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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 30/09/2025, n. 1643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1643 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5959/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati: dott. Antonio BUCCARO -Presidente dott.ssa Mariangela Martina CARBONELLI -Giudice (Coordinatrice Prima Sez. Civile) dott.ssa Giacoma FANIZZA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 5959/2024 R.G., in data 19/12/2024, riservata per la decisione all'udienza del 10/07/2025, avente per oggetto “mutamento di sesso”, vertente tra
, con il patrocinio gratuito dell'Avv. Piemonte Gianluca, Parte_1
- Ricorrente -
e
DI FOGGIA Controparte_1
- Resistente -
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 7 Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. (164/1982 e D.lgs n. 150/2011) il ricorrente Parte_1
(C.F. , nato a [...] il [...] e ivi residente a[...]
Petra, chiedeva al Tribunale di Foggia “la rettificazione di attribuzione di sesso, con ordine all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Foggia (…) di effettuare la rettificazione nel relativo registro, nel senso che alla indicazione del sesso maschile ivi contenuta deve sostituirsi l'indicazione del sesso “femminile” e con indicazione del nome “ ” in Per_1 sostituzione del nome ”. Parte_1
L'istante esponeva:
1) di essere nato con caratteri biologici, anatomici e genitali di tipo maschile, ma di manifestare il desiderio di assumere un ruolo di genere femminile nella vita quotidiana;
affermava di non mostrare remore a presentarsi in qualsiasi ambiente sociale con il nome femminile a Per_1 tenere comportamenti e atteggiamenti da femmina, oltreché a indossare un abbigliamento tipicamente femminile;
2) di esternare la propria identità psico-sessuale come femmina, per la percezione di un disturbo della propria identità di genere dovuto alla dissonanza della componente psicologica con quella biologica;
3) che la specialista interpellata aveva diagnosticato “Disforia di genere”, con esclusione di altre diagnosi differenziali e una identificazione stabile della paziente nel genere femminile;
4) di avere intrapreso percorso terapeutico endocrinologo al fine di realizzare un adeguamento dei caratteri secondari da maschili a femminili e che la terapia ormonale ha già cambiato l'aspetto fisico, rendendolo riconoscibile nel genere “femminile”;
5) che la giurisprudenza, anche costituzionale, è ormai univoca nel ritenere che, ai fini della rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, non è obbligatorio e necessario sottoporsi ad intervento chirurgico per modificare i caratteri sessuali anatomici primari.
Alla stregua di tali deduzioni la difesa dell'istante chiedeva venisse disposta la rettificazione del sesso anagrafico da maschile a femminile nonché il mutamento del nome da a Parte_1
nonché l'autorizzazione al trattamento medico chirurgico. Per_1 pagina 2 di 7 Ritenendo non necessario l'espletamento di attività istruttoria, dopo aver ascoltato in udienza il ricorrente e preso atto della chiara volontà di realizzare il mutamento di sesso, acquisita ulteriore documentazione medica, la causa all'udienza del 10 luglio 2025 veniva riservata per la decisione.
Il P.M. apponeva il proprio visto.
Ritiene il collegio che la domanda di rettifica dell'attribuzione di sesso sia fondata e vada accolta.
Ricorrono, infatti, tutte le condizioni a tal fine richieste dall'art. 1, comma 1, legge 14 aprile
1982 n. 164, a tenore del quale “la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
Nel caso di specie, l'istante non è sposato, non ha figli e la relazione psicologica a firma della dott.ssa lo descrive come soggetto affetto da “Disforia di genere” con esplicita Persona_2 esclusione di patologie di tipo psichiatrico;
peraltro l'istante si sottopone a terapia ormonale femminilizzante, prescritta dal dott. specialista endocrinologo presso l'U.O. Persona_3
del Policlinico di Bari così da avere assunto, oggi, una fisiognomica già femminile;
infatti, risulta indubbio come il comportamento, la gestualità, l'andatura, l'aspetto fisico e l'abbigliamento siano decisamente femminili come emerso anche in sede di comparizione personale dinanzi al G.I., benché non riportato a verbale, per tutela della privacy.
Risulta, quindi, radicata nel soggetto istante la convinzione di appartenere al genere femminile che, come evidenziato nella predetta relazione psicologica, costituisce un vero e proprio vissuto primario, situazione che legittima l'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 3 comma 2 legge
164/82.
L'evidenza degli elementi dedotti rende del tutto superfluo ed inutilmente costoso (cfr. Cass.
20-07-2015 n. 15138) disporre una consulenza intesa ad accertare le condizioni psico-sessuali dell'interessato posto che l'irreversibilità del mutamento sessuale può dedursi dalla documentazione medica prodotta, dal fatto che si è sottoposto a terapia ormonale, che non pagina 3 di 7 mostra remore a presentarsi in qualsiasi ambiente sociale con il nome femminile Per_1
ovvero a tenere comportamenti e atteggiamenti da femmina, oltreché a indossare un abbigliamento tipicamente femminile e che ha avviato l'azione giudiziale finalizzata al mutamento del sesso, così dimostrando una radicata e costante volontà in tal senso.
In punto di diritto, la peculiarità del caso consiste nel fatto che parte ricorrente non ha ancora effettuato un intervento demolitorio-ricostruttivo degli organi genitali e chiede la rettifica dell'attribuzione del sesso essendosi già sottoposta ad una terapia ormonale femminilizzante.
Occorre rilevare che, in linea con la più recente evoluzione dei diritti fondamentali della persona, si è ormai consolidato nella giurisprudenza anche comunitaria, l'orientamento secondo cui non deve ritenersi obbligatorio, ai fini della rettificazione del sesso, l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari (cfr. Corte Cost. 21-10-2015
n. 221; Cass. 20-7-2015 n. 15138; CEDU 10-3-2015, c. . CP_2 Per_4
Pertanto, alla luce dei più recenti orientamenti interpretativi menzionati, il Collegio è concorde nel ritenere che l'effettuazione dell'intervento chirurgico non debba considerarsi presupposto indispensabile per ottenere il provvedimento di rettifica: l'appartenenza di genere è frutto di una condizione psicologica ed esistenziale, non morfologica. Il tenore letterale della normativa in tema di “rettifica di attribuzione di sesso” non specifica quale tipo di trattamento medico- chirurgico sia necessario per procedere alla rettificazione del sesso, né differenzia la disciplina a seconda che si sia in presenza di un intervento demolitorio-ricostruttivo avente incidenza sui caratteri primari di genere o di trattamenti ormonali che modificano i caratteri secondari.
La lettura in chiave evolutiva della disciplina in materia è stata confermata dalle direttive della
Corte di Cassazione, secondo cui è necessario valorizzare l'emersione dei diritti delle persone transessuali consentendo loro di poter scegliere il percorso medico - psicologico più coerente con il personale processo di mutamento dell'identità di genere (Cass. 20 luglio 2015 n. 15138).
Questo mutamento necessita di un rigoroso controllo da parte del giudice il quale è chiamato a verificare se vi sia un percorso di autodeterminazione dell'interessato, realizzato mediante i trattamenti medici e psicologici interessati;
solo così l'organo giudicante potrà autorizzare il predetto mutamento in coerenza con il principio di proporzionalità elaborato dalla pagina 4 di 7 giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo al fine di stabilire il limite dell'ingerenza dello Stato all'esplicazione del diritto alla vita privata e familiare (art. 8 CEDU) mediante la comparazione tra il complesso dei diritti della persona e l'interesse pubblico da preservare mediante la compressione o la limitazione di essi.
In conclusione, il percorso individuale così delineato induce a ritenere che il mutamento di sesso sia una scelta personale tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari estetico- somatici ed ormonali (in tal senso, Cass. 15138-2015).
Merita quindi accoglimento la domanda di rettifica dell'atto di nascita posto che dalla documentazione prodotta emerge come la presenza nei documenti di identità di dati anagrafici maschili a fronte di un aspetto esteriore e di una personalità interiore vissuti da sempre come femminile, provochi profondi disagi nella vita di relazione dell'istante.
L'acquisizione della nuova identità di genere da parte del ricorrente è il frutto di un percorso meditato, serio ed irrevocabile, ormai compiutosi e come evincibile dalla decisa e consapevole volontà di giungere a tale approdo appurato attraverso l'interrogatorio libero dello stesso avanti al giudice in sede d'udienza e alla terapia ormonale che ha già consentito l'acquisto di molti attributi femminili.
Nel caso di specie, pur autorizzando il trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili, appare adeguatamente accertata la necessità di autorizzare la rettificazione dei dati anagrafici onde assicurare la piena tutela della salute psico- fisica del ricorrente nelle more dell'intervento (in tal senso si sono espressi Trib. Bari 17 novembre-4 dicembre 2015 n. 5467; Trib. Lucca 6-21 giugno 2016 n. 1347; Trib. Modena 14 gennaio-3 febbraio 2016 n. 230; Trib. Roma 2-12-2016). Pertanto, dovrà procedersi alla modifica anagrafica del nome, in quanto strettamente consequenziale alla disponenda rettifica del sesso, atteso che il nome deve corrispondere al sesso (ex art. 5 Legge n. 164/1982). In ossequio al disposto dell'art. 31 d. lgs. 1° settembre 2011 n. 150, deve essere ordinato all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Foggia di procedere alla rettificazione nei registri dell'anagrafe del sesso e del nome al medesimo attribuiti alla nascita, come in dispositivo.
pagina 5 di 7 La natura del giudizio, proposto unicamente nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, legittima l'integrale irripetibilità delle spese di causa anticipate dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Prima Sezione civile, in accoglimento della domanda proposta, definitivamente pronunciando nel giudizio di “mutamento di sesso” iscritto al n. 5959/2024
R.G., tra e la Procura della Repubblica, visto il parere favorevole del P.M., Parte_1 così provvede:
− autorizza
, nato il [...] a [...] e ivi residente, C.F. Parte_1 C.F._1
alla rettifica del sesso da maschile a femminile e alla modifica del nome da a Parte_1
Per_1
− dichiara che nulla osta acchè parte attrice si sottoponga a tutti i trattamenti medico-chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da maschili a femminili;
− ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Foggia (FG) di apportare le rettificazioni nel relativo atto di nascita, con attribuzione del sesso da “maschile” a “femminile” e del nome di “ in luogo di “ ”; Per_1 Parte_1
− dichiara irripetibili le spese del presente giudizio;
− liquida con separato provvedimento le competenze spettanti al procuratore del ricorrente da porsi a carico dell'erario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in camera di consiglio in Foggia, il 23.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
pagina 6 di 7 Dott.ssa Giacoma Fanizza
Dott. Antonio Buccaro
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati: dott. Antonio BUCCARO -Presidente dott.ssa Mariangela Martina CARBONELLI -Giudice (Coordinatrice Prima Sez. Civile) dott.ssa Giacoma FANIZZA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 5959/2024 R.G., in data 19/12/2024, riservata per la decisione all'udienza del 10/07/2025, avente per oggetto “mutamento di sesso”, vertente tra
, con il patrocinio gratuito dell'Avv. Piemonte Gianluca, Parte_1
- Ricorrente -
e
DI FOGGIA Controparte_1
- Resistente -
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 7 Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. (164/1982 e D.lgs n. 150/2011) il ricorrente Parte_1
(C.F. , nato a [...] il [...] e ivi residente a[...]
Petra, chiedeva al Tribunale di Foggia “la rettificazione di attribuzione di sesso, con ordine all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Foggia (…) di effettuare la rettificazione nel relativo registro, nel senso che alla indicazione del sesso maschile ivi contenuta deve sostituirsi l'indicazione del sesso “femminile” e con indicazione del nome “ ” in Per_1 sostituzione del nome ”. Parte_1
L'istante esponeva:
1) di essere nato con caratteri biologici, anatomici e genitali di tipo maschile, ma di manifestare il desiderio di assumere un ruolo di genere femminile nella vita quotidiana;
affermava di non mostrare remore a presentarsi in qualsiasi ambiente sociale con il nome femminile a Per_1 tenere comportamenti e atteggiamenti da femmina, oltreché a indossare un abbigliamento tipicamente femminile;
2) di esternare la propria identità psico-sessuale come femmina, per la percezione di un disturbo della propria identità di genere dovuto alla dissonanza della componente psicologica con quella biologica;
3) che la specialista interpellata aveva diagnosticato “Disforia di genere”, con esclusione di altre diagnosi differenziali e una identificazione stabile della paziente nel genere femminile;
4) di avere intrapreso percorso terapeutico endocrinologo al fine di realizzare un adeguamento dei caratteri secondari da maschili a femminili e che la terapia ormonale ha già cambiato l'aspetto fisico, rendendolo riconoscibile nel genere “femminile”;
5) che la giurisprudenza, anche costituzionale, è ormai univoca nel ritenere che, ai fini della rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, non è obbligatorio e necessario sottoporsi ad intervento chirurgico per modificare i caratteri sessuali anatomici primari.
Alla stregua di tali deduzioni la difesa dell'istante chiedeva venisse disposta la rettificazione del sesso anagrafico da maschile a femminile nonché il mutamento del nome da a Parte_1
nonché l'autorizzazione al trattamento medico chirurgico. Per_1 pagina 2 di 7 Ritenendo non necessario l'espletamento di attività istruttoria, dopo aver ascoltato in udienza il ricorrente e preso atto della chiara volontà di realizzare il mutamento di sesso, acquisita ulteriore documentazione medica, la causa all'udienza del 10 luglio 2025 veniva riservata per la decisione.
Il P.M. apponeva il proprio visto.
Ritiene il collegio che la domanda di rettifica dell'attribuzione di sesso sia fondata e vada accolta.
Ricorrono, infatti, tutte le condizioni a tal fine richieste dall'art. 1, comma 1, legge 14 aprile
1982 n. 164, a tenore del quale “la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
Nel caso di specie, l'istante non è sposato, non ha figli e la relazione psicologica a firma della dott.ssa lo descrive come soggetto affetto da “Disforia di genere” con esplicita Persona_2 esclusione di patologie di tipo psichiatrico;
peraltro l'istante si sottopone a terapia ormonale femminilizzante, prescritta dal dott. specialista endocrinologo presso l'U.O. Persona_3
del Policlinico di Bari così da avere assunto, oggi, una fisiognomica già femminile;
infatti, risulta indubbio come il comportamento, la gestualità, l'andatura, l'aspetto fisico e l'abbigliamento siano decisamente femminili come emerso anche in sede di comparizione personale dinanzi al G.I., benché non riportato a verbale, per tutela della privacy.
Risulta, quindi, radicata nel soggetto istante la convinzione di appartenere al genere femminile che, come evidenziato nella predetta relazione psicologica, costituisce un vero e proprio vissuto primario, situazione che legittima l'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 3 comma 2 legge
164/82.
L'evidenza degli elementi dedotti rende del tutto superfluo ed inutilmente costoso (cfr. Cass.
20-07-2015 n. 15138) disporre una consulenza intesa ad accertare le condizioni psico-sessuali dell'interessato posto che l'irreversibilità del mutamento sessuale può dedursi dalla documentazione medica prodotta, dal fatto che si è sottoposto a terapia ormonale, che non pagina 3 di 7 mostra remore a presentarsi in qualsiasi ambiente sociale con il nome femminile Per_1
ovvero a tenere comportamenti e atteggiamenti da femmina, oltreché a indossare un abbigliamento tipicamente femminile e che ha avviato l'azione giudiziale finalizzata al mutamento del sesso, così dimostrando una radicata e costante volontà in tal senso.
In punto di diritto, la peculiarità del caso consiste nel fatto che parte ricorrente non ha ancora effettuato un intervento demolitorio-ricostruttivo degli organi genitali e chiede la rettifica dell'attribuzione del sesso essendosi già sottoposta ad una terapia ormonale femminilizzante.
Occorre rilevare che, in linea con la più recente evoluzione dei diritti fondamentali della persona, si è ormai consolidato nella giurisprudenza anche comunitaria, l'orientamento secondo cui non deve ritenersi obbligatorio, ai fini della rettificazione del sesso, l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari (cfr. Corte Cost. 21-10-2015
n. 221; Cass. 20-7-2015 n. 15138; CEDU 10-3-2015, c. . CP_2 Per_4
Pertanto, alla luce dei più recenti orientamenti interpretativi menzionati, il Collegio è concorde nel ritenere che l'effettuazione dell'intervento chirurgico non debba considerarsi presupposto indispensabile per ottenere il provvedimento di rettifica: l'appartenenza di genere è frutto di una condizione psicologica ed esistenziale, non morfologica. Il tenore letterale della normativa in tema di “rettifica di attribuzione di sesso” non specifica quale tipo di trattamento medico- chirurgico sia necessario per procedere alla rettificazione del sesso, né differenzia la disciplina a seconda che si sia in presenza di un intervento demolitorio-ricostruttivo avente incidenza sui caratteri primari di genere o di trattamenti ormonali che modificano i caratteri secondari.
La lettura in chiave evolutiva della disciplina in materia è stata confermata dalle direttive della
Corte di Cassazione, secondo cui è necessario valorizzare l'emersione dei diritti delle persone transessuali consentendo loro di poter scegliere il percorso medico - psicologico più coerente con il personale processo di mutamento dell'identità di genere (Cass. 20 luglio 2015 n. 15138).
Questo mutamento necessita di un rigoroso controllo da parte del giudice il quale è chiamato a verificare se vi sia un percorso di autodeterminazione dell'interessato, realizzato mediante i trattamenti medici e psicologici interessati;
solo così l'organo giudicante potrà autorizzare il predetto mutamento in coerenza con il principio di proporzionalità elaborato dalla pagina 4 di 7 giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo al fine di stabilire il limite dell'ingerenza dello Stato all'esplicazione del diritto alla vita privata e familiare (art. 8 CEDU) mediante la comparazione tra il complesso dei diritti della persona e l'interesse pubblico da preservare mediante la compressione o la limitazione di essi.
In conclusione, il percorso individuale così delineato induce a ritenere che il mutamento di sesso sia una scelta personale tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari estetico- somatici ed ormonali (in tal senso, Cass. 15138-2015).
Merita quindi accoglimento la domanda di rettifica dell'atto di nascita posto che dalla documentazione prodotta emerge come la presenza nei documenti di identità di dati anagrafici maschili a fronte di un aspetto esteriore e di una personalità interiore vissuti da sempre come femminile, provochi profondi disagi nella vita di relazione dell'istante.
L'acquisizione della nuova identità di genere da parte del ricorrente è il frutto di un percorso meditato, serio ed irrevocabile, ormai compiutosi e come evincibile dalla decisa e consapevole volontà di giungere a tale approdo appurato attraverso l'interrogatorio libero dello stesso avanti al giudice in sede d'udienza e alla terapia ormonale che ha già consentito l'acquisto di molti attributi femminili.
Nel caso di specie, pur autorizzando il trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili, appare adeguatamente accertata la necessità di autorizzare la rettificazione dei dati anagrafici onde assicurare la piena tutela della salute psico- fisica del ricorrente nelle more dell'intervento (in tal senso si sono espressi Trib. Bari 17 novembre-4 dicembre 2015 n. 5467; Trib. Lucca 6-21 giugno 2016 n. 1347; Trib. Modena 14 gennaio-3 febbraio 2016 n. 230; Trib. Roma 2-12-2016). Pertanto, dovrà procedersi alla modifica anagrafica del nome, in quanto strettamente consequenziale alla disponenda rettifica del sesso, atteso che il nome deve corrispondere al sesso (ex art. 5 Legge n. 164/1982). In ossequio al disposto dell'art. 31 d. lgs. 1° settembre 2011 n. 150, deve essere ordinato all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Foggia di procedere alla rettificazione nei registri dell'anagrafe del sesso e del nome al medesimo attribuiti alla nascita, come in dispositivo.
pagina 5 di 7 La natura del giudizio, proposto unicamente nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, legittima l'integrale irripetibilità delle spese di causa anticipate dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Prima Sezione civile, in accoglimento della domanda proposta, definitivamente pronunciando nel giudizio di “mutamento di sesso” iscritto al n. 5959/2024
R.G., tra e la Procura della Repubblica, visto il parere favorevole del P.M., Parte_1 così provvede:
− autorizza
, nato il [...] a [...] e ivi residente, C.F. Parte_1 C.F._1
alla rettifica del sesso da maschile a femminile e alla modifica del nome da a Parte_1
Per_1
− dichiara che nulla osta acchè parte attrice si sottoponga a tutti i trattamenti medico-chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da maschili a femminili;
− ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Foggia (FG) di apportare le rettificazioni nel relativo atto di nascita, con attribuzione del sesso da “maschile” a “femminile” e del nome di “ in luogo di “ ”; Per_1 Parte_1
− dichiara irripetibili le spese del presente giudizio;
− liquida con separato provvedimento le competenze spettanti al procuratore del ricorrente da porsi a carico dell'erario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in camera di consiglio in Foggia, il 23.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
pagina 6 di 7 Dott.ssa Giacoma Fanizza
Dott. Antonio Buccaro
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