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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 30/05/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Federica Bonsangue, lette le note scritte ex art. 127ter c.p.c. con le quali sono state precisate le conclusioni, ha pronunciato e pubblicato ai sensi degli artt. 281 sexies e 128 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1855/2021 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f: Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonino C.F._1
Chiaramonte ( ; Email_1
OPPONENTE
E
(P. Iva C.f. ), con Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 sede legale in Milano, alla Piazza della Trivulziana n. 4/A, e per essa, quale procuratore,
(P. Iva c.f. ), in persona Controparte_3 Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_3 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano (Mi) alla Piazza della
Trivulziana n. 4/A, nonché sede operativa in La Spezia (Sp) alla Via Paolo Emilio Taviani
n. 170, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele
Zurlo ed Andrea Ornati, giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo
- Email_2 Email_3
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
***
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
227/2021;
- condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite che liquida in € 7.052,00 da versare in favore dell'Erario stante l'ammissione dell'opponente al patrocinio a spese dello Stato.
***
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 227/2021 emesso dal Tribunale di Termini Imerese in accoglimento del ricorso presentato da per l'importo di € 126.018,87, oltre Controparte_1 interessi, accessori, spese e competenze.
Come primi motivi di opposizione parte opponente ha dedotto la mancanza dei presupposti per l'emissione del decreto per “per inapplicabilità, al caso di specie, dell'art. 50 tub”
e la tardiva notifica del medesimo.
Ha, altresì, addotto a sostegno dell'opposizione il difetto di legittimazione attiva di poiché non risulta provato che sia stata fusa per incorporazione CP_1 Parte_2 in né che il credito per cui è causa sia tra quelli ceduti da Monte dei Paschi di CP_4
Siena a non risultando prodotto l'allegato 1 del contratto di cessione di CP_1 crediti contenente l'elenco dei rapporti ceduti.
Inoltre, parte opponente si duole della mancata prova dell'erogazione del credito nonché della non corretta determinazione del TAEG pubblicizzato e contrattualmente dichiarato dall'intermediario finanziario, tenuto conto della mancata inclusione delle polizze assicurative.
Ha, infine, contestato l'importo chiesto a titolo di interessi moratori poiché non risulta provata la ricezione da parte dell'opponente della nota di messa in mora e, pertanto, la certezza della decorrenza e, in definitiva, l'ammontare degli interessi richiesti.
Per tali ragioni, l'opponente ha chiesto al Tribunale di revocare il decreto ingiuntivo.
Costituitasi in giudizio ha chiesto il rigetto dell'opposizione prendendo Controparte_1 posizione in merito a tutti i motivi di opposizione;
ha rilevato che benché notificato oltre il
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
termine di efficacia, il decreto ha rappresentato comunque una forma di introduzione del procedimento;
ha richiamato la documentazione volta a comprovare il credito e la titolarità.
La causa è stata istruita documentalmente;
sostituito per esigenze d'ufficio il giudice assegnatario del fascicolo, all'esito delle note scritte ex art. 127ter c.p.c. la causa è stata posta in decisione ai sensi degli artt. 128 e 281sexies c.p.c.
***
Preliminarmente, si rileva che la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di cui all'art. 644 c.p.c., pur implicando la necessità di revocare il contestato provvedimento monitorio, non pregiudica, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale, sicché, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione, ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (in tal senso, ex multis Cass. n. 27062/21; Cass. n. 3908/16).
Il giudizio di opposizione, difatti, lungi dall'esaurirsi in una valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
Nella fattispecie in esame il decreto ingiuntivo è stato comunicato all'opposta il 10 marzo 2021 e notificato all'opponente in data 18 maggio 2021, oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 644 c.p.c.; pertanto, il decreto ingiuntivo va revocato.
Nondimeno, in questa sede di opposizione, occorre pronunciarsi sulla domanda di condanna proposta da con il ricorso monitorio. Controparte_1
Occorre premettere in linea generale che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale ciascuna delle parti assume la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore- opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi,
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
modificativi o impeditivi.
Nel caso di specie, l'opposizione va accolta sulla scorta della ragione più liquida poiché è fondata l'eccezione di difetto di titolarità attiva del diritto controverso in capo all'opposta.
E, invero, ha riferito di esser divenuta cessionaria del credito giusta Controparte_1 cessione del 23 giugno 2016, come si evince dall'avviso pubblicato in Gazzetta.
Anche tenuto conto della contestazione formulata da parte dell'opponente, è il caso di ricordare che secondo la giurisprudenza consolidata, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 29 dicembre 2017, n. 31118); la circostanza che l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e prodotto in giudizio rechi una mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non autorizza di per sé a ritenere che le relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle contenute nell'atto di cessione, per la cui validità non è affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti ceduti, risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuarli senza incertezze (cfr. in tal senso Cass. civ. n. 15884/2019).
Nella medesima direzione si pone anche Corte di Cassazione n. 5617/20, laddove si afferma che “qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito” (e di recente anche Trib. Roma, 5 ottobre 2023, n. 14103).
Nel caso di specie, tenuto conto del principio secondo cui chi si afferma successore della parte originaria ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, come si evince da Cass. n. 9073/2025, si ritiene la contestazione dell'opponente fondata.
E, invero, muovendo dal contenuto del contratto di cessione e dell'avviso di cessione
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
pubblicato ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile
1999 e dell'art. 58 T.U.B., nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana il 10 settembre 2016
(Cfr. All. parte opposta), si legge che la cessione di credito ha riguardato i crediti che cumulativamente soddisfano i seguenti criteri: “crediti che derivano da contratti di credito stipulati ed erogati direttamente da crediti che derivano da contratti di credito che sono denominati in euro;
Parte_2 crediti per i quali alle ore 00.01 del 10 giugno 2016 sia già stata comunicata dalla cedente ai debitori ceduti l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine per inadempimento;
crediti che derivano da contratti di credito regolati dalla legge italiana;
(…) crediti indicati nella lista notarizzata in data 23 giugno 2016 dal notaio consultabile presso i suoi uffici in via dei Rossi 2 – 53100 Siena nonché Persona_1 presso la sede legale della cedente (…)” (cfr. contratto di cessione, in atti).
Sebbene il credito per cui è causa riguardi con ogni evidenza la mancata restituzione delle rate di un contratto di finanziamento stipulato con (soggetto riconducibile Parte_2
a Monte dei Paschi di Siena) in data 13 gennaio 2013 (cfr. doc. allegato), non risulta provato che “alle ore 00.01 del 10 giugno 2016 sia già stata comunicata dalla cedente ai debitori ceduti
l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine per inadempimento” poiché tra gli allegati prodotti dall'opposta è solo presente la nota, recante la data del 30 luglio 2015, senza alcuna prova né di spedizione né di ricezione (cfr. doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione).
Non essendoci la prova della spedizione di detta raccomandata, non può neanche essere applicata la presunzione di conoscenza cui l'opposta fa riferimento da ultimo nelle note scritte del 28 maggio 2025.
E, ancora, del tutto insufficiente ai fini della prova relativa alla titolarità del credito è il doc. 9 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo;
e ciò poiché tale stralcio di elenco non è
l'elenco allegato al contratto di cessione né risulta riconducibile alla lista “notarizzata in data
23 giugno 2016 dal notaio consultabile presso i suoi uffici in via dei Rossi 2 – 53100 Persona_1
Siena nonché presso la sede legale della cedente”. Né risulta sottoscritta e resta ignoto il contesto della stessa.
In buona sostanza, tenuto conto degli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie, alla luce del motivato deficit probatorio non vi è alcuna certezza dell'inclusione del rapporto per cui è causa nella cessione invocata da parte opposta.
Del resto, il cessionario che agisce in giudizio deve fornire prova della titolarità del credito, dimostrando che il credito, oggetto della controversia, sia incluso
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
nell'operazione di cessione: la pubblicazione della cessione in blocco in Gazzetta Ufficiale esonera la cessionaria dal notificare la cessione al debitore, ma non esonera dall'onere di dimostrare l'inclusione specifica del credito oggetto di causa.
Alla luce di tutti i rilievi svolti non risulta provata la titolarità del credito in capo a parte opposta.
Pertanto, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo va revocato
Tutti i restanti motivi vanno ritenuti assorbiti.
***
In considerazione dell'esito finale del giudizio, parte opposta va condannata al pagamento delle spese di lite.
La liquidazione di tali spese – per la quale si rimanda al dispositivo – viene effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014 (attuativo dell'art. 13, sesto comma, L. 247/2012), nella formulazione conseguente alle modificazioni successivamente apportate con applicazione dei parametri minimi tenuto conto della ridotta complessità delle questioni fattuali e giuridiche sottese alla controversia e della mancata assunzione di prove costituende.
***
Termini Imerese, 30 maggio 2025
Il giudice
Federica Bonsangue
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Federica Bonsangue, lette le note scritte ex art. 127ter c.p.c. con le quali sono state precisate le conclusioni, ha pronunciato e pubblicato ai sensi degli artt. 281 sexies e 128 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1855/2021 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f: Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonino C.F._1
Chiaramonte ( ; Email_1
OPPONENTE
E
(P. Iva C.f. ), con Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 sede legale in Milano, alla Piazza della Trivulziana n. 4/A, e per essa, quale procuratore,
(P. Iva c.f. ), in persona Controparte_3 Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_3 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano (Mi) alla Piazza della
Trivulziana n. 4/A, nonché sede operativa in La Spezia (Sp) alla Via Paolo Emilio Taviani
n. 170, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele
Zurlo ed Andrea Ornati, giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo
- Email_2 Email_3
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
***
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
227/2021;
- condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite che liquida in € 7.052,00 da versare in favore dell'Erario stante l'ammissione dell'opponente al patrocinio a spese dello Stato.
***
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 227/2021 emesso dal Tribunale di Termini Imerese in accoglimento del ricorso presentato da per l'importo di € 126.018,87, oltre Controparte_1 interessi, accessori, spese e competenze.
Come primi motivi di opposizione parte opponente ha dedotto la mancanza dei presupposti per l'emissione del decreto per “per inapplicabilità, al caso di specie, dell'art. 50 tub”
e la tardiva notifica del medesimo.
Ha, altresì, addotto a sostegno dell'opposizione il difetto di legittimazione attiva di poiché non risulta provato che sia stata fusa per incorporazione CP_1 Parte_2 in né che il credito per cui è causa sia tra quelli ceduti da Monte dei Paschi di CP_4
Siena a non risultando prodotto l'allegato 1 del contratto di cessione di CP_1 crediti contenente l'elenco dei rapporti ceduti.
Inoltre, parte opponente si duole della mancata prova dell'erogazione del credito nonché della non corretta determinazione del TAEG pubblicizzato e contrattualmente dichiarato dall'intermediario finanziario, tenuto conto della mancata inclusione delle polizze assicurative.
Ha, infine, contestato l'importo chiesto a titolo di interessi moratori poiché non risulta provata la ricezione da parte dell'opponente della nota di messa in mora e, pertanto, la certezza della decorrenza e, in definitiva, l'ammontare degli interessi richiesti.
Per tali ragioni, l'opponente ha chiesto al Tribunale di revocare il decreto ingiuntivo.
Costituitasi in giudizio ha chiesto il rigetto dell'opposizione prendendo Controparte_1 posizione in merito a tutti i motivi di opposizione;
ha rilevato che benché notificato oltre il
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
termine di efficacia, il decreto ha rappresentato comunque una forma di introduzione del procedimento;
ha richiamato la documentazione volta a comprovare il credito e la titolarità.
La causa è stata istruita documentalmente;
sostituito per esigenze d'ufficio il giudice assegnatario del fascicolo, all'esito delle note scritte ex art. 127ter c.p.c. la causa è stata posta in decisione ai sensi degli artt. 128 e 281sexies c.p.c.
***
Preliminarmente, si rileva che la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di cui all'art. 644 c.p.c., pur implicando la necessità di revocare il contestato provvedimento monitorio, non pregiudica, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale, sicché, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione, ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (in tal senso, ex multis Cass. n. 27062/21; Cass. n. 3908/16).
Il giudizio di opposizione, difatti, lungi dall'esaurirsi in una valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
Nella fattispecie in esame il decreto ingiuntivo è stato comunicato all'opposta il 10 marzo 2021 e notificato all'opponente in data 18 maggio 2021, oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 644 c.p.c.; pertanto, il decreto ingiuntivo va revocato.
Nondimeno, in questa sede di opposizione, occorre pronunciarsi sulla domanda di condanna proposta da con il ricorso monitorio. Controparte_1
Occorre premettere in linea generale che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale ciascuna delle parti assume la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore- opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi,
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
modificativi o impeditivi.
Nel caso di specie, l'opposizione va accolta sulla scorta della ragione più liquida poiché è fondata l'eccezione di difetto di titolarità attiva del diritto controverso in capo all'opposta.
E, invero, ha riferito di esser divenuta cessionaria del credito giusta Controparte_1 cessione del 23 giugno 2016, come si evince dall'avviso pubblicato in Gazzetta.
Anche tenuto conto della contestazione formulata da parte dell'opponente, è il caso di ricordare che secondo la giurisprudenza consolidata, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 29 dicembre 2017, n. 31118); la circostanza che l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e prodotto in giudizio rechi una mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non autorizza di per sé a ritenere che le relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle contenute nell'atto di cessione, per la cui validità non è affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti ceduti, risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuarli senza incertezze (cfr. in tal senso Cass. civ. n. 15884/2019).
Nella medesima direzione si pone anche Corte di Cassazione n. 5617/20, laddove si afferma che “qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito” (e di recente anche Trib. Roma, 5 ottobre 2023, n. 14103).
Nel caso di specie, tenuto conto del principio secondo cui chi si afferma successore della parte originaria ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, come si evince da Cass. n. 9073/2025, si ritiene la contestazione dell'opponente fondata.
E, invero, muovendo dal contenuto del contratto di cessione e dell'avviso di cessione
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
pubblicato ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile
1999 e dell'art. 58 T.U.B., nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana il 10 settembre 2016
(Cfr. All. parte opposta), si legge che la cessione di credito ha riguardato i crediti che cumulativamente soddisfano i seguenti criteri: “crediti che derivano da contratti di credito stipulati ed erogati direttamente da crediti che derivano da contratti di credito che sono denominati in euro;
Parte_2 crediti per i quali alle ore 00.01 del 10 giugno 2016 sia già stata comunicata dalla cedente ai debitori ceduti l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine per inadempimento;
crediti che derivano da contratti di credito regolati dalla legge italiana;
(…) crediti indicati nella lista notarizzata in data 23 giugno 2016 dal notaio consultabile presso i suoi uffici in via dei Rossi 2 – 53100 Siena nonché Persona_1 presso la sede legale della cedente (…)” (cfr. contratto di cessione, in atti).
Sebbene il credito per cui è causa riguardi con ogni evidenza la mancata restituzione delle rate di un contratto di finanziamento stipulato con (soggetto riconducibile Parte_2
a Monte dei Paschi di Siena) in data 13 gennaio 2013 (cfr. doc. allegato), non risulta provato che “alle ore 00.01 del 10 giugno 2016 sia già stata comunicata dalla cedente ai debitori ceduti
l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine per inadempimento” poiché tra gli allegati prodotti dall'opposta è solo presente la nota, recante la data del 30 luglio 2015, senza alcuna prova né di spedizione né di ricezione (cfr. doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione).
Non essendoci la prova della spedizione di detta raccomandata, non può neanche essere applicata la presunzione di conoscenza cui l'opposta fa riferimento da ultimo nelle note scritte del 28 maggio 2025.
E, ancora, del tutto insufficiente ai fini della prova relativa alla titolarità del credito è il doc. 9 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo;
e ciò poiché tale stralcio di elenco non è
l'elenco allegato al contratto di cessione né risulta riconducibile alla lista “notarizzata in data
23 giugno 2016 dal notaio consultabile presso i suoi uffici in via dei Rossi 2 – 53100 Persona_1
Siena nonché presso la sede legale della cedente”. Né risulta sottoscritta e resta ignoto il contesto della stessa.
In buona sostanza, tenuto conto degli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie, alla luce del motivato deficit probatorio non vi è alcuna certezza dell'inclusione del rapporto per cui è causa nella cessione invocata da parte opposta.
Del resto, il cessionario che agisce in giudizio deve fornire prova della titolarità del credito, dimostrando che il credito, oggetto della controversia, sia incluso
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
nell'operazione di cessione: la pubblicazione della cessione in blocco in Gazzetta Ufficiale esonera la cessionaria dal notificare la cessione al debitore, ma non esonera dall'onere di dimostrare l'inclusione specifica del credito oggetto di causa.
Alla luce di tutti i rilievi svolti non risulta provata la titolarità del credito in capo a parte opposta.
Pertanto, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo va revocato
Tutti i restanti motivi vanno ritenuti assorbiti.
***
In considerazione dell'esito finale del giudizio, parte opposta va condannata al pagamento delle spese di lite.
La liquidazione di tali spese – per la quale si rimanda al dispositivo – viene effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014 (attuativo dell'art. 13, sesto comma, L. 247/2012), nella formulazione conseguente alle modificazioni successivamente apportate con applicazione dei parametri minimi tenuto conto della ridotta complessità delle questioni fattuali e giuridiche sottese alla controversia e della mancata assunzione di prove costituende.
***
Termini Imerese, 30 maggio 2025
Il giudice
Federica Bonsangue
Tribunale di Termini Imerese sez. civile