Articolo 3 della Legge 20 maggio 1970, n. 300
Articolo 2Articolo 4
Versione
11 giugno 1970
Art. 3. (Personale di vigilanza)

I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attivita' lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati.
Entrata in vigore il 11 giugno 1970
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