Cass. civ., sez. II, sentenza 19/07/1969, n. 2693
CASS
Sentenza 19 luglio 1969

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L'eccezione di prescrizione presuntiva implica il riconoscimento della esistenza del credito nella misura richiesta dal creditore e pertanto non puo farla valere il debitore che affermi di avere estinto l'obbligazione mediante il pagamento di una somma minore di quella domandata poiche egli in tal modo nega la originaria esistenza del credito. ( nella specie e stata fatta applicazione del principio nei confronti di debitori i quali, in Sede di opposizione a decreto ingiuntivo, avevano dichiarato che il credito era stato soddisfatto con somma inferiore a quella pretesa dal creditore con il decreto ingiuntivo). ( V. 401-67, massima n.326314 1110-65).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 19/07/1969, n. 2693
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2693
    Data del deposito : 19 luglio 1969

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