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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/07/2025, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. 382/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al N. 382/2025 R.G.; promossa da
Parte_1
(C.F.: , in persona del Prefetto in carica I;
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona (C.F.:
), presso i cui uffici siti in Ancona, Corso Mazzini n. 55, è ope legis P.IVA_2 elettivamente domiciliato;
APPELLANTE contro
(C.F. ); CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Monceri, elettivamente domiciliato all'indirizzo pec: Email_1
APPELLATO
pagina 1 di 8 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 63/2025 emessa dal Tribunale di
Urbino nel giudizio iscritto al n. 14/2024 R.G., pubblicata in data 7.3.2025.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'ill.ma Corte di Appello adita, in accoglimento dell'appello e previa fissazione dell'udienza di discussione, riformare l'appellata sentenza del Tribunale di Urbino e, per l'effetto, rigettare l'opposizione.
Vinte le spese di ambo i gradi di giudizio”.
Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis,
- In via principale, nel merito, rigettare il ricorso in appello della
[...]
e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Controparte_2
Tribunale di Urbino n. 63/2025 resa nel proc. n.14/2024 R.G.;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di riforma totale o parziale della sentenza sopra indicata, riqualificare la violazione in quella di cui all'art. 135 co. 8
CdS in luogo dell'art. 116 co. 15 e 17 CdS e conseguentemente rideterminare la sanzione pecuniaria nella misura minima ivi prevista o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore in quanto antistatario”.
FATTI DI CAUSA
proponeva ricorso presso al Prefetto di Pesaro e Urbino, ai sensi CP_1 dell'art. 203 C.d.S., chiedendo l'annullamento del verbale di contestazione con il quale gli era stata contestata la violazione dell'art. 116, commi 15 e 17, C.d.S., perché - in data 11.9.2023, alle ore 19:00 in via Nazionale, nel Comune di
Mercatello sul Metauro (PU), a bordo dell'auto Fiat Panda, targata BX694MB -
“circolava alla guida del predetto veicolo, senza essere munito della patente di guida prescritta perché mai conseguita”.
Nel dettaglio, l'infrazione de qua comportava la sanzione pecuniaria di €.5.100,00
- se pagata entro 60 giorni dalla notifica, ovvero di €.15.299,50, oltre tale termine - nonché il fermo amministrativo del veicolo, quale sanzione accessoria.
In data 11.12.2023, il Prefetto di Pesaro e Urbino rigettava il predetto ricorso,
pagina 2 di 8 ingiungendo al sig. il pagamento della sanzione pecuniaria di CP_1
€.15.310,50, comprensiva delle spese di notifica del provvedimento.
proponeva opposizione avverso la suddetta ordinanza-ingiunzione CP_1 dinanzi al Tribunale di Urbino, al fine di ottenerne l'annullamento o, in subordine, la rideterminazione della sanzione ivi prevista, ai sensi dell'art. 135, comma 8,
C.d.S.
In proposito, il ricorrente lamentava la violazione dell'art. 201 C.d.S., nonché
l'insussistenza dei presupposti relativi alla sanzione applicata - per essere, il medesimo, in possesso di valido documento di guida russo.
Si costituiva la , Parte_1 contestando la domanda attorea ed eccependo che, invero, non potesse ritenersi valido il documento di guida russo presentato, stante l'esibizione - su supporto cellulare - di un'immagine fotografica avente forma di tessera, recante la sola parte frontale e compilata in caratteri cirillici, della cui non era stato possibile verificare né la genuinità, né la titolarità.
Con la pronuncia impugnata, il Tribunale di Urbino, in accoglimento del ricorso - ritenendo assorbito ogni ulteriore esame di doglianza - riqualificava la violazione nella fattispecie di cui all'art. 135, comma 14, e art. 126, comma 11, C.d.S., in luogo dell'originaria contestazione ex art. 116, commi 15 e 17, C.d.S., rideterminando, per l'effetto, la sanzione pecuniaria nella misura minima.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la Parte_1
, chiedendone la totale riforma, con vittoria delle spese.
[...]
ritualmente costituitosi, ha dedotto l'inammissibilità e/o CP_1
l'infondatezza dell'appello ex adverso interposto, chiedendone il rigetto, con integrale conferma della sentenza gravata;
in via subordinata, l'appellante ha chiesto che la violazione sia riqualificata nella fattispecie di cui all'art. 135, comma 8, C.d.S. - in luogo di quella ex art. 116, commi 15 e 17, C.d.S. - con conseguente rideterminazione della sanzione pecuniaria nella misura minima prevista da tale norma.
In data 5.6.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti di termini per il deposito di note conclusive e di replica.
pagina 3 di 8 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico - articolato - motivo d'appello, la Parte_2
lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto
[...] che il trasgressore abbia assolto l'onere probatorio - sul medesimo gravante, afferente all'esistenza di un valido documento di guida - tramite l'esibizione in giudizio di uno screenshot di un'App russa, derivandone l'illegittima applicazione della sanzione di cui al combinato disposto degli artt. 135, comma 14, e 126, comma 11, C.d.S.
L'appellante, inoltre, sottolinea l'inattendibilità della documentazione prodotta dall'odierno appellato, atteso che secondo le allegazioni del trasgressore la patente di guida russa sarebbe stata conseguita in data 15.6.2016, quando cioè lo risultava - da tempo - risiedere in Italia. CP_1
Sotto altro profilo, l'appellante contesta la violazione - da parte del Giudice di prime cure - del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, dal momento che l'odierno appellato - già ricorrente in opposizione - non aveva mai chiesto la riqualificazione della violazione originariamente contestata in quella di cui agli artt. 135, comma 14, e 126, comma 11, C.d.S. (guida con patente estera valida da parte di chi è residente in Italia da più di un anno), fattispecie applicata dal primo Giudice.
Da ultimo, l'appellante ribadisce la correttezza della contestazione della violazione ricondotta dal personale operante all'art. 116, commi 15 e 17, C.d.S., la sola legittima nel caso in esame.
L'appello è fondato.
Ed invero, alla stregua del compendio probatorio acquisito - costituito, segnatamente, dal verbale n. 140854430, emesso in data 12.9.2023 e redatto dal
Comando CC di Mercatello sul Metauro (PU), per la riscontrata violazione dell'art. 116, commi 15 e 17, C.d.S. e dall'esito (negativo) delle ricerche esperite dal personale operante allo scopo precipuo di appurare l'asserita veridicità del documento di guida - esibito solo attraverso un'immagine sul cellulare - va riconfermata in toto la ricostruzione operata dai militari accertatori, che hanno correttamente ricondotto la violazione alla fattispecie normativa prevista dall'art.
pagina 4 di 8 116, commi 15 e 17, C.d.S.
Di converso, è rimasta del tutto sfornita di prova la dichiarazione dello CP_1 di avere smarrito la patente di guida: tale circostanza non trova conferma neppure nella denuncia di smarrimento la quale - tra i documenti smarriti - non menziona la patente in oggetto.
Per poter ricondurre la fattispecie concreta alla previsione normativa dell'art. 135, comma 14, C.d.S. - come fatto dal primo Giudice - il soggetto destinatario dell'accertamento deve - quantomeno - essere in possesso di valido documento in corso di validità, ipotesi non ravvisabile nel caso in esame, atteso che - come sostenuto dall'appellante - non può reputarsi assolto, da parte del trasgressore, il relativo onere probatorio mediante la produzione di copia dello screenshot di un'App russa, recante l'immagine di una patente estera.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve escludersi l'applicabilità, nel caso di specie, della previsione normativa di cui all'art. 135, comma 14, C.d.S., non ravvisandosi il presupposto essenziale richiesto ai fini dell'applicabilità della predetta disposizione, ossia l'effettiva esistenza e titolarità della patente estera.
Al contrario, sussistono tutti gli elementi per ritenere integrata la violazione disciplinata dalla norma di cui all'art. 116, commi 15 e 17, C.d.S., con conseguente applicazione della relativa sanzione, come correttamente postulato dall'appellante, in quanto afferente alla diversa ipotesi - ricorrente nella controversia de qua - di guida in assenza di un valido documento per poter condurre autoveicoli nel Territorio italiano.
Ed invero, considerato il riparto dell'onere della prova, deve ritenersi che l'amministrazione abbia assolto all'onere probatorio impostole ex lege: va, in proposito, evidenziato che in “materia di opposizione ad ordinanza- ingiunzione grava sull'amministrazione l'onere di provare l'esistenza degli elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi, dell'illecito (Cass., Ord., n.
24691/2018)”, d'altro canto, l'appellante non ha - invece - fornito prova dei fatti impeditivi o estintivi.
Non spetta, infatti, all'organismo di controllo accertare se il conducente straniero abbia o meno conseguito la patente di guida nel Paese d'origine, profilandosi un pagina 5 di 8 onere di allegazione in capo al soggetto chiamato a rispondere della condotta perseguita dall'art. 116 C.d.S.
Esaurite tutte le possibili attività conoscitive, proprie delle FF.OO (accertamento attraverso banca dati), che riconducono alla fattispecie in argomento - ossia che il cittadino straniero non ha mai ottenuto l'abilitazione a condurre in Italia per la categoria di veicolo condotto - sarà onere del trasgressore dare adeguata dimostrazione documentale di possedere un valido titolo abilitativo alla guida conseguito in altro Paese, e non viceversa.
Del resto, siffatto principio ha sempre trovato applicazione anche in ambito penalistico: la S.C. - quando la fattispecie sanzionata (ancora) costituiva illecito penale - ha precisato che “in materia di guida senza patente, una volta che
l'Autorità di Polizia Giudiziaria e, quindi, il Pubblico Ministero, ha accertato il mancato conseguimento in Italia della patente di guida o la sua revoca e/o sospensione, si adempie all'onere della prova circa la sussistenza degli elementi costitutivi del reato previsto dall'art. 116 C.d.S., comma 13. Viceversa, incombe sull'imputato dare adeguata dimostrazione documentale di essere in possesso di titolo abilitativo alla guida di autoveicoli conseguito in altri Paesi” (così: Cass. pen., Sez. IV, Sent. 30/05/2013, n. 23346).
Anche successivamente, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che, in caso di mancanza del documento originale della patente di guida e di indicazioni relative agli estremi e alle caratteristiche del presunto documento abilitativo - dalle quali poter evincere la rilevanza del predetto titolo ai fini dell'esclusione del reato a fronte della carenza totale di allegazione - nessuna indagine a carattere meramente esplorativo compete all'autorità giudiziaria “gravando sul ricorrente
l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo conseguito all'estero.
Spetta, infatti, all'organo dell'accusa, nell'ambito di un procedimento per guida senza patente, accertare se il conducente, cittadino straniero, abbia o meno conseguito la patente di guida nel paese di origine: l'elemento costitutivo del reato di cui all'art. 116 c.d.s., comma 13, infatti, consiste nel porsi alla guida del veicolo senza aver conseguito la patente e rispetto a tali elementi l'accusa è gravata del relativo onere probatorio.
pagina 6 di 8 L'indicazione relativa all'eventuale conseguimento del titolo abilitativo in corso di validità nello Stato d'origine dell'agente rientra, invece, per il cittadino straniero che si sia posto alla guida di un veicolo in Italia senza conseguire il titolo abilitativo nazionale, tra gli oneri conseguenti all'esercizio di tale attività” (così:
Cass. Pen., Sez. IV, Sent. 08/04/2015 n. 14140, che richiama Cass. Pen., Sez.
IV, 08/11/2012 n. 47294).
Venendo, ora, alla concreta determinazione della sanzione, osserva il Collegio che, avuto riguardo alla gravità della violazione - in relazione anche all'assenza di conseguenze (documentate) derivate da quest'ultima, in ossequio ai criteri di cui all'art. 195 C.d.S. - risulta congrua l'applicazione della sanzione in misura pari al minimo edittale (€.5.100,00), conformemente a quanto disposto dall'art. 1, comma 5, lett. b), del D.Lvo 8/2016, dall'art. 1, comma 1, D.M. 27.12.2018 (a decorrere dal 1° gennaio 2019) e dall'art. 1, comma 1, D.M. 31.12.2020 (a decorrere dal 1° gennaio 2021).
Ai sensi dell'art. 204, comma 2, C.d.S. - il quale stabilisce che, in caso di mancato accoglimento del ricorso, il Prefetto debba emettere ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale - va, pertanto, condannato al CP_1 pagamento della somma di €.10.200,00, oltre alle spese di notifica del provvedimento.
Ogni altra questione resta assorbita.
In considerazione della parziale rideterminazione della sanzione in senso più favorevole al trasgressore, può disporsi la compensazione delle spese dei due gradi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
63/2025 del Tribunale di Urbino, proposto dalla Parte_2
, nei confronti di , disattesa ogni diversa
[...] CP_1 domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- accoglie l'appello;
- ridetermina la sanzione pecuniaria posta a carico di nella misura CP_1
pagina 7 di 8 di €.10.200,00, oltre a spese di notifica del provvedimento.
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
Così deciso in Ancona, il 18.6.2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al N. 382/2025 R.G.; promossa da
Parte_1
(C.F.: , in persona del Prefetto in carica I;
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona (C.F.:
), presso i cui uffici siti in Ancona, Corso Mazzini n. 55, è ope legis P.IVA_2 elettivamente domiciliato;
APPELLANTE contro
(C.F. ); CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Monceri, elettivamente domiciliato all'indirizzo pec: Email_1
APPELLATO
pagina 1 di 8 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 63/2025 emessa dal Tribunale di
Urbino nel giudizio iscritto al n. 14/2024 R.G., pubblicata in data 7.3.2025.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'ill.ma Corte di Appello adita, in accoglimento dell'appello e previa fissazione dell'udienza di discussione, riformare l'appellata sentenza del Tribunale di Urbino e, per l'effetto, rigettare l'opposizione.
Vinte le spese di ambo i gradi di giudizio”.
Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis,
- In via principale, nel merito, rigettare il ricorso in appello della
[...]
e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Controparte_2
Tribunale di Urbino n. 63/2025 resa nel proc. n.14/2024 R.G.;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di riforma totale o parziale della sentenza sopra indicata, riqualificare la violazione in quella di cui all'art. 135 co. 8
CdS in luogo dell'art. 116 co. 15 e 17 CdS e conseguentemente rideterminare la sanzione pecuniaria nella misura minima ivi prevista o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore in quanto antistatario”.
FATTI DI CAUSA
proponeva ricorso presso al Prefetto di Pesaro e Urbino, ai sensi CP_1 dell'art. 203 C.d.S., chiedendo l'annullamento del verbale di contestazione con il quale gli era stata contestata la violazione dell'art. 116, commi 15 e 17, C.d.S., perché - in data 11.9.2023, alle ore 19:00 in via Nazionale, nel Comune di
Mercatello sul Metauro (PU), a bordo dell'auto Fiat Panda, targata BX694MB -
“circolava alla guida del predetto veicolo, senza essere munito della patente di guida prescritta perché mai conseguita”.
Nel dettaglio, l'infrazione de qua comportava la sanzione pecuniaria di €.5.100,00
- se pagata entro 60 giorni dalla notifica, ovvero di €.15.299,50, oltre tale termine - nonché il fermo amministrativo del veicolo, quale sanzione accessoria.
In data 11.12.2023, il Prefetto di Pesaro e Urbino rigettava il predetto ricorso,
pagina 2 di 8 ingiungendo al sig. il pagamento della sanzione pecuniaria di CP_1
€.15.310,50, comprensiva delle spese di notifica del provvedimento.
proponeva opposizione avverso la suddetta ordinanza-ingiunzione CP_1 dinanzi al Tribunale di Urbino, al fine di ottenerne l'annullamento o, in subordine, la rideterminazione della sanzione ivi prevista, ai sensi dell'art. 135, comma 8,
C.d.S.
In proposito, il ricorrente lamentava la violazione dell'art. 201 C.d.S., nonché
l'insussistenza dei presupposti relativi alla sanzione applicata - per essere, il medesimo, in possesso di valido documento di guida russo.
Si costituiva la , Parte_1 contestando la domanda attorea ed eccependo che, invero, non potesse ritenersi valido il documento di guida russo presentato, stante l'esibizione - su supporto cellulare - di un'immagine fotografica avente forma di tessera, recante la sola parte frontale e compilata in caratteri cirillici, della cui non era stato possibile verificare né la genuinità, né la titolarità.
Con la pronuncia impugnata, il Tribunale di Urbino, in accoglimento del ricorso - ritenendo assorbito ogni ulteriore esame di doglianza - riqualificava la violazione nella fattispecie di cui all'art. 135, comma 14, e art. 126, comma 11, C.d.S., in luogo dell'originaria contestazione ex art. 116, commi 15 e 17, C.d.S., rideterminando, per l'effetto, la sanzione pecuniaria nella misura minima.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la Parte_1
, chiedendone la totale riforma, con vittoria delle spese.
[...]
ritualmente costituitosi, ha dedotto l'inammissibilità e/o CP_1
l'infondatezza dell'appello ex adverso interposto, chiedendone il rigetto, con integrale conferma della sentenza gravata;
in via subordinata, l'appellante ha chiesto che la violazione sia riqualificata nella fattispecie di cui all'art. 135, comma 8, C.d.S. - in luogo di quella ex art. 116, commi 15 e 17, C.d.S. - con conseguente rideterminazione della sanzione pecuniaria nella misura minima prevista da tale norma.
In data 5.6.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti di termini per il deposito di note conclusive e di replica.
pagina 3 di 8 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico - articolato - motivo d'appello, la Parte_2
lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto
[...] che il trasgressore abbia assolto l'onere probatorio - sul medesimo gravante, afferente all'esistenza di un valido documento di guida - tramite l'esibizione in giudizio di uno screenshot di un'App russa, derivandone l'illegittima applicazione della sanzione di cui al combinato disposto degli artt. 135, comma 14, e 126, comma 11, C.d.S.
L'appellante, inoltre, sottolinea l'inattendibilità della documentazione prodotta dall'odierno appellato, atteso che secondo le allegazioni del trasgressore la patente di guida russa sarebbe stata conseguita in data 15.6.2016, quando cioè lo risultava - da tempo - risiedere in Italia. CP_1
Sotto altro profilo, l'appellante contesta la violazione - da parte del Giudice di prime cure - del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, dal momento che l'odierno appellato - già ricorrente in opposizione - non aveva mai chiesto la riqualificazione della violazione originariamente contestata in quella di cui agli artt. 135, comma 14, e 126, comma 11, C.d.S. (guida con patente estera valida da parte di chi è residente in Italia da più di un anno), fattispecie applicata dal primo Giudice.
Da ultimo, l'appellante ribadisce la correttezza della contestazione della violazione ricondotta dal personale operante all'art. 116, commi 15 e 17, C.d.S., la sola legittima nel caso in esame.
L'appello è fondato.
Ed invero, alla stregua del compendio probatorio acquisito - costituito, segnatamente, dal verbale n. 140854430, emesso in data 12.9.2023 e redatto dal
Comando CC di Mercatello sul Metauro (PU), per la riscontrata violazione dell'art. 116, commi 15 e 17, C.d.S. e dall'esito (negativo) delle ricerche esperite dal personale operante allo scopo precipuo di appurare l'asserita veridicità del documento di guida - esibito solo attraverso un'immagine sul cellulare - va riconfermata in toto la ricostruzione operata dai militari accertatori, che hanno correttamente ricondotto la violazione alla fattispecie normativa prevista dall'art.
pagina 4 di 8 116, commi 15 e 17, C.d.S.
Di converso, è rimasta del tutto sfornita di prova la dichiarazione dello CP_1 di avere smarrito la patente di guida: tale circostanza non trova conferma neppure nella denuncia di smarrimento la quale - tra i documenti smarriti - non menziona la patente in oggetto.
Per poter ricondurre la fattispecie concreta alla previsione normativa dell'art. 135, comma 14, C.d.S. - come fatto dal primo Giudice - il soggetto destinatario dell'accertamento deve - quantomeno - essere in possesso di valido documento in corso di validità, ipotesi non ravvisabile nel caso in esame, atteso che - come sostenuto dall'appellante - non può reputarsi assolto, da parte del trasgressore, il relativo onere probatorio mediante la produzione di copia dello screenshot di un'App russa, recante l'immagine di una patente estera.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve escludersi l'applicabilità, nel caso di specie, della previsione normativa di cui all'art. 135, comma 14, C.d.S., non ravvisandosi il presupposto essenziale richiesto ai fini dell'applicabilità della predetta disposizione, ossia l'effettiva esistenza e titolarità della patente estera.
Al contrario, sussistono tutti gli elementi per ritenere integrata la violazione disciplinata dalla norma di cui all'art. 116, commi 15 e 17, C.d.S., con conseguente applicazione della relativa sanzione, come correttamente postulato dall'appellante, in quanto afferente alla diversa ipotesi - ricorrente nella controversia de qua - di guida in assenza di un valido documento per poter condurre autoveicoli nel Territorio italiano.
Ed invero, considerato il riparto dell'onere della prova, deve ritenersi che l'amministrazione abbia assolto all'onere probatorio impostole ex lege: va, in proposito, evidenziato che in “materia di opposizione ad ordinanza- ingiunzione grava sull'amministrazione l'onere di provare l'esistenza degli elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi, dell'illecito (Cass., Ord., n.
24691/2018)”, d'altro canto, l'appellante non ha - invece - fornito prova dei fatti impeditivi o estintivi.
Non spetta, infatti, all'organismo di controllo accertare se il conducente straniero abbia o meno conseguito la patente di guida nel Paese d'origine, profilandosi un pagina 5 di 8 onere di allegazione in capo al soggetto chiamato a rispondere della condotta perseguita dall'art. 116 C.d.S.
Esaurite tutte le possibili attività conoscitive, proprie delle FF.OO (accertamento attraverso banca dati), che riconducono alla fattispecie in argomento - ossia che il cittadino straniero non ha mai ottenuto l'abilitazione a condurre in Italia per la categoria di veicolo condotto - sarà onere del trasgressore dare adeguata dimostrazione documentale di possedere un valido titolo abilitativo alla guida conseguito in altro Paese, e non viceversa.
Del resto, siffatto principio ha sempre trovato applicazione anche in ambito penalistico: la S.C. - quando la fattispecie sanzionata (ancora) costituiva illecito penale - ha precisato che “in materia di guida senza patente, una volta che
l'Autorità di Polizia Giudiziaria e, quindi, il Pubblico Ministero, ha accertato il mancato conseguimento in Italia della patente di guida o la sua revoca e/o sospensione, si adempie all'onere della prova circa la sussistenza degli elementi costitutivi del reato previsto dall'art. 116 C.d.S., comma 13. Viceversa, incombe sull'imputato dare adeguata dimostrazione documentale di essere in possesso di titolo abilitativo alla guida di autoveicoli conseguito in altri Paesi” (così: Cass. pen., Sez. IV, Sent. 30/05/2013, n. 23346).
Anche successivamente, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che, in caso di mancanza del documento originale della patente di guida e di indicazioni relative agli estremi e alle caratteristiche del presunto documento abilitativo - dalle quali poter evincere la rilevanza del predetto titolo ai fini dell'esclusione del reato a fronte della carenza totale di allegazione - nessuna indagine a carattere meramente esplorativo compete all'autorità giudiziaria “gravando sul ricorrente
l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo conseguito all'estero.
Spetta, infatti, all'organo dell'accusa, nell'ambito di un procedimento per guida senza patente, accertare se il conducente, cittadino straniero, abbia o meno conseguito la patente di guida nel paese di origine: l'elemento costitutivo del reato di cui all'art. 116 c.d.s., comma 13, infatti, consiste nel porsi alla guida del veicolo senza aver conseguito la patente e rispetto a tali elementi l'accusa è gravata del relativo onere probatorio.
pagina 6 di 8 L'indicazione relativa all'eventuale conseguimento del titolo abilitativo in corso di validità nello Stato d'origine dell'agente rientra, invece, per il cittadino straniero che si sia posto alla guida di un veicolo in Italia senza conseguire il titolo abilitativo nazionale, tra gli oneri conseguenti all'esercizio di tale attività” (così:
Cass. Pen., Sez. IV, Sent. 08/04/2015 n. 14140, che richiama Cass. Pen., Sez.
IV, 08/11/2012 n. 47294).
Venendo, ora, alla concreta determinazione della sanzione, osserva il Collegio che, avuto riguardo alla gravità della violazione - in relazione anche all'assenza di conseguenze (documentate) derivate da quest'ultima, in ossequio ai criteri di cui all'art. 195 C.d.S. - risulta congrua l'applicazione della sanzione in misura pari al minimo edittale (€.5.100,00), conformemente a quanto disposto dall'art. 1, comma 5, lett. b), del D.Lvo 8/2016, dall'art. 1, comma 1, D.M. 27.12.2018 (a decorrere dal 1° gennaio 2019) e dall'art. 1, comma 1, D.M. 31.12.2020 (a decorrere dal 1° gennaio 2021).
Ai sensi dell'art. 204, comma 2, C.d.S. - il quale stabilisce che, in caso di mancato accoglimento del ricorso, il Prefetto debba emettere ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale - va, pertanto, condannato al CP_1 pagamento della somma di €.10.200,00, oltre alle spese di notifica del provvedimento.
Ogni altra questione resta assorbita.
In considerazione della parziale rideterminazione della sanzione in senso più favorevole al trasgressore, può disporsi la compensazione delle spese dei due gradi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
63/2025 del Tribunale di Urbino, proposto dalla Parte_2
, nei confronti di , disattesa ogni diversa
[...] CP_1 domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- accoglie l'appello;
- ridetermina la sanzione pecuniaria posta a carico di nella misura CP_1
pagina 7 di 8 di €.10.200,00, oltre a spese di notifica del provvedimento.
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
Così deciso in Ancona, il 18.6.2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
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