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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 22/07/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3679/2020
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 3679/2020 promosso da:
e c.f. in persona del Sindaco p.t. rappresentato e Parte_1 Pt_2 P.IVA_1
difeso dall'Avv. Luigi Rossi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Formia alla Via S.
Teresa n. 3 – Pal. di vetro………………………………………………….………………………Attore
contro c.f. , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Giancarlo Mascetti e dall'avv. Giorgia Caminiti
elettivamente domiciliata presso la propria sede di Latina - Viale P.L. Nervi snc - Centro Commerciale
Latina Fiori - Torre 10 Mimose,…………………………………………………………...…..Convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 12 marzo 2025 che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attore ha esposto di aver stipulato un contratto d'appalto per la realizzazione di un intervento finalizzato alla riqualificazione del centro storico, comprendente il rifacimento di Largo E. De Nicola, Piazza Medaglia d'Argento e dell'area destinata a parcheggio in via pagina 1 di 8 Il Comune ha anche riferito che, dopo la consegna del cantiere, in data 27 ottobre 2017, la CP_2
Direzione dei Lavori ha effettuato un primo accertamento in loco, redigendo un verbale congiunto alla presenza dell'impresa affidataria e del Coordinatore per la Sicurezza: in tale circostanza l'ente ha lamentato che è stata riscontrata una situazione di criticità strutturale nella parte sospesa della Piazza
Medaglia d'Argento, verosimilmente determinata da una significativa infiltrazione d'acqua proveniente da via Garibaldi, ubicata a una quota inferiore. La perdita, da un'analisi visiva preliminare, risultava riconducibile presumibilmente a una dispersione della rete idrica comunale e, alla luce di tale circostanza, la Direzione dei Lavori ha ritenuto necessario sospendere, in via precauzionale, le attività
in corrispondenza del tratto interessato. Il ha inoltre, dichiarato che la gestione della rete di Pt_1
distribuzione idrica sul territorio comunale è affidata alla società la quale, anche in Controparte_1
precedenza, era stata sollecitata sia da cittadini sia dall'amministrazione comunale in relazione a problematiche analoghe. Su tali fondamenti, ritenendo indispensabile l'individuazione delle cause del fenomeno e la stima dei danni arrecati, il ha adito questo Tribunale promuovendo un Pt_1
procedimento di accertamento tecnico preventivo, ai sensi degli artt. 696 e 696-bis c.p.c., iscritto al n.
4344/2017 del registro generale e all'esito della nomina del consulente tecnico d'ufficio, Ing.
[...]
questi ha depositato in data 15 ottobre 2018 la propria relazione peritale, dalla quale è Per_1
emerso che la causa delle infiltrazioni andava individuata in una dispersione della condotta idrica che si incanalava all'interno di una vecchia fognatura in muratura a sezione ovoidale, la quale, a seguito di un cedimento strutturale, non consentiva più il regolare deflusso verso valle. Tale anomalia ha provocato il convogliamento delle acque in un canale sotterraneo abbandonato, situato al di sotto della camera di manovra dell'acquedotto, da cui l'acqua è fuoriuscita sotto la pavimentazione della Piazza. Il Pt_1
ha anche esposto che nel corso dell'accertamento, è stato realizzato un tratto sostitutivo di fognatura che ha consentito di canalizzare le acque disperse, evitando così ulteriori infiltrazioni nella parte interrata della piazza. Ciononostante, il CTU ha rilevato che la perdita idrica non risultava ancora
TA da , pur non interessando più l'area critica, e ha raccomandato un intervento CP_1
pagina 2 di 8 risolutivo da parte della stessa, al fine di prevenire futuri danni in corrispondenza del tratto fognario rimasto in muratura. In merito al pregiudizio economico subito dal il consulente ha attribuito Pt_1
la responsabilità ad stimando l'ammontare complessivo dei danni in € 20.494,02, Controparte_1
oltre accessori di legge, quale corrispettivo per gli interventi necessari alla riparazione e al ripristino delle porzioni danneggiate. Il ha infine, riferito che a conclusione del procedimento tecnico, Pt_1
ha inoltrato formale diffida ad in data 14 marzo 2019, trasmettendola via PEC, con Controparte_1
la quale ha richiesto il risarcimento integrale dei danni accertati, il rimborso delle spese di CTU
liquidate dal Tribunale con decreto del 12 novembre 2018, oltre alle spese legali sostenute nel procedimento e ha sollecitato l'eliminazione definitiva della perdita idrica tuttora presente nella rete,
poiché malgrado le successive interlocuzioni, non ha fornito alcun riscontro Controparte_1
concreto alla suddetta richiesta. Sul fondamento di tali presupposti, l'ente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cassino adito, in accoglimento delle su esposte difese,
contrariis reiectis: A) accertare e dichiarare, in forza delle risultanze del giudizio di accertamento
tecnico preventivo, iscritto a n.r.g. 4344/2017 del Tribunale di Cassino, la responsabilità di
nella causazione delle infiltrazioni che si sono verificate agli immobili di proprietà Controparte_1
Comunale e per l'effetto condannare la società in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni subiti dal , Parte_3
per l'ammontare di euro 20.494.02 (diconsi ventimilaquattrocentonovantaquattro//02) così come
quantificati in sede di C.t.u., nel giudizio di ATP n.r.g. 4344/2017, oltre gli esborsi per le competenze
del CTU liquidate con decreto in € 3.482,00, al lordo di oneri per cassa previdenziale ed IVA, oltre
alle spese legali anticipate per il procedimento di accertamento tecnico ante causam, oltre ad interessi
legali e rivalutazioni monetaria dalla data di proposizione del ricorso per ATP fino all'effettivo
soddisfo; B) Accertare che si è ripresentata ed è tuttora presente una infiltrazione d'acqua
all'immobile di proprietà comunale per cui è causa ed ordinare alla società di Controparte_1
procedere alla definitiva individuazione e riparazione della perdita idrica Con riserva di richiedere in pagina 3 di 8 separata sede gli ulteriori danni derivanti e che potranno derivare dalla tutt'ora mancata definitiva
eliminazione della perdita idrica. D) condannare, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese di lite e del compenso ex D.M. 55/2018 e succ.
mod e int., oltre accessori come per legge”.
Si è costituita che ha impugnato e contestato le avverse deduzioni e ha così concluso: CP_1
“…Voglia l'Ill.mo Giudice adito, accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità di CP_1
nella determinazione dell'evento di danno lamentato dall'attore e, conseguentemente, rigettare
[...]
l'avversa domanda. Con vittoria di spese, diritti ed onorari (…)”.
Instauratosi il giudizio, il Giudice ha concesso i termini per il deposito delle memorie 183 cpc,
depositate solo dal ha disposto l'acquisizione del fascicolo rg 4344/2017 relativo all'ATP e Pt_1
ha disposto CTU nominando l'ing. : a seguito del deposito della consulenza la causa è Persona_2
stata ritenuta matura per la decisione.
All'udienza virtuale del 12 marzo 2025 le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice le domande di parte attrice meritano accoglimento.
La fattispecie riguarda un'ipotesi di danno cagionato da cosa in custodia ed in particolare da una perdita di acqua originatasi da una conduttura facente parte della rete idrica affidata in gestione alla
: la responsabilità ex art. 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della CP_1
cosa e di una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa. (Cass. n.25018/2020). In altre parole, custode è chi ha la disponibilità non già solo materiale,
ma anche giuridica ed è in condizione di controllare i rischi inerenti alla cosa: nel caso in esame risulta in modo evidente che tale ruolo sia assolto proprio dalla considerato che proprio ad essa è CP_1
demandato il compito di controllare e di riparare laddove necessario le condutture idriche in caso di perdite in modo da prevenire i possibili danni. La rete idrica può rappresentare un rischio, poiché
l'acqua, se non contenuta adeguatamente, può sviluppare una forza tale da causare danni a persone o pagina 4 di 8 cose. Chi ne ha la gestione è tenuto a prevenire tali danni e può essere sollevato da responsabilità solo se dimostra che l'evento è stato del tutto imprevedibile e inevitabile (caso fortuito), anche se dovuto a un comportamento anomalo della vittima: in assenza di tale prova, il responsabile della rete è tenuto a rispondere dei danni provocati dalla perdita.
Le consulenze tecniche d'ufficio, le cui conclusioni si condividono, perché prive di vizi logici e contraddizioni hanno attribuito la responsabilità delle perdite e delle infiltrazioni alla convenuta: il consulente tecnico nominato nell'ambito del procedimento di ATP già accertò che, nel corso delle indagini svolte presso la Piazza Pensile di Via Garibaldi, erano state riscontrate infiltrazioni d'acqua nell'area interrata, inizialmente esclusa dai lavori di ristrutturazione in corso. La struttura sottostante,
realizzata in calcestruzzo armato a vista, evidenziava un avanzato stato di degrado, in particolare nei pilastri e nelle travi, attribuito principalmente all'assenza di un'adeguata impermeabilizzazione e protezione superficiale, più che all'effetto diretto della perdita idrica. Il ctu dell'ATP riferì anche che nel sopralluogo effettuato il 19 aprile 2018, fu individuata una condotta fognaria in muratura,
parzialmente crollata, che consentì di ricostruire il percorso dell'acqua proveniente da una perdita dell'acquedotto comunale, localizzata sotto Via Garibaldi, a circa 50 metri dal punto di infiltrazione: il liquido si riversava in un canale secondario dismesso, attraversando la camera di manovra dell'acquedotto, fino a raggiungere l'interrato della piazza. A seguito di tale riscontro, il CTU riferì
che fu sostituito il tratto fognario compromesso con una tubazione corrugata, garantendo lo smaltimento corretto della perdita, che non ha più interessato l'area inferiore della piazza. Il consulente tuttavia, rilevò che, in assenza di un intervento risolutivo da parte di la perdita Controparte_1
avrebbe potuto compromettere ulteriori porzioni della rete fognaria ancora in muratura. Dopo l'ATP
sono quindi, rimasti a carico del gestore dell'acquedotto sia l'intervento sulla condotta idrica –
comprensivo di scavo, riparazione della tubazione in acciaio e ripristino del manto stradale – sia le opere di risanamento strutturale, tra cui la rimozione di terreno in prossimità delle fondazioni, il pagina 5 di 8 trattamento anticorrosivo delle armature e il ripristino del copriferro. Tali attività sono state stimate in €
20.494,02, oltre agli oneri previsti per legge.
La consulenza tecnica svolta nell'ambito del presente giudizio ha confermato che il fenomeno infiltrativo nell'area sottostante la piazza sopraelevata non si è completamente arrestato, nonostante il prolungato periodo di assenza di precipitazioni, ma ha mostrato una riduzione, indicando la presenza di cause concomitanti. Il CTU ha osservato che tra il muro perimetrale della strada e quello della nuova costruzione esiste un vano tecnico, verosimilmente adibito alla raccolta delle acque, che filtrano poi in corrispondenza del giunto tra fondazione e parete, verosimilmente per assenza di un adeguato sistema di sigillatura. Al riguardo il CTU ha osservato che, qualora fosse stata inserita un'idonea guarnizione durante il getto del calcestruzzo, il passaggio dell'acqua sarebbe stato limitato ai soli fori di drenaggio.
Il consulente ha anche segnalato che le infiltrazioni risultano localizzate in due sezioni specifiche: nella prima, priva di fori di scolo, l'acqua penetra lungo il giunto tra fondazione e parete;
nella seconda,
dotata di foro di scarico, il deflusso avviene anche tramite quest'ultimo. Ulteriori cause delle infiltrazioni il tecnico le ha poi individuate nelle precipitazioni atmosferiche, nel sistema irriguo delle aree verdi e nel deflusso delle acque meteoriche superficiali: la conformazione inclinata dell'area ha infatti favorito l'accumulo lungo i muri portanti della carreggiata e della piazza, con successiva fuoriuscita nel punto di contatto tra fondazione e parete.
Il CTU ha inoltre riferito che durante l'ATP del 2018, l'interruzione generalizzata dell'erogazione idrica, richiesta al CTP di , ha permesso di ipotizzare l'origine della perdita: l'assenza di CP_1
una valvola di intercettazione a monte ha costretto alla chiusura dell'intero ramo idrico. Nella
successiva ispezione dell'11 settembre 2023, il CTU ha rilevato che, dopo dieci giorni di sospensione dell'alimentazione alla fontana e all'impianto irriguo della piazza, il tratto iniziale del muro era asciutto, come già parzialmente osservato in precedenza, verosimilmente per via della scarsa piovosità,
tuttavia, la seconda area è ancora caratterizzata da deboli tracce di umidità e quindi segno che vi sono ancora infiltrazioni. pagina 6 di 8 Il CTU ha inoltre evidenziato che, nonostante i sistemi ornamentali e irrigui fossero disattivati,
all'interno di un pozzetto nei pressi della zona interessata è presente liquido, con ogni probabilità
acqua, la cui provenienza non è stata determinabile con certezza.
Le conclusioni della CTU hanno confermato la necessità di sostituire il tratto fognario danneggiato, e il consulente ha riferito che per la condotta idrica, ha previsto un intervento nel piano CP_1
d'investimenti del biennio successivo e quindi, il potrà in tale circostanza concordare anche la Pt_1
sistemazione del canale al di sotto della camera di manovra per eliminare ulteriori cause di infiltrazione. Tuttavia, nel breve periodo, per prevenire infiltrazioni dallo strato insaturo del terreno, il
CTU ha proposto un intervento localizzato: considerando che l'opera si sviluppa su più livelli e che la sezione più bassa corrisponde a quella danneggiata, è stata suggerita la realizzazione di due vasche di raccolta lungo tutto il tratto di fondazione coinvolto, da cui convogliare le acque verso il canale di scolo esistente. Tale soluzione è stata ritenuta idonea dal consulente anche a fronte di eventuali futuri danni alla rete idrica o fognaria, oltre che in occasione di eventi meteorici.
L'accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra la perdita idrica e i danni lamentati dagli attori comporta, per quanto detto, l'accoglimento della domanda di risarcimento proposta nei confronti della , in quanto quest'ultima non ha fornito prova della sussistenza del caso fortuito. CP_1
Le altre questioni devono essere assorbite.
Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in conformità alla tabella n. 2 del
D.M. 55/2014 sul fondamento del valore accertato rilevato dal computo metrico redatto dal CTU
compresi gli oneri per la variazione catastale. ( € 5200,00 -26.000,00).
Le spese del giudizio di ATP seguono la soccombenza e si liquidano in conformità al D.M. 55/2014
(procedimenti di istruzione preventiva) sul fondamento del valore accertato dal CTU.
P.Q.M.
- definitivamente pronunciando
ACCOGLIE pagina 7 di 8 le domande proposte dal e per l'effetto: Parte_3
ON
la società in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei Controparte_1
danni subiti dal per l'ammontare di euro 20.494.02 Parte_3
(ventimilaquattrocentonovantaquattro//02) così come quantificati in sede di C.t.u., nel giudizio di ATP
n.r.g. 4344/2017;
ON
la società in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento dei costi per la realizzazione delle CP_1
opere necessarie per preservare la proprietà comunale dalle infiltrazioni d'acqua che si verificano,
nelle more,, degli interventi di rifacimento della rete fognaria e delle perdite delle condotte dell'acquedotto e che sono stati quantificati in € 5.935,47, oltre interessi legali fino al saldo.
ORDINA
alla in persona del legale rappresentante p.t. di procedere, come indicato dai CTU, Controparte_1
alla definitiva individuazione e riparazione della perdita idrica, che ancora si verifica e alla sostituzione del relativo tratto fognario come riportato nelle CTU.
Condanna in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese di Controparte_1
questo giudizio per complessivi € 5314,00 di cui € 237,00 per esborsi ed € 5077,00 per compensi professionali oltre Iva cpa e rimborso forfettario come per legge.
Condanna in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese del Controparte_1
giudizio di ATP rg. 4344/2017 per complessivi € 2596,00 di cui € 259,00 per esborsi ed € 2337,00
per compensi professionali oltre Iva cpa e rimborso forfettario come per legge.
Pone definiva mente le spese di Ctu di entrambi i giudizi a carico di . Controparte_1
Cassino, 22 luglio 2025
Il Giudice Unico
dott. Federico Eramo pagina 8 di 8
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 3679/2020 promosso da:
e c.f. in persona del Sindaco p.t. rappresentato e Parte_1 Pt_2 P.IVA_1
difeso dall'Avv. Luigi Rossi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Formia alla Via S.
Teresa n. 3 – Pal. di vetro………………………………………………….………………………Attore
contro c.f. , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Giancarlo Mascetti e dall'avv. Giorgia Caminiti
elettivamente domiciliata presso la propria sede di Latina - Viale P.L. Nervi snc - Centro Commerciale
Latina Fiori - Torre 10 Mimose,…………………………………………………………...…..Convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 12 marzo 2025 che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attore ha esposto di aver stipulato un contratto d'appalto per la realizzazione di un intervento finalizzato alla riqualificazione del centro storico, comprendente il rifacimento di Largo E. De Nicola, Piazza Medaglia d'Argento e dell'area destinata a parcheggio in via pagina 1 di 8 Il Comune ha anche riferito che, dopo la consegna del cantiere, in data 27 ottobre 2017, la CP_2
Direzione dei Lavori ha effettuato un primo accertamento in loco, redigendo un verbale congiunto alla presenza dell'impresa affidataria e del Coordinatore per la Sicurezza: in tale circostanza l'ente ha lamentato che è stata riscontrata una situazione di criticità strutturale nella parte sospesa della Piazza
Medaglia d'Argento, verosimilmente determinata da una significativa infiltrazione d'acqua proveniente da via Garibaldi, ubicata a una quota inferiore. La perdita, da un'analisi visiva preliminare, risultava riconducibile presumibilmente a una dispersione della rete idrica comunale e, alla luce di tale circostanza, la Direzione dei Lavori ha ritenuto necessario sospendere, in via precauzionale, le attività
in corrispondenza del tratto interessato. Il ha inoltre, dichiarato che la gestione della rete di Pt_1
distribuzione idrica sul territorio comunale è affidata alla società la quale, anche in Controparte_1
precedenza, era stata sollecitata sia da cittadini sia dall'amministrazione comunale in relazione a problematiche analoghe. Su tali fondamenti, ritenendo indispensabile l'individuazione delle cause del fenomeno e la stima dei danni arrecati, il ha adito questo Tribunale promuovendo un Pt_1
procedimento di accertamento tecnico preventivo, ai sensi degli artt. 696 e 696-bis c.p.c., iscritto al n.
4344/2017 del registro generale e all'esito della nomina del consulente tecnico d'ufficio, Ing.
[...]
questi ha depositato in data 15 ottobre 2018 la propria relazione peritale, dalla quale è Per_1
emerso che la causa delle infiltrazioni andava individuata in una dispersione della condotta idrica che si incanalava all'interno di una vecchia fognatura in muratura a sezione ovoidale, la quale, a seguito di un cedimento strutturale, non consentiva più il regolare deflusso verso valle. Tale anomalia ha provocato il convogliamento delle acque in un canale sotterraneo abbandonato, situato al di sotto della camera di manovra dell'acquedotto, da cui l'acqua è fuoriuscita sotto la pavimentazione della Piazza. Il Pt_1
ha anche esposto che nel corso dell'accertamento, è stato realizzato un tratto sostitutivo di fognatura che ha consentito di canalizzare le acque disperse, evitando così ulteriori infiltrazioni nella parte interrata della piazza. Ciononostante, il CTU ha rilevato che la perdita idrica non risultava ancora
TA da , pur non interessando più l'area critica, e ha raccomandato un intervento CP_1
pagina 2 di 8 risolutivo da parte della stessa, al fine di prevenire futuri danni in corrispondenza del tratto fognario rimasto in muratura. In merito al pregiudizio economico subito dal il consulente ha attribuito Pt_1
la responsabilità ad stimando l'ammontare complessivo dei danni in € 20.494,02, Controparte_1
oltre accessori di legge, quale corrispettivo per gli interventi necessari alla riparazione e al ripristino delle porzioni danneggiate. Il ha infine, riferito che a conclusione del procedimento tecnico, Pt_1
ha inoltrato formale diffida ad in data 14 marzo 2019, trasmettendola via PEC, con Controparte_1
la quale ha richiesto il risarcimento integrale dei danni accertati, il rimborso delle spese di CTU
liquidate dal Tribunale con decreto del 12 novembre 2018, oltre alle spese legali sostenute nel procedimento e ha sollecitato l'eliminazione definitiva della perdita idrica tuttora presente nella rete,
poiché malgrado le successive interlocuzioni, non ha fornito alcun riscontro Controparte_1
concreto alla suddetta richiesta. Sul fondamento di tali presupposti, l'ente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cassino adito, in accoglimento delle su esposte difese,
contrariis reiectis: A) accertare e dichiarare, in forza delle risultanze del giudizio di accertamento
tecnico preventivo, iscritto a n.r.g. 4344/2017 del Tribunale di Cassino, la responsabilità di
nella causazione delle infiltrazioni che si sono verificate agli immobili di proprietà Controparte_1
Comunale e per l'effetto condannare la società in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni subiti dal , Parte_3
per l'ammontare di euro 20.494.02 (diconsi ventimilaquattrocentonovantaquattro//02) così come
quantificati in sede di C.t.u., nel giudizio di ATP n.r.g. 4344/2017, oltre gli esborsi per le competenze
del CTU liquidate con decreto in € 3.482,00, al lordo di oneri per cassa previdenziale ed IVA, oltre
alle spese legali anticipate per il procedimento di accertamento tecnico ante causam, oltre ad interessi
legali e rivalutazioni monetaria dalla data di proposizione del ricorso per ATP fino all'effettivo
soddisfo; B) Accertare che si è ripresentata ed è tuttora presente una infiltrazione d'acqua
all'immobile di proprietà comunale per cui è causa ed ordinare alla società di Controparte_1
procedere alla definitiva individuazione e riparazione della perdita idrica Con riserva di richiedere in pagina 3 di 8 separata sede gli ulteriori danni derivanti e che potranno derivare dalla tutt'ora mancata definitiva
eliminazione della perdita idrica. D) condannare, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese di lite e del compenso ex D.M. 55/2018 e succ.
mod e int., oltre accessori come per legge”.
Si è costituita che ha impugnato e contestato le avverse deduzioni e ha così concluso: CP_1
“…Voglia l'Ill.mo Giudice adito, accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità di CP_1
nella determinazione dell'evento di danno lamentato dall'attore e, conseguentemente, rigettare
[...]
l'avversa domanda. Con vittoria di spese, diritti ed onorari (…)”.
Instauratosi il giudizio, il Giudice ha concesso i termini per il deposito delle memorie 183 cpc,
depositate solo dal ha disposto l'acquisizione del fascicolo rg 4344/2017 relativo all'ATP e Pt_1
ha disposto CTU nominando l'ing. : a seguito del deposito della consulenza la causa è Persona_2
stata ritenuta matura per la decisione.
All'udienza virtuale del 12 marzo 2025 le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice le domande di parte attrice meritano accoglimento.
La fattispecie riguarda un'ipotesi di danno cagionato da cosa in custodia ed in particolare da una perdita di acqua originatasi da una conduttura facente parte della rete idrica affidata in gestione alla
: la responsabilità ex art. 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della CP_1
cosa e di una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa. (Cass. n.25018/2020). In altre parole, custode è chi ha la disponibilità non già solo materiale,
ma anche giuridica ed è in condizione di controllare i rischi inerenti alla cosa: nel caso in esame risulta in modo evidente che tale ruolo sia assolto proprio dalla considerato che proprio ad essa è CP_1
demandato il compito di controllare e di riparare laddove necessario le condutture idriche in caso di perdite in modo da prevenire i possibili danni. La rete idrica può rappresentare un rischio, poiché
l'acqua, se non contenuta adeguatamente, può sviluppare una forza tale da causare danni a persone o pagina 4 di 8 cose. Chi ne ha la gestione è tenuto a prevenire tali danni e può essere sollevato da responsabilità solo se dimostra che l'evento è stato del tutto imprevedibile e inevitabile (caso fortuito), anche se dovuto a un comportamento anomalo della vittima: in assenza di tale prova, il responsabile della rete è tenuto a rispondere dei danni provocati dalla perdita.
Le consulenze tecniche d'ufficio, le cui conclusioni si condividono, perché prive di vizi logici e contraddizioni hanno attribuito la responsabilità delle perdite e delle infiltrazioni alla convenuta: il consulente tecnico nominato nell'ambito del procedimento di ATP già accertò che, nel corso delle indagini svolte presso la Piazza Pensile di Via Garibaldi, erano state riscontrate infiltrazioni d'acqua nell'area interrata, inizialmente esclusa dai lavori di ristrutturazione in corso. La struttura sottostante,
realizzata in calcestruzzo armato a vista, evidenziava un avanzato stato di degrado, in particolare nei pilastri e nelle travi, attribuito principalmente all'assenza di un'adeguata impermeabilizzazione e protezione superficiale, più che all'effetto diretto della perdita idrica. Il ctu dell'ATP riferì anche che nel sopralluogo effettuato il 19 aprile 2018, fu individuata una condotta fognaria in muratura,
parzialmente crollata, che consentì di ricostruire il percorso dell'acqua proveniente da una perdita dell'acquedotto comunale, localizzata sotto Via Garibaldi, a circa 50 metri dal punto di infiltrazione: il liquido si riversava in un canale secondario dismesso, attraversando la camera di manovra dell'acquedotto, fino a raggiungere l'interrato della piazza. A seguito di tale riscontro, il CTU riferì
che fu sostituito il tratto fognario compromesso con una tubazione corrugata, garantendo lo smaltimento corretto della perdita, che non ha più interessato l'area inferiore della piazza. Il consulente tuttavia, rilevò che, in assenza di un intervento risolutivo da parte di la perdita Controparte_1
avrebbe potuto compromettere ulteriori porzioni della rete fognaria ancora in muratura. Dopo l'ATP
sono quindi, rimasti a carico del gestore dell'acquedotto sia l'intervento sulla condotta idrica –
comprensivo di scavo, riparazione della tubazione in acciaio e ripristino del manto stradale – sia le opere di risanamento strutturale, tra cui la rimozione di terreno in prossimità delle fondazioni, il pagina 5 di 8 trattamento anticorrosivo delle armature e il ripristino del copriferro. Tali attività sono state stimate in €
20.494,02, oltre agli oneri previsti per legge.
La consulenza tecnica svolta nell'ambito del presente giudizio ha confermato che il fenomeno infiltrativo nell'area sottostante la piazza sopraelevata non si è completamente arrestato, nonostante il prolungato periodo di assenza di precipitazioni, ma ha mostrato una riduzione, indicando la presenza di cause concomitanti. Il CTU ha osservato che tra il muro perimetrale della strada e quello della nuova costruzione esiste un vano tecnico, verosimilmente adibito alla raccolta delle acque, che filtrano poi in corrispondenza del giunto tra fondazione e parete, verosimilmente per assenza di un adeguato sistema di sigillatura. Al riguardo il CTU ha osservato che, qualora fosse stata inserita un'idonea guarnizione durante il getto del calcestruzzo, il passaggio dell'acqua sarebbe stato limitato ai soli fori di drenaggio.
Il consulente ha anche segnalato che le infiltrazioni risultano localizzate in due sezioni specifiche: nella prima, priva di fori di scolo, l'acqua penetra lungo il giunto tra fondazione e parete;
nella seconda,
dotata di foro di scarico, il deflusso avviene anche tramite quest'ultimo. Ulteriori cause delle infiltrazioni il tecnico le ha poi individuate nelle precipitazioni atmosferiche, nel sistema irriguo delle aree verdi e nel deflusso delle acque meteoriche superficiali: la conformazione inclinata dell'area ha infatti favorito l'accumulo lungo i muri portanti della carreggiata e della piazza, con successiva fuoriuscita nel punto di contatto tra fondazione e parete.
Il CTU ha inoltre riferito che durante l'ATP del 2018, l'interruzione generalizzata dell'erogazione idrica, richiesta al CTP di , ha permesso di ipotizzare l'origine della perdita: l'assenza di CP_1
una valvola di intercettazione a monte ha costretto alla chiusura dell'intero ramo idrico. Nella
successiva ispezione dell'11 settembre 2023, il CTU ha rilevato che, dopo dieci giorni di sospensione dell'alimentazione alla fontana e all'impianto irriguo della piazza, il tratto iniziale del muro era asciutto, come già parzialmente osservato in precedenza, verosimilmente per via della scarsa piovosità,
tuttavia, la seconda area è ancora caratterizzata da deboli tracce di umidità e quindi segno che vi sono ancora infiltrazioni. pagina 6 di 8 Il CTU ha inoltre evidenziato che, nonostante i sistemi ornamentali e irrigui fossero disattivati,
all'interno di un pozzetto nei pressi della zona interessata è presente liquido, con ogni probabilità
acqua, la cui provenienza non è stata determinabile con certezza.
Le conclusioni della CTU hanno confermato la necessità di sostituire il tratto fognario danneggiato, e il consulente ha riferito che per la condotta idrica, ha previsto un intervento nel piano CP_1
d'investimenti del biennio successivo e quindi, il potrà in tale circostanza concordare anche la Pt_1
sistemazione del canale al di sotto della camera di manovra per eliminare ulteriori cause di infiltrazione. Tuttavia, nel breve periodo, per prevenire infiltrazioni dallo strato insaturo del terreno, il
CTU ha proposto un intervento localizzato: considerando che l'opera si sviluppa su più livelli e che la sezione più bassa corrisponde a quella danneggiata, è stata suggerita la realizzazione di due vasche di raccolta lungo tutto il tratto di fondazione coinvolto, da cui convogliare le acque verso il canale di scolo esistente. Tale soluzione è stata ritenuta idonea dal consulente anche a fronte di eventuali futuri danni alla rete idrica o fognaria, oltre che in occasione di eventi meteorici.
L'accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra la perdita idrica e i danni lamentati dagli attori comporta, per quanto detto, l'accoglimento della domanda di risarcimento proposta nei confronti della , in quanto quest'ultima non ha fornito prova della sussistenza del caso fortuito. CP_1
Le altre questioni devono essere assorbite.
Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in conformità alla tabella n. 2 del
D.M. 55/2014 sul fondamento del valore accertato rilevato dal computo metrico redatto dal CTU
compresi gli oneri per la variazione catastale. ( € 5200,00 -26.000,00).
Le spese del giudizio di ATP seguono la soccombenza e si liquidano in conformità al D.M. 55/2014
(procedimenti di istruzione preventiva) sul fondamento del valore accertato dal CTU.
P.Q.M.
- definitivamente pronunciando
ACCOGLIE pagina 7 di 8 le domande proposte dal e per l'effetto: Parte_3
ON
la società in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei Controparte_1
danni subiti dal per l'ammontare di euro 20.494.02 Parte_3
(ventimilaquattrocentonovantaquattro//02) così come quantificati in sede di C.t.u., nel giudizio di ATP
n.r.g. 4344/2017;
ON
la società in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento dei costi per la realizzazione delle CP_1
opere necessarie per preservare la proprietà comunale dalle infiltrazioni d'acqua che si verificano,
nelle more,, degli interventi di rifacimento della rete fognaria e delle perdite delle condotte dell'acquedotto e che sono stati quantificati in € 5.935,47, oltre interessi legali fino al saldo.
ORDINA
alla in persona del legale rappresentante p.t. di procedere, come indicato dai CTU, Controparte_1
alla definitiva individuazione e riparazione della perdita idrica, che ancora si verifica e alla sostituzione del relativo tratto fognario come riportato nelle CTU.
Condanna in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese di Controparte_1
questo giudizio per complessivi € 5314,00 di cui € 237,00 per esborsi ed € 5077,00 per compensi professionali oltre Iva cpa e rimborso forfettario come per legge.
Condanna in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese del Controparte_1
giudizio di ATP rg. 4344/2017 per complessivi € 2596,00 di cui € 259,00 per esborsi ed € 2337,00
per compensi professionali oltre Iva cpa e rimborso forfettario come per legge.
Pone definiva mente le spese di Ctu di entrambi i giudizi a carico di . Controparte_1
Cassino, 22 luglio 2025
Il Giudice Unico
dott. Federico Eramo pagina 8 di 8