Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/11/2024, n. 28972
CASS
Sentenza 11 novembre 2024

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La cessazione del rapporto di lavoro non costituisce il presupposto per la liquidazione del cd. conto individuale, ex art. 6 del Regolamento di previdenza ENPAIA approvato con decreto interministeriale del 19.11.1996, in quanto la liquidazione di detto conto non ha funzione di sostegno al reddito; ne consegue che la liquidazione va operata anche nei casi in cui il rapporto di lavoro continua, ma con passaggio del lavoratore ad altra gestione, mentre va esclusa nelle ipotesi di continuità assistenziale con ENPAIA, in ragione dell'inesigibilità della somma accantonata prima della cessazione del rapporto assicurativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/11/2024, n. 28972
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28972
    Data del deposito : 11 novembre 2024

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