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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 01/04/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 2053/2023
Udienza del 01/04/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2053/2023 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Marino
- RICORRENTE -
CONTRO
(P. IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco La Salvia
- RESISTENTE - avente ad oggetto: lavoro part time – differenze retributive.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa. Pagina 1 di 4 R.G. LAV. N. 2053/2023
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 11/09/2023, Parte_1
C
ha convenuto in giudizio “
[...] Controparte_1
S.a.s. esponendo:
- di essere stato alle dipendenze della società resistente dal 3 agosto 2018 al 31 luglio 2020, con le mansioni di barista presso il Bar sito in Corso Mazzini di Catanzaro;
- che nel suindicato periodo aveva prestato il suo servizio con “un orario giornaliero di 20 ore settimanali, sebbene effettivamente lavorasse a tempo pieno indeterminato”;
- che per il suddetto periodo non ha mai potuto usufruire di permessi e/o ferie;
- che secondo il conteggio effettuato da un tecnico professionista egli aveva maturato delle differenze retributive, specificate nella relazione allegata, per un totale pari ad € 21.268,39.
1.1. Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia condannare la resistente al pagamento della predetta somma o di quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi a partire dal giorno della maturazione dei singoli crediti fino al dì dell'effettivo soddisfo. C 2. Si è costituita la resistente “ Controparte_1 che ha concluso per il rigetto del ricorso.
[...]
3. Il ricorso non può essere accolto.
4. Laddove il lavoratore assunto con contratto part time rivendichi il diritto al pagamento del compenso per il lavoro supplementare
(ovvero prestato oltre l'orario contrattualmente stabilito, ma comunque nei limiti dell'orario di lavoro ordinario), asseritamente svolto, incombe su di esso l'onere di fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti contrattualmente pattuiti (ex multis, Cass. n. 9906/2015 secondo cui
«è onere del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro Pagina 2 di 4 R.G. LAV. N. 2053/2023
ulteriore rispetto a quello ordinario, provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici,
i suoi termini quantitativi»; il principio, sebbene affermato con specifico riferimento al lavoro straordinario è applicabile, stante l'identità di ratio, anche al lavoro supplementare).
Tale affermazione costituisce la proiezione del principio guida sancito dall'art. 2697 cod. civ., configurandosi lo svolgimento di lavoro
“in eccedenza” rispetto all'orario pattuito (o normale) quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
5. Il ricorrente non ha però assolto a tale onere probatorio nei termini di rigorosità richiesti dalla giurisprudenza di legittimità.
Invero, i capitoli di prova formulati dal ricorrente non sono affatto idonei allo scopo, apparendo contraddittori tra loro oltre che estremamente generici.
Per un verso, infatti, il ricorrente (con il secondo capitolo di prova testimoniale) vorrebbe dimostrare di aver “prestato il suo servizio con un orario giornaliero di 20 ore settimanali” (ovvero in conformità al contratto di assunzione part time), mentre, per altro verso (con il terzo capitolo), vorrebbe invece dimostrare che egli “prestava la sua attività a tempo pieno indeterminato”.
Ora, a parte la contraddittorietà tra i due assunti, è di tutta evidenza la estrema genericità della prova richiesta (di aver lavorato
“a tempo pieno”), atteso che essa non consentirebbe di quantificare in termini concreti il numero delle ore di lavoro effettivamente prestate in più rispetto a quelle contrattualmente pattuite.
D'altronde, tale prova rimette al teste la valutazione prettamente tecnica sulla nozione di “tempo pieno”, mentre il capitolo di prova avrebbe dovuto limitarsi a porre domande su fatti specifici ovvero sugli orari di lavoro che il ricorrente avrebbe effettivamente osservato
(dati che, peraltro, non sono indicati neppure nel ricorso, il che non consente al Giudice di formulare d'ufficio i capitoli di prova).
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate
Pagina 3 di 4 R.G. LAV. N. 2053/2023
come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente, che si liquidano nella somma di €
1.000,00 per soli compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A.
(se dovuta), come per legge.
Così deciso in Catanzaro, in data 1° aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
Pagina 4 di 4
Udienza del 01/04/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2053/2023 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Marino
- RICORRENTE -
CONTRO
(P. IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco La Salvia
- RESISTENTE - avente ad oggetto: lavoro part time – differenze retributive.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa. Pagina 1 di 4 R.G. LAV. N. 2053/2023
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 11/09/2023, Parte_1
C
ha convenuto in giudizio “
[...] Controparte_1
S.a.s. esponendo:
- di essere stato alle dipendenze della società resistente dal 3 agosto 2018 al 31 luglio 2020, con le mansioni di barista presso il Bar sito in Corso Mazzini di Catanzaro;
- che nel suindicato periodo aveva prestato il suo servizio con “un orario giornaliero di 20 ore settimanali, sebbene effettivamente lavorasse a tempo pieno indeterminato”;
- che per il suddetto periodo non ha mai potuto usufruire di permessi e/o ferie;
- che secondo il conteggio effettuato da un tecnico professionista egli aveva maturato delle differenze retributive, specificate nella relazione allegata, per un totale pari ad € 21.268,39.
1.1. Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia condannare la resistente al pagamento della predetta somma o di quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi a partire dal giorno della maturazione dei singoli crediti fino al dì dell'effettivo soddisfo. C 2. Si è costituita la resistente “ Controparte_1 che ha concluso per il rigetto del ricorso.
[...]
3. Il ricorso non può essere accolto.
4. Laddove il lavoratore assunto con contratto part time rivendichi il diritto al pagamento del compenso per il lavoro supplementare
(ovvero prestato oltre l'orario contrattualmente stabilito, ma comunque nei limiti dell'orario di lavoro ordinario), asseritamente svolto, incombe su di esso l'onere di fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti contrattualmente pattuiti (ex multis, Cass. n. 9906/2015 secondo cui
«è onere del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro Pagina 2 di 4 R.G. LAV. N. 2053/2023
ulteriore rispetto a quello ordinario, provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici,
i suoi termini quantitativi»; il principio, sebbene affermato con specifico riferimento al lavoro straordinario è applicabile, stante l'identità di ratio, anche al lavoro supplementare).
Tale affermazione costituisce la proiezione del principio guida sancito dall'art. 2697 cod. civ., configurandosi lo svolgimento di lavoro
“in eccedenza” rispetto all'orario pattuito (o normale) quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
5. Il ricorrente non ha però assolto a tale onere probatorio nei termini di rigorosità richiesti dalla giurisprudenza di legittimità.
Invero, i capitoli di prova formulati dal ricorrente non sono affatto idonei allo scopo, apparendo contraddittori tra loro oltre che estremamente generici.
Per un verso, infatti, il ricorrente (con il secondo capitolo di prova testimoniale) vorrebbe dimostrare di aver “prestato il suo servizio con un orario giornaliero di 20 ore settimanali” (ovvero in conformità al contratto di assunzione part time), mentre, per altro verso (con il terzo capitolo), vorrebbe invece dimostrare che egli “prestava la sua attività a tempo pieno indeterminato”.
Ora, a parte la contraddittorietà tra i due assunti, è di tutta evidenza la estrema genericità della prova richiesta (di aver lavorato
“a tempo pieno”), atteso che essa non consentirebbe di quantificare in termini concreti il numero delle ore di lavoro effettivamente prestate in più rispetto a quelle contrattualmente pattuite.
D'altronde, tale prova rimette al teste la valutazione prettamente tecnica sulla nozione di “tempo pieno”, mentre il capitolo di prova avrebbe dovuto limitarsi a porre domande su fatti specifici ovvero sugli orari di lavoro che il ricorrente avrebbe effettivamente osservato
(dati che, peraltro, non sono indicati neppure nel ricorso, il che non consente al Giudice di formulare d'ufficio i capitoli di prova).
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate
Pagina 3 di 4 R.G. LAV. N. 2053/2023
come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente, che si liquidano nella somma di €
1.000,00 per soli compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A.
(se dovuta), come per legge.
Così deciso in Catanzaro, in data 1° aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
Pagina 4 di 4