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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 10/05/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Vincenzo Di Pede, ha deliberato la seguente
SENTENZA in ordine alla causa civile di 1° grado iscritta al n° 1426/2021 ruolo generale affari civili contenziosi e vertente tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Salvatore Ciminelli in virtù di mandato in atti – ATTORE
CONTRO
(P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Mariolino Conte in virtù di mandato in atti – CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale
CONCLUSIONI: per : <<- Accertare il maggior danno morale, Parte_1 materiale e biologico subito, a causa dell'incidente occorso, dal sig. , e Parte_1 per l'effetto - condannare, la Spett.le … alla liquidazione della restante CP_2
somma fino a Euro 149.800,00, ivi compreso lucro cessante, oltre interessi legali a decorrere dalla data del sinistro e fino all'effettivo soddisfo, e/o a quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa. Con vittoria di spese e competenze di lite.>>; per <Rigettare la domanda attrice perché infondata … ; Controparte_1 solo in via subordinata …, qualora dovesse sussistere ulteriore obbligo risarcitorio della convenuta compagnia, contenere il risarcimento per le voci e nella misura, anche del grado di colpa concorrente dell'attore, che verranno effettivamente accertate, con compensazione delle spese del giudizio >>;
I FATTI
1 Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio la Parte_1
per sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni patiti, Controparte_1 quantificati nella somma complessiva di € 149.800,00, derivati dal sinistro occorsogli in data 03.08.2012.
1 A sostegno della propria domanda, parte attrice ha dedotto che in data 03.08.2012 intorno alle ore 14.30, si trovava a bordo del furgone aziendale della Ditta Troiano Giovanni, per la quale svolgeva la mansione di bracciante agricolo. Nel percorrere il tragitto dal luogo di lavoro fondo sito in C.da Falconara, ad altro fondo sempre sito in Amendolara alla c.da
Falconara, il veicolo sul quale viaggiava rimaneva coinvolto in un sinistro stradale.
A seguito dell'occorso sinistro l'attore veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Corigliano e successivamnete presso l'Ospedale di Bari ove gli veniva diagnosticata frattura branca ischio-pubica con interessamento acetabolo DX e SX,
Frattura epifisi distale radio SX. Seguivano altre visite e cure per un lungo periodo.
I danni occorsi all'attore possono quantificarsi in € 149.800,00.
Dal 20.01.2013 l costituiva, in favore del , una rendita pari a € 23.414,89. La CP_3 Pt_1 liquidava la somma di € 11.592,00, che veniva accettata a titolo di Controparte_1
acconto sulle maggiori spettanti.
Ha, quindi, chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra epigrafate.
2. Si è costituita in giudizio la che ha resistito alla domanda Controparte_1 deducendo: che essa ha provveduto al pagamento della somma di € 11.592,00 a titolo di
I.T.T. (per gg.90) e di I.T.P. (per complessivi gg.150), previa decurtazione di un importo pari al 30% dell' ammontare del danno, stante la corresponsabilità del danneggiato per l'omesso utilizzo delle cinture di sicurezza;
che essa compagnia ha altresì effettuato, in data 22.04.2014, il pagamento in favore dell' della somma di euro 130.000,00, CP_3 concordata in transazione a fronte della richiesta in surroga avanzata dall' istituto in data
22.08.2013 (documento n.3) per il complessivo importo di euro 184.453,17, già riconosciuto al danneggiato anche mediante la costituzione di una rendita;
che, quindi, il danno subito dall'attore risulta essere stato già integralmente risarcito ed assorbito dalle prestazioni erogate dall CP_3
3. Espletata l'istruttoria con l' escussione dei testi indicati dalle parti e il conferimento di incarico di CTU medico legale, la causa è stata trattenuta in decisione in data 10.03.2025 con assegnazione alle parti dei chiesti termini ex art. 190 c.p.c., ridotti a gg. 20 + 20.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
4.1 La domanda è fondata nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
La domanda è da ricondurre nell'ambito dell'azione di cui all'art. 141 del D.lgs. 7 settembre
2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), avendo la parte convenuto in giudizio solo la compagnia assicurativa del veicolo vettore.
2 Orbene, va premesso che, come recentemente sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. n. 35318/2022), l'azione diretta prevista dall'art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito. L'onere della prova gravante sul danneggiato è limitato al fatto di essere stato trasportato a bordo del veicolo, all'accadimento del sinistro e al nesso di causalità tra l'incidente e i danni da risarcire, spettando al vettore provare l'esistenza di un fatto idoneo ad interrompere il nesso di causalità.
4.2 Ebbene, con specifico riferimento alla effettiva dinamica del sinistro, l'istruttoria espletata consente di ritenere provata la narrazione offerta da parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio.
In particolare, è risultata pacifica tra le parti del giudizio la presenza, al momento del sinistro, di , quale terzo trasportato, a bordo del veicolo condotto da Parte_1
, nonché l'effettivo verificarsi del sinistro ed il coinvolgimento di un altro Controparte_4
veicolo. A ben vedere, la stessa compagnia assicurativa non ha contestato il diritto dell'attore ad essere risarcito in quanto terzo trasportato sul mezzo ove si è verificato il sinistro.
Quanto alla testimonianza resa dal teste di parte attrice, , Testimone_1 sentita all'udienza del 5.12.2022, se ne deve dichiarare la nullità attesa l'eccezione sollevata dalla convenuta subito dopo la sua escussione.
La teste, quale terza trasportata, coinvolta nel sinistro per cui è causa, è, infatti, portatrice di un interesse concreto ed attuale ex art. 100 c.p.c., pienamente idoneo a legittimarla alla partecipazione al giudizio. (Cfr. Cass. Civ., sez. II, ordinanza n. 21239 del 09/08/2019;
Cass. civ., Sez II, 29/04/2022, n. 13501).
Ritenuti provati l'accadimento storico e la dinamica del sinistro come sopra riportata, va osservato che, ai sensi dell'art. 2054, comma 1 c.c., il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire i danni prodotti a persone o cose dalla circolazione se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Tale presunzione di colpa non può ritenersi superata nella fattispecie al vaglio, posto che non è stato dimostrato che il conducente del veicolo abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno.
3 Alla luce di tutti gli elementi emersi e addotti, quindi, non vi è dubbio della colpa del conducente del veicolo, sul quale era trasportato parte attrice.
4.3 Per quanto attiene al concorso di colpa del danneggiato per il supposto non uso della cintura di sicurezza, va osservato che il perito incaricato dalla compagnia, Tes_2
, escusso come teste, ha confermato la relazione tecnica a suo tempo redatta e
[...] ha altresì dichiarato: “quando ho esaminato il furgone tutte le cinture di sicurezza erano avvolte;
premetto che il veicolo era munito di air bag che nell' incidente erano scoppiati – non ricordo se tutti gli air bag, sicuramente quello del conducente – e quando scoppiano gli air bag la centralina prevede che vengano bloccati i pretensionatori delle cinture di sicurezza;
in questo modo, è impossibile che una volta bloccati i pretensionatori, le cinture di sicurezza si possano riavvolgere;
pertanto quando ho rilevato che le cinture del furgone erano riavvolte ho necessariamente desunto che esse non erano state utilizzate dai viaggiatori del furgone”.
Senonché, a parere dello scrivente giudice, la deduzione del teste è superata Tes_2 dall' accertamento medico legale operato dal CTU dott. secondo cui le Persona_1 lesioni riportate dal sono “compatibili con la cintura di sicurezza indossata dal Pt_1 paziente”.
5 Per quanto attiene alla natura e all' entità dei danni, il CTU dott. ha riscontrato Per_1 un danno biologico consistente in un invalidità permanente di grado pari al 32% e un' inabilità temporanea pari a 90 gg di ITA, 70 gg di ITP al 75%, 60 gg di ITP al 50% e, infine 60 gg di ITP al 25%.
6 Sulla scorta delle tabelle del Tribunale di Milano (edizione 2024), applicate da questo
Ufficio, tenendo conto dell'età del danneggiato (nato il [...]- 41 anni al momento del sinistro avvenuto il 03.08.2012), il danno da invalidità permanente (32%) va liquidato nel complessivo importo di € 134.312,00.
Il danno da inabilità temporanea, secondo i valori aggiornati all'1.01.2024, ammonta ad €
10.350,00 con riferimento all'ITA; a € 11.212,50 con riferimento alla ITP, per un totale di €
21.561,50.
Complessivamente il danno biologico va, pertanto, risarcito nel complessivo importo di
(134.312,00 + 21.562,50) = € 155.874,50.
7.1 Ebbene, nella specie l ha riconosciuto in favore dell'attore, quale ristoro del danno CP_3 da infortunio, la somma complessiva di € 184.435,17, avanzando, poi, richiesta di surroga nei confronti della (come da documenti allegati alla comparsa di Controparte_1
4 costituzione). Su detta circostanza non è stata avanzata alcuna contestazione da parte dell'attore.
Atteso che l'attore è stato risarcito dall' , al fine di evitare locupletazioni ingiuste, il CP_3
danno subito potrà essere risarcito, per come accertato e quantificato, nei soli limiti del danno cd. “differenziale”.
Parte convenuta, infatti, non può essere condannata a pagare l'intero danno, ma solo il
“differenziale”, costituito dalle somme eccedenti le indennità erogate dall' , appunto, CP_3 al fine di evitare una ingiustificata locupletazione in favore dell'avente diritto, il quale, diversamente, percepirebbe, in relazione al medesimo infortunio, sia l'intero danno, sia le indennità.
Invero, la categoria del danno biologico “differenziale” trova fondamento nella formulazione dell'art. 13 d.lgs. 38/00, che non definisce il danno globale alla persona, ma introduce esclusivamente la definizione di danno biologico coperto dall' , fondata sugli CP_3
elementi identificativi espressamente indicati, ossia la sussistenza di una lesione all'integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico-legale secondo le ricadute di effetti dinamico relazionali di un uomo medio (in tal senso cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n.
12326 del 27/05/2009).
L'assenza di riconducibilità della definizione di cui all'art. 13 citato - peraltro espressa in termini di indennizzo- a tutto il c.d. danno non patrimoniale lascia spazio alla possibilità che al soggetto residui la lesione di interessi della persona diversi da quelli espressamente indicati dalla norma.
Ritenuto di dover prestare adesione al principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità
e secondo cui “l' importo della rendita per l'inabilità permanente corrisposta dall' per CP_3
l'infortunio in itinere occorso al lavoratore va detratto dall'ammontare del risarcimento dovuto al danneggiato, allo stesso titolo, da parte del terzo responsabile del fatto illecito”
(Cassazione civile, sezioni unite, 22/5/2018 n. 12566).
Secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, qui condivisa, in tema di danno cd. differenziale, “la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione
ex art. 13 del D.Lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri CP_3
civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall' secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto CP_3
5 indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa CP_3
specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a CP_3
ristorare il danno biologico permanente (Cass. n. 9112-2019); ciò in linea con la ricostruzione costituzionalmente orientata del sistema in termini coerenti con la struttura bipolare del danno-conseguenza, operando un computo per poste omogenee, sicché, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall' , ma solo il valore capitale della quota di essa CP_3
destinata a ristorare, in forza del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale”. (Cassazione civile sez. lav., 07/02/2023, n.3694; Cassazione civile sez. III - 31/10/2023, n. 30293).
7.2 Orbene, come indicato supra, il danno non patrimoniale sub specie di danno biologico da risarcire al è pari ad € 155.874,50, di cui € 134.312,00 per danno da invalidità Pt_1 permanente e € 21.562,50 per danno da inabilità temporanea. Indi, in virtù del suindicato principio di compensazione tra poste omogenee , l'importo versato dall' deve essere CP_3 scomputato non dall' intera somma di € 155.874,50, ma solo dalla quota riferibile al danno biologico da invalidità permanente (€ 134.312,00).
L' ha riconosciuto al la somma di € 184.421,82, e precisamente la somma di € CP_3 Pt_1
178.321,94 a titolo di danno biologico ed € 5.990,24 a titolo di danno patrimoniale, quale indennità temporanea relativamente a 166 giorni (vedasi documentazione allegata da parte convenuta).
Pertanto, soltanto l'importo di € 178.321,94 riconosciuto a titolo di danno biologico andrà detratto dal danno non patrimoniale. Atteso che quest'ultimo è stato quantificato essere pari ad € 134.312,00, alcuna somma è dovuta dalla convenuta per la compromissione permanente dell'integrità psicofisica.
8 Tuttavia, la dovrà liquidare le somme pari ad € 21.562,50 a titolo di Controparte_1
invalidità temporanea, quale danno differenziale.
Sul detto importo, devalutato alla data del sinistro (03.08.2012) – e quindi pari ad €.
6 17.645,25– maturano gli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno dal giorno del sinistro alla data di pubblicazione della presente sentenza (confronta Cass. S.U.
1712/1995). Da qui un totale risarcitorio ad oggi, già rivalutato e comprensivo di interessi, pari ad € 24.686,65.
9 Al netto della somma di € 15.806,00, somma liquidata nel luglio 2013 a Pt_1
da parte della ed accettata a titolo di acconto - pari ad €
[...] Controparte_1
11.592,00- maggiorato di interessi e rivalutazione ad oggi, il netto risarcitorio oggi spettante all'attore è pari ad € (24.686,65-15.806,00) = € 8.880,65.
10 La parziale soccombenza dell' attore giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di due terzi, con obbligo in capo alla compagnia di rifondere il residuo terzo. Il valore della causa è pari al credito accertato (€ 8.880,65).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della , ogni ulteriore Parte_1 Controparte_1
deduzione e istanza da ritenere assorbite, irrilevanti o rigettate, così provvede:
a) in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di € 8.880,65;
b) compensa per due terzi le spese di lite e condanna la compagnia al pagamento del residuo terzo in favore dell' attore;
spese che liquida nell' interezza in € 560,00 per spese vive e € 5.080,00 per compenso d' avvocato, oltre 15% per rimborso spese generali, nonché cassa e iva;
c) pone le spese di CTU per due terzi a carico dell' attore e per un terzo a carico della compagnia.
Così deciso in Castrovillari, in data 10/05/2025
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Federica Farno, addetta all' Ufficio per il processo
IL GIUDICE
(dott. Vincenzo DI PEDE)
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