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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/07/2025, n. 3233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3233 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20253/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice Rel./Est. dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20253/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. RICCARDO Parte_1 C.F._1
SPAOLONZI, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ELENA GIUNTA, Controparte_1 C.F._2
presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e Per parte convenuta:
“La sig.ra rinuncia alla domanda di addebito della separazione di cui al ricorso per Parte_1
separazione datato 28/10/2024.
pagina 1 di 8 Il figlio nato a [...], il [...], è affidato in via condivisa ad entrambi i Persona_1
genitori, con collocazione e dimora abituale presso la madre, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza e congiunto per le questioni di straordinaria amministrazione, ivi comprese le decisioni di maggiore interesse per il figlio, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, che verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
L'immobile sito a Druento (TO), Piazza degli Alpini n. 2, già casa coniugale, verrà assegnato alla madre con tutti gli arredi e le suppellettili che lo compongono, per i quali il sig. nulla avrà a che CP_1
pretendere.
Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio liberamente, stante l'età, compatibilmente con i suoi desideri, impegni scolastici, ludici e sportivi del figlio e lavorativi propri del padre, accordandosi direttamente con il figlio;
fermo ciò, TT permarrà dal padre:
- a week end alterni, dal venerdì sera a sabato sera, oppure da sabato sera a domenica sera, a seconda dei turni lavorativi del padre, con riaccompagnamento presso la madre dopo cena;
- due pomeriggi alla settimana, con pernottamento;
-durante le vacanze estive (nel periodo di chiusura scolastica da giugno a settembre), due settimane, anche non consecutive, prevedendo che ciascun genitore comunichi all'altro entro il mese di maggio di ciascun anno il periodo di competenza, la località, la struttura ricettiva se prevista, oltre ad una ulteriore settimana, da concordare tra i genitori;
-durante le festività natalizie, una settimana con ciascun genitore, con previsione che il figlio trascorrerà il giorno di Natale, con l'uno o l'altro dei genitori, ad anni alterni.;
-compleanno di e/o altre feste o ricorrenze infrannuali da concordarsi, di volta in volta, tra i Per_1
coniugi, sempre tenendo conto del gradimento del figlio.
Stante l'età di , le modalità e le tempistiche del calendario di visita, dovranno essere rimesse al Per_1
gradimento del figlio. I genitori concorderanno il calendario visite della settimana successiva in favore del figlio il sabato di ciascuna settimana, sempre tenendo conto del gradimento e degli impegni del figlio.
pagina 2 di 8 Ciascun genitore provvederà al mantenimento del figlio quando lo ha con sé. Il padre contribuirà al mantenimento dei figlio corrispondendo alla madre l'importo mensile pari a € 200,00 (duecento/00), come già di fatto avviene, mediante accreditamento sul conto corrente intestato alla sig.ra Parte_1
, entro il giorno 15 di ogni mese da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese
[...]
mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. Torino. Il costo del corso di batteria frequentato da sarà Per_1
sostenuto da entrambi i genitori, in maniera paritaria.
L'assegno Unico Universale verrà percepito dalla madre, in via esclusiva;
il sig. si impegna sin CP_1
d'ora a sottoscrivere qualsivoglia documento a ciò necessario a semplice richiesta.
Al fine di consentire eventuali detrazioni fiscali (le detrazioni per il figlio saranno poste al 50%) o rimborsi assicurativi, i genitori si impegnano reciprocamente a richiedere tempestivamente ed a mettere a disposizione dell'altro genitore i documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili del figlio, così da poter utilizzare la relativa documentazione per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
I coniugi si concedono reciprocamente l'assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto.
Dare atto che alcun contributo al mantenimento verrà reciprocamente corrisposto dai coniugi, essendo dotati, ciascuno, di adeguati redditi propri. In merito, pertanto, le parti, con la sottoscrizione del presente atto, rinunciano ad ogni domanda relativa al mantenimento o ad altre richieste economiche diverse da quelle di cui al successivo punto.
La sig.ra si impegna ed obbliga, entro e non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione Parte_1
delle condizioni congiunte di separazione personale dei coniugi, a procedere alla volturazione al marito dell'autovettura Peugeot 3008, alla medesima intestata, targata FM552FP a esclusive spese del sig. La sig.ra nulla ha e/o avrà a che pretendere in ordine alla predetta CP_1 Parte_1
autovettura, ritenendosi sul punto pienamente soddisfatta;
Il sig. si impegna ed obbliga a procedere alla volturazione alla moglie Controparte_1
dell'autovettura Citroen, al medesimo intestata, targata EL594WW a esclusive spese della sig.ra
pagina 3 di 8 Il sig. nulla ha e/o avrà a che pretendere in ordine alla predetta autovettura, Parte_1 CP_1
ritenendosi sul punto pienamente soddisfatto;
La sig.ra si impegna ed obbliga a corrispondere tutto quanto dovuto per i debiti contratti a Parte_1
mezzo carte di credito alla medesima rilasciate dai seguenti Istituti COMPASS, COFIDIS,
FINDOMESTIC, AMERICAN EXPRESS, senza nulla richiedere al sig. manlevando, sin d'ora, CP_1
il marito da ogni e qualsivoglia richiesta dovesse pervenire;
Le rate mensili del mutuo ipotecario acceso per l'acquisto dell'immobile in comproprietà, già casa coniugale, nonché la relativa polizza scoppio/incendio, saranno corrisposte dai coniugi al 50% cadauno;
il conto corrente cointestato acceso presso l'Istituto di credito Credit Agricole Italia S.p.a.
C/c num. 00121/0000041604147, ove è domiciliata la rata del predetto mutuo, verrà utilizzato unicamente per tale finalità, avendo i coniugi ciascuno un proprio conto corrente;
Fatta salva la regolamentazione attinente al figlio di cui ai punti precedenti, con l'adempimento delle obbligazioni previste ai punti precedenti, le parti avranno risolto ogni rapporto economico – patrimoniale tra loro ancora esistente e, per l'effetto, nulla avranno più a richiedere e pretendere reciprocamente”.
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in PIANEZZA (TO) il Parte_1 Controparte_1
10/07/2004.
Dal matrimonio è nato un figlio: , il 17/11/2008. Per_1
Con ricorso depositato il 15/11/2024 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1
la separazione personale dei coniugi con addebito al marito. Domandava, in particolare, l'affidamento condiviso del minore, l'assegnazione della casa coniugale, un calendario di visite padre-figlio ed un contributo al mantenimento del figlio minore.
In data 30/04/2025 si costituiva in giudizio il sig. , non opponendosi alla Controparte_1
pronuncia di separazione, dando atto di aver raggiunto un accordo con la signora . Parte_1
pagina 4 di 8 Il Giudice Relatore, pertanto, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa e, visto l'art. 127 ter c.p.c. assegnava alle parti termine perentorio per il deposito di note scritte, sostitutive della trattazione orale, contenenti la precisazione congiunta delle conclusioni.
Le parti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Giudice Relatore, preso atto delle note di udienza, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
E' provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Con riferimento alle ulteriori questioni, il Collegio ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere accolto non ostandovi ragioni di diritto e di fatto, alla luce degli atti processuali e della documentazione in atti, provvede come in dispositivo.
Invero, l'accordo risponde all'interesse della prole minorenne, in quanto consente il mantenimento di un rapporto continuativo ed equilibrato tra la prole ed entrambi i genitori nell'ottica di una effettiva bigenitorialità e prevede un contributo al mantenimento adeguato e proporzionato, alla luce delle attuali esigenze della prole, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e delle risorse economiche di entrambi i genitori e, in particolare, del genitore obbligato.
Spese compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
DA' ATTO che la sig.ra rinuncia alla domanda di addebito della separazione di cui al Parte_1
ricorso per separazione datato 28/10/2024.
pagina 5 di 8 AFFIDA il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione e dimora abituale presso la madre, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza e congiunto per le questioni di straordinaria amministrazione, ivi comprese le decisioni di maggiore interesse per il figlio, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, che verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
ASSEGNA l'immobile sito a Druento (TO), Piazza degli Alpini n. 2, già casa coniugale, alla signora con tutti gli arredi e le suppellettili che lo compongono, per i quali il sig. nulla Parte_1 CP_1
avrà a che pretendere.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio liberamente, stante l'età, compatibilmente con i suoi desideri, impegni scolastici, ludici e sportivi del figlio e lavorativi propri del padre, accordandosi direttamente con il figlio;
fermo ciò, TT permarrà dal padre:
- a week end alterni, dal venerdì sera a sabato sera, oppure da sabato sera a domenica sera, a seconda dei turni lavorativi del padre, con riaccompagnamento presso la madre dopo cena;
- due pomeriggi alla settimana, con pernottamento;
-durante le vacanze estive (nel periodo di chiusura scolastica da giugno a settembre), due settimane, anche non consecutive, prevedendo che ciascun genitore comunichi all'altro entro il mese di maggio di ciascun anno il periodo di competenza, la località, la struttura ricettiva se prevista, oltre ad una ulteriore settimana, da concordare tra i genitori;
-durante le festività natalizie, una settimana con ciascun genitore, con previsione che il figlio trascorrerà il giorno di Natale, con l'uno o l'altro dei genitori, ad anni alterni.;
-compleanno di e/o altre feste o ricorrenze infrannuali da concordarsi, di volta in volta, tra i Per_1
coniugi, sempre tenendo conto del gradimento del figlio.
Stante l'età di , le modalità e le tempistiche del calendario di visita, dovranno essere rimesse al Per_1
gradimento del figlio. I genitori concorderanno il calendario visite della settimana successiva in favore del figlio il sabato di ciascuna settimana, sempre tenendo conto del gradimento e degli impegni del figlio.
pagina 6 di 8 DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento del figlio quando lo ha con sé. Il padre contribuirà al mantenimento del figlio corrispondendo alla madre l'importo mensile pari a € 200,00
(duecento/00), come già di fatto avviene, mediante accreditamento sul conto corrente intestato alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese da rivalutare annualmente secondo gli indici Parte_1
ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa
15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. Torino. Il costo del corso di batteria frequentato da sarà sostenuto da entrambi i genitori, in maniera paritaria. Per_1
DA' ATTO che l'assegno Unico Universale verrà percepito dalla madre, in via esclusiva;
il sig. CP_1
si impegna sin d'ora a sottoscrivere qualsivoglia documento a ciò necessario a semplice richiesta.
DA' ATTO che al fine di consentire eventuali detrazioni fiscali (le detrazioni per il figlio saranno poste al 50%) o rimborsi assicurativi, i genitori si impegnano reciprocamente a richiedere tempestivamente ed a mettere a disposizione dell'altro genitore i documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili del figlio, così da poter utilizzare la relativa documentazione per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
DA' ATTO che i coniugi si concedono reciprocamente l'assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto.
DA' ATTO che alcun contributo al mantenimento verrà reciprocamente corrisposto dai coniugi, essendo dotati, ciascuno, di adeguati redditi propri. In merito, pertanto, le parti, con la sottoscrizione del presente atto, rinunciano ad ogni domanda relativa al mantenimento o ad altre richieste economiche diverse da quelle di cui al successivo punto.
DA' ATTO che la sig.ra si impegna ed obbliga, entro e non oltre quindici giorni dalla Parte_1
sottoscrizione delle condizioni congiunte di separazione personale dei coniugi, a procedere alla volturazione al marito dell'autovettura Peugeot 3008, alla medesima intestata, targata FM552FP a esclusive spese del sig. La sig.ra nulla ha e/o avrà a che pretendere in ordine alla CP_1 Parte_1
predetta autovettura, ritenendosi sul punto pienamente soddisfatta.
pagina 7 di 8 DA' ATTO che il sig. si impegna ed obbliga a procedere alla volturazione alla moglie Controparte_1
dell'autovettura Citroen, al medesimo intestata, targata EL594WW a esclusive spese della sig.ra
Il sig. nulla ha e/o avrà a che pretendere in ordine alla predetta autovettura, Parte_1 CP_1
ritenendosi sul punto pienamente soddisfatto.
DA' ATTO che la sig.ra si impegna ed obbliga a corrispondere tutto quanto dovuto per i Parte_1
debiti contratti a mezzo carte di credito alla medesima rilasciate dai seguenti Istituti COMPASS,
COFIDIS, FINDOMESTIC, AMERICAN EXPRESS, senza nulla richiedere al sig. CP_1
manlevando, sin d'ora, il marito da ogni e qualsivoglia richiesta dovesse pervenire.
DA' ATTO che le rate mensili del mutuo ipotecario acceso per l'acquisto dell'immobile in comproprietà, già casa coniugale, nonché la relativa polizza scoppio/incendio, saranno corrisposte dai coniugi al 50% cadauno;
il conto corrente cointestato acceso presso l'Istituto di credito Credit Agricole
Italia S.p.a. C/c num. 00121/0000041604147, ove è domiciliata la rata del predetto mutuo, verrà utilizzato unicamente per tale finalità, avendo i coniugi ciascuno un proprio conto corrente.
DA' ATTO che fatta salva la regolamentazione attinente al figlio di cui ai punti precedenti, con l'adempimento delle obbligazioni previste ai punti precedenti, le parti avranno risolto ogni rapporto economico – patrimoniale tra loro ancora esistente e, per l'effetto, nulla avranno più a richiedere e pretendere reciprocamente.
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 2.7.2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice Rel./Est. dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20253/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. RICCARDO Parte_1 C.F._1
SPAOLONZI, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ELENA GIUNTA, Controparte_1 C.F._2
presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e Per parte convenuta:
“La sig.ra rinuncia alla domanda di addebito della separazione di cui al ricorso per Parte_1
separazione datato 28/10/2024.
pagina 1 di 8 Il figlio nato a [...], il [...], è affidato in via condivisa ad entrambi i Persona_1
genitori, con collocazione e dimora abituale presso la madre, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza e congiunto per le questioni di straordinaria amministrazione, ivi comprese le decisioni di maggiore interesse per il figlio, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, che verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
L'immobile sito a Druento (TO), Piazza degli Alpini n. 2, già casa coniugale, verrà assegnato alla madre con tutti gli arredi e le suppellettili che lo compongono, per i quali il sig. nulla avrà a che CP_1
pretendere.
Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio liberamente, stante l'età, compatibilmente con i suoi desideri, impegni scolastici, ludici e sportivi del figlio e lavorativi propri del padre, accordandosi direttamente con il figlio;
fermo ciò, TT permarrà dal padre:
- a week end alterni, dal venerdì sera a sabato sera, oppure da sabato sera a domenica sera, a seconda dei turni lavorativi del padre, con riaccompagnamento presso la madre dopo cena;
- due pomeriggi alla settimana, con pernottamento;
-durante le vacanze estive (nel periodo di chiusura scolastica da giugno a settembre), due settimane, anche non consecutive, prevedendo che ciascun genitore comunichi all'altro entro il mese di maggio di ciascun anno il periodo di competenza, la località, la struttura ricettiva se prevista, oltre ad una ulteriore settimana, da concordare tra i genitori;
-durante le festività natalizie, una settimana con ciascun genitore, con previsione che il figlio trascorrerà il giorno di Natale, con l'uno o l'altro dei genitori, ad anni alterni.;
-compleanno di e/o altre feste o ricorrenze infrannuali da concordarsi, di volta in volta, tra i Per_1
coniugi, sempre tenendo conto del gradimento del figlio.
Stante l'età di , le modalità e le tempistiche del calendario di visita, dovranno essere rimesse al Per_1
gradimento del figlio. I genitori concorderanno il calendario visite della settimana successiva in favore del figlio il sabato di ciascuna settimana, sempre tenendo conto del gradimento e degli impegni del figlio.
pagina 2 di 8 Ciascun genitore provvederà al mantenimento del figlio quando lo ha con sé. Il padre contribuirà al mantenimento dei figlio corrispondendo alla madre l'importo mensile pari a € 200,00 (duecento/00), come già di fatto avviene, mediante accreditamento sul conto corrente intestato alla sig.ra Parte_1
, entro il giorno 15 di ogni mese da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese
[...]
mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. Torino. Il costo del corso di batteria frequentato da sarà Per_1
sostenuto da entrambi i genitori, in maniera paritaria.
L'assegno Unico Universale verrà percepito dalla madre, in via esclusiva;
il sig. si impegna sin CP_1
d'ora a sottoscrivere qualsivoglia documento a ciò necessario a semplice richiesta.
Al fine di consentire eventuali detrazioni fiscali (le detrazioni per il figlio saranno poste al 50%) o rimborsi assicurativi, i genitori si impegnano reciprocamente a richiedere tempestivamente ed a mettere a disposizione dell'altro genitore i documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili del figlio, così da poter utilizzare la relativa documentazione per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
I coniugi si concedono reciprocamente l'assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto.
Dare atto che alcun contributo al mantenimento verrà reciprocamente corrisposto dai coniugi, essendo dotati, ciascuno, di adeguati redditi propri. In merito, pertanto, le parti, con la sottoscrizione del presente atto, rinunciano ad ogni domanda relativa al mantenimento o ad altre richieste economiche diverse da quelle di cui al successivo punto.
La sig.ra si impegna ed obbliga, entro e non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione Parte_1
delle condizioni congiunte di separazione personale dei coniugi, a procedere alla volturazione al marito dell'autovettura Peugeot 3008, alla medesima intestata, targata FM552FP a esclusive spese del sig. La sig.ra nulla ha e/o avrà a che pretendere in ordine alla predetta CP_1 Parte_1
autovettura, ritenendosi sul punto pienamente soddisfatta;
Il sig. si impegna ed obbliga a procedere alla volturazione alla moglie Controparte_1
dell'autovettura Citroen, al medesimo intestata, targata EL594WW a esclusive spese della sig.ra
pagina 3 di 8 Il sig. nulla ha e/o avrà a che pretendere in ordine alla predetta autovettura, Parte_1 CP_1
ritenendosi sul punto pienamente soddisfatto;
La sig.ra si impegna ed obbliga a corrispondere tutto quanto dovuto per i debiti contratti a Parte_1
mezzo carte di credito alla medesima rilasciate dai seguenti Istituti COMPASS, COFIDIS,
FINDOMESTIC, AMERICAN EXPRESS, senza nulla richiedere al sig. manlevando, sin d'ora, CP_1
il marito da ogni e qualsivoglia richiesta dovesse pervenire;
Le rate mensili del mutuo ipotecario acceso per l'acquisto dell'immobile in comproprietà, già casa coniugale, nonché la relativa polizza scoppio/incendio, saranno corrisposte dai coniugi al 50% cadauno;
il conto corrente cointestato acceso presso l'Istituto di credito Credit Agricole Italia S.p.a.
C/c num. 00121/0000041604147, ove è domiciliata la rata del predetto mutuo, verrà utilizzato unicamente per tale finalità, avendo i coniugi ciascuno un proprio conto corrente;
Fatta salva la regolamentazione attinente al figlio di cui ai punti precedenti, con l'adempimento delle obbligazioni previste ai punti precedenti, le parti avranno risolto ogni rapporto economico – patrimoniale tra loro ancora esistente e, per l'effetto, nulla avranno più a richiedere e pretendere reciprocamente”.
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in PIANEZZA (TO) il Parte_1 Controparte_1
10/07/2004.
Dal matrimonio è nato un figlio: , il 17/11/2008. Per_1
Con ricorso depositato il 15/11/2024 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1
la separazione personale dei coniugi con addebito al marito. Domandava, in particolare, l'affidamento condiviso del minore, l'assegnazione della casa coniugale, un calendario di visite padre-figlio ed un contributo al mantenimento del figlio minore.
In data 30/04/2025 si costituiva in giudizio il sig. , non opponendosi alla Controparte_1
pronuncia di separazione, dando atto di aver raggiunto un accordo con la signora . Parte_1
pagina 4 di 8 Il Giudice Relatore, pertanto, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa e, visto l'art. 127 ter c.p.c. assegnava alle parti termine perentorio per il deposito di note scritte, sostitutive della trattazione orale, contenenti la precisazione congiunta delle conclusioni.
Le parti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Giudice Relatore, preso atto delle note di udienza, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
E' provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Con riferimento alle ulteriori questioni, il Collegio ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere accolto non ostandovi ragioni di diritto e di fatto, alla luce degli atti processuali e della documentazione in atti, provvede come in dispositivo.
Invero, l'accordo risponde all'interesse della prole minorenne, in quanto consente il mantenimento di un rapporto continuativo ed equilibrato tra la prole ed entrambi i genitori nell'ottica di una effettiva bigenitorialità e prevede un contributo al mantenimento adeguato e proporzionato, alla luce delle attuali esigenze della prole, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e delle risorse economiche di entrambi i genitori e, in particolare, del genitore obbligato.
Spese compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
DA' ATTO che la sig.ra rinuncia alla domanda di addebito della separazione di cui al Parte_1
ricorso per separazione datato 28/10/2024.
pagina 5 di 8 AFFIDA il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione e dimora abituale presso la madre, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza e congiunto per le questioni di straordinaria amministrazione, ivi comprese le decisioni di maggiore interesse per il figlio, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, che verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
ASSEGNA l'immobile sito a Druento (TO), Piazza degli Alpini n. 2, già casa coniugale, alla signora con tutti gli arredi e le suppellettili che lo compongono, per i quali il sig. nulla Parte_1 CP_1
avrà a che pretendere.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio liberamente, stante l'età, compatibilmente con i suoi desideri, impegni scolastici, ludici e sportivi del figlio e lavorativi propri del padre, accordandosi direttamente con il figlio;
fermo ciò, TT permarrà dal padre:
- a week end alterni, dal venerdì sera a sabato sera, oppure da sabato sera a domenica sera, a seconda dei turni lavorativi del padre, con riaccompagnamento presso la madre dopo cena;
- due pomeriggi alla settimana, con pernottamento;
-durante le vacanze estive (nel periodo di chiusura scolastica da giugno a settembre), due settimane, anche non consecutive, prevedendo che ciascun genitore comunichi all'altro entro il mese di maggio di ciascun anno il periodo di competenza, la località, la struttura ricettiva se prevista, oltre ad una ulteriore settimana, da concordare tra i genitori;
-durante le festività natalizie, una settimana con ciascun genitore, con previsione che il figlio trascorrerà il giorno di Natale, con l'uno o l'altro dei genitori, ad anni alterni.;
-compleanno di e/o altre feste o ricorrenze infrannuali da concordarsi, di volta in volta, tra i Per_1
coniugi, sempre tenendo conto del gradimento del figlio.
Stante l'età di , le modalità e le tempistiche del calendario di visita, dovranno essere rimesse al Per_1
gradimento del figlio. I genitori concorderanno il calendario visite della settimana successiva in favore del figlio il sabato di ciascuna settimana, sempre tenendo conto del gradimento e degli impegni del figlio.
pagina 6 di 8 DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento del figlio quando lo ha con sé. Il padre contribuirà al mantenimento del figlio corrispondendo alla madre l'importo mensile pari a € 200,00
(duecento/00), come già di fatto avviene, mediante accreditamento sul conto corrente intestato alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese da rivalutare annualmente secondo gli indici Parte_1
ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa
15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. Torino. Il costo del corso di batteria frequentato da sarà sostenuto da entrambi i genitori, in maniera paritaria. Per_1
DA' ATTO che l'assegno Unico Universale verrà percepito dalla madre, in via esclusiva;
il sig. CP_1
si impegna sin d'ora a sottoscrivere qualsivoglia documento a ciò necessario a semplice richiesta.
DA' ATTO che al fine di consentire eventuali detrazioni fiscali (le detrazioni per il figlio saranno poste al 50%) o rimborsi assicurativi, i genitori si impegnano reciprocamente a richiedere tempestivamente ed a mettere a disposizione dell'altro genitore i documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili del figlio, così da poter utilizzare la relativa documentazione per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
DA' ATTO che i coniugi si concedono reciprocamente l'assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto.
DA' ATTO che alcun contributo al mantenimento verrà reciprocamente corrisposto dai coniugi, essendo dotati, ciascuno, di adeguati redditi propri. In merito, pertanto, le parti, con la sottoscrizione del presente atto, rinunciano ad ogni domanda relativa al mantenimento o ad altre richieste economiche diverse da quelle di cui al successivo punto.
DA' ATTO che la sig.ra si impegna ed obbliga, entro e non oltre quindici giorni dalla Parte_1
sottoscrizione delle condizioni congiunte di separazione personale dei coniugi, a procedere alla volturazione al marito dell'autovettura Peugeot 3008, alla medesima intestata, targata FM552FP a esclusive spese del sig. La sig.ra nulla ha e/o avrà a che pretendere in ordine alla CP_1 Parte_1
predetta autovettura, ritenendosi sul punto pienamente soddisfatta.
pagina 7 di 8 DA' ATTO che il sig. si impegna ed obbliga a procedere alla volturazione alla moglie Controparte_1
dell'autovettura Citroen, al medesimo intestata, targata EL594WW a esclusive spese della sig.ra
Il sig. nulla ha e/o avrà a che pretendere in ordine alla predetta autovettura, Parte_1 CP_1
ritenendosi sul punto pienamente soddisfatto.
DA' ATTO che la sig.ra si impegna ed obbliga a corrispondere tutto quanto dovuto per i Parte_1
debiti contratti a mezzo carte di credito alla medesima rilasciate dai seguenti Istituti COMPASS,
COFIDIS, FINDOMESTIC, AMERICAN EXPRESS, senza nulla richiedere al sig. CP_1
manlevando, sin d'ora, il marito da ogni e qualsivoglia richiesta dovesse pervenire.
DA' ATTO che le rate mensili del mutuo ipotecario acceso per l'acquisto dell'immobile in comproprietà, già casa coniugale, nonché la relativa polizza scoppio/incendio, saranno corrisposte dai coniugi al 50% cadauno;
il conto corrente cointestato acceso presso l'Istituto di credito Credit Agricole
Italia S.p.a. C/c num. 00121/0000041604147, ove è domiciliata la rata del predetto mutuo, verrà utilizzato unicamente per tale finalità, avendo i coniugi ciascuno un proprio conto corrente.
DA' ATTO che fatta salva la regolamentazione attinente al figlio di cui ai punti precedenti, con l'adempimento delle obbligazioni previste ai punti precedenti, le parti avranno risolto ogni rapporto economico – patrimoniale tra loro ancora esistente e, per l'effetto, nulla avranno più a richiedere e pretendere reciprocamente.
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 2.7.2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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