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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/07/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 261/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO Composta dai sigg.ri magistrati
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere rel. Dott.ssa Laura Bertoli Consigliere
all'udienza del 20/5/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa d'appello iscritta al n. 261/2025 di R.G., promossa da
Parte_1
, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano e
[...] domicilio eletto presso i suoi uffici di Milano, via Freguglia, 1,
-appellante- contro (P. IVA , con il patrocinio degli avv.ti Maurizio Saladino ed Controparte_1 P.IVA_1 Edoardo Mazzucchelli e domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, viale Regina Margherita, 43,
-appellata- Oggetto: pubblico impiego scolastico - risoluzione per inadempimento – condanna all'esatto adempimento - risarcimento danno. CONCLUSIONI Per l'appellante in via principale:
“l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello, rigettare le domande avversarie. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.”; Per l'appellata e appellante in via incidentale: “Voglia Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previo differimento della prima udienza:
1. in via principale: preso atto della narrativa che precede, rigettare le pretese avverse in quanto infondate in fatto e diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 5007/2024 emessa dal Tribunale di Milano, dott. e pubblicata in data 9 gennaio 2025; Pt_1
2. in via incidentale: preso atto della narrativa che precede, accertato il diritto della prof.ssa al risarcimento del danno patito in conseguenza dell'inadempimento delle CP_1 controparti, condannare quest'ultime al pagamento di una somma di denaro da quantificare all'esito di apposita CTU ovvero in via equitativa;
3. in via istruttoria: ammettersi C.T.U. tecnica volta ad accertare l'esistenza dei danni patiti dalla prof.ssa a causa dell'inadempimento delle appellanti e della loro quantificazione. CP_1 pagina 1 di 9 In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”.
*
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso cautelare ante causa ex art. 700 adiva il Tribunale di Milano affinché le Controparte_1 venisse riconosciuto il diritto ad essere inquadrata nell'organico della P.A., in qualità di docente di scuola secondaria di II grado, con attribuzione di un posto di lavoro che le consentisse l'effettivo insegnamento nella classe di concorso A045 (Scienze Economico-aziendali), presso un istituto scolastico della provincia di Milano, secondo la graduazione dalla stessa formulata nella domanda o secondo criteri ritenuti di giustizia. Il ricorso cautelare veniva accolto con ordinanza del 5.5.2024, Cont avverso la quale il proponeva reclamo, che, con ordinanza collegiale del 26.6.2024, era a sua volta accolto, con conseguente rigetto del ricorso ex art. 700 c.p.c. e compensazione integrale delle spese di lite. Con successivo ricorso ex art. 414 c.p.c, depositato in data 5.7.2024, la docente adiva, quindi, nuovamente il Tribunale di Milano affinché accogliesse, previa piena cognizione del merito, le suddette richieste. Di seguito i fatti oggetto della controversia di primo grado. La ricorrente, vincitrice di concorso ordinario n. 499/2020 nella classe A045 - Scienze Economico- aziendali esprimeva, ai fini dell'immissione in ruolo, mediante apposita procedura telematica, la preferenza per l'assegnazione nella provincia di Milano, presso le sedi scolastiche in tale ambito disponibili, secondo l'elenco dei «posti vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilità» pubblicato dall'Ufficio inserendo, al n. 18, l'indicazione dell' Controparte_3 [...] da di LL presso cui era previsto un posto interno per la classe di concorso Pt_1 Parte_1
A045. La stessa veniva, conseguentemente, dichiarata destinataria di «contratto a tempo indeterminato a decorrere dall'a.s. 2023/24», sulla classe di concorso/tipologia di posto e nella sede indicata, ovvero, nella specie, «A045 – tipologia di posto: normale -ITCS Erasmo da ». La docente, tuttavia, Parte_1 lamentava che nell'offerta formativa dell' da di LL (c.d. PTOF quale Parte_1 Parte_1 «documento costitutivo dell'identità culturale e progettuale dell'Istituto» che «esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa del triennio» e che «definisce il patto formativo dell'intero corso di studi»), nonostante l'inclusione tra gli istituti con posti vacanti e disponibili per la classe A045 (Scienze Economico-aziendali), non era previsto, in nessuno dei quattro indirizzi della scuola, l'insegnamento di detta materia (nemmeno in forma di potenziamento). Pertanto, la docente veniva adibita, unicamente, in attività di sostituzione di altri colleghi, senza poter insegnare la propria materia. Tale situazione le creava uno stato di ansia e depressione per i quali arrivava a chiedere l'aspettativa non retribuita dal 12.11.2023 al 22.12.2023. Dopo numerosi solleciti alla dirigente scolastica, le veniva affidato il compito di tenere interventi riguardanti l'educazione finanziaria, per la durata di 10/15 minuti, nel corso delle lezioni di storia, scienze, estimo, diritto e geografia, tenute da altri colleghi. L'amministrazione scolastica, costituitasi in giudizio, eccepiva che l'inadempimento non aveva avuto luogo sul presupposto che la era stata individuata quale destinataria di un posto di CP_1 potenziamento nella classe di concorso A045 presso l'istituto di assegnazione, figura introdotta dal co. 7 art. 1 l. n. 107/2015, successivamente disciplinata dal CCNL 2016/2018. Il giudice di primo grado riteneva che l'omessa attivazione di un insegnamento di economia aziendale da assegnare alla ricorrente, in piena conformità con le previsioni contrattuali e l'insufficienza del progetto di potenziamento al quale la stessa era stata tardivamente assegnata, sia sotto il profilo delle materie attribuite che delle modalità di svolgimento della prestazione, configurassero profili di grave inadempimento contrattuale in capo all'Amministrazione ed alle relative articolazioni istituzionali convenute, giustificando la risoluzione del contratto di lavoro del 22/9/2023 e la riaffermazione del diritto della docente ad essere correttamente inquadrata nell'organico della P.A., in qualità di docente pagina 2 di 9 di scuola secondaria di II grado, con materiale attribuzione di un posto di lavoro tale da consentirle l'effettivo insegnamento nella classe di concorso A045 (Scienze Economico-aziendali), presso un istituto scolastico della provincia di Milano tra quelli in cui vi sia disponibilità di posti, secondo la graduazione formulata dalla ricorrente o secondo coerente disponibilità. Veniva, invece, rigettata la domanda di risarcimento dei danni, avendo il primo giudice radicalmente escluso la configurabilità delle fattispecie di mobbing e straining prospettate dalla ricorrente e negato, nel contempo, che la stessa fosse rimasta totalmente inoperativa, per concludere nel senso che il mancato raggiungimento dei 180 giorni necessari per il superamento dell'anno di prova non poteva essere ricondotto all'assenza di posto disponibile nella classe di concorso A045, ma alla determinazione della docente di assentarsi prolungatamente dal lavoro (per un totale di 136 giorni), pur per scelte legittime. Aggiungeva, infine, il primo giudice che, in ogni caso, le conseguenze psicofisiche non erano state adeguatamente provate, neanche in termini di adeguatezza probabilistica. Pertanto, con sentenza n. 5007/2024, il Tribunale di Milano, accoglieva parzialmente il ricorso così statuendo: “1) dichiara la risoluzione, per inadempimento imputabile alle parti resistenti, del contratto di lavoro del 22/09/2023, accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad essere correttamente inquadrata nell'organico della P.A., in qualità di docente di scuola secondaria di II grado, con materiale attribuzione di un posto di lavoro che le consenta l'effettivo insegnamento nella classe di concorso A045 (Scienze Economico-aziendali), presso un istituto scolastico della provincia di Milano tra quelli in cui vi sia disponibilità di posti, secondo la graduazione formulata dalla ricorrente o secondo coerente disponibilità;
2) condanna l'Amministrazione resistente a inquadrare correttamente la lavoratrice nell'organico della P.A. secondo i criteri di cui al punto sub 1) che precede;
3) rigetta le ulteriori domande di parte ricorrente;
4) condanna le resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in € 3.500,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge.”. Cont Con atto d'appello, iscritto a ruolo in data 13.3.2025, il ha impugnato la sentenza di primo grado tramite la formulazione di un unico motivo d'appello con il quale lamenta “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1218 c.c., 1453 c.c., dell'art. 1 l. 107/2024. Travisamento dei fatti.”. Cont In particolare, il censura l'asserito legittimo affidamento della docente generato da quanto riportato sul contratto di assunzione che dichiarava l'istituto prescelto nel novero di quelli dotati di posto sulla classe A045. A pag. 4 della sentenza impugnata si legge, infatti, che “a fronte dell'espressa inclusione dell'Istituto nel novero di quelli dotati di posto sulla classe A045 e, soprattutto, dell'inequivocabile indicazione del contratto individuale di lavoro, non può che considerarsi meritevole di tutela l'affidamento ingenerato in capo alla ricorrente, e l'assegnazione di insegnamento della materia economia-aziendale oggetto di espressa assunzione di obbligazione in capo alle parti convenute”. In merito a tale aspetto il nega l'esistenza di qualsiasi affidamento meritevole di tutela poiché Parte_1 la professoressa avrebbe potuto, molto facilmente, rendersi conto dell'errore in cui era incorsa consultando il sito internet della scuola prescelta e prendendo visione del quadro orario di tutti gli indirizzi presenti prima di compilare la domanda e d'inserirla tra le possibili opzioni. Tale negligenza rende ingiustificato il ricorso al “soccorso istruttorio”, che confligge con il principio generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti, per cui ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione. Con riferimento all'asserito inadempimento da parte dell'amministrazione il giudice di primo grado avrebbe errato poiché l'appellata è risulta destinataria di un posto di potenziamento nella classe di concorso A045, presso l'istituto di assegnazione, in cui le unità di potenziamento sono state utilizzate conformemente alle previsioni normative secondo cui la figura del docente di potenziamento è stata concepita dal legislatore per arricchire l'offerta formativa dell'intera comunità scolastica, garantendo un utilizzo didattico flessibile e multifunzionale. pagina 3 di 9 Prosegue il ribadendo che il mancato compimento del periodo di prova non è da imputare Parte_1 all'inidoneità del posto di potenziamento, che da questo punto di vista è equiparabile al posto su cattedra, rientrando a pieno titolo nell'organico scolastico, ma è causa esclusiva delle assenze della docente che è mancata ininterrottamente dal 12 settembre 2023 al 20 gennaio 2024 in aggiunta ad altre assenze saltuarie per complessivi 136 giorni di assenza sui circa 200 che compongono l'anno scolastico. Pertanto, non può ravvisarsi alcuna violazione del regolamento contrattuale da parte dell'amministrazione, in quanto la prof.ssa inserita in graduatoria per la classe di concorso CP_1 A045 (Scienze economico-aziendali), è stata regolarmente assegnata a un posto di potenziamento per l'insegnamento di discipline attinenti alla sua classe di concorso. Ciò, a prescindere dall'esistenza o meno di quella specifica classe di concorso presso l'Istituto E. da , in quanto il posto Parte_1 occupato dalla professoressa era un posto di potenziamento, utilizzato dall'Istituto scolastico proprio per ampliare e potenziare l'offerta formativa anche mediante l'insegnamento dell'economia aziendale. L'appellante ribadisce, nel contempo, l'infondatezza della domanda risarcitoria, rigettata già dal giudice di primo grado, in quanto poco circostanziata e quantificata. Eccepisce, al riguardo, che l'appellata si è limitata a richiedere il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi senza descrivere in modo concreto il pregiudizio del quale chiede il ristoro, ma utilizzando per l'appunto una formula vaga e stereotipata. D'altro canto, conclude l'appellante, il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della docente non può essere superato dalla richiesta di una consulenza tecnica d'ufficio che, nel caso di specie, diventerebbe uno strumento utilizzato per eludere l'onere della prova. Cont Con memoria di costituzione depositata in data 9.5.2025, la docente contesta quanto eccepito dal , proponendo, a sua volta, appello incidentale. L'appellata insiste per la conferma della sentenza di primo grado, sostenendo che, come evidenziato dal Tribunale, nessuna negligenza le può essere imputata sia perché non vige alcun obbligo di consultare i quadri orari di ogni singola scuola prima di indicarla on line e poi, soprattutto, perché l'istituto prescelto era presente nel novero di quelli dotati di posto sulla classe A045, circostanza confermata dal contratto individuale di lavoro, come stabilito dal giudice di primo grado sulla base di quanto contenuto nell'atto ufficiale U.0019182, con cui l' aveva pubblicato i posti vacanti e disponibili nella Pt_2 regione Pertanto, la previsione di una cattedra, in base alla procedura prevista dalla legge, Parte_1 non poteva che ingenerare nella prof.ssa la certezza che detta cattedra fosse effettivamente CP_1 presente. Il suddetto affidamento è stato confermato, altresì, nell'ottica della dal CP_1 perfezionamento di un apposito contratto di lavoro. Infatti, nel settembre 2023 le parti hanno stipulato un contratto avente ad oggetto proprio “l'insegnamento di A045 – Scienze Economico – Aziendali, con decorrenza giuridica dal 01/09/2023 per n. 18 ore settimanali di lezione” presso il “LICEO E ISTITUTO TECNICO – E. DA ROTTERDAM”. Pertanto, essendo l'amministrazione contrattualmente obbligata a conferire alla prof.ssa una cattedra per l'insegnamento di sua competenza, non CP_1 poteva quest'ultima che essere certa che detta cattedra fosse effettivamente presente, circostanza Per_ confermata sia dalla dott.ssa , dirigente scolastica dell' , che dal dott. Parte_1
, dirigente dell' Persona_2 Pt_2 Pertanto, confermando la presenza di un affidamento meritevole di tutela il capo alla docente, come sancito dal giudice di primo grado, non può che sussistere l'inadempimento delle controparti al contratto de quo, con conseguente conferma della sentenza impugnata. La docente ribadisce, inoltre, le difese in relazione al posto di potenziamento per la materia economico
– finanziaria, sostenendo che l'amministrazione scolastica con l'assegnazione di tale posto si è resa inadempiente poiché l'oggetto del contratto di lavoro era il posto su cattedra e non sul potenziamento nella materia dell'educazione finanziaria nell'ambito dell'educazione civica, che nulla ha a che vedere con l'obbligazione assunta dalle parti, anche se in realtà l'appellata è stata spesso utilizzata come supplente dei docenti assenti, tanto che nel suo quadro orario presso l' da Parte_1 Parte_1 veniva indicata come “a disposizione” dei colleghi assenti, senza dunque una specifica cattedra in economia aziendale. pagina 4 di 9 Quanto al capo della sentenza riguardante il risarcimento del danno patito, la censura la CP_1 relativa statuizione di rigetto, chiedendone la riforma con appello incidentale per errata ricostruzione dei fatti, violazione dell'art. 132 c.p.c. ed omesso esame dei documenti da parte del giudice di primo grado. Ribadisce a tal fine la valenza probatoria dei certificati medici prodotti, rilasciati da professionisti specialistici e rinnova la richiesta di CTU medico-legale. All'udienza del 20.5.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce. MOTIVI DELLA DECISIONE Per le ragioni di seguito esposte, l'appello principale proposto dall'amministrazione scolastica è fondato, mentre quello interposto in via incidentale dall'appellata non può trovare accoglimento. Nel comportamento tenuto dall'amministrazione scolastica -contrariamente da quanto ritenuto dal Tribunale nell'appellata sentenza- non è, infatti, riscontrabile alcun profilo d'inadempimento ex art. 1218 c.c., né tanto meno un inadempimento di non scarsa importanza tale da giustificare la risoluzione del contratto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1453 e 1455 c.c.. E' al riguardo dirimente osservare che gli assunti difensivi della docente non tengono conto dell'attuale assetto dell'organizzazione scolastica, che, quanto al corpo docente, si fonda sull'organico dell'autonomia, istituito dalla l. 107/2015 (art. 1, comma 5) e costituito, ai sensi dell'art. 1, comma 63, della medesima legge, da posti comuni, posti per il sostegno e posti per il potenziamento dell'offerta formativa, là dove questi ultimi non sono legati a una specifica classe di concorso e, una volta attribuiti alle scuole del territorio dall' entrano a far parte indistintamente Controparte_4 dell'organico dell'autonomia, nel senso, per quanto qui di rilievo, che nei provvedimenti d'immissione in ruolo, mobilità e supplenza non si trova la dicitura posto di potenziamento, ma la classe di concorso/tipo di posto, essendo poi rimesso al dirigente scolastico, nell'esercizio dei suoi poteri direttivi ed organizzativi e in esecuzione delle indicazioni e deliberazioni degli organi collegiali, assegnare il docente su posto di potenziamento, piuttosto che su posto curriculare o su posto misto. L'art. 1, comma 5, della l. 107/2015 prevede, infatti, che “Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, è istituito per l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa predisposto ai sensi del comma 14. I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.” e, al comma 63, prescrive, ulteriormente, che “Le istituzioni scolastiche perseguono le finalità di cui ai commi da 1 a 4 e l'attuazione di funzioni organizzative e di coordinamento attraverso l'organico dell'autonomia costituito dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa.”. Risulta, pertanto, evidente che nell'attuale assetto normativo, i docenti, una volta assegnati al singolo istituto scolastico (sulla base delle indicazioni dai medesimi espressi in sede di scelta della sede), quali parti integranti dell'organico dell'autonomia, concorrendo alla realizzazione del PTOF, possono essere destinati dalla dirigenza scolastica sia a posti curriculari per l'insegnamento della disciplina corrispondente alla propria classe di concorso, che a posti di potenziamento con impiego in attività coerenti con le competenze professionali possedute, come pure ad attività di organizzazione, di progettazione e di coordinamento, in vista dell'ampliamento dell'offerta formativa e a supporto della dirigenza scolastica e delle esigenze didattiche;
tutto ciò sulla base delle indicazioni generali del Consiglio d'Istituto e delle proposte del Collegio docenti. Nel caso esaminato, l'odierna appellata, vincitrice di concorso ordinario n. 499/2020 nella classe di concorso A045, economia aziendale, a seguito dello scorrimento delle preferenze dalla stessa indicate nella compilazione della domanda, è stata dichiarata destinataria del posto di potenziamento su classe pagina 5 di 9 di concorso A045 disponibile presso l da di LL (MI), quale docente di Parte_1 Parte_1 ruolo in prova. Fermo che l'assegnazione della docente a tale sede è avvenuta sulla base delle preferenze dalla medesima espresse e che la stessa ben avrebbe potuto avvedersi, consultando il PTOF reperibile on line sul sito dell'Istituto scolastico, che la materia dell'Economia Aziendale non era prevista né come insegnamento curriculare, né quale specifico oggetto d'insegnamento extracurriculare nell'offerta formativa, in ogni caso la circostanza che si trattasse di posto di potenziamento sulla sua classe di concorso era stata chiarita alla docente dalla stessa Dirigente Scolastica nell'e-mail del 26.7.2023 (sub doc. 14 fascicolo primo grado appellata) ossia in epoca antecedente alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro del 22.9.2023. Di tale contratto il giudice di prime cure ha disposto la risoluzione per inadempimento, accogliendo la tesi della docente secondo cui il posto di potenziamento non le consentirebbe, di fatto, d'insegnare la materia della propria classe di concorso, non essendo tale materia oggetto di insegnamento nell'istituto né prevista nell'offerta formativa. Le doglienze al riguardo sollevate dalla docente, tuttavia, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza appellata e, come, invece, già correttamente osservato dal Tribunale di Milano nell'ordinanza di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. del 26.6.2024 (sub doc. 42 fascicolo primo grado appellata), con argomentazioni che questa Corte condivide pienamente, sono destituite di pregio giuridico, considerato che “La normativa di riferimento, infatti, non consente di affermare che il posto di potenziamento su classe di concorso non possa essere previsto se non nel caso in cui la materia sia tra quelle curriculari
o comunque oggetto dell'offerta formativa. Come si evince dalla normativa primaria, richiamata dalla stessa ordinanza cautelare, l'art. 1 l. 107/2024 ha istituito uno strumento di flessibilità al fine di incrementare l'autonomia scolastica assegnando ai singoli istituti la possibilità di incrementare la pianta organica ed indicare il fabbisogno dei docenti necessari. Il comma 5 prevede: “Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, è istituito per l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa predisposto ai sensi del comma 14. I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.”. Dal tenore della norma, pare da escludere che il legislatore abbia inteso porre limitazioni di sorta tra docente di potenziamento e classe di concorso. Ciò è evincibile innanzitutto dal comma 6 ove si fa riferimento non solo “agli insegnamenti e alle attività curricolari”, ma anche a quelle “extracurricolari, educative e organizzative”. Inoltre, al comma 7, vengono elencati gli obiettivi formativi che possono giustificare l'individuazione di posti di potenziamento nell'ambito dell'autonomia scolastica:
“a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le pagina 6 di 9 culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità; e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal il 18 dicembre 2014; Controparte_5 m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;
r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
s) definizione di un sistema di orientamento.” Come si vede, si tratta di obiettivi formativi estremamente ampi e trasversali e nessuno di essi è in astratto sovrapponibile ad una specifica classe di concorso. Il senso del potenziamento e dell'autonomia scolastica che è alla base della cd. “buona scuola” è propria di superare i comparti tradizionale e di immaginare una formazione dei giovani alunni a tutto tondo. Come condivisibilmente affermato dal , le competenze di economia aziendale sono senz'altro Parte_1 inquadrabili all'interno degli obiettivi formativi di cui alla lettera “d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità”. Infatti, dalla documentazione in atti risulta che la docente è stata incaricata di svolgere lezioni di educazione finanziaria nell'ambito dell'educazione civica”. pagina 7 di 9 Risulta, invero, che, con delibera del Collegio Docenti del 24.10.2023, avente ad oggetto anche l'utilizzo del potenziamento nell'a.s. 2023/2024, è stato previsto l'impiego della per 4 ore in CP_1 supplenze con attività di educazione civica e per 14 ore nel progetto di educazione finanziaria (vd. doc. 4d fascicolo primo grado amministrazione scolastica e doc. 24-bis fascicolo primo grado appellata). Nell'aggiornamento del PTOF dell , l'educazione finanziaria, in Controparte_6 ottemperanza alle Linee Guida ministeriali, è stata, infatti, inserita nel “
[...]
”, quale parte integrante dello stesso, essendo stato riconosciuto un ruolo Controparte_7 centrale, nel progetto formativo, “in un'ottica interdisciplinare e trasversale”, anche ai temi della finanza, del risparmio e dell'investimento “con l'obiettivo di rendere i ragazzi cittadini consapevoli, capaci di partecipare pienamente alla vita economica del Paese” e ciò in attuazione dell'art. 3, comma 2, della Costituzione (vd. doc. 48 fascicolo primo grado appellata), proponendosi sul territorio tale scuola quale veicolo di “formazione utile ed efficace, fruibile ed accessibile a tutte le tipologie di alunno, coerentemente alla propria caratteristica distintiva, ormai consolidata negli anni, di “scuola fortemente inclusiva”, che non lascia indietro nessuno e che tiene conto anche delle eccellenze” (vd. doc. 48 fascicolo primo grado appellata). Né rileva che l'educazione finanziaria sia un insegnamento distinto da quello dell'economia aziendale, trattandosi di discipline tra loro complementari e interferenti, avuto particolare riguardo alla gestione delle risorse finanziarie dell'impresa, ossia all'ambito della finanza aziendale. La stessa docente ha, peraltro, documentato, con la produzione dei programmi didattici all'uopo predisposti, di possedere un bagaglio di conoscenze e competenze tale da consentirle di affrontare anche la materia dell'educazione finanziaria, quantomeno al livello richiesto tenuto conto della platea dei destinatari, studenti di scuola secondaria di secondo grado (vd. docc. da 35 a 35-quater fascicolo primo grado appellata e pag. 12, punto 20, ricorso ex art. 414 c.p.c.). Alla luce di tali assorbenti considerazioni, se, da un lato, come già ritenuto dal Tribunale di Milano nel delibare la fase sommaria in sede di reclamo, “non si ravvisa alcun profilo di illegittimità nella previsione del posto di potenziamento presso l' di LL con riguardo alla Controparte_6 classe di concorso A045 economia aziendale, che per la propria natura trasversale, si presta al conseguimento degli obiettivi formativi di ampio respiro previsti dalla l. 107/2015” (vd. pag. 8 della citata ordinanza ex art. 669-terdecies c.p.c. del Tribunale di Milano sub doc. 42 fascicolo primo grado
, dall'altro, nell'adibizione della docente, da parte della DS, a tale posto di potenziamento CP_1 con incarico focalizzato sull'educazione finanziaria nell'ambito dell'educazione civica neppure è riscontrabile alcun profilo d'inadempimento. Né risulta censurabile come comportamento inadempiente l'adibizione della docente anche ad attività di supplenza, in quanto l'art. 1, comma 85, l. 107/2015, prevede che “Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, il dirigente scolastico puo' effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.”. In difetto di un inadempimento imputabile all'appellata, la sentenza di primo grado, in accoglimento dell'appello principale dell'amministrazione scolastica, va riformata nella parte in cui, ai capi 1 e 2 del dispositivo, ha dichiarato la risoluzione, per inadempimento imputabile alle resistenti, del contratto di lavoro del 22.9.2023 e, accertato il diritto della ad essere correttamente inquadrata CP_1 nell'organico della P.A., in qualità di docente di scuola secondaria di II grado, con materiale attribuzione di un posto di lavoro che le consenta l'effettivo insegnamento nella classe di concorso A045 (Scienze Economico-aziendali), presso un istituto scolastico della provincia di Milano tra quelli in cui vi sia disponibilità di posti, secondo la graduazione formulata dalla ricorrente o secondo coerente disponibilità, ha condannato l'Amministrazione scolastica a inquadrare correttamente la lavoratrice secondo gli indicati criteri: le domande al riguardo avanzate dall'appellata nel ricorso ex art. 414 c.p.c., alla luce delle esposte considerazioni, sono, infatti, infondate e, come tali, devono essere rigettate. pagina 8 di 9 La pronuncia di prime cure è, invece, da confermare, con rigetto del gravame incidentale interposto dalla nella parte in cui, al capo 3 del dispositivo, ha rigettato le ulteriori domande CP_1 risarcitorie. E', infatti, evidente che, escluso in radice da questa Corte che l'amministrazione scolastica, con il proprio comportamento, si sia resa inadempiente agli obblighi contrattuali assunti nei confronti della e rilevato che nei comportamenti prospettati a carico dell'amministrazione scolastica non CP_1 sono neppure riscontrabili gli estremi del mobbing e dello straining, dovendo escludersi che la docente sia stata ridotta “in una condizione umiliante di totale inoperosità”, un danno risarcibile non è neppure configurabile ex art. 1218 c.c.. Dai certificati prodotti risulterebbe, invero, la contrazione da parte della di un disturbo CP_1 ansioso depressivo correlato allo stress derivante dalla mancata assegnazione di compiti e mansioni attinenti al suo profilo ed aggravato dalla mancata adozione di correttivi da parte dei vertici aziendali. L'origine della patologia sarebbe, quindi, riconducibile ai medesimi inadempimenti dedotti nel presente giudizio e accertati da questa Corte come insussistenti per le ragioni esposte. Si conferma, quindi, la superfluità di un eventuale approfondimento istruttorio mediante CTU medico- legale, là dove la patologia contratta dalla non è imputabile a responsabilità CP_1 dall'amministrazione scolastica, quanto piuttosto allo stato d'ansia nella stessa ingenerato dalla vicenda, soggettivamente percepita e vissuta come lesiva di prerogative in realtà inesistenti o, comunque, non meritevoli di tutela. Ciò premesso, nonostante, all'esito del presente processo d'appello, l'appellata risulti integralmente soccombente, la peculiarità e la novità della questione, oggetto, avuto riguardo alla specifica vicenda, di contrastanti pronunce sia in sede sommaria che nel merito, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado ex art. 92, comma 2, c.p.c. Infine, pur essendo stato rigettato l'appello incidentale, non si dispone il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellata ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002, risultando la stessa esente dal suo pagamento, come autocertificato ai sensi dell'art. 9, comma 1-bis, DPR 115/2002.
PQM
- in parziale riforma della sentenza n. 5007/2024 del Tribunale di Milano, rigetta integralmente le domande proposte da parte appellata nei confronti di parte appellante;
- conferma le restanti statuizioni di merito;
- compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado. Milano, 20.5.2025 Il Consigliere est. Il Presidente Serena Sommariva Maria Rosaria Cuomo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO Composta dai sigg.ri magistrati
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere rel. Dott.ssa Laura Bertoli Consigliere
all'udienza del 20/5/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa d'appello iscritta al n. 261/2025 di R.G., promossa da
Parte_1
, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano e
[...] domicilio eletto presso i suoi uffici di Milano, via Freguglia, 1,
-appellante- contro (P. IVA , con il patrocinio degli avv.ti Maurizio Saladino ed Controparte_1 P.IVA_1 Edoardo Mazzucchelli e domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, viale Regina Margherita, 43,
-appellata- Oggetto: pubblico impiego scolastico - risoluzione per inadempimento – condanna all'esatto adempimento - risarcimento danno. CONCLUSIONI Per l'appellante in via principale:
“l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello, rigettare le domande avversarie. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.”; Per l'appellata e appellante in via incidentale: “Voglia Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previo differimento della prima udienza:
1. in via principale: preso atto della narrativa che precede, rigettare le pretese avverse in quanto infondate in fatto e diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 5007/2024 emessa dal Tribunale di Milano, dott. e pubblicata in data 9 gennaio 2025; Pt_1
2. in via incidentale: preso atto della narrativa che precede, accertato il diritto della prof.ssa al risarcimento del danno patito in conseguenza dell'inadempimento delle CP_1 controparti, condannare quest'ultime al pagamento di una somma di denaro da quantificare all'esito di apposita CTU ovvero in via equitativa;
3. in via istruttoria: ammettersi C.T.U. tecnica volta ad accertare l'esistenza dei danni patiti dalla prof.ssa a causa dell'inadempimento delle appellanti e della loro quantificazione. CP_1 pagina 1 di 9 In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso cautelare ante causa ex art. 700 adiva il Tribunale di Milano affinché le Controparte_1 venisse riconosciuto il diritto ad essere inquadrata nell'organico della P.A., in qualità di docente di scuola secondaria di II grado, con attribuzione di un posto di lavoro che le consentisse l'effettivo insegnamento nella classe di concorso A045 (Scienze Economico-aziendali), presso un istituto scolastico della provincia di Milano, secondo la graduazione dalla stessa formulata nella domanda o secondo criteri ritenuti di giustizia. Il ricorso cautelare veniva accolto con ordinanza del 5.5.2024, Cont avverso la quale il proponeva reclamo, che, con ordinanza collegiale del 26.6.2024, era a sua volta accolto, con conseguente rigetto del ricorso ex art. 700 c.p.c. e compensazione integrale delle spese di lite. Con successivo ricorso ex art. 414 c.p.c, depositato in data 5.7.2024, la docente adiva, quindi, nuovamente il Tribunale di Milano affinché accogliesse, previa piena cognizione del merito, le suddette richieste. Di seguito i fatti oggetto della controversia di primo grado. La ricorrente, vincitrice di concorso ordinario n. 499/2020 nella classe A045 - Scienze Economico- aziendali esprimeva, ai fini dell'immissione in ruolo, mediante apposita procedura telematica, la preferenza per l'assegnazione nella provincia di Milano, presso le sedi scolastiche in tale ambito disponibili, secondo l'elenco dei «posti vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilità» pubblicato dall'Ufficio inserendo, al n. 18, l'indicazione dell' Controparte_3 [...] da di LL presso cui era previsto un posto interno per la classe di concorso Pt_1 Parte_1
A045. La stessa veniva, conseguentemente, dichiarata destinataria di «contratto a tempo indeterminato a decorrere dall'a.s. 2023/24», sulla classe di concorso/tipologia di posto e nella sede indicata, ovvero, nella specie, «A045 – tipologia di posto: normale -ITCS Erasmo da ». La docente, tuttavia, Parte_1 lamentava che nell'offerta formativa dell' da di LL (c.d. PTOF quale Parte_1 Parte_1 «documento costitutivo dell'identità culturale e progettuale dell'Istituto» che «esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa del triennio» e che «definisce il patto formativo dell'intero corso di studi»), nonostante l'inclusione tra gli istituti con posti vacanti e disponibili per la classe A045 (Scienze Economico-aziendali), non era previsto, in nessuno dei quattro indirizzi della scuola, l'insegnamento di detta materia (nemmeno in forma di potenziamento). Pertanto, la docente veniva adibita, unicamente, in attività di sostituzione di altri colleghi, senza poter insegnare la propria materia. Tale situazione le creava uno stato di ansia e depressione per i quali arrivava a chiedere l'aspettativa non retribuita dal 12.11.2023 al 22.12.2023. Dopo numerosi solleciti alla dirigente scolastica, le veniva affidato il compito di tenere interventi riguardanti l'educazione finanziaria, per la durata di 10/15 minuti, nel corso delle lezioni di storia, scienze, estimo, diritto e geografia, tenute da altri colleghi. L'amministrazione scolastica, costituitasi in giudizio, eccepiva che l'inadempimento non aveva avuto luogo sul presupposto che la era stata individuata quale destinataria di un posto di CP_1 potenziamento nella classe di concorso A045 presso l'istituto di assegnazione, figura introdotta dal co. 7 art. 1 l. n. 107/2015, successivamente disciplinata dal CCNL 2016/2018. Il giudice di primo grado riteneva che l'omessa attivazione di un insegnamento di economia aziendale da assegnare alla ricorrente, in piena conformità con le previsioni contrattuali e l'insufficienza del progetto di potenziamento al quale la stessa era stata tardivamente assegnata, sia sotto il profilo delle materie attribuite che delle modalità di svolgimento della prestazione, configurassero profili di grave inadempimento contrattuale in capo all'Amministrazione ed alle relative articolazioni istituzionali convenute, giustificando la risoluzione del contratto di lavoro del 22/9/2023 e la riaffermazione del diritto della docente ad essere correttamente inquadrata nell'organico della P.A., in qualità di docente pagina 2 di 9 di scuola secondaria di II grado, con materiale attribuzione di un posto di lavoro tale da consentirle l'effettivo insegnamento nella classe di concorso A045 (Scienze Economico-aziendali), presso un istituto scolastico della provincia di Milano tra quelli in cui vi sia disponibilità di posti, secondo la graduazione formulata dalla ricorrente o secondo coerente disponibilità. Veniva, invece, rigettata la domanda di risarcimento dei danni, avendo il primo giudice radicalmente escluso la configurabilità delle fattispecie di mobbing e straining prospettate dalla ricorrente e negato, nel contempo, che la stessa fosse rimasta totalmente inoperativa, per concludere nel senso che il mancato raggiungimento dei 180 giorni necessari per il superamento dell'anno di prova non poteva essere ricondotto all'assenza di posto disponibile nella classe di concorso A045, ma alla determinazione della docente di assentarsi prolungatamente dal lavoro (per un totale di 136 giorni), pur per scelte legittime. Aggiungeva, infine, il primo giudice che, in ogni caso, le conseguenze psicofisiche non erano state adeguatamente provate, neanche in termini di adeguatezza probabilistica. Pertanto, con sentenza n. 5007/2024, il Tribunale di Milano, accoglieva parzialmente il ricorso così statuendo: “1) dichiara la risoluzione, per inadempimento imputabile alle parti resistenti, del contratto di lavoro del 22/09/2023, accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad essere correttamente inquadrata nell'organico della P.A., in qualità di docente di scuola secondaria di II grado, con materiale attribuzione di un posto di lavoro che le consenta l'effettivo insegnamento nella classe di concorso A045 (Scienze Economico-aziendali), presso un istituto scolastico della provincia di Milano tra quelli in cui vi sia disponibilità di posti, secondo la graduazione formulata dalla ricorrente o secondo coerente disponibilità;
2) condanna l'Amministrazione resistente a inquadrare correttamente la lavoratrice nell'organico della P.A. secondo i criteri di cui al punto sub 1) che precede;
3) rigetta le ulteriori domande di parte ricorrente;
4) condanna le resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in € 3.500,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge.”. Cont Con atto d'appello, iscritto a ruolo in data 13.3.2025, il ha impugnato la sentenza di primo grado tramite la formulazione di un unico motivo d'appello con il quale lamenta “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1218 c.c., 1453 c.c., dell'art. 1 l. 107/2024. Travisamento dei fatti.”. Cont In particolare, il censura l'asserito legittimo affidamento della docente generato da quanto riportato sul contratto di assunzione che dichiarava l'istituto prescelto nel novero di quelli dotati di posto sulla classe A045. A pag. 4 della sentenza impugnata si legge, infatti, che “a fronte dell'espressa inclusione dell'Istituto nel novero di quelli dotati di posto sulla classe A045 e, soprattutto, dell'inequivocabile indicazione del contratto individuale di lavoro, non può che considerarsi meritevole di tutela l'affidamento ingenerato in capo alla ricorrente, e l'assegnazione di insegnamento della materia economia-aziendale oggetto di espressa assunzione di obbligazione in capo alle parti convenute”. In merito a tale aspetto il nega l'esistenza di qualsiasi affidamento meritevole di tutela poiché Parte_1 la professoressa avrebbe potuto, molto facilmente, rendersi conto dell'errore in cui era incorsa consultando il sito internet della scuola prescelta e prendendo visione del quadro orario di tutti gli indirizzi presenti prima di compilare la domanda e d'inserirla tra le possibili opzioni. Tale negligenza rende ingiustificato il ricorso al “soccorso istruttorio”, che confligge con il principio generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti, per cui ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione. Con riferimento all'asserito inadempimento da parte dell'amministrazione il giudice di primo grado avrebbe errato poiché l'appellata è risulta destinataria di un posto di potenziamento nella classe di concorso A045, presso l'istituto di assegnazione, in cui le unità di potenziamento sono state utilizzate conformemente alle previsioni normative secondo cui la figura del docente di potenziamento è stata concepita dal legislatore per arricchire l'offerta formativa dell'intera comunità scolastica, garantendo un utilizzo didattico flessibile e multifunzionale. pagina 3 di 9 Prosegue il ribadendo che il mancato compimento del periodo di prova non è da imputare Parte_1 all'inidoneità del posto di potenziamento, che da questo punto di vista è equiparabile al posto su cattedra, rientrando a pieno titolo nell'organico scolastico, ma è causa esclusiva delle assenze della docente che è mancata ininterrottamente dal 12 settembre 2023 al 20 gennaio 2024 in aggiunta ad altre assenze saltuarie per complessivi 136 giorni di assenza sui circa 200 che compongono l'anno scolastico. Pertanto, non può ravvisarsi alcuna violazione del regolamento contrattuale da parte dell'amministrazione, in quanto la prof.ssa inserita in graduatoria per la classe di concorso CP_1 A045 (Scienze economico-aziendali), è stata regolarmente assegnata a un posto di potenziamento per l'insegnamento di discipline attinenti alla sua classe di concorso. Ciò, a prescindere dall'esistenza o meno di quella specifica classe di concorso presso l'Istituto E. da , in quanto il posto Parte_1 occupato dalla professoressa era un posto di potenziamento, utilizzato dall'Istituto scolastico proprio per ampliare e potenziare l'offerta formativa anche mediante l'insegnamento dell'economia aziendale. L'appellante ribadisce, nel contempo, l'infondatezza della domanda risarcitoria, rigettata già dal giudice di primo grado, in quanto poco circostanziata e quantificata. Eccepisce, al riguardo, che l'appellata si è limitata a richiedere il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi senza descrivere in modo concreto il pregiudizio del quale chiede il ristoro, ma utilizzando per l'appunto una formula vaga e stereotipata. D'altro canto, conclude l'appellante, il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della docente non può essere superato dalla richiesta di una consulenza tecnica d'ufficio che, nel caso di specie, diventerebbe uno strumento utilizzato per eludere l'onere della prova. Cont Con memoria di costituzione depositata in data 9.5.2025, la docente contesta quanto eccepito dal , proponendo, a sua volta, appello incidentale. L'appellata insiste per la conferma della sentenza di primo grado, sostenendo che, come evidenziato dal Tribunale, nessuna negligenza le può essere imputata sia perché non vige alcun obbligo di consultare i quadri orari di ogni singola scuola prima di indicarla on line e poi, soprattutto, perché l'istituto prescelto era presente nel novero di quelli dotati di posto sulla classe A045, circostanza confermata dal contratto individuale di lavoro, come stabilito dal giudice di primo grado sulla base di quanto contenuto nell'atto ufficiale U.0019182, con cui l' aveva pubblicato i posti vacanti e disponibili nella Pt_2 regione Pertanto, la previsione di una cattedra, in base alla procedura prevista dalla legge, Parte_1 non poteva che ingenerare nella prof.ssa la certezza che detta cattedra fosse effettivamente CP_1 presente. Il suddetto affidamento è stato confermato, altresì, nell'ottica della dal CP_1 perfezionamento di un apposito contratto di lavoro. Infatti, nel settembre 2023 le parti hanno stipulato un contratto avente ad oggetto proprio “l'insegnamento di A045 – Scienze Economico – Aziendali, con decorrenza giuridica dal 01/09/2023 per n. 18 ore settimanali di lezione” presso il “LICEO E ISTITUTO TECNICO – E. DA ROTTERDAM”. Pertanto, essendo l'amministrazione contrattualmente obbligata a conferire alla prof.ssa una cattedra per l'insegnamento di sua competenza, non CP_1 poteva quest'ultima che essere certa che detta cattedra fosse effettivamente presente, circostanza Per_ confermata sia dalla dott.ssa , dirigente scolastica dell' , che dal dott. Parte_1
, dirigente dell' Persona_2 Pt_2 Pertanto, confermando la presenza di un affidamento meritevole di tutela il capo alla docente, come sancito dal giudice di primo grado, non può che sussistere l'inadempimento delle controparti al contratto de quo, con conseguente conferma della sentenza impugnata. La docente ribadisce, inoltre, le difese in relazione al posto di potenziamento per la materia economico
– finanziaria, sostenendo che l'amministrazione scolastica con l'assegnazione di tale posto si è resa inadempiente poiché l'oggetto del contratto di lavoro era il posto su cattedra e non sul potenziamento nella materia dell'educazione finanziaria nell'ambito dell'educazione civica, che nulla ha a che vedere con l'obbligazione assunta dalle parti, anche se in realtà l'appellata è stata spesso utilizzata come supplente dei docenti assenti, tanto che nel suo quadro orario presso l' da Parte_1 Parte_1 veniva indicata come “a disposizione” dei colleghi assenti, senza dunque una specifica cattedra in economia aziendale. pagina 4 di 9 Quanto al capo della sentenza riguardante il risarcimento del danno patito, la censura la CP_1 relativa statuizione di rigetto, chiedendone la riforma con appello incidentale per errata ricostruzione dei fatti, violazione dell'art. 132 c.p.c. ed omesso esame dei documenti da parte del giudice di primo grado. Ribadisce a tal fine la valenza probatoria dei certificati medici prodotti, rilasciati da professionisti specialistici e rinnova la richiesta di CTU medico-legale. All'udienza del 20.5.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce. MOTIVI DELLA DECISIONE Per le ragioni di seguito esposte, l'appello principale proposto dall'amministrazione scolastica è fondato, mentre quello interposto in via incidentale dall'appellata non può trovare accoglimento. Nel comportamento tenuto dall'amministrazione scolastica -contrariamente da quanto ritenuto dal Tribunale nell'appellata sentenza- non è, infatti, riscontrabile alcun profilo d'inadempimento ex art. 1218 c.c., né tanto meno un inadempimento di non scarsa importanza tale da giustificare la risoluzione del contratto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1453 e 1455 c.c.. E' al riguardo dirimente osservare che gli assunti difensivi della docente non tengono conto dell'attuale assetto dell'organizzazione scolastica, che, quanto al corpo docente, si fonda sull'organico dell'autonomia, istituito dalla l. 107/2015 (art. 1, comma 5) e costituito, ai sensi dell'art. 1, comma 63, della medesima legge, da posti comuni, posti per il sostegno e posti per il potenziamento dell'offerta formativa, là dove questi ultimi non sono legati a una specifica classe di concorso e, una volta attribuiti alle scuole del territorio dall' entrano a far parte indistintamente Controparte_4 dell'organico dell'autonomia, nel senso, per quanto qui di rilievo, che nei provvedimenti d'immissione in ruolo, mobilità e supplenza non si trova la dicitura posto di potenziamento, ma la classe di concorso/tipo di posto, essendo poi rimesso al dirigente scolastico, nell'esercizio dei suoi poteri direttivi ed organizzativi e in esecuzione delle indicazioni e deliberazioni degli organi collegiali, assegnare il docente su posto di potenziamento, piuttosto che su posto curriculare o su posto misto. L'art. 1, comma 5, della l. 107/2015 prevede, infatti, che “Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, è istituito per l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa predisposto ai sensi del comma 14. I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.” e, al comma 63, prescrive, ulteriormente, che “Le istituzioni scolastiche perseguono le finalità di cui ai commi da 1 a 4 e l'attuazione di funzioni organizzative e di coordinamento attraverso l'organico dell'autonomia costituito dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa.”. Risulta, pertanto, evidente che nell'attuale assetto normativo, i docenti, una volta assegnati al singolo istituto scolastico (sulla base delle indicazioni dai medesimi espressi in sede di scelta della sede), quali parti integranti dell'organico dell'autonomia, concorrendo alla realizzazione del PTOF, possono essere destinati dalla dirigenza scolastica sia a posti curriculari per l'insegnamento della disciplina corrispondente alla propria classe di concorso, che a posti di potenziamento con impiego in attività coerenti con le competenze professionali possedute, come pure ad attività di organizzazione, di progettazione e di coordinamento, in vista dell'ampliamento dell'offerta formativa e a supporto della dirigenza scolastica e delle esigenze didattiche;
tutto ciò sulla base delle indicazioni generali del Consiglio d'Istituto e delle proposte del Collegio docenti. Nel caso esaminato, l'odierna appellata, vincitrice di concorso ordinario n. 499/2020 nella classe di concorso A045, economia aziendale, a seguito dello scorrimento delle preferenze dalla stessa indicate nella compilazione della domanda, è stata dichiarata destinataria del posto di potenziamento su classe pagina 5 di 9 di concorso A045 disponibile presso l da di LL (MI), quale docente di Parte_1 Parte_1 ruolo in prova. Fermo che l'assegnazione della docente a tale sede è avvenuta sulla base delle preferenze dalla medesima espresse e che la stessa ben avrebbe potuto avvedersi, consultando il PTOF reperibile on line sul sito dell'Istituto scolastico, che la materia dell'Economia Aziendale non era prevista né come insegnamento curriculare, né quale specifico oggetto d'insegnamento extracurriculare nell'offerta formativa, in ogni caso la circostanza che si trattasse di posto di potenziamento sulla sua classe di concorso era stata chiarita alla docente dalla stessa Dirigente Scolastica nell'e-mail del 26.7.2023 (sub doc. 14 fascicolo primo grado appellata) ossia in epoca antecedente alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro del 22.9.2023. Di tale contratto il giudice di prime cure ha disposto la risoluzione per inadempimento, accogliendo la tesi della docente secondo cui il posto di potenziamento non le consentirebbe, di fatto, d'insegnare la materia della propria classe di concorso, non essendo tale materia oggetto di insegnamento nell'istituto né prevista nell'offerta formativa. Le doglienze al riguardo sollevate dalla docente, tuttavia, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza appellata e, come, invece, già correttamente osservato dal Tribunale di Milano nell'ordinanza di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. del 26.6.2024 (sub doc. 42 fascicolo primo grado appellata), con argomentazioni che questa Corte condivide pienamente, sono destituite di pregio giuridico, considerato che “La normativa di riferimento, infatti, non consente di affermare che il posto di potenziamento su classe di concorso non possa essere previsto se non nel caso in cui la materia sia tra quelle curriculari
o comunque oggetto dell'offerta formativa. Come si evince dalla normativa primaria, richiamata dalla stessa ordinanza cautelare, l'art. 1 l. 107/2024 ha istituito uno strumento di flessibilità al fine di incrementare l'autonomia scolastica assegnando ai singoli istituti la possibilità di incrementare la pianta organica ed indicare il fabbisogno dei docenti necessari. Il comma 5 prevede: “Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, è istituito per l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa predisposto ai sensi del comma 14. I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.”. Dal tenore della norma, pare da escludere che il legislatore abbia inteso porre limitazioni di sorta tra docente di potenziamento e classe di concorso. Ciò è evincibile innanzitutto dal comma 6 ove si fa riferimento non solo “agli insegnamenti e alle attività curricolari”, ma anche a quelle “extracurricolari, educative e organizzative”. Inoltre, al comma 7, vengono elencati gli obiettivi formativi che possono giustificare l'individuazione di posti di potenziamento nell'ambito dell'autonomia scolastica:
“a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le pagina 6 di 9 culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità; e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal il 18 dicembre 2014; Controparte_5 m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;
r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
s) definizione di un sistema di orientamento.” Come si vede, si tratta di obiettivi formativi estremamente ampi e trasversali e nessuno di essi è in astratto sovrapponibile ad una specifica classe di concorso. Il senso del potenziamento e dell'autonomia scolastica che è alla base della cd. “buona scuola” è propria di superare i comparti tradizionale e di immaginare una formazione dei giovani alunni a tutto tondo. Come condivisibilmente affermato dal , le competenze di economia aziendale sono senz'altro Parte_1 inquadrabili all'interno degli obiettivi formativi di cui alla lettera “d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità”. Infatti, dalla documentazione in atti risulta che la docente è stata incaricata di svolgere lezioni di educazione finanziaria nell'ambito dell'educazione civica”. pagina 7 di 9 Risulta, invero, che, con delibera del Collegio Docenti del 24.10.2023, avente ad oggetto anche l'utilizzo del potenziamento nell'a.s. 2023/2024, è stato previsto l'impiego della per 4 ore in CP_1 supplenze con attività di educazione civica e per 14 ore nel progetto di educazione finanziaria (vd. doc. 4d fascicolo primo grado amministrazione scolastica e doc. 24-bis fascicolo primo grado appellata). Nell'aggiornamento del PTOF dell , l'educazione finanziaria, in Controparte_6 ottemperanza alle Linee Guida ministeriali, è stata, infatti, inserita nel “
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”, quale parte integrante dello stesso, essendo stato riconosciuto un ruolo Controparte_7 centrale, nel progetto formativo, “in un'ottica interdisciplinare e trasversale”, anche ai temi della finanza, del risparmio e dell'investimento “con l'obiettivo di rendere i ragazzi cittadini consapevoli, capaci di partecipare pienamente alla vita economica del Paese” e ciò in attuazione dell'art. 3, comma 2, della Costituzione (vd. doc. 48 fascicolo primo grado appellata), proponendosi sul territorio tale scuola quale veicolo di “formazione utile ed efficace, fruibile ed accessibile a tutte le tipologie di alunno, coerentemente alla propria caratteristica distintiva, ormai consolidata negli anni, di “scuola fortemente inclusiva”, che non lascia indietro nessuno e che tiene conto anche delle eccellenze” (vd. doc. 48 fascicolo primo grado appellata). Né rileva che l'educazione finanziaria sia un insegnamento distinto da quello dell'economia aziendale, trattandosi di discipline tra loro complementari e interferenti, avuto particolare riguardo alla gestione delle risorse finanziarie dell'impresa, ossia all'ambito della finanza aziendale. La stessa docente ha, peraltro, documentato, con la produzione dei programmi didattici all'uopo predisposti, di possedere un bagaglio di conoscenze e competenze tale da consentirle di affrontare anche la materia dell'educazione finanziaria, quantomeno al livello richiesto tenuto conto della platea dei destinatari, studenti di scuola secondaria di secondo grado (vd. docc. da 35 a 35-quater fascicolo primo grado appellata e pag. 12, punto 20, ricorso ex art. 414 c.p.c.). Alla luce di tali assorbenti considerazioni, se, da un lato, come già ritenuto dal Tribunale di Milano nel delibare la fase sommaria in sede di reclamo, “non si ravvisa alcun profilo di illegittimità nella previsione del posto di potenziamento presso l' di LL con riguardo alla Controparte_6 classe di concorso A045 economia aziendale, che per la propria natura trasversale, si presta al conseguimento degli obiettivi formativi di ampio respiro previsti dalla l. 107/2015” (vd. pag. 8 della citata ordinanza ex art. 669-terdecies c.p.c. del Tribunale di Milano sub doc. 42 fascicolo primo grado
, dall'altro, nell'adibizione della docente, da parte della DS, a tale posto di potenziamento CP_1 con incarico focalizzato sull'educazione finanziaria nell'ambito dell'educazione civica neppure è riscontrabile alcun profilo d'inadempimento. Né risulta censurabile come comportamento inadempiente l'adibizione della docente anche ad attività di supplenza, in quanto l'art. 1, comma 85, l. 107/2015, prevede che “Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, il dirigente scolastico puo' effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.”. In difetto di un inadempimento imputabile all'appellata, la sentenza di primo grado, in accoglimento dell'appello principale dell'amministrazione scolastica, va riformata nella parte in cui, ai capi 1 e 2 del dispositivo, ha dichiarato la risoluzione, per inadempimento imputabile alle resistenti, del contratto di lavoro del 22.9.2023 e, accertato il diritto della ad essere correttamente inquadrata CP_1 nell'organico della P.A., in qualità di docente di scuola secondaria di II grado, con materiale attribuzione di un posto di lavoro che le consenta l'effettivo insegnamento nella classe di concorso A045 (Scienze Economico-aziendali), presso un istituto scolastico della provincia di Milano tra quelli in cui vi sia disponibilità di posti, secondo la graduazione formulata dalla ricorrente o secondo coerente disponibilità, ha condannato l'Amministrazione scolastica a inquadrare correttamente la lavoratrice secondo gli indicati criteri: le domande al riguardo avanzate dall'appellata nel ricorso ex art. 414 c.p.c., alla luce delle esposte considerazioni, sono, infatti, infondate e, come tali, devono essere rigettate. pagina 8 di 9 La pronuncia di prime cure è, invece, da confermare, con rigetto del gravame incidentale interposto dalla nella parte in cui, al capo 3 del dispositivo, ha rigettato le ulteriori domande CP_1 risarcitorie. E', infatti, evidente che, escluso in radice da questa Corte che l'amministrazione scolastica, con il proprio comportamento, si sia resa inadempiente agli obblighi contrattuali assunti nei confronti della e rilevato che nei comportamenti prospettati a carico dell'amministrazione scolastica non CP_1 sono neppure riscontrabili gli estremi del mobbing e dello straining, dovendo escludersi che la docente sia stata ridotta “in una condizione umiliante di totale inoperosità”, un danno risarcibile non è neppure configurabile ex art. 1218 c.c.. Dai certificati prodotti risulterebbe, invero, la contrazione da parte della di un disturbo CP_1 ansioso depressivo correlato allo stress derivante dalla mancata assegnazione di compiti e mansioni attinenti al suo profilo ed aggravato dalla mancata adozione di correttivi da parte dei vertici aziendali. L'origine della patologia sarebbe, quindi, riconducibile ai medesimi inadempimenti dedotti nel presente giudizio e accertati da questa Corte come insussistenti per le ragioni esposte. Si conferma, quindi, la superfluità di un eventuale approfondimento istruttorio mediante CTU medico- legale, là dove la patologia contratta dalla non è imputabile a responsabilità CP_1 dall'amministrazione scolastica, quanto piuttosto allo stato d'ansia nella stessa ingenerato dalla vicenda, soggettivamente percepita e vissuta come lesiva di prerogative in realtà inesistenti o, comunque, non meritevoli di tutela. Ciò premesso, nonostante, all'esito del presente processo d'appello, l'appellata risulti integralmente soccombente, la peculiarità e la novità della questione, oggetto, avuto riguardo alla specifica vicenda, di contrastanti pronunce sia in sede sommaria che nel merito, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado ex art. 92, comma 2, c.p.c. Infine, pur essendo stato rigettato l'appello incidentale, non si dispone il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellata ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002, risultando la stessa esente dal suo pagamento, come autocertificato ai sensi dell'art. 9, comma 1-bis, DPR 115/2002.
PQM
- in parziale riforma della sentenza n. 5007/2024 del Tribunale di Milano, rigetta integralmente le domande proposte da parte appellata nei confronti di parte appellante;
- conferma le restanti statuizioni di merito;
- compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado. Milano, 20.5.2025 Il Consigliere est. Il Presidente Serena Sommariva Maria Rosaria Cuomo
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