni La decisione della Corte di Appello di Ancona ribalta l'orientamento per il quale, ai fini della concessione dell'inibit... Leggi tutto... La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la recente Ordinanza n. 3612 …
Leggi di più… - 2. Rivista di Diritto SocietarioGiappichelli Editore · https://www.rivistadirittosocietario.com/HomePage
- 3. dott. stanislao de matteis ArchiviAvv. Maria Luigia Ienco · https://www.expartecreditoris.it/ · 18 settembre 2024
- 4. Disciplina generalehttps://www.brocardi.it/
- 5. Quanti apprendisti possono essere assunti nel Commercio?Antonio Barbato · https://www.lexplain.it/diritto/ · 15 ottobre 2024
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/03/2015, n. 5685Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Primo Presidente f.f. - Dott. CICALA Mario - Presidente di Sez. - Dott. RORDORF Renato - Presidente di Sez. - Dott. RAGONESI Vittorio - rel. Consigliere - Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere - Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere - Dott. DI IASI Camilla - Consigliere - Dott. PETITTI Stefano - Consigliere - Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 21470-2012 proposto da: TERMOIDRAULICA BATTOCCHIA LA ditta individuale, in persona del titolare TO DI, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso …Leggi di più...
- irrilevanza·
- necessità·
- qualificazione ex art. 2083 cod. civ·
- esclusione·
- iscrizione all'albo delle imprese artigiane·
- natura interpretativa·
- superamento delle soglie ex art. 1, legge fall·
- fondamento·
- privilegio generale mobiliare a favore dell'impresa artigiana·
- portata retroattiva·
- novella dell'art. 36 del d.l. n. 5 del 2012·
- requisiti·
- privilegi·
- retribuzioni e crediti dei coltivatori diretti, delle cooperative ed imprese artigiane·
- cause di prelazione
- 2. Trib. Catania, sentenza 14/02/2025, n. 725Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA SECONDA SEZIONE LAVORO Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 14.2.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2251/2024 R.G.L., avente a oggetto opposizione avverso avviso di addebito, PROMOSSA DA , con gli Avv.ti Gianluca Mineo e Giuseppe Macchi; Parte_1 - opponente - CONTRO in persona del suo presidente pro Controparte_1 tempore, con l'Avv. Valentina Schilirò; , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore; - opposti - …Leggi di più...
- attività artigiana·
- gestione artigiani·
- opposizione avviso di addebito·
- art. 24 d.lgs. 46/1999·
- tempestività opposizione·
- iscrizione a ruolo·
- spese processuali·
- art. 116 Legge 388/2000·
- contributi previdenziali·
- onere della prova
- 3. Trib. Bari, sentenza 18/06/2024, n. 2531Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Bari Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli Alla udienza del 18/06/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 2990/2021 R.G. promossa da: , rappr. e dif. dall' avv. LEONARDO GOFFREDO; Parte_1 OPPONENTE contro : , rappr. e dif. dall'avv. VALERIA CAPOTORTI; CP_1 OPPOSTO RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso del 22.03.2021, il ricorrente in epigrafe indicato agiva in giudizio per sentir: “A) Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte, Cont l'illegittimità del verbale di accertamento e notificazione prot. n. 079-6550 del …Leggi di più...
- bilateralità·
- art. 2697 c.c.·
- illegittimità provvedimenti amministrativi·
- assenze giustificate·
- art. 3 co. 8 Legge 335/1995·
- contributi previdenziali·
- inquadramento artigiano·
- onere della prova·
- cessata materia del contendere·
- inquadramento industriale
- 4. Trib. Palermo, sentenza 06/06/2024, n. 2579Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del Giudice Onorario dott. Livio Fiorani, rilevato che con ordinanza del 12/02/2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 05/04/2024 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con assegnazione di termine al detto fine fino alle ore 9:00 del giorno d'udienza; considerato che le parti, ritualmente avvisate, non hanno manifestato opposizioni alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte; ritenuto che parte resistente ha trasmesso le note scritte in data 22/03/2024; ha pronunciato mediante deposito nel fascicolo telematico …Leggi di più...
- prescrizione contributiva·
- opposizione avviso di addebito·
- lavoro subordinato·
- cooperative di produzione e lavoro·
- art. 2094 c.c.·
- lavoro autonomo·
- cooperative di servizi·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- art. 127 ter c.p.c.·
- onere della prova
- 5. TAR Perugia, sez. I, sentenza 10/12/2024, n. 889Provvedimento: Pubblicato il 10/12/2024 N. 00889/2024 REG.PROV.COLL. N. 00487/2020 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 487 del 2020, proposto da Ceramiche La Sovrana s.n.c. Eredi di DA DA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Augusto De Matteis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via Bonazzi, 9; contro Comune di Gualdo Tadino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e …Leggi di più...
- violazione disciplina urbanistico-edilizia·
- rigetto sanatoria·
- illegittimità costituzionale·
- giurisdizione amministrativa·
- compensazione spese·
- sanatoria edilizia·
- improcedibilità ricorso·
- art. 66 l.r. n. 11 del 2005
Versioni del testo
- Art. 1. Potesta' delle regioni
In conformita' all' articolo 117, primo comma, della Costituzione , le regioni emanano norme legislative in materia di artigianato nell'ambito dei principi di cui alla presente legge, fatte salve le specifiche competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.
Ai sensi ed agli effetti del precedente comma, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale, spetta alle regioni l'adozione di provvedimenti diretti alla tutela ed allo sviluppo dell'artigianato ed alla valorizzazione delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, con particolare riferimento alle agevolazioni di accesso al credito, all'assistenza tecnica, alla ricerca applicata, alla formazione professionale, all'associazionismo economico, alla realizzazione di insediamenti artigiani, alle agevolazioni per l'esportazione.
Le regioni esercitano le funzioni amministrative di loro competenza delegandole, normalmente, agli enti locali. - Art. 2. Imprenditore artigiano
E' imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualita' di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilita' con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
Sono escluse limitazioni alla liberta' di accesso del singolo imprenditore all'attivita' artigiana e di esercizio della sua professione.
Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali.
L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attivita' che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilita' a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali. - Art. 3. Definizione di impresa artigiana
E' artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attivita' di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attivita' agricole e le attivita' di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.
E' artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, e' costituita ed esercitata in forma di societa', anche cooperativa, escluse le societa' ((. . .)) per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.
E' altresi' artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma:
a) e' costituita ed esercitata in forma di societa' a responsabilita' limitata con unico socio sempreche' il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di altra societa' a responsabilita' limitata o socio di una societa' in accomandita semplice;
b) e' costituita ed esercitata in forma di societa' in accomandita semplice, sempreche' ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di una societa' a responsabilita' limitata o socio di altra societa' in accomandita semplice.
In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarita' delle societa' di cui al terzo comma, l'impresa mantiene la qualifica di artigiana purche' i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo terzo comma.
L'impresa artigiana puo' svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano puo' essere titolare di una sola impresa artigiana.