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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 08/05/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 784/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 784/2024 e promossa con ricorso depositato l'11.11.2024 da:
(c.f. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
06/09/1971 e residente in Rovereto (TN), piazzale S. Giorgio n. 2; rappresentata e difesa – giusta procura allegata all'atto introduttivo - dall'avv. BIASETTI DAVID e dall'avv. DOSSI MONICA;
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore DO MO in Rovereto (TN), via Roma n.
2;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ), nato a [...], il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Rovereto (TN), via Jacopino da Lizzana n. 1/E; rappresentato e difeso – giusta procura allegata all'atto di costituzione - dall'avv. CRISTANELLI VITTORIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in VIA FILIPPO SERAFINI 9 38122 TRENTO;
PARTE RESISTENTE
e con la chiamata in causa di
(c.f. ), nata a [...], il [...] e residente in CP_2 C.F._3
38060 Rovereto (TN), piazzale San Giorgio n. 2; rappresentata e difesa – giusta procura allegata all'atto introduttivo - dall'avv. BIASETTI DAVID e dall'avv. DOSSI MONICA;
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore DO MO in Rovereto (TN), via Roma n. 2;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede pagina1 di 3 INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Conclusioni
Parte ricorrente: come da verbale del 16.04.2025;
Parte resistente: come da verbale del 16.04.2025;
Parte terza chiamata: come da atto depositato il 18.04.2025.
Pubblico Ministero: “affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso alle condizioni convenute tra le parti”.
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato l'11.11.2024 ha chiesto la Parte_1
modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento delle figlie nata il CP_2
09.03.2006 e nata il [...], così come stabilite nella sentenza n. 2/2018, Persona_1
pubblicata il 29.12.2017 dal Tribunale di Rovereto.
2. Con memoria di costituzione depositata il 17.03.2025, ha contestato in fatto Controparte_1
e in diritto le allegazioni della controparte, chiedendo il rigetto delle relative istanze.
3. All'udienza del 16.04.2025 parte ricorrente e parte resistente le parti hanno accettato la proposta conciliativa formulata dalla giudice delegata in udienza e con atto depositato il 18.04.2025 ha aderito anche la terza chiamata CP_2
3.1. La causa è stata rimessa in decisione al Collegio previo invio degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
4. In data 18.04.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
5. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento: si richiama sul punto la motivazione di cui alla proposta conciliativa formulata all'udienza del 16.04.2025.
5.1. Oltre a ciò si evidenzia che la regolamentazione proposta non appare pregiudizievole per gli interessi della minore né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a Persona_1
disposizioni di carattere imperativo.
5.2. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire alle figlie condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
5.3. Ritenuto quindi che, in conformità agli interessi delle parti, la proposta debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto.
6. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto della minore ai Persona_1 sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c..
pagina2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti l'art. 473 bis 29 e 473 bis 51 c.p.c., , prende atto degli accordi intercorsi fra le parti e di seguito riportati:
“A parziale modifica della sentenza n. 2/2018, pubblicata il 29.12.2017 dal Tribunale di Rovereto, si concorda quanto segue:
- sostituzione del punto 1 come segue: resta affidata in via condivisa entrambi i genitori, Per_1
ma viene collocata in via prevalente presso la madre, ove continuerà a fissare la propria residenza;
- sostituzione del punto 2 come segue: la frequentazione fra il padre e la figlia Persona_1
è rimessa alla volontà e ai liberi accordi fra loro;
- revoca dei punti 3, 4 e 5;
- sostituzione del punto 6 come segue: il padre verserà alla madre per il mantenimento ordinario di ciascuna figlia l'importo di € 350,00 mensili (per complessivi € 700,00 mensili)
a decorrere dal mese di maggio 2025; detti importi, suscettibili di automatica rivalutazione
ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2026, andranno versati sul conto corrente della madre entro il giorno 10 di ogni mese. verserà a € Controparte_1 Parte_2
1.600,00 a titolo di integrazione del contributo al mantenimento ordinario di entrambi le figlie entro il 23.04.2025;
- integrazione del punto 7: i genitori provvederanno rispettivamente al 50% al pagamento delle spese straordinarie mediche, scolastiche e sportive relative alle figlie;
dette spese, disciplinate secondo le linee guida del C.N.F., dovranno essere concordate, ove previsto dalle predette linee guida, solo se superiori per singola spesa ancorché frazionata a € 250,00;
- la ricorrente rinuncia per sé stessa alla domanda di risarcimento danni da illecito endofamiliare riservata nel ricorso del 28.08.2024;
- spese di causa integralmente compensate con rinuncia dei difensore al beneficio di cui all'art.
13 L.P.”
Così deciso nella camera di consiglio del 08/05/2025.
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 784/2024 e promossa con ricorso depositato l'11.11.2024 da:
(c.f. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
06/09/1971 e residente in Rovereto (TN), piazzale S. Giorgio n. 2; rappresentata e difesa – giusta procura allegata all'atto introduttivo - dall'avv. BIASETTI DAVID e dall'avv. DOSSI MONICA;
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore DO MO in Rovereto (TN), via Roma n.
2;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ), nato a [...], il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Rovereto (TN), via Jacopino da Lizzana n. 1/E; rappresentato e difeso – giusta procura allegata all'atto di costituzione - dall'avv. CRISTANELLI VITTORIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in VIA FILIPPO SERAFINI 9 38122 TRENTO;
PARTE RESISTENTE
e con la chiamata in causa di
(c.f. ), nata a [...], il [...] e residente in CP_2 C.F._3
38060 Rovereto (TN), piazzale San Giorgio n. 2; rappresentata e difesa – giusta procura allegata all'atto introduttivo - dall'avv. BIASETTI DAVID e dall'avv. DOSSI MONICA;
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore DO MO in Rovereto (TN), via Roma n. 2;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede pagina1 di 3 INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Conclusioni
Parte ricorrente: come da verbale del 16.04.2025;
Parte resistente: come da verbale del 16.04.2025;
Parte terza chiamata: come da atto depositato il 18.04.2025.
Pubblico Ministero: “affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso alle condizioni convenute tra le parti”.
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato l'11.11.2024 ha chiesto la Parte_1
modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento delle figlie nata il CP_2
09.03.2006 e nata il [...], così come stabilite nella sentenza n. 2/2018, Persona_1
pubblicata il 29.12.2017 dal Tribunale di Rovereto.
2. Con memoria di costituzione depositata il 17.03.2025, ha contestato in fatto Controparte_1
e in diritto le allegazioni della controparte, chiedendo il rigetto delle relative istanze.
3. All'udienza del 16.04.2025 parte ricorrente e parte resistente le parti hanno accettato la proposta conciliativa formulata dalla giudice delegata in udienza e con atto depositato il 18.04.2025 ha aderito anche la terza chiamata CP_2
3.1. La causa è stata rimessa in decisione al Collegio previo invio degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
4. In data 18.04.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
5. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento: si richiama sul punto la motivazione di cui alla proposta conciliativa formulata all'udienza del 16.04.2025.
5.1. Oltre a ciò si evidenzia che la regolamentazione proposta non appare pregiudizievole per gli interessi della minore né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a Persona_1
disposizioni di carattere imperativo.
5.2. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire alle figlie condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
5.3. Ritenuto quindi che, in conformità agli interessi delle parti, la proposta debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto.
6. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto della minore ai Persona_1 sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c..
pagina2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti l'art. 473 bis 29 e 473 bis 51 c.p.c., , prende atto degli accordi intercorsi fra le parti e di seguito riportati:
“A parziale modifica della sentenza n. 2/2018, pubblicata il 29.12.2017 dal Tribunale di Rovereto, si concorda quanto segue:
- sostituzione del punto 1 come segue: resta affidata in via condivisa entrambi i genitori, Per_1
ma viene collocata in via prevalente presso la madre, ove continuerà a fissare la propria residenza;
- sostituzione del punto 2 come segue: la frequentazione fra il padre e la figlia Persona_1
è rimessa alla volontà e ai liberi accordi fra loro;
- revoca dei punti 3, 4 e 5;
- sostituzione del punto 6 come segue: il padre verserà alla madre per il mantenimento ordinario di ciascuna figlia l'importo di € 350,00 mensili (per complessivi € 700,00 mensili)
a decorrere dal mese di maggio 2025; detti importi, suscettibili di automatica rivalutazione
ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2026, andranno versati sul conto corrente della madre entro il giorno 10 di ogni mese. verserà a € Controparte_1 Parte_2
1.600,00 a titolo di integrazione del contributo al mantenimento ordinario di entrambi le figlie entro il 23.04.2025;
- integrazione del punto 7: i genitori provvederanno rispettivamente al 50% al pagamento delle spese straordinarie mediche, scolastiche e sportive relative alle figlie;
dette spese, disciplinate secondo le linee guida del C.N.F., dovranno essere concordate, ove previsto dalle predette linee guida, solo se superiori per singola spesa ancorché frazionata a € 250,00;
- la ricorrente rinuncia per sé stessa alla domanda di risarcimento danni da illecito endofamiliare riservata nel ricorso del 28.08.2024;
- spese di causa integralmente compensate con rinuncia dei difensore al beneficio di cui all'art.
13 L.P.”
Così deciso nella camera di consiglio del 08/05/2025.
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
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