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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/04/2025, n. 1649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1649 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 12987/2023 R.G.
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Aversa, alla via Alfonso I d'Aragona n. 20, presso lo studio legale dell'avv. Franco verde e Giuseppe Menale, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
, Controparte_1
Rappresentato e difeso come in atti
- resistenti–
NONCHÉ
Controparte_2
Rappresentata e difesa come in atti
- Altra resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 23/10/2023 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' ed Controparte_1 [...]
chiedendo l'accertamento della prescrizione degli avvisi di addebito Controparte_2 contenuti nell'intimazione di pagamento impugnata, con conseguente annullamento delle relative pretese contributive.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto:
a) Di aver ricevuto intimazione di pagamento n. 071 2023 9017964883 000 da
[...]
con riferimento agli avvisi di addebito n. 371 2016 0001890264 000, Controparte_2
n. 371 2016 0011967929 000, n. 371 2017 0009807577 000, n. 371 2018 0004676283 000,
n. 371 2018 0016585947 000, n. 371 2019 0002542223 000 e n. 371 2019 0018314417 000;
b) Che tali avvisi di addebito in realtà non gli sono mai stati notificati, con la conseguenza che
è possibile eccepire la prescrizione della pretesa contributiva per il tramite dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento e che in ogni caso è maturata la prescrizione successiva rispetto al momento dell'asserita notifica.
Ritualmente citati in giudizio, l' ed si sono costituiti ed hanno eccepito l'infondatezza e CP_3 CP_4
l'inammissibilità del ricorso.
Nelle note di trattazione scritta le parti hanno insistito nelle proprie conclusioni.
Il ricorso è solo parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti delle ragioni di seguito riportate.
Parte ricorrente agisce sulla base di un'intimazione di pagamento notificatagli relativamente agli avvisi di addebito n. 371 2016 0001890264 000, n. 371 2016 0011967929 000, n. 371 2017
0009807577 000, n. 371 2018 0004676283 000, n. 371 2018 0016585947 000, n. 371 2019
0002542223 000 e n. 371 2019 0018314417 000.
Ella incentra le sue doglianze sulla circostanza che tali avvisi di addebito non le sono stati notificati, con la conseguenza che non è decorso il termine per impugnare il credito in esso contenuto, in relazione al quale è decorso il termine di prescrizione di 5 anni previsto in relazione ai crediti contributivi.
Le resistenti costituite eccepiscono l'inammissibilità dell'impugnativa proposta evidenziando che gli avvisi di addebito sono stati correttamente notificati, con la conseguenza che non avendo il ricorrente impugnato tempestivamente tali atti posti alla base dell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, il credito previdenziale si è consolidato e non può più essere contestato. Tale eccezione è fondata dal momento che ha prodotto in giudizio la relata di notifica CP_3
di tutti gli avvisi di addebito posti a fondamento dell'intimazione di pagamento impugnata.
Tali notifiche appaiono regolarmente perfezionate, con la conseguenza che a fronte del deposito della relata di notifica è preclusa a parte ricorrente la tutela recuperatoria per far valere la prescrizione originaria dei crediti.
Deve osservarsi, infatti, che l' ha provveduto alla notifica per il tramite di una mera CP_3 raccomandata con avviso di ricevimento, non avvalendosi quindi dell'ufficiale giudiziario, ma avvalendosi in via diretta del servizio postale.
AL riguardo, quindi, la giurisprudenza di legittimità è granitica nell'affermare che in tale caso non si applica la normativa di cui agli artt. 7 ed 8 della lg. 890/1982 prevista per le notificazioni a mezzo posta, ma solo il regolamento postale.
Tale regolamentazione non prevede l'identificazione del consegnatario, come confermato dalla lettura della stessa cartolina (Mod 23-I) che fa esclusivamente riferimento al “ricevente” potendo questi essere anche non il destinatario della comunicazione.
Per il perfezionamento della notifica, quindi, è sufficiente la consegna al domicilio del destinatario ad un soggetto qualificatosi come idoneo ricevente.
Sulla base di tale circostanza, infatti, entra in operazione il disposto di cui all'art. 1335 c.c., che prevede il superamento della presunzione di conoscenza solo attraverso la prova che la parte non abbia avuto la possibilità di prendere cognizione del plico senza essersi trovata in colpa.
Nel caso oggetto del giudizio, dunque, non essendovi sulla cartolina alcuna apposizione attestante la consegna alla ricorrente, non vi è alcun potere per la stessa ricorrente di disconoscere una sottoscrizione che non viene ad ella ricondotta. Per tale ragione nessun rilievo assume il disconoscimento operato in udienza e l'istanza di verificazione avanzata dall' deve ritenersi CP_3
superflua.
Rispetto a quanto osservato, poi, deve aggiungersi che parte ricorrente non ha fornito invece nessuna prova volta a superare la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c..
Venendo dunque all'eccezione di prescrizione maturata successivamente al momento di notifica degli avvisi di addebito, la stessa risulta fondata solo con riferimento all'avviso di addebito n. 371 2017 0009807577 000. Tale avviso di addebito, infatti, è stato notificato in data 02/10/2017, con la conseguenza che in data 14/09/23 risultava spirato il termine di prescrizione anche facendo applicazione delle sospensioni previste dal legislatore in relazione all'emergenza pandemica da Covid-19.
In forza della normativa emergenziale applicabile alla fattispecie per cui è causa, il termine di prescrizione ha subito un avanzamento di 129 giorni, con la conseguenza che lo stesso è spirato in data 8 agosto 2023 e quindi ben prima della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata.
Secondo l'art. 37 co. 2 d.l. 18/2020, infatti, sono sospesi i termini prescrizionali dal
23.2.2020 al 30.6.2020. Allo stesso modo, in base all'art. 11 co. 9 d.l. 183/2020 è prevista la sospensione dal 30.12.2020 al 30.6.2021.
L'art. 68 d.l. 18/2020, invece, è una diversa disposizione che ha un ambito applicativo più limitato in quanto prevede la sospensione dall'8.3.2020 al 31.8.2021 non della prescrizione di qualsiasi termine di pagamento ma solo ed esclusivamente dei termini dei versamenti in scadenza in tale arco di tempo solo se indicati nella relativa cartella di pagamento od avviso di addebito. In questo caso, infatti, il versamento deve essere eseguito in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. In altre parole, la disposizione in esame si applica solo in presenza delle seguenti condizioni cumulative:
1. credito già cristallizzato in una cartella di pagamento od avviso di addebito;
2. termine di pagamento, indicato espressamente dalla cartella o dall'avviso, ricadente nell'arco di tempo compreso tra l'8.3.2020 ed il 31.8.2021.
La ratio della disposizione, quindi, è rappresentata dalla volontà del legislatore di lasciare un maggior margine di tempo al debitore che riceve per la prima volta la notifica dell'atto impositivo.
In questo caso, infatti, vi è il differimento del termine di pagamento alla scadenza del mese successivo al periodo di sospensione. Le altre due disposizioni, invece, riguardano qualsiasi pretesa creditoria.
Nel caso in esame, come emerge dal contenuto dell'avviso opposto, il termine di pagamento
è di 60 gg dalla sua notifica (07.12.2015).
Per tali ragioni, non sia applica l'art. 68 d.l. 18/2020 ma i due periodi di sospensione previsti dall'art. 37 co. 2 d.l. 18/2020 e dall'art. 11 co. 9 d.l. 183/2020.
In senso contrario, invece, deve concludersi con riferimento agli ulteriori avvisi di addebito oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata: l'avviso di addebito n. 371 2018 0004676283
000 risulta notificato in data 29/06/18, il n. 371 2018 0016585947 000 in data 18/01/19, il n. 371 2019 0002542223 000 24/06/19 ed il n. 371 2019 0018314417 000 in data 09/04/19, con la conseguenza che facendo applicazione dei termini di sospensione appena riportati, il termine di prescrizione non risulta certamente decorso.
Alla stessa conclusione deve poi giungersi quanto all'avviso di addebito n. 371 2016
0001890264 000 e n. 371 2016 0011967929 000 in quanto entrambi i citati avvisi di addebito sono contenuti nell'intimazione di pagamento n. 071 2018 9038226949 000 mediante consegna a familiare convivente e successivo invio della comunicazione di avvenuta notifica nel marzo 2019.
Le spese di lite vengono integralmente compensate alla luce della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetti dichiara che il diritto a procedere in via esecutiva con riferimento all'avviso di addebito n. 371 2017 0009807577 000 si è estinto per prescrizione;
- Rigetta per il resto il ricorso;
- Compensa le spese.
Si comunichi.
Aversa, 10.04.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 12987/2023 R.G.
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Aversa, alla via Alfonso I d'Aragona n. 20, presso lo studio legale dell'avv. Franco verde e Giuseppe Menale, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
, Controparte_1
Rappresentato e difeso come in atti
- resistenti–
NONCHÉ
Controparte_2
Rappresentata e difesa come in atti
- Altra resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 23/10/2023 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' ed Controparte_1 [...]
chiedendo l'accertamento della prescrizione degli avvisi di addebito Controparte_2 contenuti nell'intimazione di pagamento impugnata, con conseguente annullamento delle relative pretese contributive.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto:
a) Di aver ricevuto intimazione di pagamento n. 071 2023 9017964883 000 da
[...]
con riferimento agli avvisi di addebito n. 371 2016 0001890264 000, Controparte_2
n. 371 2016 0011967929 000, n. 371 2017 0009807577 000, n. 371 2018 0004676283 000,
n. 371 2018 0016585947 000, n. 371 2019 0002542223 000 e n. 371 2019 0018314417 000;
b) Che tali avvisi di addebito in realtà non gli sono mai stati notificati, con la conseguenza che
è possibile eccepire la prescrizione della pretesa contributiva per il tramite dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento e che in ogni caso è maturata la prescrizione successiva rispetto al momento dell'asserita notifica.
Ritualmente citati in giudizio, l' ed si sono costituiti ed hanno eccepito l'infondatezza e CP_3 CP_4
l'inammissibilità del ricorso.
Nelle note di trattazione scritta le parti hanno insistito nelle proprie conclusioni.
Il ricorso è solo parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti delle ragioni di seguito riportate.
Parte ricorrente agisce sulla base di un'intimazione di pagamento notificatagli relativamente agli avvisi di addebito n. 371 2016 0001890264 000, n. 371 2016 0011967929 000, n. 371 2017
0009807577 000, n. 371 2018 0004676283 000, n. 371 2018 0016585947 000, n. 371 2019
0002542223 000 e n. 371 2019 0018314417 000.
Ella incentra le sue doglianze sulla circostanza che tali avvisi di addebito non le sono stati notificati, con la conseguenza che non è decorso il termine per impugnare il credito in esso contenuto, in relazione al quale è decorso il termine di prescrizione di 5 anni previsto in relazione ai crediti contributivi.
Le resistenti costituite eccepiscono l'inammissibilità dell'impugnativa proposta evidenziando che gli avvisi di addebito sono stati correttamente notificati, con la conseguenza che non avendo il ricorrente impugnato tempestivamente tali atti posti alla base dell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, il credito previdenziale si è consolidato e non può più essere contestato. Tale eccezione è fondata dal momento che ha prodotto in giudizio la relata di notifica CP_3
di tutti gli avvisi di addebito posti a fondamento dell'intimazione di pagamento impugnata.
Tali notifiche appaiono regolarmente perfezionate, con la conseguenza che a fronte del deposito della relata di notifica è preclusa a parte ricorrente la tutela recuperatoria per far valere la prescrizione originaria dei crediti.
Deve osservarsi, infatti, che l' ha provveduto alla notifica per il tramite di una mera CP_3 raccomandata con avviso di ricevimento, non avvalendosi quindi dell'ufficiale giudiziario, ma avvalendosi in via diretta del servizio postale.
AL riguardo, quindi, la giurisprudenza di legittimità è granitica nell'affermare che in tale caso non si applica la normativa di cui agli artt. 7 ed 8 della lg. 890/1982 prevista per le notificazioni a mezzo posta, ma solo il regolamento postale.
Tale regolamentazione non prevede l'identificazione del consegnatario, come confermato dalla lettura della stessa cartolina (Mod 23-I) che fa esclusivamente riferimento al “ricevente” potendo questi essere anche non il destinatario della comunicazione.
Per il perfezionamento della notifica, quindi, è sufficiente la consegna al domicilio del destinatario ad un soggetto qualificatosi come idoneo ricevente.
Sulla base di tale circostanza, infatti, entra in operazione il disposto di cui all'art. 1335 c.c., che prevede il superamento della presunzione di conoscenza solo attraverso la prova che la parte non abbia avuto la possibilità di prendere cognizione del plico senza essersi trovata in colpa.
Nel caso oggetto del giudizio, dunque, non essendovi sulla cartolina alcuna apposizione attestante la consegna alla ricorrente, non vi è alcun potere per la stessa ricorrente di disconoscere una sottoscrizione che non viene ad ella ricondotta. Per tale ragione nessun rilievo assume il disconoscimento operato in udienza e l'istanza di verificazione avanzata dall' deve ritenersi CP_3
superflua.
Rispetto a quanto osservato, poi, deve aggiungersi che parte ricorrente non ha fornito invece nessuna prova volta a superare la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c..
Venendo dunque all'eccezione di prescrizione maturata successivamente al momento di notifica degli avvisi di addebito, la stessa risulta fondata solo con riferimento all'avviso di addebito n. 371 2017 0009807577 000. Tale avviso di addebito, infatti, è stato notificato in data 02/10/2017, con la conseguenza che in data 14/09/23 risultava spirato il termine di prescrizione anche facendo applicazione delle sospensioni previste dal legislatore in relazione all'emergenza pandemica da Covid-19.
In forza della normativa emergenziale applicabile alla fattispecie per cui è causa, il termine di prescrizione ha subito un avanzamento di 129 giorni, con la conseguenza che lo stesso è spirato in data 8 agosto 2023 e quindi ben prima della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata.
Secondo l'art. 37 co. 2 d.l. 18/2020, infatti, sono sospesi i termini prescrizionali dal
23.2.2020 al 30.6.2020. Allo stesso modo, in base all'art. 11 co. 9 d.l. 183/2020 è prevista la sospensione dal 30.12.2020 al 30.6.2021.
L'art. 68 d.l. 18/2020, invece, è una diversa disposizione che ha un ambito applicativo più limitato in quanto prevede la sospensione dall'8.3.2020 al 31.8.2021 non della prescrizione di qualsiasi termine di pagamento ma solo ed esclusivamente dei termini dei versamenti in scadenza in tale arco di tempo solo se indicati nella relativa cartella di pagamento od avviso di addebito. In questo caso, infatti, il versamento deve essere eseguito in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. In altre parole, la disposizione in esame si applica solo in presenza delle seguenti condizioni cumulative:
1. credito già cristallizzato in una cartella di pagamento od avviso di addebito;
2. termine di pagamento, indicato espressamente dalla cartella o dall'avviso, ricadente nell'arco di tempo compreso tra l'8.3.2020 ed il 31.8.2021.
La ratio della disposizione, quindi, è rappresentata dalla volontà del legislatore di lasciare un maggior margine di tempo al debitore che riceve per la prima volta la notifica dell'atto impositivo.
In questo caso, infatti, vi è il differimento del termine di pagamento alla scadenza del mese successivo al periodo di sospensione. Le altre due disposizioni, invece, riguardano qualsiasi pretesa creditoria.
Nel caso in esame, come emerge dal contenuto dell'avviso opposto, il termine di pagamento
è di 60 gg dalla sua notifica (07.12.2015).
Per tali ragioni, non sia applica l'art. 68 d.l. 18/2020 ma i due periodi di sospensione previsti dall'art. 37 co. 2 d.l. 18/2020 e dall'art. 11 co. 9 d.l. 183/2020.
In senso contrario, invece, deve concludersi con riferimento agli ulteriori avvisi di addebito oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata: l'avviso di addebito n. 371 2018 0004676283
000 risulta notificato in data 29/06/18, il n. 371 2018 0016585947 000 in data 18/01/19, il n. 371 2019 0002542223 000 24/06/19 ed il n. 371 2019 0018314417 000 in data 09/04/19, con la conseguenza che facendo applicazione dei termini di sospensione appena riportati, il termine di prescrizione non risulta certamente decorso.
Alla stessa conclusione deve poi giungersi quanto all'avviso di addebito n. 371 2016
0001890264 000 e n. 371 2016 0011967929 000 in quanto entrambi i citati avvisi di addebito sono contenuti nell'intimazione di pagamento n. 071 2018 9038226949 000 mediante consegna a familiare convivente e successivo invio della comunicazione di avvenuta notifica nel marzo 2019.
Le spese di lite vengono integralmente compensate alla luce della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetti dichiara che il diritto a procedere in via esecutiva con riferimento all'avviso di addebito n. 371 2017 0009807577 000 si è estinto per prescrizione;
- Rigetta per il resto il ricorso;
- Compensa le spese.
Si comunichi.
Aversa, 10.04.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo