Art. 5.
Il secondo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , e' sostituito dal seguente:
"E' vietata la detenzione di anidride carbonica in bombole, in altri recipienti ed allo stato solido sia negli stabilimenti di produzione sia nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, nei quali si preparano gli spumanti di cui al comma precedente e vini con anidride carbonica derivante esclusivamente da fermentazione, commerciati con l'indicazione " anidride carbonica derivante da fermentazione"".
Il secondo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , e' sostituito dal seguente:
"E' vietata la detenzione di anidride carbonica in bombole, in altri recipienti ed allo stato solido sia negli stabilimenti di produzione sia nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, nei quali si preparano gli spumanti di cui al comma precedente e vini con anidride carbonica derivante esclusivamente da fermentazione, commerciati con l'indicazione " anidride carbonica derivante da fermentazione"".