Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 24 settembre 2015 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 4 luglio 2023 |
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- 1. Lavoro occasionale - la nuova disciplinaSerena Zizzari · https://www.iusinitinere.it/
Il D.L. n. 25. del 17 marzo 2017 ha determinato l'abrogazione dell'istituto del lavoro accessorio e dei voucher, pertanto, si è resa necessaria una modifica della disciplina prevista. Il legislatore ha agito in tal senso, inserendo l'articolo 54 bis al D.L. n. 50 del 24 aprile 2017 mediante la legge di conversione del Giugno 2017, identificando il lavoro occasionale come l'attività lavorativa svolta nel rispetto dei nuovi contratti di lavoro, Libretto Famiglia e Contratto di Prestazione Occasionale. L'obiettivo perseguito da tale disposizione è quello di assicurare al datore di lavoro la possibilità di usufruire, per l'esecuzione di prestazioni di lavoro occasionali, di diversi …
Leggi di più… - 2. Fondo di rotazione di cui allarticolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845https://www.brocardi.it/
- 3. Art. 46https://www.filodiritto.com/
- 4. Organi di revisione amministrativa e contabilehttps://www.lavoro.gov.it/
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Giurisprudenza • +500
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- art. 38 comma 2 Costituzione·
- art. 45 r.d.l. 1827/1935·
- art. 38 Costituzione·
- art.·
- art. 3 Costituzione·
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- art. 32 Costituzione
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Versioni del testo
- Capo I : Rete dei servizi per le politiche del lavoro
- Articolo 1Art. 1. Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro 1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e province autonome, per le parti di rispettiva competenza, esercitano il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorita' che identificano la politica nazionale in materia, ivi comprese le attivita' relative al collocamento dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 .
2. La rete dei servizi per le politiche del lavoro e' costituita dai seguenti soggetti, pubblici o privati:
a) l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, di cui all'articolo 4 del presente decreto, di seguito denominata «ANPAL»;
b) le strutture regionali per le Politiche Attive del Lavoro di cui all'articolo 11 del presente decreto;
c) l'INPS, in relazione alle competenze in materia di incentivi e strumenti a sostegno del reddito;
d) l'INAIL, in relazione alle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilita' da lavoro;
e) le Agenzie per il lavoro di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 , i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attivita' di intermediazione ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo e i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12; f) i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all' articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ;
g) i fondi bilaterali di cui all' articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003 ;
h) l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e Italia Lavoro S.p.A.;
i) il sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le universita' e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado.
3. La rete dei servizi per le politiche del lavoro promuove l'effettivita' dei diritti al lavoro, alla formazione ed all'elevazione professionale previsti dagli articoli 1 , 4 , 35 e 37 della Costituzione ed il diritto di ogni individuo ad accedere a servizi di collocamento gratuito, di cui all'articolo 29 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, mediante interventi e servizi volti a migliorare l'efficienza del mercato del lavoro, assicurando, tramite l'attivita' posta in essere dalle strutture pubbliche e private, accreditate o autorizzate, ai datori di lavoro il soddisfacimento dei fabbisogni di competenze ed ai lavoratori il sostegno nell'inserimento o nel reinserimento al lavoro.
4. L'ANPAL esercita il ruolo di coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro, nel rispetto delle competenze costituzionalmente riconosciute alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano
5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano esercitano nelle materie disciplinate dal presente decreto le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti, delle relative norme di attuazione e delle norme speciali recanti deleghe di funzioni e, in riferimento alla provincia autonoma di Bolzano, anche in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione. - Articolo 2Art. 2. Indirizzi generali in materia di politiche attive del lavoro 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono fissate:
a) le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio, alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro;
b) la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere erogate su tutto il territorio nazionale.
2. Con il decreto di cui al comma 1 possono, altresi', essere determinati i tempi entro i quali debbono essere convocate le diverse categorie di utenti, ivi compresi i disoccupati che non siano beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito collegate allo stato di disoccupazione, nonche' i tempi e le modalita' di definizione del relativo percorso di inserimento o di reinserimento lavorativo, prevedendo opportuni margini di adeguamento da parte delle regioni e province autonome.