Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 8 settembre 1985 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 4 aprile 2001 |
Commentari • 101
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 7085 del 03https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. I, 03/03/2022, (ud. 13/01/2022, dep. 03/03/2022), n.7085 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente – Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere – Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere – Dott. TRICOMI Laura – Consigliere – Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 29379/2015 proposto da: Cooperativa Costruzioni – Società cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Rialto n. 47, presso Ius et Domus Servizi Legali, rappresentata e difesa dall'avvocato Cremonini Gian Patrizio, giusta …
Leggi di più… - 2. Ex Parte CreditorisAvv. Antonio De Simone · https://www.expartecreditoris.it/ · 18 settembre 2024
- 3. Sentenza Cassazione Civile n. 40726 del 20https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. trib., 20/12/2021, (ud. 30/09/2021, dep. 20/12/2021), n.40726 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente – Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere – Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere – Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere – Dott. CORRADINI Grazia – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9485/2016 R.G. proposto da: R.D., rappresentato e difeso dall'Avv. Piero Villani, in virtù di procura speciale in calce al ricorso per cassazione, elettivamente domiciliato in Roma, via Giovanni Paisiello n. 15, presso lo …
Leggi di più… - 4. Ex Parte CreditorisAvv. Camilla Perone Pacifico · https://www.expartecreditoris.it/ · 18 settembre 2024
In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nel... Leggi tutto... In materia di fallimento, la sentenza dichiarativa di fallimento rimane giuridicamente efficace fino al passaggio in giudicato della sua (eventuale) revoca e che, di conseguenza, fino a quel... Leggi tutto... Si ringrazia per la segnalazione l'Avv. Piergiorgio Sacchettoni La decisione della Corte di Appello di Ancona ribalta l'orientamento per il quale, ai fini della concessione dell'inibit... Leggi tutto... La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la recente Ordinanza n. 3612 …
Leggi di più… - 5. Ex Parte CreditorisAvv. Antonio De Simone · https://www.expartecreditoris.it/ · 18 settembre 2024
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/03/2015, n. 5685Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Primo Presidente f.f. - Dott. CICALA Mario - Presidente di Sez. - Dott. RORDORF Renato - Presidente di Sez. - Dott. RAGONESI Vittorio - rel. Consigliere - Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere - Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere - Dott. DI IASI Camilla - Consigliere - Dott. PETITTI Stefano - Consigliere - Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 21470-2012 proposto da: TERMOIDRAULICA BATTOCCHIA LA ditta individuale, in persona del titolare TO DI, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso …Leggi di più...
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- 2. Trib. Napoli, sentenza 24/06/2025, n. 5045Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI - SEZIONE LAVORO - Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 24 giugno 2025 la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 15860 R.G. LAVORO E PREVIDENZA 2024 TRA nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Ferraiuolo, presso il cui studio, in Napoli alla via dei Fiorentini n. 61, elettivamente domicilia come da atti RICORRENTE E in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55 (Sede ), presso l'avv. …Leggi di più...
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- 3. Trib. Firenze, sentenza 09/10/2025, n. 1276Provvedimento: N. R.G. 4060/2024 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4060/2024 tra Parte_1 RICORRENTE e CP_1 RESISTENTE Oggi 9 ottobre 2025 ad ore 11,18 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi: Per 'avv. PRISCO PAOLO Parte_1 Per l'avv. GORGONI MASSIMILIANO CP_1 Il giudice dà preliminarmente atto che in data odierna, alla presente causa, è stata riunita quella avente RG 4135/2024, pendente tra le stesse parti. L'avv. Prisco discute riportandosi agli atti, rilevando che i redditi sono solo da locazione, estranei all'obbligo della iscrizione artigiani. L'avv. Gorgoni si riporta agli atti. Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio. Il Giudice …Leggi di più...
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- 4. Cass. civ., sez. I, sentenza 08/05/2025, n. 12131Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24844/2023 R.G. proposto da: CONSORZIO INTEGRA SOCIETA COOPERATIVA, rappresentato e difeso dall'avvocato ANNONI MARCO ([...]), unitamente all'avvocato MASTRANTONI DAVIDE ([...]), -ricorrente- contro SABA COSTRUZIONI S.R.L., rappresentata e difesa dall'avvocato LL IC ([...]) , -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 953/2023 depositata il 03/05/2023. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/2025 dal Consigliere GIULIA IOFRIDA. Sentito il Pubblico Ministero nella persona del Dr.Aberto Cardino che ha chiesto il rigetto del ricorso. Civile Sent. Sez. 1 Num. 12131 Anno 2025 Presidente: GIUSTI …Leggi di più...
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- 5. TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 18/07/2025, n. 872Provvedimento: Pubblicato il 18/07/2025 N. 00872/2025 REG.PROV.COLL. N. 00646/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia AG (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 646 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da Hb Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG ZC237AFE9D, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Francesco Nicodemo, Antonio Nicodemo, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Nicodemo in Bologna, via D'Azeglio, n. 54; contro Comune di …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. Potesta' delle regioni
In conformita' all' articolo 117, primo comma, della Costituzione , le regioni emanano norme legislative in materia di artigianato nell'ambito dei principi di cui alla presente legge, fatte salve le specifiche competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.
Ai sensi ed agli effetti del precedente comma, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale, spetta alle regioni l'adozione di provvedimenti diretti alla tutela ed allo sviluppo dell'artigianato ed alla valorizzazione delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, con particolare riferimento alle agevolazioni di accesso al credito, all'assistenza tecnica, alla ricerca applicata, alla formazione professionale, all'associazionismo economico, alla realizzazione di insediamenti artigiani, alle agevolazioni per l'esportazione.
Le regioni esercitano le funzioni amministrative di loro competenza delegandole, normalmente, agli enti locali. - Art. 2. Imprenditore artigiano
E' imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualita' di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilita' con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
Sono escluse limitazioni alla liberta' di accesso del singolo imprenditore all'attivita' artigiana e di esercizio della sua professione.
Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali.
L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attivita' che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilita' a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali. - Art. 3. Definizione di impresa artigiana
E' artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attivita' di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attivita' agricole e le attivita' di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.
E' artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, e' costituita ed esercitata in forma di societa', anche cooperativa, escluse le societa' ((. . .)) per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.
E' altresi' artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma:
a) e' costituita ed esercitata in forma di societa' a responsabilita' limitata con unico socio sempreche' il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di altra societa' a responsabilita' limitata o socio di una societa' in accomandita semplice;
b) e' costituita ed esercitata in forma di societa' in accomandita semplice, sempreche' ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di una societa' a responsabilita' limitata o socio di altra societa' in accomandita semplice.
In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarita' delle societa' di cui al terzo comma, l'impresa mantiene la qualifica di artigiana purche' i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo terzo comma.
L'impresa artigiana puo' svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano puo' essere titolare di una sola impresa artigiana.