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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/10/2025, n. 9510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9510 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1727/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI XII sezione civile in composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Alessia Notaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 14 del Dlgs 150/2011 e 281 sexies, c.p.c. avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale
TRA
, nata a [...] il giorno 26.02.1976 e residente Parte_1
a Bacoli (NA), alla Via Poggio, n 78, codice fiscale , C.F._1 quale procuratrice di se stessa, con studio in Pozzuoli (NA) alla Via Italia, n. 3 – Pec nel rispetto della normativa, Email_1 concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti infor- matici
– ricorrente – CONTRO
, nato a [...] il [...] e residente in [...], C.F. . C.F._2
– resistente – contumace
PREMESSO IN FATTO E DIRITTO
L'avv. ha proposto ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. deducendo di aver Pt_1 espletato attività professionale in favore di , in virtù di procura al- CP_1 le liti depositata in atti, in due giudizi e segnatamente:
1. nel giudizio celebrato innanzi al Tribunale di Napoli (causa R.G. n. 6101/2023) contro , fi- CP_2 no al giorno della revoca del mandato avvenuta a mezzo pec in data 18.07.2024. In particolare, l'attività difensiva espletata dalla professionista si è concretizzata nella fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, con relative memorie istruttorie, per due udienze nella fase istruttoria della separazione giudi- ziale;
2. nel reclamo ex art 708 c.p.c. dinanzi alla Corte di Appello di Napoli re- cante NRG 1331/2023, che culminava con rigetto della domanda. La ricorrente ha dedotto che dopo la revoca dell'incarico, nonostante le richieste inoltrate, l non ha provveduto al pagamento del compenso maturato per CP_1
1
l'attività professionale svolta in suo favore. Tanto premesso ha concluso chie- dendo al tribunale di: “ 1. accertare e dichiarare che la ricorrente ha espletato at- tività professionale in favore di , nel giudizio celebrato innanzi al CP_1
Tribunale di Napoli (R.G. n. 6101/2023) contro 2. accertare e di- CP_2 chiarare, inoltre, che a fronte dell'attività difensiva espletata, l'Avv. ha Pt_1 maturato, ai sensi dei minimi tabellari del D.M. 44/2014, competenze professio- nali totali pari ad € 9.738,45 e, per l'effetto;3. condannare al pa- CP_1 gamento in favore dell'Avv. della somma complessiva di € Parte_1
9.738,45 oltre interessi e rivalutazione, o a quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa;
4. Con vittoria di spese e competenze di lite”. Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati notificati a mezzo pec ad il quale non si è costituito e va dichiarato contumace. CP_1
La causa è stata trattenuta in decisione all'esito del deposito delle note di tratta- zione scritta ex art. 127 ter c.p.c., contenenti le conclusioni rassegnate dalla parte costituita. Preliminarmente occorre mutare il rito in quanto le prestazioni professionali svol- te attengono a due giudizi civili rispetto ai quali opera, per il recupero dei com- pensi, il rito speciale di cui all'art. 150/2011. Passando al merito della pretesa la domanda è fondata nei seguenti limiti. Il ricorrente ha dimostrato il conferimento dell'incarico, il suo concreto svolgi- mento e la misura delle prestazioni svolte per il cliente. Nel caso di specie l'onere probatorio incombente sul professionista è stato assolto mediate la produzione delle copie degli atti estratte dai fascicoli telematici N.R.G. 6101/2023 e NRG 1331/2023. Dall'esame dei documenti in essi contenuti, è possibile accertare da un lato il conferimento della procura alle liti e dall'altro l'attività effettivamente svolta nei due giudizi indicati. In atti sono state depositate anche le pec che l'avv.
ha inoltrato al difensore della sig. ex coniuge dell' Pt_1 CP_2 CP_1 le quali documentano il conferimento del mandato professionale da parte del cliente. In merito alla quantificazione del compenso richiesto, tuttavia, occorre fare le se- guenti precisazioni:
1. entrambe le note spese sono state redatte applicando i pa- rametri previsti per i giudizi contenziosi innanzi al tribunale e alla Corte di Ap- pello, tuttavia il reclamo ex art. 708 c.p.c. va ricondotto ai procedimenti camerali;
pertanto, il compenso va liquidato tenuto conto della speciale natura del proce- dimento;
2. il difensore ha dichiarato di aver applicato ai minimi i parametri previsti dal DM 55/2014 per i giudizi di separazione giudiziale;
invece, il calcolo è stato ef- fettuato ai medi dello scaglione massimo previsto per le cause di valore indeter- minabile. Tanto premesso esaminati gli atti e le note spese redatte il compenso può essere liquidato nella seguente misura: Per il giudizio RGN 6101/2023 il difensore ha maturato compensi per le seguen- ti fasi: Fase di studio: € 2.552,00; Fase introduttiva: € 1.416,00; Fase istruttoria limitatamente ad una udienza in modalità T.S.: € 500,00; spese generali (15% sul compenso totale) € 670,20, oltre oneri fiscali TOTALE IMPONIBILE: € 5.138,20. Da tale somma va detratto l'acconto percepito. In merito va osservato che il difensore ha indicato nel ricorso di aver ottenuto l'importo di € 5.000,00 in
2
acconto;
tuttavia, dal tenore dell'atto emerge chiaramente un errore materiale perché la somma totale richiesta dall'avvocato, detratto l'acconto percepito, am- monta ad € 4.638,20, somma alla quale si perviene sottraendo cinquecento euro di acconto ad € 5.138,20. In definitiva la resistente dovrà corrispondere al difen- sore la somma di € 4.638,20. Nel giudizio di reclamo conclusosi con decreto n.1331/2023 è provata la parteci- pazione allo studio della causa e alla redazione della comparsa di costituzione. Stante la natura di procedimento di volontaria giurisdizione, applicando il DM 147/2022 vigente all'epoca del suddetto decreto, complessità media, all'Avv.
spetta un compenso di € 1.629,55 già comprensiva del 15% e accessori di Pt_1 legge. Da tale somma va detratto l'acconto di € 400,00 già riscosso, per un totale dovuto di € 1.017,00 oltre 15% e accessori. Sulle somme liquidate nella complessiva misura di € 5.867,75 decorrono gli inte- ressi legali moratori dalla messa in mora al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022 applicandosi i valori minimi data la non complessità della controversia
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 12 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'avv. Parte_1
nei confronti di , così provvede:
[...] CP_1
1) Accoglie la domanda proposta da per le ragioni indicate in Parte_1 motivazione e, conseguentemente, liquida il compenso nella misura di € 6767,75 (somma da cui va detratto l'importo di € 900,00 già percepito), oltre oneri di legge ed interessi;
2) Per l'effetto condanna a pagare in favore di parte attrice la CP_1 somma residua pari a € 5.867,75, oltre oneri fiscali ed interessi ex legali mo- ratori dalla messa in mora al soddisfo;
3) condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano ex CP_1
D.M. in € 1.700,00 per compensi, oltre IVA e CPA, e spese generali al 15% ed € 264,00 per spese.
Così deciso in Napoli, il 22.10.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Alessia Notaro)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI XII sezione civile in composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Alessia Notaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 14 del Dlgs 150/2011 e 281 sexies, c.p.c. avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale
TRA
, nata a [...] il giorno 26.02.1976 e residente Parte_1
a Bacoli (NA), alla Via Poggio, n 78, codice fiscale , C.F._1 quale procuratrice di se stessa, con studio in Pozzuoli (NA) alla Via Italia, n. 3 – Pec nel rispetto della normativa, Email_1 concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti infor- matici
– ricorrente – CONTRO
, nato a [...] il [...] e residente in [...], C.F. . C.F._2
– resistente – contumace
PREMESSO IN FATTO E DIRITTO
L'avv. ha proposto ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. deducendo di aver Pt_1 espletato attività professionale in favore di , in virtù di procura al- CP_1 le liti depositata in atti, in due giudizi e segnatamente:
1. nel giudizio celebrato innanzi al Tribunale di Napoli (causa R.G. n. 6101/2023) contro , fi- CP_2 no al giorno della revoca del mandato avvenuta a mezzo pec in data 18.07.2024. In particolare, l'attività difensiva espletata dalla professionista si è concretizzata nella fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, con relative memorie istruttorie, per due udienze nella fase istruttoria della separazione giudi- ziale;
2. nel reclamo ex art 708 c.p.c. dinanzi alla Corte di Appello di Napoli re- cante NRG 1331/2023, che culminava con rigetto della domanda. La ricorrente ha dedotto che dopo la revoca dell'incarico, nonostante le richieste inoltrate, l non ha provveduto al pagamento del compenso maturato per CP_1
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l'attività professionale svolta in suo favore. Tanto premesso ha concluso chie- dendo al tribunale di: “ 1. accertare e dichiarare che la ricorrente ha espletato at- tività professionale in favore di , nel giudizio celebrato innanzi al CP_1
Tribunale di Napoli (R.G. n. 6101/2023) contro 2. accertare e di- CP_2 chiarare, inoltre, che a fronte dell'attività difensiva espletata, l'Avv. ha Pt_1 maturato, ai sensi dei minimi tabellari del D.M. 44/2014, competenze professio- nali totali pari ad € 9.738,45 e, per l'effetto;3. condannare al pa- CP_1 gamento in favore dell'Avv. della somma complessiva di € Parte_1
9.738,45 oltre interessi e rivalutazione, o a quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa;
4. Con vittoria di spese e competenze di lite”. Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati notificati a mezzo pec ad il quale non si è costituito e va dichiarato contumace. CP_1
La causa è stata trattenuta in decisione all'esito del deposito delle note di tratta- zione scritta ex art. 127 ter c.p.c., contenenti le conclusioni rassegnate dalla parte costituita. Preliminarmente occorre mutare il rito in quanto le prestazioni professionali svol- te attengono a due giudizi civili rispetto ai quali opera, per il recupero dei com- pensi, il rito speciale di cui all'art. 150/2011. Passando al merito della pretesa la domanda è fondata nei seguenti limiti. Il ricorrente ha dimostrato il conferimento dell'incarico, il suo concreto svolgi- mento e la misura delle prestazioni svolte per il cliente. Nel caso di specie l'onere probatorio incombente sul professionista è stato assolto mediate la produzione delle copie degli atti estratte dai fascicoli telematici N.R.G. 6101/2023 e NRG 1331/2023. Dall'esame dei documenti in essi contenuti, è possibile accertare da un lato il conferimento della procura alle liti e dall'altro l'attività effettivamente svolta nei due giudizi indicati. In atti sono state depositate anche le pec che l'avv.
ha inoltrato al difensore della sig. ex coniuge dell' Pt_1 CP_2 CP_1 le quali documentano il conferimento del mandato professionale da parte del cliente. In merito alla quantificazione del compenso richiesto, tuttavia, occorre fare le se- guenti precisazioni:
1. entrambe le note spese sono state redatte applicando i pa- rametri previsti per i giudizi contenziosi innanzi al tribunale e alla Corte di Ap- pello, tuttavia il reclamo ex art. 708 c.p.c. va ricondotto ai procedimenti camerali;
pertanto, il compenso va liquidato tenuto conto della speciale natura del proce- dimento;
2. il difensore ha dichiarato di aver applicato ai minimi i parametri previsti dal DM 55/2014 per i giudizi di separazione giudiziale;
invece, il calcolo è stato ef- fettuato ai medi dello scaglione massimo previsto per le cause di valore indeter- minabile. Tanto premesso esaminati gli atti e le note spese redatte il compenso può essere liquidato nella seguente misura: Per il giudizio RGN 6101/2023 il difensore ha maturato compensi per le seguen- ti fasi: Fase di studio: € 2.552,00; Fase introduttiva: € 1.416,00; Fase istruttoria limitatamente ad una udienza in modalità T.S.: € 500,00; spese generali (15% sul compenso totale) € 670,20, oltre oneri fiscali TOTALE IMPONIBILE: € 5.138,20. Da tale somma va detratto l'acconto percepito. In merito va osservato che il difensore ha indicato nel ricorso di aver ottenuto l'importo di € 5.000,00 in
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acconto;
tuttavia, dal tenore dell'atto emerge chiaramente un errore materiale perché la somma totale richiesta dall'avvocato, detratto l'acconto percepito, am- monta ad € 4.638,20, somma alla quale si perviene sottraendo cinquecento euro di acconto ad € 5.138,20. In definitiva la resistente dovrà corrispondere al difen- sore la somma di € 4.638,20. Nel giudizio di reclamo conclusosi con decreto n.1331/2023 è provata la parteci- pazione allo studio della causa e alla redazione della comparsa di costituzione. Stante la natura di procedimento di volontaria giurisdizione, applicando il DM 147/2022 vigente all'epoca del suddetto decreto, complessità media, all'Avv.
spetta un compenso di € 1.629,55 già comprensiva del 15% e accessori di Pt_1 legge. Da tale somma va detratto l'acconto di € 400,00 già riscosso, per un totale dovuto di € 1.017,00 oltre 15% e accessori. Sulle somme liquidate nella complessiva misura di € 5.867,75 decorrono gli inte- ressi legali moratori dalla messa in mora al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022 applicandosi i valori minimi data la non complessità della controversia
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 12 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'avv. Parte_1
nei confronti di , così provvede:
[...] CP_1
1) Accoglie la domanda proposta da per le ragioni indicate in Parte_1 motivazione e, conseguentemente, liquida il compenso nella misura di € 6767,75 (somma da cui va detratto l'importo di € 900,00 già percepito), oltre oneri di legge ed interessi;
2) Per l'effetto condanna a pagare in favore di parte attrice la CP_1 somma residua pari a € 5.867,75, oltre oneri fiscali ed interessi ex legali mo- ratori dalla messa in mora al soddisfo;
3) condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano ex CP_1
D.M. in € 1.700,00 per compensi, oltre IVA e CPA, e spese generali al 15% ed € 264,00 per spese.
Così deciso in Napoli, il 22.10.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Alessia Notaro)
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