Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 8 settembre 1985 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 4 aprile 2001 |
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 40726 del 20https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. trib., 20/12/2021, (ud. 30/09/2021, dep. 20/12/2021), n.40726 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente – Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere – Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere – Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere – Dott. CORRADINI Grazia – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9485/2016 R.G. proposto da: R.D., rappresentato e difeso dall'Avv. Piero Villani, in virtù di procura speciale in calce al ricorso per cassazione, elettivamente domiciliato in Roma, via Giovanni Paisiello n. 15, presso lo …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/03/2015, n. 5685Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Primo Presidente f.f. - Dott. CICALA Mario - Presidente di Sez. - Dott. RORDORF Renato - Presidente di Sez. - Dott. RAGONESI Vittorio - rel. Consigliere - Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere - Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere - Dott. DI IASI Camilla - Consigliere - Dott. PETITTI Stefano - Consigliere - Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 21470-2012 proposto da: TERMOIDRAULICA BATTOCCHIA LA ditta individuale, in persona del titolare TO DI, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso …Leggi di più...
- irrilevanza·
- necessità·
- qualificazione ex art. 2083 cod. civ·
- esclusione·
- iscrizione all'albo delle imprese artigiane·
- natura interpretativa·
- superamento delle soglie ex art. 1, legge fall·
- fondamento·
- privilegio generale mobiliare a favore dell'impresa artigiana·
- portata retroattiva·
- novella dell'art. 36 del d.l. n. 5 del 2012·
- requisiti·
- privilegi·
- retribuzioni e crediti dei coltivatori diretti, delle cooperative ed imprese artigiane·
- cause di prelazione
Versioni del testo
- Art. 1. Potesta' delle regioni
In conformita' all' articolo 117, primo comma, della Costituzione , le regioni emanano norme legislative in materia di artigianato nell'ambito dei principi di cui alla presente legge, fatte salve le specifiche competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.
Ai sensi ed agli effetti del precedente comma, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale, spetta alle regioni l'adozione di provvedimenti diretti alla tutela ed allo sviluppo dell'artigianato ed alla valorizzazione delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, con particolare riferimento alle agevolazioni di accesso al credito, all'assistenza tecnica, alla ricerca applicata, alla formazione professionale, all'associazionismo economico, alla realizzazione di insediamenti artigiani, alle agevolazioni per l'esportazione.
Le regioni esercitano le funzioni amministrative di loro competenza delegandole, normalmente, agli enti locali. - Art. 2. Imprenditore artigiano
E' imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualita' di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilita' con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
Sono escluse limitazioni alla liberta' di accesso del singolo imprenditore all'attivita' artigiana e di esercizio della sua professione.
Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali.
L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attivita' che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilita' a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali. - Art. 3. Definizione di impresa artigiana
E' artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attivita' di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attivita' agricole e le attivita' di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.
E' artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, e' costituita ed esercitata in forma di societa', anche cooperativa, escluse le societa' ((. . .)) per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.
E' altresi' artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma:
a) e' costituita ed esercitata in forma di societa' a responsabilita' limitata con unico socio sempreche' il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di altra societa' a responsabilita' limitata o socio di una societa' in accomandita semplice;
b) e' costituita ed esercitata in forma di societa' in accomandita semplice, sempreche' ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di una societa' a responsabilita' limitata o socio di altra societa' in accomandita semplice.
In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarita' delle societa' di cui al terzo comma, l'impresa mantiene la qualifica di artigiana purche' i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo terzo comma.
L'impresa artigiana puo' svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano puo' essere titolare di una sola impresa artigiana.