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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/12/2025, n. 4109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4109 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2323 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025, rimessa al Collegio per la decisione il
TRA
) rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura a margine del ricorso, dall'avv. DI STASIO DOMENICO C.F._2 presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
) Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI: All'udienza del 19.12.2025 il procuratore di parte ricorrente ha concluso riportandosi all'atto introduttivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 14.04.2025, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in Caserta (CE) in data 16.01.2010, dal quale era nata la figlia Per_
(l'1.05.2010) e di essersi separata con sentenza di separazione giudiziale del 20.10.2022, passata in giudicata, ove era stato previsto l'affido condiviso della NO ad entrambi i genitori con collocazione privilegiata presso la madre, la regolamentazione dei tempi di
1 permanenza con il padre, la previsione a carico dello stesso di un assegno di mantenimento per la figlia di euro 270,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, l'assegno unico percepito interamente dalla madre. Tanto premesso, la ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio l'affido condiviso della figlia NO con collocazione privilegiata presso la madre, la regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre, la previsione a carico dello stesso di un assegno di mantenimento per la figlia di euro 350,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, l'assegno unico interamente a sé.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 12.09.2025, il Presidente delegato ha autorizzato i coniugi a continuare a vivere separati, confermando le condizioni della separazione.
All'esito dell'udienza cartolare del 19.12.2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni prima richiamate.
In via preliminare va dichiarata la contumacia del resistente, regolarmente convenuto in giudizio e non costituitosi.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata con sentenza del 20.10.2022. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 01/12/1970, n.
898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Va confermato l'affido condiviso della figlia NO ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, non essendo emersi nel corso del giudizio elementi contrari.
Quanto alla regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre, ritiene il Tribunale che, fermo restando la possibilità delle parti di adeguare i tempi ed i modi di frequentazione della figlia con il padre alle esigenze di vita e della NO, vada regolamentata la frequentazione padre-figlia al fine di evitare possibilità di disaccordo tra i coniugi. Ciò posto, va confermata la disciplina del diritto di visita del padre, disposta con sentenza di separazione e pertanto il padre potrà tenere con sé la figlia NO per due pomeriggi infrasettimanali ( martedì e giovedì) dalle ore 17:30 alle 20:00 e, a settimane alterne, dall'uscita da scuola ( ovvero dalle ore 09:00) del sabato alle 21:00 della domenica nonché per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al
29 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio e per le festività pasquali, ad anni alterni, o la domenica di pasqua o il lunedì in Albis ed infine, sempre ad anni alterni, per gg 15 consecutivi
2 nei mesi di luglio o agosto da concordarsi con l'altro genitore entro e non oltre il mese di maggio.
Il Tribunale ritiene congruo confermare il contributo di mantenimento a carico del padre in favore della figlia NO atteso il peggioramento delle condizioni economiche del resistente il quale, secondo quanto riferito dalla ricorrente, è stato licenziato (cfr. ricorso introduttivo).
Pertanto, il padre dovrà contribuire al mantenimento della figlia NO, versando alla resistente la somma mensile di € 270,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra assegno.
L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla ricorrente quale genitore collocatario della Per_ NO . Sul punto, infatti, la Suprema Corte, ha stabilito: “va osservato che la norma in questione, nella parte in cui stabilisce che, in mancanza d'accordo tra i genitori del NO, ex coniugi, l'assegno vada attributo al genitore affidatario, è espressione di un principio generale che attiene, anzitutto, al rapporto tra gli stessi genitori e l'ente pagatore;
la norma in esame, dunque, contempla una procedura diretta a consentire, senza lungaggini, l'immediato pagamento dell'assegno universale e a superare gli eventuali contrasti tra i genitori, non affidatari, che emergano nella fase di richiesta all'Inps. Tale norma non pone però una preclusione riguardante il giudice del divorzio che pronunci sulle istanze di affidamento dei figli minori, decidendo, come nella specie, di stabilire un affidamento condiviso. Invero, il giudice del merito ha correttamente ritenuto che l'assegno possa essere attribuito al genitore collocatario del NO, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo” (Cass. Civ. ordinanza n.4672/2025).
Considerata la non opposizione del resistente e la natura di giurisdizione costitutiva necessaria le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CASERTA (CE) il
16.01.2010 da ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(CE) il 29.01.1991 e ( ), nato a Controparte_1 C.F._3
CASERTA (CE) il 21.06.1982;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n.2, Parte
II, Serie A, Anno 2010);
3 Per_
3. dispone l'affido condiviso della NO ad entrambi i genitori con collocazione privilegiata presso la madre e regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre come indicato in parte motiva;
4. conferma l'obbligo a carico del resistente di versare alla ricorrente, quale contributo al mantenimento della figlia NO, la somma mensile di € 270,00, entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico o vaglia postale, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno
5. dispone la percezione integrale dell'assegno unico familiare in favore della madre;
6. dichiara non ripetibili le spese di lite
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 19.12.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2323 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025, rimessa al Collegio per la decisione il
TRA
) rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura a margine del ricorso, dall'avv. DI STASIO DOMENICO C.F._2 presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
) Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI: All'udienza del 19.12.2025 il procuratore di parte ricorrente ha concluso riportandosi all'atto introduttivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 14.04.2025, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in Caserta (CE) in data 16.01.2010, dal quale era nata la figlia Per_
(l'1.05.2010) e di essersi separata con sentenza di separazione giudiziale del 20.10.2022, passata in giudicata, ove era stato previsto l'affido condiviso della NO ad entrambi i genitori con collocazione privilegiata presso la madre, la regolamentazione dei tempi di
1 permanenza con il padre, la previsione a carico dello stesso di un assegno di mantenimento per la figlia di euro 270,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, l'assegno unico percepito interamente dalla madre. Tanto premesso, la ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio l'affido condiviso della figlia NO con collocazione privilegiata presso la madre, la regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre, la previsione a carico dello stesso di un assegno di mantenimento per la figlia di euro 350,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, l'assegno unico interamente a sé.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 12.09.2025, il Presidente delegato ha autorizzato i coniugi a continuare a vivere separati, confermando le condizioni della separazione.
All'esito dell'udienza cartolare del 19.12.2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni prima richiamate.
In via preliminare va dichiarata la contumacia del resistente, regolarmente convenuto in giudizio e non costituitosi.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata con sentenza del 20.10.2022. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 01/12/1970, n.
898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Va confermato l'affido condiviso della figlia NO ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, non essendo emersi nel corso del giudizio elementi contrari.
Quanto alla regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre, ritiene il Tribunale che, fermo restando la possibilità delle parti di adeguare i tempi ed i modi di frequentazione della figlia con il padre alle esigenze di vita e della NO, vada regolamentata la frequentazione padre-figlia al fine di evitare possibilità di disaccordo tra i coniugi. Ciò posto, va confermata la disciplina del diritto di visita del padre, disposta con sentenza di separazione e pertanto il padre potrà tenere con sé la figlia NO per due pomeriggi infrasettimanali ( martedì e giovedì) dalle ore 17:30 alle 20:00 e, a settimane alterne, dall'uscita da scuola ( ovvero dalle ore 09:00) del sabato alle 21:00 della domenica nonché per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al
29 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio e per le festività pasquali, ad anni alterni, o la domenica di pasqua o il lunedì in Albis ed infine, sempre ad anni alterni, per gg 15 consecutivi
2 nei mesi di luglio o agosto da concordarsi con l'altro genitore entro e non oltre il mese di maggio.
Il Tribunale ritiene congruo confermare il contributo di mantenimento a carico del padre in favore della figlia NO atteso il peggioramento delle condizioni economiche del resistente il quale, secondo quanto riferito dalla ricorrente, è stato licenziato (cfr. ricorso introduttivo).
Pertanto, il padre dovrà contribuire al mantenimento della figlia NO, versando alla resistente la somma mensile di € 270,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra assegno.
L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla ricorrente quale genitore collocatario della Per_ NO . Sul punto, infatti, la Suprema Corte, ha stabilito: “va osservato che la norma in questione, nella parte in cui stabilisce che, in mancanza d'accordo tra i genitori del NO, ex coniugi, l'assegno vada attributo al genitore affidatario, è espressione di un principio generale che attiene, anzitutto, al rapporto tra gli stessi genitori e l'ente pagatore;
la norma in esame, dunque, contempla una procedura diretta a consentire, senza lungaggini, l'immediato pagamento dell'assegno universale e a superare gli eventuali contrasti tra i genitori, non affidatari, che emergano nella fase di richiesta all'Inps. Tale norma non pone però una preclusione riguardante il giudice del divorzio che pronunci sulle istanze di affidamento dei figli minori, decidendo, come nella specie, di stabilire un affidamento condiviso. Invero, il giudice del merito ha correttamente ritenuto che l'assegno possa essere attribuito al genitore collocatario del NO, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo” (Cass. Civ. ordinanza n.4672/2025).
Considerata la non opposizione del resistente e la natura di giurisdizione costitutiva necessaria le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CASERTA (CE) il
16.01.2010 da ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(CE) il 29.01.1991 e ( ), nato a Controparte_1 C.F._3
CASERTA (CE) il 21.06.1982;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n.2, Parte
II, Serie A, Anno 2010);
3 Per_
3. dispone l'affido condiviso della NO ad entrambi i genitori con collocazione privilegiata presso la madre e regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre come indicato in parte motiva;
4. conferma l'obbligo a carico del resistente di versare alla ricorrente, quale contributo al mantenimento della figlia NO, la somma mensile di € 270,00, entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico o vaglia postale, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno
5. dispone la percezione integrale dell'assegno unico familiare in favore della madre;
6. dichiara non ripetibili le spese di lite
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 19.12.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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