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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/12/2025, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3291/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, promossa con ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c. da
(C.F. ), con l'avv. Claudia MOROSIN, Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'avv. Claudia MOROSIN, Parte_2 C.F._2
- ricorrenti -
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
in punto: cessazione effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI:
Per le parti congiuntamente: “•Voglia l'Ill.mo Tribunale dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 26.07.1981; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Mirano al n. 56 Parte II serie A dell'anno 1981 alle seguenti;
CONDIZIONI
1. Mantenimento
a titolo di assegno divorzile il sig. verserà alla sig.ra la somma mensile di euro Parte_2 Parte_1
300,00 (trecentoeuro,00), somma che sarà versata entro il giorno 15 di ogni mese, sin dalla sottoscrizione del presente ricorso e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
2. Casa Coniugale pag. 1 di 3 La casa coniugale resta assegnata alla sig.ra che ne è anche la piena proprietaria. Parte_1
3. Rapporti patrimoniali
Il sig. continuerà a corrispondere le rate mensili del finanziamento contratto in data 25.09.2009 a Parte_2 firma Notaio Rep 14806 Racc 10638 per l'acquisto del terreno adiacente l'immobile già di proprietà della Per_1 sig.ra , sino alla sua estinzione, sollevando la sig.ra da ogni obbligazione nascente dal predetto mutuo. Pt_1 Pt_1
4. Rapporti con i figli
Nulla viene stabilito in ordine ai figli maggiorenni e autosufficienti.
•ordinare al Comune di Mirano di annotare l'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio a margine dell'atto di matrimonio.
•Dichiarare compensate le spese legali.”;
Per il Pubblico Ministero: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno esposto che, dopo aver contratto matrimonio concordatario a Zianigo di Mirano in data 26/7/1981, erano stati autorizzati a vivere separati a far tempo dall'avvenuta comparizione in data 8/5/2018 avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale, poi conclusasi con decreto di omologazione datato 10-11/5/2018.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno proposto congiuntamente domanda diretta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia ed hanno chiesto concordemente l'accoglimento delle suddette conclusioni con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza fissata innanzi al Giudice relatore ex art. 473 bis.51 c.p.c. con termine perentorio per il deposito fissato al 5/11/2025
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
All'esito del deposito di note scritte sostitutive dell'udienza la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione perduri ininterrottamente, fino alla data odierna, a decorrere dall'omologa della separazione consensuale.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti e appare conforme alla legge, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
Le condizioni economiche concordate appaiono altresì congrue rispetto al quadro reddituale del nucleo familiare.
pag. 2 di 3
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da (C.F. Parte_1
) e (C.F. ) in data 26/7/1981, C.F._1 Parte_2 C.F._2 trascritto nel registro atti di matrimonio alla parte II serie A n. 56 anno 1981 del Comune di Mirano;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
RATIFICA le condizioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione scritta e qui di seguito integralmente riprodotte:
“1. Mantenimento
a titolo di assegno divorzile il sig. verserà alla sig.ra la somma mensile di euro Parte_2 Parte_1
300,00 (trecentoeuro,00), somma che sarà versata entro il giorno 15 di ogni mese, sin dalla sottoscrizione del presente ricorso e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
2. Casa Coniugale
La casa coniugale resta assegnata alla sig.ra che ne è anche la piena proprietaria. Parte_1
3. Rapporti patrimoniali
Il sig. continuerà a corrispondere le rate mensili del finanziamento contratto in data 25.09.2009 Parte_2
a firma Notaio Rep 14806 Racc 10638 per l'acquisto del terreno adiacente l'immobile già di proprietà Per_1 della sig.ra , sino alla sua estinzione, sollevando la sig.ra da ogni obbligazione nascente dal predetto Pt_1 Pt_1 mutuo.
4. Rapporti con i figli
Nulla viene stabilito in ordine ai figli maggiorenni e autosufficienti.”.
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Venezia all'esito della camera di consiglio del 1/12/2025.
Il Giudice est. La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Lisa Micochero
pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, promossa con ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c. da
(C.F. ), con l'avv. Claudia MOROSIN, Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'avv. Claudia MOROSIN, Parte_2 C.F._2
- ricorrenti -
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
in punto: cessazione effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI:
Per le parti congiuntamente: “•Voglia l'Ill.mo Tribunale dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 26.07.1981; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Mirano al n. 56 Parte II serie A dell'anno 1981 alle seguenti;
CONDIZIONI
1. Mantenimento
a titolo di assegno divorzile il sig. verserà alla sig.ra la somma mensile di euro Parte_2 Parte_1
300,00 (trecentoeuro,00), somma che sarà versata entro il giorno 15 di ogni mese, sin dalla sottoscrizione del presente ricorso e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
2. Casa Coniugale pag. 1 di 3 La casa coniugale resta assegnata alla sig.ra che ne è anche la piena proprietaria. Parte_1
3. Rapporti patrimoniali
Il sig. continuerà a corrispondere le rate mensili del finanziamento contratto in data 25.09.2009 a Parte_2 firma Notaio Rep 14806 Racc 10638 per l'acquisto del terreno adiacente l'immobile già di proprietà della Per_1 sig.ra , sino alla sua estinzione, sollevando la sig.ra da ogni obbligazione nascente dal predetto mutuo. Pt_1 Pt_1
4. Rapporti con i figli
Nulla viene stabilito in ordine ai figli maggiorenni e autosufficienti.
•ordinare al Comune di Mirano di annotare l'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio a margine dell'atto di matrimonio.
•Dichiarare compensate le spese legali.”;
Per il Pubblico Ministero: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno esposto che, dopo aver contratto matrimonio concordatario a Zianigo di Mirano in data 26/7/1981, erano stati autorizzati a vivere separati a far tempo dall'avvenuta comparizione in data 8/5/2018 avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale, poi conclusasi con decreto di omologazione datato 10-11/5/2018.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno proposto congiuntamente domanda diretta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia ed hanno chiesto concordemente l'accoglimento delle suddette conclusioni con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza fissata innanzi al Giudice relatore ex art. 473 bis.51 c.p.c. con termine perentorio per il deposito fissato al 5/11/2025
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
All'esito del deposito di note scritte sostitutive dell'udienza la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione perduri ininterrottamente, fino alla data odierna, a decorrere dall'omologa della separazione consensuale.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti e appare conforme alla legge, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
Le condizioni economiche concordate appaiono altresì congrue rispetto al quadro reddituale del nucleo familiare.
pag. 2 di 3
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da (C.F. Parte_1
) e (C.F. ) in data 26/7/1981, C.F._1 Parte_2 C.F._2 trascritto nel registro atti di matrimonio alla parte II serie A n. 56 anno 1981 del Comune di Mirano;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
RATIFICA le condizioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione scritta e qui di seguito integralmente riprodotte:
“1. Mantenimento
a titolo di assegno divorzile il sig. verserà alla sig.ra la somma mensile di euro Parte_2 Parte_1
300,00 (trecentoeuro,00), somma che sarà versata entro il giorno 15 di ogni mese, sin dalla sottoscrizione del presente ricorso e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
2. Casa Coniugale
La casa coniugale resta assegnata alla sig.ra che ne è anche la piena proprietaria. Parte_1
3. Rapporti patrimoniali
Il sig. continuerà a corrispondere le rate mensili del finanziamento contratto in data 25.09.2009 Parte_2
a firma Notaio Rep 14806 Racc 10638 per l'acquisto del terreno adiacente l'immobile già di proprietà Per_1 della sig.ra , sino alla sua estinzione, sollevando la sig.ra da ogni obbligazione nascente dal predetto Pt_1 Pt_1 mutuo.
4. Rapporti con i figli
Nulla viene stabilito in ordine ai figli maggiorenni e autosufficienti.”.
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Venezia all'esito della camera di consiglio del 1/12/2025.
Il Giudice est. La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Lisa Micochero
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