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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, composta dai magistrati:
1. dr. Gennaro Iacone Presidente
2. dr. Maria Chiodi Consigliere rel.
3. dr. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in data 8.1.2025
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2350/2022 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. V. Ciccone Parte_1
APPELLANTE
E
- in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. – rappresentato e difeso dall'avv. E. Nannucci
APPELLATO
In fatto e diritto
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Nola Franzese Caterina chiedeva al Giudice adito di dichiarare la non debenza delle somme richieste dall'Istituto per l'indebito pagamento, in quanto effettuato per mero errore, sine titulo, notificato da il 17.2.2016, per un importo pari ad €. CP_1
640,00.
L' si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando le domande attoree e deducendo che CP_1 in data 29.09.2015, a seguito di errore dell'UO competente era stato effettuato un pagamento (v. estratto in atti), del medesimo importo di €. 640,00, alla sig.ra , accreditandolo sul Parte_1
conto corrente della stessa presso Unicredit con valuta 29.9.2015, pagamento che era sine titulo atteso che alla stessa non era stata, in precedenza, prelevata alcuna somma né poteva esserlo non avendo la stessa in pagamento nessuna pensione.
Il Giudice di prime cure, con sentenza n. 664/2022, respingeva il ricorso e compensava le spese di lite. Avverso tale statuizione ha proposto gravame la con ricorso depositato in data 27.09.2022 Pt_1 contestando l'avvenuto pagamento della somma di cui è causa, non essendo corretto l'IBAN di accredito della stessa.
Ha concluso per la riforma della gravata sentenza con annullamento dell'indebito impugnato;
con vittoria di spese di lite.
L' si è costituito in giudizio eccependo la inammissibilità ed infondatezza del gravame, di cui CP_1 ha chiesto il rigetto.
Alla odierna udienza la causa è stata decisa come dispositivo in atti.
*****
L'appello è infondato e non meritevole di accoglimento.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto la infondatezza della domanda sulla base della documentazione prodotta dall così motivando “ parte resistente ha depositato la schermata di una pagina internet CP_1
–telematica della ”consultazione anagrafica – pagamenti vari” relativa alla persona della ricorrente ( con indicazione di nome, cognome, dati anagrafici e codice fiscale della stessa), nella quale risultano riportati, tra l'altro, l'importo del pagamento per cui è causa (euro 640), la data dell'ordine di pagamento de quo ( 22.9.2015 ), la data del pagamento (29.9.2015), la data di elaborazione ed il codice della pratica
e le coordinate bancarie IBAN correlate al detto nominativo.(v.si doc. in atti). Inoltre, in un altro documento sempre depositato dalla parte resistente, segnatamente dalla schermata telematica del
“cassetto previdenziale del cittadino” relativa alla ricorrente, risulta indicato il pagamento di 640 euro eseguito in data 29/09/2015, ed altresì la “UNICREDIT BANCA SPA quale “ufficio pagatore” (v.si doc. in atti).
Rispetto a tale documentazione, ed ai dati specificamente indicati nella stessa, nulla ha
tempestivamente specificamente contestato o fatto rilevare parte ricorrente, che si è limitata
CP_ genericamente a dedurre la mancanza di prova documentale da parte dell' senza null'altro aggiungere e confutare (ad esempio circa la correttezza dei dati che si evincono dalla documentazione, quali l'IBAN ovvero la denominazione dell'Istituto di credito)”.
Orbene parte appellante, senza contestare il ragionamento del giudice di prime cure sull'assenza di una causa debendi e sulla prova del pagamento della somma di cui è causa, pone a fondamento del gravame un dedotto errore nell'IBAN utilizzato dall' per accreditare l'importo. CP_1
Ma la doglianza è evidentemente tardiva, così come inammissibili sono i documenti che parte appellante pone a fondamento del gravame.
La infatti, per la prima volta in sede di impugnazione, eccepisce la, a suo dire, l'inesattezza Pt_1 dell'IBAN sul quale l' ha effettuato il pagamento sine titulo. CP_1 Ma sia nella prima udienza di trattazione davanti al Giudice di prime cure, che nel corso di tutto il giudizio di primo grado, infatti, non ha contestato alcunché, né la riferibilità dell'IBAN alla sig.ra né la Pt_1
sua inesattezza, come correttamente evidenziato anche dalla sentenza di primo grado.
Pertanto la mancata contestazione della documentazione depositata dall' , rende non più CP_1 contestabile, né a fortiori in appello, la documentazione prodotta da e pertanto la sussistenza del CP_1 pagamento effettuato per errore, sine titulo, alla e di conseguenza l'indebito. Pt_1
Parte appellante produce, per la prima volta in appello, documenti che sono inammissibili, in quanto non prodotti in prime cure.
Su tali documenti e doglianze, non sollevate né rappresentate in prime cure, l' non ha potuto CP_1 contraddire né ha potuto produrre ulteriore documentazione a seguito delle contestazioni sollevate, si ripete, solo nel grado che ci occupa.
Il divieto di nova sancito dall'art. 345 cod. proc. civ., statuisce, come è noto che “nel giudizio d'appello
non possono proporsi domane nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio
..Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti....”.
In sintesi la tardività della contestazione e, comunque, la inammissibilità della documentazione prodotta in questo grado, inducono ad un rigetto dell'appello.
Nulla per le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. Att. CPC
PQM
La Corte così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) nulla per le spese di lite.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello se dovuto per il ricorso principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Il Consigliere est.
Dott. Maria Chiodi
Il Presidente
dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, composta dai magistrati:
1. dr. Gennaro Iacone Presidente
2. dr. Maria Chiodi Consigliere rel.
3. dr. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in data 8.1.2025
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2350/2022 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. V. Ciccone Parte_1
APPELLANTE
E
- in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. – rappresentato e difeso dall'avv. E. Nannucci
APPELLATO
In fatto e diritto
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Nola Franzese Caterina chiedeva al Giudice adito di dichiarare la non debenza delle somme richieste dall'Istituto per l'indebito pagamento, in quanto effettuato per mero errore, sine titulo, notificato da il 17.2.2016, per un importo pari ad €. CP_1
640,00.
L' si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando le domande attoree e deducendo che CP_1 in data 29.09.2015, a seguito di errore dell'UO competente era stato effettuato un pagamento (v. estratto in atti), del medesimo importo di €. 640,00, alla sig.ra , accreditandolo sul Parte_1
conto corrente della stessa presso Unicredit con valuta 29.9.2015, pagamento che era sine titulo atteso che alla stessa non era stata, in precedenza, prelevata alcuna somma né poteva esserlo non avendo la stessa in pagamento nessuna pensione.
Il Giudice di prime cure, con sentenza n. 664/2022, respingeva il ricorso e compensava le spese di lite. Avverso tale statuizione ha proposto gravame la con ricorso depositato in data 27.09.2022 Pt_1 contestando l'avvenuto pagamento della somma di cui è causa, non essendo corretto l'IBAN di accredito della stessa.
Ha concluso per la riforma della gravata sentenza con annullamento dell'indebito impugnato;
con vittoria di spese di lite.
L' si è costituito in giudizio eccependo la inammissibilità ed infondatezza del gravame, di cui CP_1 ha chiesto il rigetto.
Alla odierna udienza la causa è stata decisa come dispositivo in atti.
*****
L'appello è infondato e non meritevole di accoglimento.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto la infondatezza della domanda sulla base della documentazione prodotta dall così motivando “ parte resistente ha depositato la schermata di una pagina internet CP_1
–telematica della ”consultazione anagrafica – pagamenti vari” relativa alla persona della ricorrente ( con indicazione di nome, cognome, dati anagrafici e codice fiscale della stessa), nella quale risultano riportati, tra l'altro, l'importo del pagamento per cui è causa (euro 640), la data dell'ordine di pagamento de quo ( 22.9.2015 ), la data del pagamento (29.9.2015), la data di elaborazione ed il codice della pratica
e le coordinate bancarie IBAN correlate al detto nominativo.(v.si doc. in atti). Inoltre, in un altro documento sempre depositato dalla parte resistente, segnatamente dalla schermata telematica del
“cassetto previdenziale del cittadino” relativa alla ricorrente, risulta indicato il pagamento di 640 euro eseguito in data 29/09/2015, ed altresì la “UNICREDIT BANCA SPA quale “ufficio pagatore” (v.si doc. in atti).
Rispetto a tale documentazione, ed ai dati specificamente indicati nella stessa, nulla ha
tempestivamente specificamente contestato o fatto rilevare parte ricorrente, che si è limitata
CP_ genericamente a dedurre la mancanza di prova documentale da parte dell' senza null'altro aggiungere e confutare (ad esempio circa la correttezza dei dati che si evincono dalla documentazione, quali l'IBAN ovvero la denominazione dell'Istituto di credito)”.
Orbene parte appellante, senza contestare il ragionamento del giudice di prime cure sull'assenza di una causa debendi e sulla prova del pagamento della somma di cui è causa, pone a fondamento del gravame un dedotto errore nell'IBAN utilizzato dall' per accreditare l'importo. CP_1
Ma la doglianza è evidentemente tardiva, così come inammissibili sono i documenti che parte appellante pone a fondamento del gravame.
La infatti, per la prima volta in sede di impugnazione, eccepisce la, a suo dire, l'inesattezza Pt_1 dell'IBAN sul quale l' ha effettuato il pagamento sine titulo. CP_1 Ma sia nella prima udienza di trattazione davanti al Giudice di prime cure, che nel corso di tutto il giudizio di primo grado, infatti, non ha contestato alcunché, né la riferibilità dell'IBAN alla sig.ra né la Pt_1
sua inesattezza, come correttamente evidenziato anche dalla sentenza di primo grado.
Pertanto la mancata contestazione della documentazione depositata dall' , rende non più CP_1 contestabile, né a fortiori in appello, la documentazione prodotta da e pertanto la sussistenza del CP_1 pagamento effettuato per errore, sine titulo, alla e di conseguenza l'indebito. Pt_1
Parte appellante produce, per la prima volta in appello, documenti che sono inammissibili, in quanto non prodotti in prime cure.
Su tali documenti e doglianze, non sollevate né rappresentate in prime cure, l' non ha potuto CP_1 contraddire né ha potuto produrre ulteriore documentazione a seguito delle contestazioni sollevate, si ripete, solo nel grado che ci occupa.
Il divieto di nova sancito dall'art. 345 cod. proc. civ., statuisce, come è noto che “nel giudizio d'appello
non possono proporsi domane nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio
..Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti....”.
In sintesi la tardività della contestazione e, comunque, la inammissibilità della documentazione prodotta in questo grado, inducono ad un rigetto dell'appello.
Nulla per le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. Att. CPC
PQM
La Corte così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) nulla per le spese di lite.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello se dovuto per il ricorso principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Il Consigliere est.
Dott. Maria Chiodi
Il Presidente
dott. Gennaro Iacone