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Ordinanza 6 aprile 2025
Ordinanza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, ordinanza 06/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 624/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
I sezione CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pierluigi De Cinti Presidente dott.ssa Tiziana Tinessa Giudice Relatore dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha emesso il seguente
DECRETO nel giudizio di reclamo ex art. 26 l.f. tra
L'Avv. ANDREA , nato a [...] l'[...] e residente in [...]
Boi n. 25 in proprio, quale procuratore di sé stesso ai sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Latina, Via dei Boi n. 25 – reclamante, ed il (n. 88/2015), in persona del Curatore Dott. CP_1 CP_2 Controparte_3
– convenuto contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/02/2025 e notificato in data 22/02/2025 l'avv. Andrea di Micco proponeva reclamo ex art. 26 l.f., avverso il provvedimento di liquidazione del compenso pronunciato nella procedura fallimentare n. 88/2015 del Tribunale di Latina dal G.D. dott. Marco
Pietricola (recante data del 01/02/2025 e comunicato in data 04/02/2025) chiedendo assumere le seguenti conclusioni: “RICORRE avverso il provvedimento reclamato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 L. Fall, e chiede che l'On.le Collegio del Tribunale adito, riunito in Camera di
Consiglio, in accoglimento del presente reclamo, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, per quanto di ragione esposto in narrativa, Voglia così provvedere:
1) In via principale e nel merito, convocare le parti innanzi a sé e, acquisiti i documenti allegati all'istanza di liquidazione dei compensi in data 16/11/2024, annullare e/o revocare e/o modificare il prefato provvedimento impugnato e, per l'effetto, accogliere la richiesta di liquidazione dell'importo complessivo pari ad €. 38.624,10 come precisato dalla redigente difesa nella suddetta istanza.
2) In via subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di cui al precedente punto 1) – comprensiva del compenso tabellare, oltre il compenso premiale
Pagina 1 per la conciliazione giudiziale e per la transazione della controversia, nonché dell'incremento percentuale (30%) ex art. 6 del D.M. n. 55/2014 per le controversie di valore superiore ad €.
520.000,00 e dell'ulteriore incremento percentuale (30%) ex art. 4 n. 1 del D.M. n. 55/2014 per i risultati dell'attività prestata – modificare l'impugnato provvedimento secondo giustizia e, per
l'effetto, accogliere la richiesta di liquidazione del compenso tabellare di €. 22.854,50, con riferimento al valore medio della controversia (€. 450.000,00 circa), da €. 260.000,00 fino ad €.
520.000,00, in applicazione dei corrispondenti parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e dei compensi connessi alle fasi riportate nella narrativa che precede, applicabili ratione temporis, qui da intendersi per integralmente riproposte e trascritte.
3) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre il rimborso forfettario 15%,
IVA e CPA come per legge, della presente fase endoprocessuale di reclamo”.
In particolare, il reclamante ha premesso di aver assistito la Curatela del Parte_2
nell'ambito del giudizio civile n. 4037/2016 R.G. avente ad oggetto “ricorso ex artt. 98
[...]
e 99 L.F. in opposizione allo stato passivo del Fall. Ditta Individuale n. 88/2015 CP_4 del Tribunale di Latina” reso esecutivo il 26/05/2016, promosso dalla
[...]
, conclusosi in via transattiva. Parte_3
Successivamente alla definizione del giudizio, l'avv. proponeva istanza di liquidazione, Pt_1
richiedendo la somma di euro 38.624,10 con riferimento al valore medio della controversia, da €.
260.000,00 fino ad €. 520.000,00, con valore della pratica commisurata tuttavia ad un valore superiore (con riferimento anche all'istanza di ammissione al passivo con riserva, pari ad €.
1.898.000,00), con incremento percentuale del 30% + 30% in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore da €. 1.000.000,00 ad €. 2.000.000,00.
Con il provvedimento di liquidazione qui impugnato, il G.D. dott. Marco Pietricola ha liquidato il compenso professionale nella minor somma di €. 18.133,12 oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge, considerando il valore della causa pari ad euro €. 450.000,00 ed applicando i parametri intermedi tra i minimi ed i medi tariffari di legge, con aumento del 25% per l'accordo transattivo raggiunto ex art. 4 co. 6 del detto D.M. n. 55/2014.
Fatte queste premesse, l'odierno reclamante chiede che venga revocato il citato decreto del
Giudice delegato, rilevando la necessità di applicazione del valore medio effettivo (e non dei parametri intermedi tra i minimi e i medi) nonché di valorizzare l'effettivo valore della causa
(avente ad oggetto n. 16 appartamenti, n. 16 garages, n. 4 cantine ed un lastrico solare) pari all'importo commisurato anche all'istanza di ammissione al passivo con riserva, per €.
1.898.000,00.
Il fallimento, ritualmente notificato, non si è costituito in giudizio.
Pagina 2 Con decreto del 21/02/2025, il Giudice relatore fissava l'udienza alla data del 20/03/2025, disponendo la trattazione scritta della stessa, in ossequio alle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Ebbene, il reclamo è fondato e merita accoglimento, nei limiti di quanto si dirà di seguito.
In primo luogo, va osservato che l'art. 4, dm 55/2014 prevede che “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”. Ne consegue che il dato normativo prevede che il Giudice debba, di regola, tenere conto dei valori medi delle tabelle, qualora non vi siano motivate ragioni per discostarsene.
Ebbene, nel caso di specie, il Giudice delegato nel decreto impugnato riconosce testualmente che si tratti “di vertenza di una certa complessità in fatto e/o in diritto per quanto emergente dagli atti” e pertanto, avrebbe dovuto applicare il valore medio delle tabelle, tanto più che l'importo considerato quale valore (euro 450.000,00) appare più vicino al massimo che al minimo dello scaglione considerato (scaglione di valore della causa da €. 260.001,00 a €. 520.000,00).
Il compenso liquidabile, pertanto, è pari ad euro 16.293,00, cui deve aggiungersi l'aumento del
25% per l'accordo transattivo raggiunto ex art. 4 co. 6 del detto D.M. n. 55/2014, per un totale di euro 23.998,00.
Per tutto quanto sopra esposto, il reclamo deve essere accolto e il compenso deve essere rideterminato come segue: euro 23.998,00 oltre spese generali, iva e cap come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al DM 55/2014, previsti per i giudizi cautelari, in relazione al valore della causa, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sul reclamo ex art. 26 l.f. proposto dall'avv. Andrea di
Micco avverso il provvedimento del Giudice delegato del 01/02/2025 e comunicato in data
04/02/2025 così provvede:
Pagina 3 Accoglie il reclamo e per l'effetto dispone la modifica del provvedimento di liquidazione, rideterminando il complessivo importo nella somma di euro 23.998,00 oltre spese generali, iva e cap;
Condanna il al rimborso delle spese di lite in favore del reclamante che liquida in euro CP_1
1.416,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Latina, 02/04/2025
Il Presidente dott. Pierluigi De Cinti
Pagina 4
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
I sezione CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pierluigi De Cinti Presidente dott.ssa Tiziana Tinessa Giudice Relatore dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha emesso il seguente
DECRETO nel giudizio di reclamo ex art. 26 l.f. tra
L'Avv. ANDREA , nato a [...] l'[...] e residente in [...]
Boi n. 25 in proprio, quale procuratore di sé stesso ai sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Latina, Via dei Boi n. 25 – reclamante, ed il (n. 88/2015), in persona del Curatore Dott. CP_1 CP_2 Controparte_3
– convenuto contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/02/2025 e notificato in data 22/02/2025 l'avv. Andrea di Micco proponeva reclamo ex art. 26 l.f., avverso il provvedimento di liquidazione del compenso pronunciato nella procedura fallimentare n. 88/2015 del Tribunale di Latina dal G.D. dott. Marco
Pietricola (recante data del 01/02/2025 e comunicato in data 04/02/2025) chiedendo assumere le seguenti conclusioni: “RICORRE avverso il provvedimento reclamato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 L. Fall, e chiede che l'On.le Collegio del Tribunale adito, riunito in Camera di
Consiglio, in accoglimento del presente reclamo, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, per quanto di ragione esposto in narrativa, Voglia così provvedere:
1) In via principale e nel merito, convocare le parti innanzi a sé e, acquisiti i documenti allegati all'istanza di liquidazione dei compensi in data 16/11/2024, annullare e/o revocare e/o modificare il prefato provvedimento impugnato e, per l'effetto, accogliere la richiesta di liquidazione dell'importo complessivo pari ad €. 38.624,10 come precisato dalla redigente difesa nella suddetta istanza.
2) In via subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di cui al precedente punto 1) – comprensiva del compenso tabellare, oltre il compenso premiale
Pagina 1 per la conciliazione giudiziale e per la transazione della controversia, nonché dell'incremento percentuale (30%) ex art. 6 del D.M. n. 55/2014 per le controversie di valore superiore ad €.
520.000,00 e dell'ulteriore incremento percentuale (30%) ex art. 4 n. 1 del D.M. n. 55/2014 per i risultati dell'attività prestata – modificare l'impugnato provvedimento secondo giustizia e, per
l'effetto, accogliere la richiesta di liquidazione del compenso tabellare di €. 22.854,50, con riferimento al valore medio della controversia (€. 450.000,00 circa), da €. 260.000,00 fino ad €.
520.000,00, in applicazione dei corrispondenti parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e dei compensi connessi alle fasi riportate nella narrativa che precede, applicabili ratione temporis, qui da intendersi per integralmente riproposte e trascritte.
3) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre il rimborso forfettario 15%,
IVA e CPA come per legge, della presente fase endoprocessuale di reclamo”.
In particolare, il reclamante ha premesso di aver assistito la Curatela del Parte_2
nell'ambito del giudizio civile n. 4037/2016 R.G. avente ad oggetto “ricorso ex artt. 98
[...]
e 99 L.F. in opposizione allo stato passivo del Fall. Ditta Individuale n. 88/2015 CP_4 del Tribunale di Latina” reso esecutivo il 26/05/2016, promosso dalla
[...]
, conclusosi in via transattiva. Parte_3
Successivamente alla definizione del giudizio, l'avv. proponeva istanza di liquidazione, Pt_1
richiedendo la somma di euro 38.624,10 con riferimento al valore medio della controversia, da €.
260.000,00 fino ad €. 520.000,00, con valore della pratica commisurata tuttavia ad un valore superiore (con riferimento anche all'istanza di ammissione al passivo con riserva, pari ad €.
1.898.000,00), con incremento percentuale del 30% + 30% in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore da €. 1.000.000,00 ad €. 2.000.000,00.
Con il provvedimento di liquidazione qui impugnato, il G.D. dott. Marco Pietricola ha liquidato il compenso professionale nella minor somma di €. 18.133,12 oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge, considerando il valore della causa pari ad euro €. 450.000,00 ed applicando i parametri intermedi tra i minimi ed i medi tariffari di legge, con aumento del 25% per l'accordo transattivo raggiunto ex art. 4 co. 6 del detto D.M. n. 55/2014.
Fatte queste premesse, l'odierno reclamante chiede che venga revocato il citato decreto del
Giudice delegato, rilevando la necessità di applicazione del valore medio effettivo (e non dei parametri intermedi tra i minimi e i medi) nonché di valorizzare l'effettivo valore della causa
(avente ad oggetto n. 16 appartamenti, n. 16 garages, n. 4 cantine ed un lastrico solare) pari all'importo commisurato anche all'istanza di ammissione al passivo con riserva, per €.
1.898.000,00.
Il fallimento, ritualmente notificato, non si è costituito in giudizio.
Pagina 2 Con decreto del 21/02/2025, il Giudice relatore fissava l'udienza alla data del 20/03/2025, disponendo la trattazione scritta della stessa, in ossequio alle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Ebbene, il reclamo è fondato e merita accoglimento, nei limiti di quanto si dirà di seguito.
In primo luogo, va osservato che l'art. 4, dm 55/2014 prevede che “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”. Ne consegue che il dato normativo prevede che il Giudice debba, di regola, tenere conto dei valori medi delle tabelle, qualora non vi siano motivate ragioni per discostarsene.
Ebbene, nel caso di specie, il Giudice delegato nel decreto impugnato riconosce testualmente che si tratti “di vertenza di una certa complessità in fatto e/o in diritto per quanto emergente dagli atti” e pertanto, avrebbe dovuto applicare il valore medio delle tabelle, tanto più che l'importo considerato quale valore (euro 450.000,00) appare più vicino al massimo che al minimo dello scaglione considerato (scaglione di valore della causa da €. 260.001,00 a €. 520.000,00).
Il compenso liquidabile, pertanto, è pari ad euro 16.293,00, cui deve aggiungersi l'aumento del
25% per l'accordo transattivo raggiunto ex art. 4 co. 6 del detto D.M. n. 55/2014, per un totale di euro 23.998,00.
Per tutto quanto sopra esposto, il reclamo deve essere accolto e il compenso deve essere rideterminato come segue: euro 23.998,00 oltre spese generali, iva e cap come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al DM 55/2014, previsti per i giudizi cautelari, in relazione al valore della causa, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sul reclamo ex art. 26 l.f. proposto dall'avv. Andrea di
Micco avverso il provvedimento del Giudice delegato del 01/02/2025 e comunicato in data
04/02/2025 così provvede:
Pagina 3 Accoglie il reclamo e per l'effetto dispone la modifica del provvedimento di liquidazione, rideterminando il complessivo importo nella somma di euro 23.998,00 oltre spese generali, iva e cap;
Condanna il al rimborso delle spese di lite in favore del reclamante che liquida in euro CP_1
1.416,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Latina, 02/04/2025
Il Presidente dott. Pierluigi De Cinti
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