Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 17/03/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai signori Magistrati:
Dott. Manuela Saracino Presidente
Dott. Pietro Mastrorilli Consigliere relatore
Dott. Luca Ariola Consigliere alla pubblica udienza del 17/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1726/2022 R.G. cui è riunito il giudizio n. 1782/2022 R.G., promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. TERRULI FRANCESCO Parte_1
APPELLANTE
contro
: quale tutrice del figlio , TE _2
rappresentata e difesa dall'Avv. GUARINI CARLO, dall'Avv. ZIZZI VITO e dall'Avv. SBARRA ETTORE
APPELLATA nonché APPELLANTE INCIDENTALE
Nonchè contro rappresentato e difeso dall'Avv. NARDELLI GIOVANNI Controparte_3
e dall'Avv. VULPIS ELIO
APPELLATO nonché APPELLANTE
e
rappresentato e difeso dall'Avv. CONVERTINI ANTONIO
APPELLATI
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10.03.2017, , in qualità di tutrice TE
di , premesso che quest'ultimo aveva prestato attività lavorativa _2
subordinata alle dipendenze di svolgendo la mansione di operaio Parte_1
edile durante la giornata del 29.09.2009, senza essere stato regolarizzato, esponeva che il aveva subito nella predetta data un infortunio sul lavoro, cadendo _2
rovinosamente dall'altezza di circa 3,10 metri mentre stava eseguendo, su una rudimentale impalcatura, lavori di intonacatura, consistenti nel “liscio del balcone”, presso l'immobile (in fase di costruzione) di proprietà di , Controparte_3
committente dei lavori in questione.
1.1. Precisava che il lavoratore, figlio della tutrice, immediatamente dopo l'incidente, in luogo di essere soccorso immediatamente mediante la richiesta di intervento di sanitari ovvero di essere trasportato presso il nosocomio più vicino, veniva condotto privo di sensi dal presso l'abitazione di questi, e poi, solo a fronte di _1
insistenza da parte dei genitori della vittima, veniva accompagnato al presidio ospedaliero di Martina Franca, onde ricevere le doverose cure mediche.
1.2. Affermava che, a causa dell'infortunio patito, il aveva riportato _2
gravissime lesioni personali, tali da avergli cagionato un'invalidità permanente pari al
100% e al punto da versare in stato vegetativo.
1.3. Chiedeva, pertanto, accertata la responsabilità di e Parte_1 CP_3
, rispettivamente nelle vesti di datore di lavoro e di committente dei lavori,
[...]
per la mancata adozione delle misure idonee a prevenire l'integrità del lavoratore, la condanna in solido dei resistenti al risarcimento del danno biologico e morale sofferto da e quantificato in € 1.545.261,00, con vittoria di spese del giudizio. _2
2 2. Si costituivano ritualmente in giudizio e Controparte_3 Parte_1
concludendo per il rigetto del ricorso;
tra le questioni preliminari, entrambi i resistenti eccepivano il difetto di legittimazione attiva e/o carenza di interesse ad agire della tutrice del lavoratore, non essendo stato depositato alcun atto e/o documento attestante i poteri rappresentativi da parte della stessa.
2.1. Sempre in via preliminare, il committente eccepiva l'intervenuta CP_3
prescrizione del diritto al risarcimento del danno vantato da parte ricorrente;
il datore di lavoro, viceversa, chiedeva disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti del direttore dei lavori, Arch. e dell'impresa appaltatrice dei Controparte_5
lavori, Controparte_4
3. Autorizzata la chiamata dei ridetti terzi, anch'essi si costituivano regolarmente in giudizio, instando per l'infondatezza di ogni domanda azionata nei loro riguardi.
4. Istruita la causa mediante l'espletamento delle prove orali, con sentenza definitiva del 20.09.2022, il Tribunale del Lavoro di Bari:
a) accoglieva la domanda di risarcimento dei danni proposta da parte ricorrente nei confronti di (datore di lavoro di fatto) e di Parte_1 Controparte_3
(committente dei lavori), escludendo, viceversa, qualsivoglia responsabilità nella causazione dell'infortunio in esame del direttore dei lavori (Arch. ) e della CP_5
(società appaltatrice dei lavori); Controparte_4
b) condannava, quindi, i resistenti al pagamento, per le causali di cui al libello introduttivo, della complessiva somma di € 1.236.208,80 “detratto quanto spettante al a titolo di rendita Inail, oltre accessori come per legge…”; _2
c) condannava alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente il e il , compensandole viceversa per intero tra le altre parti _1 CP_3
resistenti.
4.1. Il Giudice di prime cure, a fondamento della propria decisione, per quanto qui maggiormente rileva, affermava:
- in via preliminare, l'insussistenza dell'eccezione del difetto di legittimazione attiva in capo a , atteso che la stessa aveva versato in atti il TE
3 provvedimento del Giudice Tutelare emesso in data 09.10.2015 attraverso il quale la tutrice veniva autorizzata ad agire in giudizio nei riguardi dei responsabili per l'infortunio occorso;
- nel merito, ricostruito il quadro normativo di riferimento, con richiamo al disposto di cui all'art. 2087 c.c. e alla relativa interpretazione giurisprudenziale, anche sotto il profilo della ripartizione degli oneri probatori, evidenziava che, in sede penale, era stata emessa dal medesimo Tribunale la sentenza n. 2246/2015 che, pur dichiarando non doversi procedere nei confronti di per prescrizione del reato Parte_1
ascritto, aveva ravvisato comunque la responsabilità dell'imputato in base agli elementi probatori raccolti, utilizzabili ai fini della decisione in sede civile;
- in particolare, dalle dichiarazioni rese nel corso del dibattimento, Parte_1
stesso aveva affermato: “…di essersi accordato con il il venerdì (28.9.2007) _2
per recarsi sul cantiere il sabato (giorno dell'infortunio) e di aver effettuato con lo stesso il rifacimento del parapetto sullo stesso cantiere circa sei mesi prima”; _2
“…si sarebbe dovuto eseguire il liscio sotto al balcone (posto al primo piano dell'abitazione del ) e che non c'era impalcatura per eseguire il liscio sotto i CP_3
balconi - l'altezza era circa 2,80”; “…il lavorava con lui in qualche _2
occasione, circa due o tre volte all'anno e che al avrebbe pagato “la _2
giornata…””;
- il aveva riferito di “…aver accertato l'altezza dell'immobile Tes_1 Tes_2
previa acquisizione della planimetrie dei luoghi, nella misura di m 3,10”, mentre la infine, aveva dichiarato che “…quella mattina il proprio figlio era stato CP_1
chiamato dal con cui peraltro di solito lavorava. E che altresì lo stesso _1
era presente al momento dell'infortunio ed era stato lui a riferirle della _1
caduta del figlio dal balcone”;
- il predetto compendio probatorio non risultava scalfito dalla prova orale raccolta in giudizio, così come risultava inverosimile la tesi difensiva del volta ad _1
appurare la sua assenza al momento dell'infortunio occorso a;
_2
4 - infatti, aveva asserito “…di aver chiesto “…a mio cognato [il Controparte_3
di effettuare un sopralluogo per eseguire e completare alcuni piccoli _1
lavori”, come già accaduto in altre occasioni presso lo stesso cantiere;
e che i lavori riguardavano “i balconi dell'immobile che necessitavano…di completamento ed esattamente la mano di liscio””;
- analogamente, il medesimo aveva confermato di conoscere il _1 _2
poiché in diverse occasioni lo aveva aiutato ad eseguire dei lavori di intonaco;
in tal senso, il padre del lavoratore, , aveva confermato che il di lui figlio Persona_1
era solito effettuare lavori edili unitamente al il quale lo aveva _1
appositamente contattato per telefono la sera prima dell'infortunio proprio eseguire i lavori in questione;
- appurata la qualità di datore di lavoro del risultava pure provata la _1
circostanza che lo stesso non disponeva di particolari attrezzature per la realizzazione dei lavori (v. dichiarazioni dei testi e ) Testimone_3 Persona_1
nonché che “…aveva omesso l'adozione delle misure di sicurezza, ivi compreso al momento dell'accesso in cantiere, il doveroso passaggio con il direttore dei lavori
(arch. ) il quale avrebbe dovuto verificare il piano operativo della sicurezza”; CP_5
- nello specifico, il aveva dichiarato: “le imprese entranti in un cantiere CP_5
devono predisporre piano operativo della sicurezza che viene verificato dal Direttore dei Lavori, previamente avvisato dell'ingresso di nuova impresa. Nel caso di specie,
non mi ha mai informato dell'ingresso di nuova ditta che avrebbe dovuto CP_3
predisporre il piano operativo”;
- pacifica, dunque, la responsabilità del per l'infortunio occorso al _1
lavoratore, in ordine alla posizione dell'altro resistente , andava respinta, CP_3
innanzitutto, l'eccezione di prescrizione quinquennale da quest'ultimo sollevata, essendo riscontrabile in atti “…la lettera di messa in mora del 18.5.2012, con la successiva nota di riscontro dell'avv. per conto del , del 12.6.2012” CP_1 CP_3
ed essendo applicabile alla fattispecie il regime di cui all'art. 1218 c.c., a nulla
5 rilevando l'estraneità dello stesso al procedimento penale incardinato contro il in ogni caso autonomo e distinto dal giudizio civile;
_1
- nel merito, “dall'istruttoria svolta e dai documenti acquisiti, emerge[va] chiaramente il ruolo di committente del , che aveva commissionato al CP_3
il completamento dei balconi della propria abitazione”, così come era _1
“…altrettanto indubbio che egli abbia affidato l'appalto dei lavori ad un soggetto non dotato dei necessari requisiti tecnici ed organizzativi, e che, in qualità di committente, non gli abbia mai richiesto (nessuna prova è stata offerta al riguardo) il possesso della necessaria documentazione (es. visura camerale, autocertificazione requisiti tecnici, posizione Inps e Inail, piano operativo della sicurezza, redazione contratto di appalto) da trasmettere al responsabile dei lavori”
- tali conclusioni, venivano corroborate dalle stesse dichiarazioni rese dal CP_3
(“nulla so circa le impalcature allestite per i lavori”), il quale ignorava lo stato del cantiere al momento dell'incarico dei lavori alla ditta e dalle affermazioni _1
del direttore dei lavori, Arch. ; CP_5
- per cui, integrata la violazione degli obblighi di protezione – “verifica delle capacità tecnico-professionali delle imprese appaltatrici (art.26 comma 1 lett. a, d.lgs
81/2008), violazione dell'obbligo di informazione degli appaltatori e lavoratori sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare (art.26 comma
1 lett. b, d.lgs 81/2008), violazione dell'obbligo di cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto (art. 26 comma 2, d.lgs 81/2008), violazione dell'obbligo di cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, tramite l'elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (art. 26 comma 3, d.lgs 81/2008)” - facenti capo al committente, il non aveva posto in essere “…nessuno degli adempimenti prescritti dalla CP_3
citata normativa in relazione all'opera commissionata (come confermato anche dal
6 Responsabile dei lavori), sicché appare chiara la responsabilità del in qualità CP_3
di committente dei lavori”;
- andava esclusa, da ultimo, qualsivoglia responsabilità in capo ai terzi chiamati in causa, ed Arch. ; Controparte_4 Controparte_5
- sulla scorta dell'insegnamento della sentenza n. 26972 del 2008 emessa dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte, al lavoratore, cui l'ASL BR aveva riconosciuto una percentuale invalidante pari al 100% ai fini della domanda per l'accertamento dell'invalidità civile, andava liquidata, in assenza di specifiche contestazioni da parte dei resistenti, a titolo di risarcimento del danno biologico, “la somma pari a euro
1.030.174,00, tanto in ragione della necessaria personalizzazione del danno per il pregiudizio specialmente connesso alla peculiarità della menomazione ed agli effetti di quest'ultima, nonché all'ampiezza delle attività impedite dalla stessa, il tutto rapportato alla giovane età del ricorrente”;
- alla predetta somma andava aggiunta l'importo di € 206.034,80, a titolo di danno morale, calcolato in via equitativa nella misura di un quinto del danno biologico;
- dalla complessiva somma erogata, andava infine detratta la somma spettante al lavoratore infortunato a titolo di rendita INAIL, essendo compito del giudice procedere allo scomputo in questione anche d'ufficio, e pur nell'ipotesi di mancata liquidazione di alcuna somma da parte dell' . CP_6
5. Con ricorso del 20.12.2022 (R.G. n. 1726/2022), notificato il 18.01.2023, impugnava la suddetta sentenza, chiedendone l'integrale riforma e, Parte_1
per l'effetto, il rigetto della domanda proposta in prime cure.
5.1. In questo giudizio si costituivano, mediante memorie difensive, CP_3
, l'Arch. e , in qualità di tutrice di
[...] Controparte_5 TE
, la quale proponeva appello incidentale limitatamente al capo della _2
sentenza che aveva ritenuto operante la detrazione - dalla somma risarcitoria complessivamente riconosciuta – dell'importo dovuto a titolo di rendita INAIL, stante la cennata irregolarità del rapporto di lavoro per cui è causa.
7 6. Con separato ricorso del 30.12.2022, proponeva autonomo Controparte_3
appello avverso la medesima sentenza (R.G. n. 1782/2022).
6.1. In tale procedimento, con memoria del 23.11.2023, si costituiva unicamente nella già dedotta qualità, instando per il rigetto TE
dell'impugnazione.
7. Seppur attinta da regolare notifica in entrambi i procedimenti sopra menzionati, nessuno si costituiva in favore della la quale restava Controparte_4
contumace.
8. All'udienza del 04.11.2024 venivano riuniti i due appelli, ai sensi dell'art. 335
c.p.c., siccome proposti avverso la medesima sentenza.
8.1. Con ordinanza del 28.10.2024, la Corte disponeva l'acquisizione presso l'INAIL, in forza dell'art. 213 c.p.c., di “informazioni scritte circa il valore capitale teorico della quota di rendita destinata al ristoro del danno biologico e permanente (invalidità del 100%) in forza dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 - con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato - sofferto da nato a Locorotondo (BA) il [...] in [...] _2
dell'infortunio sul lavoro (non denunciato all'INAIL) subito il 29.9.2007, tenendo conto - ove necessario - dei dati reddituali dell'epoca risultanti dall'archivio contributivo INPS (prodotto dal in primo grado) dai quali emerge al _1
31.12.2006 una retribuzione annua di € 15.806,00”; informazioni che pervenivano in data 04.11.2024 da parte della Direzione Generale Consulenza Statistico Attuariale dell'Istituto Assicuratore
8.2. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo del giudizio di primo grado nonché ricevute le informazioni di cui sopra, all'udienza odierna, previa discussione orale della causa, si svolgeva la camera di consiglio fra i Magistrati del
Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si procedeva alla pubblicazione del dispositivo in forma cartacea mediante deposito in Cancelleria.
9. Con il primo motivo di appello (R.G. n. 1726/2022), il lamentava la _1
violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 2087 e 2697 c.c.
8 9.1. Denunciava, in particolare, l'erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto integrata la prova della nocività dell'ambiente di lavoro, sebbene, dall'istruttoria espletata, fosse risultato che i lavori “di mano di liscio” ai balconi non erano ancora iniziati proprio per il mancato allestimento degli appositi ponteggi.
9.2. Da tanto esponeva che l'infortunio di causa si era verificato per un comportamento abnorme del lavoratore, ovvero a cagione di un comportamento assolutamente imprudente (anche valutabile ai sensi dell'art. 1227 c.c.), in quanto, a suo dire, non era emersa la prova che il avesse ricevuto ordini specifici o che _2
lavorasse alle dipendenze di esso appellante.
9.3. Rilevava, sul punto, che “d'altronde dall'istruttoria è emerso come non vi fosse alcun rapporto di lavoro subordinato fra e (dipendente di una ditta _1 _2
di legnami) il quale collaborava con il primo solamente per – usiamo un'espressione gergale ma significativa – “guadagnarsi la giornata””.
9.4. A suo dire, inoltre, appariva poco probabile, sulla scorta della documentazione prodotta dalla stessa parte ricorrente (denuncia-querela, missiva del 23.03.2012 e sentenza penale) ed in assenza di effettivi riscontri istruttori, che il lavoratore, dopo essere uscito di casa alle ore 07:00, avesse avuto il tempo di incontrarsi con il per poi raggiungere il cantiere sito in Locorotondo e ritornare presso la _1
propria abitazione in un'ora di tempo.
10. Con l'ultimo motivo, il censurava la sentenza impugnata nella parte in _1
cui, ancorché il Tribunale avesse detratto l'importo dovuto al a titolo di _2
rendita INAIL, non aveva proceduto ad indicare il preciso ammontare della somma da portare in deduzione, per cui la sentenza impugnata si presentava “obiettivamente perplessa….non potendosi lasciare alla ricorrente il compito di specificare le somme da scomputare”.
11. Passando alla disamina dell'appello incidentale, la con unico ed CP_1
articolato motivo, denunciava la “erronea applicazione delle norme di diritto e dei principi giurisprudenziali in materia di danno c.d. differenziale”.
9 11.1. Argomentava che, nel caso di specie, trattandosi di lavoro irregolare e mai denunciato presso i competenti istituti assicurativi e previdenziali, non doveva essere operata alcuna detrazione dalla somma risarcitoria riconosciuta in giudizio;
ciò infatti era contrario al principio per il quale l'assicurazione obbligatoria in materia di infortuni può operare, quale forma di deterrenza, solo ove vi sia il rispetto da parte del datore di lavoro di tutte le norme in ambito di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori dipendenti.
12. In merito all'appello proposto in via principale da (R.G. n. Parte_2
1782/2022), quest'ultimo muoveva censure alla sentenza gravata affidandosi a cinque motivi.
13. Mediante la prima censura, affermava che alcuna responsabilità poteva essere allo stesso imputata, ai sensi dell'art. 6, D. Lgs. n. 494 del 1996 (rubricato
“Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori”), in quanto era risultato ex actis che egli aveva provveduto alla nomina di un responsabile dei lavori, sig.
e del direttore dei lavori - Arch. - soggetti sui quali Controparte_7 CP_5
incombeva esclusivamente la verifica e vigilanza del cantiere.
14. Con il secondo motivo, lamentava l'erronea pronuncia del Tribunale circa la mancata declaratoria di intervenuta prescrizione del credito, sotto due profili.
14.1. Evidenziava, da un lato, l'inefficacia della lettera di messa in mora del
18.05.2012, poiché priva sia della sottoscrizione della nonché sfornita di CP_1
idonea procura in favore dell'Avv. Devito;
dall'altro lato, si doleva dell'omessa applicazione del termine di prescrizione quinquennale, avendo erroneamente qualificato il Giudice di prime cure la responsabilità del committente come di tipo contrattuale.
15. Con il terzo motivo, si doleva della violazione dell'art. 414 c.p.c., in quanto parte ricorrente, in primo grado, non aveva posto a fondamento della propria domanda la presunta responsabilità del committente per culpa in eligendo, ma solamente per
“…la pretesa violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 D.lgs 626/1994”.
10 15.1. In subordine, allegava l'erroneità della sentenza nella parte in cui non aveva considerato che l'unica verifica esigibile in capo al committente avrebbe dovuto essere limitata “…all'esame dell'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato”, la cui visura era stata debitamente allegata.
15.2. Inoltre, ribadiva che i lavori domandati al “come indicato dal direttore _1
dei lavori (arch. ) e come non contestato da alcuna parte processuale erano CP_5
pacificamente “semplici rifiniture” e, non di certo, lavori pericolosi”.
15.3. Aggiungeva che il Tribunale aveva erroneamente conferito valore probatorio alle dichiarazioni dell'Arch. (“Nel caso di specie non mi ha mai CP_5 CP_3
informato dell'ingresso di nuova ditta che avrebbe dovuto predisporre il piano operativo”), qualificato come teste, ma in realtà parte del giudizio, dichiarazioni che peraltro divergevano rispetto a quanto dedotto nella rispettiva memoria difensiva, ove aveva affermato che “per le modeste rifiniture che la committenza intendeva eseguire nel tempo (anche per ragioni economiche) il aveva infatti CP_3
individuato nella ditta l'impresa designata, la quale aveva Parte_1
preannunciato l'utilizzo di “cestelli” (id est: attrezzature meccaniche a norma di legge che consentono agli operai di eseguire in assoluta sicurezza piccoli interventi di rifinitura) o la messa in opera di una nuova impalcatura “ad hoc”.
Concludeva, dunque, affermando che non poteva operare alcuna responsabilità in re ipsa, non potendo pretendersi, in capo al committente, un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori, di cui era stato informato lo stesso direttore dei lavori.
15.4. Infine, ribadiva che “come è emerso dall'istruttoria, nella fattispecie il è _2
stato contattato dal all'insaputa dell'appellante che non sapeva di certo che _1
quest'ultimo si sarebbe avvalso di soggetti a nero, anche in considerazione delle semplici rifiniture commissionate”.
16. Con il quarto motivo, criticava i capi della sentenza che avevano ascritto all'omissione di adeguate misure di sicurezza la causa dell'infortunio del . _2
11 16.1. Evidenziava che il Giudice di prime cure, fondando la propria decisione sulle prove raccolte in sede penale, non aveva considerato che in alcun passo delle stesse era possibile evincere che il era caduto nell'immobile di proprietà di esso _2
committente, in quanto non erano stati eseguiti accertamenti nella immediatezza dei fatti sia sulla persona offesa che sullo stato dei luoghi.
Allo stesso modo, non era stata fornita nessuna prova “in merito alla circostanza che il fosse a conoscenza che il avesse chiesto al Palazzo di aiutarlo CP_3 _1
né che si sarebbe recato in cantiere il giorno sabato 29.9.2007, nè il ricorrente ha mai affermato il contrario”.
Da ciò discendeva che il primo Giudice aveva confuso la nozione di committente- datore di lavoro (riconducibile al con la figura di committente di opere _1
edili (allo stesso imputabile).
17. Con l'ultimo motivo, sosteneva l'ingiustizia della decisione nella parte in cui era stato riconosciuto il danno morale (€ 206.034,80) in favore del lavoratore, poiché nelle tabelle utilizzate dal Tribunale (quelle di Milano), era già presente il ristoro degli aspetti relazionali e di sofferenza soggettiva.
17.1. Sosteneva, in ogni caso, che, il danno biologico, omnicomprensivo di qualsiasi sfera risarcitoria, ammontasse, secondo le prefate tabelle, ad € 686.783,00 ed in ogni caso era questo il parametro che il Tribunale avrebbe dovuto utilizzare (per la liquidazione del danno morale).
18. Così riassunti i motivi di appello complessivamente proposti dalle parti, sia in via principale che in via incidentale, la Corte deve dare atto, in via preliminare, che i capi della sentenza definitiva che hanno escluso qualsiasi responsabilità dei terzi chiamati,
Arch. e non sono stati specificamente Controparte_5 Controparte_4
impugnati da nessuna delle parti, per cui gli stessi sono ormai definitivi e passati in giudicato.
18.1 Ed invero, benché il (v. sopra) abbia lamentato tra le altre cose, l'errata CP_3
configurazione di una propria responsabilità per avere provveduto alla nomina di un responsabile dei lavori, sig. (tra l'altro non convenuto in Controparte_7
12 giudizio) e del direttore dei lavori - Arch. – “soggetti sui quali incombeva CP_5
esclusivamente la verifica e vigilanza del cantiere”, egli, a ben vedere, non ha mosso alcuna specifica censura in relazione alla argomentata statuizione con la quale il primo Giudice ha motivatamente disatteso qualsivoglia responsabilità in capo ai terzi chiamati in causa (dal , ed Arch. _1 Controparte_4 [...]
(v. pagg. 22/23 della sentenza: “È solo il caso di aggiungere che la CP_5
domanda va rigettata nei confronti della Invero, la stessa, Controparte_4
solo con variante in corso d'opera, Prot. n. 9902\8 (Pratica Edile 386\2008), rilasciata il 09 settembre 2009 dal Comune di Locorotondo a firma dell'arch. Per_2
, è subentrata “…per eseguire i lavori di che trattasi;
” (cfr. all. 1 fascicolo
[...]
di parte). Ebbene, in relazione ai fatti in contestazione che risalgono al 29 settembre
2007, il nulla ha provato (o ha chiesto di provare) rispetto alle _1
genericissime enunciazioni poste alla base della chiamata di terzo. Analogamente, va esclusa la responsabilità dell'architetto . Invero, questi risulta essere stato CP_5
Direttore dei Lavori incaricato dalla committenza, non anche Direttore dei Lavori incaricato dall'Impresa (su cui incombono altre responsabilità) ovvero Direttore
Tecnico. Ebbene come ribadito dalla Suprema Corte il ruolo di Direttore dei Lavori si esplica per lo più nella mera sorveglianza tecnica dell'esecuzione del progetto (cfr.
Cass. n.1471 del 2014). Come noto, infatti, con riferimento agli artt. 4 e 5 del d.P.R.
n. 547 del 1955 (essendo sotto tale profilo analogo il disposto degli attuali art. 17, 18
e 19 del d. lgs. n. 81 del 2008), i destinatari delle norme antinfortunistiche sono i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, mentre il direttore dei lavori per conto del committente è tenuto alla vigilanza dell'esecuzione fedele del capitolato di appalto nell'interesse di quello e non può essere chiamato a rispondere dell'osservanza di norme antinfortunistiche ove non sia accertata una sua ingerenza nell'organizzazione del cantiere. Ne consegue che una diversa e più ampia estensione dei compiti del direttore dei lavori, comprensiva anche degli obblighi di prevenzione degli infortuni, deve essere rigorosamente provata. Nella specie nessuna prova è stata fornita con riferimento alla posizione del . Del resto, questi non è stato attinto da atti di CP_5
13 indagine da parte della Procura, la quale, all'esito delle risultanze investigative, ne aveva accertato la totale estraneità all'infortunio per cui è causa”).
19. Tanto premesso, per ragioni di priorità logico-giuridica, il Collegio ritiene di dover analizzare preventivamente il motivo di appello principale formulato dal e concernente l'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado. CP_3
19.1. Essa è infondata.
19.2. La lettera di messa in mora prodotta in prime cure è da ritenersi perfettamente idonea ad aver interrotto il decorso della prescrizione.
Ebbene, l'omessa sottoscrizione da parte dei tutori del ovvero il mancato _2
richiamo ad idonea procura alle liti conferita all'Avv. Devito da parte degli stessi non hanno alcuna rilevanza ai fini della validità di quest'ultima, ben potendo essere conferito il relativo incarico anche solo verbalmente ovvero per facta concludentia.
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, “la forma scritta prevista per la costituzione in mora, che ha natura di atto giuridico in senso stretto, non può ritenersi prescritta anche per il conferimento della relativa procura, non operando in tale ipotesi il richiamo fatto, in tema di atti unilaterali aventi contenuto patrimoniale, dall'art. 1324 c.c., alla disciplina propria dei contratti;
ne consegue che la procura per la costituzione in mora ben può risultare da un comportamento univoco e concludente posto in essere anche da un mandatario, idoneo - secondo apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito - a rappresentare al terzo che l'atto è compiuto per un altro soggetto, nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti” (Cass. n. 17157 del 2002).
Inoltre, “ai fini della costituzione in mora del debitore e della interruzione del termine di prescrizione, è sufficiente che il mandatario sia investito, anche senza formalità, di un generico potere di rappresentanza, dimostrabile con ogni mezzo di prova, comprese le presunzioni” (Cass. n. 3873 del 2006; v. anche Cass. n. 2965 del 2017).
In merito, poi, alla necessità dell'autorizzazione da parte del Giudice Tutelare, la
Corte osserva come tale eccezione sia sta stata sollevata inammissibilmente per la prima volta solo nel presente di giudizio, non avendo il mai introdotto tale CP_3
14 tema di indagine in alcun atto difensivo innanzi al Tribunale;
ad ogni buon conto, vi
è che il conferimento di incarico all'Avv. Devito non implicava l'avvio di una vera e propria azione giudiziaria (come, viceversa, avvenuto in primo grado per cui vi era stato il nulla osta del G.T.), bensì un atto dovuto di ordinaria amministrazione proprio per tutelare i diritti dell'infermo, dichiarato interdetto con sentenza del Tribunale di
Brindisi del 09.06.2010.
19.3. Tra l'altro, proprio in virtù della carica rivestita, i genitori del circa un _2
mese prima dell'invio della lettera di messa in mora in questione, avevano provveduto a presentare in data 21.04.2012 presso la caserma dei Carabinieri di
Locorotondo denuncia-querela per i fatti oggetto di causa (cfr. All.1 del fascicolo di parte ricorrente di primo grado) dando atto di aver rappresentato i fatti di causa anche al Giudice Tutelare.
19.4. In ordine alla durata della prescrizionale, il Tribunale ha correttamente applicato il termine decennale.
Poiché, infatti, la responsabilità del deve essere ricondotta all'art. 2087 c.c., CP_3
detta responsabilità ha natura contrattuale.
Tale conclusione trova conferma nei più recenti approdi di dottrina e giurisprudenza, secondo cui la responsabilità deve essere qualificata come contrattuale (cioè come la responsabilità in cui incorre, ai sensi dell'art. 1218 c.c., “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta”), non soltanto quando l'obbligo di prestazione violato derivi da un contratto, nell'accezione di cui all'art. 1321 c.c., ma anche in ogni caso di inesatto adempimento di obblighi di comportamento, preesistenti alla condotta lesiva, quale che ne sia la fonte.
Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, “la responsabilità nella quale incorre il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta” (art. 1218
c.c.) può dirsi contrattuale non soltanto nel caso in cui l'obbligo di prestazione derivi propriamente da un contratto, nell'accezione che ne dà il successivo art. 1321 c.c., ma anche in ogni altra ipotesi in cui essa dipenda dall'inesatto adempimento di un'obbligazione preesistente, quale che ne sia la fonte. In tale contesto la
15 qualificazione “contrattuale” è stata definita da autorevole dottrina come una sineddoche (quella figura retorica che consiste nell'indicare una parte per il tutto), giustificata dal fatto che questo tipo di responsabilità più frequentemente ricorre in presenza di vincoli contrattuali inadempiuti, ma senza che ciò valga a circoscriverne la portata entro i limiti che il significato letterale di detta espressione potrebbe altrimenti suggerire. Pur non senza qualche incertezza, in un quadro sistematico peraltro connotato da un graduale avvicinamento dei due tradizionali tipi di responsabilità, anche la giurisprudenza ha in più occasioni mostrato di aderire a siffatta concezione della responsabilità contrattuale, ritenendo che essa possa discendere anche dalla violazione di obblighi nascenti da situazioni (non già di contratto, bensì) di semplice contatto sociale, ogni qual volta l'ordinamento imponga ad un soggetto di tenere, in tali situazioni, un determinato comportamento. Così, ad esempio, è stato attribuito carattere contrattuale non soltanto all'obbligazione di risarcimento gravante sull'ente ospedaliero per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica da parte di un medico operante nell'ospedale, ma anche all'obbligazione del medico stesso nei confronti del paziente, quantunque non fondata sul contratto ma sul solo contatto sociale, poiché a questo si ricollegano obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire la tutela degli interessi che si manifestano e sono esposti a pericolo in occasione del contatto stesso (cfr. Cass. n. 9085 del 2006, Cass. n. 12362 del 2006, Cass. n. 10297 del 2004, Cass. n. 589 del 1999 ed altre conformi).
Ne deriva che la distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale risiede essenzialmente nel fatto che quest'ultima consegue dalla violazione di un dovere primario di non ledere ingiustamente la sfera di interessi altrui, onde essa nasce con la stessa obbligazione risarcitoria, laddove quella contrattuale presuppone l'inadempimento di uno specifico obbligo giuridico già preesistente e volontariamente assunto nei confronti di un determinato soggetto (o di una determinata cerchia di soggetti). In quest'ottica deve esser letta anche la disposizione dell'art. 1173 c.c. che classifica le obbligazioni in base alla loro fonte ed
16 espressamente distingue le obbligazioni da contratto (da intendersi nella più ampia accezione sopra indicata) da quelle da fatto illecito...” (Cass. n. 14712 del 2007).
Tali principi possono trovare applicazione anche alla specifica materia lavoristica, nella quale è già stata ricondotta all'ambito della responsabilità ex art. 1218 e ss. c.c. la responsabilità dell'ex datore di lavoro che, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, fornisca informazioni inesatte all'ex dipendente, così causandogli un pregiudizio alla posizione previdenziale (cfr. Cass. n. 15992 del 2011).
Anche la responsabilità facente capo a soggetti che, se pur diversi dal datore di lavoro, siano titolari per legge di posizioni di garanzia nei confronti del lavoratore deve dunque ascriversi alla responsabilità ex art. 1218 e ss. c.c., traendo essa origine da inesatto adempimento di obblighi di comportamento preesistenti alla condotta lesiva.
19.5. Dovendo considerarsi, pertanto, valido il predetto atto interruttivo (18.05.2012), ne consegue che al momento della notifica del ricorso introduttivo nei confronti del
(27.03.2017) non era decorso ancora il termine prescrizionale decennale CP_3
(17.05.2022) ovvero ancora, pur volendo aderire alla tesi di parte appellante, quello quinquennale (17.05.2017), rispetto alla verificazione dell'evento (29.09.2007).
20. Possono essere a questo punto esaminati congiuntamente, per ragioni di evidente connessione, i motivi per mezzo dei quali gli appellanti principali hanno contestato la ricostruzione operata dal Tribunale in merito alla “dinamica dell'infortunio”, unitamente alla violazione delle norme in subiecta materia (v. sopra).
20.1. Tali censure non sono condivisibili.
21. A tale riguardo occorre prendere le mosse dalla doglianza relativa alla lamentata insussistenza della natura subordinata del rapporto intercorso tra il e _1
. _2
21.1. Orbene, la Corte reputa che tra le due menzionate parti intercorreva pacificamente un rapporto di lavoro di tipo subordinato.
17 Come correttamente evidenziato dal Tribunale, in conformità a quanto già ritenuto dal giudice penale, emerge dal compendio in atti, incluse le dichiarazioni rese dal in sede dibattimentale: _1
-che quest'ultimo la sera prima dell'infortunio, aveva preso contatti con _2
, per recarsi presso l'immobile (ancora in fase di costruzione e non del tutto
[...]
ultimato) di , al fine di eseguire i lavori di “liscio al balcone”; Parte_2
-che, parimenti, il avrebbe dovuto aiutare il ad eseguire tali lavori, _2 _1
ricevendo quale corrispettivo “la giornata”, onde “arrotondare” le proprie entrate economiche, poiché già regolarmente assunto presso altra azienda in favore della quale non prestava attività lavorativa nella giornata di sabato;
-che il lavoratore infortunato si era già recato altre volte presso il medesimo cantiere
(6/7 mesi prima dall'evento infortunistico) al fine di effettuare altri lavori, concernenti il rifacimento del parapetto;
-che la mattina del sinistro, i due si erano incontrati in un bar di via Fasano sulla strada per Locorotondo.
Tali affermazioni sono state confermate dallo stesso appellante in sede di interpello, tramite dichiarazione di valenza dunque confessoria, all'udienza del 04.06.2018, laddove ha affermato: “Conosco in quanto lo stesso in diverse _2
occasioni mi aiutava nell'esecuzione dei lavori di intonaco…In alcune occasioni era lo stesso che mi contattava per chiedere se poteva venire a lavorare con me _2
per “arrotondare”…conoscevo il cantiere in quanto in precedenza avevo esperito i lavori di rifacimento del prospetto della terrazza”.
Nello stesso senso, depongono anche le dichiarazioni rilasciate da Persona_1
e , genitori del lavoratore, nel corso del primo grado. TE
La prima, all'udienza del 04.06.2018, ha riferito:
“Mio figlio mi aveva riferito di essere stato chiamato da per Parte_1
eseguire lavori di intonaco presso l'abitazione del che quella mattina Persona_3
mio figlio aveva preparato gli attrezzi necessari per lavorare;
so che si è recato unitamente al alle 6,30 circa al mattina presso il cantiere e che alle 7,30 _1
18 circa sono ritornati con mio figlio in macchina che era caduto ed era privo di conoscenza”, mentre il padre del lavoratore, all'udienza del 07.10.2019, ha dichiarato: “…confermo che il sabato svolgeva lavori extra;
preciso _2
che ciò comunque non accadeva tutti i sabati…[in merito all'espletamento di mansioni con il – circostanza sub. 11] avveniva più volte durante il mese in _1
quanto dipendeva dal lavoro del e dalla disponibilità di mio figlio;
preciso _1
che gli stessi erano amici…Mi risulta che la sera precedente all'infortunio mio figlio veniva contattato dal che gli chiedeva un aiuto per un lavoro di intonaco _1
che avrebbe dovuto eseguire presso un cantiere in Locorotondo di proprietà di che mio figlio fu contattato telefonicamente Parte_3 _1
poiché ero presente durante la telefonata…LA non l'ha mai chiamato, perché i lavori li ha svolti su richiesta di e non del . Difatti, in precedenza, _1 CP_3
mio figlio ha eseguito presso il suddetto cantiere, lavori di rifacimento di un parapetto……”.
Risulta pertanto provato il perfezionamento dell'accordo con il quale il _1
aveva richiesto al di prestare la propria opera per i lavori di “liscio al _2
balcone”, come avvenuto in altre precedenti circostanze, con la conseguente assunzione della posizione di garanzia, quale datore di lavoro di fatto, in relazione alle condizioni di sicurezza del cantiere ove il lavoratore si era recato su sua specifica indicazione, a nulla rilevando che al momento dell'infortunio, secondo la versione dell'appellante (in realtà, poco verosimile, per quanto si dirà in seguito), avrebbero dovuto compiere un semplice sopralluogo in ordine ai lavori da eseguirsi.
Infatti, la sera prima dell'infortunio le parti avevano avuto un “colloquio di lavoro” all'esito del quale il si era impegnato ad avvalersi (nuovamente) del _1
per l'effettuazione dei lavori edili in questione concordati con il committente _2
; che si trattasse di assunzione come lavoratore dipendente non è seriamente CP_3
revocabile in dubbio, avuto riguardo alla natura elementare e meramente esecutiva della prestazione e dei compiti da svolgere (attività edile non particolarmente complessa per ammissione delle stesse parti resistenti), alla circostanza che il
19 stesso si era impegnato a fornire materiale ed attrezzi da lavoro (nel _1
giudizio penale si è così espresso: “Dovevo vedere che cosa stava da fare e preparare il materiale per poi vedere, diciamo, all'altro sabato di andare di nuovo a fare i lavori…..”) e, conseguentemente, all'assenza di qualsivoglia rischio d'impresa e/o forma di organizzazione autonoma in capo al lavoratore, tenuto solo a mettere a disposizione le proprie energie lavorative e qualche piccolo attrezzo.
Ne discende la piena conferma della responsabilità del per la violazione _1
degli obblighi prevenzionali connessi alla sicurezza del luogo di lavoro, previsti dall'art. 7 D.Lgs. n. 626 del 1994 (ora art. 26 D.Lgs. n. 81 del 2008) e dall'art. 2087
c.c., in qualità di datore di lavoro di fatto.
22. Ciò doverosamente detto, il datore, per sottrarsi a responsabilità in caso di infortunio del lavoratore, deve provare di avere adottato tutte le misure prescritte, allegando e dimostrando di aver rispettato le cautele imposte dalla legge (valutazione dei rischi, apprestamento dei mezzi, informazione, vigilanza, ecc.) ovvero quelle suggerite dalla tecnica o dall'esperienza alla luce della concreta situazione di fatto (ex art. 2087 c.c.); ed a maggiore ragione quando l'esecuzione del contratto di lavoro sottopone il lavoratore ad un particolare pericolo insito nella specifica mansione, come nel caso di specie, i cui lavori avrebbero dovuto eseguirsi ad un'altezza di circa tre metri da terra (v. Cass. n. 10529 del 2008, Cass. n. 22827 del 2014, Cass. n. 12561 del 2017, Cass. n. 1045 del 2018).
22.1. Ebbene, la ricostruzione dei fatti, circa la dinamica dell'infortunio, offerta sul punto dal e dal per la loro intrinseca inverosimiglianza non appare _1 CP_3
credibile, dovendosi dunque condividere le conclusioni cui è giunto il Tribunale.
Risulta invero implausibile che un soggetto, dopo aver preso accordi il giorno prima col datore di lavoro (non essendo emerso da alcun altro elemento processuale che fosse stato il a contattare il Palazzo), con cui peraltro era solito lavorare CP_3
onde incrementare le proprie entrate economiche (guadagnando la “giornata”), sia precipitato in autonomia per un proprio comportamento imprudente da un balcone,
20 allorquando avrebbe dovuto (stando alla versione del effettuare un _1
semplice sopralluogo con il datore finalizzato a decidere i lavori da espletarsi.
Così come non trova spiegazione logica la necessità di contattare un prestatore (che aveva portato con sé qualche piccolo attrezzo) per recarsi sul luogo di lavoro (che come visto già conosceva, per avervi già lavorato qualche mese prima), solamente per constatare i lavori da eseguirsi.
Dunque, del tutto correttamente il Giudice di prime cure è giunto alle medesime conclusioni del Tribunale penale che, sul punto ha statuito:
“Non è dotato del minimo grado di verosimiglianza il contenuto della deposizione dell'imputato, il quale si difende dichiarando che quel giorno si stava recando presso il cantiere con il soltanto per un sopralluogo, non potendo eseguire “il _1
liscio sotto i balconi” per mancanza dell'impalcatura e che, giunto sul posto poco dopo il Palazzo, lo trovò già riverso per terra e perciò si allontanò per richiedere l'aiuto del , raggiungendolo presso la sua macelleria;
che, una volta arrivato, CP_3
lo spinse a non chiamare l'ambulanza, a caricare il corpo del ragazzo, che CP_3
giaceva per terra immobile e incosciente, nella propria autovettura ed a portarlo a casa dai genitori (“prendilo e portalo a casa sua e dì che è successo là”); che la sera dell'incidente incontrò i genitori di con il , il quale li avrebbe _2 CP_3
rassicurati dicendo “non ti preoccupare, che sistemiamo tutto” (cfr. pag. 9 verbale di udienza del 9.6.2015); alla domanda “cosa c'era da sistemare”, l'imputato rispose
“no, voleva rimborsare lui, diciamo, per il fatto accaduto”. Le circostanze che il non stesse lavorando sul balcone e che il non fosse presente al _2 _1
momento dell'incidente e perciò non sapesse con quali modalità si fosse verificato l'incidente non appaiono in alcun modo plausibili, potendosi, invece, spiegare lo stato emotivo ansioso dell'imputato (“io, diciamo, se mi toccavi, cadevo a terra, mi trovavo da solo in una situazione così, non sapevo, ero scioccato completamente”) e la preoccupazione del committente dei lavori, suo cognato, immediatamente dopo l'accaduto (la stessa sera dell'incidente e il giorno dopo), di formulare un'offerta
21 risarcitoria alla famiglia solo con la consapevolezza di una propria responsabilità nella causazione dell'evento dannoso”.
Nè vale a smentire tali conclusioni il fatto che gli accertamenti sul luogo dell'infortunio (v. dichiarazioni del LL ) non siano stati eseguiti Tes_2
nell'immediatezza dei fatti.
A tal uopo, si rammenta che è consolidato il principio secondo cui “In tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro è responsabile anche dei danni ascrivibili a negligenza o imprudenza dei lavoratori o alla violazione, da parte degli stessi, di norme antinfortunistiche o di direttive, stante il dovere di proteggerne l'incolumità anche in tali evenienze prevedibili, potendo ravvisarsi un concorso colposo della vittima nel solo caso in cui la stessa abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere” (da ultimo Cass. n. 4980 del
2023).
Ne consegue che il Tribunale, con argomentazioni assolutamente condivisibili, non ha affatto trascurato di valutare il rischio elettivo imputabile al lavoratore, avendolo piuttosto escluso sulla base di tutte le prove raccolte nel corso del giudizio, giungendo così alla conclusione che il non aveva adottato le prescritte _1
misure di sicurezza, “ivi compreso al momento dell'accesso in cantiere, il doveroso passaggio con il direttore dei lavori (arch. ) il quale avrebbe dovuto verificare CP_5
il piano operativo della sicurezza”.
22.2. Infine, si sottolinea che in tema di prova civile, la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti.
22 Ed invero, “la scelta dei mezzi istruttori e la valutazione delle prove appartengono al discrezionale apprezzamento del giudice di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità, salvo il caso di assoluta mancanza di motivazione. La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. può essere dedotta solo nel caso di utilizzo di prove non introdotte dalle parti o valutazione di prove legali in modo contrario ai principi del libero convincimento” (Cass. n. 26323 del 2024).
23. Con riguardo poi alle censure (v. sopra) del , committente dei lavori CP_3
ritenuto anch'egli responsabile dell'infortunio occorso al , il Collegio rileva _2
innanzitutto l'inammissibilità del primo motivo di gravame (assenza di responsabilità, stante l'intervenuta nomina del responsabile dei lavori), per non contenere lo stesso, come già visto sopra, alcun confronto ragionato rispetto al percorso motivazionale adottato dal Tribunale.
Tale motivo è in ogni caso anche infondato.
Difatti, l'allegazione della nomina a responsabile dei lavori di si Controparte_7
appalesa circostanza del tutto nuova e mai spiegata in alcun atto difensivo in prime cure;
difetta inoltre qualsivoglia conferimento per iscritto del relativo incarico (e conseguentemente, qualsivoglia documentazione a riprova del contenuto di tale incarico).
Tra l'altro, solo in corso di causa (il 20.10.2017) è stato depositato il “piano di sicurezza e coordinamento” predisposto dall'Arch. , ed al quale si richiama il CP_5
, piano che tuttavia (sembra di capire, posto che alcuna delle parti in causa, CP_3
ivi compreso il , ha fornito delucidazioni su punto) era stato probabilmente CP_3
redatto in funzione dell'affidamento in appalto (in un primo momento) dei lavori da eseguirsi presso l'immobile di proprietà del , in favore dell'impresa edile CP_3
individuale del predetto , che successivamente (o meglio probabilmente CP_7
poiché l'appellante non mai ha inteso chiarire il punto) non li ha più eseguiti, risultando che detti lavori siano stati portati a termine, piuttosto, dalla
[...]
e dalla (v. pag. 3 della memoria di costituzione di Controparte_4 Controparte_8
23 primo grado dell'Arch. e le difese articolate da su tale punto non CP_5 _1
contestate).
Senza menzionare che, nel verbale di sommarie informazioni rese ai carabinieri nell'ambito del più volte menzionato procedimento penale, il aveva fatto CP_3
riferimento alla impresa edile di GI (non già ) di CP_7 CP_7
Locorotondo.
24. Parimenti, il Tribunale non è incorso in alcuna violazione di cui all'art. 414 c.p.c. ovvero in alcun vizio di ultrapetizione della domanda, avendo parte ricorrente, all'interno del proprio libello introduttivo, pacificamente allegato, a supporto della propria pretesa risarcitoria nei confronti del , che il committente non “…si è CP_3
curato di verificare l'idoneità delle attrezzature a disposizione dell'esecutore, tanto da risultare assente nel mentre si svolgevano i lavori, secondo quanto dichiarato dal in sede penale” (v. pag. 11 del libello introduttivo). _1
25. Tanto premesso, si rammenta che, in tema di sicurezza sul lavoro, con riferimento ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d'opera, il dovere di sicurezza è riferibile, oltre che al datore di lavoro (di regola l'appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche), anche al committente, con conseguente possibilità, in caso di infortunio, di intrecci di responsabilità, coinvolgenti anche il committente medesimo. Tuttavia, va esclusa una applicazione automatica di tale principio, non potendo esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori. In questa prospettiva, per fondare la responsabilità del committente, non si deve prescindere da un attento esame della situazione fattuale, al fine di verificare quale sia stata, in concreto, l'effettiva incidenza della condotta del committente nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori ovvero per lo svolgimento del servizio. A tal fine, vanno considerati: la specificità dei lavori da eseguire e le caratteristiche del servizio da svolgersi;
i criteri seguiti dal committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera; l'ingerenza del committente stesso nell'esecuzione dei lavori
24 oggetto dell'appalto o del contratto di prestazione d'opera; la percepibilità agevole ed immediata da parte del committente di eventuali situazioni di pericolo (v. Cass. n.
29582 del 2017 e Cass. n. 9178 del 2023).
Ed invero (v. da ultimo Cass. pen. n. 7188/2018), il committente è titolare di una autonoma posizione di garanzia e può essere chiamato a rispondere dell'infortunio subito dal lavoratore qualora l'evento si colleghi causalmente ad una sua colpevole omissione, specie nel caso in cui la mancata adozione o l'inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini (cfr. Sez. 4,
n. 10608 del 4/12/2012 dep. il 2013, Rv. 255282, in un caso di inizio dei Per_4
lavori nonostante l'omesso allestimento di idoneo ponteggio).
25.1. Orbene, nell'odierna controversia, il Collegio ritiene che il Tribunale abbia fatto corretta applicazione di tali consolidati principi.
Ed invero, risulta dall'istruttoria espletata:
-che l'impresa individuale di era di recente costituzione tant'è vero che _1
aveva iniziato la propria attività solo il 29.01.2007 ed era iscritta presso la Camera di
Commercio dal 09.03.2007 (cfr. visura storica allegata dallo stesso nel CP_3
fascicolo di primo grado); essa tra l'altro non disponeva di dipendenti (regolarmente assunti);
-che il non disponeva di mezzi adeguati allo svolgimento in sicurezza della _1
propria attività (circostanza confermata da e soprattutto da Persona_1
teste indifferente, che, all'udienza del 18.03.2019, tanto Testimone_3
ha riferito: “Conosco perché è vicino di casa e so che fa lavori di Parte_1
intonacatura. Anche io sono intonachista e spesso viene a lavorare Parte_1
con me. non possiede particolari attrezzature, impalcature, cestelli, Parte_1
cavalletti per fare i lavori. Possiede solo un'Ape tre ruote. Quando viene a lavorare con me, fornisco io la relativa attrezzatura”);
A fronte di tanto, v'è motivo di ritenere che il non abbia eseguito, anche CP_3
(verosimilmente) per via del rapporto di affinità con il (rapporto che si _1
presta a giustificare, in via presuntiva, la consapevolezza da parte del circa il CP_3
25 limitato grado di affidabilità dell'impresa edile del suo parente, non a caso prescelto solo per alcune semplici rifiniture finali), le doverose verifiche a lui imposte dalle norme precedentemente richiamate, affidando le ridette opere di rifinitura ad un soggetto non adeguatamente attrezzato per lo svolgimento delle stesse in sicurezza, presso un cantiere non immune da potenziali rischi e/o pericoli per la salute, seppur precedentemente messo in sicurezza per le parti di loro competenza dalle precedenti imprese appaltatrici mediante, per quanto riferito dal direttore dei lavori, la chiusura perimetrale del cantiere e dei balconi con assi di legno assicurate ai muri perimetrali.
Senza contare che il , quale proprietario dell'immobile de quo nonché quale CP_3
committente, appunto, dei lavori intonacatura esterna del balcone allocato al primo piano, era evidentemente a conoscenza dello stato dei luoghi e della conseguente esigenza di apposite impalcatura anti – infortunistiche all'epoca invece mancanti;
ciò nonostante non si è assicurato di individuare un'impresa edile in possesso di attrezzatture idonee a tal fine.
Sussiste, quindi, un rapporto di causalità tra la scelta dell'impresa appaltatrice e l'infortunio lavorativo occorso al . _2
Si veda sul punto anche Cass. pen. n. 35185/2016 la quale chiarisce come in relazione ai casi di c.d. committenza "non qualificata" - e cioè quando non ricorre la figura del vero e proprio datore di lavoro-committente, assoggettata alle rigorose disposizioni antinfortunistiche - la richiesta rivolta al prestatore d'opera “risulta essa stessa fonte di pericolo”, avendo qui determinato il povero , tenuto contrattualmente a _2
garantire la qualità esecutiva dell'intervento eseguito in quota a favore dell'immobile di proprietà del , ad intervenire pur in presenza di una situazione CP_3
oggettivamente pericolosa, dovendosi realizzare, senza opere provvisionali o altra misura di sicurezza, una lavorazione non ad altezza uomo ma ad un'altezza dal suolo che ne rendeva più difficile e rischiosa la esecuzione, specie per un soggetto privo di una reale - e comunque adeguata - struttura organizzativa di tipo imprenditoriale
(Cass. pen. Sez. 4, n. 44131 del 15/7/2015, Rv. 264974).
26 Quanto alla colpa nella scelta del soggetto al cui affidare i lavori, la giurisprudenza ha statuito che il committente ha l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori prescelti in relazione ai lavori affidati, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, ma non esclusivamente in tal modo (Sez. 4, sent. n. 8589 del 14/1/2008, Rv. 238965).
25.2. Per mera completezza di motivazione, si osserva poi, in aggiunta alle assorbenti considerazioni sopra svolte, che neppure valgono a sovvertire quanto acclarato le argomentazioni di parte appellante con cui velatamente intende attribuire al direttore dei lavori la posizione di garanzia.
Infatti, giova ripetere che “In tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità del direttore dei lavori per violazione degli obblighi di sicurezza sul lavoro è configurabile ove risulti, in virtù di una specifica clausola del contratto di appalto, che al medesimo sia affidato il compito di sovrintendere all'esecuzione dei lavori con la possibilità di impartire ordini alle maestranze, o, comunque, emerga, in concreto, che egli si sia ingerito nell'organizzazione del lavoro nel cantiere” (Cass. n. 11684 del
2023; v. anche Cass. n. 375 del 2023), ciò che qui non è risultato affatto.
26. Immune da censure è anche il calcolo della liquidazione del danno operata dal
Tribunale.
26.1. In primo luogo, deve rilevarsi che la Corte di Cassazione ha da tempo affermato che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, ragione per la quale lo stesso deve essere liquidato in maniera omnicomprensiva, “posto che le varie voci di danno non patrimoniale elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (danno estetico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, ecc.) non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili” (Cass. n. 11950 del 2013; Cass. Sez. Un. n. 26972 del
2008).
Il carattere unitario del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ., da una parte, preclude la possibilità di effettuare distinte ed autonome liquidazioni in relazione alle specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale, ecc.) e, dall'altra, consente di affermare che non
27 ricorra alcun vizio di ultra petizione nell'ipotesi in cui la liquidazione sia stata contenuta nei limiti dell'importo complessivamente richiesto dalla parte proprio a titolo di danno non patrimoniale, indipendentemente dalle varie “sottocategorie” in cui è stata articolata la domanda.
Orbene, nel libello introduttivo, si evince, senza ombra di smentita, che parte ricorrente ha inteso richiedere la somma complessiva di € 1.030.174,00, quale “danno biologico”, in realtà comprendente, a tenore delle tabelle citate, sia il danno prettamente biologico che quello “non patrimoniale” genericamente inteso, comprensivo quindi di tutte le possibili voci che lo compongono, debitamente valorizzando all'uopo (v. pagg. 25 e 26 della sentenza impugnata) “la necessaria personalizzazione per il pregiudizio connesso alla peculiarità della menomazione ed agli effetti di quest'ultima” (basti pensare al riguardo che è residuato al Palazzo uno stato irreversibile di paralisi degli arti ed un connesso deficit cognitivo, tale da comportare un'invalidità del 100% e l'accertamento della totale incapacità di intendere e di volere, con quanto ne consegue in ordine alla intuibile gravissima alterazione/modificazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua forma e/o aspetto) “nonché l'ampiezza delle attività impedite dalla stessa menomazione, il tutto rapportato alla giovane età del ricorrente”.
Dunque, allorché il Tribunale ha utilizzato impropriamente l'espressione “danno biologico”, ha inteso riferirsi a quanto richiesto e di fatto calcolato da parte ricorrente nel corpo del ricorso.
Del tutto correttamente poi ha qui di fatto uso delle percentuali di personalizzazione
(non oggetto di gravame incidentale da parte della , le quali qui si prestano CP_1
ampiamente a giustificare l'importo finale di € 1.030.174,00 ove si consideri, tra l'altro, che già in base alle tabelle milanesi del 2014 (disponibili al momento della proposizione del ricorso) per le invalidità del 100% era prevista la liquidazione di un danno non patrimoniale in ragione di € 1.030.175 già al netto della personalizzazione.
28 26.2. Parimenti corretto e congruo, a giudizio del Collegio, è il riconoscimento del danno morale nella misura di un quinto della somma precedentemente individuata,
“tenuto conto della natura delle lesioni, nonché della loro gravissima incidenza su organi essenziali, anche dal punto di vista relazionale e, quindi, della comprensibile sofferenza che esse hanno causato in un giovane lavoratore”, di soli 30 anni all'epoca dell'incidente (capo avverso il quale non è stata proposta alcuna censura).
Infatti, secondo la recente giurisprudenza di legittimità, “Il positivo riconoscimento e la concreta liquidazione, in forma monetaria, dei pregiudizi sofferti dalla persona a titolo di danno morale mantengono integralmente la propria autonomia rispetto ad ogni altra voce del c.d. danno non patrimoniale, non essendo in alcun modo giustificabile l'incorporazione nel c.d. danno biologico, trattandosi (con riguardo al danno morale) di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per la compromissione degli aspetti puramente dinamico-relazionali della vita individuale”
(Cass. n. 32935 del 2022; v. anche Cass. n. 9006 del 2022, Cass. n. 30461 del 2024 e
Cass. n. 23469 del 2018).
27. Una volta accertati i postumi del danno biologico (in misura pari al 100% e mai contestati), spetta al (datore di lavoro) unitamente al (committente _1 CP_3
dei lavori) risarcire il danno differenziale, ossia il danno risarcibile al lavoratore, pari alla differenza tra l'importo indennizzato (o indennizzabile) dall'INAIL per l'infortunio sul lavoro e quanto è possibile richiedere al datore di lavoro a titolo di risarcimento integrale del danno subito come previsto dal diritto civile.
27.1. Nel caso di specie, non risulta che il ricorrente abbia mai proposto all'INAIL la domanda di liquidazione della rendita e, con ordinanza del 28.10.2024, la Corte ha richiesto all' di quantificare l'importo della rendita in astratto – cioè quella che CP_6
il lavoratore avrebbe potuto richiedere.
Va disattesa sul punto la tesi dell'appellante incidentale ( secondo cui il CP_1
danno differenziale va riconosciuto solo ove vi sia stato pagamento della prestazione previdenziale da parte dell'INAIL.
29 Ed invero, sul punto la Suprema Corte ha espresso il principio secondo cui “In tema di danno cd. differenziale, il giudice di merito deve procedere d'ufficio allo scomputo, dall'ammontare liquidato a detto titolo, dell'importo della rendita INAIL, anche se l'istituto assicuratore non abbia, in concreto, provveduto all'indennizzo, trattandosi di questione attinente agli elementi costitutivi della domanda, in quanto l'art. 10 del d.P.R. n. 1124 del 1965, ai commi 6, 7 e 8, fa riferimento a rendita
“liquidata a norma”, implicando, quindi, la sola liquidazione, un'operazione contabile astratta, che qualsiasi interprete può eseguire ai fini del calcolo del differenziale.
Diversamente opinando, il lavoratore locupleterebbe somme che il datore di lavoro comunque non sarebbe tenuto a pagare, né a lui, perché, anche in caso di responsabilità penale, il risarcimento gli sarebbe dovuto solo per l'eccedenza, né all'INAIL, che può agire in regresso solo per le somme versate;
inoltre, la mancata liquidazione dell'indennizzo potrebbe essere dovuta all'inerzia del lavoratore, che non abbia denunciato l'infortunio, o la malattia, o abbia lasciato prescrivere l'azione”
(Cass. n. 13819 del 2017; in senso conforme v. anche Cass. 1385 del 2018).
Da tale principio emerge che la parte poteva azionare il suo diritto anche in un momento anteriore al riconoscimento della prestazione da parte dell'INAIL e il danno differenziale può essere riconosciuto (e deve essere riconosciuto in tale limite) anche se l'INAIL non abbia in concreto provveduto all'indennizzo, trattandosi di questione attinente agli elementi costitutivi della domanda.
27.2. Con riferimento, infine, alla doverosa quantificazione del danno differenziale, in accoglimento dell'ultimo motivo di gravame del rileva la Corte quanto _1
segue.
È noto che, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 38 del 2000, oltre il 16% di invalidità,
l'INAIL eroga in rendita non solo l'indennizzo per danno biologico, ma anche per danno patrimoniale, ossia l'incidenza di quel danno biologico sulla capacità lavorativa specifica.
La liquidazione del danno biologico cd. “differenziale” va operata secondo un computo per poste omogenee, sicché, dall'ammontare complessivo del danno
30 biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall'INAIL, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza del citato art. 13, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale.
Come detto, laddove l'INAIL liquidi all'infortunio una rendita mensile vitalizia per un danno superiore al 16% di invalidità, l'indennizzo, per espressa previsione legislativa, ha necessariamente un duplice contenuto, perché quell'importo è destinato a compensare sia il danno biologico, sia il danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro e di guadagno.
Pertanto, il giudice deve procedere all'operazione di scomputo, anche ex officio (pur laddove l'INAIL non abbia ancora provveduto all'indennizzo: Cass. n. 9166 del
2017), tuttavia per poste omogenee, ossia dal risarcimento aquiliano va detratto soltanto “quella” parte della rendita sociale che attiene alle stesse poste risarcitorie ottenute, escludendo dalla sottrazione altre voci che non hanno fatto parte del risarcimento aquiliano riconosciuto al danneggiato.
Il Collegio rileva che in giurisprudenza è quindi consolidato il principio secondo cui le somme eventualmente versate dall'Inail a titolo di indennizzo ai sensi dell'art. 13 cit. non possono considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico in capo al soggetto infortunato o ammalato, per cui il giudice deve verificare se, in relazione all'evento lesivo, ricorrano le condizioni soggettive ed oggettive per la tutela obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. In tal caso potrà procedere, anche d'ufficio, alla verifica dell'applicabilità dell'art. 10 del decreto citato, ossia all'individuazione dei danni richiesti che non siano riconducibili alla copertura assicurativa (c.d. “danni complementari”), da risarcire secondo le comuni regole della responsabilità civile;
ove siano dedotte in fatto dal lavoratore anche circostanze integranti gli estremi di un reato perseguibile d'ufficio, potrà pervenire alla determinazione dell'eventuale danno differenziale, valutando il complessivo valore monetario del danno civilistico
31 secondo i criteri comuni, con le indispensabili personalizzazioni, dal quale detrarre quanto indennizzabile dall'Istituto assicurativo, in base ai parametri legali, in relazione alle medesime componenti del danno, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale.
A tale ultimo accertamento procederà pure dove non sia specificata la superiorità del danno civilistico in confronto all'indennizzo ed anche se l' non abbia in CP_6
concreto provveduto all'indennizzo stesso (v. Cass. 9166 del 2017; in questi termini, la Suprema Corte si era già espressa nelle sentenze n. 13222 del 2015, n. 20807 del
2016, n. 17407 del 2016 e, più di recente, n. 25618 del 2018).
Trattasi di orientamento consolidato a cui questa Corte intende aderire, anche in quanto confermato dalla più recente giurisprudenza.
Con riferimento a tale aspetto della controversia, la giurisprudenza più recente ha affermato che “Il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'Inail secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota Inail rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita
Inail destinata a ristorare il danno biologico permanente” (Cass. n. 9112 del
02/04/2019; id. n. 9744 del 2019).
27.3. Va rilevato che la Legge di Bilancio 2019 (n. 145 del 2018) ha modificato le modalità di definizione del danno differenziale da liquidare al lavoratore infortunato o vittima di malattia professionale da parte del datore di lavoro. Si prevede infatti che l'importo venga calcolato sottraendo dal risarcimento complessivamente calcolato dal
32 giudice l'indennità a qualsiasi titolo e indistintamente liquidata all'infortunato da parte dell'INAIL.
Tuttavia, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 11114 del 2019, ha confermato che questa modalità, modificando le voci da considerare, di fatto riduce l'ammontare del risarcimento del danno che la vittima dell'infortunio o della malattia professionale riceve dal datore di lavoro in quanto lo scomputo avviene “per sommatoria” anziché
“per poste” come accadeva prima, con conseguente diritto di regresso dell'Inail per
“le somme a qualsiasi titolo pagate”.
Inoltre, viene chiarito che l'applicazione del nuovo sistema di calcolo non ha efficacia retroattiva.
Sul punto, v. Cass. n. 8580 del 2019, secondo la quale “Le modifiche dell'art. 10 del d. P.R. n. 1124 del 1965, introdotte dalla l. n. 145 del 2018, di natura innovativa e non meramente interpretativa, non si applicano agli infortuni sul lavoro verificatisi ed alle malattie professionali denunciate prima del primo gennaio 2019”.
Sicché nel caso di specie, ove si controverte di un infortunio accaduto in data
29.09.2009, la comparazione del danno civilistico con l'indennizzo erogato dall'INAIL va eseguita ancora secondo il criterio delle poste omogenee.
Per cui, in conclusione, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita Inail destinata a ristorare il danno biologico permanente.
Nella fattispecie in esame, per quanto già detto, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del danno nella qualificazione biologica, non patrimoniale e morale.
Ebbene, l'INAIL ha quantificato il valore capitale della rendita in astratto relativa all'infortunio in oggetto in complessivi € 891.907,77 (di cui € 378.626,65 per indennizzo danno biologico ed € 513.281,12 per indennizzo danno patrimoniale).
Pertanto, l'ammontare del danno differenziale spettante al lavoratore è pari ad €
857.582,15 (€ 1.236.208,80 spettanti a titolo di danno “civilistico”, importo da cui va
33 detratta la somma di € 378.626,65, pari a quella parte della rendita sociale che attiene alla stessa posta risarcitoria).
A tale ultimo riguardo del tutto generiche appaiono le contestazione contabili svolte dai procuratori del solo all'udienza odierna, peraltro in modo sintomatico CP_3
senza la contestuale produzione di un conteggio alternativo, tanto più che l'INAIL
(v. nota del 4.11.2024) in questa sede, come da informazioni scritte richieste da questa Corte, si è limitato ad indicare, come per legge, il “valore capitale teorico
(grado invalidità 100%) assegnato all'infortunato in occasione dell'infortunio sul lavoro del 29.9.2007 (evento non denunciato all'INAIL)” sulla scorta dei dati di calcolo forniti da questa Corte con ordinanza del 28.10.2024 (data infortunio, reddito dello stesso a quell'epoca, età del lavoratore, percentuale invalidante) .
28. Alla luce di tutto quanto esposto, va per l'effetto pronunciata la riforma parziale della sentenza impugnata, restando assorbita ogni altra questione, con la contestuale condanna di e , in solido tra loro (ed infatti il Parte_1 Parte_2
gravame del si presta evidentemente a riverberare i suoi effetti anche nei _1
confronti del coobbligato ), al pagamento in favore di , in CP_3 TE
qualità di tutrice di , della somma di € 857.582,15, a titolo di danno _2
differenziale, oltre accessori come per legge;
.
29. Tenuto conto dell'esito complessivo del presente giudizio - conclusosi con il rigetto dell'appello principale di e dell'appello incidentale di Parte_2
(limitato alla sola detrazione della rendita INAIL) e TE
l'accoglimento parziale dell'appello principale di (inerente al solo calcolo _1
della rendita INAIL da detrarre dalla somma dovuta a titolo di danno differenziale) - situazione processuale che dà luogo a reciproca soccombenza e legittima, dunque, una compensazione parziale (cfr. Cass. Sez. Un. n. 32061 del 2022), appare equo compensare le spese di grado nella misura del 50%, mentre la restante metà va posta a carico degli appellanti principali, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei difensori di . TE
34 29.1. Compensa, viceversa, per intero le spese processuali tra le altre parti ove si consideri che, per quanto visto sopra, e la (rimasta CP_5 Controparte_4
contumace) sono state citate in appello sostanzialmente quali meri litisconsorti e non a caso hanno sostanzialmente omesso di svolgere alcuna particolare difesa.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti, in capo all'appellante principale e all'appellante incidentale , per Parte_2 TE
l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v.
Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari – Sezione Lavoro
Definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti proposti da e da Parte_1
, con ricorsi depositati rispettivamente il 20.12.2022 ed il Parte_2
30.12.2022, nonché sull'appello in via incidentale proposto da con TE
memoria del 23.10.2023, avverso la sentenza resa in data 20.09.2022 dal Tribunale di
Bari, Giudice del Lavoro, così provvede:
1) accoglie in parte l'appello principale di e, in parziale riforma Parte_1
della sentenza impugnata, condanna e , in solido Parte_1 Parte_2
tra loro, al pagamento in favore di , in qualità di tutrice di TE _2
, della somma di € 857.582,15, a titolo di danno differenziale, oltre accessori
[...]
come per legge;
2) rigetta l'appello principale proposto da nonchè l'appello Parte_2
incidentale proposto da , nella suddetta qualità; TE
3) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
4) condanna e in solido tra loro, al pagamento, Parte_2 Parte_1
in favore della di metà delle spese processuali del presente grado di CP_1
giudizio, con distrazione, spese che liquida per l'intero € 20.000,00, oltre rimborso
35 forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, compensando tra dette parti la residua metà;
5) compensa le spese del grado tra le altre parti in lite;
6) dà atto della sussistenza dei presupposti, in capo all'appellante e Parte_2
all'appellante incidentale , per l'applicazione dell'art. 13, comma TE
1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Bari il 17/03/2025
Il Presidente Dott. Manuela Saracino Il Consigliere estensore Dott. Pietro Mastrorilli
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