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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 2547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2547 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - XI sezione civile - nella persona del Giudice
dott. Ciro Caccaviello;
letto l'art. 127 ter cpc;
visto il provvedimento del 29.4.24, con il quale il G.I. disponeva decidersi la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante deposito di note scritte in luogo della discussione orale;
lette le note depositate dai procuratori;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 28667 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
, P.I. elett.te dom.ta in Parte_1 P.IVA_1
Portici, alla Via Diaz 3/d presso lo studio dell'avv. Renato Veneruso,
C.F. che la rappresenta e difende giusta CodiceFiscale_1
procura ad lites per notar del 15.9.2022. Per_1
ATTORE
sentenza proc. n. 28667/22 r.g. pag. 1 E
P.iva Controparte_1
, rapp.to e difeso - giusta mandato in calce alla comparsa P.IVA_2
di costituzione – dall'Avv. Emanuele Di Meglio, C.F.
, presso il cui studio in Ischia, al Corso C.F._2
Vittoria Colonna n. 74 elett.nte domicilia.
CONVENUTO
NONCHE'
DI CP_1 Controparte_2 CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore, premesso che:
ha eseguito su incarico del di via P.L. Controparte_3
Leonardi 54/62 in una serie di lavori di manutenzione CP_1
Co riguardanti il civico;
al netto di acconti ricevuti residua da pagare la somma di € 7.557,40;
successivamente il condominio si scindeva in due distinti condomini,
il n. 54 ed il n. 62;
deduceva che nonostante reiterate richieste nessuno dei due provvedeva al pagamento;
sentenza proc. n. 28667/22 r.g. pag. 2 chiedeva quindi condannarsi i convenuti, in solido o chi di dovere, al pagamento della somma di € 7.557,40 oltre interessi, con vittoria di spese ed attribuzione.
Il convenuto di deduceva che: Controparte_1 CP_1
la domanda introduttiva non è stata preceduta dal tentativo di mediazione obbligatorio;
i lavori contestati sono stati realizzati nella parte condominiale che interessa il in e non in Controparte_4 CP_1
quelli afferenti lo scrivente condominio;
chiedeva pertanto il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Il di ritualmente citato, non si Controparte_5 CP_1
costituiva e ne viene dichiarata la contumacia.
Tanto premesso si osserva preliminarmente che la materia della lite
(appalto) non rientra tra quelle per cui è previsto il tentativo di conciliazione quale condizione di procedibilità.
Nel merito va detto che lo svolgimento dei lavori non è contestato.
Co Gli stessi riguardano il civico come chiaramente indicato nell'”Offerta per lavori di sistemazione del cornicione sul terrazzo
Co condominiale del civico ”, datata 10.2.16 e sottoscritta dal
“ di . CP_1 CP_1 CP_1
sentenza proc. n. 28667/22 r.g. pag. 3 Al riguardo nulla è stato eccepito se non la richiesta di una ctu meramente esplorativa.
La domanda, pertanto, va accolta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo con attribuzione.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 CP_1
di e del di
[...] CP_1 Controparte_5
con atto di citazione notificato il 2.12.22, così provvede: CP_1
1. condanna il al pagamento, Controparte_1
in favore di della somma di di € 7.557,40 Parte_1
oltre interessi al tasso legale dalla domanda;
2. condanna il di al pagamento Controparte_1 CP_1
delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 3.387 per onorario ed euro 264 per spese oltre s.g., IVA e CPA con attribuzione all'avv. Renato Veneruso.
Così deciso in Napoli il 13.3.25.
IL GIUDICE
(dott. Ciro Caccaviello)
sentenza proc. n. 28667/22 r.g. pag. 4