Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/02/2025, n. 1426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1426 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sez. II civile, nella persona del dott. Giovanni
Tedesco, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5594 del R.G.A.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria
TRA
Parte 1 (p.i. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Pirozzi
ATTRICE
E
Controparte 1 C.F. 1 CP 2
( C.F. 2 ) e CP 3 C.F. 3
rappresentati e difesi dall'avv. Luigi De Martino
CONVENUTI
NONCHE'
rappresentato e difeso Controparte 4 C.F. 4
dall'avv. Fabio Panico e dall'avv. Maria Rosaria Costanzo
CONVENUTO
E
( C.F. 5 ) e Controparte_6 Controparte_5
) rappresentate e difese dall'avv. Melania Barberis C.F. 6
CONVENUTE
CONCLUSIONI: le parti si riportavano alle difese in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La istante Parte 1 ha premesso e documentato di essere creditrice nei confronti del convenuto Controparte_1 quale fideiussore della Parte 2
[...] della somma complessiva di Euro 35.491,84, somma il cui
Benevento reso esecutivo a seguito del rigetto dell'opposizione presentata dal predetto debitore con sentenza n. 2424/2021 del Tribunale di Benevento
(cfr. in atti).
L'istante ha pienamente documentato il proprio credito nonché l'esistenza della fideiussione (circostanze, per altro, mai contestate dal convenuto
Controparte_1
L'istante si duole che il predetto Controparte 1 aveva, con atto per notar
Controparte_4 (convenuto nelPer 1 del 20-06-2019, venduto a presente giudizio) la proprietà di una unità immobiliare situata nel comune di Casoria (NA) facente parte del complesso edilizio denominato “Parco il
Cedro" alla via Nazionale dell4 Puglie 26; con successivo atto per notar Per 2 del 23-12-2019 stipulato con le germane Controparte_5 e
CP_6 e con i figli CP 3 e CP_2 (tutti pure convenuti nel presente giudizio) aveva permutato alcune quote di immobili di sua spettanza facenti parte di un compendio ereditario.
L'istante ha aggiunto che alla data dei menzionati atti notarili il suo credito nei confronti di Controparte_1 era già sorto.
L'istante ha poi argomentato diffusamente in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cc con riferimento agli atti di disposizione sopra menzionati.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio tutte le parti convenute, nel costituirsi, hanno resistito alla domanda.
Venendo all'esame nel merito della proposta azione revocatoria ordinaria deve rilevarsi come, sulla base della documentazione esibita dalla parte istante, la azione è pienamente ammissibile essendo certamente sussistente il presupposto dell'esistenza di un diritto di credito in favore della parte istante nei confronti della parte convenuta Controparte_1 Deve inoltre ritenersi che il predetto credito sussistesse anteriormente alla stipula degli atti di disposizione oggetto del presente giudizio.
Per altro ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria non è
necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile accertato in via giudiziale, essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale, coerentemente con la funzione propria della menzionata azione che non persegue scopi restitutori ma mira semplicemente a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore (cfr. Cass. n. 1220/86; Cass. n.
12144/99; Cass. n. 12678/2001; Cass. n. 11471/2003). In effetti l'art. 2901 cc, in tema di azione revocatoria, accoglie una nozione lata di "credito", comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza delle relative fonti di acquisizione, coerentemente con la funzione propria dell'azione (cfr. Cass. n. 12144/1999); in altre parole l'azione può essere utilmente esperita, nel concorso degli altri requisiti di legge, anche per tutelare crediti che non sono liquidi, ossia determinati nel loro ammontare, né facilmente liquidabili (cfr. Cass. n. 11471/2003; n. 6511/2004; n.
20002/2008; n. 1893/2012; n. 9855/2014).
Nel caso di specie non possono ritenersi sussistenti tutti i requisiti per l'utile esperimento della proposta azione revocatoria ordinaria con riferimento alla vendita in favore di mentre tali requisiti sussistono conControparte_4 riferimento al successivo atto di permuta.
A tale proposito deve rilevarsi come l'epoca in cui è sorto il credito posto a base della esperita azione revocatoria ordinaria costituisce circostanza che assume rilevanza atteso che nel caso in cui l'atto di disposizione sia anteriore al sorgere di tale credito occorre, ai sensi dell'art. 2901 cc, un particolare elemento psicologico sia in capo al debitore, il quale deve aver dolosamente preordinato l'atto di disposizione al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito, sia in capo al terzo acquirente, il quale, nel caso di atto a titolo oneroso, deve essere stato partecipe di tale dolosa preordinazione;
nel caso, invece, in cui l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito
"tutelato" con l'azione revocatoria l'elemento psicologico è più lieve atteso che è sufficiente che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore e che il terzo acquirente, trattandosi di atto a titolo oneroso, fosse consapevole di tale pregiudizio.
Nel caso di specie deve ritenersi che il credito sia sorto anteriormente agli atti di disposizione patrimoniale oggetto della proposta azione revocatoria ordinaria.
-In particolare nel caso - come quello in esame – in cui l'azione revocatoria sia proposta nei confronti del fideiussore, l'acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore risale al momento della nascita stessa del credito
(e non anche a quello della scadenza dell'obbligazione del debitore principale), sicchè è a tale momento che occorre far riferimento al fine di stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito (cfr. Cass. n. 591/1999; n. 7484/2001; 22465/2006). Con specifico riferimento alla fideiussione come nel caso di specie -prestata in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni) ed al solo fatto oggettivo dell'avvenuto accreditamento, giacchè l'insorgenza del credito va ad esempio apprezzata
(con riguardo ai contratti di conto corrente) con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione (cfr. Cass. n. 9349/2002; n. 1413/2006; n. 8680/2009).
Con riferimento agli altri requisiti dell'azione revocatoria ordinaria previsti dall'art. 2901 cc deve ritenersi certamente sussistente il cd. eventus damni, inteso come maggiore difficoltà ed incertezza nella esazione coattiva del credito come conseguenza dell'atto di disposizione (cfr. Cass. nn. 90/2400;
6777/95; 6676/98; 12144/99) e cioè come mero pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione (cfr. Cass. n. 2971/99; n. 15880/2007), senza che sia indispensabile la totale compromissione del patrimonio del debitore (cfr.
Cass. n. 3470/2007; n. 1896/2012).
Ciò appare sufficiente ad integrare il cd. eventus damni per il quale, giova ripeterlo, non è necessario che il debitore si trovi in stato di insolvenza ma è sufficiente che gli atti di disposizione da lui posti in essere producano pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (cfr.
Cass. n. 1007/1990; Cass. n. 12144/1999; Cass. n. 12678/2001).
Deve poi certamente ritenersi sussistente in capo al debitore CP 1
[...] il requisito della cd. scientia damni che può ritenersi integrato, trattandosi di atto successivo al sorgere del credito, dalla mera consapevolezza o generica conoscenza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (cfr. Cass. n. 7262/2000; n. 7507/2007; n. 3676/2011), non essendo necessaria alcuna collusione tra terzo e debitore (cfr. Cass. n.
1068/2007) né occorrendo la specifica conoscenza, da parte del terzo, del credito a tutela del quale l'azione revocatoria viene esercitata (cfr. Cass. n.
5741/2004; n. 16825/2013). In effetti Controparte_1 quale fideiussore della debitrice principale, non poteva non essere a perfetta conoscenza (soprattutto all'esito del D.I. notificatogli in epoca antecedente agli atti di disposizione oggetto del presente giudizio) della sua pur eventuale posizione debitoria e certamente non poteva non essere anche a conoscenza della propria situazione
"immobiliare".
Per quanto attiene alle altre parti dei contratti in oggetto, invece, l'elemento psicologico può ritenersi integrato dalla semplice conoscenza - cui va equiparata l'agevole conoscibilità - del pregiudizio sopra individuato e ciò a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione e senza che assuma alcuna rilevanza l'effettiva intenzione in capo al debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore né la partecipazione o la conoscenza del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (cfr. Cass. n. 7262/2000; Cass. n. 2792/2002).
Tale agevole conoscibilità, in capo alle altre parti degli atti revocandi (e cioè in capo alle altre parti convenute nel presente giudizio) può emergere anche da presunzioni quali il rapporto di amicizia o di parentela con il debitore, le modalità dell'acquisto, il prezzo (eventualmente vile) concordato. Questi costituiscono tutti elementi sintomatici di tale conoscibilità.
Sulla base di tali premesse deve escludersi la sussistenza dell'elemento psicologico in capo all'acquirente Controparte_4 con riferimento all'atto di vendita per notar Per 1 del 20-06-2019 non risultando dimostrato alcun elemento sintomatico.
L'immobile (trattasi di tutte circostanze non contestate dalla parte istante ed emergenti dalle dichiarazioni univoche delle due testimoni escusse) non è stato venduto a trattativa “privata” ma tramite agenzia immobiliare;
la parte acquirente non conosceva e non aveva alcun rapporto con la parte venditrice;
il prezzo effettivamente corrisposto appariva congruo in relazione alla allocazione ed alle dimensioni dell'immobile e in considerazione della circostanza che l'immobile non veniva venduto libero ma locato a terzi;
infine a seguito delle vendita Controparte_7 non aveva dismesso tutto il suo patrimonio immobiliare restando quanto meno proprietario delle quote ereditarie sui beni immobili di cui al successivo atto di permuta pure oggetto del presente giudizio.
Per questa parte la domanda attorea va rigettata.
Diverse conclusioni devono prendersi con riferimento all'atto di permuta per notar Per 2 del 23-12-2019. Invero ed a prescindere dalla qualificazione come gratuito o a titolo- oneroso dell'atto con il quale Controparte_7 sostanzialmente dismetteva in favore dei figli CP_3 e CP_2 ogni suo diritto pro quota sui beni ereditari facenti parte degli assi dei propri genitori – tutti i partecipanti alla
-
permuta avevano stretti rapporti di parentela con Controparte_1 atteso che CP_2 e CP 3 (per altro ormai ultratrentenni e quindi ampiamente maturi) ne erano i figli e CP 5 NA le sorelle.
Orbene, proprio alla luce dei rapporti di stretta parentela è presumibile (e tale presunzione non può essere smentita dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dalle parti convenute che hanno riferito circostanze a loro stesse favorevoli) che tali soggetti fossero a conoscenza della effettiva e, seppure forse in forma situazione patrimoniale di Controparte_1 dell'utile esercizio dell'azione approssimativa ma sufficiente ai fini
Controparte 1 nella compagine revocatoria, non solo del ruolo svolto da sociale della debitrice principale ma della eventualitàParte 2
che tale debitrice principale avesse una qualche difficoltà economica potendo anche intuire che Controparte_1 si fosse in qualche modo reso garante dei debiti di tale società.
In definitiva in parziale accoglimento della domanda proposta dalla parte istante va dichiarata la inefficacia nei confronti dell'istante dell'atto di permuta per notar Per 2 del 23-12-2019 meglio individuato nella premessa della citazione introduttiva del presente giudizio e nel dispositivo che segue.
L'istante, in ragione della sua soccombenza, va condannata al pagamento delle spese processuali in favore del convenuto Controparte_4
L'esito della lite giustifica invece la condanna in solido delle parti convenute pagamento delle Controparte_1 CP 5 CP_6 , CP_2 e CP_8
,
spese processuali in favore della parte istante. Le spese processuali si liquidano in dispositivo tenuto conto della non eccessiva difficoltà dell'attività difensiva prestata e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da
Parte 1 nei confronti di Controparte 1 Controparte_4 CP 2 ノ
Controparte_6 così provvede:
[...] CP 3
, Controparte_5
in parziale accoglimento della domanda attorea dichiara l'inefficacia, ex art. 2901 cc, nei confronti dell'istante dell'atto di permuta per notar […]
Per 3 del 23-12-2019 repertorio n. 42938, raccolta n. 16458, trascritto presso Agenzia Entrate Ufficio Provinciale di Napoli - Territorio Servizio di
Pubblicità Immobiliare di Napoli 1 in data 2-01-2020 (Registro Generale 15
- Registro Particolare 13); rigetta per il resto la domanda attorea;
Parte 1 al pagamento delle spese processuali in favore condanna l'istante
, spese che liquida in complessive Euro 3.350,00 (di cui di Controparte_4
Euro 3.000,00 per compensi compreso spese generali nella misura del 15% ed Euro 350,00 per spese vive) oltre iva e cpa con attribuzione agli avv.ti
Fabio Panico e Maria Rosaria Costanzo;
condanna i convenuti CP_2 CP 3 Controparte_1
in solido, al pagamento delle spese Controparte_6 Controparte_5 e processuali in favore dell'istante Parte 1 spese che liquida in complessive
Euro 5.050,00 (di cui Euro 4.400,00 per compensi compreso spese generali nella misura del 15% ed Euro 650,00 per spese vive) oltre iva e cpa con attribuzione all'avv. Gianluca Pirozzi;
ordina al competente Ufficio dei RR.II. la trascrizione e/o annotazione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità.
Così deciso in Napoli lì 11 febbraio 2025
Il G.U. dott. Giovanni Tedesco