Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 11/06/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di reclamo iscritta al n. 81/2025 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Forlì sezione lavoro n.1/2025 pubblicata in data 9 gennaio 2025 promossa con ricorso depositato in data 14 febbraio 2025 da:
Parte_1
elettivamente domiciliato a Trieste Foro Ulpiano n.3 presso e nello studio dell'avv. Pierpaolo Safret che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RECLAMANTE
Contro
CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec e rappresentata e difesa Email_1 dall'avv. Carlo Zoli come da procura in atti
RECLAMATA
OGGETTO: reclamo ex art. 1 commi 58 e ss legge n. 92/2012
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 15 maggio 2025 udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del
1
92/2012.
In tale ordinanza il giudice riteneva la legittimità del licenziamento impugnato da e rigettava le domande formulate dallo stesso ritenendo Parte_1
sussistente la giusta causa di licenziamento.
In particolare reputava che il licenziamento, da non considerarsi nullo per mancata comunicazione via pec dello stesso, non potesse considerarsi illegittimo stante la non specifica contestazione dei fatti a lui addebitati, non essendo stata fornita dallo stesso una versione alternativa tale da giustificare la condotta tenuta, né alcun chiarimento circa il suo rientro in Italia in data successiva al termine assegnato e riteneva, quindi, che gli addebiti, anche considerati singolarmente, giustificassero il licenziamento.
Il Tribunale in sede di opposizione parimenti riteneva che l'eccezione di nullità del licenziamento perché non comunicato ad indirizzo pec non potesse essere accolta e la sussistenza dei due addebiti con conseguente sussistenza della giusta causa di licenziamento.
2 Proponeva reclamo Parte_1
Con il primo motivo di reclamo deduceva violazione degli artt. 132 cpc e 118 disp att. cpc.
In particolare censurava il capo della sentenza in cui il giudice aveva rigettato l'eccezione di nullità del licenziamento per il fatto che l'appellante non aveva provato di aver comunicato un indirizzo pec e stante il raggiungimento dello scopo.
Con il secondo motivo di reclamo sosteneva che il tribunale avesse violato gli artt. 2697 c.c. e art.5 della legge n. 604/1966 sempre in relazione al capo della sentenza in cui il giudice aveva rigettato l'eccezione di nullità del licenziamento.
Con il terzo motivo di reclamo deduceva violazione e falsa applicazione dell'accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle aziende operanti nel settore legno, sughero, mobile e arredamento che aveva sostituito gli artt. 79, 98
e 115 del CCNL e degli artt. 2118, 1352, 1372, 1324, 1362, 1335, 1421, 1418 cc co1 lett f, 2,5,6,14 DPR n.68/2005 12, 14, 15 disposizioni sulla legge in generale e del CCNL in relazione al medesimo capo della sentenza.
Con il quarto motivo di reclamo deduceva violazione degli artt. 2730, 2735,2733 co2 c.c. e 116 co1 cpc, terzultimo paragrafo pagina 142 CCNL, 1352, 1325,1418,
2 2119, 2106 e 1421 c.c. e art.2 della legge n. 604/1966 in relazione alla ritenuta fondatezza della prima contestazione relativa al mancato rientro nel termine stabilito e comunicato con lettera del 25.11.2020.
Con il quinto motivo di reclamo deduceva violazione degli artt. 4 della legge n.300/1970, 2697 c.c., art. 5 della legge n.604/1966, 3,4 della legge n.300/1970,
171 del dlgs n. 196/2003, 7 co2 della legge n. 300/1970, 24 e 111 Cost, 12 disp legge in generale, 8 cedu, 1418 co 1 e 1421 c.c.
In particolare censurava in relazione alla seconda contestazione di addebito l'utilizzo di riprese video.
Con il sesto motivo di reclamo deduceva la violazione degli artt. 1418 co 2 c.c.,
1345 c.c., 1324 c.c. in relazione alla dedotta nullità del licenziamento per ritorsività su cui il giudice di primo grado non si era espressamente pronunciato.
Concludeva chiedendo che, in riforma della sentenza appellata, venisse accertata la nullità del licenziamento per i motivi di reclamo dal secondo al quinto, in linea gradata la nullità del licenziamento in relazione al sesto motivo di reclamo in linea ulteriormente gradata l'annullamento del licenziamento.
Si costituiva con memoria depositata in data 16 aprile 2025 contestando CP_1
i motivi di reclamo e chiedendo il rigetto dello stesso.
La causa veniva istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti e delle prove già espletate nelle precedenti fasi di giudizio.
3.Va preliminarmente osservato che il gravame è stato correttamente proposto come reclamo ex art 1 comma 58 e ss. della L. 92/2012, stante la perdurante vigenza di tale rito in appello rispetto alle controversie la cui fase sommaria è stata instaurata prima dell'entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia, che ha definitivamente abrogato tale procedimento speciale ( Cfr. Corte d'appello di
Bologna 04.04.2024, Corte d'appello di Venezia 17.03.2024).
Tanto premesso si ritiene che i primi tre motivi di reclamo relativi alla nullità del licenziamento in quanto non comunicato via pec debbano essere esaminati congiuntamente.
Parte reclamante sostiene la nullità del licenziamento in quanto comunicato allo stesso mediante mail ordinaria in violazione di quanto previsto dal CCNL.
Occorre, innanzitutto, richiamare l'articolo 79 del CCNL come risultante dall'accordo di rinnovo.
Nello stesso si legge: “Provvedimenti disciplinari - Multe, sospensioni,
3 licenziamento
Ferma rimanendo l'applicabilità della procedura di cui all'art. 7 della L. 20 maggio 1970, n. 300 e dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificata dal
D.L. n. 83/2012 nei casi previsti dalle medesime, le mancanze del lavoratore potranno essere sanzionate a seconda della loro gravità con:
a) ammonizione verbale;
b) ammonizione scritto;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro, o dalla retribuzione e dal lavoro, per un periodo non superiore a 5 giorni;
d) licenziamento con preavviso;
e) licenziamento senza preavviso.
In caso di licenziamento di cui al punto f (senza preavviso) l'azienda potrà disporre una sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato per un massimo di 6 giorni. L'azienda comunicherà al lavoratore i fatti rilevanti ai fini del provvedimento e ne esaminerà le eventuali deduzioni contrarie. Ove il licenziamento verrà applicato, esso avrà effetto dal momento dall'inizio della suddetta sospensione.
Tutte le sanzioni dovranno essere comunicate al lavoratore tramite raccomandata r.r., raccomandata a mano o posta elettronica certificata…”
Si deve, poi, richiamare il disposto dell'art. 2 della legge n. 604/1966 che dispone che: “Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro.
2. La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato.
3. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi
1 e 2 è inefficace.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 e di cui all'articolo 9 si applicano anche ai dirigenti.”
Orbene, come si comprende dal combinato disposto delle due norme,
l'inefficacia del licenziamento è collegata solo alla mancata forma scritta del licenziamento che è, infatti, esplicitamente sanzionata dalla norma.
La norma del CCNL relativa alle modalità di comunicazione del licenziamento redatto in forma scritta non prevede, invece, alcuna sanzione.
4 Si tratta, infatti, di una norma che non è relativa alla validità del licenziamento in se', validità per cui basta semplicemente la forma scritta, ma alla comunicazione del medesimo e che, quindi, può rilevare per altri aspetti quali ad esempio il termine di impugnazione del licenziamento da parte del lavoratore.
Ne consegue, pertanto, che la comunicazione effettuata con modalità differenti da quelle indicate nella norma del CCNL non determina la nullità del licenziamento e se, quindi, come nel caso di specie, la comunicazione raggiunge lo scopo l'utilizzo di diversa modalità non rileva.
Si osserva, peraltro, che, a rigore, la norma del CCNL prevede soltanto la modalità con cui il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore il licenziamento e, nel caso di specie, detta modalità è stata pienamente rispettata in quanto il licenziamento è stato inviato tramite pec.
Nella norma, infatti, non è specificato che la pec del datore di lavoro debba essere indirizzata ad indirizzo pec del lavoratore e, del resto, ciò che rileva è la provenienza certa della stessa da parte del datore di lavoro.
L'invio ad indirizzo non pec potrà, se del caso, porre problemi di prova in ordine all'effettiva ricezione che, però, nel caso di specie non sussistono in quanto è pacifico che parte appellante abbia ricevuto la mail di licenziamento.
I primi tre motivi di reclamo devono, quindi, essere rigettati.
Si ritiene, poi, opportuno esaminare congiuntamente il quarto ed il quinto motivo di reclamo.
Si osserva, innanzitutto, in relazione al quinto motivo di reclamo, che il giudice di primo grado non ha utilizzato esclusivamente le riprese video per ritenere provato il secondo addebito posto alla base del licenziamento, ma ha ampiamente e condivisibilmente motivato richiamando l'istruttoria orale espletata.
In particolare si legge nella motivazione della sentenza relativa alla seconda contestazione disciplinare: “Tale condotta risulta provata dalle registrazioni video prodotte dalla resistente nonché dalle dichiarazioni rese dai lavoratori che sono stati coinvolti nel procedimento disciplinare istaurato che, sebbene abbiano reso dichiarazioni parzialmente de relato su quanto accaduto in
Camerun e sulla base di quanto da loro accertato, possono assurgere a validi elementi di prova (cfr. Cass. n. 569 del 15.01.2015 “(…) come affermato chiaramente nella pronuncia 8358/2007, la testimonianza indiretta è la
5 deposizione di persona che ha solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso, "de relato actoris" o "de relato" in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento; i secondi depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perché indiretta, pur potendo assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità.”).
All'udienza del 20.12.2023 il teste ha dichiarato: “(…) Dentro Testimone_1 la cassa di legno c'erano delle cassette rosse delle hilti dove normalmente ci stanno gli utensili. Io non sono andato a controllare in falegnameria. Mi hanno detto che era dentro il container e poi è stata tolta. Mi è stato detto che un giorno in cui io facevo solo mezza giornata al lavoro, era un festivo forse il week end dopo Capodanno, quando sono uscito dal lavoro lui ha chiamato chiedendo di toglierla dal container e quindi l'hanno portata in falegnameria. chiese Pt_1
di togliere questa cassetta. Il magazziniere mi disse che aveva chiesto ai Pt_1
magazzinieri di scaricare le sue casse e poi aveva estratto una scatola più piccola con delle casse della hilti. Ha chiesto di scaricarla dal container dopo che i documenti doganali erano già pronti, è stato fatto in un punto cieco che non si vede dalle telecamere. Non so per quale motivo era stata lasciata in falegnameria, so solo che lo aveva chiesto lui. Io ho chiesto di spostarla in magazzino perché quella è una zona più controllata, con anche telecamere e più personali. Il giorno dopo quando sono entrato verso le 6:45 ho visto che un meccanico stava portando la cassa nell'ufficio di Poi ho chiesto Pt_1
spiegazioni e verificato che non c'era più la cassa, avevano tolto i sigilli che avevo messo io e ho visto la cassa vuota. Ho visto i filmati della sorveglianza e ho visto i meccanici che prendevano queste cassette rosse e le prendevano via.
Loro mi hanno detto che avevano fatto quello che gli aveva detto il loro responsabile ossia Non so se queste casse vengono inventariate, presumo Pt_1 però che essendo capo magazzino poteva gestirle lui. (…)
Io ho parlato con Avevamo un buon rapporto, gli dissi che sapevo delle Pt_1
6 casse e consigliato di rimettere le cose a posto. Questo gliel'ho detto lo stesso giorno in cui ho visto la cassa di legno svuotata, qualche ora dopo. Lui era un po' imbarazzato, negò tutto e disse che non sapeva niente. Non ha confermato di averle prese o detto qualcosa di utile. andava a pesca e aveva una Pt_1
cassetta che teneva in ufficio però quella che usava per la pesca era vecchia e di diverse dimensioni rispetto a quelle che erano nella cassa. In più per la pesca ne aveva solo una, nella cassa ce n'erano di più. lavora per la società che collabora con noi e gestisce l'import export Per_1
del container, era lui che doveva esportare il container di rogic. Anche lui si accorse di qualcosa, mi chiamò perché prima ero io che gestivo la parte del carico container, mi disse che era stato contattato dal doganiere dicendo che qualcuno aveva cercato di corrompere i doganieri ma non sapeva il motivo. Mi chiese se ero stato io ed era arrabbiato. Dopodichè parlando con lui mi Pt_1
disse che era preoccupato e che lui prima di partire voleva essere sicuro che il suo container partisse ed era arrabbiato con e diceva che non faceva il Per_1 suo lavoro. Non mi disse nient'altro. Lui era preoccupato di partire e che poi il suo container non arrivasse ma questo problema non era mai successo. Per_1 non controlla cosa c'è nel container, vuole solo una lista di quello che c'è dentro. Da quel che so il controllo fisico la fa la dogana. La lista gliel'ha Pt_1
data ma pensava che essendo iniziata la procedura da qualche mese non Pt_1
volevano farla partire. Però sono tempistiche normali perché servono anche documenti dalla dogana. quando mi chiamò mi disse che non dovevo intervenire nei rapporti con Per_1
la dogana perché è un lavoro che deve fare lui e io gli dissi che non sapevo niente di quello che mi stava dicendo.
Poi non so come è andata a finire per questi documenti. Questo è avvenuto 2 o
3 settimane prima dell'episodio delle cassette.
Delle cassette degli attrezzi non avrebbero avuto problemi a partire, però dovevano essere dichiarate se fossero state tra i suoi effetti personali per una questione di tassazione perché se sono effetti personali e il lavoratore torna a vivere in Italia perché non lavora più all'estero allora non paga la tassazione perché ha diritto di riportare a casa le sue cose.
Colui che mi ha fatto vedere il video è è capo magazziniere in Persona_2
camerun. lavora in Camerun. Per_1
7 Il problema è sorto quando lui ha chiesto di aprire il container;
mi ha Per_2
detto che aveva aspettato che io uscissi dalla ditta per poi entrare e Pt_1
chiedere di far scendere il container, aprirlo e togliere la cassetta. Preciso che non ricordo se è stata tolta una cassetta o se sono state tolte delle cassette hilti e poi è stata costruita una cassetta in cui metterle.
A mia impressione lui voleva nascondere il trasporto di questi attrezzi, lo dico perché so che aveva ai dipendenti dei soldi da dare al doganiere quando passava a controllare e perché questi attrezzi non erano nella lista. So che dopo Per_1
aver chiamato me ha chiamato e probabilmente gli ha detto che sarebbero Pt_1 avvenuti dei controlli;
gli disse che era stato informato dell'episodio di corruzione. Non ricordo con precisione quanto tempo prima dell'episodio dell'estrazione delle cassette è avvenuta la telefonata.
L'episodio è avvenuto a gennaio, la è stata estratta un giorno prefestivo o Pt_2 non lavorativo (…) Io avevo prove che il container era stato manomesso,
c'erano altre casse che si vedevano che erano state aperte, c'erano viti rotte e anche dei piedi delle casse erano rotte.
In seguito, sono state riaperte tutte le casse, quando è arrivato . È stato CP_2
fatto un inventario e sono stati trovati dei beni che non erano nella lista degli oggetti all'interno della cassa, tutti di modico valore, ad esempio c'erano dei guanti ancora nuovi che avevano il codice dle magazzino”
CP_
, responsabile del patrimonio aziendale per all'udienza Controparte_3 del 31/10/2023 ha dichiarato: “Io non ero in Camerun, ero in Italia, mi Tes_1
ha chiamato dicendo che aveva notato anomalie nelle casse che dovevano essere spedite per il sig. [rectius: Rogic]. Le casse contenevano i suoi effetti Pt_1 personali, l'azienda mette a disposizione dei contener per l'espatriato. Mi ha detto che una cassa aveva un problema. C'è una procedura doganale per spedire gli effetti personali di chi rientra in Italia. Il problema era relativo al pesaggio di una delle casse. Il controllo lo fa la sezione di “zona di carico”. Il peso non corrispondeva a quello dichiarato.
Io ho detto di mettere la cassa in magazzino, ha chiamato me perché sono Tes_1
responsabile della sicurezza. Ho detto che avremmo controllato al mio ritorno ma non è stato possibile perché il giorno dopo è entrato in azienda e ha Pt_1
aperto la cassa con un operaio che l'ha aiutato, era un dipendente locale. (…)
La cassa era già sigillata e non si poteva aprire perché i controlli doganali
8 erano già stati fatti. tutte le casse erano già state controllate e dovevano essere spedite. Io parlo della cassa dove c'erano beni aziendali, ossia le cassette rosse che l'azienda usa per riporre l'utensileria dell'azienda. Nel video non si vede cosa c'è dentro le cassette, potevano essere piene o vuote però anche le cassette sono beni aziendali. (…) Quando io sono rientrato in Camerun il giorno dopo ho visto che la cassa era stata aperta e le cassette rosse erano nell'ufficio di
Erano vuote. La cassa era in magazzino” Pt_1
Le dichiarazioni rese durante l'istruttoria dai testi escussi, che hanno confermato che il ricorrente ha aperto, senza autorizzazione e dopo il controllo doganale, una delle casse già sigillate, devono essere valorizzate, in quanto avvalorano e confermano quanto evincibile dalle immagini riprese dalla videosorveglianza aziendale contenute nel file video prodotto in atti (doc. 31 parte resistente) e confermano quanto dichiarato dai lavoratori presenti in
Camerun e coinvolti nell'accaduto (doc. 20 parte resistente), dichiarazioni non specificatamente contestate da parte ricorrente.
L'episodio, nella sua complessità, ha di certo una rilevanza disciplinare tale da poter giustificare il provvedimento espulsivo, dovendosi sottolineare che in questa sede non si è chiamati a valutare il fatto contestato dal punto di vista penale, accertando o meno l'effettiva consumazione di una condotta rilevante alla stregua di reato, quanto piuttosto il comportamento assunto dal ricorrente e le ripercussioni che lo stesso inevitabilmente ha avuto sul rapporto lavorativo con la società datrice di lavoro, con particolare riguardo al vincolo fiduciario che lega le parti dello stesso.
Quanto accaduto in Camerun nella prima settimana di gennaio 2021 è di certo passibile di una contestazione disciplinare e appare obiettivamente configurare una seria lesione dello specifico dovere di diligenza che l'art.2104 c.c. pone in capo al lavoratore, avuto riguardo alla natura della prestazione e all'interesse dell'impresa, nonché dei generali canoni di buona fede nell'adempimento dell'obbligazione e nell'esecuzione del contratto ex artt.1175 e 1375 c.c.
Il comportamento adottato dal ricorrente configura infatti una violazione del dovere di diligenza e buona fede sussistente in capo al prestatore di cui non può oggettivamente non apprezzarsi la gravità, ciò per un duplice ordine di ragioni: da un primo punto di vista può notarsi come ai sensi dell'art. 2119 c.c. ciò che conta è solamente la lesione del rapporto di fiduciario;
da altro punto di vista
9 occorre poi considerare che il fatto che il sig. fosse l'unico presente nella Pt_1
sede NS (fatto dedotto anche dal ricorrente, che ha dichiarato di essere rientrato in Italia solo in data 8.01.2021 per attendere il rientro dei colleghi) è circostanza che impone l'adozione di un particolare grado di diligenza, adeguata alla situazione, mentre nel caso di specie tale circostanza ha indubbiamente agevolato e consentito una condotta contraria a tale dovere, avendo il ricorrente approfittato dell'assenza dei colleghi per svolgere operazioni a lui non consentite.
Per tali ragioni, considerando anche che nella prima lettera di giustificazioni
(doc. 13 parte ricorrente;
doc. 27 parte resistente) il ricorrente nulla ha dedotto in ordine al materiale presente nella cassa in contestazione, non fornendo una spiegazione alternativa a quanto accaduto, e che, in ogni caso, la ricostruzione fornita in giudizio da parte del sig. è rimasta indimostrata, essendo stata Pt_1
anche contestata dai lavoratori sentiti come testimoni, il licenziamento per giusta causa deve dirsi legittimo anche con riferimento a tale ulteriore profilo in contestazione.”
Si ritiene, poi, che, comunque, dette riprese siano state legittimamente utilizzate ai fini della prova.
Innanzitutto si osserva che la telecamera di sicurezza era installata nel magazzino dello stabilimento della società Alpicam con sede in Camerun, con la conseguenza che, a rigore, nel caso di specie in relazione all'installazione della suddetta telecamera non trova applicazione l'art. 4 della legge n. 300/1970.
Si osserva, poi, che, comunque, si verte nell'ambito dei controlli difensivi e che la telecamera è stata visionata dopo che era sorto il sospetto sulla condotta illecita tenuta dall'appellante.
La telecamera, infatti, come si evince dal video prodotto, era installata in magazzino per riprendere il materiale ivi depositato e non la prestazione lavorativa dei dipendenti.
Inoltre il controllo è stato effettuato solo dopo la segnalazione dei colleghi circa le condotte sospette dell'appellante in relazione alla gestione del carico dei propri beni personali (cfr. doc. 20 dichiarazioni Tchouta, deposizione . Tes_1
Ne consegue, quindi, che si verte nell'ambito dei controlli difensivi in senso stretto ritenuti legittimi dalla Suprema Corte.
Come asserito dalla Suprema Corte, infatti, (Cass. lav n. 25732/2021, n.
10 18168/2023) “In tema di cd. sistemi difensivi, sono consentiti i controlli anche tecnologici posti in essere dal datore di lavoro finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o ad evitare comportamenti illeciti, in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito, purché sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, sempre che il controllo riguardi dati acquisiti successivamente all'insorgere del sospetto;
non ricorrendo le condizioni suddette la verifica della utilizzabilità a fini disciplinari dei dati raccolti dal datore di lavoro andrà condotta alla stregua dell'art. 4 st.lav. novellato, in particolare dei suoi commi 2 e 3.”
Da quanto sopra esposto deriva che la seconda contestazione disciplinare risulta provata dalla deposizione dei testi e dalla ripresa video e che il complessivo comportamento tenuto dall'appellante deve ritenersi di una gravità tale da ledere il rapporto fiduciario come indicato anche dal giudice di primo grado.
Si reputa che già tale fatto giustifichi il licenziamento e ciò a prescindere anche dalla prova del primo addebito disciplinare.
In relazione al quarto motivo di reclamo si osserva quanto segue.
Si evidenzia, innanzitutto, che, come sopra detto, già la sola seconda contestazione disciplinare e' idonea a giustificare il licenziamento.
Si ritiene, peraltro, che risulti provato anche il primo addebito disciplinare per le considerazioni correttamente indicate dal giudice di primo grado.
In particolare si legge nella sentenza: “ Quanto alla prima contestazione, con cui la datrice di lavoro rimprovera al ricorrente di non essere rientrato presso la sede di lavoro italiana nel termine stabilito e comunicato con lettera del
25.11.2020, all'udienza del 31/10/2023 è stato sentito come testimone il sig. CP_
, che ha dichiarato: “Lavoro per dal 2012. Sono direttore del Tes_2 personale e conosco il ricorrente, l'ho incontrato alcune volte. Non ero presente in Camerun ma ho firmato io la lettera di licenziamento. La posizione di Pt_1
era cessata ed io gli scrissi dicendo che entro il 31.12.2020 doveva rientrare per svolgere la mansione di tecnico di manutenzione nella sede principale, in
Modigliana. Il responsabile in Camerun mi chiamò dicendo che voleva Pt_1 chiudere prima del 31.12; io dissi che non c'era problema. Pertanto, il direttore generale del Camerun certificò la chiusura del contratto di in Camerun Pt_1
11 in data 30.11. Ad inizio gennaio lo aspettavamo a Modigliana, lui non si è presentato. Dopo 5 giorni, ho preso provvedimenti vista l'assenza ingiustificata”.
Il ricorrente non ha provato che – come allegato in sede di opposizione – il ritardo nel rientro sarebbe imputabile alla società camerunense, la quale gli avrebbe chiesto di rimanere presso Alpiwood fino al termine delle vacanze natalizie in quanto gli altri lavoratori non sarebbero rientrati prima dell'8 gennaio e che, proprio per tale motivo, l'azienda gli avrebbe fornito un biglietto aereo con partenza in data successiva a quella fissata per il suo rientro in sede, anche nell'allegata ottica di contenimento dei costi.
Tale circostanza – quand'anche provata - comunque non è di per sé sola sufficiente per ritenere non imputabile al lavoratore il mancato ottemperamento alla direttiva datoriale.
Il ricorrente, indubitabilmente a conoscenza dei tempi stabiliti per la presa di servizio a Modigliana, non ha fornito prova di avere rappresentato l'incompatibilità della asserita unilaterale prenotazione da parte dell'azienda con la tempistica impostagli per il rientro già con comunicazione del
25.11.2020, peraltro a fronte della cessazione del distacco in Camerun già a far data dal 30.11.2020.
Soltanto in data 11.01.2021, comunicando di essere rientrato in Croazia e di dovere osservare un periodo di isolamento per procedure Covid, il ricorrente ha
CP_ riscontrato la missiva di del 24.11.2020, dando atto dell'ormai mancata impossibilità di prendere servizio entro la data stabilita dalla datrice di lavoro.
Tale contegno non può essere considerato irrilevante disciplinarmente, trattandosi di inadempimento ad una direttiva aziendale.
Giova ricordare, infatti, che il mancato adempimento – qualora ingiustificato – ad una disposizione dettata da un superiore rappresenta la fattispecie tipica dell'insubordinazione, comportamento che da giurisprudenza unanime, se accertata la gravità della condotta, legittima il licenziamento ai sensi dell'art. 2119 c.c.”
In particolare non rileva che la contestazione fatta dall'azienda all'appellante di non essersi attenuto all'ordine di presentarsi in azienda a partire dall' 11 gennaio
2021 o, comunque, entro il 15 gennaio 2021 sia stata effettuata in data 12 gennaio 2021 e, quindi, effettivamente prima della scadenza del termine ultimo
12 del 15 gennaio 2021 in quanto stante il tenore della risposta dello stesso era di fatto impossibile che questi prendesse servizio entro il termine indicato.
Nella mail inviata l'11 gennaio 2021 dall'appellante, infatti, lo stesso dichiara di essere tornato il sabato pomeriggio e, cioè, il 9 gennaio 2021 da e di stare Pt_3
facendo i dieci giorni di isolamento in Croazia.
E', quindi, evidente che già in data 12 gennaio 2021 risultava provato l'inadempimento all'ordine di servizio in quanto stante il periodo di isolamento che stava trascorrendo in Croazia lo stesso non avrebbe, comunque, potuto presentarsi in servizio il 15 gennaio 2021.
Si osserva, poi, che la circostanza che tale fatto sia stato contestato con pec e non con raccomandata con ricevuta di ritorno non determina alcuna nullità.
La previsione dell'utilizzo della raccomandata con ricevuta di ritorno è, infatti, funzionale solo alla successiva previsione convenzionale di considerare il lavoratore dimissionario.
Nel CCNL, infatti, si legge che: “Le parti convengono che nei confronti del lavoratore assente ingiustificato per un periodo superiore ai quattro giorni lavorativi consecutivi, l'azienda avvierà la procedura di contestazione a mezzo
Raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di mancato ricevimento e restituzione della stessa, dopo il periodo di giacenza postale e comunque trascorsi almeno 30 giorni di calendario dall'invio della raccomandata r.r., il lavoratore sarà considerato dimissionario dalla data di ritorno della suddetta raccomandata anche in assenza di dimissioni formali”
Nel caso di specie, poi, il comportamento è stato contestato non tanto come assenza giustificata quanto come grave insubordinazione (cfr. lettera di contestazione disciplinare).
Da quanto sopra esposto deriva che devono essere rigettati il quarto e il quinto motivo di reclamo.
In relazione al sesto motivo di reclamo si osserva quanto segue.
Secondo quanto asserito dalla Suprema Corte ( Cass. lav n. 17266/2024) “In tema di licenziamento per ritorsione, l'onere di provare l'efficacia determinativa esclusiva del motivo ritorsivo grava sul lavoratore, il quale può assolverlo anche a mezzo di presunzioni;
a tal fine, in caso di licenziamento irrogato per condotta disciplinarmente rilevante in astratto, la sproporzione della sanzione espulsiva rispetto alla gravità dell'addebito può avere rilievo presuntivo, tenuto conto
13 anche della scala valoriale espressa dalla contrattazione collettiva, della ricorrenza del motivo ritorsivo, quale fattore unico e determinante del recesso, se la ragione addotta a suo fondamento risulta meramente formale, apparente o, comunque, pretestuosa, fermo restando che tale fattore non è desumibile solo dalla mancata integrazione, per difetto di proporzionalità, dei parametri normativi della giusta causa.”
Nel caso di specie l'appellante non ha assolto all'onere della prova e l'assunto dello stesso è smentito anche dalla fondatezza e rilevanza dei fatti contestati posti alla base del licenziamento.
Né in contrario rileva che tra le parti vi siano state trattative in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro a seguito della fine del distacco del lavoratore presso Alpicam in quanto, comunque, la società appellata non essendo le stesse andate a buon fine con lettera datata 25 novembre 2020 ha disposto il rientro dell'appellante presso la sede della stessa con le medesime mansioni e la medesima retribuzione contrattuale esclusi i benefit collegati alla permanenza presso Alpicam all'estero.
Da quanto sopra esposto deriva che anche questo motivo di reclamo deve essere rigettato.
Il reclamo va, quindi, rigettato e deve essere confermata la sentenza impugnata.
Stante la complessità della vicenda devono essere compensate integralmente le spese del presente grado di giudizio.
Stante il rigetto del reclamo sussistono i presupposti processuali per il versamento a carico del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del
D.P.R. n. 115 / 2002.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n. 81/2025 RGA così provvede:
1) Rigetta il reclamo e conferma la sentenza impugnata
2) Compensa integralmente le spese del presente giudizio di reclamo tra le parti
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico del reclamante di un ulteriore importo a titolo di
14 contributo unificato pari a quello per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 / 2002 se dovuto
Così deciso in Bologna, il 15 maggio 2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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